Trieste, 25 marzo Commissione europea Direzione Generale Ambiente 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles

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1 Trieste, 25 marzo 2009 Commissione europea Direzione Generale Ambiente 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Oggetto: reclamo alla Commissione delle Comunità Europee per contrasto con le norme comunitarie sulla VIA di cui alla Direttiva 85/337/CEE, così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, da parte della Repubblica italiana con riguardo agli atti inerenti il progetto per la costruzione di un terminale di rigassificazione del GNL in località Zaule (Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia). Le scriventi Associazioni: WWF Italia ONG, ONLUS, nella persona del presidente della Sezione regionale Friuli Venezia Giulia, Roberto Pizzutti; Legambiente circolo di Trieste nella persona del segretario Ettore Calandra; Legambiente circolo di Muggia nella persona della segretaria June Nicolini; Greenaction transnational, nella persona del proprio presidente Roberto Giurastante; Italia Nostra sezione di Trieste nella persona della presidente Giulia Giacomich; Comitato SOS Muggia nella persona del presidente Fabio Longo; Comitato Salvaguardia Golfo di Trieste nella persona del coordinatore Giorgio Jercog, segnalano alla Commissione Europea, come qui di seguito meglio argomentato e specificato, una serie di comportamenti della Repubblica Italiana che paiono configurarsi come violazioni delle norme comunitarie e del Trattato, in relazione al progetto presentato dalla società gasnatural Internacional SDG SA per la costruzione di un terminale per la rigassificazione del GNL in località Zaule (Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia). 1. Inquadramento del problema 1.1. Lo studio di impatto ambientale e l avvio della procedura VIA In data 3 marzo 2006, la società gasnatural Internacional SDG SA annunciava tramite la stampa il deposito dello studio di impatto ambientale, relativo al progetto per la costruzione di un terminale per la rigassificazione del GNL in località Zaule (Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia), dando così avvio alla procedura di VIA allora disciplinata dall art. 6 della L. 349/1986. Nell ambito di tale procedura, le scriventi associazioni formulavano dettagliate osservazioni, dai contenuti molto critici sullo studio presentato dal proponente, evidenziando le molte lacune e criticità dello stesso. Venivano in particolare sottolineate le seguenti carenze dello studio: a) l assenza di qualsiasi riferimento al metanodotto di collegamento tra l impianto proposto e l esistente rete dei metanodotti, infrastruttura indispensabile per la funzionalità dell impianto proposto; b) l assenza di un qualsivoglia piano o programma di riferimento, in materia di infrastrutture energetiche (sia per quanto concerne il livello statale italiano, sia per ciò che concerne il livello regionale del Friuli Venezia Giulia), nel quale inserire il progetto in questione; c) l assenza di una valutazione delle alternative tecnologiche all uso dell acqua di mare come vettore per il processo di rigassificazione del GNL; d) l inadeguata valutazione (nello studio della società Alatec allegato al SIA) dell impatto delle acque di scarico del terminale GNL sull ambiente marino della Baia di Muggia; 1

2 e) la mancata valutazione dell impatto legato all uso del cloro, come biocida nel trattamento delle acque di scarico del terminale GNL, sulla flora e la fauna marine e la mancata considerazione di alternative all uso del cloro Va osservato che la carenza di cui al punto a) contraddice palesemente: - le disposizioni della vigente normativa italiana in materia di VIA, laddove (cfr. DPR 348/1999, all. I, n. 6) questa dispone che gli studi impatto ambientale debbano contenere nel quadro progettuale descrizione delle infrastrutture civili e di trasporto e stoccaggio dei materiali di processo o di servizio (terminali portuali, stradali e ferroviari, depositi, gasdotti, oleodotti ed elettrodotti, inclusi i terminali), mentre nel quadro ambientale gli studi devono analizzare impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all esercizio ed alla integrazione con altri progetti o opere esistenti impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell ambito degli strumenti di pianificazione dell uso del territorio circostante l insediamento ; - l all. IV della stessa Direttiva 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, laddove si stabilisce che le informazioni da fornire nello studio di impatto ambientale devono comprendere in particolare una descrizione delle caratteristiche fisiche dell insieme del progetto. Poiché infatti il terminale di rigassificazione del GNL proposto da gasnatural Internacional SDG SA, per esplicita dichiarazione del proponente stesso, sarebbe destinato a rifornire il mercato italiano del gas naturale attraverso la rete dei metanodotti esistenti (tanto che un fuggevole accenno alla necessità di collegarlo con detta rete è contenuta anche nello studio depositato il 3 marzo 2006), appare evidente che la realizzazione di detto collegamento sarebbe indispensabile alla funzionalità del terminale proposto. Non si comprende quindi la ragione per la quale il progetto del metanodotto di collegamento ed il relativo studio sugli impatti ambientali di tale infrastruttura, non sia stato incluso nello studio di impatto ambientale del terminale GNL. Né si comprende perché il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbia imposto al proponente di integrare in tal senso lo studio sul terminale GNL di Zaule. Si osserva altresì che l analogo progetto e studio di impatto ambientale, presentato (in data 10 febbraio 2006) dalla società Terminal Alpi Adriatico srl, relativo alla costruzione di un terminale off shore di rigassificazione del GNL sito al centro del Golfo di Trieste, comprende anche gli elaborati concernenti il metanodotto di collegamento con la rete dei metanodotti in località Villesse. Appare perciò evidente e inspiegabile il comportamento difforme del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di due progetti analoghi, le cui procedure VIA si sono sviluppate sostanzialmente in parallelo dal punto di vista cronologico. La carenza di cui al punto b), invece peraltro condivisa da tutti i progetti di infrastrutture energetiche italiane (terminali GNL, centrali elettriche, ecc) con ogni evidenza non permette ai cittadini italiani di conoscere gli scenari strategici (fabbisogni effettivi di energia, alternative disponibili per soddisfarli, effetti ambientali delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, ecc.) sulla base dei quali lo Stato intende operare le proprie scelte in materia, e tanto meno permette loro di esprimere le proprie opinioni e di incidere sulle stesse, non consentendo perciò neppure l applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione ambientale strategica. Il complesso delle carenze e lacune degli studi ambientali, sopra elencate (e meglio descritte nelle osservazioni allegate), si ritiene costituisca altresì violazione della Direttiva 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, in particolare dell art. 5 e del relativo allegato IV Le integrazioni dello studio di impatto ambientale In data 20 dicembre 2006, la società gasnatural Internacional SDG SA annunciava tramite la stampa il deposito delle integrazioni (richieste dal Ministero dell ambiente e della tutela del 2

3 territorio e del mare) allo studio di impatto ambientale, relativo al progetto del terminale di rigassificazione GNL di Trieste-Zaule. Anche su tale documentazione le scriventi associazioni formulavano dettagliate osservazioni, molto critiche sui contenuti degli elaborati. Le integrazioni suddette non risolvono nessuna delle criticità e delle lacune emerse nello studio di impatto ambientale depositato nel mese di marzo. Venivano perciò evidenziate le seguenti carenze e lacune delle integrazioni: a) il perdurare dell assenza di informazioni sul metanodotto di collegamento tra il terminale GNL e la rete nazionale dei metanodotti; b) il perdurare dell assenza di un piano o programma di riferimento in materia energetica; c) la genericità e l imprecisione delle descrizioni relative a molti degli interventi previsti (ad es. la bonifica delle aree comprese nel Sito inquinato di Interesse Nazionale, ecc.); d) la non completa valutazione delle alternative tecnologiche all uso dell acqua di mare come vettore energetico (ad es. uso dei cascami temici di altri impianti esistenti nell area) e delle alternative di sito (ad es. riutilizzo di piattaforme off shore dismesse - per l estrazione di idrocarburi esistenti nell Alto Adriatico); e) reticenza nell affrontare le problematiche legate all uso del cloro come biocida; f) una grave incongruenza nei dati utilizzati dal nuovo studio (redatto dalla società DHI) sulla dispersione della acque di scarico dell impianto nella baia di Muggia, nonché la manipolazione delle conclusioni nella traduzione italiana di detto studio, rispetto all originale in lingua spagnola; g) l inadeguato approfondimento delle conseguenze sull ambiente marino, legate allo scarico di ingenti quantitativi di acque fredde e sterilizzate ; h) l erronea negazione del problema rappresentato dal risollevamento dei fanghi (inquinati) del fondale della baia di Muggia, dovuto al transito delle navi (petroliere e gasiere) di elevato pescaggio; i) l insufficiente analisi delle problematiche relative alla sicurezza, legate all effetto domino, così come sviluppate nello studio specifico in materia (redatto dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'ingegneria delle Georisorse); j) la mancata valutazione del rischio terrorismo nell ambito dell analisi sugli aspetti relativi alla sicurezza del progetto Relativamente ai punti a) e b) si ribadisce quanto già esposto sopra nel par. 1.1., mentre il complesso delle lacune ed incongruenze - sopra elencate (e meglio descritte le osservazioni allegate) - delle integrazioni agli studi ambientali, si ritiene costituisca altresì violazione della 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, in particolare, anche in questo caso, dell art. 5 e del relativo allegato IV La mancata valutazione delle osservazioni In data 20 giugno 2008 la Commissione tecnica di verifica dell impatto ambientale del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare esprimeva sul progetto del terminale GNL di Trieste-Zaule proposto da gasnatural Internacional SDG SA il parere n. 73, che concludeva con un giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale dello stesso. Le sottoscritte associazioni inviavano a tutti gli enti competenti commento su tale parere, nei quali evidenziava sia le tante gravi carenze dell istruttoria svolta dalla Commissione, dovute anche al fatto che non sono state evidentemente prese in considerazione in tale istruttoria, le osservazioni formulate da vari soggetti tra i quali le scriventi associazioni sulle integrazioni allo studio di impatto ambientale. Dette osservazioni, come del resto anche i pareri (tutte negativi) espressi dai Comuni sulle medesime integrazioni, non sono infatti neppure menzionate nel parere della Commissione (mentre invece lo sono le osservazioni e i pareri espressi sullo studio di impatto ambientale depositato il 3 marzo 2006). Si ritiene che ciò costituisca palese e clamorosa violazione della Direttiva 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, in particolare dell art. 8. 3

4 1.4. Le integrazioni volontarie dello studio di impatto ambientale In data 30 ottobre 2008 la società gasnatural Internacional SDG SA annunciava tramite la stampa di aver messo a disposizione ai fini della pubblica consultazione sul sito internet alcune integrazioni volontarie dello studio di impatto ambientale, relativo al terminale GNL proposto dalla medesima società nel sito di Trieste Zaule. Nessuna ulteriore indicazione è stata fornita neppure dai Ministeri competenti - sul rapporto tra tale pubblica consultazione e la procedura VIA relativa al medesimo progetto, avviata nel marzo 2006, nell ambito della quale la Commissione tecnica di verifica dell impatto ambientale del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva espresso il proprio parere n. 73 del 20 giugno 2008, sopra citato. Si rileva altresì che la documentazione relativa alle integrazioni volontarie risulta fosse stata depositata da gasnatural Internacional SDG SA presso gli uffici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia già nel mese di aprile 2008, senza tuttavia che alcuna comunicazione in merito sia stata divulgata al pubblico, né che il suddetto materiale sia stato fornito ai Comuni interessati. Il citato parere n. 73 del 20 giugno 2008 della Commissione tecnica di verifica dell impatto ambientale del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, peraltro, fa esplicita menzione delle integrazioni volontarie di gasnatural Internacional SDG SA, delle quali evidentemente è stato tenuto conto nell istruttoria (a differenza di quanto accaduto per le osservazioni ed i pareri espressi sulle integrazioni depositate il 20 dicembre 2006). Il tutto però, come già rilevato, senza che detto ulteriore materiale fosse stato ancora messo a disposizione del pubblico. Si ritiene che tutto ciò costituisca un evidente e grave violazione dell art. 6, commi 1, 2, 3 e 4 della 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE La VIA separata per il metanodotto SNAM Il 6 maggio 2008 (oltre due anni dopo l avvio della procedura VIA sul terminale GNL di Trieste- Zaule) SNAM Rete Gas spa annunciava tramite stampa il deposito dello studio di impatto ambientale relativo al progetto del metanodotto Trieste-Grado-Villesse opera connessa al terminale GNL di Zaule. Si tratta, appunto, di un infrastruttura evidentemente funzionale al terminale proposto da gasnatural Internacional SDG SA, ancorché nello studio i riferimenti a quest ultimo siano del tutto vaghi (o inesistenti). Anche in merito a questa procedura di VIA le scriventi associazioni formulavano dettagliate osservazioni, sottolineando una volta di più l anomalia consistente nella separazione della valutazione sul metanodotto da quella sul terminale GNL di Trieste-Zaule. Venivano altresì evidenziate nelle osservazioni molte gravi lacune dello studio, in particolare per quanto concerne: a) l insufficiente caratterizzazione dell ambiente marino; b) l assolutamente inadeguata descrizione della situazione di inquinamento dei fondali interessati dalla posa della sealine (con l omissione di qualsiasi dato relativo alla zona più inquinata, cioè la Baia di Muggia!); c) il trattamento estremamente sommario delle interferenze tra l opera progettata e l ambiente; d) l inattendibilità della stima sugli effetti legati alla risospensione dei sedimenti dal fondale marino, a seguito dei previsti lavori di posa della condotta nella Baia di Muggia Il complesso delle lacune ed incongruenze - sopra elencate (e meglio descritte le osservazioni allegate) - delle integrazioni agli studi ambientali, si ritiene costituisca violazione della 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, in particolare dell art. 5 e del relativo allegato IV e 4

5 dall art. 3 paragrafo 1 della stessa Direttiva laddove si stabilisce che la VIA debba individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto considerato nella sua unitarietà. 2. Richiesta di apertura di procedura d infrazione Per quanto sopra esposto e motivato, le scriventi associazioni chiedono alla Commissione Europea di aprire procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano, per violazione delle Direttive 85/337/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE relativamente agli atti fin qui compiuti in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale relativa al progetto del terminale di rigassificazione del GNL nel sito di Trieste-Zaule presentato dalla società gasnatural Internacional SDG SA ed al progetto del metanodotto Trieste-Grado- Villesse presentato dalla società SNAM Rete Gas spa, opera connessa e funzionale all impianto di rigassificazione principale. Le scriventi associazioni autorizzano la Commissione ad indicare le loro identità nei contatti della Commissione stessa con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentato il reclamo e rimangono a disposizione per ogni chiarimento, riservandosi di integrare il presente atto con la documentazione citata e con eventuali ulteriori elementi. WWF Italia Sezione regionale Friuli Venezia Giulia il presidente - Roberto Pizzutti Legambiente circolo di Trieste il segretario Ettore Calandra Legambiente circolo di Muggia la segretaria June Nicolini Greenaction Transnational il presidente Roberto Giurastante Italia Nostra Sezione di Trieste la presidente Giulia Giacomich Comitato SOS Muggia il presidente Fabio Longo Comitato salvaguardia Golfo di Trieste il coordinatore Giorgio Jercog Recapito comune: c/o WWF Trieste via Rittmeyer 6, TRIESTE tel. + fax wwfts@libero.it 5

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