PMI Combi Basilese L assicurazione per l industria di autoveicoli

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1 PMI Combi Basilese L assicurazione per l industria di autoveicoli Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore.

2 2 Informazione sul prodotto Informazione sul prodotto Condizioni contrattuali dalla pagina 6 L informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale. Per il contenuto e la determinazione dell estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d assicurazione e le condizioni contrattuali (CC). Il contratto d assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi sono valide in complemento a queste CC le «Disposizioni supplementari per i contratti d assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein». 1. Partner contrattuale Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea. In internet ci troverà presso: 2. Estensione della copertura assicurativa Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. L assicurazione PMI Basilese permette di comporre la copertura assicurativa in modo ottimale in funzione dei fabbisogni individuali. L assicurazione comprende 5 moduli di base (B1 B5) che possono essere conclusi individualmente o in combinazione con i moduli supplementari (S1 S18). Responsabilità civile d impresa (B1) L assicurazione responsabilità civile d impresa offre la copertura assicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario durante le attività svolte per l azienda assicurata. Noi versiamo l indennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e riduzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati (funzione di protezione giuridica). La copertura di base copre i seguenti danni: morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali) danni a terzi derivanti da edifici ed impianti difettosi (rischio d installazioni) danni a terzi derivanti da attività aziendali (rischio d esercizio) danni a terzi derivanti dalla fabbricazione o vendita di prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti) responsabilità civile del contraente in qualità di committente responsabilità civile del contraente come detentore o utente di veicoli a motore non immatricolati responsabilità civile del contraente in qualità di utente di biciclette e motorini protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico rischi accessori La sicurezza della vostra impresa ci sta a cuore. Per esempio con una copertura assicurativa senza lacune per tutti i rischi importanti un semplice e chiaro contratto collettivo moduli di base selezionabili individualmente coperture complementari fatte su misura la prevenzione nell ambito del Mondo della sicurezza della Basilese Altri consigli di sicurezza li trovate su nonché i moduli di sicurezza: garanzia doppia pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati La copertura responsabilità civile d impresa può essere completata dai seguenti moduli supplementari: Danni causati da veicoli a motore a norma dell art. 71 LCStr (S1) È assicurata la responsabilità civile degli assicurati in seguito all uso di veicoli a motore ai sensi dell art. 71 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), purché la Basilese abbia rilasciato l attestato di assicurazione prescritto dalla legge. Danni ai veicoli a motore custoditi o in lavorazione (S2) È assicurata la responsabilità civile in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore di terzi, affidati al contraente per essere custoditi, trasformati o per altri scopi simili. Danni da locatario a locali affittati (S3)

3 3 Informazione sul prodotto La responsabilità civile per i danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in affitto. Danni da carico e scarico (S4) La responsabilità civile per danni a veicoli a motore di terzi, con i quali vengono recapitate o trasportate via merci per l impresa assicurata, durante le operazioni di carico e scarico, rispettivamente di riempimento e svuotamento. Protezione giuridica impresa (B2) La protezione giuridica impresa prevede la copertura di molteplici questioni giuridiche, con le quali la sua impresa potrebbe confrontarsi. Si compone delle seguenti coperture: protezione giuridica aziendale impresa, protezione giuridica immobili, protezione giuridica concernente i viaggi professionali e se esplicitamente indicato nel contratto di assicurazione protezione giuridica complementare in materia di contratti. L assicurazione copre l assicurato, la sua famiglia ed il/la partner impiegato/a nell azienda, i soci e i dipendenti nell esercizio delle loro mansioni per l azienda assicurata. La consulenza ed il disbrigo del caso giuridico assicurato vengono gestiti da Assista Protezione giuridica SA. Inventario del commercio (B3 B5) Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi. La copertura assicurativa può essere completata con i seguenti moduli supplementari: Riserva per l inventario del commercio e veicoli in qualità di merce (S5) Riserva sulla somma d assicurazione per nuovi acquisti ed aumenti di valore. Veicoli in qualità di merce (S6) Danni a veicoli nuovi e d occasione, compresi veicoli in commissione ed in consegna destinati alla vendita. Danni della natura a veicoli in qualità di merce (S6.1) Danni della natura a veicoli che si trovano come deposito di merce ed all aperto o sotto tettoia. Veicoli propri d esercizio (S7) Danni a veicoli propri d esercizio. Veicoli di terzi (S8) Danni a veicoli di terzi che non sono assicurati o lo sono insufficientemente dal loro proprietario. Interruzione d esercizio (S9) Perdita della cifra d affari nonché spese supplementari ulteriori dovute a un interruzione dell esercizio dell azienda. Danni di ripercussione (S9.1) Perdita della cifra d affari e spese supplementari, se un esercizio di terzi viene colpito da un danno (B3 B5) e in seguito a ciò l esercizio del contraente viene interrotto momentaneamente, parzialmente o in modo totale. Cose particolari e spese (S10) Valori pecuniari (S11) Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi. Incendio/Eventi naturali (B3) Danni dovuti ad incendio (p. es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) ed i seguenti eventi della natura: piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti). La copertura assicurativa può essere completata con il seguente modulo supplementare: estesa (S12) Danni causati da disordini interni e danneggiamento doloso. Sono anche assicurati danni dovuti a liquidi, danni dovuti alla massa in fusione, urto di veicoli e crollo di stabili. Furto con scasso/rapina (B4) Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo. La copertura assicurativa può essere completata con il seguente modulo supplementare: Scasso di vetrine e distributori automatici all aperto (S13) Danni a seguito di scasso violento o di tentativo di scasso a vetrine e distributori automatici all aperto. Acque (B5) Danni dovuti a fuoriuscita di acqua e di liquidi da condutture, infiltrazione nello stabile di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde freatiche e le acque di scorrimento all interno dello stabile. I moduli di base B3 B5 possono essere completati con i seguenti moduli supplementari: Rottura vetri (S14) Danni da rottura di vetrate di edifici e mobilia. Vetri di veicoli (S14.1) Rottura vetri a parabrezza, vetri laterali e vetro posteriore come pure al vetro del tetto apribile. I seguenti moduli supplementari possono essere conclusi con i seguenti moduli di base B1, B3, B4 e B5: Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S15) Danni ad apparecchi ETI, apparecchi elettrici ed elettronici d ufficio, di cassa, di comunicazione, di sicurezza, di sorveglianza, di misure e di controllo tecnico così come le insegne luminose. Assicurazione dei dati (S15.1) Le spese per la ricostituzione dei dati su supporti di dati dopo una perdita o un danneggiamento fisico dei supporti di dati. Interruzione d esercizio (S9) Spese supplementari per il mantenimento dell attività nelle stesse condizioni precedenti un danno assicurato secondo S15 e S15.1 e provocato agli apparecchi ETI, altri apparecchi ed ai dati. Danneggiamento e distruzione di macchine e d installazioni tecniche (S16) Danni a macchine ed attrezzi da lavoro come pure distributori di benzina e stazioni di servizio. Cargo Trasporti, fiere ed esposizioni (S17) Perdita e avaria dell inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e da esposizione) nonché veicoli in qualità di merce durante i trasporti, fiere ed esposizioni, per una durata massima di 30 giorni. Il seguente modulo supplementare può essere concluso con ogni modulo di base: Assistenza visitatori (S18) Spese per il trasporto in taxi di un visitatore o cliente infortunatosi presso il contreante come pure le spese per la sostituzione o la pulizia di vestiti o cose danneggiate.

4 4 Informazione sul prodotto La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d assicurazione. 3. Validità temporale e territoriale L assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità contrattuale. La validità territoriale dipende dalla scelta della copertura assicurativa. I luoghi e paesi nei quali i rischi sono coperti sono menzionati nelle CC e nel contratto d assicurazione. La garanzia accordata per i danni della natura come pure per i disordini interni e il danneggiamento doloso resta limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assicurazione. 4. Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d assicurazione. 5. Durata della copertura assicurativa Se l assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore, tras corsa la validità contrattuale concordata il contratto d assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi. 6. Premi e franchigie Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo. L ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento. Se il contratto d assicurazione è annullato prima della scadenza dell anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non utilizzata in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell annullamento del contratto, se il contraente disdice il contratto d assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro il contratto d assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese. 8. Altri obblighi del contraente Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati nella proposta assicurativa e nel contratto d assicurazione (aggravamento del rischio). In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese. Il contraente è tenuto, durante e dopo un sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o della sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all indennizzo (obbligo di informazione). Per l ammontare del danno spetta al contraente l onere della prova (ricevute, giustificativi). In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione. Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale. In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce le trattative con il danneggiato. Se essa ritiene necessario ricorrere ai servizi di un avvocato, il contraente deve darle la necessaria procura a tale scopo. In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione. 9. Danno causato per propria colpa In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione. In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell avente diritto. 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell interruzione non viene accordata al contraente alcuna copertura assicurativa retroattiva. Il contratto d assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

5 5 Informazione sul prodotto 10. Fine della copertura assicurativa Il contratto d assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto. Parte recedente Motivi del recesso Termine di recesso Momento dell espirazione Ambedue le parti contrattuali Contraente Assicuratore Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d assicurazione Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese La cosa assicurata cambia nell insieme il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche) Aumento di premio e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio Contravvenzione all obbligo di informazione precontrattuale secondo l art. 3 LCA Contravvenzione all obbligo di notifica precontrattuale Importante aggravamento del rischio Doppia assicurazione e coassicurazione 3 mesi Scadenza del contratto Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario Acquisitore: 30 giorni dal cambiamento di proprietà Prima della fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio 4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell aggravamento entro 14 giorni dalla ricezione della notifica 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell assicuratore 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà Fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Ricezione della disdetta Ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l intero contratto d assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta. Clausola per la concessione d autorizzazione: In vista dell elaborazione dei dati, la proposta d assicurazione contiene una clausola per la concessione d autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l elaborazione dei dati in conformità alla legge. Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l uso, la rielaborazione, la notifica, l archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta di assicurazione il contraente viene informato in merito al proprio diritto di negare per iscritto alla Basilese l uso dei dati personali a scopo pubblicitario. Scambio dei dati: Nell interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati. Intermediari: possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente. Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti. 12. Reclami L accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA Gestione delle reclamazioni Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea Telefono: Fax: reclamazioni@baloise.ch Motivi dell espirazione Durata contrattuale inferiore a 12 mesi Fallimento del contraente Momento dell espirazione Scadenza del contratto Apertura del fallimento 11. Protezione dei dati Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

6 6 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa (B1) Modulo di base RCI1 La responsabilità civile legale che incombe all impresa designata nel contratto in caso di danni risultanti da rischio d installazioni rischio derivante dai prodotti rischio d esercizio in seguito a morte, ferite o altri danni alla salute di persone (danni corporali) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Non è considerato danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali, il risarcimento avviene però secondo i principi giuridici qui previsti. RCI2 Le prestazioni della Basilese comprendono il risarcimento delle pretese fondate la difesa contro le pretese infondate RCI3 Nell ambito della somma d assicurazione convenuta, le prestazioni contrattuali comprendono anche le spese di perizia le spese d avvocato le spese giudiziarie gli interessi del danno L insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (p. es.: più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d istruzione, dallo stesso difetto o errore di un prodotto o del materiale o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero di danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante. Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d assicurazione (comprese quelle relative alla somma d assicurazione ed alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo le disposizioni sotto Generalità G7, cpv.2. La copertura assicurativa si estende in particolare a RCI10 Rischio d installazioni La responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti, e questo indipendentemente dal fatto che servano o meno all impresa assicurata. P. es.: a causa di un difetto alle scale un cliente cade e si ferisce. Noi paghiamo il danno subito dal cliente danneggiato. RCI11 Rischio derivante da prodotti La responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione di prodotti. RCI12 Danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente La responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente, purché questo sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure immediate. È considerato pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come «danno all ambiente». RCI13 Rischio del committente La responsabilità civile del contraente quale committente fino a un costo di costruzione globale di CHF per le pretese risultanti da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione. Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l esecuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF , purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività. P. es.: in seguito a delle misure inesatte, durante lo scavo, vengono spostate masse di terra con conseguenti crepe allo stabile vicino. RCI14 Veicoli a motore e biciclette La responsabilità civile come detentore o in seguito all uso di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L obiezione concernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono verificati nel perimetro dell impresa del contraente È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore La responsabilità civile come utilizzatore di biciclette, nonché ciclomotori, biciclette elettriche e mezzi equiparati a veicoli, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta P. es.: durante una corsa all interno del recinto dell impresa, il carrello elevatore danneggia la vettura di un visitatore. RCI15 Responsabilità in qualità di proprietario di opera per danni a veicoli affidati La responsabilità del contraente in qualità di proprietario di opera per danni a veicoli affidati. RCI16 Spese di modifica di serrature Le spese necessarie per la modifica o la sostituzione di serrature e relative/i chiavi/badges in caso di perdita di chiavi/badges affidate/i di

7 7 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa immobili, uffici ed impianti estranei all impresa, nei quali le persone assicurate devono svolgere dei lavori. RCI17 Danni ad installazioni di telecomunicazione La responsabilità civile per danni causati ad installazioni fisse prese in affitto o in leasing, che servono solamente alle telecomunicazioni, come: apparecchi telefonici stazionari, telefax, videotelefoni, installazioni per videoconferenze, segreterie telefoniche, nonché cavi che collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la centrale dello stabile (installazioni interne). RCI18 Spese di prevenzione e di riduzione di danni Le spese a seguito di misure appropriate e immediate per scongiurare la sopravvenienza imminente di un danno corporale o materiale assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni) come pure per limitare un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione di danni). P. es.: evacuazione di clienti messi in pericolo dal rischio di esplosione di una conduttura di gas. RCI19 Persone assicurate È assicurata la responsabilità civile del contraente, così come dei suoi rappresentanti dei dipendenti ed ausiliari del contraente nell adempimento delle loro attività per conto dell impresa assicurata. È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie. RCI20 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto con dati personali. È ugualmente assicurato l indennizzo dei danni immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto della personalità. RCI21 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese si assume le spese per la necessaria rappresentanza legale dell assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico le spese per le perizie richieste dal tribunale o dall avvocato incaricato con l accordo della Basilese le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell assicurato le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte Se risulta necessario l incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l avvocato che sarà incaricato della difesa. L assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l autorizzazione della Basilese. La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l appello ad un istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d inchiesta, un successo sarebbe improbabile. Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati. L assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese, lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell ambito delle citate disposizioni. RCI22 Rischi accessori La responsabilità civile legale derivante dall organizzazione e dall esecuzione di manifestazioni nell interesse dell impresa assicurata quali «giornate delle porte aperte», congressi o altre manifestazioni analoghe per il proprio personale o terzi dalla partecipazione a fiere ed esposizioni da manifestazioni d impresa di ogni genere, quali feste dell impresa, uscite d impresa, corsi di formazione da istituzioni sociali a favore del personale dell impresa, quali mense, nidi d infanzia, ecc., anche se sono occasionalmente utilizzate da terzi, derivante dalla messa a disposizione di club sportivi dell impresa e dei loro membri di terreni, locali e materiale, nonché alla responsabilità civile di questi dal possesso e l utilizzazione di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive dall attività dei medici d impresa a titolo principale o accessorio, nonché dei loro ausiliari dall attività dei vigili del fuoco d impresa, anche in caso d interventi ed esercitazioni al di fuori dell impresa dal funzionamento di distributori di benzina, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli, anche se questi impianti sono utilizzati dal personale e occasionalmente da terzi dalla qualità di detentore di cani da guardia RCI30 Danni propri Le pretese per danni subiti dal contraente che colpiscono la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno) subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l assicurato responsabile RCI31 Crimini e delitti La responsabilità dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale. P. es.: furto ad opera di un dipendente presso un cliente.

8 8 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa RCI32 Accettazione di responsabilità Le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali. RCI33 Inadempimento dell obbligo d assicurazione Le pretese derivanti dall inadempimento di obblighi d assicurazione legali o contrattuali. P. es: non è stata conclusa l assicurazione obbligatoria LAINF. RCI34 Subappaltatore La responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori. Rimangono assicurate le pretese per i danni causati da questi imprenditori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono avanzate nei confronti di un assicurato. RCI35 Pretese di regresso Le pretese di regresso di terzi avanzate contro persone assicurate che non esercitano alcuna funzione dirigenziale. P. es.: un vostro dipendente causa colposamente un danno d acqua. Il regresso dell assicuratore cose verso l autore del danno è escluso. RCI36 Veicoli La responsabilità civile in qualità di detentore e/o in seguito all uso di veicoli automobili nella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamente coperta nell ambito di RCI14 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) in qualità di detentore e/o in seguito all uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l obbligo legale di concludere un assicurazione responsabilità civile, risp. di fornire garanzie, o che sono immatricolati all estero derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa disposizione è applicabile per analogia alle astronavi, risp. parti di astronavi. P. es.: un dipendente causa un incidente con un veicolo della ditta. RCI37 Danni prevedibili La responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali. RCI38 Danni all ambiente Il danno all ambiente propriamente detto (danno ecologico). RCI39 Pretese in rapporto con un pregiudizio all ambiente derivante da luoghi contaminati (p. es.: suolo inquinato) causato da installazioni di deposito, riciclaggio, trattamento o eliminazione di rifiuti appartenenti o che servono all impresa, a meno che non si tratti di installazioni che servono al deposito intermedio di rifiuti di breve durata o di installazioni che servono al trattamento delle acque di scolo o al compostaggio se le spese di prevenzione, di diminuzione o di riparazione del danno sono state occasionate solo dall azione simultanea di più eventi simili quanto ai loro effetti, mentre non sarebbero necessarie per eventi unici della stessa natura P. es.: infiltrazioni occasionali goccia a goccia nel suolo, di sostanze nocive, deflussi ripetuti di sostanze liquide da recipienti mobile. derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate dalle autorità RCI40 Installazioni di deposito di rifiuti La responsabilità civile per danni cagionati ad installazioni destinate al deposito o al riciclaggio, al trattamento o all eliminazione di rifiuti dalle materie apportatevi, ad eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo. P. es.: l olio usato provoca un incendio in una discarica. RCI41 Danni nucleari La responsabilità civile per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese. RCI42 Danni patrimoniali Le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato. Resta riservata la disposizione RCI20 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1). RCI43 Spese di prevenzione e di riduzione dei danni provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazione di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento ed il riempimento di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (p. es.: spese di risanamento) consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del contratto, come l eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite e lavori effettuati RCI44 Spese di richiamo Le pretese per spese in relazione con il ritiro o la ripresa di cose e relative necessarie misure di preparazione di queste attività o al posto del ritiro o della ripresa, con effettivi costi per ulteriori misure; queste non sono da considerarsi neanche come spese di prevenzione. RCI45 Danni a cose affidate I danni a cose prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato. Restano riservate le disposizioni RCI15, RCI16 e RCI17 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) P. es.: la fotocopiatrice noleggiata viene danneggiata durante l utilizzo. RCI46 Danni a cose lavorate I danni a cose su o con le quali un attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato. Sono anche considerate attività

9 9 Condizioni contrattuali Responsabilità civile d impresa Danni causati da veicoli a motore a norma dell art. 71 LCStr in questo senso l elaborazione di progetti, la direzione, l impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili. Se un attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l esclusione riguarda soltanto le pretese per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell attività. RCI47 Danni da impianti di lavaggio Le pretese per danni che sono stati arrecati ai veicoli in seguito all utilizzazione di impianti di lavaggio (ivi compresi gli impianti di lavaggio self service). Quest esclusione non è applicabile in caso di pretese derivanti da danni risultanti da un difetto degli impianti di lavaggio. Rimangono esclusi i danni alle antenne, retrovisori esterni, tergicristalli, spoiler, listelli, elementi decorativi nonché pittura, a meno che i danni siano stati causati dalla caduta dell impianto o la rottura di una parte dell impianto. RCI48 Danni di garanzia le pretese tendenti all esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni compensatrici a causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale P. es.: il controllo dei gas di scarico è stato eseguito in modo imperfetto e deve essere rifatto. le pretese e/o spese in relazione con la constatazione o l eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecutivi a tali difetti o danni. RCI49 Consegna di brevetti, licenze ecc. La responsabilità civile derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando da software). RCI50 Danni a software e a dati informatici Le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati. P. es.: a seguito di un cortocircuito vanno persi i dati del laptop. RCI51 Punitive damages Le pretese relative ad indennità di carattere penale, in particolare i «punitive» o «exemplary damages». RCI52 Sostanze e prodotti particolari Le pretese in relazione con l amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dell amianto l ureaformaldeide gli impianti di silicone RCI53 Organismi geneticamente modificati o patogeni La responsabilità per danni derivanti dall utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche a condizione che l impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente utilizzazione all estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera. Per più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli organismi geneticamente modificati. RCI54 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e cancellazioni nonché le spese derivatene; inoltre le multe, le pene e le spese legate a tali procedure di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d unione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capitalistica RCI55 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico obblighi che rivestano carattere penale o simile (p. es.: le multe) prestazioni purché siano assicurate dal modulo di base B2 Danni causati da veicoli a motore a norma dell art. 71 LCStr (S1) LCS1 È assicurata la responsabilità del contraente e delle persone per le quali egli è responsabile, a norma della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), in seguito all impiego di veicoli a motore senza assicurazione del detentore ed inoltre di quelli di terzi che gli sono stati consegnati con assicurazione del detentore, purché la Basilese abbia rilasciato l attestato di assicurazione prescritto dalla legge. RCI14 punto 1 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) è annullato. Se, in seguito all uso su strade pubbliche di un veicolo a motore senza licenza di circolazione e senza targhe, sopravviene un sinistro per il quale la Basilese deve intervenire, questa ha un diritto di regresso contro il conducente; tuttavia, la Basilese può esercitare tale diritto contro il contraente solo se era questo a guidare il veicolo o se la corsa era stata eseguita con il suo consenso espresso o tacito.

10 10 Condizioni contrattuali Danni causati da veicoli a motore a norma dell art. 71 LCStr Danni ai veicoli a motore custoditi o in lavorazione LCS10 Le pretese per danni materiali del contraente contro le persone di cui è responsabile del coniuge del contraente, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle LCS11 Le pretese per danni al veicolo utilizzato, al rimorchio, al veicolo rimorchiato o spinto come pure le pretese per danni a cose fissate a tali veicoli o da essi trasportate, tranne i danni agli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e altri oggetti del genere. LCS12 Le pretese di lesi stranieri per infortuni all estero che sopravvengono in occasione di gare di velocità, rally e competizioni simili o durante le corse di allenamento sul percorso della gara; in occasione di manifestazioni di questo genere, che si svolgono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi, a norma dell art. 72 cpv. 4 della LCStr, sono però escluse soltanto se per tali manifestazioni sussiste un assicurazione prescritta dalla legge. LCS13 La responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese. LCS14 La responsabilità del conducente del veicolo che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o del conducente che, essendo titolare della licenza per allievo conducente, si esercita alla guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni legali; inoltre la responsabilità delle persone che mettono il veicolo utilizzato a disposizione di un tale conducente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero potuto sapere che egli non possiede la licenza richiesta o che si esercita alla guida senza l accompagnamento prescritto. LCS15 La responsabilità delle persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso (uso illicito), e la responsabilità del conducente che all inizio della corsa sapeva o, se avesse prestato tutta l attenzione imposta dalle circostanze, avrebbe potuto sapere che il veicolo era stato sottratto. LCS16 La responsabilità per corse non approvate dalle autorità e la responsabilità delle persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate. Le restrizioni LCS14 a LCS16 non possono essere opposte al leso, se non quando le prescrizioni legali lo permettano. Danni ai veicoli a motore custoditi o in lavorazione (S2) A parziale deroga delle disposizioni d esclusione RCI45, RCI46 e RCI48 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) valgono le seguenti disposizioni: VCL1 È assicurata la responsabilità civile in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore di terzi (compresi i rimorchi), dati in consegna al contraente per essere custoditi, trasformati o per altri scopi simili durante la loro custodia, in occasione di manovre nel recinto dell impresa, di esecuzione di un attività su o con essi (per es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) come pure dopo la loro consegna ai clienti, se tali veicoli subiscono un danno a causa di lavori o di materiali difettosi o impropri in occasione di corse di prova eseguite sugli abituali percorsi di prova locali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione, o quando tali veicoli sono rimorchiati o trasferiti sul tragitto diretto dal cliente all impresa assicurata e viceversa, oppure dall impresa assicurata in un altra officina o all ufficio della circolazione e ritorno Questa copertura è tuttavia accordata soltanto se > > il veicolo è munito delle targhe di controllo del cliente, a meno che sia rimorchiato o trasportato a mezzo di un altro veicolo o se esiste, per il veicolo del cliente, una targa intercambiabile valida > > il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta per la relativa categoria > > non si tratta di un veicolo preso per un esposizione, una dimostrazione, o per la vendita VCL2 Veicoli in vendita I danni ai veicoli presi per la vendita o venduti, ma di cui il compratore non ha ancora preso possesso, sono coperti soltanto se già prima della sopravvenienza del danno esisteva un ordine o un contratto di vendita scritto. VCL3 Effetti personali È anche assicurata, nei limiti della copertura convenuta (VCL1), la responsabilità in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di effetti personali degli utenti del veicolo (eccetto il denaro, le cartevalori, gli oggetti preziosi, i documenti, i campionari) fino ad un importo di CHF 2000, se essi sono sottratti con la forza dal veicolo chiuso a chiave, insieme al veicolo stesso, oppure se sono danneggiati o distrutti insieme al veicolo. È considerata sottrazione la rapina, il furto, il furto d uso e l appropriazione indebita, opera di terzi o del personale del contraente.

11 11 Condizioni contrattuali Danni ai veicoli a motore custoditi o in lavorazione VCL10 Parti del veicolo direttamente lavorate Le pretese in seguito al danneggiamento delle parti del veicolo che sono o sono state l oggetto di un attività (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) o sulle quali avrebbe dovuto essere eseguita un attività, che tuttavia non è stata effettuata, purché il danno risulti da tale attività o omissione. Sistemi idraulici Le pretese per danni ai sistemi idraulici (lubrificazione del motore, sistema di raffreddamento, sistema idraulico di freni, ecc.) ed alle parti del veicolo ad essi connesse, quando il danno proviene dalla mancata introduzione del liquido prescritto o dall introduzione inappropriata di esso dall introduzione o dai residui di un liquido inadatto o di un liquido o miscuglio insufficiente in rapporto alle circostanze dal mancato montaggio e dal montaggio inappropriato di valvole di ammissione o di scappamento come pure del filtro ad olio Sono considerate parti unitarie di un veicolo, ai sensi di VCL10, cpv.1, qui sopra: 1. Motore Testata motore con valvole, dispositivi per l azionamento delle valvole e albero a camme Blocco motore e camicie, albero a gomiti con manovellismi, volano e antivibratore Trasmissioni della distribuzione, compresi gli ingranaggi di comando dei gruppi secondari ad esse allacciati Coppa, pompa e tubi dell olio 2. Sistema di alimentazione Serbatoio del carburante, tubi, pompa di alimentazione, preriscaldamento del carburante e filtro Sistema di iniezione e carburatore senza il comando elettrico 3. Impianti d aspirazione e scarico Impianto d aspirazione con filtro dell aria Impianto di scarico compreso il catalizzatore Compressore per motori a combustione interna, compresi scambiatore di calore, valvola di comando della pressione e relativi tubi dell olio 4. Impianti di raffreddamento e di riscaldamento Ventilatore, viscofrizione, pompa dell acqua Radiatori di raffreddamento e di riscaldamento, tubi del liquido refrigerante e vaso d espansione, termostato Impianto di climatizzazione Riscaldamento supplementare 5. Impianto elettrico/elettronico Batteria Generatore e sistema di regolazione della tensione Motorino d avviamento e relativo comando Motor-management, centralini, congegni di comando, bobina, candele, spinterogeno, sensori e organi di regolazione Impianto d illuminazione, fasci di cavi, scatola dei fusibili, relè e interruttori Impianti elettronici di sicurezza, quali ABS, ASD, ASR, airbag Apparecchio radio, registratore, lettore CD, televisore Apparecchi telefonici e ricetrasmittenti Congegni elettronici di comando per il cambio ed i gruppi secondari, altri impianti elettrici/elettronici 6. Frizione e relativo comando 7. Cambio Cambio principale, meccanico e automatico Gruppo ripartitore (mezza marcia) Gruppo epicicloidale Cambio intermedio Presa di forza Differenziale 8. Albero cardanico e supporto 9. Assi Asse anteriore, compreso supporto ruote e scatola planetaria Asse posteriore, compreso supporto ruote e scatola planetaria Differenziale e dispositivo di bloccaggio Asse supplementare, compreso supporto ruote 10. Freni Freno di esercizio, freno sulla ruota, comprese le parti meccaniche e mobili Freno di stazionamento Freni continui, quali freno motore, freno di rallentamento Compressore, tubi e serbatoio dell impianto ad aria compressa Congegni di comando, regolazione e valvole dell impianto ad aria compressa Impianto idraulico, pompa principale, cilindretti e pinze, servofreno e regolatore della pressione/correttore di frenata, tubi rigidi e flessibili 11. Ruote, vale a dire: cerchioni, pneumatici 12. Sterzo Volante, albero dello sterzo e scatola guida Servosterzo idraulico Tiranteria dello sterzo, quali: tirante trasversale, braccio di comando 13. Sospensioni Molle, barra di torsione e barra stabilizzatrice Ammortizzatore Impianto di approvvigionamento e guida 14. Carrozzeria e abitacolo Carrozzeria e cabina Vetri Tetto apribile, capote, hard-top Equipaggiamento interno, cruscotto, vani o mensole portaoggetti Sedili e cuccette Sede della cabina e dispositivo per il ribaltamento Elementi applicabili successivamente, quali: retrovisore esterno, spoiler, alettone 15. Telaio comprese le parti ad esso inchiodate, saldate o avvitate, quali: supporti per sospensioni e supporti di fissaggio della cabina, elementi di fissaggio di sovrastrutture, paraurti 16. Gancio di traino e ralla per semirimorchio

12 12 Condizioni contrattuali Danni ai veicoli a motore custoditi o in lavorazione Danni da locatario a locali affittati Danni da carico e scarico Protezione giuridica impresa 17. Sovrastrutture Telai ausiliari appositamente costruiti e montati Cassone a bilico, trasferibile e ribaltabile Telone e relativa centinatura Sovrastrutture speciali e di trasporto Dispositivi di sostegno Impianto idraulico, compresi: pompa, valvola e cilindro Dispositivo di carico e scarico Gru incorporata o applicabile Banco elevatore Gruppo motore di impianti frigoriferi Refrigeratore di impianti frigoriferi 18. Speciali congegni da lavoro applicati al veicolo, quali: spazzaneve o turbina spazzaneve, macchina per pulizie Eccezioni Le esclusioni secondo VCL10 non sono applicabili se il veicolo, in seguito a lavori non eseguiti, imperfettamente oppure a causa di pezzi di ricambio difettosi, subisce un danno cagionato da urto, collisione, capovolgimento o caduta, incendio, esplosione o cortocircuito, e se a seguito di tale danno la parte del veicolo sulla quale un attività era stata o avrebbe dovuto essere eseguita, è danneggiata. Danni da locatario a locali affittati (S3) LL11 Danni dovuti alla graduale influenza di umidità così come danni sopraggiunti a poco a poco. LL12 Spese per il ripristino dello stato originario di una cosa per voluta modifica della stessa da parte di un assicurato o su sua richiesta. LL13 Danni al mobilio come a macchine e apparecchiature, pur se collegate in modo fisso con il terreno, con lo stabile o i locali, purché non si tratti di installazioni per riscaldamento e approvvigionamento d acqua calda, scale mobili, ascensori e montacarichi come pure impianti di climatizzazione, aerazione e sanitari. Danni da carico e scarico (S4) CS1 La responsabilità civile per danni a veicoli a motore (compresi soprastrutture e rimorchi come pure container) di terzi, con i quali vengono recapitate o trasportate merci per l impresa assicurata, durante le operazioni di carico e scarico, rispettivamente di riempimento e svuotamento. LL1 La responsabilità civile per danni causati a locali presi in locazione, in leasing o in affitto. LL2 La responsabilità civile per danni a parti di stabili e locali utilizzati in comune con altri locatari, prenditori di leasing o affittuari, o con il proprietario. CS10 Danni da carico e scarico di merci alla rinfusa (con eccezione di prodotti liquidi) così come da eccessivo riempimento o sovraccarico. Per merci alla rinfusa s intendono cose che vengono caricate o scaricate in maniera non ferma e non imballate, come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, pezzi di roccia, carbone, rifiuti, materiale da demolizione e scavo. LL10 Danni causati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti causati da acqua fuoriuscita dalle condutture, acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio, dal rigurgito dell acqua di scarico della canalizzazione o dell acqua del sottosuolo a vetri (come finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti in vetro) Questa esclusione è però limitata a danni agli oggetti stessi presi in locazione, in leasing o in affitto e non è valida per perdite d esercizio o altri pregiudizi economici consecutivi a tali danni. Protezione giuridica impresa (B2) Modulo di base PGI1 Persone assicurate Sono assicurate le seguenti persone nell ambito delle attività professionali dichiarate dall impresa il contraente (persona fisica o giuridica) l associato che vi lavora persone legate all impresa da un contratto di lavoro i membri di famiglia, il coniuge o partner del contraente che lavorano per l impresa Salvo indicazione contraria, la copertura territoriale applicabile in seguito è quella Svizzera.

13 13 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa PGI2 Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell assicurato in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge, comprese richieste di risarcimento dell assicurato derivanti dalla legge federale concernente l aiuto alle vittime di reati. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI3 Diritto delle assicurazioni Litigi dell assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, situate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione. PGI4 Contratto di affitto e di locazione Litigi in qualità di locatario o affittuario di edifici o locali situati in Svizzera e utilizzati dalla stessa impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività aziendale. PGI5 Contratto di lavoro Litigi del contraente in qualità di datore di lavoro. PGI6 Contratto di fornitura di energia Litigi dell assicurato derivanti da un contratto concluso con un fornitore di energia elettrica, gas, o acqua per edifici o locali edifici o locali utilizzati dall impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività. PGI7 Altri contratti legati al bisogno proprio dell azienda Litigi dell assicurato derivanti dai seguenti contratti concernenti materiali e animali destinati direttamente ed esclusivamente all uso proprio dell azienda assicurata (lista esaustiva): contratto di compravendita contratto di locazione contratto di appalto contratto di leasing contratto di mutuo contratto di comodato contratto di deposito, di spedizione e di trasporto contratto di manutenzione e di servizio Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI8 Procedura amministrativa Difesa dell assicurato nell ambito di procedure amministrative concernenti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l impresa assicurata. PGI9 Diritto di proprietà e altri diritti reali legati ai beni mobiliari Litigi dell assicurato derivanti dal diritto della proprietà, del possesso o di altri diritti reali su animali e beni mobiliari che servono all impresa assicurata. Per questi litigi si applica la copertura Europa. Diritto penale e penale-amministrativo PGI10 Difesa dell assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l assicurato viene accusato di un infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione assicurativa prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI11 Intervento dell assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente coperto e legato allo svolgimento dell attività aziendale. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI12 Consulenza giuridica telefonica Consulenza telefonica all assicurato su questioni giuridiche di diritto svizzero negli ambiti risultanti dall attività aziendale dell impresa assicurata, secondo le possibilità e competenze del personale di Assista. PGI13 Protezione giuridica immobili Per gli edifici o locali situati in Svizzera, di proprietà dell azienda assicurata o da essa presi in locazione o in affitto, che vengono utilizzati dall impresa assicurata per svolgere attività legate direttamente alla propria azienda, sono coperti i seguenti rischi (lista esaustiva): diritto di vicinato Litigi dell assicurato nell ambito del diritto civile nei confronti dei vicini diretti (lista esaustiva) > > immissioni (rumore, fumo, odori) > > manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi diritto della proprietà e altri diritti reali Litigi dell assicurato concernenti (lista esaustiva) > > le servitu a carico o a beneficio nonche gli oneri fondiari, iscritte/i nel registro fondiario contratto di appalto e mandato propriamente detto (in qualità di mandante) Controversie dell assicurato in relazione con un contratto d appalto e/o di mandato propriamente detto, che si riferisce a lavori all edificio o ai locali assicurati, a condizione che non necessitino di un autorizzazione ufficiale. Nel caso in cui un autorizzazione ufficiale fosse necessaria (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale della costruzione non supera CHF PGI14 Protezione giuridica in relazione a viaggi professionali Litigi dell assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in previsione o nell ambito di un viaggio professionale all estero (lista esaustiva): trasporto di bagagli e di persone viaggio «tutto compreso» alloggio e albergo noleggio di un veicolo per la circolazione stradale Per questi litigi si applica la copertura Europa.

14 14 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali Protezione giuridica complementare in materia di contratti PGI15 I rischi complementari in ambito contrattuale sono assicurati se il contratto non menziona la loro esclusione. Litigi dell assicurato con clienti e fornitori nell ambito dell attività aziendale dell impresa assicurata e inerenti ai seguenti contratti (lista esaustiva): compravendita, permuta e donazione di beni mobiliari locazione di beni mobiliari contratto di mandato propriamente detto contratto di manutenzione commissione contratto di deposito contratto di insegnamento contratto di vendita con consegna successiva contratto di abbonamento contratto di spedizione contratto di trasporto contratto di trasporto di bagagli e di persone contratto di viaggio contratto di albergo contratto di alloggio come pure contratto di appalto: sono coperti i litigi dell assicurato nella sua qualità di impresario (costruttore dell opera), nel caso in cui la mercede pattuita non superi CHF contratto di distribuzione esclusivo e franchising inerenti a beni mobili e servizi: sono coperti i litigi dell assicurato con il fornitore, rispettivamente il datore del franchise. Per questi litigi vale la copertura Europa. PGI16 Presa a carico dei costi le spese e gli onorari d avvocato preprocessuali e processuali le spese di perizia ordinate da Assista o da un tribunale le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell assicurato le tasse di giustizia e spese di tribunali arbitrali, previo accordo di Assista le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all assicurato spettano ad Assista le necessarie spese di trasferta dell assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento all estero, nella misura in cui la sua presenza sia assolutamente indispensabile. Queste spese vengono assunte fino a CHF 5000 le spese di un interprete per traduzioni, nella misura in cui siano state ordinate da un tribunale o da un autorità le spese d incasso delle indennità accordate all assicurato, fino all ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un importo massimo di CHF 5000 le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva nel contesto di un caso coperto. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. Al di fuori dell Europa viene anticipata una cauzione penale di CHF al massimo Qualora diversi litigi risultino dal medesimo evento o da fatti ad esso collegati, sono considerati in maniera globale come un unico caso giuridico. Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa. PGI17 Valore litigioso minimo nel diritto civile I casi con un valore litigioso inferiore a CHF 2000 danno diritto unicamente all intervento extragiudiziario del servizio giuridico di Assista. La presa a carico di prestazioni esterne è tuttavia garantita se nei confronti dell assicurato è stata avviata un azione giudiziaria e la controparte è difesa da un avvocato. PGI18 Franchigia L assicurato si assume il 10 % dei costi esterni, ma almeno CHF 500. Questa franchigia decade se l assicurato si affida a un legale consigliato da Assista. PGI20 Tutte le persone, ambiti giuridici e rischi non espressamente menzionati come assicurati negli artt. PGI1 PGI16. PGI21 Litigi dell assicurato in qualità di acquirente, proprietario, comodatario/mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore, ad eccezione di conducenti di un veicolo a noleggio secondo PGI14 proprietario e comproprietario di un oggetto o bene immobiliare (inclusa proprietà per piani), ad eccezione dei rischi assicurati tramite la protezione giuridica immobili secondo PGI13 locatore o sublocatore di immobili PGI22 Litigi in relazione con assunzione di debiti, gioco e scommesse, acquisto, vendita e permuta di carte valori, partecipazioni ad imprese, gestione patrimoniale, operazioni di borsa, operazioni speculative o operazioni a termine, nonché ogni altra operazione finanziaria o di investimento. PGI23 Incasso di pretese non contestate. PGI24 Litigi derivanti dall uso di software informatici e di hosting di siti internet. PGI25 Litigi in relazione con la progettazione, lo sviluppo e la produzione di software. PGI26 Litigi in relazione con pretese e obbligazioni cedute all assicurato o da lui acquisite per successione.

15 15 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa Inventario del commercio PGI27 Litigi in relazione con fusione, ripresa totale o parziale di un impresa o di un capitale. PGI28 Litigi in relazione con beni confiscati o sequestrati nell ambito di procedure giudiziarie o da parte di autorità. PGI29 La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuale avanzate nei confronti dell assicurato. PGI30 I litigi tra persone assicurate dallo stesso contratto, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente. PGI31 Litigi in relazione con il diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni (comprese le società semplici), nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi. PGI32 Litigi in relazione con una procedura di fallimento o di concordato, con una realizzazione forzata di fondi o di partecipazioni ad un impresa, nonché i litigi in relazione con procedure di sequestro o sullo stato della graduatoria. PGI33 I litigi dell assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o amministrative, compreso il loro tentativo. PGI34 Litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché dai cambiamenti della struttura nucleare dell atomo. PGI35 Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali. PGI36 Litigi concernenti attività aziendali di filiali e succursali dell impresa assicurata stabilite all estero. PGI37 Litigi in relazione con i diritti immateriali, il diritto dei cartelli, il diritto sulla concorrenza sleale e con la tutela degli interessi giuridici nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari. PGI38 Diritto pubblico, come per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto pubblico relativo alle costruzioni e alla pianificazione del territorio. PGI39 Litigi dell assicurato in relazione con l acquisizione/l alienazione (vendita, permuta, donazione, ecc.) di immobili ed edifici i pegni immobiliari la progettazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere. Sono esclusi i rischi coperti secondo gli artt. PGI13 (contratto di appalto e mandato propriamente detto in qualità di mandante) e PGI-15 (contratto di appalto) PGI40 I litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista. PGI41 Il danno subito dall assicurato. PGI42 Le spese che incombono a terzi o a un assicurazione di responsabilità civile. PGI43 Le multe inflitte all assicurato. PGI44 Le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure penali e penali-amministrative, e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate. Inventario del commercio (B3 B5) Moduli di base Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi. IC1 Merci Per esempio merci di propria fabbricazione (merci in corso di fabbricazione e prodotti finiti) merci acquistate (materie prime, prodotti semifabbricati e finiti) prodotti naturali dopo la loro produzione resp. raccolta materiale d esercizio come le scorte di benzina e olio combustibile, coloranti, prodotti chimici, prodotti d ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale d imballaggio e d ufficio materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei dati Base d indennizzo = prezzo di mercato IC2 Installazioni Per esempio strumenti, attrezzi e macchine mobilia d esercizio e di deposito mobilia d ufficio e tecnica di comunicazione apparecchi ETI ed altri apparecchi materiale da esposizione e da fiera veicoli a motore d esercizio senza targhe di controllo come macchine da lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori e biciclette costruzioni mobili installazioni edili purché non debbano essere assicurate con lo stabile Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le dis posizioni cantonali nei cantoni con l assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l assicurazione incendio stabili» della Basilese. Base d indennizzo = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

16 16 Condizioni contrattuali Inventario del commercio Riserva per l inventario del commercio e veicoli in qualità di merce Veicoli in qualità di merce Danni della natura a veicoli in qualità di merce Veicoli propri d esercizio IC10 Cose che sono assicurate o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d assicurazione. IC11 Cose per le quali esiste un assicurazione separata. IC12 Gli altri veicoli a motore e i rimorchi. IC13 Roulotte, abitazioni mobili, veicoli nautici, rotabili e aeromobili. IC14 Cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S10. Veicoli in qualità di merce (S6) VM1 Veicoli nuovi e d occasione, compresi veicoli in commissione e in consegna destinati alla vendita. Vengono risarciti anche singole parti di autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave. Base d indennizzo = prezzo di mercato Riserva per l inventario del commercio e veicoli in qualità di merce (S5) VM10 biciclette. VM11 veicoli per i quali esiste un assicurazione separata. RI1 La riserva vale per i nuovi acquisti ed aumenti di valore fino al valore totale della cosa assicurata nei luoghi d assicurazione. In caso di sinistro, le somme d assicurazione della riserva e della cosa assicurata sono addizionate. Una riserva fino al 10 % della somma d assicurazione per l inventario del commercio per i moduli di base B3 B5 e fino al 10 % della somma d assicurazione per i Veicoli in qualità di merce (S6) è assicurata. Esempio: CHF somma d assicurazione per l inventario del commercio CHF somma d assicurazione per la riserva CHF somma d assicurazione totale CHF somma d assicurazione per veicoli in qualità di merce CHF somma d assicurazione per la riserva CHF somma d assicurazione totale Per il modulo supplementare S16, è assicurata una riserva fino al 20 % della somma d assicurazione per le macchine ed installazioni tecniche. Esempio: CHF somma d assicurazione per le macchine ed installazioni tecniche CHF somma d assicurazione per la riserva CHF somma d assicurazione totale Danni della natura a veicoli in qualità di merce (S6.1) DNV1 Danni della natura ai sensi delle disposizioni IEN2 ed IEN3 del modulo di base Incendio/Eventi naturali (B3) a veicoli che si trovano come deposito di merce ed all aperto o sotto tettoia. DNV11 Danni ai sensi delle disposizioni IEN11 ed IEN12 del modulo di base Incendio/Eventi naturali (B3). Veicoli propri d esercizio (S7) VE1 Veicoli propri d esercizio in qualità di oggetti d uso come per esempio auto di servizio veicoli per interventi e servizio rimorchio rimorchi

17 17 Condizioni contrattuali Veicoli propri d esercizio Veicoli di terzi Interruzione d esercizio furgoni e camion auto da noleggio e sostituzione Vengono risarciti anche singole parti di autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave. Base d indennizzo = valore attuale VE10 biciclette. VE11 veicoli per i quali esiste un assicurazione separata. Veicoli di terzi (S8) VT1 Veicoli di terzi che non sono assicurati o lo sono insufficientemente dal loro proprietario che sono affidati in custodia al contraente che si riforniscono di carburante presso di lui o utilizzano il suo impianto di lavaggio Vengono risarciti anche singole parti di autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave. Base d indennizzo = valore attuale VT10 biciclette. VT11 veicoli per i quali esiste un assicurazione separata. IE2 Danno materiale causato da Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3 un evento della estesa secondo il modulo supplementare S12 Furto con scasso/rapina secondo il modulo di base B4 Acque secondo il modulo di base B5 Il danno materiale deve avvenire all inventario del commercio, a veicoli o a stabili. IE3 Danno materiale causato da perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi secondo il modulo supplementare S15 un evento dell Assicurazione dei dati secondo il modulo supplementare S15.1 Sono assicurati i danni originati da cause per le quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le riparazioni o la manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto. Ricavi e spese assicurati IE4 Cifra d affari La cifra d affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di merci o beni fabbricati o da servizi forniti senza l imposta sul valore aggiunto a carico del cliente. IE5 Spese supplementari Le spese necessarie per il mantenimento dell esercizio durante il periodo d interruzione. Si tratta di Spese per la limitazione del danno come per esempio > > noleggio provvisorio di locali e cose (p.es. apparecchi ETI ed altri apparecchi) > > straordinari del personale > > spese di trasporto supplementari > > assegnazione di lavori fuori dall azienda Spese speciali fino al 20% della somma d assicurazione. Sono considerate tali le spese che, nel corso della durata della garanzia, non attenuano il danno o che lo attenuano soltanto una volta terminata la garanzia, per esempio > > spese pubblicitarie supplementari > > penali convenzionali Interruzione d esercizio (S9) Secondo convenzione nel contratto d assicurazione sono assicurati Eventi assicurati IE1 Interruzione d esercizio Danni che avvengono quando l esercizio del contraente non può proseguire momentaneamente o solo in modo parziale in seguito ad un avvenimento secondo IE2 o IE3. IE10 Danni a seguito di danni corporali così come di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale disposizioni di diritto pubblico ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l eventon dannoso mancanza di capitale causata dall evento dannoso danni materiali in aziende di terzi IE11 Spese supplementari spese che secondo queste condizioni contrattuali possono essere incluse in altri moduli di base o supplementari

18 18 Condizioni contrattuali Interruzione d esercizio Danni di ripercussione Cose particolari e spese prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso spese per provare il danno IE12 Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S15), Assicurazione dei dati (S15.1) Perdita della cifra d affari (IE5) Sinistri relativi ad eventi e danni non fisici, in particolare per: > > intrusione non autorizzata nei sistemi informatici (hacking) > > malware come i virus informatici ed i rischi similari > > errore di manipolazione (per es. salvataggio sbagliato o cancellazione dei dati) > > guasto/indisponibilità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi o delle relative infrastrutture, senza un danneggiamento fisico esis tente (per es. interruzione di corrente) Danni di ripercussione (S9.1) Secondo convenzione nel contratto d assicurazione sono assicurati DR1 Danni che si sviluppano quando un azienda di terzi viene colpita da un sinistro secondo DR2 e di conseguenza l azienda del contraente non può momentaneamente proseguire l esercizio o può farlo solo in parte. DR2 Danni materiali causati da Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3 un evento della estesa secondo il modulo supplementare S12 Furto con scasso/rapina secondo il modulo di base B4 Acque secondo il modulo di base B5 DR10 Danni di ripercussione a seguito di eventi naturali al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione danni materiali a ponti, canalizzazioni, strade, sentieri e gallerie danni corporali così come a seguito di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale disposizioni di diritto pubblico ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l evento dannoso mancanza di capitale causata dall evento dannoso Cose particolari e spese (S10) CS1 Proprietà di terzi affidata Cose affidate di proprietà di terzi. Base d indennità Merci = prezzo di mercato Installazioni = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale CS2 Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili proprietà del contraente. Base d indennizzo = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale CS3 Effetti Effetti del personale, di clienti e di visitatori. Le biciclette sono comprese nell assicurazione. Base d indennizzo = valore a nuovo CS4 Spese di sgombero e di evacuazione Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, d evacuazione e d eliminazione. Base d indennizzo = spese effettive CS5 Spese di spostamento e di protezione Spese necessarie, consecutive ad un evento assicurato, per lo spostamento, la modifica o la protezione di altre cose, previste per la ricostituzione o nuovi acquisti di altre cose coperte dall assicurazione (p. es. le spese di spostamento e di protezione sono in particolare delle spese per lo smontaggio o il montaggio di macchine, per le forature, la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l allargamento di aperture). La copertura assicurativa è sussidiaria, ossia prende a suo carico le spese che non sono indennizzate da un istituto cantonale d assicurazione. Base d indennità = spese effettive CS6 Perdite su debitori Le perdite di incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i gius tificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili. Base d indennità = Gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettivamente realizzati Durata di garanzia = 6 mesi

19 19 Condizioni contrattuali Cose particolari e spese CS7 Spese di decontaminazione Spese per l esame, la decontaminazione e la sostituzione di suolo contaminato (comprese fauna e flora) rispettivamente per l eliminazione di acqua d estinzione sul proprio terreno o su di un terreno affittato o appaltato, sul quale si è verificato il sinistro il trasporto di terra contaminata o di acqua d estinzione in un impianto di trattamento come pure le spese di ritorno al luogo del sinistro il trasporto di terra contaminata o di acqua d estinzione nella discarica adeguata più vicina nonché il relativo deposito o la sua eliminazione il ripristino dell area dell impresa assicurata affittata o appaltata allo stato in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro assicurato. Sono assicurate le spese di decontaminazione se riguardano una decontaminazione verificatasi in modo dimostrabile in seguito ad un sinistro coperto dall assicurazione sulla proprietà propria, presa in affitto o appaltata risultano necessarie a seguito di disposizioni di diritto pubblico emanate nell arco di un anno dall avvento del sinistro e che si basano su leggi e ordinanze che erano in vigore prima che sopraggiungesse il sinistro assicurato non sono indennizzate da un altro contratto assicurativo. Se a seguito di un sinistro assicurato si verifica un aumento della contaminazione del suolo già esistente e vi è obbligo di risarcimento, saranno rimborsate unicamente le spese che superano l importo necessario per l eliminazione della contaminazione preesistente, e questo indipendentemente da se e quando tale importo sarebbe stato impiegato senza il danno. Base d indennità = spese effettive CS8 Spese di spegnimento incendio Oneri dei pompieri ed altre spese di spegnimento, che sono state prese dal contraente o che gli sono state imposte. Base d indennità = spese effettive CS9 Fluttuazione del prezzo di mercato per merci Va a carico dal contraente la differenza tra il prezzo effettivo di riacquisto per le merci e il prezzo di mercato per queste merci il giorno del sinistro. Questa copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il giorno di lavoro che segue il giorno del sinistro e nel quale il riacquisto è possibile. Base d indennità = spese supplementari effettive CS10 Rincaro ulteriore per installazioni La differenza tra il valore di sostituzione al giorno del sinistro e quella al giorno di sostituzione. Base d indennità = le spese supplementari che subentrano entro la garanzia di 2 anni a partire dalla data del sinistro CS11 Misure d emergenza Sono determinanti le spese per vetrate, porte e serrature d emergenza. Base d indennità = spese effettive CS12 Spese per la prova del sinistro e spese di esperti Le spese di esperti scelti in comune o da parte della Basilese per stabilire la prova di un sinistro coperto. Base d indennità = spese effettive CS13 Spese di cambiamento delle serrature Spese per la modifica o per il rimpiazzo di chiavi, carte magnetiche e simili o di serrature. Base d indennità = spese effettive CS14 Spese di ricostituzione Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri contabili, atti, registri, microfilm, supporto dei dati, di suoni e immagini, nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati fabbricati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e specifica di certi prodotti o per la verificazione di essi. Base d indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall insorgenza del sinistro CS15 Spese consecutive necessarie Le spese consecutive necessarie che hanno un legame diretto ed immediato con l evento di un sinistro materiale assicurato, fino al 10 % della somma d assicurazione delle cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S10. Base d indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall insorgenza del sinistro CS20 Proprietà di terzi affidata valori pecuniari secondo il modulo supplementare S11 cose prese in leasing o affittate CS21 Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili Cose che sono o che devono essere assicurate altrove (p.es. presso un istituto cantonale d assicurazione) per le prestazioni ivi assicurate o da assicurare Piante CS22 Effetti Valori pecuniari secondo il modulo supplementare S11. CS23 Spese di sgombero e di smaltimento Spese d evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti. CS24 Spese di spostamento e di protezione Spese per la decontaminazione di cose assicurate la decontaminazione della terra e dell acqua l eliminazione, il deposito o la sostituzione di terra o d acqua contaminata

20 20 Condizioni contrattuali Cose particolari e spese Valori pecuniari Incendio/Eventi naturali CS25 Spese di spegnimento incendio Le spese per prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dal servizio pubblico sulla base di disposizioni legali. CS26 Spese di ricostituzione Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se non esistono degli originali o delle copie. CS27 Spese consecutive necessarie spese e costi secondo CS23 CS26 spese che possono essere assicurate con l assicurazione Interruzione d esercizio secondo il modulo supplementare S9 spese legate ai danni di persone o all ambiente spese per i miglioramenti del rischio così come le misure preventive danni materiali e finanziari presso terzi costi per le spese di avvocati e di tribunali Indipendentemente dal fatto di sapere se e quando le spese sarebbero state sostenute anche in assenza di sinistro: le spese di eliminazione di una contaminazione preesistente le spese che sarebbero insorte anche senza il danno materiale Valori pecuniari (S11) VP1 Valori pecuniari di proprietà dell impresa compresi i valori pecuniari affidati di proprietà di terzi denaro contante giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte di credito carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio monete e medaglie metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci) pietre preziose o perle non incastonate biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni vignette autostradali Base d indennizzo = spese effettive Incendio/Eventi naturali (B3) Modulo di base IEN1 Incendio incendio azione repentina ed effetto accidentale di fumo fulmine esplosione implosione meteoriti ed altri corpi celesti la caduta e l atterraggio di fortuna di aereoplani, veicoli spaziali e loro parti abbruciacchiature, che non sono la conseguenza di un incendio, fino a CHF 5000 IEN2 Eventi naturali piene inondazioni tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate) grandine valanghe pressione della neve frane cadute di sassi scoscendimenti IEN3 Incendio/eventi naturali Danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni d incendio ed eventi naturali. IEN4 Veicoli Per i veicoli assicurati dal modulo supplementare Veicoli in qualità di merce (S6), Veicoli propri d esercizio (S7) e Veicoli di terzi (S8) sono ugualmente assicurati i danni causati da corto circuiti caduta di neve e di ghiaccio morsicatura di animali selvaggi (p. es. martore) collisione con animali Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali IEN5 Eventi naturali a veicoli in qualità di merce Danni causati da eventi naturali ai sensi delle disposizioni IEN2 e IEN3 a veicoli che si trovano come deposito di merce all aperto o sotto tettoia. IEN10 Incendio le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio, oltre i CHF 5000 danni provocati a cose assicurate che sono state esposte al fuoco o al calore danni in seguito a riscaldamento, fermentazione o alterazione interna, quali i danni dovuti al riscaldamento delle provviste azione normale ed effetto progressivo del fumo danni causati da irruzione d acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d esercizio danni causati dallo scoppio di pneumatici

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