L asta telematica giudiziaria
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- Aurora Rosi
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1 Corso di aggiornamento in materia di procedure concorsuali - ODCEC Firenze Il nuovo regime a confronto con l attuale asta notarile telematica Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze Firenze 17 ottobre 2017
2 Introduzione La recente riforma in atto della legislazione in materia di aste giudiziarie ha reso necessaria un attenta analisi della situazione attuale, sotto tutti i suoi aspetti, fortemente interconnessi, tenendo conto della fase transitoria di convivenza tra la prassi instaurata in applicazione delle norme precedenti e le novità introdotte, soprattutto in materia telematica. Ciò impone a tutti gli attori del complesso sistema di giustizia di muoversi con la dovuta cautela al fine di poter fronteggiare tale fase nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
3 Quadro Normativo - Asta telematica La legge 22 febbraio 2010 n.24 ha introdotto: - il nuovo art. 569 c.p.c. 4^ comma: «Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»; - il nuovo art. 161 ter disp. att. c.p.c.: «Art. 161-ter (Vendite con modalità telematiche). Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.» Il Decreto Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n.32 : «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» (GU Serie Generale n.69 del ), (con entrata in vigore per l 8 aprile 2015; però l'art.28 delle disposizioni finali indica che "le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore). Specifiche tecniche previste dall art.26 «del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» (consultando il sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) si apprende che la pubblicazione dei predetti provvedimenti è prevista non oltre il 30 settembre 2017).
4 Quadro Normativo - Portale Vendite pubbliche del Ministero L'art.13, comma 1, lett.b, n.1 del D.L. 27 giugno 2015, n.83 istituisce il Portale delle Vendite Pubbliche, con ciò determinando una sostanziale rivoluzione in materia di pubblicità e gestione delle procedure di vendita; presso il Portale sono accentrate le relative informazioni che vengono poi riversate da un lato ai Portali di pubblicità legale e dall altro ai Sistemi di gestione delle aste telematiche, di cui è già prevista l obbligatorietà (attualmente condizionata dai necessari sviluppi tecnologici ancora in corso). L art. 14, coma 1, lettera c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha aggiunto il nuovo art. 161-quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche). «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire.» Il nuovo art. 631-bis c.p.c. (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche): «se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma.» È previsto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Specifiche tecniche «relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi dell art.161-quater delle disposizioni di attuazione al codice di procedure civile nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio da parte del portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall art.7 del d.m. 31 ottobre 2006» (consultando il sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) si apprende che la pubblicazione dei predetti provvedimenti è prevista non oltre il 30 settembre 2017). Il Portale è accessibile dal 17 luglio 2017, ma attualmente la pubblicazione sul Portale è obbligatoria solo se viene prevista dal Giudice, anche perché allo stato mancano i collegamenti informatici tra il Portale ed i Portali di Pubblicità legale.
5 Quadro Normativo Operatività del sistema Il quadro normativo di riferimento per comprendere come diventerà concretamente operativo il sistema è dato da: - l art.23, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che prevede che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; - il comma 3-bis dell art.4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia deve essere accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche; il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. E' da notare che il medesimo D.L. 59/2016 stabilisce, altresì, che: - la richiesta di visita degli immobili di cui all art.560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis; - che la disposizione di cui all art.569, quarto comma, del codice di procedura civile relativa alle vendite telematiche si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis. - DM32/2015 capo II Registro dei Gestori della vendita telematica Art.3 «E istituito il registro dei Gestori della vendita telematica» (attualmente ancora non attivo ma è possibile effettuare una domanda d iscrizione secondo un iter che la Notartel, società informatica del Consiglio Nazionale del Notariato, sta seguendo e che prevedrà il portale Astepubbliche.notariato.it tra quelli che saranno presenti nel registro in corso di istituzione da parte del Ministero)
6 Contenuti dell ordinanza di vendita Il primo documento influenzato dalle recenti novità è sicuramente l ordinanza di vendita il cui contenuto deve essere necessariamente redatto in base alla procedura che si intende seguire, ante riforma, post riforma o ibrida: 1. nomina del Professionista delegato ed individuazione dei rispettivi compiti; 2. nomina Custode ed individuazione dei rispettivi compiti; 3. Gestore della vendita telematica; 4. indicazione tipologia asta; 5. indicazione delle modalità di pubblicazione dell avviso.
7 Professionista delegato Il Professionista delegato ha l onere e la responsabilità di pubblicare l avviso sul Portale di Giustizia, se indicato nell ordinanza di delega o da quando entrerà in vigore la normativa, e dovrà indicare il sito o i siti di pubblicità legale abilitati ai sensi del DM 31/10/2006 sui quali replicare tale avviso. Inoltre, nel caso di asta telematica dovrà scegliere il Gestore della vendita telematica. L art. 2 D.M. 32/2015 definisce il «Referente della procedura: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita». In sostanza non può che trattarsi del delegato (ex art.591 bis cpc) del giudice, non essendo possibile altra interpretazione, in quanto il D.M. non potrebbe introdurre figure non previste dal c.p.c.; L art. 14, coma 1, lettera c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 aggiunge all art. 161-quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire.»; Per le procedure di asta telematica ex DM 32/2015 dovrà operare con un Gestore della vendita telematica tra quelli che saranno iscritti nel registro di cui all art.3 DM32/2015 (il registro non è ancora operativo e la Notartelsocietà informatica del notariato sta già seguendo l iter per l iscrizione).
8 Custode Oltre ai compiti consueti occorre considerare che «la richiesta di visita degli immobili di cui all art.560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis;»; Nella fase transitoria alcuni Tribunali (ad es. Verbania prevedono il compito di pubblicazione degli avvisi ma ciò non appare coerente con all art. 161-quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura delprofessionista delegato»; Altre figure (ad es. il Concessionario) sono previste per le vendite mobiliari dove non è nominato il professionista delegato alle quali sono demandati compiti di pubblicazione anche sul portale di giustizia.
9 Tipologie di asta Analisi delle varie tipologie d asta coesistenti nella fase transitoria: Asta telematica ex D.M. 32: in mancanza della pubblicazione delle specifiche tecniche sulla gazzetta ufficiale e dell istituzione del registro dei Gestori della vendita non è attuabile. Manca anche la normativa sulla Pec speciale prevista per la partecipazione all asta telematica; Asta tradizionale: ancora possibile fino all entrata vigore completa della riforma per cui, nella fase transitoria, è possibile prevedere nell ordinanza la pubblicazione sul portale di giustizia oltre a quella sui siti di pubblicità legale; Asta telematica ante riforma: esistono attualmente alcune piattaforme per lo svolgimento delle aste telematiche e in particolare la piattaforma RAN del notariato, già operativa da 5 anni, viene utilizzata con risultati di massimo grado di affidabilità e sicurezza (quasi 200 milioni di euro di aggiudicazioni).
10 Le diverse modalità di asta telematica secondo il D.M. 32/2015 in presenza del Professionista delegato vendita sincrona telematica: le offerte possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica secondo gli articoli 12 e 13 e i rilanci vengono effettuati con la simultanea connessione del Referente della procedura (Professionista delegato) e di tutti gli offerenti. vendita sincrona mista: le offerte possono essere presentate sia con modalità telematica secondo gli articoli 12 e 13, sia su supporto analogico mediante il materiale deposito in Cancelleria. Le offerte presentate su supporto analogico, i rilanci e le osservazioni degli offerenti - che possono quindi comparire per la gara anche personalmente davanti al referente della procedura - vengono riportati nel portale del Gestore della gara telematica, e resi visibili a tutti i partecipanti; i rilanci ed osservazioni vengono effettuati, per via telematica o mediante comparizione personale, nella medesima unità di tempo. la vendita asincrona: le offerte e i rilanci vengono effettuati esclusivamente in via telematica, attraverso il sistema informatico del Gestore della vendita, secondo gli articoli 12 e 13, in un lasso di tempo predeterminato e senza che sia necessaria la simultanea connessione del referente della procedura che svolgerà le proprie funzioni solo al termine della procedura.
11 «Gestore della vendita telematica»: Gli attori E il soggetto autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica; deve possedere alcuni requisiti (tra cui la prestazione di una polizza assicurativa per un massimale di tre milioni di euro, requisiti di onorabilità degli amministratori e forma giuridica di società di capitale; non è previsto un minimo di capitale) per ottenere l iscrizione al registro dei gestori (concepito in modo simile a quello istituito per i gestori dei portali per la pubblicazione degli avvisi giudiziari ai sensi del DM 31/10/2006) - trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonchè i dati identificativi dei relativi offerenti (n.b.: tutti gli offerenti, non solo l aggiudicatario); - deve istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica ; - deve gestire un portale cui gli interessati si collegheranno per seguire le operazioni; sul portale saranno visibili un sistema di computo del tempo per gli eventuali rilanci, le osservazioni di ciascun offerente, e le determinazioni del giudice o del referente della procedura;
12 Gli attori - mette a disposizione degli offerenti un link al software ministeriale di produzione e cifratura dell offerta; - almeno trenta minuti prima dell inizio della gara, invia all indirizzo di PEC indicato nell offerta l invito a connettersi al proprio portale, ed invia un SMS al cellulare dell offerente con un estratto dell invito a connettersi; - verifica che il messaggio di PEC di trasmissione dell offerta contenga l attestazione di identificazione dell offerente effettuata dal gestore PEC qualora l offerta non sia stata firmata digitalmente dall offerente; - verifica l effettivo versamento della cauzione; - dà conto dell esito delle verifiche al giudice o al referente della procedura; - trasmette al giudice o al referente i dati che appaiono nel portale durante le operazioni di vendita o che vengono immessi, ai fini della redazione del verbale di gara
13 Gli attori Gestore di posta elettronica certificata per la vendita telematica E un gestore di PEC, iscritto presso l AgiD, che è inoltre iscritto da DIGISIA in un area pubblica del portale dei servizi informatici del Ministero; Ha, tra le altre, la funzione di rilasciare le credenziali della PEC previa identificazione del richiedente; L identificazione può avvenire anche per via telematica, trasmettendo al gestore PEC una copia informatica per immagine di un documento di identità, anche non sottoscritto in forma elettronica; il gestore PEC deve attestare in un allegato obbligatorio ad ogni messaggio di PEC che ha provveduto al rilascio delle credenziali PEC previa identificazione del richiedente
14 Gli attori Ministero Deve istituire una casella di PEC del Ministero cui devono essere trasmesse le offerte cifrate mediante PEC; le offerte cifrate possono non essere sottoscritte digitalmente se si utilizza una PEC rilasciata da un gestore che ha effettuato l identificazione del richiedente la PEC a norma del regolamento; devono essere sottoscritte digitalmente se si utilizza una PEC ordinaria. Provvede alla decifratura dell offerta tra i 180 minuti e i 120 minuti prima dell inizio della gara, e trasmette al gestore della vendita offerta e un documento testuale contenente i dati dell offerta. Referente della procedura E la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita; in sostanza dovrebbe trattarsi del delegato (ex art.591 bis cpc) del giudice, non essendo possibile altra interpretazione, in quanto il DM non potrebbe introdurre figure non previste dal cpc, anche se dal tenore del DM qualche equivoco potrebbe sorgere.
15 Architettura generale flussi ex DM 32/2015
16 Focus inserimento offerta telematica ex DM 32/2015
17 Focus invio offerta telematica ex DM 32/2015
18 Focus invio offerta telematica e ricezione credenziali partecipazione ex DM 32/2015
19 Asta telematica notarile Con il SISTEMA RAN dal 2012 vengono svolte procedure per con dei Tribunali di Arezzo, Brescia, Firenze, Genova, Lucca, Padova, Prato, Reggio Emilia, Roma e Varese possiamo offrire un sistema di aste telematiche notarili che si caratterizza per una serie di valori, già riconosciuti da diversi operatori che lo hanno utilizzato in questi anni, quali: Sicurezza (in armonia con la legge 24/2010 che elimina il rischio turbative e di clonazioni); Tracciabilità degli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura e applicazione normativa antiriciclaggio; Accessibilità dei cittadini che possono partecipare attraverso gli studi notarili dislocati sull intero territorio o, come previsto dal DM32/2015, potranno agire direttamente tramite la propria connessione al web; Trasparenza in quanto gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi; Orientamento dei cittadini che possono richiedere ai Notai informazioni giuridiche, fiscali o pratiche anche nei casi di cui al DM32/2015 in cui è prevista la figura del «presentatore».
20 Risultati asta telematica notarile TIPOLOGIA ASTE RAN TOTALE VALORE DI AGGIUDICAZIONE Fallimenti ,29 Procedure Esecutive ,41 TOTALE ,70 I Tribunali di Arezzo, Brescia, Firenze, Genova, Lucca, Padova, Prato, Reggio Emilia, Roma e Varese effettuano periodicamente alcune Aste utilizzando il sistema RAN ed hanno ottenuto i seguenti risultati: 25% dei lotti in asta aggiudicati; 6% delle aste aggiudicate a offerenti fuori sede; 23% delle aste aggiudicate a seguito di sessioni di incanto con numerosi rilanci.
21 Focus risultati milionari asta telematica notarile Il grado di affidabilità dell asta telematica notarile ha permesso l aggiudicazione di lotti anche per importi milionari usufruendo della possibilità di presentare le offerte presso uno dei Notai Periferici abilitati, presenti su tutto il territorio nazionale.
22 La presentazione dell offerta nel sistema RAN
23 1) l utente individua il lotto di interesse sul portale avvisi notarili o vendite pubbliche notarili dal quale scarica il modulo di partecipazione, che compila; 2) predispone i mezzi di pagamento della cauzione (in genere assegno circolare), e si reca da un notaio (Banditore o Periferico) per il deposito dell offerta e della cauzione; 3) il notaio lo identifica, riceve l offerta, se del caso la trasforma in formato digitale, e la trasmette, cifrata, con chiave di cifra di Notartel e del banditore, al gestore Notartel; la cauzione viene trattenuta dal notaio banditore o periferico; 4) il notaio consegna all offerente una ricevuta dell offerta e della cauzione. Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 Formulazione e invio dell offerta 1) l utente individua il lotto di interesse collegandosi ad un portale; 2) si dota di una casella PEC speciale per le vendite telematiche facendosi rilasciare le credenziali di accesso previa identificazione dal gestore di PEC, o in alternativa utilizza la normale casella di PEC (in questo caso però deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale) 3) effettua il versamento della cauzione, compila la domanda di partecipazione con il software messo a disposizione dal Ministero inserendovi data, orario e numero di CRO del bonifico, oltre che IBAN del conto di addebito; 4) cifra l offerta utilizzando il software sempre messo a disposizione dal Ministero 5) trasmette l offerta alla casella di PEC del ministero utilizzando la propria casella di PEC speciale (se vuole utilizzare la propria casella di PEC ordinaria deve prima firmare digitalmente l offerta), ed Il ministero tramite PEC gli invia una ricevuta dell offerta
24 svolgimento dell asta 1) L offerente si reca presso l ufficio del banditore o del periferico, in collegamento intranet con il banditore; 2) Notartel rimuove la prima cifratura dalle offerte ricevute, e le mette a disposizione del banditore; 3) Il banditore rimuove la seconda cifratura dalle offerte, le esamina, le inserisce nel pannello visibile anche ai periferici e avvia l incanto; 4) L incanto si svolge con la partecipazione fisica degli offerenti presenti presso il banditore e telematica degli offerenti presenti presso i periferici, con la loro intermediazione; è attiva anche una chat che consente la comunicazione tra banditore e periferici; 5) Ad aggiudicazione effettuata, i titoli di credito relativi alle cauzioni degli offerenti non aggiudicatari vengono loro restituiti seduta stante; 6) Il banditore redige il verbale di aggiudicazione, anche utilizzando un file txt che contiene le informazioni (operazioni effettuate dal banditore, chat e rilanci) relative all incanto Due sistemi a confronto 1) Il ministero decifra l offerta, e la trasmette al Gestore della vendita telematica insieme ad un documento riassuntivo dell offerta in formato testuale; il tutto tra i 180 minuti e i 120 minuti prima rispetto all asta; 2) il Gestore esamina l offerta, verifica l avvenuto versamento della cauzione, e identifica l offerente o indirettamente avvalendosi dell attestazione del gestore PEC contenuta in allegato al messaggio PEC, ovvero direttamente mediante verifica della firma digitale apposta dall utente all offerta; 3) il gestore, almeno 30 minuti prima dell asta, invia all utente sulla casella PEC e per SMS in invito a connettersi al portale, e le credenziali per farlo; 4) il giudice o il referente della procedura (professionista delegato alla stessa) danno avvio alle operazioni riportando per ogni offerente l importo rilevato, ed aggiungendo alle offerte telematiche anche le offerte cartacee nel caso di vendita sincrona mista.
25 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 Svolgimento dell asta Nel caso di vendita senza incanto l offerente avrà accesso alle informazioni (anonimizzate) sulle altre offerte, mentre nel caso di vendita con incanto oltre agli offerenti, che si collegano al portale con le credenziali trasmesse dal gestore, e che sono abilitati ad effettuare offerte e rilanci, possono assistere, registrandosi al portale, anche altri soggetti interessati. Le operazioni di gara sono comunque visibili dagli offerenti sul portale, anche in caso di vendita sincrona mista, in quanto i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica 5) al termine delle operazioni, il Giudice o il Referente della procedura, utilizzando i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni, che devono essergli trasmessi dal gestore, redige il verbale; in ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.
26 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 LE PROBLEMATICHE L identificazione dell offerente remoto L offerente remoto è identificato dal notaio sia al momento della presentazione dell offerta che al momento dell incanto (sono allo studio, per una evoluzione dell Asta RAN, anche altri sistemi di identificazione); a) riconducibilità dell offerta ad un dato offerente: uso della firma digitale + PEC ordinaria, ovvero uso della PEC per la vendita telematica, che presuppone la identificazione effettuata dal gestore PEC (anche a distanza, sulla base della trasmissione di un documento di identità); b) partecipazione alla gara: collegamento al portale del gestore, con le credenziali inviate dallo stesso gestore nell imminenza dell asta;
27 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 LE PROBLEMATICHE Necessità di alfabetizzazione e uso di strumenti informatici Il notaio (banditore o periferico), mette, se richiesto, a disposizione la sua struttura informatica per la predisposizione dell offerta; provvede personalmente a tutte le altre operazioni collegate alla trasmissione dell offerta ed alla partecipazione all incanto da remoto. L offerente deve dotarsi di PEC e firma digitale, ovvero di PEC speciale, deve gestire con propri mezzi informatici la predisposizione dell offerta in formato elettronico, la sua cifratura, il collegamento al portale del gestore per partecipare alla gara.
28 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 LE PROBLEMATICHE La sicurezza informatica La struttura è gestita da Notartel, sono previsti l utilizzo di sistemi di cifratura e di controllo degli accessi, per impedire l accesso alle offerte prima del momento dell incanto e l intrusione di estranei nel luogo virtuale dell incanto. La struttura è gestita da un lato dal Ministero, dall altro dai Gestori. E previsto l uso di un sistema di cifratura; l accesso al luogo virtuale della gara è dato attraverso credenziali fornite dal gestore, che a sua volta fa affidamento sull identificazione effettuata dal Gestore PEC, o sull utilizzo di una firma digitale.
29 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI PRO Non richiede l utilizzo di alcun intermediario Prevede anche la modalità asincrona (che tuttavia sembrerebbe doversi svolgere in unica sessione temporale penalizzante sotto il profilo della competitività) Immediato accesso all asta a parità di condizioni per i soggetti esteri PRO Sistema di immediata utilizzazione, già in esercizio da oltre quattro anni, di semplice utilizzazione e di comprovata affidabilità Immediata restituzione della cauzione ai non aggiudicatari Identificazione assolutamente certa, impossibilità di turbativa dell incanto Registrazione a sistema, preventiva, anche delle offerte cartacee
30 Due sistemi a confronto RAN ASTA EX DM 32/2015 I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI CONTRO CONTRO Richiede l utilizzo di un notaio La modalità di identificazione intermediario appare critica e non del tutto Non prevede l asta in modalità ortodossa asincrona, anche se Notartel sta Nelle aste sincrone miste è predisponendo gli strumenti consentito l inserimento di offerte software necessari ad attuarla; cartacee senza adeguate garanzie Difficile partecipazione per i in termini di trasparenza soggetti esteri Pericolo di cessione o clonazione delle credenziali con turbativa dell incanto La restituzione della cauzione non è immediata né regolamentata Richiede la dotazione di strumenti informatici ed un adeguato livello di dimestichezza con i medesimi
31 Grazie per l attenzione vgunnella@notariato.it
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