Responsabilità Civile Capo famiglia Ramo 14 - Responsabilità Civile

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1 Responsabilità Civile Capo famiglia Ramo 14 - Responsabilità Civile Modello RCD51 - Edizione Settembre 2001

2 Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 1 Informazioni relative alla Società Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A.. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n Informazioni relative al Contratto Contratto di assicurazione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art C.C. "i diritti dell'assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Allianz S.p.A. Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia, Milano (Italia) Numero verde Fax info@allianz.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. SNINAI01 - O07

3 Segue Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto 3 Informazioni in corso di contratto Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza. Allianz S.p.A. SNINAI02O07

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5 Sommario In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7 Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 1 Condizioni Generali di Assicurazione Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione Obblighi del Contraente in caso di sinistro Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Recesso in caso di sinistro Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Rinvio alle norme di legge 2 Norme che regolano l'assicurazione Oggetto dell'assicurazione Esclusioni Indicizzazione 3 Estensioni di garanzia Esercizio dell'attività venatoria 4 Garanzia assistenza 5 Dizionario SOMMARIO/3-96 1

6 1 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, in quest'ultimo caso esso coincide con la durata del contratto stesso. Art. 3 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art C.C.). Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire la Società dell'inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia. Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, da darsi tramite lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o per telex indirizzati alla Direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDASS/3-96 2

7 2 Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile Capo famiglia 8 - Oggetto dell'assicurazione a. La Società, nei limiti del massimali pattuiti, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la: Responsabilità civile verso terzi Relativamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell'ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dall'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio Sono comunque escluse: le malattie professionali; i danni derivanti da produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto); i danni derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè i danni derivanti da incidenti dovuti a ordigni di guerra; i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici limitatamente a società elettriche di produzione e distribuzione, società di telecomunicazioni, società di produzione di impianti e apparati di telecomunicazioni; i danni cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da quasiasi attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti Paesi. b. L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. c. La garanzia comprende, tra l'altro: 1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell'appartamento eletto a dimora abituale (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 2. la proprietà e/o conduzione di una casa o appartamento destinati quali "seconda abitazione" per villeggiatura dell'assicurato (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, escluso, però, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili, sia di quelle imputabili all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per danni conseguenti all' uso, usura o vetustà delle cose danneggiate; 4. l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 5. l'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative, anche se poste all'esterno dei fabbricati di cui ai precedenti punti 1. e 2. (es. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti); CONDASS/3-96 3

8 6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per professione; 7. l'intossicazione e l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'assicurato; 8. la responsabilità civile di baby-sitter, "ragazze alla pari" e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'assicurato sempre che queste ultime non comportino l'obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); 9. l'esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, quest'ultima di lunghezza non superiore a metri 6.5, nonché di wind-surf; la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; la pratica del campeggio e l'uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; la pratica di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell'attrezzatura e del macchinario inerenti; l'uso e la guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge , n. 990; la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale (vale a dire quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di compenso pecuniario); 10. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del comportamento dei figli minori dell'assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest'ultimo. Questa prestazione non vale, però, per le persone che svolgono attività di insegnamento (anche di mestieri, arti o attività sportive o simili); 11. la partecipazione dell'assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola previste dai Decreti Delegati (D.P.R , n.416) e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa altresì la responsabilità derivante dal fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 12. la conseguenza dell'azione di rivalsa subita dall'assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori; 13. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest'ultimo ai sensi della Legge , n. 990 nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell'assicurato; la garanzia è valida sempreché l'assicurato sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge; 14. i danni provocati a terzi non trasportati dall'assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui; 15. i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell'assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 16. i danneggiamenti materiali subiti dalle cose trovantisi nell'abitacolo delle autovetture condotte dall'assicurato, purché tali cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili "terzi" ai sensi di polizza. 17. Tutte le garanzie della polizza vengono prestate previa detrazione di una franchigia, per ogni sinistro, di Euro 100,00. CONDASS/3-96 4

9 La validità delle prestazioni di cui ai punti 12. e 13. è subordinata all'esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge , n. 990, mentre per le prestazioni di cui ai punti 9., quinta linea, e 12. sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli ivi citati. Art. 9 - Esclusioni Non sono considerati terzi: a. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b. il dipendente dell'assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa; La garanzia non comprende: a. i danni alle cose, veicoli compresi, che l'assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinzaione (fatta eccezione per i "locatari" per i quali si conferma quanto previsto al punto 3 dei "rischi compresi"), i danni da furto, da incendio a cose (fatta eccezione per quanto diversamente previsto al punto 9. dei "rischi compresi" a proposito della pratica del campeggio); b. la guida e l'uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito ai punti 9., quinta linea, 12., 13. e 15. dei "rischi compresi"; c. i maggiori oneri derivanti dall'obbligo solidale dell'assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini; d. i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture; e. i danni, relativamente alla proprietà dei locali, derivanti da rotture non accidentali di tubazioni o condutture. Sono inoltre esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali nonché quelli derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo; f. l'esercizio dell'attività venatoria, se non espressamente richiamato mediante la relativa estensione di garanzia. g. derivanti da produzione diretta di organismi geneticamente modificati; h. da produzione, distribuzione, manutenzione e detenzione di amianto (asbesto); i. derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè i danni derivanti da incidenti dovuti a ordigni di guerra; l. cagionati da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Usa o Canada e/o derivanti da quasiasi attività produttiva e/o professionale svolta nei suddetti Paesi. Art lndicizzazione Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell' "indice" (adeguamento costante). In caso di sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: "l'indice data sinistro" e "l'indice di riferimento annuale". La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno. Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. Per: "indice" si intende l'indice (pubblicato dall'istat) "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" CONDASS/3-96 5

10 "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta; "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro. 3 Estensioni di garanzia Esercizio dell'attività venatoria L'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria ed è valida per l'adempimento dell'obbligo sancito dalla legge n. 157 del 11/2/ Garanzia assistenza Le garanzie di Assistenza previste in polizza sono prestate da: Mondial Assistance Italia S.p.A. Via Ampère n. 30, MILANO in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata nella normativa col proprio marchio commerciale "Elvia" La centrale operativa risponde al seguente numero: CHIAMATA GRATUITA NUMERO VERDE: oppure al numero: Art Assistenza sanitaria 1) Consulenza sanitaria Informazione ed orientamento medico telefonico. Quando l'assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Elvia è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Consulenza sanitaria di Alta specializzazione. Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Elvia mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. 2) Consulenza telefonica medico specialistica Quando l'assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica di Elvia con uno specialista in: Dermatologia Cardiologia Dietologia Geriatria Ginecologia CONDASS/3-96 6

11 Ortopedia Pediatria a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. 3) Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Elvia entro 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con la Società più vicini alla residenza dell'assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'assicurato. 4) Invio di un medico/ambulanza a domicilio (Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo) Quando l'assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante; Elvia provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Elvia organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia. 5) Invio di un infermiera/ infermiere al domicilio (Prestazione garantita per i centri con oltre abitanti; per gli altri compatibilmente con la disponibilità dei prestatori d'opera) Quando l'assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni, necessita di assistenza infermieristica entro i primi 15 giorni successivi alla dimissione Elvia provvede ad inviare un infermiere/a al domicilio dell'assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di max Euro 258,00 per evento e per anno assicurativo. Validità territoriale: Italia. Art Assistenza alle persone Rientro anticipato a seguito di gravi motivi familiari Quando l'assicurato, in viaggio all'estero, deve rientrare immediatamente al proprio domicilio a seguito di gravi motivi familiari; Elvia ne organizza il rientro, tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino alla concorrenza del massimale di max Euro 516,00 per evento e per anno assicurativo. Validità territoriale: Estero. (Per gravi motivi familiari si intende, a titolo esemplificativo, il decesso o il ricovero ospedaliero, per gravi patologie, di un familiare od affine entro il 2 grado). Art Emergenza catastrofe 1) Spese di albergo Quando a seguito di allagamento, incendio o in caso di forza maggiore, l'assicurato deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione; Elvia provvede a prenotare un albergo per l'assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di max Euro 258,00 per evento e per anno assicurativo. Validità territoriale: Italia. 2) Rimborso per collaboratrice domestica (Prestazione fornita per una sola volta per Assicurato e per anno assicurativo) Quando in seguito ad allagamento presso la propria abitazione che abbia comportato la necessità dell'invio di un idraulico da parte di Elvia, l'assicurato necessita di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, Elvia provvede, a rimborsare un importo massimo di max Euro 80,00 su presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale. CONDASS/3-96 7

12 3) Spese di trasloco Quando, a seguito di sinistro, risulti accertata l'inagibilità del domicilio dell'assicurato, e sia quindi necessario lo svuotamento di mobili e suppellettili per lavori di ripristino; Elvia, provvede a fornire all'assicurato una società di traslochi convenzionata, oppure autorizza l'assicurato a reperirne una, tenendo a proprio carico i relativi costi, su presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, sino alla concorrenza del massimale di max Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo. Validità territoriale: Italia. Art Assistenza abitazione Accesso al Network di Artigiani (prestazione erogata da Elvia Service dal Lunedi al Venerdi dallo 08:00 alle 18:00) Qualora il Cliente debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ecc., può richiedere alla centrale operativa di Elvia Service, il nominativo di un fornitore selezionato. Il Cliente, nell'arco delle 14 ore, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento e, comunque, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera: idraulico elettricista muratore e piastrellista tinteggiatore vetraio fabbro. (*) Elvia Service provvederà a fornire i nominativi di fornitori convenzionati, che l'assicurato contatterà direttamente. Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; sono inoltre escluse: le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Elvia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'utente nei confronti di Elvia derivante dal presente servizio si prescrive a compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del C.C., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Elvia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per qualsiasi controversia il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. Istruzioni per la richiesta di assistenza Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance Italia S.p.a., l'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; CONDASS/3-96 8

13 nome e cognome; numero della propria Card; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.a., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Assistance Italia S.p.a. Via Ampère, MILANO (MI) N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB. 5 Dizionario Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato : Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. E' considerato tale tanto il Contraente quanto ogni familiare stabilmente convivente con il Contraente stesso, anche se maggiorenne. Assicurazione La prestazione di garanzia da parte della Società. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Cose Si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali. Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nel documento di polizza. Rischio La probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. CONDASS/3-96 9

14 Società Allianz S.p.A. CONDASS/

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16 Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi 2 Modalità d'uso dei dati Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti 1. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 3 sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di: dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirle il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili 4 " strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, Milano o al numero verde Senza i Suoi dati, non potremmo fornirle i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio. I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, Milano o al numero verde ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 5. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, Milano, numero verde , fax , privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento). Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Data: 1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazionee/o perseguimento di frodi assicurative. 3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc. 4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). 5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). Il Contraente Data: ISVAP05 - O07

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