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1 PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, BERGAMO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE NUCLEO ITTICO VENATORIO Tel Fax Numero Verde Htpp:// e.mail: segreteria.polizia@provincia.bergamo.it DIRETTIVA TECNICA PER L APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO ENTRO DENSITA SOCIALMENTE ED ECONOMICAMENTE TOLLERABILI - DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 286 DEL 13/06/ Art. 1 Principi e finalità La Provincia di Bergamo, preso atto del costante aumento e diffusione dei cinghiali sul territorio provinciale, al fine di garantire la tutela delle produzioni, dei fondi coltivati e rustici, di assicurare la pubblica incolumità e per motivi sanitari, in ottemperanza alle disposizioni previste dall art. 19 della Legge 157/92 e dall art. 41 della Legge Regionale 26/93, intende attuare azioni di intervento straordinario per mantenerne la popolazione entro densità socialmente ed economicamente tollerabili. Art. 2 Soggetti autorizzati Ai fini dell attuazione di quanto sopra vengono individuati i seguenti soggetti: 1. ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo di Polizia Provinciale; 2. ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato; 3. appartenenti alle Forze dell Ordine e alle Polizie Locali muniti di licenza di caccia e assicurazione in corso di validità; 4. guardie venatorie volontarie provinciali - intendendo sia quelle appartenenti alla Provincia che quelle delle Associazioni Venatorie riconosciute - munite di licenza di caccia, assicurazione e decreto di nomina di guardia giurata volontaria in corso di validità; 5. ausiliari faunistici individuati tra i cacciatori già appartenenti alle singole squadre di cinghialai, muniti di licenza di caccia e di assicurazione in corso di validità, espressamente autorizzati al controllo della popolazione di cinghiali e iscritti nell albo predisposto dal Servizio Caccia e Pesca di cui all art. 13; 6. proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e assicurazione in corso di validità;

2 7. operatori faunistici volontari, abilitati dal Parco dei Colli di Bergamo. Art. 3 Aree di intervento - I soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo, operano - oltre che su tutto il territorio provinciale nel caso di immissioni abusive di cinghiali - su segnalazione dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Organizzazioni professionali agricole, dei coltivatori singoli o associati o di privati, qualora i cinghiali arrechino danni all agricoltura o ai fondi rustici oppure, in caso di concreto pericolo per l incolumità pubblica e/o per motivi sanitari, su segnalazione del Prefetto, dei Sindaci, dell Autorità Sanitaria o di privati: nelle zone dove è praticata la caccia collettiva al cinghiale; nelle zone dove non è consentita la caccia collettiva al cinghiale, anche nel caso di presenza di popolazioni di cinghiali derivanti da immissioni abusive, ovvero dove ritenuto necessario dalla Provincia. In Zona Alpi l intervento è disposto al fine dell eradicazione della specie; - Le guardie venatorie volontarie agiscono a supporto degli altri soggetti autorizzati. - Gli Ausiliari Faunistici, oltre che nel caso di immissioni abusive di cinghiali, intervengono su segnalazione dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Organizzazioni professionali agricole, dei coltivatori singoli o associati o di privati, qualora i cinghiali arrechino danni all agricoltura o ai fondi rustici oppure, in caso di concreto pericolo per l incolumità pubblica e/o per motivi sanitari, su segnalazione del Prefetto, dei Sindaci, dell Autorità Sanitaria o di privati: esclusivamente nei comuni individuati dalla Provincia per la caccia collettiva al cinghiale; ciascuna squadra o Unità Operativa agisce all interno della propria zona di competenza definita sulla base della zonizzazione per le squadre di caccia al cinghiale, salvo la Squadra di pronto intervento di cui all art I proprietari e/o conduttori dei fondi operano esclusivamente sui fondi rustici di proprietà o da essi lavorati, sia in caso di danni ai fondi coltivati che in presenza di rischio di danneggiamento. - Gli operatori faunistici volontari, abilitati dal Parco dei Colli di Bergamo sono autorizzati ad intervenire unicamente all interno dei confini del Parco regionale secondo le disposizioni emanate dal Parco stesso. Art. 4 - Limiti territoriali e temporali Gli abbattimenti all interno dei Siti Rete Natura 2000, delle Riserve Naturali e dei Parchi Naturali Regionali non sono ammessi, salvo approvazione di appositi accordi con gli Enti Gestori. I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 2 operano durante tutto l anno, anche in ore notturne, con l ausilio del faro. Gli ausiliari faunistici attuano le battute con cani nell arco temporale intercorrente da un ora prima della levata del sole a un ora dopo il tramonto o mediante l aspetto da altane o punti fissi attrezzati in ore notturne, con l ausilio del faro, sino e non oltre le ore 02,00,

3 nel periodo non ricompreso nella stagione venatoria prevista per la caccia collettiva al cinghiale. I proprietari e/o conduttori dei fondi intervengono durante tutto l anno esclusivamente da un ora prima della levata del sole a un ora dopo il tramonto. Art. 5 Armi Il personale del Corpo di Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato si avvale delle armi in dotazione. Gli appartenenti alle Forze dell Ordine e alle Polizie Locali, gli agenti volontari, gli ausiliari faunistici e i proprietari/conduttori di fondi effettuano l abbattimento con fucile a canna liscia utilizzando armi e munizioni regolarmente denunciate, in perfetta efficienza, e consentite per l esercizio venatorio in base all articolo 13 della legge 157/1992. Per gli interventi in ore notturne è consentito l impiego di armi lunghe da fuoco a canna liscia o rigata consentite per l esercizio venatorio, con o senza ottiche o congegni di puntamento. Il percorso di andata e ritorno dalla zona operativa o dall altana va fatto con le armi scariche e riposte nel fodero. L arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d inizio delle attività. Art. 6 Altane Per ogni Unità operativa possono essere autorizzati sino a 10 (dieci) ausiliari, scelti e coordinati dal C.T.G. dell A.T.C. Prealpino, che abbiano partecipato ad un corso di formazione realizzato dal Servizio Caccia e Pesca. L elenco degli operatori è comunicato al Corpo di Polizia Provinciale e al Servizio Caccia e Pesca. La realizzazione delle altane è subordinata al consenso del proprietario del fondo. Non possono essere attivate più di due altane per notte per ciascuna squadra di ausiliari. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori gli interventi da altana devono essere attuati congiuntamente da almeno due operatori autorizzati al prelievo da altana. Prima dell esecuzione dello sparo ciascun operatore dovrà valutare scrupolosamente che il cinghiale sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che non vi sia pericolo per le persone o per altri animali. I capisquadra, entro le ore 18 del giorno precedente, dovranno comunicare le uscite al Corpo di Polizia Provinciale, a mezzo fax, al n , indicando il luogo dell intervento, la numerazione dell altana e i nominativi degli operatori incaricati (all. 3). L esito di ciascuna uscita sarà comunicato il giorno seguente alla Polizia Provinciale e al Comitato di Gestione dell A.T.C. Prealpino mediante apposita scheda (all. 4) indicante la data dell intervento, la denominazione della squadra e degli operatori nonchè il comune e la località interessati. In caso di abbattimento del capo dovrà essere trasmessa alla Polizia Provinciale e al Servizio Caccia e Pesca anche la scheda biometrica (all. 10). L ubicazione delle altane deve essere preventivamente comunicata alla Polizia Provinciale per i necessari controlli indicando comune, località, numerazione progressiva e localizzazione su Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1: disponibile sul sito della Provincia ( anche nella sezione SITER@).

4 L uso di fonti luminose è consentito esclusivamente per le operazioni dirette all abbattimento e al recupero del cinghiale. Art. 7 Sistemi di cattura A titolo sperimentale, il Corpo di Polizia e i proprietari e/o conduttori dei fondi potranno impiegare sistemi di cattura del tipo a chiusino o recinti di cattura. L utilizzo di detti sistemi sarà regolamentato da apposita direttiva tecnica emanata dal Corpo di Polizia Provinciale. Art. 8 Unità operative Gli ausiliari faunistici di cui al punto 5 dell articolo 2 sono costituiti in squadre denominate Unità operative e operano nei comuni individuati dal calendario Venatorio Provinciale per la caccia al cinghiale, anche nelle Oasi di Protezione e nelle Z.R.C.. L A.T.C. Prealpino può nominare una squadra di pronto intervento composta da 30 ausiliari che agiscono nei comuni individuati per la caccia collettiva al cinghiale, anche all interno delle zone assegnate ad altre Unità Operative, qualora queste ultime non intervengano tempestivamente ed efficacemente. Le Unità operative sono dimensionate in una per ogni squadra di cacciatori cinghialai ed operano con un numero minimo di cinque operatori e un numero massimo di 10 cani da tana o da seguita. Il numero dei cani è limitato a 4 per le battute nei comuni di Bergamo, Ponteranica, Ranica, Sorisole e Torre Boldone. Le Unità sono rappresentate da un caposquadra che coordina, risponde e funge da referente con l A.T.C. Prealpino e con la Provincia. Gli ausiliari faunistici che compongono le Unità operative dovranno aver stipulato idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi valevole per le operazioni di controllo di cui alla presente direttiva. Art. 9 Organizzazione e modalità di intervento Corpo Forestale dello Stato, Forze dell Ordine e Polizie Locali: entro le ore 18 del giorno precedente, dovranno comunicare l uscita al Corpo di Polizia Provinciale, a mezzo fax, al n , indicando il comune e la località interessata nonché i nominativi del personale impiegato (all. 8); l esito di ciascuna uscita sarà comunicato il giorno seguente alla Polizia Provinciale mediante apposita scheda (all. 9); in caso di abbattimento del capo dovrà essere trasmessa alla Polizia Provinciale e al Servizio Caccia e Pesca anche la scheda biometrica (all. 12); il cinghiale abbattuto dovrà essere conferito presso una delle macellerie convenzionate per il trattamento delle spoglie dandone repentina comunicazione alla Polizia Provinciale che ne curerà l alienazione secondo le procedure previste. Unità operative: l A.T.C. Prealpino organizza le attività degli ausiliari faunistici, verificando, il puntuale rispetto delle norme e dell obbligo dell assicurazione;

5 la Polizia Provinciale trasmette all A.T.C. Prealpino ed al C.F.S. tutte le segnalazioni relative a danni provocati da cinghiali o alla loro pericolosità per la pubblica incolumità, ricevute da Enti, Associazioni o privati cittadini che riguardino il territorio provinciale destinato alla gestione venatoria del cinghiale; i capisquadra, entro le ore 18 del giorno precedente, dovranno comunicare le uscite al Corpo di Polizia Provinciale, a mezzo fax, al n , indicando il nome dell Unità, i comuni e le località interessate nonché il responsabile dell unità con i relativi recapiti telefonici (all. 1); l esito di ciascuna uscita sarà comunicato il giorno seguente alla Polizia Provinciale e al Comitato di Gestione dell A.T.C. Prealpino mediante apposita scheda (all. 2) indicante la data dell intervento, la denominazione della squadra, i comuni interessati, la composizione dell unità; in caso di abbattimento del capo dovrà essere trasmessa alla Polizia Provinciale e al Servizio Caccia e Pesca anche la scheda biometrica (all. 10); sul capo abbattuto dovrà essere apposto l apposito contrassegno inamovibile, direttamente sul luogo dell abbattimento; il caposquadra avrà cura di far sottoporre l animale all Autorità Sanitaria competente per le necessarie verifiche diagnostiche e per la commestibilità delle carni. Proprietari e conduttori di fondi agricoli o rustici: i proprietari e i conduttori dei fondi operano esclusivamente sui fondi di proprietà o da essi lavorati; in caso di danni ai fondi o in presenza di rischio di danneggiamento devono darne comunicazione alla Polizia Provinciale; contemporaneamente devono comunicare la volontà di effettuare il controllo dei cinghiali (all. 5) inviando: - copia della licenza di caccia, - versamenti delle tasse governativa e regionale, - assicurazione, - titoli di proprietà o di conduzione dei fondi interessati, - area in cui intendono intervenire, - luoghi di appostamento ai cinghiali individuati in modo da rispettare le distanze di sicurezza di cui all art 43 della L.R. 26/93; la Polizia Provinciale comunicherà l accoglimento della richiesta ad attuare l abbattimento dei cinghiali; entro le ore 18 del giorno precedente, il proprietario o conduttore dovrà comunicare l uscita al Corpo di Polizia Provinciale, a mezzo fax, al n , indicando il comune e la località interessata nonché un recapito telefonico (all. 6); l esito di ciascuna uscita sarà comunicato il giorno seguente alla Polizia Provinciale mediante apposita scheda (all. 7); in caso di abbattimento del capo dovrà essere trasmessa alla Polizia Provinciale e al Servizio Caccia e Pesca anche la scheda biometrica (all. 11); il proprietario o conduttore avrà cura di far sottoporre l animale all Autorità Sanitaria competente per le necessarie verifiche diagnostiche e per la commestibilità delle carni. Art. 10 Norme comportamentali

6 Interventi in ambiti antropizzati sono consentiti alle Forze di Polizia autorizzate che possono avvalersi della collaborazione delle Guardie Venatorie Volontarie e, ove necessario, degli ausiliari faunistici. Ai fini della salvaguardia dell incolumità pubblica è vietato sparare nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico. È altresì vietato sparare da distanza inferiore a 500 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro, da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico, di funivie, filovie, ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed all alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale. É inoltre vietato sparare a meno di 100 metri da macchine agricole in funzione e da distanza inferiore a 150 metri in direzione. Il mancato rispetto di dette norme comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 31 della Legge 157/92. L abbattimento di fauna diversa dal cinghiale comporta l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 30 della Legge 157/92 e delle eventuali sanzioni accessorie. Il trafugamento degli animali abbattuti espone i responsabili alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. 157/92 per le azioni di bracconaggio. Art. 11 Destinazione delle carcasse dei cinghiali abbattuti I cinghiali abbattuti, previa certificazione della commestibilità ad uso umano rilasciata dai Servizi di medicina veterinaria competenti, sono così destinati: i cinghiali abbattuti dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Forze dell Ordine o dalle Polizie Locali nonché Guardie Venatorie Volontarie, devono essere alienati dal Corpo di Polizia Provinciale; i cinghiali abbattuti dagli ausiliari faunistici sono assegnati all Unità operativa, che ha effettuato l abbattimento, a titolo di rimborso spese e di riconoscimento dell impegno sostenuto; i cinghiali abbattuti dai proprietari e/o conduttori dei fondi sono assegnati ai medesimi a titolo di riconoscimento dell impegno sostenuto e di parziale ristoro degli eventuali danni alle coltivazioni; i cinghiali abbattuti dagli operatori faunistici volontari autorizzati dal Parco dei Colli di Bergamo (ex. art. 22 L. 394/1991), all interno dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo, sono destinati secondo le direttive impartite dall Ente gestore dell area protetta. Art. 12 Tesserino di riconoscimento La Provincia rilascia un apposito tesserino di riconoscimento ad ogni ausiliare faunistico da portare durante gli interventi sul territorio e esibire agli organi di vigilanza. E obbligatorio avere con sé il tesserino nel corso delle operazioni di contenimento. Art. 13 Albo degli operatori faunistici Il Servizio Caccia e Pesca della Provincia istituisce l Albo degli ausiliari faunistici addetti specificatamente al controllo della popolazione di cinghiali; all Albo si viene iscritti su richiesta dell A.T.C. Prealpino previo superamento con esito positivo di apposito corso di

7 preparazione alla gestione faunistica. Gli aspiranti ausiliari faunistici devono essere cacciatori già abilitati alla caccia al cinghiale ed attivi nelle squadre di cinghialai. In esso sono riportate le generalità dell operatore, il numero e la data di rilascio del porto d armi e la squadra di appartenenza. Art. 14 Giubbino ad alta visibilità Durante le battute tutti i soggetti autorizzati, ad esclusione della Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Forze dell Ordine, Polizie Locali e agenti volontari, hanno l obbligo di indossare apposito giubbetto-gilet di colore rosso-arancione al fine di uniformare l immagine degli operatori e renderli facilmente riconoscibili a chiunque. Art. 15 Norme igienico sanitarie Dovranno essere scrupolosamente rispettate le regole igienico-sanitarie nel maneggiare gli animali abbattuti facendo uso di guanti usa e getta e degli altri dispositivi di prevenzione individuale. Il Presidente dell ATC Prealpino vigilerà sul rispetto di tali prescrizioni da parte degli ausiliari faunistici. In caso di mancata dichiarazione di commestibilità delle carni da parte dell autorità sanitaria il capo potrà essere portato, previo avviso al Corpo di Polizia Provinciale, alla ditta incaricata dalla Provincia per lo smaltimento delle carcasse. Art. 16 Servizio Caccia Informa E obbligatoria l iscrizione al servizio di informazione SMS CACCIA INFORMA al fine di poter ricevere con tempestività qualsiasi comunicazione. Art. 17 Inosservanza delle direttive L inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Direttiva comporta l applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente e, per gli ausiliari faunistici, il ritiro del tesserino all atto del controllo. La Provincia valuterà successivamente, in relazione alla gravità dell infrazione commessa, la durata del periodo di sospensione o l eventuale cancellazione dall Albo di cui all art. 13. Eventuali comportamenti non collaborativi o rivolti a conservare individui delle specie sul territorio, nonostante si renda necessario procedere agli abbattimenti, saranno valutati ai fini di una eventuale sospensione dall albo degli ausiliari faunistici. Art. 18 Norma finale La presente direttiva entra in vigore il 1 luglio 2011 e sostituisce le precedenti. Bergamo, 21 giugno 2011 IL COMANDANTE - Dott. Alberto Cigliano -

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