DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- Dorotea Romano
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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 10 DEL 22/02/2008 OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell attività di acconciatore ed estetista L anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 09,30 e seguenti, nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via d urgenza ed in unica convocazione nelle persone dei Signori: 1) MARACCHIONI Alessandro IL CONSIGLIO COMUNALE 2) SECCI Giovanni 12) BIANCHI Amedeo 3) ZEOLI Antonio 13) PAGLIAROLI Armando 4) MIGNACCA Luca 14) SCHINTU Salvatore 5) CHIARATO Alberto 15) CAPPONCELLI Gianni 6) ZAPPALA Stefano 16) SANNA Francesco 7) CUCCARONI Alberto 17) GIULIANI Piero 8) BELLASSAI Salvatore 18) GELARDI Marilena 9) FOGLI Giovanni Pietro 19) GARLANT Rino 10) CAPRIGLIONE Pasquale 20) BIANCHI Nicola 11) PICCIOLO Daniela 21) DE ANGELIS Antonio Sono assenti: Maracchioni, Pagliaroli A., Giuliani, Bianchi N., Zappalà, De Angelis, Mignacca e Schintu Partecipa il Segretario Dott. Carmine Caputo. Constatata la legalità dell adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all argomento in oggetto.
2 Il Presidente da la parola al Consigliere Bianchi Amedeo che relaziona in merito all'oggetto. Non avendo nessun Consigliere chiesto di interloquire. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere ed affini ; VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell attività di acconciatore ; VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 26 Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo e la conseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 31 maggio 2002, recante Linee di indirizzo per l applicazione della legge regionale 20 novembre 2001, n. 26; VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell attività di estetista ; VISTA la vigente normativa comunale in materia; VISTO l art. 10 Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare: il comma 2 Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. comma 6 : A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. comma 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
3 CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all adeguamento del citato regolamento comunale in conformità con la normativa vigente e le attuali modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi; VALUTATO il Regolamento comunale per la disciplina della attività di acconciatore ed estetista allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito da n. 12 articoli; DATO ATTO che la suddetta proposta è stata debitamente discussa nell ambito della competente Commissione Consiliare per le Attività Produttive, Lavoro, Agricoltura, turismo, Artigianato, Commercio, e licenziata nella seduta dell 8 febbraio 2008, come da verbali agli atti; VISTO l art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 in tema di competenza del Consiglio Comunale all adozione dei Regolamenti; RITENUTO OPPORTUNO approvare la suddetta proposta di regolamento; VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del e dato atto che non sussistono i presupposti per l acquisizione dell attestazione in ordine alla copertura finanziaria e dell attestazione di regolarità contabile, in relazione alla natura del presente atto; CON votazione unanime espressa per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti. DELIBERA 1. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito da n. 12 articoli; 2. Di dare atto che per effetto dell entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogata tutta la normativa comunale di pari rango incompatibile con le nuove disposizioni; 3. Di provvedere alla massima pubblicizzazione del Regolamento presso le Associazioni di categoria e gli operatori commerciali presenti sul territorio, e di autorizzare la pubblicazione del presente atto sul Sito Internet del Comune, in aggiunta alle forme di pubblicità di rito; 4. Di incaricare il Settore competente in materia di Attività Produttive di tutti gli adempimenti conseguenti all adozione del presente atto; Si da atto che rientra il consigliere Mignacca presenti 14.
4 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE Approvato con delibera di consiglio n. 10 del 22/02/2008 PREMESSA DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA' o ESTETISTA: Ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, l'attività di estetica comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. E' tale anche l'attività svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico. E' esclusa dalla attività di estetista ogni prestazione diretta a finalità specificamente e esclusivamente di carattere terapeutico Rientra nella attività estetica: A) Ginnastica estetica per miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; B) Massaggio nell'ambito dei centri gestiti in forma di impresa; C) Disegno epidermico o trucco semi permanente: un insieme di trattamenti che avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale, con trucco duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorso ad interventi. L'attività svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1 del 4 gennaio L attività di estetista può essere svolta attraverso l'utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico, come da elenco allegato alla legge, comprese le lampade U.V.A. L'attività di utilizzo di lampade abbronzanti anche se in centri di abbronzatura rientra nell'attività estetica, con la previsione del possesso dei requisiti professionali previsti nella legge n. 1 del 4 gennaio L'attività può essere svolta anche in forma di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con applicazione dei cosmetici indicati negli allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 300, dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 126 e DM 30 ottobre 2002 in attuazione della direttiva Commissione CE 2002/34/CE. o ACCONCIATORE. Comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
5 carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. ART. 1 LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DI ACCONCIATURA E DI ESTETICA 1.Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174 e le attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima, di superficie minima dei locali o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. 2.La dichiarazione di inizio di attività ha efficacia immediata, non comporta l'acquisizione di preventivi nulla-osta, pareri o altri atti di consenso in ogni modo denominati e consente l'inizio dell'attività stessa a decorrere dal giorno di presentazione al Comune. 3.Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ART. 2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Le attività di estetista o di acconciatore possono essere esercitate in forma di: a) impresa individuale; b) b) di società in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito con espressa esclusione dell'esercizio in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o diversamente abili o per particolari e straordinarie occasioni, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese gia autorizzate ad operare in sede fissa. 2. Le imprese che intendano esercitare l'attività in forma artigianale dovranno risultare iscritte presso l'albo imprese artigiane (A.I.A.) ART. 3 POSSESSO QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 1. La qualificazione professionale deve essere posseduta: a) in caso di impresa individuale: dal titolare; b) in caso di impresa societaria, anche cooperativa: dai soci partecipanti ai lavori e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività c) in caso di impresa societaria diversa da quelle per lo svolgimento in
6 forma artigianale: dai soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività o dal direttore tecnico. ART. 4 ATTIVITA' MULTIPLE O MISTE 1. L'attività di acconciatore /estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore e viceversa, esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (s.n.c. costituita da 2 o più persone); società cooperativa: costituita almeno da nove persone; piccola società cooperativa (massimo 8 soci, esclusivamente persone fisiche, società a responsabilità limitata unipersonale; s.a.s.; s.r.l. pluripersonali). 2. I singoli soci che esercitano le attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. 3. Per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente. 4. I singoli soci che esercitano entrambe le attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio di entrambe le attività. ART. 5 ATTIVITA' A DOMICILIO O ALTRI LUOGHI 1. L'attività di estetica può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente 2. L'attività esercitata presso il domicilio dell'esercente, dovrà garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari con l'obbligo di consentire i controlli da parte della competente autorità nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. 3. Tali locali da destinare esclusivamente alla attività devono comunque essere separati da quelli adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente, con uso di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio. 4. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività oltre che nei luoghi di cura e riabilitazione, anche nei luoghi di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi in cui risultano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni. 5. Per l'effettuazione di tutte le prestazioni e servizi rientranti nelle attività di estetica ed estetista, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nelle imprese esercenti, purché in possesso delle prescritte abilitazioni professionali, potendo le imprese ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7 ART. 6 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività oggetto del presente regolamento che vendono o cedono comunque alla propria clientela, per la continuità di trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività, non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 114/98 rispetto all'attività di vendita di beni. 2. Le imprese già abilitate ai sensi del d.lgs. n. 114/98 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista o acconciatore a condizione che si adeguino alle disposizioni di questo Regolamento e che gli addetti siano in possesso di qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività. ART. 7 ATTIVITA' ESERCITATE IN FORMA STAGIONALE 1. L'attività di estetica può essere svolta in forma stagionale, intendendosi per stagione un periodo temporale anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio; essa a seguito di avvio nelle forme e con le modalità previste per le attività non a termine è equiparata a tutti gli effetti a quelle non a termine (non stagionale) ART. 8 PARERE DELLA ASL. 1. Ai fini dell'acquisizione del parere da parte del competente servizio della ASL, il dichiarante dovrà munirsi di parere igienico sanitario da parte della ASL territorialmente competente (S.I.P.) per l'accertamento della seguente documentazione: a) certificato di abitabilità b) planimetria dei locali (scala 1:100 o 1:50) completa di indicazioni sulla destinazione d'uso e accertamento prescritti di seguito aventi rilevanza igienico sanitaria: (destinazioni d'uso, superfici dei locali, superfici finestrate apribili, disposizione macchinari, attrezzature, numero di addetti); c) elenco attrezzature elettromeccaniche e apparecchiature elettromeccaniche d) relazione tecnica ove devono essere indicati i mezzi di disinfezione da adottare e in caso di installazione impianti di areazione artificiali sottoscritti da tecnico abilitato e) dichiarazione di conformità impianto elettrico f) dichiarazione di aver adottato ogni misura ai sensi del d.lgs. 626/94 2. la ASL potrà richiedere ogni ulteriore dato ed eventuali integrazioni alla
8 documentazione presentata che si rendessero necessarie. ART. 9 LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA (REQUISITI IGIENICO SANITARI, STRUTTURALI, DI SICUREZZA DEI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE) 1.Le attività di acconciatore-estetista sono soggette alle seguenti "Linee guida per la conformità ai requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature". 2.Le indicazioni contenute nel presente allegato costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso. Per attività di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte dell'azienda U.S.L. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela. 3.Sono requisiti per I'esercizio dell'attività di acconciatore. A SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA A.1 Caratteristiche generali. 1. Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare ali'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti. 2. La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato. A.2 Superficie dei locali di lavoro e attesa. 1. Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; tintura) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro; mq. 4 per ogni postazione di lavoro in più. 3. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. 4. La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq. 3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 6.
9 5. Non possono essere destinati all'attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati. A.3 Altezza minima. 1. Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml. 2, L'altezza media dei locali adibiti al lavoro deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti: a) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2.40; b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale l altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2, In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano. 4. La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un altezza non inferiore a ml. 2,50. A. 4 Illuminazione. 1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto n del Allegato B - Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra. 2. Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380). A.5 Areazione. 1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n del 18/12/ Allegato B - Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita I'installazione d'impianti d'aerazione forzata, conformemente al disposto del Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339). 2. Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.
10 A.6 Pareti. 1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento. 2. Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di ml. 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es. smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi. A.7 Pavimenti. 1. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucciolevoli. A.8 Superfici di lavoro/appoggio. 1. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. A.9 Poltrone per la rasatura della barba 1. Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso. A.10 Lavatesta. 1. Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito. 2. Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote, per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi. A.11 Preparazione di tinture 1. I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive per addetti e clienti, devono avvenire, utilizzando appositi recipienti, in un locale od area separata, su un piano di lavoro sottostante un'apertura fenestrata o dotato di cappa di aspirazione da banco.
11 B SERVIZI IGIENICI B.1 Caratteristiche generali. 1. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + WC) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali con superficie minima di almeno mq Ogni esercizio deve disporre inoltre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dalla normativa vigente: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti. 3. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull igiene del lavoro. B.2 Dotazioni funzionali minime. 1. Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso, ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo. B.3 Antibagno: 1. Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio. 2. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, I'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo. B.4 Altezza: 1. Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti: a) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00; b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, 'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20.
12 2. In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml 2,40 deve ricoprire almeno 2/3 della superficie complessiva del vano. B.5 Superficie. 1. Poiché le attività di acconciatore e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D M n. 236/89 in grado di garantire I'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie. 2. Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l intervento del personale interno all'attività. 3. Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con larghezza minima di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq 1,00 con larghezza minima di cm. 90. B.6 Areazione: 1. I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, e possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi: a) impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora; b) - impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo. 3. L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale. B.7 Illuminazione. 1. I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale, non e richiesta la presenza di illuminazione naturale.
13 B.8 Pareti e pavimenti. 1. Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. 2. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. C RIPOSTIGLIO C. 1 Caratteristiche generali. 1. L'ambiente di lavoro di acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo. C.2 Dotazioni funzionali minime. C3 Altezza. 1. Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale. 1. Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2, L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti: a) nel caso di soffitti non piani. la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00; b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2,20. c) In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano. C.4 Superficie.
14 1. Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq. 2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento C.5 Areazione. 1. Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico. 2. Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto. C.6 Illuminazione. 1. Il ripostiglio deve disporre sempre d'illuminazione artificiale; non è obbligatoria la presenza di illuminazione naturale. C.7 Pareti e Pavimenti: 1. Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. 2. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. D. 1 Caratteristiche generali: D SPOGLIATOIO 1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, I'ambiente di lavoro dove viene svolta I'attività di barbiere o parrucchiere deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo. D.2 Armadietti individuali per gli indumenti del personale: 1. Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto. 2. Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere deposti piegati in uno scomparto separato più
15 piccolo. 3. Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità. D. 3 Superficie spogliatoio: D.4 Altezza. 1. Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti e di una superficie libera da arredi di mq. 1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio. 2. In questa superficie netta dovrà essere collocata una sedia. 3. L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purché questo disponga di una superficie libera da arredi di mq. 2,00, oltre alla quota necessaria per gli armadietti. 1. L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico. D.5 Areazione. D.6 Pareti: 1. L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata. 2. La superficie minima finestrata apribile per I'aerazione naturale o I'impianto di ventilazione per l'areazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico. 1. Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. Quando I'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a mi.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per I'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell aerazione del l'ambiente circostante. D.7 Pavimenti:
16 1. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. E CABINA MANICURE/PEDICURE E. 1 Caratteristiche generali: 1. L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista). 2. Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml. 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire I'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta con una luce minima di cm La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché I'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate. E.2 Superficie: E.3 Altezza: 1. La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per I'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa. 1. Il vano o la zona attrezzata con cabina per I'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza libera media non inferiore a ml. 2,70. determinata come per il locale principale. E.4 Aerazione ed illuminazione: 1. L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina. E.5 Dotazioni funzionali minime: 1. La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non
17 manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile. 2. Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra. E.6 Pareti: 1. Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. E.7 Pavimenti. 1. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. 4. Sono requisiti per I'esercizio dell'attività di estetista: A SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA A. I Caratteristiche generali: 1. Gli esercizi d'estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico, e la zona per l'attesa dei clienti. 2. La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato. A.2 Superficie: 1. Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro. 2. All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di Mt. 2,00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm. 30, in modo da consentire l'aerazione e I'illuminazione naturale indiretta. ad eccezione delle cabine dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.). 3. Ogni cabina deve disporre di una superficie minima di mq. 6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di
18 seguito elencate, per le quali e consentita una superficie minima di mq. 3. manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte "parrucchiere"), pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale "a doccia". 4. I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine. 5. I dispositivi di chiusura delle cabine devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. 6. Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. (N B Trattasi in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse). 7. La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq 6. A.3 Altezza minima: 1. I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività. indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml L'altezza media deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti: a) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,20; b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml c) In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,70 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano. 3. La zona di attesa, se ricavata in locali diversi da quello principale, deve disporre di un altezza non inferiore a ml.2,40. A. 4 Illuminazione. 1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Decreto n del Allegato B - lndirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di cui sopra.
19 2. Nei locali di attesa e nelle cabine adibite solamente ad attività dove il cliente siede senza la presenza continuativa dell'operatore (es: solarium; idromassaggio; bagno turco; ecc.) l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380). A. 5 Areazione. 1. Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Decreto n del 18/12/ Allegato B -Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, (immissione ed estrazione dell'aria) conformemente a quanto previsto dal Decreto di cui sopra, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339/1995) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato. 2. Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato,l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme. A.6 Dotazioni funzionali minime. 1. Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi lavabo con acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona. 2. Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. 3. Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso. 4. Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata. 5. All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette e devono essere disponibili mezzi di protezione individuali per utenti e addetti.
20 A.7 Pareti. 1. Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno Mt. 2,00 di altezza. 2. Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti. A.8 Pavimenti. 1. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. B DOCCIA B. 1 Caratteristiche generali: 1. Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c.. 2. La superficie operativa delle cabine non può computare lo spazio eventualmente destinato a box doccia. 3. Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata. B. 2 Dotazioni funzionali minime: 1. Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica. 2. Lo spazio antistante il box doccia dovrà disporre di apposito appendiabiti. B.3 Altezza e superficie dell'anti-doccia: 1. Nell'eventuale locale doccia a servizio di più cabine, la zona spogliatoio antistante il box deve avere un'altezza media non inferiore a ml. 2,40, calcolata come per i servizi igienici, e una superficie minima di mq. 0,60 con lato minimo cm. 80. B. 4 Aerazione. 1. L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale, diretta o indiretta, o di tipo forzato. In entrambi i casi devono essere rispettati i parametri indicati per i servizi igienici.
21 B.5 Illuminazione. 1. Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione artificiale (diretta o indiretta) nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale. B.6 Pareti e pavimenti Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, anti sdrucciolevole, faci I mente lavabi le e disinfettabile. C SERVIZI IGIENICI C. Caratteristiche generali. 1. Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro dalla normativa vigente: n. 1 lavabo ogni 10 addetti, n 1 w.c. ogni 10 addetti. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro. C. 2 Dotazioni funzionali minime. 1. Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.). di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo. C.3 Antibagno. 1. Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio. 2. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, I'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo. C.4 Altezza. 1. Il locale wc ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza
22 media non inferiore a ml. 2,40. L'altezza media dei servizi deve garantire il rispetto dei seguenti limiti: A) nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00. B) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a ml. 2, In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a ml. 2,40 deve ricoprire almeno i2/3 della superficie complessiva del vano. C.5 Superficie. 1. Poiché le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o del commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M n. 236/89 in grado di garantire I'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie. Pertanto, anche I'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante I'intervento del personale interno all'attività. 2. Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di w.c. e lavabo: mq. 1,20 con larghezza minima di cm. 90. L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie minima di mq 1,00 con larghezza minima di cm. 90. C.6 Areazione: 1. I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0, Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare I'aria nell'ambiente in uno dei seguenti modi. - impianto di espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora. - impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzo. 3. L'espulsione all'esterno dell'impianto di ventilazione forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni d'igiene pubblica indicate dal Regolamento Edilizio Comunale. C.7 llluminazione.
23 1. I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale. C.8 Pareti e Pavimenti. 1. Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile. D RIPOSTIGLIO D. 1 Caratteristiche generali. 1. Gli esercizi di estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e I'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo. D.2 Dotazioni funzionali minime : 1. Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio, in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi apribili a pedale. D.3 Altezza. 1. Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a ml.2,40. L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti: a) nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a ml. 2,00; b) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e I'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m1.2, In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m.l..2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano. D.4 Superficie:
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