Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO"

Transcript

1 ED. DICEMBRE 2014 Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Cod. Tariffa PR0228 Mod. FUTURO ECC ed

2 INDICE 1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FASE DI ACCUMULO FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 14 ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE 18 ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA 20 ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY 23 ALLEGATO 4 - MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 26 ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 30 ALLEGATO 6 - INFORMATIVA PER L ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL AREA RISERVATA CLIENTI REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTURIV 32 Indice Pagina 2 di 34

3 1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EUROVITA FUTURO Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005 di seguito Decreto. Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento COVIP adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010, la Compagnia ha comunicato le presenti alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione. Il presente Contratto è disciplinato: - dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, dalle Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle firmate dalla Compagnia; - dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato. PREMESSA La partecipazione a EUROVITA FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE, di seguito definito per brevità EUROVITA FUTURO, prevede due momenti distinti: una prima fase ( di accumulo ), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale l Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti mediante investimento nella Gestione Interna Separata FUTURIV; una seconda fase ( di erogazione ), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare. In caso si riscontri nelle una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare. 1.1 FASE DI ACCUMULO Art. 1 - Obblighi della Compagnia Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili. Art. 2 - Conflitto di interessi Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nel presente Fascicolo Informativo può essere promosso e distribuito anche da istituti bancari aventi una partecipazione nel capitale sociale della Compagnia, seppur per una quota inferiore al 10% quale soglia rilevante ai sensi dell art. 50 del Regolamento Isvap n. 5/2006. In particolare, i seguenti istituti bancari intermediari risultano anche azionisti della Compagnia Pagina 3 di 34

4 nella misura di seguito indicata: C.R. Bolzano (6,5%), Banca Popolare di Puglia e Basilicata (5,4%), C.R. Cento (2,0%), C.R. Cesena (1,1%), Banca Popolare di Marostica (0,8%), Banca C.R. Asti (0,4%), Banca Carim (0,39%). Più in generale, si precisa che l intermediario percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Eurovita S.p.A. trattiene dai premi versati. Si segnala che Eurovita S.p.A. provvede autonomamente alla gestione finanziaria del Fondo FUTU- RIV, ma potrà in futuro affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Separata, a società con le quali la stessa intrattiene rapporti di partecipazione o di affari, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni infragruppo. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo Eurovita S.p.A. ha in portafoglio strumenti finanziari emessi da società che hanno una partecipazione nella Compagnia. Eurovita, inoltre, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, non riceve dalla Gestione Separata alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento o utilità ricevuto in virtù di accordi con soggetti terzi. Come indicato nel regolamento della Gestione Separata, eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi o utilità ricevuti da Eurovita Assicurazioni S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata saranno comunque riportati a beneficio del rendimento della Gestione Separata e quantificati nel rendiconto annuale della Gestione Separata stessa. Si precisa che Eurovita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in ogni caso in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna a contenere i costi a carico degli stessi, ottenere il miglior risultato possibile e non avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro. Art. 3 - Prestazioni assicurate La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione: - pensionistica, in caso di vita dell Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ; - in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO. 3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE La Compagnia si impegna a corrispondere all Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate (prestazione pensionistica). La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita, riportati nell Allegato 2 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDI- TA. Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all Art.1 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DELLA RENDITA della successiva sezione FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA, alla quale si rinvia. Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali contributi aggiuntivi corrisposti dall Aderente nel corso di questa fase. Tale montante è pari al capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata FUTURIV, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all Allegato 1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE allegata alle presenti. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1 dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all 1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Pagina 4 di 34

5 Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per ulteriori informazioni relative al termine della fase di accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all art. 10 PrEStaZIoNI PENSIoNIStICHE del regolamento del PIP EurovIta futuro. 3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE PRIMA DEL PEN- SIONAMENTO Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale. Tale prestazione è pari alla somma dei seguenti importi: a) il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale assicurato in vigore al 31 dicembre dell anno che precede la data del decesso ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del decesso con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1 dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari all 1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente; per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente; b) il capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando all importo della lettera a) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell età dell Aderente alla data del decesso: Età dell Aderente alla data di decesso Percentuale di maggiorazione da 18 a 39 anni 5,0% da 40 a 54 anni 2,0% da 55 a 64 anni 1,0% da 65 anni e oltre 0,2% Il Capitale Caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a ,00 Euro. Art. 4 - Limitazioni del capitale caso morte aggiuntivo (prestazione assicurativa accessoria) Il capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera b) del precedente art. 3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO non verrà erogato qualora il decesso dell Aderente: a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto; b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; c) sia causato da: dolo dell Aderente o dei Beneficiari; Pagina 5 di 34

6 partecipazione attiva dell Aderente a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; incidente di volo, se l Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione del Contratto stesso; stato di ubriachezza/ebbrezza: - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo; - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell Aderente sia conseguenza diretta: - di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; - di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; - di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni sopra elencate, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Art. 5 - Dichiarazioni dell Aderente Le dichiarazioni dell Aderente devono essere esatte e complete. L inesatta indicazione dell età dell Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale delle somme dovute. Art. 6 - Sottoscrizione e conclusione del contratto L Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione allegato alla Nota Informativa presso l Istituto collocatore del contratto. La data di adesione al PIP EUROVITA FUTURO è dunque il giorno in cui l Aderente firma ed accetta il Modulo di Adesione e coincide con la data di conclusione del Contratto. Art. 7 - Perfezionamento e decorrenza del contratto Il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale è attuato il PIP EUROVITA FUTURO, si considera perfezionato quando l Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, ha versato il primo contributo o la prima rata in caso di frazionamento del flusso contributivo; il contratto decorre dalle h del giorno del pagamento del primo contributo. Art. 8 - Diritto di recesso Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso. L Aderente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. Via dei Maroniti, Roma - entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto. Pagina 6 di 34

7 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa all Aderente, previa consegna dell originale del Modulo di Adesione, un importo pari ai contributi versati. Art. 9 - Durata della Fase di Accumulo La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclusione del Contratto ed il momento in cui l Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. L Aderente può prorogare la Fase di Accumulo anche dopo tale termine secondo quanto previsto dal Decreto. Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della fase di accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all art. 10 PrEStaZIoNI PENSIoNIStICHE del regolamento del PIP EurovIta futuro. Art Contribuzione In base a quanto indicato all Art. 8 CONTRIBUZIONE del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell Aderente, viene indicata dallo stesso all atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il primo contributo a carico dell Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. EurovIta futuro Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. Art Contributi Aggiuntivi L Aderente ha la facoltà di versare dei contributi aggiuntivi in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l Aderente deve utilizzare il modulo per Contributi aggiuntivi. Il pagamento di ciascun contributo aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo. I contributi aggiuntivi vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. Pagina 7 di 34

8 Art Modalità di versamento dei contributi Il versamento dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell Aderente e degli eventuali contributi aggiuntivi può essere effettuato tramite procedura di addebito diretto sul conto corrente dell Aderente o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN IT19 T C C ) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l Istituto collocatore del contratto. Ai fini dell attestazione dell avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario dell Aderente acceso presso l Istituto collocatore del contratto, l Aderente deve comunicare alla Compagnia il conferimento della nuova delega per l addebito diretto al nuovo Istituto di Credito ovvero comunicare la volontà di proseguire i versamenti tramite bonifico bancario. Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita, specificando nella causale il nome dell Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro. Art Spese Spese da sostenere all atto dell adesione La Compagnia trattiene sulla prima rata del primo premio annuo una spesa di adesione pari a 120,00 Euro. Spese indirettamente a carico dell Aderente Dal rendimento delle Gestione Interna Separata FUTURIV vengono prelevati annualmente i seguenti costi: 1,25% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se non superiore al 4,00%, 1,35% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se compreso tra il 4,01% e il 6,00%, 1,50% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se superiore al 6,00%. Tali costi sono comprensivi delle spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto. Spese per l esercizio di prerogative individuali Anticipazione 30 Trasferimento 30 Riscatto 30 EurovIta futuro Spese per le prestazioni accessorie Il costo per il capitale aggiuntivo in caso di morte è incluso nella commissione applicata alla Gestione Separata FUTURIV. Art Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell Aderente Come indicato all Art. 8 comma 3 CONTRIBUZIONE del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, l Aderente ha facoltà in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico. In tal caso: il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione; le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione; Pagina 8 di 34

9 il TFR maturando deve continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico. Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia entro il primo giorno del mese che precede la ricorrenza annuale della polizza. L Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, senza dover corrispondere i contributi arretrati e con le stesse modalità previste per la sospensione, la contribuzione precedentemente interrotta, ovvero versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi. Art Trasferimenti TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE L Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto. Come indicato all Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE del Regolamento del PIP EUROVI- TA FUTURO, l Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. Il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell anno che precede la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del trasferimento con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. In ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una spesa fissa di 30,00 Euro. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione. Per ulteriori informazioni relative: alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa si rimanda all art. 12 trasferimento E riscatto DELLa PoSIZIoNE INDIvIDuaLE e all art. 22 trasferimento IN CaSo DI MoDIfICHE PEGGIoratIvE DELLE CoNDIZIoNI ECoNoMICHE E DI MoDIfICHE DELLE CarattErIStICHE DEL PIP del regolamento del PIP EurovIta futuro. TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un altra forma pensionistica complementare. L importo trasferito viene destinato alla Gestione Interna Separata alla data di incasso da parte della Compagnia dell importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto all Allegato 1 CLAU- SOLA DI RIVALUTAZIONE delle. All importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso. Pagina 9 di 34

10 Sarà comunque necessario che l Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie, riguardanti ad esempio l anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre Art Riscatto della posizione individuale Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto. Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o parziale, il riscatto si rimanda all art. 12 trasferimento E riscatto DELLa PoSIZIoNE INDIvIDuaLE del regolamento del PIP EurovIta futuro. Anche gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall Aderente hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE PRIMA DEL PENSIO- NAMENTO. La liquidazione del riscatto totale determina l immediato scioglimento del Contratto, mentre in caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo. Per esercitare tale richiesta, l Aderente o gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall Aderente devono compilare ed inviare in Compagnia, anche per il tramite dell Istituto collocatore del contratto, il Modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto) o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile. Il valore di riscatto totale e parziale è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell anno che precede la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del riscatto con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. L importo così ottenuto viene corrisposto all Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente. Art Anticipazioni Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell Aderente, di richiedere un anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall Aderente per i quali l interessato non si sia avvalso delle facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all art. 13 anticipazioni del regolamento del PIP EurovIta futuro ed all art. 11 PrEStaZIoNI del Decreto. Pagina 10 di 34

11 Il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell anno che precede la data di richiesta dell anticipazione, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data della anticipazione con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. L importo così ottenuto viene corrisposto all Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante contributi aggiuntivi, a scelta dell Aderente in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al DoCuMENto SuLLE anticipazioni allegato alla Nota Informativa. Art Prestiti Il presente Contratto non prevede l erogazione di prestiti. Art Investimento Le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e rivalutabili annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata FUTURIV. Il 31 dicembre di ogni anno la Compagnia riconosce all Aderente una rivalutazione del capitale assicurato. Tale importo viene determinato nella misura e secondo le modalità indicate nell Allegato 1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE delle. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1 dicembre 2014 per i versamenti effettuati nei primi cinque anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari all 1,25%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all Aderente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nei primi dieci anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti - con cadenza decennale - di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all Aderente. Art Pagamenti della Compagnia Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito: In caso di liquidazione totale o parziale: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall avente diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore - documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare in caso di cessazione dell attività lavorativa: per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro; per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l avvenuta cessazione dell attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione Pagina 11 di 34

12 dell attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio); per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa). - dichiarazione sottoscritta dall Aderente che attesti l importo dei premi che non ha dedotto nell anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. In caso di anticipazione: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall avente diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore; - la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l anticipazione; in particolare: in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati; in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile; in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore e, nel caso di opere a favore dei figli, anche lo stato di famiglia. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione; in caso di congedi e formazione continua: certificato di frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione; nel caso di spese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia - la dichiarazione sottoscritta dall Aderente che attesti l importo dei premi che non ha dedotto nell anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione. In caso di trasferimento ad un altra forma pensionistica individuale o fondo pensione: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall avente diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore - documentazione attestante l iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento. In caso di decesso dell iscritto: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dagli aventi diritto; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari; - certificato di morte dell Aderente; - copia conforme all originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento); - atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; tali documenti dovranno contenere anche l indicazione degli eredi legittimi; - decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni; - modulo ELENCO DEI BENEFICIARI. In caso di liquidazione della rendita: - Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall avente diritto; Pagina 12 di 34

13 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore; - per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell interessato inerente il compimento dell età prevista dall art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335; - ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare l esistenza in vita dell Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita; - in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta. Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l intervento dell intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l autentica della firma del richiedente. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Art Beneficiari Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato nel Decreto all Art. 11 PRESTA- ZIONI, l Aderente ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all Art. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE che precede. Ai sensi di quanto previsto nel Decreto al comma 3 dell Art. 14 PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE, in caso di decesso dell Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate ( Beneficiari ) dall Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell Art. 13 ANTICIPAZIONI del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria. Art Imposte Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti. Art Trasformazione Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto. Art Foro competente Fermo l obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio dell Aderente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto. Pagina 13 di 34

14 1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA Art. 1 - Determinazione dell ammontare della rendita In caso di vita dell Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione al PIP EUROVITA FUTURO, il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate. L Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica. Come indicato all Art. 10 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE del Regolamento del PIP EUROVI- TA FUTURO, l Aderente che ha maturato il diritto della prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest ultima. La rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il montante maturato a scadenza, al netto dell eventuale quota da convertire in forma di capitale, per i coefficienti di conversione in rendita come indicato di seguito. La rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, a fronte dei versamenti effettuati, per il coefficiente di conversione in rendita corrispondente riportato all Allegato 2 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA alle presenti. Tali coefficienti potranno essere rideterminati in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE. La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO, dell Allegato 1 CLAU- SOLA DI RIVALUTAZIONE che segue. La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all epoca della corresponsione della prestazione pensionistica. Entro sessanta giorni prima della data di scadenza della Fase di Accumulo, l Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato: a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell Allegato 1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo; b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile corrisposta all Aderente finché è invita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell Allegato 1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE sia nel periodo in cui è corrisposta all Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati. A scelta dell Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto Pagina 14 di 34

15 delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione. Qualora l importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell intero importo maturato. Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita. Art. 2 - Data di decorrenza della rendita La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all Art.3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE della Sezione FASE DI ACCUMULO delle, fatta salva la facoltà dell Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare. Art. 3 - Fase di erogazione della rendita La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. Di conseguenza, in caso di decesso dell Aderente, l erogazione della rendita viene a cessare con l ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa. Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento. Art. 4 - Modalità di corresponsione della rendita Per tutti i pagamenti della Compagnia, l Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate in Compagnia, anche per il tramite dell Istituto collocatore del contratto, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle presenti, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto). L Aderente dovrà inoltre fornire la seguente documentazione: - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del sottoscrittore; - per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell interessato inerente il compimento dell età prevista dall art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335; - ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare l esistenza in vita dell Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita; Pagina 15 di 34

16 - in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta. La Compagnia si riserva di chiedere l ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell importo spettante. Resta inteso che le spese relative all acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione. Art. 5 - Coefficienti di conversione L ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia come indicato in questa Sezione all Art. 1 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DELLA RENDITA. Tali coefficienti variano in base: - all età dell Aderente all epoca della conversione, - alla generazione di appartenenza, - alla rateazione prescelta. I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto: - della speranza di vita residua dell Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate; - di un rendimento atteso degli investimenti operati dalla Compagnia pari al 1,25% annuo, implicito nei coefficienti di conversione in rendita; - di un caricamento dell 1,25% sul valore capitale della rendita per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita. Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico. Come indicato al successivo Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIO- NE i coefficienti di conversione potranno essere rideterminati sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie in vigore al momento della conversione. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE. Nell Allegato 2 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA che segue vengono riportati - distinti per frazionamento della rendita ed età dell Aderente - i coefficienti di conversione per 1.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo. La rendita annua può essere corrisposta anche in rate sub-annuali; in tal caso la rendita si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall applicazione dei coefficienti di conversione riportati in tabella, per il numero di rate. Art. 6 - Basi demografiche e finanziarie L elaborazione dei coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia è basata sull adozione delle seguenti ipotesi: - IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2051), distinta per generazione; - IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato del 1,25%. Art. 7 - Rideterminazione dei coefficienti di conversione I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE. Pagina 16 di 34

17 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi. I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti: a) siano decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale; b) non abbia già avuto inizio l erogazione della rendita; c) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi. La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull ammontare della rendita erogabile all Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA In base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti successivi all entrata in vigore della modifica. La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEF- FICIENTI La Compagnia deve inviare almeno novanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Nell ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche. Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate. Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall Art. 15 TRASFERIMENTI della Sezione FASE DI ACCUMULO che precede. Pagina 17 di 34

18 ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata FUTURIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata FUTURIV. Il Contratto prevede due distinte fasi: Fase di Accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti); Fase di Erogazione della rendita: durante la quale il capitale maturato nella fase precedente viene utilizzato per l erogazione di una rendita vitalizia. FASE DI ACCUMULO A MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata FUTURIV rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno e determinato con i criteri indicati nel REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTU- RIV - diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo del FUTURIV indicata nella seguente tabella: RENDIMENTO FINANZIARIO DEL FUTURIV COMMISSIONE DI GESTIONE Fino al 4% 1,25% Dal 4,01% al 6% 1,35% Superiore al 6% 1,50% La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1 dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all 1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. Tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all Aderente. B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO Il 31/12 di ogni anno, Eurovita rivaluta la somma dei capitali investiti, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A). Tutti i capitali investiti vengono rivalutati al 31/12 di ogni anno, sommandosi alle rivalutazioni generate dai premi versati in precedenza, secondo il seguente criterio: - per i premi ricorrenti la prima rivalutazione è effettuata dividendo il capitale investito per il numero delle rate sub-annuali e applicando a tale risultato la misura di rivalutazione in base al allegato 1 - Clausola di rivalutazione Pagina 18 di 34

19 numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascuna rata di premio e il 31/12 del medesimo anno; - per i premi aggiuntivi la prima rivalutazione è effettuata applicando la misura della rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione del premio e il 31/12 del medesimo anno; - le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere. In caso nel corso dell anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore risulterà ridotto. C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICI- PAZIONE, DI DECESSO DELL ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti: - il capitale in vigore al 31 dicembre dell anno che precede la data di riferimento relativa all evento viene aumentato dell interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra. - le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell anno che precede la data di riferimento relativa all evento e quest ultima vengono invece aumentate dell interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 1 dicembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari all 1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA EurovIta futuro A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo - conseguito dalla Gestione Interna Separata FUTURIV nell esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l inizio del mese antecedente quello nel quale cade l anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari a 0,75%. Ad es. per le rendite il cui godimento decorre dal mese di luglio, l anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dell 1,25%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale. B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTO Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all anniversario immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. allegato 1 - Clausola di rivalutazione Pagina 19 di 34

20 ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita, in base al frazionamento scelto, espressa per Euro 1.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo. RENDITA IMMEDIATA VALORI DI CONVERSIONE PER EURO DI CAPITALE RATEAZIONE DELLA RENDITA Età Annuale Semestrale Trimestrale Mensile 50 33,835 33,547 33,405 33, ,546 34,246 34,098 34, ,294 34,982 34,827 34, ,083 35,756 35,595 35, ,914 36,573 36,404 36, ,792 37,434 37,258 37, ,721 38,345 38,160 38, ,705 39,309 39,115 38, ,749 40,333 40,128 39, ,859 41,420 41,204 41, ,040 42,576 42,348 42, ,297 43,806 43,565 43, ,634 45,113 44,857 44, ,057 46,504 46,231 46, ,575 47,985 47,696 47, ,197 49,568 49,258 49, ,928 51,254 50,923 50, ,783 53,061 52,707 52, ,775 54,999 54,618 54, ,917 57,080 56,671 56, ,222 59,318 58,876 58, ,705 61,725 61,247 60, ,388 64,324 63,804 63, ,305 67,144 66,578 66, ,491 70,220 69,602 69, ,975 73,579 72,900 72, ,797 77,256 76,508 76, ,978 81,271 80,443 79, ,539 85,641 84,724 84, ,494 90,378 89,356 88, ,873 95,507 94,366 93,621 allegato 2 - tabella dei Coefficienti di Conversione in rendita Pagina 20 di 34

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE

DOCUMENTO SULLE RENDITE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5074 DOCUMENTO SULLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata

Dettagli

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo Fondo Pensione TAXBENEFIT NEW. Documento sull Erogazione delle Rendite

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo Fondo Pensione TAXBENEFIT NEW. Documento sull Erogazione delle Rendite Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo Fondo Pensione TAXBENEFIT NEW Documento sull Erogazione delle Rendite è un prodotto di Distribuito da Retro di copertina 2/10 1 La tariffa di assicurazione

Dettagli

pensionline Documento sull erogazione delle rendite Allegato alle Condizioni Generali di contratto di pensionline

pensionline Documento sull erogazione delle rendite Allegato alle Condizioni Generali di contratto di pensionline pensionline Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Documento

Dettagli

Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ED. giugno 2011 Eurovita Futuro PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa della forma pensionistica individuale denominata Piano Individuale Pensionistico di tipo

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni

La nuova Previdenza: riforma e offerta. Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni La nuova Previdenza: riforma e offerta Direzione commerciale - Sviluppo previdenza e convenzioni Previdenza: situazione attuale 140 Alcuni fattori rilevanti: 120 100 80 22 2015 pensionamento persone nate

Dettagli

NOME PRODOTTO Popolare Vita Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione 5075 11/09/2008

NOME PRODOTTO Popolare Vita Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione 5075 11/09/2008 POPOLARE VITA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO A PREMI RICORRENTI E PREMI INTEGRATIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL RENDIMENTO

Dettagli

POPOLARE VITA PREVIDENZA

POPOLARE VITA PREVIDENZA POPOLARE VITA PREVIDENZA INFORMAZIONI GENERALI NOME PRODOTTO Popolare Vita Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione N DI ISCRIZIONE ALL ALBO DATA ISCRIZIONE TIPOLOGIA

Dettagli

programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi.

programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi. programma previdenza il tuo DoMani DipenDe DaLLe scelte Di oggi. tutte Le RISPOSTE CHe CERCHI. IntegrazionePensionisticaAurora * è un piano pensionistico individuale realizzato mediante un contratto di

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa della forma pensionistica individuale denominata INA ASSITALIA PRIMO Piano pensionistico

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Aviva Top Pension. condizioni generali di contratto. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. condizioni generali di contratto. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Allegato alle Condizioni generali di contratto di Valore Pensione ed. 07/07 DOCUMENTO SULL EROGAZIONE

Dettagli

RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE FONDO PENSIONE APERTO Divisione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 40128 Bologna www.unipolsai.com www.unipolsai.it RICHIESTA DI RISCATTO

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, 45-20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / 39.43.76.31. Fax: 02 / 39.43.75.26. e-mail: sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ha rinviato al 1 gennaio 2007 esclusivamente l obbligo della destinazione del TFR maturando alla previdenza

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione delle rendite (ed.

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione delle rendite (ed. VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sull erogazione (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sull'erogazione Edizione 11.2014 Valore

Dettagli

Più opportunità dal tuo fondo pensione

Più opportunità dal tuo fondo pensione fondo pensione per il personale del gruppo helvetia e del gruppo nationale suisse Più opportunità dal tuo fondo pensione Più adesioni con i fiscalmente a carico, più contribuzione da parte del datore di

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato

Dettagli

NOTA OPERATIVA PER I SOCI BENEFICIARI

NOTA OPERATIVA PER I SOCI BENEFICIARI NOTA OPERATIVA PER I SOCI BENEFICIARI che cessano il rapporto di lavoro con l azienda (socio aderente) PREVIP è stato iscritto in data 4 agosto 1999 al n. 1241 della sezione speciale dell Albo dei Fondi

Dettagli

È nato Fondo Pensione Perseo

È nato Fondo Pensione Perseo È nato Fondo Pensione Perseo / Il futuro in cassaforte è nato Perseo Da oggi puoi pensare più serenamente al tuo futuro. Perseo è il Fondo pensione complementare destinato ai lavoratori delle Regioni

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Il Fondo Pensione Gruppo

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

IntegrazionePensionisticaAurora

IntegrazionePensionisticaAurora IntegrazionePensionisticaAurora Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5034 IntegrazionePensionisticaAurora Documento sul regime

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo pensione Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 5008 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) FATA FUTURO ATTIVO DOCUMENTO

Dettagli

SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO

SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO DURATA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI QUESTIONARI PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO (capitale a scadenza) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE DI CREDITRAS VITA S.P.A. STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE Il Progetto Esemplificativo è uno strumento

Dettagli

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI

IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI IN BREVE PER I DIPENDENTI PRIVATI La previdenza complementare Previdenza complementare: cosa è e a cosa serve? La riforma della previdenza del 1995 ha apportato una significativa riduzione dell entità

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

POPOLARE VITA RISPARMIO SERENO RAMO I - VITA INTERA A PREMI RICORRENTI

POPOLARE VITA RISPARMIO SERENO RAMO I - VITA INTERA A PREMI RICORRENTI POPOLARE VITA RISPARMIO SERENO RAMO I - VITA INTERA A PREMI RICORRENTI INFORMAZIONI GENERALI NOME PRODOTTO POPOLARE VITA RISPARMIO SERENO TIPOLOGIA PRODOTTO Assicurazione per il caso di morte a vita intera

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015)

SCHEDA SINTETICA (dati aggiornati al 30-4-2015) FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI,PUBBLICISTI E PRATICANTI SCHEDA SINTETICA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari esclusivamente individuali rivolte a tutti

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR 1 SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE 1^ PILASTRO: previdenza obbligatoria (Inps,Inpdap,Casse professionali ecc ) ASSICURA LA PENSIONE BASE 2^ PILASTRO

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti I Fondi pensione aperti I scheda Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla

Dettagli

UNIPOL FUTURO PRESENTE

UNIPOL FUTURO PRESENTE Unipol Futuro Presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all albo tenuto dalla Covip con il n. 5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE Documento sul regime fiscale Il presente

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare www.logicaprevidenziale.it A Albo (delle forme pensionistiche complementari): Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche

Dettagli

VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE

VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE C.S.P. U.I.L. BRESCIA SEGRETERIA PROVINCIALE BRESCIA 26126 BRESCIA VIA VANTINI 20 TELEFONO 030/3753032-294111 TELEFAX 030/2404889 E-MAIL cspbrescia@uil.it VADEMECUM T.F.R.

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione per il Personale delle Società Parabancarie e Interbancarie del Gruppo

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Segrate, 18 gennaio 2005 Alto Valore è la nuova polizza di Assimoco Vita che consente di realizzare un piano

Dettagli

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni

PREVIMODA. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 117. Sezioni Previmoda Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dell industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda. Documento PREVIMODA FONDO PENSIONE

Dettagli

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale

Unipol Previdenza. Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA. Documento sul regime fiscale Unipol Previdenza Fondo Pensione Aperto iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 30 UNIPOL PREVIDENZA Documento sul regime fiscale Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità. L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR

La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità. L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR La previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tra rischi e opportunità L impatto delle riforme sulla Casse CNPADC e CNPR Il sistema previdenziale obbligatorio dei liberi professionisti Previdenza

Dettagli

ZED OMNIFUND fondo pensione aperto

ZED OMNIFUND fondo pensione aperto Zurich Life Insurance Italia S.p.A. ZED OMNIFUND fondo pensione aperto SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è redatta al fine di facilitare

Dettagli

Osservatorio sull ENPAPI

Osservatorio sull ENPAPI Novembre 2011 www.logicaprevidenziale.it Sommario Osservatorio sull ENPAPI Ente di Previdenza per gli Infermieri (E.N.P.A.P.I)... 3 1.1 Quadro Generale... 3 1.2 L Assetto Contabile... 6 1.3 Dal 2000 al

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) MODULO DI ADESIONE N.. QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA

Dettagli

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI. Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI. Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti 1.1 - Gli iscritti ad Inarcassa possono riscattare: a) il periodo legale dei corsi di laurea d ingegneria e di

Dettagli

Fineco Sereno CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Fineco Sereno CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Fineco Sereno Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto

Dettagli