ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

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1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA Regolamento per lo svolgimento della pratica forense 1) Regolamentazione della pratica 1.1 Fonti normative 2) Note sulla pratica forense 2.1 Svolgimento della pratica 2.1 Durata ed articolazione della pratica 2.3 Scuole di specializzazione 2.4 Svolgimento della pratica all estero 2.5 Scuole forensi 2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica 2.7 Interruzione della pratica 2.8 Libretto della pratica 2.9 Controllo sulla pratica 2.10 Relazione annuale 2.11 Controfirma dell Avvocato 2.12 Trasferimenti 3) Abilitazione al patrocinio e completamento della pratica 3.1 Abilitazione al patrocinio 3.2 Cause patrocinabili 3.3 Svolgimento dell attività fuori dallo studio di un Avvocato 3.4 Completamento della pratica forense 4) Norme deontologiche ed adempimento degli oneri contributivi verso il Consiglio dell Ordine 4.1 Obblighi di natura deontologica 4.2 Oneri contributivi 5) Richiamo alla normativa

2 1) REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA 1.1 Fonti normative Il Praticante Avvocato esercita il tirocinio al fine di acquisire gli strumenti teoricopratici necessari all esercizio della professione forense, in un contesto più ampio che, tenendo conto degli aspetti funzionali e deontologici, sia volto alla complessiva formazione del professionista. Le principali fonti normative che disciplinano lo svolgimento della pratica forense sono: - R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/01/1934 n. 36 (Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore) e successive modifiche ed integrazioni (In prosieguo definita Legge Professionale ) - R.D. 22/01/1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 22/11/1933 sull ordinamento della professione di Avvocato; - L. 24/7/1985 n. 406 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato); - L. 27/6/1989 n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato) ; - D.P.R. 10/4/1990 n. 101 (Regolamento relativo alla Pratica Forense per l ammissione all esame di Avvocato); - L. 04/3/1991 n. 67 (Modifiche alle disposizioni sull Ordinamento delle professioni di Avvocato); - D.M. 11/12/2001 n. 475 (Scuole di specializzazione per le professioni legali); - Circolare C.N.F. 24/10/2003 interpretativa sulla validità ai fini della pratica forense della partecipazione alle scuole di specializzazione. - Codice deontologico forense Nell esercizio del tirocinio, il praticante, nell osservare le disposizioni del codice deontologico forense ed i principi di comportamento propri dell Avvocato, dovrà curare la propria formazione deontologica, quale naturale conseguenza dell appartenenza al ceto forense. L Avvocato presso il quale il praticante svolgerà la propria attività di formazione dovrà curare che la pratica sia effettiva e produttiva e si svolga nel perseguimento del fine della formazione complessiva sopra indicato. 2) NOTE SULLA PRATICA FORENSE 2.1 Svolgimento della pratica La pratica forense è svolta dal Praticante Avvocato presso lo studio e sotto la guida ed il controllo di un Avvocato iscritto da almeno due anni nel relativo Albo Professionale. Il Praticante Avvocato deve richiedere l iscrizione nel relativo registro tenuto dal Consiglio dell Ordine. L iscrizione può essere richiesta anche da soggetto non residente nel Circondario del Tribunale di Latina che, però, intenda avvalersi della norma di cui all art. 16 L. 21/12/1999 n. 526 (Norme in materia di domicilio professionale).

3 Considerato l impegno e la responsabilità che comporta lo svolgimento della pratica forense, ciascun Avvocato non può seguire ed istruire che un numero di praticanti non superiore a due. La previsione è valida anche per gli studi associati in cui ogni Avvocato potrà avere al massimo due praticanti. Tale limite può essere derogato solo per comprovate esigenze professionali e previa autorizzazione del Consiglio dell Ordine. 2.2 Durata ed articolazione della pratica La pratica forense ha durata biennale scandita in due distinti periodi della durata di un anno, a propria volta suddivisi in due semestri. Per ogni semestre il Praticante Avvocato dovrà seguire un numero di udienze non inferiore a trenta, con esclusione di quelle di mero rinvio. A tal fine verrà computata una sola udienza per ciascun giorno, qualunque sia il numero delle presenze rilevate dal praticante avvocato. Al di sotto di tale numero, il periodo di pratica non verrà considerato completato. Il praticante avvocato che partecipi con assiduità e profitto ai corsi della Scuola Forense Michele Pierro, o di altre Scuole ritenute accreditate con delibera del Consiglio dell Ordine, potrà seguire, al fine del compimento della pratica, un numero di udienze non inferiore a venti per ciascun semestre. Il Praticante Avvocato potrà frequentare le udienze in cui sono presenti sostituti processuali del dominus. La partecipazione del Praticante Avvocato all udienza, a richiesta del Consiglio dell Ordine, dovrà essere comprovata mediante la produzione di copia del relativo verbale. I Praticanti Avvocati, i quali frequentino studi legali che non sviluppino sufficiente contenzioso, potranno essere autorizzati dal proprio Avvocato, previa comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio dell Ordine, a frequentare temporaneamente anche altro studio al fine di conseguire il sopradetto numero minimo. Il Praticante Avvocato, che sia impegnato in attività lavorative dipendenti o che frequenti corsi di formazione o di specializzazione post-universitari o, ancora, che svolga pratica per l ammissione ad altre professioni, dovrà farne menzione nella domanda di iscrizione. A questa dovrà altresì essere allegata una dichiarazione dell Avvocato che attesti il modo ed il tempo dello svolgimento della pratica. Il Praticante Avvocato è tenuto, in ogni caso, ad una frequentazione dello studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, non inferiore alle 15 ore settimanali secondo modalità che dovranno essere indicate nella domanda di iscrizione e comunicate tempestivamente al Consiglio dell Ordine in caso di cambiamenti. 2.3 Scuole di specializzazione La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall art. 18 del R.D.L. 12/11/1933 n. 1578, convertito con modifiche nella Legge 36/1934 e disciplinati a norma dell art 2 del D.P.R. 101/1990. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all estero, previa valutazione della loro

4 specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all art. 16 del Decreto Legislativo 17/11/1997 n. 398 e successive modificazioni, esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica in conformità con la Circolare del C.N.F. del 24/10/ Svolgimento della pratica all estero E Considerata valida nei limiti di un semestre e previa autorizzazione del Consiglio dell Ordine, giusta delibera del 17/7/2001, la pratica svolta all estero presso un professionista esercente nell ambito della Comunità Europea. In conformità con il parere nr. 13 del Consiglio Nazionale Forense dell 11/7/2001, lo svolgimento della pratica all estero deve essere accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali e deve essere adeguatamente dimostrato al Consiglio dell Ordine attraverso la dichiarazione dell Avvocato, ai fini dell accertamento dell effettività della pratica e del rilascio della certificazione di compimento della stessa. 2.5 Scuole Forensi La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell Ordine è utile per l integrazione della pratica e ne è raccomandata la frequenza. La partecipazione del Praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti. 2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica Il Praticante Avvocato ha facoltà, durante lo svolgimento della periodo di pratica, di mutare lo studio presso il quale tale attività venga prestata. In tale ipotesi, il Praticante sarà tenuto a dare comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine dell avvenuto mutamento. In difetto, il periodo svolto presso il nuovo professionista non sarà considerato valido ai fini del compimento della pratica. 2.7 Interruzione della pratica L interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi dell art. 4 D.P.R. 37/1934, rende privo di effetti anche il periodo di pratica già compiuto. Tale conseguenza potrà evitarsi solo documentando comprovate esigenze di forza maggiore che abbiano reso necessaria l interruzione della pratica come, ad esempio, l adempimento degli obblighi di leva, stati di malattia, esigenze ricollegate alla gestazione, etc. 2.8 Libretto della pratica In tale libretto ogni Praticante Avvocato deve annotare: - le udienze cui abbia partecipato; - gli atti processuali o stragiudiziali relativi alle attività più rilevanti cui abbia partecipato; - le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato; a) Sezione assistenza alle udienze

5 Nella sezione del libretto intitolata assistenza alle udienze andranno annotate le singole udienze cui il Praticante abbia presenziato insieme al proprio Avvocato oppure anche singolarmente se abilitati al patrocinio con indicazione della data, del numero di ruolo della causa, del Giudice avanti al quale l udienza si è svolta, delle parti e dell attività svolta in udienza. Le udienze vanno iscritte nel libretto in ordine cronologico con indicato il nome del rispettivo Giudice per ogni udienza. Ai fini del computo numerico per il raggiungimento del numero minimo di cause, non saranno considerate valide le udienze di mero rinvio. Non saranno altresì prese in considerazione al medesimo fine le udienze collegiali ad eccezione di quelle in cui si sia svolta discussione orale della causa. Andranno invece considerate valide le udienze tenute innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali nell ambito del distretto di Corte d Appello di appartenenza. L indicazione da parte del Praticante Avvocato sul libretto della pratica e sulle relazioni periodiche di circostanze non rispondenti alla verità, in particolare la mancata partecipazione alle udienze indicate ai fini della validità del semestre, comporterà oltre al diniego della convalida, l immediata apertura d ufficio di un procedimento disciplinare. b) Sezione Questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il Praticante ha assistito In questa sezione dovranno essere descritte, per ciascun semestre di pratica e su un piano strettamente giuridico, almeno tre questioni alla cui trattazione si sia collaborato. Tali relazioni dovranno consistere nella elaborazione di un tema giuridico che abbia trovato occasione di insorgere durante la pratica. Il Praticante Avvocato dovrà indicare la fattispecie concreta insorta ed illustrarne sinteticamente i connotati di maggiore interesse con riferimento alle posizioni di dottrina e giurisprudenza ed indicazioni delle relative fonti bibliografiche. 2.9 Controllo sulla pratica Al termine di ogni semestre, i Praticanti Avvocati potranno essere convocati,anche alla presenza dell Avvocato presso cui svolgono il proprio tirocinio, dinanzi al Consiglio o ai suoi delegati al fine di esporre più compiutamente le attività svolte sia in udienza che in studio ed i casi trattati. Potranno altresì essere disposte esercitazioni scritte obbligatorie. Detti colloqui verteranno in particolare su questioni di deontologia professionale. A tal fine ogni Praticante Avvocato, al momento dell iscrizione, riceverà copia del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense, il cui studio viene particolarmente raccomandato e la cui mancata conoscenza potrà influire sulla valutazione complessiva compiuta al fine della vidimazione del semestre. Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell Ordine al termine di ciascun semestre di pratica al fine di consentire il controllo da parte del Consiglio stesso Relazione annuale

6 Al termine di ogni anno di pratica, il libretto dovrà essere depositato presso il Consiglio in uno alla relazione illustrativa di cui all art. 7 D.P.R. 101/1990. Tale relazione deve illustrare le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso del periodo al fine di descrivere il percorso giuridico/professionale seguito dal Praticante durante lo svolgimento delle proprie attività. Dovranno altresì essere indicate eventuali problematiche di natura deontologica insorte durante lo svolgimento dei propri compiti ed il metodo individuato per la loro risoluzione 2.11 Controfirma dell Avvocato Sia le relazioni annuali che i semestri indicati nel libretto della pratica dovranno essere controfirmati dall Avvocato presso il quale si sia iscritti per lo svolgimento della pratica forense 2.12 Trasferimenti In caso di trasferimento del Praticante Avvocato ad altro Ordine, il Consiglio di provenienza, su istanza del Praticante medesimo, deve compiere gli accertamenti e rilasciare una certificazione a beneficio dell Ordine di destinazione del tutto analoghi a quelli sin qui descritti. 3) ABILITAZIONE AL PATROCINIO E COMPLETAMENTO DELLA PRATICA 3.1 Abilitazione al patrocinio Al termine del primo anno di pratica, e previ i controlli di cui sopra a cura del Consiglio dell Ordine, il Praticante potrà essere ammesso, per un periodo non superiore a sei anni, al patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l Ordine di appartenenza. Il termine iniziale di decorrenza dei sei anni sarà computato dal primo giorno del secondo anno successivo all iscrizione dell interessato nel Registro Speciale dei Praticanti. 3.2 Cause patrocinabili Le cause che il Praticante Avvocato abilitato potrà patrocinare sono quelle di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a. negli affari civili - alle cause, anche relative a beni immobili, di valore non superiore ad ,00; - alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto di cui all art. 704 CPC, ed alle cause per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, II co., CPC;

7 - alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie. b. negli affari penali - alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; - alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336, I co. c.p.); resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 437 c.p.); oltraggio a Magistrato in udienza aggravato (art. 343 II co. c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349, II co. c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli quando non ricorra l aggravante di cui all art. 572 II co. C.p. ; rissa aggravata (art. 588 II co. c.p.) con l esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo (art. 589 c.p.); violazione di domicilio aggravata (art. 614, IV co. c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata (art. 640 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.). 3.3 Svolgimento dell attività fuori dallo studio di un Avvocato I Praticanti abilitati possono svolgere la propria attività anche al di fuori dello studio di un Avvocato con le modalità e previ gli adempimenti di cui all art. 8 del D.P.R. 101/1990. Gli stessi potranno utilizzare in biglietti da visita, corrispondenza, targhe, timbri, etc la sola dizione Studio Legale, accompagnata dalla indicazione del proprio nominativo preceduto dal titolo accademico conseguito e dalla precisazione abilitato al patrocinio. 3.4 Completamento della pratica forense Terminato proficuamente il biennio di pratica, il Praticante può chiedere il rilascio di compiuta pratica. Tale certificato viene rilasciato a seguito di delibera del Consiglio dell Ordine, previo accertamento sull ultimo semestre e previ gli adempimenti di cui al punto 2.5. Ai sensi dell art. 9, ultimo comma D.P.R. 101/90, il certificato di compiuta pratica determina la Corte d Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di Avvocato. Ottenuto il certificato di compiuta pratica, il libretto deve essere restituito e cessano gli obblighi ad esso ricollegati.

8 4) NORME DEONTOLOGICHE ED ADEMPIMENTO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI VERSO IL CONSIGLIO DELL ORDINE 4.1 Obblighi di natura deontologica La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza. All osservanza di tali obblighi sono tenuti non solo i Praticanti ma anche gli Avvocati. Lo studio del Codice Deontologico forense rappresenta elemento fondamentale della preparazione del Praticante Avvocato in considerazione del fatto che la potestà disciplinare dell Ordine incombe anche su quest ultimo. L Avvocato, a norma dell art. 26 del Codice Deontologico, è tenuto verso i Praticanti ad assicurare l effettivo svolgimento della pratica ed a favorire la proficuità della pratica stessa per consentire al Praticane un adeguata formazione. L Avvocato deve fornire al Praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionale all apporto professionale ricevuto. L Avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. L Avvocato che dia incarico al Praticante di svolgere attività difensiva non consentita è responsabile disciplinarmente. L Avvocato, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, è impegnato a contribuire alla maturazione professionale e deontologica del Praticante Avvocato, a seguirlo ed istruirlo, consentendogli l esame dei fascicoli di studio e, quando è opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il medesimo nel corso dei quali siano espressi pareri o strategie difensive. L Avvocato non potrà impegnare il Praticante in servizi tipici di segreteria e, comunque, in attività che esulano completamente dall espletamento della pratica non finalizzate alla formazione forense. 4.2 Oneri contributivi Ogni Praticante Avvocato è tenuto alla corresponsione di una somma a titolo di contributo per l iscrizione nel registro. Il mancato pagamento di tale onere, comporta, previa diffida del Consiglio dell Ordine, la cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati. 5) RICHIAMO ALLA NORMATIVA Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento ci si riporta integralmente alla disciplina vigente in materia. 6) NORMA TRANSITORIA Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

9 Per tutti coloro che, alla data della delibera di approvazione siano già iscritti nel Registro Praticanti, le norme del presente regolamento si applicheranno a partire dal semestre immediatamente successivo a quello in corso.

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