tiii IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron. 204 (5 Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 24/03/2014 SENTENZA

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1 tiii z2-sente DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL t) KR N.13; TA13.,- 1.L. 8.- N. MATERIA TRIBUTARIA 2~ 04 i A REPUBBLICA I TALIAN2 loggello Ao! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2008 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron. 204 (5 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 24/03/2014 Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere - P0 Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente BARBONE MARIO ANGELO; contro - intimato - avverso la sentenza n. 198/2006 della COMM.TRIB.REG. oh Lo il(b49.3>m d4-~~1, depositata il 20/04/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2 :_111 udienza del 24/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito per il ricorrente l'avvocato GAROFOLI che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

3 RITENUTO IN FATTO. 1. A seguito di liquidazione di IVA ed IRPEF per l'anno 2000, operata dall'ufficio ai sensi degli artt. 54 bis d.p.r. 633/72 e 36 bis del d.pr. 600/73, veniva notificata ad Angelo Mario Barbone, in data , una cartella di pagamento, con la quale l'amministrazione recuperava a tassazione le imposte dovute. 2. L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Milano, che rigettava il ricorso, ritenendo tardiva - ai sensi del disposto di cui all'art. 2, co. 8 bis d.p.r. 322/98 - la dichiarazione in rettifica presentata dal Barbone solo con la proposizione dell'impugnativa avverso la suddetta cartella, notificata all'ufficio in data L'appello avverso tale pronuncia, proposto dal contribuente, veniva, peraltro, parzialmente accolto - limitatamente al reddito imponibile ai fini IRPEF - dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 198/13/06, depositata il , con la quale il giudice di seconde cure riteneva tempestiva la dichiarazione in rettifica presentata dal Barbone. 4. Per la cassazione della sentenza n. 198/13/06 ha, quindi, proposto ricorso l'agenzia delle etrate articolando un unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'agenzia delle tntrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 8 bis d.p.r. 322/98, in relazione all'art. 360, co. l n. 3 c.p.c Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere tempestiva la dichiarazione in rettifica, ai fini delle imposte dirette, della dichiarazione relativa all'anno 2000, pur essendo stata detta rettifica proposta solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP adita, avvenuta in data Per contro, a parere dell'amministrazione finanzia- ria, il contribuente non avrebbe rispettato - come cor-

4 -2 rettamente evidenziato dal giudice di prime cure - il termine, coincidente con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo (2001) a quello in contestazione (2000), previsto per la correzione di "errori ed omissioni" di carattere formale dall'art. 2, co. 8 bis í d.p.r. 322/98, come modificato dall'art. 2 d.p.r. 435/01. Per il che, contrariamente all'assunto del giudice di appello, detta dichiarazione integrativa sarebbe da ritenersi tardiva. 2. La censura è fondata Va rilevato, infatti, che - a norma dell'art. 2, co. I del d.p.r. 322/98, come modificato dall'art. 2 d.p.r. n. 435/01, in vigore dall' "le persone fisiche (-) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio, ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta". Inoltre - ai sensi del co. 8 bis del medesimo d.p.r 322/98, introdotto dall'art. 2 del d.p.r. 435/01, con de correnza dall' "le dichiarazioni dei redditi (_) possono essere integrate dai contribuenti per correg gere errori od omissioni che abbiano determinato l'indi cazione di un maggior reddito o, comunque, di un mag gior debito d'imposta o di un minor credito, median te dichiarazione da presentare, secondo le disp sizioni di cui all'articolo 3, utilizzando model conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta c si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine p scritto per la presentazione della dichiarazione relativ al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito r sultante dalle predette dichiarazioni può essere ut lizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 d decreto legislativo n. 241 del 1997" Dalle disposizioni succitate si evince, pertanto che, in tema di imposte sui redditi, la possibilità pe il contribuente di emendare la dichiarazione, allegand

5 3 errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione - fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, co. 8 bis, del d.p.r. n. 322/98, come introdotto dall'art. 2 del d.p.r. n. 435/01 - solo nell'ipotesi in cui si tratti di correzione di "errori od omissioni" di carattere meramente formale, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta La scadenza prevista dalla disposizione succitata opera, invero, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione in questione, come tale emendabile anche al di là del termine di cui al citato art. 2, co. 8 bis d.p.r. 322/98 (cfr. Cass: 5852/12) Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto - come si evince dalla stessa sentenza impugnata - la dichiarazione integrativa di quella presentata dal contribuente per l'anno 2000, veniva presentata dal Barbone solo con il ricorso avverso la cartella di pagamento, notificato in data Tale dichiarazione in rettifica della precedente evidenziavai(peraltrk- come rileva la stessa CTR ( p. 3) - "che la differenza di reddito imponibile è da imputarsi ad un errato calcolo della plusvalenza da cessione di azienda", e più precisamente ad un errato calcolo della plusvalenza derivante da detta cessione. E del pari erronea era stata l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi per il 2000, dei ricavi conseguiti in quell'anno, nonché delle relative rimanenze iniziali. In definitiva, dunque, - come ancora rileva la CTR (p. 2) - "il reddito imponibile, a causa di errori nella compi- 3

6 41Ir 4 lezione della dichiarazione dei redditi, andava ridotto ai fini IRPEF a (euro 341,89)" Orbene, è di chiara evidenza che la dichiarazione integrativa del Barbone - presentata solo in data , con la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso la cartella di pagamento - era finalizzata ad un mutamento della base imponibile, ai fini di ridurre il reddito dichiarato per l'anno 2000, e non ad ovviare a meri errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in contestazione. Ne deriva, pertanto, alla stregua dei rilievi suesposti, che tale dichiarazione andava presentata, al più tardi, entro il , ovverosia entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (2001), per effetto dell'entrata in vigore - in data del co. 8 bis all'art. 2 del d.p.r. 322/98, introdotto dall'art. 2 d.p.r. 435/01, che ha stabilito il termine suindicato. La rettifica proposta solo nell'anno 2005, pertanto, contrariamente all'assunto del giudice di appello, deve considerarsi tardiva Per tali ragioni, dunque, la censura in esame va accolta. 3. L'accoglimento del ricorso comporta la cessazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, co. l c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Barbone. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'intimato soccombente, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione; accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del

7 J1. e..sente DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P R. 26/4/198t 5 N AB. ALL N.5 MATERIA TRIBUTARIA contribuente; condanna giudizio, che liquida in intimato alle spese del presente 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il ui onsigliere stensore 9jArIZ; Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2.. SEL..2M4 11 Funzion udiziarlo Marc2) 052 5

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