ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA
|
|
- Anna Di Lorenzo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA Regolamento per lo svolgimento della pratica forense 1) Regolamentazione della pratica 1.1 Fonti normative 2) Note sulla pratica forense 2.1 Svolgimento della pratica 2.1 Durata ed articolazione della pratica 2.3 Scuole di specializzazione 2.4 Svolgimento della pratica all estero 2.5 Scuole forensi 2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica 2.7 Interruzione della pratica 2.8 Libretto della pratica 2.9 Controllo sulla pratica 2.10 Relazione annuale 2.11 Controfirma dell Avvocato 2.12 Trasferimenti 3) Abilitazione al patrocinio e completamento della pratica 3.1 Abilitazione al patrocinio 3.2 Cause patrocinabili 3.3 Svolgimento dell attività fuori dallo studio di un Avvocato 3.4 Completamento della pratica forense 4) Norme deontologiche ed adempimento degli oneri contributivi verso il Consiglio dell Ordine 4.1 Obblighi di natura deontologica 4.2 Oneri contributivi 5) Richiamo alla normativa
2 1) REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA 1.1 Fonti normative Il Praticante Avvocato esercita il tirocinio al fine di acquisire gli strumenti teoricopratici necessari all esercizio della professione forense, in un contesto più ampio che, tenendo conto degli aspetti funzionali e deontologici, sia volto alla complessiva formazione del professionista. Le principali fonti normative che disciplinano lo svolgimento della pratica forense sono: - R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/01/1934 n. 36 (Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore) e successive modifiche ed integrazioni (In prosieguo definita Legge Professionale ) - R.D. 22/01/1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 22/11/1933 sull ordinamento della professione di Avvocato; - L. 24/7/1985 n. 406 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato); - L. 27/6/1989 n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato) ; - D.P.R. 10/4/1990 n. 101 (Regolamento relativo alla Pratica Forense per l ammissione all esame di Avvocato); - L. 04/3/1991 n. 67 (Modifiche alle disposizioni sull Ordinamento delle professioni di Avvocato); - D.M. 11/12/2001 n. 475 (Scuole di specializzazione per le professioni legali); - Circolare C.N.F. 24/10/2003 interpretativa sulla validità ai fini della pratica forense della partecipazione alle scuole di specializzazione. - Codice deontologico forense Nell esercizio del tirocinio, il praticante, nell osservare le disposizioni del codice deontologico forense ed i principi di comportamento propri dell Avvocato, dovrà curare la propria formazione deontologica, quale naturale conseguenza dell appartenenza al ceto forense. L Avvocato presso il quale il praticante svolgerà la propria attività di formazione dovrà curare che la pratica sia effettiva e produttiva e si svolga nel perseguimento del fine della formazione complessiva sopra indicato. 2) NOTE SULLA PRATICA FORENSE 2.1 Svolgimento della pratica La pratica forense è svolta dal Praticante Avvocato presso lo studio e sotto la guida ed il controllo di un Avvocato iscritto da almeno due anni nel relativo Albo Professionale. Il Praticante Avvocato deve richiedere l iscrizione nel relativo registro tenuto dal Consiglio dell Ordine. L iscrizione può essere richiesta anche da soggetto non residente nel Circondario del Tribunale di Latina che, però, intenda avvalersi della norma di cui all art. 16 L. 21/12/1999 n. 526 (Norme in materia di domicilio professionale).
3 Considerato l impegno e la responsabilità che comporta lo svolgimento della pratica forense, ciascun Avvocato non può seguire ed istruire che un numero di praticanti non superiore a due. La previsione è valida anche per gli studi associati in cui ogni Avvocato potrà avere al massimo due praticanti. Tale limite può essere derogato solo per comprovate esigenze professionali e previa autorizzazione del Consiglio dell Ordine. 2.2 Durata ed articolazione della pratica La pratica forense ha durata biennale scandita in due distinti periodi della durata di un anno, a propria volta suddivisi in due semestri. Per ogni semestre il Praticante Avvocato dovrà seguire un numero di udienze non inferiore a trenta, con esclusione di quelle di mero rinvio. A tal fine verrà computata una sola udienza per ciascun giorno, qualunque sia il numero delle presenze rilevate dal praticante avvocato. Al di sotto di tale numero, il periodo di pratica non verrà considerato completato. Il praticante avvocato che partecipi con assiduità e profitto ai corsi della Scuola Forense Michele Pierro, o di altre Scuole ritenute accreditate con delibera del Consiglio dell Ordine, potrà seguire, al fine del compimento della pratica, un numero di udienze non inferiore a venti per ciascun semestre. Il Praticante Avvocato potrà frequentare le udienze in cui sono presenti sostituti processuali del dominus. La partecipazione del Praticante Avvocato all udienza, a richiesta del Consiglio dell Ordine, dovrà essere comprovata mediante la produzione di copia del relativo verbale. I Praticanti Avvocati, i quali frequentino studi legali che non sviluppino sufficiente contenzioso, potranno essere autorizzati dal proprio Avvocato, previa comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio dell Ordine, a frequentare temporaneamente anche altro studio al fine di conseguire il sopradetto numero minimo. Il Praticante Avvocato, che sia impegnato in attività lavorative dipendenti o che frequenti corsi di formazione o di specializzazione post-universitari o, ancora, che svolga pratica per l ammissione ad altre professioni, dovrà farne menzione nella domanda di iscrizione. A questa dovrà altresì essere allegata una dichiarazione dell Avvocato che attesti il modo ed il tempo dello svolgimento della pratica. Il Praticante Avvocato è tenuto, in ogni caso, ad una frequentazione dello studio, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, non inferiore alle 15 ore settimanali secondo modalità che dovranno essere indicate nella domanda di iscrizione e comunicate tempestivamente al Consiglio dell Ordine in caso di cambiamenti. 2.3 Scuole di specializzazione La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall art. 18 del R.D.L. 12/11/1933 n. 1578, convertito con modifiche nella Legge 36/1934 e disciplinati a norma dell art 2 del D.P.R. 101/1990. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all estero, previa valutazione della loro
4 specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all art. 16 del Decreto Legislativo 17/11/1997 n. 398 e successive modificazioni, esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica in conformità con la Circolare del C.N.F. del 24/10/ Svolgimento della pratica all estero E Considerata valida nei limiti di un semestre e previa autorizzazione del Consiglio dell Ordine, giusta delibera del 17/7/2001, la pratica svolta all estero presso un professionista esercente nell ambito della Comunità Europea. In conformità con il parere nr. 13 del Consiglio Nazionale Forense dell 11/7/2001, lo svolgimento della pratica all estero deve essere accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali e deve essere adeguatamente dimostrato al Consiglio dell Ordine attraverso la dichiarazione dell Avvocato, ai fini dell accertamento dell effettività della pratica e del rilascio della certificazione di compimento della stessa. 2.5 Scuole Forensi La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell Ordine è utile per l integrazione della pratica e ne è raccomandata la frequenza. La partecipazione del Praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti. 2.6 Mutamento dello studio professionale in corso di pratica Il Praticante Avvocato ha facoltà, durante lo svolgimento della periodo di pratica, di mutare lo studio presso il quale tale attività venga prestata. In tale ipotesi, il Praticante sarà tenuto a dare comunicazione scritta al Consiglio dell Ordine dell avvenuto mutamento. In difetto, il periodo svolto presso il nuovo professionista non sarà considerato valido ai fini del compimento della pratica. 2.7 Interruzione della pratica L interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi dell art. 4 D.P.R. 37/1934, rende privo di effetti anche il periodo di pratica già compiuto. Tale conseguenza potrà evitarsi solo documentando comprovate esigenze di forza maggiore che abbiano reso necessaria l interruzione della pratica come, ad esempio, l adempimento degli obblighi di leva, stati di malattia, esigenze ricollegate alla gestazione, etc. 2.8 Libretto della pratica In tale libretto ogni Praticante Avvocato deve annotare: - le udienze cui abbia partecipato; - gli atti processuali o stragiudiziali relativi alle attività più rilevanti cui abbia partecipato; - le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato; a) Sezione assistenza alle udienze
5 Nella sezione del libretto intitolata assistenza alle udienze andranno annotate le singole udienze cui il Praticante abbia presenziato insieme al proprio Avvocato oppure anche singolarmente se abilitati al patrocinio con indicazione della data, del numero di ruolo della causa, del Giudice avanti al quale l udienza si è svolta, delle parti e dell attività svolta in udienza. Le udienze vanno iscritte nel libretto in ordine cronologico con indicato il nome del rispettivo Giudice per ogni udienza. Ai fini del computo numerico per il raggiungimento del numero minimo di cause, non saranno considerate valide le udienze di mero rinvio. Non saranno altresì prese in considerazione al medesimo fine le udienze collegiali ad eccezione di quelle in cui si sia svolta discussione orale della causa. Andranno invece considerate valide le udienze tenute innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali nell ambito del distretto di Corte d Appello di appartenenza. L indicazione da parte del Praticante Avvocato sul libretto della pratica e sulle relazioni periodiche di circostanze non rispondenti alla verità, in particolare la mancata partecipazione alle udienze indicate ai fini della validità del semestre, comporterà oltre al diniego della convalida, l immediata apertura d ufficio di un procedimento disciplinare. b) Sezione Questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il Praticante ha assistito In questa sezione dovranno essere descritte, per ciascun semestre di pratica e su un piano strettamente giuridico, almeno tre questioni alla cui trattazione si sia collaborato. Tali relazioni dovranno consistere nella elaborazione di un tema giuridico che abbia trovato occasione di insorgere durante la pratica. Il Praticante Avvocato dovrà indicare la fattispecie concreta insorta ed illustrarne sinteticamente i connotati di maggiore interesse con riferimento alle posizioni di dottrina e giurisprudenza ed indicazioni delle relative fonti bibliografiche. 2.9 Controllo sulla pratica Al termine di ogni semestre, i Praticanti Avvocati potranno essere convocati,anche alla presenza dell Avvocato presso cui svolgono il proprio tirocinio, dinanzi al Consiglio o ai suoi delegati al fine di esporre più compiutamente le attività svolte sia in udienza che in studio ed i casi trattati. Potranno altresì essere disposte esercitazioni scritte obbligatorie. Detti colloqui verteranno in particolare su questioni di deontologia professionale. A tal fine ogni Praticante Avvocato, al momento dell iscrizione, riceverà copia del Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense, il cui studio viene particolarmente raccomandato e la cui mancata conoscenza potrà influire sulla valutazione complessiva compiuta al fine della vidimazione del semestre. Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell Ordine al termine di ciascun semestre di pratica al fine di consentire il controllo da parte del Consiglio stesso Relazione annuale
6 Al termine di ogni anno di pratica, il libretto dovrà essere depositato presso il Consiglio in uno alla relazione illustrativa di cui all art. 7 D.P.R. 101/1990. Tale relazione deve illustrare le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso del periodo al fine di descrivere il percorso giuridico/professionale seguito dal Praticante durante lo svolgimento delle proprie attività. Dovranno altresì essere indicate eventuali problematiche di natura deontologica insorte durante lo svolgimento dei propri compiti ed il metodo individuato per la loro risoluzione 2.11 Controfirma dell Avvocato Sia le relazioni annuali che i semestri indicati nel libretto della pratica dovranno essere controfirmati dall Avvocato presso il quale si sia iscritti per lo svolgimento della pratica forense 2.12 Trasferimenti In caso di trasferimento del Praticante Avvocato ad altro Ordine, il Consiglio di provenienza, su istanza del Praticante medesimo, deve compiere gli accertamenti e rilasciare una certificazione a beneficio dell Ordine di destinazione del tutto analoghi a quelli sin qui descritti. 3) ABILITAZIONE AL PATROCINIO E COMPLETAMENTO DELLA PRATICA 3.1 Abilitazione al patrocinio Al termine del primo anno di pratica, e previ i controlli di cui sopra a cura del Consiglio dell Ordine, il Praticante potrà essere ammesso, per un periodo non superiore a sei anni, al patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l Ordine di appartenenza. Il termine iniziale di decorrenza dei sei anni sarà computato dal primo giorno del secondo anno successivo all iscrizione dell interessato nel Registro Speciale dei Praticanti. 3.2 Cause patrocinabili Le cause che il Praticante Avvocato abilitato potrà patrocinare sono quelle di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a. negli affari civili - alle cause, anche relative a beni immobili, di valore non superiore ad ,00; - alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto di cui all art. 704 CPC, ed alle cause per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell art. 688, II co., CPC;
7 - alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie. b. negli affari penali - alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; - alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336, I co. c.p.); resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 437 c.p.); oltraggio a Magistrato in udienza aggravato (art. 343 II co. c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349, II co. c.p.); favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli quando non ricorra l aggravante di cui all art. 572 II co. C.p. ; rissa aggravata (art. 588 II co. c.p.) con l esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo (art. 589 c.p.); violazione di domicilio aggravata (art. 614, IV co. c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); truffa aggravata (art. 640 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.). 3.3 Svolgimento dell attività fuori dallo studio di un Avvocato I Praticanti abilitati possono svolgere la propria attività anche al di fuori dello studio di un Avvocato con le modalità e previ gli adempimenti di cui all art. 8 del D.P.R. 101/1990. Gli stessi potranno utilizzare in biglietti da visita, corrispondenza, targhe, timbri, etc la sola dizione Studio Legale, accompagnata dalla indicazione del proprio nominativo preceduto dal titolo accademico conseguito e dalla precisazione abilitato al patrocinio. 3.4 Completamento della pratica forense Terminato proficuamente il biennio di pratica, il Praticante può chiedere il rilascio di compiuta pratica. Tale certificato viene rilasciato a seguito di delibera del Consiglio dell Ordine, previo accertamento sull ultimo semestre e previ gli adempimenti di cui al punto 2.5. Ai sensi dell art. 9, ultimo comma D.P.R. 101/90, il certificato di compiuta pratica determina la Corte d Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di Avvocato. Ottenuto il certificato di compiuta pratica, il libretto deve essere restituito e cessano gli obblighi ad esso ricollegati.
8 4) NORME DEONTOLOGICHE ED ADEMPIMENTO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI VERSO IL CONSIGLIO DELL ORDINE 4.1 Obblighi di natura deontologica La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza. All osservanza di tali obblighi sono tenuti non solo i Praticanti ma anche gli Avvocati. Lo studio del Codice Deontologico forense rappresenta elemento fondamentale della preparazione del Praticante Avvocato in considerazione del fatto che la potestà disciplinare dell Ordine incombe anche su quest ultimo. L Avvocato, a norma dell art. 26 del Codice Deontologico, è tenuto verso i Praticanti ad assicurare l effettivo svolgimento della pratica ed a favorire la proficuità della pratica stessa per consentire al Praticane un adeguata formazione. L Avvocato deve fornire al Praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionale all apporto professionale ricevuto. L Avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. L Avvocato che dia incarico al Praticante di svolgere attività difensiva non consentita è responsabile disciplinarmente. L Avvocato, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà, è impegnato a contribuire alla maturazione professionale e deontologica del Praticante Avvocato, a seguirlo ed istruirlo, consentendogli l esame dei fascicoli di studio e, quando è opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il medesimo nel corso dei quali siano espressi pareri o strategie difensive. L Avvocato non potrà impegnare il Praticante in servizi tipici di segreteria e, comunque, in attività che esulano completamente dall espletamento della pratica non finalizzate alla formazione forense. 4.2 Oneri contributivi Ogni Praticante Avvocato è tenuto alla corresponsione di una somma a titolo di contributo per l iscrizione nel registro. Il mancato pagamento di tale onere, comporta, previa diffida del Consiglio dell Ordine, la cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati. 5) RICHIAMO ALLA NORMATIVA Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento ci si riporta integralmente alla disciplina vigente in materia. 6) NORMA TRANSITORIA Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.
9 Per tutti coloro che, alla data della delibera di approvazione siano già iscritti nel Registro Praticanti, le norme del presente regolamento si applicheranno a partire dal semestre immediatamente successivo a quello in corso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ( delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007 ) L iscrizione nel Registro speciale
Dettagli2 attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere
2008-2011 IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE RITENUTO CHE: a) L art. 1 DPR 101/90 dispone che la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza e che la stessa si svolge principalmente
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO. Regolamento della pratica forense
Allegato alla Delibera CdO n.52/2008 del 25/3/2008 ARTICOLO 1 ( Domanda) CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO Regolamento della pratica forense Il praticante che intenda iscriversi deve presentare,
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE ****** ****** 1 PREMESSA Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale
DettagliREGOLAMENTO UNIFORME PER LA PRATICA FORENSE Approvato nella seduta consiliare del 6 febbraio 2003
REGOLAMENTO UNIFORME PER LA PRATICA FORENSE Approvato nella seduta consiliare del 6 febbraio 2003 ARTICOLO 1 Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall art.
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BASSANO DEL GRAPPA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BASSANO DEL GRAPPA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE CAPO I Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti 1 Il laureato che intenda avviarsi alla
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI ART. 1 Il laureato in giurisprudenza che intenda iscriversi al Registro Speciale dei praticanti
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE TITOLO I ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI ART. 1 Il laureato in Giurisprudenza che intenda
DettagliREGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE
REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE 1)-PRINCIPALI FONTI NORMATIVE Le principali fonti normative relative alla Pratica Forense sono: -R.D.L. 27.11.1933 n.1578- conv. con modificazioni in L. 22.1.1934 n.36-
DettagliREGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE
REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente regolamento s intende per praticante chi sta svolgendo l iter formativo previsto dall art. 3 comma 5 D.L. 13 agosto 2011
DettagliREGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO ARTICOLO 1 DOMANDA E COMUNICAZIONI DEL PRATICANTE 1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro
Dettagli2) La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare dal provvedimento del giudice che chiude il verbale. 3) L assistenza alle udienze
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L ESERCIZIO DEL PATROCINIO La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE Approvato dall Unione Lombarda degli Ordini Forensi nella seduta del 15.09.2012 a seguito delle modifiche apportate dall entrata in vigore del D.P.R.
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2003 Iscrizione Art. 1
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Premessa Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge,
DettagliARTICOLO 2 REQUISITI DELL AVVOCATO 1) L
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L ESERCIZIO DEL PATROCINIO La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire
DettagliREGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA Adottato con delibera del Consiglio dell Ordine del 21/03/ 2013 PREMESSO CHE Il presente regolamento
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE approvato dal Consiglio dell Ordine di Gorizia in data 17.04.2008 in vigore dal 02.05.2008 (aggiornato alla seduta del COA di data 21.10.2010)
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO CON DELIBERA DEL 20 DICEMBRE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO CON DELIBERA DEL 20 DICEMBRE 2005 aggiornato con delibere 27.04.2010, 17.07.2012 e 13.11.2012
DettagliCittà di Torre del Greco
Città di Torre del Greco Provincia di Napoli Regolamento della pratica forense presso l Avvocatura Municipale del Comune di Torre del Greco CITTÀ DI TORRE DEL GRECO Art. 1 Pratica forense presso l Avvocatura
DettagliREGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L ESERCIZIO DEL PATROCINIO PREMESSA La pratica forense, ai sensi dell art. 41, comma 1, L. n. 247/2012, consiste nell addestramento, a contenuto teorico e pratico,
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PREMESSA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PREMESSA L accesso alla professione di avvocato è riservato ai laureati in giurisprudenza (ad eccezione
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO Regolamento della Pratica Forense APPROVATO DALL'UNIONE LOMBARDA IN DATA 03.12.2005 E DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO IN DATA 03.04.2006
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza
DettagliAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA. Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel. chiede
AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel. chiede di essere iscritto/a al Registro dei Praticanti Avvocati. Il/La sottoscritto/a consapevole
DettagliCONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE REGOLAMENTO PRATICANTATO
CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE REGOLAMENTO PRATICANTATO ARTICOLO 1 REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Presso ogni Consiglio Provinciale dell Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA
AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel., chiede di essere iscritto/a al Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall Ordine
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE
LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliDOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI Richiesta di iscrizione al registro praticanti (mod.1); Dichiarazione del professionista, (mod. 2) rivolta al Presidente del Collegio dei
DettagliVADEMECUM DEL PRATICANTE AVVOCATO
UNIONE PRATICANTI AVVOCATI www.unionepraticanti.it info@unionepraticanti.it Fax: 178 225 7110 VADEMECUM DEL PRATICANTE AVVOCATO I neo-laureati che si apprestano ad intraprendere il biennio di pratica,
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA PROFESSIONALE (approvato con delibera consiliare del 03/04/2002 e succ. mod. con delibera del 21/06/2005) CAPO I PRINCIPI GENERALI
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE Premessa Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale
DettagliREGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio
E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in
DettagliAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA AVVISO SELEZIONI DI N 4 PRATICANTI AVVOCATO E N 2 TIROCINANTI PRESSO L UFFICIO AFFARI LEGALI DELLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA L Azienda
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliREGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute
DettagliCOMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della
DettagliCollegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 1. Cosa è necessario per essere iscritto all Albo? Per essere iscritto
DettagliSUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI
SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza
DettagliREGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it
DettagliCOMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA C.A.P. 70024 Partita Iva 0036498722 Codice Fiscale 82000970721 PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI (approvato con deliberazione
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliDOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI Da consegnarsi al momento dell iscrizione: 1. Domanda di iscrizione diretta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliRegolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta
Regolamento di attuazione del Regolamento uniforme della formazione continua Unione Triveneta Articolo 1 Obbligo di formazione professionale continua. 1. L avvocato iscritto all albo ed il praticante abilitato
DettagliISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI ABILITATI L'abilitazione al patrocinio si chiede allo scadere del primo SEMESTRE di iscrizione nel registro dei praticanti senza abilitazione, 1)- DOMANDA DA REDIGERE IN
DettagliCamera Penale Franco Bricola di Bologna
Camera Penale Franco Bricola di Bologna In data 22 luglio 2010 si riunisce il Consiglio Direttivo della Camera Penale Franco Bricola di Bologna. Sono presenti gli avvocati Elisabetta d Errico, Gianluca
DettagliCOMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011
DettagliCOMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO MOBILITA DEL PERSONALE (allegato al Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. dell 11.6.1998
DettagliISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI
ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
DettagliCOMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova
COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi
DettagliComune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE
Comune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul proprio sito informatico di atti e provvedimenti
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliGorizia, Il/La sottoscritto/a dott./ssa. nato/a a ( ) il. residente a ( ) CAP Via C H I E D E
In bollo amministrativo da 16,00 Spettabile Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Gorizia Via N. Sauro n. 1 - Palazzo di Giustizia 34170 G O R I Z I A Gorizia, Il/La sottoscritto/a dott./ssa nato/a a
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliOrdine degli Psicologi della Toscana FIRENZE
OPT.odpt_to.REGISTRO UFFICIALE.U.0000793.05-02-2015 Ordine degli Psicologi A tutti i professionisti interessati Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per conferimento incarico per consulenze
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliArticolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
DettagliOggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
All Organismo di Mediazione Forense di Bolzano del Consiglio dell Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia, Piazza Tribunale, 1 39100 Bolzano Oggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE approvata dal Consiglio dell Ordine
DettagliSCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA *** SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliPratica Giudiziaria e forense presso il Tribunale di Bergamo
Pratica Giudiziaria e forense presso il Tribunale di Bergamo 1.- L art. 73 del d. l. 21. 6. 2013 n. 69 convertito con modifiche nella legge 9. 8. 2013 n. 98 ha introdotto la possibilità, per i laureati
DettagliComune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO
Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce
DettagliAGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COMUNE DI POLISTENA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL RESPONSABILE
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliOggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO Iscritto nel Registro degli Organismi abilitati al n. 459/2011 All Organismo di Mediazione Forense di Bolzano del Consiglio dell Ordine degli Avvocati Palazzo
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO,
REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE A. C. JEMOLO, Art. 1 Costituzione e tenuta dell elenco E costituito l elenco dei mediatori dell Organismo
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DI TORINO Domande frequenti sul tirocinio forense
Sezione generale 1. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino ha adottato un regolamento specifico per i praticanti avvocati? Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino ha approvato con
Dettagli1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97
ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 Legge 12/79 e
DettagliREGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13.03.2006 INDICE ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliArt. 1 (Ambito di applicazione)
DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLA MOBILITA VOLONTARIA DEL COMUNE DI CORCIANO (PG) (ART. 30 COMMA 1 D.LGS.165/2001) INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... pag. 1 Art. 2 - Indizione e procedura di mobilità...»
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliIl Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova,
Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Genova, nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009 - visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE - Aggiornato alle modifiche apportate il 25.03.2013
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE - Aggiornato alle modifiche apportate il 25.03.2013 Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trento ha inteso approvare il seguente regolamento, secondo
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.
REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliCOMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli
DettagliTECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE
DettagliDOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI ex D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - D. 7 agosto 2009, n. 143 DPR 7 agosto 2012 n.
L istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti va consegnata personalmente dall interessato Spettabile --------------------------------------------------------------------------- Istanza da redigere
DettagliCHIEDE DI ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI TENUTO DAL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.
AUTOCERTIFICAZIONE BOLLO. 16,00 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI AREZZO IL SOTTOSCRITTO COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE N. CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Dettagli