CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICO SUPERIORE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

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1 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICO SUPERIORE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI Fondazione Luigi Clerici, in partenariato con l Istituto Parini di Lecco, l Università degli Studi di Milano Bicocca, il Centro Studi d Impresa CIS, l Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco e l azienda 3C Catene srl, organizza un corso di specializzazione IFTS nel quadro di un bando finanziato da Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia. La figura professionale Il profilo in uscita è un Tecnico Superiore per l amministrazione economico finanziaria con competenze nell ambito dell amministrazione e del settore commerciale all estero e online. Tale figura è in grado di presidiare e governare l attività di contabilità analitica e controllo di gestione e configurandosi come controller aziendale. Sa inoltre supportare l azienda nell attività di webmarketing. Le capacità acquisite consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, di orientarsi nell'ambito socio economico del proprio territorio ma anche grazie alle competenze linguistiche - nella rete di interconnessioni necessarie ad aziende che si muovono in un contesto sia nazionale sia internazionale. Il percorso prevede sessione individuali di counselling/coaching e attività d aula per preparare i candidati alla ricerca di un impego. Durata: n. 900 ore, suddivise in 550 ore d aula e 350 di stage. L attività d aula e le esercitazioni pratiche si svolgeranno principalmente in fascia diurna dal lunedì al venerdì per un massimo di 8 ore giornaliere. Requisiti Il corso si rivolge a donne e uomini, giovani e adulte/i maggiorenni con un età non superiore a 29 anni alla data di avvio del corso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli: - diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma professionale disoccupati - possesso dei titoli citati precedentemente e contratto di apprendistato stipulato da aziende localizzate sul territorio regionale. Le prove di selezione si terranno il 20 novembre. Il corso inizierà il 25 novembre. Certificazione finale Specializzazione tecnica superiore, corrispondente al 4 livello della classificazione dell'unione Europea 85/368/CEE e un attestato di competenza rilasciato da Regione Lombardia. A coloro che porteranno positivamente a termine il corso, verranno riconosciuti inoltre 12 crediti presso Corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità locale dell Università degli Studi di Milano Bicocca, riferiti all insegnamento di Economia aziendale (12 CFU). Altre informazioni: Quota di iscrizione: 200 euro. Per il programma iscrizioni e informazioni inviare una mail a: Francesca Viscardi - f.viscardi@clerici.lombardia.it. Sede prevalente del corso: Cfp Fondazione L. Clerici Via Mazzucconi, 67/71 Lecco /

2 RASSEGNA STAMPA A cura dell ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 18 novembre 2015 RASSEGNA STAMPA Diritto e fisco: ANTIRICICLAGGIO; ACCERTAMENTO; ACE; LEGGE DI STABILITA ; INCENTIVI; RISCOSSIONE; SENTENZA; SANZIONI; SOCIETA ; VOLUNTARY DISCOLSURE; Le famiglie italiane "in difficoltà" con il pagamento delle spese per la casa sono circa 3 milioni, l'11,7% del totale. E' la stima dell'istat, secondo cui tanti sono i nuclei familiari che nel 2014 si sono ritrovati in arretrato con il pagamento delle rate del mutuo, dell'affitto o delle utenze domestiche. I dati emergono dalla documentazione consegnata dall'istituto di statistica in Parlamento in occasione delle audizioni sulla legge di Stabilità, di cui la casa rappresenta uno dei punti chiave. In particolare, si legge nelle statistiche, il 10,2% delle famiglie si è trovata in ritardo con i pagamenti delle bollette per le utenze domestiche; tra le famiglie in affitto il 16,9% si è trovata in arretrato con il pagamento; il 6,3% delle famiglie con il mutuo da pagare si è trovato infine in arretrato con la rata. L'esposizione delle famiglie al ritardo nei pagamenti delle spese per la casa, evidenziano i tecnici dell'istat, "si associa nettamente all'onerosità delle spese stesse e, in particolare, alla loro incidenza sul reddito disponibile". Infatti, le categorie di famiglie maggiormente interessate dal problema sono quelle del quinto quintile, ovvero della fascia di reddito più povero (29,2% sono state in arretrato con le spese per la casa, pari a 1 milione e 505mila famiglie) e, più in generale, quelle in affitto (27,6%, 1 milione e 320mila) o quelle gravate da un mutuo per la casa (14,8%, 561mila).

3 Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib Italia , % FTSE 100 Gran Bretagna 6.268, % Xetra Dax Germania , % DJ EuroStoxx 359, % Cac 40 Francia 4.937, % Ibex 35 Spagna , % Swiss Mkt Svizzera 8.952, % S&P 500 USA 2.050, % Nikkei 225 Giappone , % Hang Seng Hong Kong , % Tasso di cambio / $ 1, % Brendt dtd petrolio 40, % Oro Fixing oro 1.079, % Spread Btp Bund 105 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Area: DIRITTO E FISCO Argomento: antiriciclaggio Antiriciclaggio, i professionisti bocciano le sanzioni più care 40/S Troppo caro il prezzo della depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio prevista da uno dei due schemi di Dlgs predisposti dal ministero della Giustizia e varati venerdì dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). È questo il pensiero delle professioni tenute per legge a segnalare comportamenti sospetti. Ma c è di più: che fine ha fatto il lavoro svolto al tavolo tecnico aperto presso il ministero dell Economia a cui hanno partecipato commercialisti, avvocati, notai, Guardia di finanza e presieduto dal sottosegretario all Economia Enrico Zanetti. Se lo domandano notai e commercialisti, due professioni direttamente coinvolte nell obbligo di segnalazione previsto dal Dlgs 231/2007; gli avvocati per ora preferiscono non esprimersi. «Alla fine di luglio la bozza di documento elaborata dal Mef è stata respinta dalle professioni spiega Attilio Liga, delegato all antiriciclaggio per il Consiglio nazionale dei commercialisti proprio perché eccessiva sul fronte delle sanzioni. Dopo aver presentato un documento condiviso con una controproposta ci aspettavamo, e ancora ci aspettiamo, di essere riconvocati entro la fine dell anno per concludere un lavoro che ci ha visto impegnati per quasi tutto il 2015». Il problema principale è che le sanzioni, ora elevate dallo schema di decreto legislativo, non fanno distinzione tra i diversi soggetti e mettono sullo stesso piano il professionista che lavora da solo, lo studio associato e la banca. Argomento: accertamento Credit Suisse, stop alle verifiche 42/S Non sono più accertabili dall amministrazione finanziaria le polizze «Life Portfolio International» stipulate prima del 2009 da residenti italiani presso le sedi estere del Credit Suisse. Lo ha stabilito

4 la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza 9234/8/15 del 16 novembre 2015 (relatore Gesualdi, presidente Centurelli). A seguito di una verifica della Guardia di finanza ordinata dalla procura della Repubblica presso il Credit Suisse di Milano, sono emersi i nomi di residenti italiani che avrebbero stipulato polizze vita denominate «Life Portfolio International» sottoscritte in Svizzera, ma confezionate in Liechtenstein o nelle isole Bermuda. Il fine era quello di occultare investimenti finanziari esteri e di eludere l obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L agenzia delle Entrate aveva inviato a questi contribuenti questionari e inviti a presentarsi per ottenere informazioni dettagliate, ma a seguito delle risposte di molti che hanno negato di avere stipulato quelle polizze, ha poi notificato gli avvisi di accertamento. Trattandosi di Paesi black list, i premi pagati alla sottoscrizione configurano redditi sottratti a tassazione in forza della presunzione legale prevista dall articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009 e sono accertabili usufruendo del raddoppio dei termini ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo 12. I termini ordinari di accertamento previsti dall articolo 43 del Dpr 600/73 consentono di accertare, entro il 31 dicembre 2015, i redditi posseduti nel 2010 e, in presenza di dichiarazioni omessa, anche quella del Argomento: Ace Ace, scomputo in accertamento 52/S Anche l'aiuto alla crescita economica (Ace) riportato in avanti può essere scomputato in sede di accertamento, ma le novità apportate con l'art. 25 del dlgs n. 158/2015 non hanno affrontato in modo organico la questione del riconoscimento di questo genere di posizioni attive. La novella ha restituito certezza, dopo anni di confusione, a una tematica di spessore come quella riguardante lo scomputo delle perdite dal rilievo, risolvendo pertanto in via indiretta la questione delle sanzioni. Ma tra le pieghe del provvedimento è stato riaffermato, a ben guardare, un più ampio principio di carattere generale, che involve l'azione di accertamento, la quale non può esimersi dal ricondurre l'imposizione alla capacità reddituale del dichiarante (cfr. relazione illustrativa), e va informata ad importanti principi come quello della ragionevolezza e dell'imparzialità (cfr. sentenza n /2010, Cassazione), il che vuol dire anche mettere da parte formalismi connessi alla sovrapposizione di istituti e procedure che immancabilmente caratterizzano il settore tributario. Indice Argomento: legge di stabilità Immobili fuori dalla ditta individuale 39/S L imprenditore individuale potrà estromettere l immobile strumentale dalla sfera dell impresa in forma agevolata. Lo si era auspicato e ora un emendamento presentato dai relatori alla legge di stabilità per l anno 2016 lo prevede espressamente. Si tratta di una disposizione che se verrà approvata in legge sarà molto apprezzata dagli imprenditori individuali specialmente quelli pensionati o in procinto di chiusura dell attività, in quanto talvolta la cessazione dell attività sotto il profilo fiscale è impedita dall onere troppo elevato dell Irpef sulla plusvalenza del fabbricato strumentale. L emendamento prevede che l imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all articolo 43, comma 2 del Dpr 917/86, può

5 optare entro il 31 maggio 2016 per l esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell impresa. Da notare che l emendamento agevola l estromissione sia dell immobile strumentale per natura, sia quello per destinazione come del resto era accaduto con la precedente norma in materia contenuta nell articolo 1, comma 37 della legge 244/2007; si ricorda che l assegnazione ai soci è limitata agli immobili strumentali per natura. Ne consegue che l imprenditore individuale può estromettere l immobile sia nell ipotesi che, avendo cessato l attività, lo abbia affittato mantenendo la partita Iva aperta e l iscrizione nel Registro delle imprese, sia nell ipotesi in cui lo utilizzi per l esercizio della attività di impresa. Argomento: incentivi Imprese in pressing sul patent box 39/S Tante agevolazioni, ma alcune solo «virtuali» perché mancano chiarimenti o perché le procedure complesse rendono di fatto inapplicabile il bonus. È questa l idea espressa da Andrea Bolla, presidente del comitato tecnico per il fisco di Confindustria, durante il convegno su «Certezza del diritto, decreto per l internazionalizzazione delle imprese e novità in tema di penale tributario» che si è svolto ieri a Milano. Per Bolla tra le agevolazioni «virtuali» c è anche il regime del patent box, che prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti). «Non ritengo corretto - ha spiegato Bolla - dover prevedere un rischio imprenditoriale sulla scelta di aderire o meno. Per le imprese è troppo complesso valutarne la convenienza. Più l agevolazione è chiara e meglio funziona». La pensa diversamente Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze: «Il nostro regime di patent box è estremamente vantaggioso - ha ribattuto -. Invitiamo le imprese a esercitare l opzione entro il 31 dicembre perché è un opportunità da non perdere». Tuttavia, come è stato osservato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore, la pubblicazione del modello per l opzione risolve solo una parte delle problemi legati al patent box. In particolare, a tutt oggi non è possibile presentare la richiesta di ruling all agenzia delle entrate (obbligatoria in caso di utilizzo diretto dell intangible). Argomento: riscossione Equitalia, rate-bis fino a lunedì 41/S La richiesta di riammissione alle rateazione di Equitalia potrà essere presentata fino a lunedì 23 novembre. Due giorni in più rispetto alla scadenza del 21 novembre, che cade di sabato. La precisazione è arrivata ieri dal concessionario pubblico della riscossione (guidato dall Ad Ernesto Maria Ruffini) nell ottica di venire incontro a chi intende presentare l istanza fino all ultimo giorno utile. Allo stato attuale sono le domande presentate: l 88,2% (ossia ) è stato accolto per un importo pari a 426 milioni e 134mila euro. Da Equitalia fanno sapere che stanno fornendo «la massima assistenza ai contribuenti, sia riguardo alle informazioni in merito al provvedimento sia nella gestione delle richieste». Bisogna ricordare che la nuova finestra per essere ammessi alla rateazione è stata garantita dal decreto legislativo 159/2015, il decreto attuativo della delega fiscale sulla riscossione. In particolare, la finestra è riservata a chi è decaduto da un piano di rateazione con Equitalia tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 (giorno precedente all entrata

6 in vigore del decreto legislativo). La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli del concessionario pubblico o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (il modello è disponibile sia nell «Area cittadini» sia nell «Area imprese» del sito Così come nelle ultime edizioni della riammissione alla rateazione, sono previste condizioni più restrittive rispetto a un primo accesso: la durata massima non può superare le 72 mensilità (sei anni) e, di conseguenza, anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al soggetto riammesso al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni; il nuovo piano concesso non è prorogabile; il contribuente decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Argomento: voluntary disclosure Spazio all impugnazione dell «invito» del Fisco 42/S Si stringono i tempi per la presentazione delle istanze (entro il 30 novembre, con integrazione entro il 31 dicembre) di voluntary disclosure. Uno degli aspetti ancora inesplorati della procedura di collaborazione volontaria riguarda la facoltà per il contribuente di impugnazione degli atti che vengono emessi dall agenzia delle Entrate. Gli operatori fanno i conti con una domanda: quali strade ha oggi il contribuente che non si trovi d accordo con l Amministrazione finanziaria in relazione alle quantificazioni e alle qualificazioni dei tributi e delle sanzioni da pagare a seguito della presentazione della propria istanza? La procedura di voluntary disclosure fino a oggi nulla diceva su questo punto poiché subordinava il suo perfezionamento all integrale adesione all invito al contraddittorio predisposto dall agenzia delle Entrate. Inoltre, le cause di non punibilità penale sui reati tributari e sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio su reati presupposti coperti dalla normativa non operano se non all esito della positiva definizione del procedimento con l Amministrazione che va comunque comunicata alla Procura della Repubblica. Ci potrebbe essere il caso di un contribuente che dopo aver promosso l istanza di adesione alla procedura e, quindi, dopo essersi totalmente disvelato al fisco fosse in disaccordo con le qualificazioni e quantificazioni dei tributi e delle sanzioni date dall amministrazione. Argomento: sanzioni Sanzioni, l'ue è senza frontiere 51/S Via libera al reciproco riconoscimento Ue delle sanzioni pecuniarie. Le decisioni giudiziarie prese da uno stato membro (di decisione) possono, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro paese dell'unione europea (di esecuzione) ed essere equiparate alle decisioni adottate nel medesimo stato di esecuzione. Lo prevede lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli stati membri dell'unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie», approvato il 13 novembre scorso, dal Consiglio dei ministri. La normativa europea così recepita introduce uno strumento di cooperazione giudiziaria tra i paesi Ue, attraverso il quale lo stato membro in cui la persona è stata condannata al

7 pagamento di una sanzione pecuniaria, può trasmettere la decisione allo stato membro in cui il condannato dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la residenza e dimora abituale o, se persona giuridica, ha la sede legale, ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione. Argomento: sentenza Plusvalenze con tutela retroattiva 40/S Lo stop alla rettifica della plusvalenza da cessione dei terreni in base al maggior valore accertato dell imposta di registro ha effetto retroattivo. La norma del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015, articolo 5, comma 3) ha natura di «interpretazione autentica» e, pertanto, si applica anche al passato. È quanto emerge dalla sentenza 6578/02/2015 della Ctp Caserta (presidente e relatore D Alonzo). Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento che ha contestato per il 2009 la tassazione di una plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno. Nel ricorso in commissione tributaria, la contribuente ha chiesto in prima battuta l annullamento dell atto per violazione del diritto alla difesa a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Dal canto suo, l amministrazione finanziaria ha osservato di essere legittimata ad accertare la plusvalenza in presenza di un maggior valore definito in sede di applicazione del registro da parte dell acquirente e che spetta alla contribuente «fornire la prova che le consenta di superare la presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene e quello accertato in sede di applicazione dell imposta di registro». Nelle repliche, invece, la ricorrente ha invocato l interpretazione autentica delle norme introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale sull internazionalizzazione e che la società acquirente aveva definito l imposta di registro per ragioni di convenienza in quanto si trattava di una «modica» cifra. Argomento: società Valido il patto che «salva» l amministratore uscente 45/S È nullo il patto parasociale che impegni i contraenti a non votare l azione sociale di responsabilità contro gli amministratori in carica, per le attività da essi compiute posteriormente alla stipula del patto; è invece valido il patto parasociale che impegni a non approvare l azione sociale di responsabilità verso un amministratore che sia già cessato dalla carica. È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n del 29 settembre scorso, in consapevole contrasto con l orientamento consolidato della Cassazione (sentenze n. 7030/1994 e n /2010) secondo cui è affetto da nullità il patto con il quale i soci di una società di capitali si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare nei suoi confronti l azione sociale di responsabilità. E ciò in quanto il contenuto di un simile patto realizza un conflitto d interessi tra la società e i soci che si sono fatti portatori dell interesse del terzo, poiché i soci non solo non possono esercitare, ma nemmeno possono vincolarsi ad esercitare, il diritto di voto in contrasto con l interesse della società. Infatti, le norme in tema di responsabilità degli amministratori non hanno solo la funzione di garantire una ragione risarcitoria nei confronti degli amministratori alla società danneggiata dalla loro negligente gestione, ma ancor prima hanno la

8 funzione di scongiurare una gestione negligente. Buona giornata e buon lavoro Comunicazioni ai sensi dell art. 130 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice privacy) I dati personali dei destinatari del presente programma sono stati comunicati dai destinatari della presente ovvero sono stati rinvenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tali dati sono trattati come strumenti informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 196 del Il trattamento dei ricordati dati è finalizzato alla comunicazione delle principali notizie dei giornali riportati in epigrafe, nonché alla comunicazione delle iniziative di Studio Corno, Crescere Insieme e Cis Centro Studi d impresa. Il conferimento di tali dati è facoltativo. In ogni caso, essi non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all articolo 7 del citato decreto, previa verifica di compatibilità con la normativa eventuale riguardante la singola iniziativa nell ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati. Contitolari del trattamento dei dati forniti sono CIS centro studi d impresa S.r.l., Giacomo Corno e Crescere Insieme. Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (commercio elettronico)il presente messaggio è volto a promuovere, in modo diretto e indiretto, i servizi offerti da CIS centro studi d impresa e da Studio Corno e costituisce comunicazione commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In ogni momento, il soggetto non più interessato al ricevimento delle comunicazioni relative alle attività ivi indicate può darne comunicazione, preferibilmente per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: monica.galimberti@studiocorno.it

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