REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA. L anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno (lettere ) del mese di

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA Rep. n. CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA OGGETTO: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA; ANNI SCOLASTICI 2014/15, 2015/16, 2016/17. L anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno (lettere ) del mese di nella residenza comunale di Padova. Avanti a me dott., Segretario Generale del Comune di Padova e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori: -, nato a il, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: ). -, nato a il, residente a in Via/Piazza n., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell impresa, con sede a in Via/Piazza n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominata. oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della, con sede a in Via/Piazza n., iscritta nel Registro delle

2 2 Imprese presso la Camera di Commercio di al numero, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a, in Via/Piazza n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in, allegato al presente atto, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ). oppure in alternativa come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di, allegato al presente atto, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ). oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio, con sede a in Via/Piazza n., iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero, come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in, allegato al presente atto, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del

3 3 consorzio: ). I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale: si premette - che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Scolastici n., esecutiva il, si è proceduto all aggiudicazione definitiva all Appaltatore e all impegno della spesa di, IVA compresa; - che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n. esecutiva il, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva; - che sono trascorsi trentacinque giorni dall avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.Lgs. 163/06); - (quando supera ,00 e fino a ) che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all art. 84, c. 2 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, rilasciata dal Prefetto di in data ed acquisita il sotto il n. di prot.; - OPPURE IN ALTERNATIVA ALLA COMUNICAZIONE Può ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE: - che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, è stata acquisita la dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.

4 4 oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) - che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, rilasciata dal Prefetto di in data (acquisita il sotto il n. di prot.). - oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura che in data (prot. n. del _) è stata trasmessa all'ufficio Territoriale del Governo di la richiesta di informazioni di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs 6 settembre 2011, n Il Comune di Padova, considerata l urgenza e decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio Territoriale di Governo di della richiesta delle informazioni antimafia, affida l'esecuzione del presente contratto prima che l'ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3, del citato D.lgs. n solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l Impresa aggiudicataria ha effettuato/ che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato/ la comunicazione prevista dall art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; - che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; EVENTUALE che l Impresa ha dichiarato di voler procedere al

5 5 subappalto, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006; - che il Dirigente del Settore Servizi Scolastici con dichiarazione del, allegata al presente atto, in materia di convenzioni CONSIP, ha attestato, ai sensi dell art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: - ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto. Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all Impresa che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l appalto relativo al/ai lotto/i della fornitura dei libri di testo per i bambini iscritti alla scuola primaria per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17. - ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto. Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: - il capitolato speciale d'appalto e il relativo allegato. - le polizze di garanzia - l offerta economica e relativa ai centri di raccolta e distribuzione. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

6 6 - ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto. L appalto è eseguito dall Impresa (d ora in poi l Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del % sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l IVA è assolta all origine dall editore ai sensi dell art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L importo complessivo triennale è quantificato in Euro.. Ai sensi dell art. 311 del D.P.R. 207/2010, l Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca, detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/ ARTICOLO 4 Durata del contratto e penali; acquisizione in danno. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell attività svolta dall appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l ente appaltante (Cons.St., sez. III, , n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le

7 7 prestazioni. La penale di ritardo per l ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del 1 per mille dell ammontare netto del contratto e quindi per (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all Impresa nell esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00.

8 8 A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell invio alla Stazione appaltante dei dati sull andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di 500,00 (cinquecento) ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa.

9 9 Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità. - ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'appaltatore - L art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'appaltatore. - Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

10 10 presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta. - Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza del presente contratto ed è soggetto alle sanzioni di legge. La Ditta aggiudicataria inoltre: a) entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, comunica alla stazione appaltante il nominativo ed i recapiti del Referente di cui all art.3 del Capitolato; b) entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, comunica alla stazione appaltante i recapiti del/i punto/i raccolta e distribuzione attivi o che verranno attivati in relazione all appalto, con l indicazione degli orari di accessibilità al pubblico praticati, nonché delle eventuali modalità alternative offerte ai cittadini per il ritiro delle cedole e la consegna dei libri; c) acquisisce dalle scuole ricomprese nel lotto per le quali si è aggiudicata la fornitura l elenco dei libri adottati, entro 10 giorni dall affidamento della fornitura. Per i bambini iscritti a scuole di altri Comuni, l elenco dei libri da ordinare verrà consegnato alla Ditta dalla famiglia, insieme alla cedola; d) presso il punto o i punti di raccolta e distribuzione di cui sopra, in tutta la fascia oraria di apertura, a partire dal 16 giugno riceve le famiglie dei minori residenti in Padova iscritti alla scuola primaria, munite della

11 11 cedola consegnata dal Comune tramite la scuola, ovvero provvede comunque ad acquisire le cedole librarie; e) prende in carico l ordine della famiglia e provvede immediatamente a procurare i libri necessari, avvalendosi degli elenchi delle adozioni acquisiti dalle scuole (ovvero, per i bambini iscritti a scuole di altri Comuni, dell elenco consegnato dai genitori con la cedola); f) consegna o comunque fa pervenire i libri (anche in unica soluzione) alla famiglia, trattenendo copia della cedola controfirmata per liberatoria dalla famiglia stessa, o prova dell avvenuta consegna effettuata con mezzi diversi; g) su domanda della stazione appaltante, invia con la massima celerità eventuali dati vengano richiesti, utili per l attento monitoraggio della fornitura. La Ditta è tenuta ad assicurarsi che il materiale consegnato alle famiglie sia nuovo, completo, integro e perfetto, e pienamente corrispondente a quanto ordinato; è tenuta inoltre a garantirne sollecitamente la sostituzione in caso presenti difetti che non siano immediatamente rilevabili al momento della consegna (pagine interne mancanti, o simili). Infine, la Ditta provvede a fatturare al Comune il costo dei libri così consegnati, allegando a ciascuna fattura copia delle cedole controfirmate per liberatoria dalla famiglia dell intestatario, ed applicando al prezzo di copertina il ribasso offerto in sede di gara (comprensivo dello sconto ministeriale dello 0,25% di cui al decreto MIUR succitato). Si precisa che la grandissima maggioranza delle cedole viene emessa nel mese di giugno; tuttavia si verificano generalmente casi di iscrizioni tardive,

12 12 anche ad anno scolastico già iniziato. Per conseguenza alcune cedole potranno essere emesse anche in corso di anno scolastico, e la relativa fornitura dovrà essere comunque assicurata con la massima tempestività. - ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro. L Appaltatore si impegna all osservanza, verso i dipendenti impegnati nell esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l assunzione di tutti gli oneri relativi. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell Appaltatore, l Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall Impresa utilizzando gli importi dovuti all Impresa per la fornitura eseguita e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall Appaltatore, in attesa dell accertamento definitivo della sua posizione, si procede all accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se la fornitura è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se la fornitura è già ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei

13 13 pagamenti di cui sopra, l Appaltatore non potrà opporre eccezioni all Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l intero debito dell Appaltatore, ovvero qualora l inadempienza dell Appaltatore sia accertata dopo l ultimazione della fornitura, l Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva. A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione della fornitura. Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione della fornitura, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale. L Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. All applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono

14 14 obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. (EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della fornitura eseguita, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell Amministrazione. - ARTICOLO 7 Subappalto. (EVENTUALE, nel caso l Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare) Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 la percentuale subappaltabile della fornitura è pari al 30% (art. 118 D.Lgs 163/06) dell importo complessivo di contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione dell attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti. E fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare la fornitura senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante, pena l immediata

15 15 risoluzione del contratto con l incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento la propria autorizzazione al subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta, senza essere tenuta ad indennizzi o a risarcimento dei danni. L Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l indicazione delle ritenute di garanzia. Ai sensi dell art. 15 L. 180/11 l Appaltatore è tenuto altresì a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. Ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte

16 16 delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. È fatto comunque obbligo all Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione della fornitura. - ARTICOLO 8 Forza maggiore Ai sensi del combinato disposto dell art. 166, comma 1 e dell'art. 298, comma 4 del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L Appaltatore dovrà altresì dimostrare d aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell Appaltatore, in applicazione del rischio d impresa. - ARTICOLO 9 - Pagamenti Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi mensilmente ovvero a scadenze da concordarsi fra l Appaltatore e la stazione appaltante. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla copia delle cedole cui la fattura stessa si riferisce, controfirmate per liberatoria dalla famiglia. Il pagamento avrà luogo successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R.

17 17 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno corrisposte anticipazioni. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie etc. necessari per la perfetta esecuzione dell appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi. Ai sensi dell art del codice civile, l Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. (OPPURE in alternativa si può prevedere): EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell Amministrazione, l Appaltatore ha l obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell appaltatore. (FINE EVENTUALE) Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori

18 18 impegnati nella fornitura (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all art. 6. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione di contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati. - ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni. Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell ambito della fornitura, l Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. - ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della legge , n. 136 I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'impresa. Ai sensi dell art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor, nato a, il codice fiscale

19 19 L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell applicazione di quanto disposto dall art. 3, comma 5, della legge 136/10, il CIG (codice unico di gara) è. - ARTICOLO 12 Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell art. 320, comma 2,

20 20 del D.P.R. 207/ ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva. L Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006) dell importo di mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. (OPPURE) mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. (OPPURE): mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. Qualora l Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l Amministrazione appaltante sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall assegnazione della fornitura ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. L estinzione dell ammontare residuo della garanzia avviene dopo l emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione della fornitura. - ARTICOLO 14 Altri obblighi assicurativi. L Impresa ha trasmesso all Amministrazione la polizza di Responsabilità

21 21 civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni, che dovrà assicurare l Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione della fornitura, con un massimale complessivo di polizza pari a ,00 nonché con un massimale per sinistro di ,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. (OPPURE) L Appaltatore s impegna a trasmettere all Amministrazione, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle prestazioni, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni, che dovrà assicurare l Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione della fornitura, con un massimale complessivo di polizza pari a ,00 nonché con un massimale per sinistro di ,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. (EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio) ARTICOLO 15 Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (OPPURE) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Ai sensi del comma 4 dell art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali di esecuzione della fornitura per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

22 22 (Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta) - ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata n del 12 aprile 2012 L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto compatibile con il presente all'appalto. L appaltatore ha l obbligo di comunicare alla stazione appaltante per il successivo inoltro alla Prefettura l elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell appalto a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE SENSIBILI - trasporto di materiali a discarica; - trasporto e smaltimento rifiuti; - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006); - servizio di autotrasporto;

23 23 - guardiania di cantiere; - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale. Qualora le informazioni antimafia di cui all art. 84, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159, rese dalle Prefetture. L appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell obbligo di denuncia all Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

24 24 La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell autorizzazione al subappalto. - ARTICOLO 17 -_Cause di risoluzione del contratto - Clausola risolutiva L Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: Incapacità della Ditta ad eseguire il contratto stesso dovuta a grave e ripetuta negligenza o trascuratezza nell effettuare la fornitura; Abbandono dell appalto, in tutto o in parte; potrà venir considerato abbandono anche il rifiuto di accettare, senza adeguata motivazione, anche una sola cedola; Mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara; Ripetute gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge; Verificarsi della situazione per cui il valore complessivo delle penali comminate superi il 10% del valore stimato della fornitura; Venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l ammissione alla gara; Fallimento e/o frode; Subappalto effettuato senza autorizzazione; Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell appalto ai termini dell art.1453 del codice civile;

25 25 Cessione del contratto, salvo quanto previsto al art.116 del D.Lgs. 163/06. La risoluzione del contratto comporterà il pagamento della maggiore spesa, quantificata nella differenza fra l importo dovuto ad altra ditta affidataria e quello offerto in sede di gara dal fornitore per la parte residuale del periodo contrattuale. Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a. - ARTICOLO 18 - Controversie. La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l Appaltatore e l Amministrazione durante l esecuzione della fornitura, sarà

26 26 rimessa alla competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l Appaltatore dall obbligo di proseguire la fornitura. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima. - ARTICOLO 19 - Elezione di domicilio. L'impresa, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio in Padova presso (OPPURE) presso il Comune di Padova, Settore. - ARTICOLO 20 - Spese contrattuali EVENTUALE qualora l'impresa sia una ONLUS: L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. 8 novembre 1991, n. 381 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con conseguente esenzione dell imposta di bollo a norma dell art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell I.V.A., vengono poste a carico dell Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l importo della fornitura soggetto a I.V.A. Si dà atto che l Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale dell importo complessivo di, / aver effettuato mediante bonifico della Banca in data il versamento

27 27 dell importo complessivo di / a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di segreteria-rogito). TOGLIERE SE L'IMPRESA è UNA ONLUS: L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate - Sezione staccata di Padova n /96/2T del 6/12/ ARTICOLO 21 - Allegati Viene allegata al presente atto, per formarne parte contestuale e integrante, la dichiarazione in data.. prot. n. del Dirigente del Settore Servizi Scolastici. - ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n L Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti mi dispensano dalla lettura dell'/gli allegato/i, dichiarando di approvarlo in ogni sua/loro parte. Quest atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. (lettere ) facciate scritte per intero e quanto di questa ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me

28 28 interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono. IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL IMPRESA IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PADOVA Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l ordinamento giuridico. Dott. Mariano Nieddu

29 29 Allegato A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. n. 445/2000 art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999) OGGETTO: il sottoscritto, nato a ( ) il, nella sua qualità di dirigente del Settore del Comune di Padova, ove domicilia per la carica che impersona nell esercizio delle competenze di cui all art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità D I C H I A R A di aver rispettato, per l individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del , convertito nella legge 191 del , procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che la fornitura oggetto di acquisto (trascrivere la motivazione indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore n. del, esecutiva. Padova, IL CAPO SETTORE allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

30 30 Allegato B CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA - La cauzione è prestata a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto. La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dall inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. - Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso. - Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all art c.c.. - Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all Ente Garantito. - La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall art. 113 D.Lgs. 163/06. L ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l emissione del certificato di conformità della fornitura e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione della fornitura. - Il Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l Ente Garantito e il Garante. N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è: (Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).

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