Deliberazione n. 15/2009/P

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1 Deliberazione n. 15/2009/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 30 luglio 2009 ****** Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2009 (prot. Corte dei conti n del 10 giugno 2009), concernente la concessione di un assegno vitalizio al Prof. R.V. (nato a l ), ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440; vista la legge 8 agosto 1985, n. 440; visti gli articoli 3 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; visto il rilievo istruttorio dell Ufficio di controllo di legittimità sugli 1

2 atti dei Ministeri istituzionali n. 88 del 19 giugno 2009; vista la risposta dell amministrazione, pervenuta in data 6 luglio 2009; vista la nota prot. n. 330 del 15 luglio 2009, con la quale il Consigliere delegato del predetto Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale del citato DPR 27 maggio 2009; vista l ordinanza in data 17 luglio 2009, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha convocato per il giorno 30 luglio 2009 il Collegio della predetta Sezione per l esame della questione proposta; vista la nota della Segreteria della Sezione n. 175/P del 17 luglio 2009, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretariato Generale ed Ufficio di bilancio e ragioneria) ed al Ministero dell economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato); udito il relatore Consigliere dott. Antonio De Salvo; intervenuti i rappresentanti dell Amministrazione, i quali hanno insistito per l ammissione al visto del provvedimento. Ritenuto in F A T T O Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2009, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato 2

3 concesso al Prof. R.V. (nato a.. l..) un assegno vitalizio dell importo annuo di euro diciottomila/00, ai sensi dell art. 1, comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta legge Bacchelli ), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ora del Presidente della Repubblica, in base all art. 1, comma 1, lettera ii della legge 12 gennaio 1991, n.13), su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, può essere assegnato un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità. Pervenuto detto decreto al controllo preventivo di legittimità in data 10 giugno 2009, con rilievo del 19 giugno 2009 l Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali ha manifestato talune perplessità e chiesto elementi integrativi di giudizio, in quanto dalla documentazione in atti non risultava comprovato il possesso, da parte del beneficiario del vitalizio, dei tre requisiti congiuntamente richiesti dalla citata legge 440/1985, e cioè la chiara fama, l aver illustrato la Patria, e lo stato di particolare necessità. La risposta dell Amministrazione, pervenuta in data 6 luglio 2009 ed incentrata essenzialmente su un asserita totale discrezionalità del Consiglio dei Ministri e su una prassi risalente nel tempo, non ha consentito di superare dette perplessità, per cui, perdurando il dissenso, 3

4 il Consigliere istruttore ha chiesto che la questione fosse deferita all esame della Sezione del controllo; il Consigliere delegato, concordando su tale proposta, e rilevando ulteriormente che non risulterebbero rispettate le norme (articolo 97 della Costituzione, ed articoli 3 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241) che presiedono all istruttoria dei provvedimenti amministrativi ed alla loro motivazione, ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione, il quale ha convocato il collegio per l adunanza odierna. Considerato in DIRITTO 1. Le questioni sulle quali la Sezione è chiamata a deliberare non riguardano la valutazione di merito delle qualità del Prof. V. (rimessa alla competenza del Consiglio dei Ministri), ma il rispetto delle norme procedurali sull istruttoria e sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, e la conformità del DPR in esame al paradigma della legge 440/1985 per quanto attiene al requisito dello stato di particolare necessità. 2. La Sezione rileva, anzitutto, che non risulta rispettato il disposto di cui all art. 12, comma 1 della legge 8 agosto 1990 n. 241 (attuativo, sul punto, dell art. 97 della Costituzione), il quale, sotto la rubrica provvedimenti attributivi di vantaggi economici (aggiunta dall art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 4

5 pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. La chiara e inequivoca formulazione della norma non consente di attribuire alcun pregio alla controdeduzione dell amministrazione (particolarmente evidenziata dai rappresentanti intervenuti all odierna adunanza) secondo cui - pur in assenza di una formalizzazione di criteri - sarebbe stata seguita, anche nel caso in esame, una prassi ormai consolidata: invero, in disparte la considerazione che anche ad accedere a tale prospettazione mancherebbe comunque la previa pubblicità dei criteri e delle modalità, è appena il caso di osservare che non dalla prassi debbono e possono ricavarsi i criteri, ma dai criteri deve discendere la prassi. La mancata predeterminazione di criteri e modalità neppure consente di ritenere rispettato il secondo comma del citato articolo 12 della legge 241/1990, secondo cui L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma Passando all esame specifico del provvedimento, la Sezione rileva vistose lacune nell istruttoria, e conseguentemente nella motivazione (atteso che l art. 3, comma 1, della ripetuta legge 241/1990 prescrive che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione, in relazione alle risultanze dell istruttoria ), per quanto attiene alla chiara fama dell interessato, ed al fatto che egli 5

6 abbia illustrato la Patria. Invero, al di là di mere affermazioni, ben poco è stato addotto per giustificare l assunto che si tratti di un cittadino illustre, la cui fama positiva sia elevata, diffusa ed indiscussa (tra l altro, non risulta esplicitato in atti il contenuto dei riconoscimenti che sarebbero stati tributati da autorevoli accademici, e la stessa autorevolezza di tali soggetti è affermata in modo apodittico); parimenti, mancano in atti riscontri oggettivi dai quali dedurre che l attività dell interessato abbia significativamente accresciuto il prestigio internazionale dell Italia. 4. In ordine, poi, al requisito reddituale, la Sezione ritiene che il provvedimento sia in diretto contrasto con la legge, la quale non si limita a richiedere uno stato di necessità, ma fa riferimento ad uno stato di particolare necessità (ed anzi prevede che il beneficio venga revocato ove, nel tempo, tale stato venga meno), mentre, nel caso in esame, appare arduo ritenere che versi in tale stato il Prof. V., professore di scuola secondaria in pensione, il quale, nell anno d imposta 2007, ha goduto di un reddito di ,00 euro. Al riguardo, non è condivisibile la ricostruzione prospettata dall Amministrazione, secondo cui la legge intenderebbe non già sollevare i cittadini benemeriti da condizioni di particolare bisogno, bensì assicurare a tali cittadini un tenore di vita adeguato ai meriti stessi: invero (in disparte ogni considerazione circa l assenza di motivazione in ordine alla assoluta specialità dei meriti del Prof. V., che giustificherebbero il particolare trattamento praticato), la legge 440/1985, anche per la sua genesi storica (si tratta della cosiddetta 6

7 legge Bacchelli ) è chiaramente finalizzata ad assicurare un tenore di vita dignitoso: e sembrerebbe arduo ritenere che il reddito proprio del Prof. V. (analogo a quello dei numerosi insegnanti con pari anzianità di servizio) non sia di per sé sufficiente a garantire un esistenza dignitosa, tenuto anche conto che esso (secondo i più recenti dati forniti dal Ministero dell Economia) risulta di importo ben superiore al reddito medio della popolazione italiana, pari ad euro ,00, e sicuramente di gran lunga superiore a quello goduto dalla maggior parte dei pensionati. Può soggiungersi che la legge prevede che l assegno è commisurato alle esigenze dell interessato, il che è un ulteriore controprova che il vitalizio non è un premio, ma una sovvenzione, il cui scopo è quello di sollevare il beneficiario (ovviamente, meritevole) da una situazione economica non dignitosa: e d altra parte l istruttoria non ha evidenziato particolari esigenze (da intendere in senso oggettivo) tali da rendere insufficiente per una vita dignitosa il reddito già in godimento, sia pur gravato da un mutuo per l acquisto della casa di abitazione e da un prestito al consumo. 5. Da ultimo, per quanto riguarda l affermazione che la situazione reddituale del Prof. V. non si discosterebbe in modo significativo da altre situazioni relative a vitalizi già assegnati, tale circostanza - anche ove trovasse effettivamente conforto in provvedimenti pregressi - non sarebbe idonea a giustificare la perpetuazione di eventuali determinazioni non in linea con le disposizioni di legge, ed anzi imporrebbe con maggiore urgenza l adozione di ponderati criteri generali, 7

8 ai quali conformare l azione amministrativa. P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe. Il Presidente Fabrizio Topi Il Relatore Antonio De Salvo Depositata in Segreteria il 4 agosto 2009 IL DIRIGENTE Dott.ssa Paola LO GIUDICE 8

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