ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II MOTIVI AGGIUNTI (nel ric. N. 1440/2018) Nell'interesse: della

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1 ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II MOTIVI AGGIUNTI (nel ric. N. 1440/2018) Nell'interesse: della CE.R.FO.P. Centro di assistenza tecnica, ricerca e consulenza, (P.I ) in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, Nigro Imperiale Francesco (C.F. NGRFNC44R24B774X) rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso introduttivo dagli AVV.TI ELISABETTA DE MARCO (C.F. DMRLBT83Y62D122K) ed ACHILLE MORCAVALLO (C.F. MRCCLL76H21D086W), domiciliato presso lo Studio del secondo, in Cosenza, al c.so Luigi Fera, n. 23, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche ai numeri di fax e od agli indirizzi di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it e avv.elisabettade marco@pec.giuffre.it, ricorrente; contro: la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, amministrazione resistente; nonché contro: Associazione Chiron, in p.l.r.p.t.; Associazione Imforma, in p.l.r.p.t., Associazione Orione No Profit, in p.l.r.p.t.; Associazione Soluzione Lavoro, in p.l.r.p.t.; ISIM, in p.l.r.p.t.; Project Life Calabria coop.soc. a r.l., in p.l.r.p.t.; Ardea Studio Formazione e Lavoro, in p.l.r.p.t.; Associazione Archimede, in p.l.r.p.t.; Federimpresa, in p.l.r.p.t.; Associazione Aton ; controinteressati. Oggetto: per l annullamento, previa applicazione di idonea misura cautelare, nella prossima Camera di Consiglio, cui chiedo sin d ora di poter partecipare: del Decreto n del Approvazione terzo elenco delle domande ammesse al finanziamento a firma dei destinatari 1

2 pervenute nei giorni aprile Consolidamento entrate e perfezionamento impegni di spesa, nonché dell Allegato A elenco ammessi e finanziati aprile 2018 e dell Allegato C azione elenco idonei e non finanziati 23,24 e 25 aprile 2018, nonché del Decreto n del approvazione III elenco domande non ammesse e dell Allegato A elenco non ammessi, sempre nella parte in cui non ammettono le domande presentate dall ente beneficiario CERFOP; con ogni effetto e onere conseguente; con vittoria di spese e competenze di giudizio; LA VICENDA CONTENZIOSA Con avviso pubblico Dote Lavoro e inclusione attiva, la Regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo economico, lavoro, formazione, politiche sociali - metteva a disposizione l ammontare complessivo di ,95 per interventi di politica attiva a favore dei disoccupati e inoccupati e di persone con disabilità e maggiormente vulnerabili, per il tramite dell erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione della persona, per mezzo di enti accreditati ai servizi per il lavoro. (doc.1) La CERFOP, quale ente accreditato ai servizi per il lavoro (doc.2), presentava la domanda di accesso alla dote. I soggetti interessati destinatari della dote, dopo essersi recati presso un Centro per l impiego ed aver stipulato il patto di servizio personalizzato, dovevano rivolgersi ad uno di questi enti presenti negli appositi elenchi messi a disposizione dalla Regione Calabria, per proseguire l iter previsto nell avviso pubblico ed inviare le proprie domande di accesso alla dote. 2

3 Gli enti, per mezzo dei propri operatori accreditati avevano il compito di erogare ai soggetti interessati i servizi e gli strumenti previsti all art. 8 dell Avviso. In particolare, dovevano verificare il possesso dei requisiti d accesso del destinatario, accertare che il destinatario avesse rilasciato le giuste dichiarazioni, elaborare attraverso una fase di accoglienza, informazione ed eventualmente orientamento, un Piano d intervento personalizzato (PIP), come d altronde confermato anche nelle faq pubblicate dalla Regione Calabria (doc.3). Con decreto n del venivano differiti i termini per l apertura della piattaforma telematica relativa al periodo di cui all art.9 dell avviso al giorno (doc.4). Tuttavia, entro tale termine, la Regione non inviava le credenziali necessarie per gli invii delle domande e seguivano una serie di disposizioni che, di fatto, hanno creato un incertezza sulle sorti del bando e sulla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Invero, a seguito della registrazione degli utenti, la Regione inviava una mail di accettazione con la quale comunicava che ( ) Sarà possibile ultimare la procedura a partire da giorno 1 febbraio c.a.. (doc.5). Dunque, dal , gli istanti, insieme all operatore della CERFOP, iniziavano l attività di accoglienza e informazione, accedevano alla piattaforma, scaricavano gli allegati, li compilavano, e di volta, in volta, l operatore li ricaricava nel sistema pronti per l invio in attesa che la Regione inviasse le credenziali citate. In particolare, la CERFOP caricava a sistema n. 771 domande aventi ad oggetto richieste di beneficio dei voucher formativi attraverso i quali i soggetti richiedenti avrebbero potuto usufruire di un sostengo finalizzato alla frequenza di attività formative e conseguire una qualifica 3

4 professionale ovvero acquisire certificazioni relative a specifiche competenze. (doc.6) Con decreto n del venivano approvati l integrazione all avviso pubblico Dote lavoro e inclusione attiva ed il manuale unico di gestione e controllo con relativi allegati, che nulla riferivano di diverso rispetto ai precedenti atti, ad eccezione del fatto che la piattaforma sarebbe stata aperta il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Burc avvenuto in data (doc.7 e 8) Con Decreto n del (un giorno lavorativo prima dell invio delle domande) veniva stranamente aggiornato l elenco dei soggetti accreditati, dal quale, inaspettatamente, figurava che alcuni degli enti già accreditati (Archimede, Ardea, Imforma, Isim, Projectlife, Soluzione e lavoro, Aton,), avevano aumentano, sensibilmente, il numero degli operatori indicati. (doc.9) Con decreto n del incomprensibilmente non pubblicato sulla pagina web dote lavoro - veniva aperta la piattaforma telematica a partire dalle ore 9.00 del fino ad esaurimento delle risorse. (doc.10) Stranamente ed ingiustamente, la Regione non inviava contemporaneamente i codici di abilitazione a tutti gli enti che ne avevano fatto richiesta. In particolare, la CERFOP inoltrava alle ore una nota a mezzo pec alla Regione e a tutti gli altri enti accreditati rilevando che pur avendo espletato tutte le procedure come da avviso pubblico, non risultavano pervenute le password necessarie all invio delle domande, né la Cerfop risultava nel menù a tendina della piattaforma come ente accreditato, per cui trattandosi di un bando a sportello ovvero di 4

5 accoglimento delle domande in base al proprio arrivo, ne derivava un grave pregiudizio (doc. 11). Solo alle ore del giorno , la Regione inviava le credenziali di accesso alla CERFOP, che così iniziava l inoltro delle sue domande (doc. 12). V è da dire, inoltre, che avendo già precedentemente caricato la documentazione, previo, come detto, esercizio di attività di accoglienza, informazione e controllo documentazione (come d altronde consentito dalla stessa Regione Calabria), l operatore della Cerfop procedeva ai soli invii delle stesse, una dopo l altra, in mancanza di diversa prescrizione. Tuttavia, con nota prot. n del e quindi dopo un mese dagli inoltri delle domande - venivano pubblicate delle nuove linee guida relative all istruttoria delle domande di partecipazione da parte degli enti accreditati, mediante le quali si stabilivano delle nuove e sconosciute regole contrarie a quanto precedentemente previsto e disciplinato nell avviso (doc.13). Senconchè, con nota del assunta al prot /siar, la CERFOP comunicava che l applicazione delle linee guida citate, in particolare del punto 3), avrebbe di molto penalizzato l ammissione delle proprie domande, atteso che avendo promosso il bando Dote Lavoro fin dalla sua pubblicazione ed avendo svolto l attività di informazione ed accoglienza nella fase del caricamento della domanda, al momento del rilascio dei codici di abilitazione, ha logicamente proceduto al solo invio delle stesse, senza attendere la tempistica di un ora tra un invio e l altro, chiedendo, pertanto, di non applicare tale nuova regola al concorso in essere (doc.14). Tale comunicazione rimaneva priva di riscontro. 5

6 In data , , , e , venivano pubblicate le graduatorie dei soggetti ammessi ed esclusi dalla quali emergeva che tutte le domande inviate dall ente accreditato CERFOP fino al e, precisamente n. 738 domande, risultavano escluse dal finanziamento con la seguente motivazione domanda inoltrata con modalità non conforme all art.8 1 tabella 3 dell avviso pubblico. (doc.15, 16, 17, 18, 19,20) Di conseguenza, la Cerfop proponeva ricorso al Tar della Calabria - Catanzaro- chiedendo l'annullamento dei provvedimenti anzi richiamati, previa applicazione di idonea misura cautelare. L'udienza di discussione del ricorso veniva fissata nella camera di consiglio del giorno , durante la quale veniva fissata l udienza di discussione del ricorso all udienza pubblica del Nelle more, la Regione pubblicava una terza graduatoria dei soggetti ammessi ed esclusi dalla quale emergeva nuovamente l esclusione delle domande inviate dall ente Cerfop con la medesima motivazione domanda inoltrata con modalità non conforme all art.8 1 tabella 3 dell avviso pubblico. Considerata l illegittimità del cennato provvedimento, nonchè di quelli meglio indicati in epigrafe, con il presente atto, l ente ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a Codesto On.le Tribunale onde ottenerne l annullamento, previa applicazione di idonea misura cautelare, per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO ILLEGITTIMITA DERIVATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8.1 E 9 DELL AVVISO PUBBLICO, NONCHE DELL ART.9 AVVISO INTEGRATIVO - 6

7 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N DEL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI Dalle graduatorie delle domande presentate a tutto il emerge che n. 738 domande presentate dalla CERFOP sono state escluse riportando la seguente motivazione: domanda inoltrata con modalità non conforme all art.8.1 tabella 3 dell avviso pubblico. La citata motivazione, tuttavia, è evidentemente errata e carente e non consente al destinatario, nel caso di specie da intendersi la CERFOP in qualità di soggetto beneficiario e proponente, di comprendere la causa reale che ha portato alla non ammissione di tutte le domande inviate per mezzo del proprio operatore. Tale motivazione è posta in evidente violazione di tutte le norme del concorso inerenti l istruttoria e l inoltro delle domande, ivi compreso l art. 8.1 e la tab. 3 menzionati. Invero, l art.8 dell avviso prevede che il destinatario ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda, con l Operatore, le misure di politica attiva del lavoro, funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo, da inserire nel PIP, tra tre diverse tipologie: 1) servizi per il lavoro; 2) voucher di formazione; 3) tirocini/indennità di partecipazione. In particolare, al punto 8.1 venivano descritti i Servizi per il lavoro, al punto 8.2 i voucher formativi ed al punto 8.3 i tirocini/indennità di partecipazione. La tabella n.3 rubricata Dote lavoro- Massimali di costo è inserita nel paragrafo 8.1 ovvero quello inerente la misura servizi per il lavoro ed 7

8 indica l importo massimo dei costi rimborsabili relativi ai servizi della dote dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio. Dunque, dalla lettura della motivazione di non ammissione sembrerebbe che il ricorrente abbia presentato domande di servizi per il lavoro (considerato l espressa indicazione del punto 8.1), in violazione della tabella 3 (ovvero violando i massimali di costo ivi previsti). Tuttavia, le domande presentate dalla CERFOP sono tutte domande di voucher di formazione previsti e disciplinati dal punto 8.2 dell avviso e rispettano perfettamente i massimali di costo previsti nella tabella 3 atteso che essendo svolti a titolo gratuito (per la durata max di un ora servizi A1), alcun rimborso è stato richiesto all ente resistente. Ne deriva che il provvedimento di non ammissione è illegittimo perchè adottato in assenza di motivazione ovvero riportante una motivazione errata ed infondata, non corrispondente alla realtà ed in netta violazione delle norme menzionate, atteso che la modalità di invio delle domande è disciplinata dall art. 9 dell avviso e dall art. 9 dell avviso integrativo, i quali nulla prevedono in relazione all art.8 e/o alla tabella ivi inserita di cui al citato avviso. Parimenti, anche il successivo Decreto 3496 del prevedeva semplicemente che la piattaforma avrebbe consentito gli invii delle domande a far data del dalle ore 9.00 e nulla con riferimento alla modalità di invio della domanda. Dunque, la motivazione assunta dall ente resistente è assolutamente incomprensibile oltre che contraria a tutto ciò che era stato previsto e disciplinato dagli avvisi stessi con riferimento alla modalità di invio delle domande. 8

9 / / / ILLEGITTIMITA DERIVATA: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA MANIFESTA INAPPLICABILITA DELLE LINEE GUIDA PUBBLICATE CON NOTA DEL CONTRADDITTORIETA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA Con nota del , recante linee guida per istruttoria relativa alle domande di partecipazione da parte degli enti accreditati, indirizzata al RUP dott. Giorgio Scarfone del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, il settore 6 Mercato del Lavoro, Servizi per l Impiego, Politiche attive e passive della Regione Calabria, comunicava delle nuove e diverse regole in relazione alla istruttoria delle domande. In particolare, al punto 3 veniva previsto: se a sistema un Ente ha presentato nello stesso giorno un numero di domande superiore a quanto previsto dall art.8 tabella 3 in relazione agli operatori accreditati ed al numero di ore lavorate, attestabili da documenti contabili oggettivi, le stesse verranno rigettate poiché l accoglienza del destinatario volta a predisporre la domanda di finanziamento a firma dello stesso ed i relativi allegati richiede la tempistica di un ora. Dunque, secondo questa nuova regola adottata dalla Regione, se un operatore (per esempio avente un contratto a tempo pieno) ha inviato nello stesso giorno più di 8 domande, quest ultime dovrebbero essere rigettate atteso che non rispetterebbero i tempi dell accoglienza di cui alla tabella 3, previsti in un ora. Preliminarmente, giova rilevare che la nota in parola è una nota interna che non è diretta agli enti accreditati, bensì al solo Rup del bando, per cui l applicazione della stessa agli enti accreditati appare evidentemente ingiusta. 9

10 Nel merito, si rileva che la seguente nota non può essere applicata al caso di specie atteso che è stata pubblicata dopo l apertura della piattaforma per l invio delle domande ed è inoltre in evidente violazione dell avviso, degli atti integrativi, del manuale e di tutti i provvedimenti emanati fino alla nota in parola. Più specificamente: - inapplicabilità per intempestività: Alla data del , giorno di apertura della piattaforma e, dunque, momento degli invii delle domande precedentemente elaborate, gli unici documenti che regolavano l inoltro delle stesse erano l avviso del , l integrazione dell avviso del ed il manuale unico di gestione e controllo con relativi allegati. E evidente che gli operatori hanno proceduto agli inoltri sulla base delle regole previste in tali provvedimenti non potendo immaginare che a distanza di un mese, la Regione pubblicasse delle linee guida contenenti modalità di invio differenti. Ed invero, non v è chi non vede che l avviso, alla tabella 3, prevede la tempistica di durata max di un ora con riferimento alla sola attività di accoglienza ed informazione del destinatario e non già all inoltro della domanda. Risulta alquanto ovvio che gli istanti non si sono presentati presso la sede dell ente in data (giorno in cui è stato consentito l invio delle domande, tra l altro, completamente sconosciuto ai soggetti istanti atteso che il provvedimento non risulta neppure pubblicato sul sito web), ma precedentemente ovvero dal momento in cui sono a venuti a conoscenza dell avviso che, come detto, è stato pubblicato il e differito al

11 Dal , tra l altro, il sistema stesso ha permesso sia di scaricare gli allegati da compilare a cura dell operatore e dell istante, che di ricaricarli compilati, in attesa di ricevere le credenziali necessarie solo per il loro invio. L aver prescritto, successivamente e solo in data , con la nota citata, che tra l invio di una domanda e l altra dovesse passare il tempo necessario alla predisposizione delle domande (calcolato in un ora circa in forza del tempo necessario per l accoglienza del destinatario) è evidentemente una prescrizione ingiusta laddove applicata in maniera retroattiva alle domande presentate prima della pubblicazione della stessa. Non solo. La disposizione cozza, evidentemente, con l intero principio del bando a sportello utilizzabile fino all esaurimento delle risorse. Invero, è evidente che gli enti accreditati, avendo già precedentemente predisposto tutte le pratiche, hanno giustamente cercato di procedere speditamente mediante più invii possibili nell arco della giornata lavorativa così da garantire agli utenti un maggior numero di domande accolte. Sic! A tal uopo In generale, gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salve alcune ipotesi di retroattività, che sono da considerarsi eccezionali, in quanto comportano la deroga ai confini ordinari dell'efficacia (priorità del fatto rispetto all'effetto), incidono sull'affidamento incolpevole dei destinatari del provvedimento e sulla garanzia della certezza delle situazioni giuridiche (intimamente connessa al principio di legalità). Pertanto, a parte l'ipotesi di retrodatazione del provvedimento amministrativo, che si verifica nelle limitate ipotesi previste dalla legge o determinate dall'ottemperanza a sentenze dei giudici amministrativi (provvedimenti adottati «ora per allora») e i provvedimenti di secondo grado, quali ad esempio l'annullamento d'ufficio, che esplicano 11

12 i loro effetti ex tunc, la regola generale prevede l'efficacia ex nunc dei provvedimenti amministrativi. Tuttavia, la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi. (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), sez. I, 12/04/2018, n. 129 ) - inapplicabilità per violazione dell avviso: L avviso prevede la durata dell attività di accoglienza quantificandola in un ora al massimo senza tuttavia far corrispondere tale tempistica a quella dell inoltro della domanda, né prevede alcuna clausola relativamente la esclusione delle domande inviate consecutivamente. Tra l altro, la tabella riporta quale tempistica dell accoglienza durata max in ore, ciò significando che trattasi di un tempo massimo ma non di un tempo minimo. Per cui la previsione di cui al punto 3 della citata nota è comunque, a prescindere, errata ed infondata non essendo, il tempo di un ora, previsto come limite temporale minimo neppure nell avviso. Da tanto deriva che le linee guida violano il bando di concorso stesso, contraddicendolo e stabilendo in maniera retroattiva regole dallo stesso non previste neppure in maniera generica. Da tanto deriva che la motivazione di esclusione non può essere ricondotta neppure a tale nota, essendo evidentemente illegittima ed ingiusta oltre che contraddittoria con quanto previsto dalla lex specialis. / / / ILLEGITTIMITA DERIVATA: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA PAR CONDITIO E DELL IMPARZIALITA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO INGIUSTIZIA MANIFESTA 12

13 Il provvedimento è illegittimo anche per eccesso di potere per disparità di trattamento. In particolare, si è detto che ai sensi del punto 3 della nota del se a sistema un Ente ha presentato nello stesso giorno un numero di domande superiore a quanto previsto dall art.8 tabella 3 in relazione agli operatori accreditati ed al numero di ore lavorate, attestabili da documenti contabili oggettivi, le stesse verranno rigettate poiché l accoglienza del destinatario volta a predisporre la domanda di finanziamento a firma dello stesso ed i relativi allegati richiede la tempistica di un ora. La tabella 3 contenente i massimali di costo distingue n.3 aree di servizi. Per ognuno di questi servizi la tabella prevedeva una durata max in ore dell attività di accoglienza- orientamento variabile da un ora a quattro ore, un costo orario ed un importo massimo per classe di svantaggio riconosciuto all operatore accreditato. Orbene, il punto 3 della nota fa stranamente riferimento solo all attività di accoglienza della durata max di un ora (gratuita) e non all attività di orientamento della durata di max 4 ore (rimborsabile) per coloro che hanno presentato domande di servizi inerenti la tipologia B e D. Non v è chi non veda che l ingiustizia è manifesta. Invero, la nota in parola o si applica a tutti gli enti sulla base della tipologia di domande inviate, e, quindi, anche nei confronti di coloro che abbiano richiesto il rimborso dell attività di orientamento previsto in 4 ore, oppure non si applica nei confronti di nessuno. Gli enti come la Cerfop che hanno presentato richiesta di Voucher erano obbligati a prestare un servizio di accoglienza della durata max di un ora, ma gli enti - come quelli che di seguito si dirà - che hanno invece 13

14 presentato domanda di tirocini lavorativi erano invece obbligati a prestare un servizio di orientamento della durata di max 4 ore. Ne deriva che come la Cerfop è stata esclusa per non aver rispettato la tempistica dell attività di accoglienza prevista in un ora dalla Tabella n.3, allora, allo stesso modo, devono essere esclusi gli altri enti che non hanno rispettato la tempistica dell attività di orientamento prevista dalla medesima tabella in n.4 ore. Di contro, la Regione ha applicato tale principio solo alle domande proposte dalla CERFOP ma non lo ha applicato per coloro che hanno presentato invece la domanda per servizi specialistici, così causando un evidente disparità di trattamento. Invero, dall esame delle graduatorie dei soggetti ammessi emerge che alcuni enti non hanno rispettato le 4 ore previste di attività di orientamento avendo inviato più domande rispetto a quelle consentite, in rapporto al numero degli operatori accreditati indicati ed al numero di ore lavorate (pur ipotizzando contratti a tempo pieno) (cfr. doc ). Più specificamente: 1. l ente Archimede ha indicato n.12 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 24 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 55, 45 e 31 istanze, tutte accolte. 2. L ente ARDEA ha indicato n. 4 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 8 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni

15 aprile l ente ha inviato rispettivamente 30, 30, 30, 20, 16 istanze, tutte accolte. 3. L ente CHIRON ha indicato n.2 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 4 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 8, 19, 17, 16, istanze, tutte accolte. 4. L ente FEDERIMPRESA ha indicato n.1 operatore. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 2 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 8, 8 e 4 istanze, tutte accolte. 5. L ente IMFORMA ha indicato n.18 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 36 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente128, 129, 46 istanze, tutte accolte. 6. L ente ISIM ha indicato n.6 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 12 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 38, 40, 38, 39 e 25 istanze, tutte accolte. 7. L ente ORIONE ha indicato n.2 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 4 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 11, 10, 8, istanze, tutte accolte. 15

16 8. L ente PROJECTILIFE ha indicato n.16 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 32 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 99, 120, 94, 98 e 90 istanze, tutte accolte. 9. L ente SOLUZIONE E LAVORO ha indicato n.3 operatori. Presupponendo che gli operatori abbiano un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbero potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 6 al giorno come ente. Tuttavia nei giorni aprile l ente ha inviato rispettivamente 14, 16, 13, 10 e 9 istanze, tutte accolte. 10. L associazione ATON ha indicato n. 3 operatori. Presupponendo anche per loro un contratto full time di 8 ore giornaliere, avrebbe potuto inviare un massimo di due pratiche ad operatore (una ogni 4 ore) per un totale di 6 al giorno. Tuttavia nei giorni 19 e 20 aprile, l ente ha inviato rispettivamente n. 20 e 10 istanze, tutte accolte. Da un semplice calcolo matematico si evince che anche queste istanze sono state presentate in violazione alla tabella 3 dell art dell avviso, ma che tuttavia risultano tutte ammesse così concretizzando una indubitabile disparità di trattamento tra i partecipanti, oltre che un ingiustizia manifesta ed una evidente violazione dei principi della par conditio e dell imparzialità dell azione amministrativa. / / / La disparità di trattamento e l ingiustizia manifesta sono inoltre evincibili dal fatto che la CERFOP non abbia ricevuto le password indispensabili agli 16

17 operatori per l invio delle domande al pari degli altri enti alle ore 9.00 del giorno Invero, nonostante fosse regolarmente accreditato come ente per il servizio al lavoro ed avesse regolarmente espletato la istruttoria richiesta, a differenza degli altri enti accreditati, le credenziali sono state inviate dall ente resistente solo alle ore e solo dopo l invio di una pec di sollecito alla Regione. E evidente che trattandosi di un concorso aperto ovvero a sportello dove le domande vengono accolte secondo l ordine cronologico di presentazione e fino all esaurimento dei fondi, una simile circostanza ha senza dubbio pregiudicato le domande inviate dalla CERFOP rispetto agli altri operatori. Di conseguenza, la procedura così come espletata risulta essere, sic et simpliciter, illegittima ed evidentemente pregiudizievole per l ente accreditato CERFOP. / / / SULL'ISTANZA CAUTELARE Per il fumus boni iuris valga quanto sin qui dedotto. In particolare si deve puntualizzare che l ente ricorrente intende, con il presente gravame, far valere l interesse degli istanti all ottenimento del beneficio loro spettante essendo tutti soggetti in possesso dei requisiti per l accesso alla Dote ed avendo istruito la domanda correttamente e, tra l altro, inviate, in ordine temporale, prima delle altre; nonché l interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale diretto all eliminazione della situazione antigiuridica creata dai provvedimenti impugnati, previa applicazione di idonea misura cautelare. 17

18 Quanto al periculum in mora, assolutamente grave ed irreparabile si appalesa il pregiudizio che l ente ricorrente subirebbe qualora non si procedesse all'adozione di idonea misura cautelare. Qualora la Regione Calabria, infatti, procedesse all accreditamento delle somme a favore degli enti beneficiari, il tutto avverrebbe a fronte di una procedura di evidenza pubblica manifestamente viziata, per cui l'odierna ricorrente e tutti i soggetti istanti che si sono rivolti al proprio ente, sarebbero privati della loro legittima posizione. Da non sottovalutare è inoltre l ulteriore pregiudizio dell esposizione della società ricorrente alle denuncie dei soggetti beneficiari, i quali si sono visti escludere le loro domande con una motivazione che addebita tutte le responsabilità all ente ricorrente per non avere inviato correttamente le domande. A tal uopo, si rileva il grave danno all immagine che la CERFOP sta già subendo a causa della condotta dell ente resistente come da documentazione allegata. (doc.21) Tra l altro, il periculum si concretizza anche nell ingiustizia che i 700 istanti, per mezzo della CERFOP, giovani disoccupati e disagiati, speranzosi di poter frequentare i corsi di qualificazione a titolo gratuito a loro giustamente spettanti, al fine di poter in futuro accedere al mondo del lavoro, devono subire a causa di un provvedimento di esclusione illegittimo. Quanto rilevato rende l'annullamento e, quindi la previa sospensione dei provvedimenti gravati, un atto assolutamente urgente e necessario. Pertanto si chiede che l'ecc.mo Tribunale adito voglia disporre la sospensione dei provvedimenti gravati ovvero emanare le misure cautelari 18

19 che riterrà idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. ISTANZA INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO: Si chiede inoltre, l integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri enti beneficiari e di tutti i soggetti istanti utilmente posizionati nelle graduatorie impugnate, stante la posizione di controinteressati, mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dall art. 41 comma 4 e dell art. 49 comma 3 cpa, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria atteso il rilevante numero dei soggetti coinvolti e la rilevante difficoltà di reperimento degli indirizzi. ISTANZA ISTRUTTORIA: Con Decreto n del (un giorno lavorativo prima dell invio delle domande) veniva stranamente aggiornato l elenco dei soggetti accreditati, dal quale, inaspettatamente, figurava che alcuni degli enti già accreditati (Archimede, Ardea, Imforma, Isim, Projectlife, Soluzione e lavoro, Aton,), avevano aumentano, sensibilmente, il numero degli operatori indicati. Come si è detto in fatto, gli operatori accreditati dovevano possedere determinati requisiti quali ad esempio il contratto di lavoro con l ente, dei titoli specifici, locali idonei ecc.. Ad oggi, alla luce del contenuto della successiva nota del , tale circostanza risulta seppur nella sua anomalia - considerato che a quella data avrebbe dovuto essere sconosciuta a tutti gli enti - più che comprensibile atteso che un numero maggiore di operatori ha potuto consentire certamente un maggior numero di domande inviate secondo questi nuovi tempi d attesa (sic!). A tal uopo, è interesse dell ente ricorrente chiedere 19

20 che l On.le Tribunale adito, disponga laddove ritenuto utile - l acquisizione di tutte le pratiche istruttorie degli enti che hanno successivamente indicato un maggior numero di operatori affinché si proceda alla valutazione della correttezza della istruttoria che ha posto questi enti sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. LE CONCLUSONI: sono quelle suepigrafate. Con ogni effetto ed onere conseguente e con vittoria delle spese di lite. Cosenza, (AVV. ELISABETTA DE MARCO) (AVV. ACHILLE MORCAVALLO) RELATA DI NOTIFICA Ai sensi della legge , n. 53. Io sottoscritto Avv. Achille Morcavallo, nella qualità di difensore della CE.R.FO.P. Centro di assistenza tecnica, ricerca e consulenza, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, Nigro Imperiale Francesco, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza del , ho notificato il suesteso atto a: 1) Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Enrico Ventrice nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC enricoventrice@legpec.it. Avv. Achille Morcavallo 2) Associazione Chiron, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Ruggero Pio Micieli De Biase, nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo 20

21 PEC Avv. Achille Morcavallo 3) Associazione Soluzione Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ardea Studio Formazione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore; SYNAPSIS Formazione Innovazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Giorgio Panuccio, nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC "avv.panucciogiorgio@pec.it" estratto dal seguente pubblico elenco: REGINDE; Avv. Achille Morcavallo 4) Associazione ATON, in persona del legale rappresentante pro tempore; Associazione Imforma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Federimpresa Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Giovanni Coscarella, nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC "studiolegale.coscarellamazzulla@giuffre.it" estratto dal seguente pubblico elenco: REGINDE; Avv. Achille Morcavallo 5) Associazione Orione No Profit, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Pierfrancesco Fazzolari, nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC " pierfrancesco.fazzolari@pec.it" 21

22 Avv. Achille Morcavallo 6) Project life Calabria coop.soc. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il procuratore costituito avv. Valerio Zicaro, nel domicilio digitale eletto, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo PEC "valerio.zicaro@avvocaticosenza.it" Avv. Achille Morcavallo 7) Unione Artigiani Italiani - U.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso i procuratori costituiti avv.ti Guido Cammarella e Giovanni Parise, nei domicili digitali eletti, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC "avvguidocammarella@puntopec.it" e "avvgiovanniparise@giuffre.pec.it" Avv. Achille Morcavallo 22

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