STATUTO LISTA CIVICA PER ROMA (DENOMINAZIONE PROVVISORIA)

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1 STATUTO LISTA CIVICA PER ROMA (DENOMINAZIONE PROVVISORIA) Articolo 1 - Il Movimento 1.1 Lista Civica per Roma è un movimento politico che, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, intende concorrere a determinare la politica e le scelte di corretta amministrazione di Roma Capitale nel rispetto dei principi fondamentali di democrazia, di tutela dei diritti della persona e delle libertà individuali in attuazione dei principi della Costituzione italiana. 1.2 Il Movimento ha lo scopo di tutelare e promuovere tali valori e realizzare i seguenti obiettivi: a) dignità del lavoro: attivare tutte le risorse disponibili per contribuire alla valorizzazione e crescita dell occupazione e del tessuto produttivo locale, riconoscendo il lavoro come mezzo per la partecipazione al progresso economico e sociale; b) giustizia sociale: realizzare iniziative idonee a perseguire equità sociale e la piena espressione della libertà dei cittadini, secondo principi di democrazia partecipata. ponendosi all ascolto delle diverse necessità territoriali; c) solidarietà sociale: sostenere la centralità del ruolo della famiglia naturale e promuovere la coesione sociale, ricostruendo il senso di appartenenza alla comunità locale nel dialogo tra cittadini ed istituzioni di ogni livello e rifiutando ogni forma e modalità di espressioni di violenza e sopraffazione; d) etica e trasparenza: rispettare il valore politico e l onorabilità della delega conferita dai cittadini ai propri rappresentanti, eletti e nominati nelle istituzioni, garantendo la trasparenza dell organizzazione e dell attività dell amministrazione; Il Movimento promuove iniziative rientranti nelle attribuzioni proprie di un ente locale, tenendo conto del ruolo di capitale d Italia e della sua vocazione originaria alla universalità.

2 Per questi fini il Movimento promuove e realizza studi e ricerche, organizza e gestisce iniziative culturali e politiche, e svolge ogni attività idonea alla realizzazione delle finalità del presente statuto. Il Movimento potrà dotarsi di una testata e/o un foglio informativo e/o canali telematici per la diffusione delle proprie iniziative. Il Movimento si presenta come soggetto politico totalmente diverso da quelli esistenti, e per questo motivo si fonda su regole inderogabili, che devono essere condivise, accettate e rispettate da tutti gli iscritti. Questi principi sono la differenza basilare ed irrinunciabile per tutti coloro che iscrivendosi, accettano di essere protagonisti di un nuovo modo di intendere e fare politica. 1.3 La sede legale è fissata in Roma nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo. La sede sociale, essendo riservata ai soci deve considerarsi, a tutti gli effetti, luogo privato. 1.4 Il Movimento ha il seguente simbolo: descrizione. Una rappresentazione in forma grafica del Simbolo è allegata al presente Statuto. 1.5 La durata del Movimento è indeterminata. Articolo 2 - Gli iscritti 2.1 Possono essere iscritti al Movimento tutti i residenti e/o lavoratori nel territorio di Roma Capitale che hanno compiuto il sedicesimo anno d età. 2.2 Con la domanda di adesione presentata nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo l interessato dichiara di condividere i valori e gli obiettivi del Movimento e si impegna a collaborare alla loro realizzazione. 2.3 Gli iscritti hanno il dovere di: a) partecipare alla vita democratica del Movimento; b) versare la quota annuale di iscrizione; c) diffondere i valori e gli obiettivi del Movimento, favorendo la partecipazione e l iscrizione di altri cittadini; d) rispettare lo Statuto ed i regolamenti adottati dagli organi del Movimento. 2.4 Gli iscritti hanno diritto a: a) partecipare alla formazione degli indirizzi politici ed alla loro attuazione; b) promuovere istanze agli organi statutari di garanzia in caso di violazioni del presente Statuto e dei regolamenti del Movimento.

3 2.5 Gli iscritti da almeno un anno hanno diritto a: c) partecipare all elezione dei componenti degli organi statutari; d) proporre la propria candidatura come componenti degli organi statutari; 2.6 In caso di violazione dei doveri previsti dal presente Statuto e, comunque, di comportamento contrario ai valori, agli obiettivi ed al programma del Movimento nonché di violazione dei regolamenti e del codice di comportamento contenuto nella carta di Pisa, su istanza del 20% dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero su istanza congiunta di almeno il 2% del totale degli iscritti, può essere promosso, garantendo il contradditorio dell interessato, un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dei Probiviri che può determinare le sanzioni della sospensione o dell esclusione dell interessato. 2.7 L iscrizione al Movimento è a tempo indeterminato ed è facoltà dell iscritto di recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, previo versamento delle quote scadute. 2.8 Non possono essere iscritti al Movimento e, in ogni caso, decadono dall iscrizione e da eventuali incarichi, coloro che si trovano in situazioni di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di nomina previsti dalla normativa in vigore. Articolo 3 - L organizzazione 3.1 Gli organi del Movimento sono: a) l Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Segretario e) il Tesoriere f) il Collegio Sindacale g) il Consiglio dei Probiviri 3.2 Gli organi elettivi restano in carica per tre anni dall accettazione dell incarico. 3.3 L Assemblea provvede tempestivamente all elezione degli altri organi del Movimento in caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza degli stessi.

4 3.4 L Assemblea è l organo deliberativo di indirizzo politico al quale partecipano tutti gli iscritti al Movimento. L Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno trenta giorni, ogni anno entro il mese di aprile e delibera, in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti su: l elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Consiglio dei Probiviri; l approvazione o la modifica del programma del Movimento; l approvazione del rendiconto dell esercizio precedente ed il bilancio preventivo con le relazioni del Tesoriere e del Collegio Sindacale; l affidamento dell incarico di certificazione dei bilanci ad una società di revisione; l approvazione del codice di comportamento al quale devono conformarsi gli iscritti ed i candidati del Movimento; su ogni altro argomento d interesse del Movimento. L Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le predette modalità, e delibera, in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli iscritti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti sui seguenti argomenti: la decadenza degli organi del Movimento; lo scioglimento del Movimento; la modifica dello Statuto. L Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su questioni d interesse generale su istanza congiunta di almeno il 25% degli iscritti al Movimento. In caso di Assemblea straordinaria è necessaria l istanza congiunta del 35% degli iscritti al Movimento. 3.5 Il Consiglio Direttivo è l organo di amministrazione del Movimento ed è composto: dal Presidente che lo convoca, con preavviso di almeno cinque giorni, e presiede; dal Segretario e dal Tesoriere; da un minimo di sei ad un massimo di ventuno eletti dall Assemblea tra gli iscritti al Movimento da almeno un anno in condizioni di eguaglianza ai sensi dell art. 51 della costituzione, garantendo che uno dei due sessi sia rappresentato in misura non inferiore al 40%.

5 Possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli iscritti che ricoprono incarichi pubblici elettivi. Il Consiglio Direttivo approva: l ammissione dei nuovi iscritti e le sanzioni stabilite dal Consiglio dei Probiviri; gli atti di straordinaria amministrazione proposti dal Tesoriere, d intesa con il Segretario e Presidente; la proposta rendiconto dell esercizio precedente ed il bilancio preventivo con la relazione del Tesoriere da sottoporre all Assemblea; la proposta di programma e le relative modifiche e/o integrazioni; l eventuale nomina di un Vicepresidente; ogni altro atto utile e/o necessario all attuazione degli indirizzi politici stabiliti dall Assemblea. 3.6 Il Presidente ha la rappresentanza legale nonché la responsabilità generale del buon andamento del Movimento. Al Presidente spetta la firma, d intesa con il Segretario, degli atti che impegnano il Movimento sia nei riguardi degli iscritti, sia nei riguardi di terzi. Al Presidente spetta la delega per la presentazione dei candidati. Il Presidente sovraintende in particolare all attuazione delle deliberazione dell Assemblea e, nell esercizio delle suo mansioni, può avvalersi di Consiglieri con incarichi direttivi. In caso di assenza o impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente. 3.7 Il Segretario ha la rappresentanza politica del Movimento, attua la linea determinata dall Assemblea secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dirige e coordina, d intesa con il Presidente, le attività del Movimento. È eletto dall Assemblea, nei tempi e modi stabiliti da apposito regolamento, tra gli iscritti al Movimento che hanno presentato la propria candidatura sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Nell esercizio del suo mandato, il Segretario può farsi assistere, d intesa con il Presidente, da altri iscritti al Movimento delegando compiti e responsabilità. 3.8 Il Tesoriere, eletto a scrutinio segreto dall Assemblea, ha la gestione patrimoniale e contabile del Movimento. Il Tesoriere è legittimato alla richiesta ed alla riscossione delle quote degli iscritti nonché della contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e/o indiretta previste dalla legge. Redige annualmente il rendiconto dell esercizio precedente ed il bilancio preventivo nel rispetto delle norme vigenti. Relaziona periodicamente il Presidente e il Segretario sulle esigenze e previsioni di gestione.

6 3.9 Il Collegio Sindacale è organo di controllo del Movimento ed è composto da tre membri, scelti fra professionisti abilitati iscritti all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed al Registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è eletto a maggioranza semplice dall Assemblea. I membri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. I doveri ed i poteri del Collegio sindacale sono disciplinati, per quanto compatibili, dalle norme dettate dagli art e 2403 bis del Codice civile Il Consiglio dei Probiviri è organo di controllo e garanzia del Movimento. È composto da cinque componenti eletti, a scrutinio segreto, dall Assemblea tra gli iscritti che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri incarichi nel Movimento. Il Consiglio dei Probiviri, presieduto dal componente più anziano, resta in carica due anni ed è competente a decidere, con lodo irrituale, sulle violazioni allo statuto e/o ai regolamenti nonché comportamenti contrari ai valori ed agli obiettivi da parte di iscritti al Movimento. Articolo 4 - Candidature 4.1 Le candidature alle elezioni amministrative di Roma Capitale sono approvate dall Assemblea a seguito di primarie territoriali tra gli iscritti al Movimento, disciplinate con separato regolamento. 4.2 Possono essere candidati gli iscritti che dichiarano di condividere i valori e gli obiettivi ed accettano le norme di comportamento previste nei regolamenti del Movimento. Non possono essere candidate persone che abbiano già ricoperto incarichi elettivi e/o di nomina di altri gruppi politici. Non è inoltre ammessa la candidatura nella lista del Movimento per coloro che non sono stati eletti nelle due consultazioni elettorali precedenti. 4.3 Le candidature devono essere approvate dall Assemblea garantendo che uno dei due sessi sia rappresentato in misura non inferiore al 40%. 4.4 Al momento dell accettazione della candidatura, con separata scrittura privata o notarile, il candidato s impegnerà ad iscriversi, in caso di elezione, al gruppo politico del Movimento e, in caso di successivo abbandono del gruppo, a versare in favore del Movimento un importo pari al doppio dei compensi percepiti per l intera durata del

7 mandato fino alla relativa scadenza o rinuncia. Tale importo potrà essere domandato in misura frazionata alla chiusura di ciascun anno solare. Per parte sua il Movimento s impegna a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nel programma elettorale. Articolo 5 - Finanziamento 5.1 L esercizio finanziario annuale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Entro il 180 giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario precedente il Tesoriere sottopone alla Consiglio Direttivo la proposta di rendiconto d esercizio e di bilancio preventivo predisposti, unitamente alla propria relazione. 5.2 Le attività del Movimento sono finanziate da: le quote degli iscritti nell importo determinato dal Consiglio Direttivo; i contributi indiretti stabiliti dalla legge; erogazioni liberali in denaro provenienti da persone fisiche e/o giuridiche, nella misura non superiore ad euro 1.000,00; raccolte di fondi telefoniche e telematiche; i proventi delle iniziative ed attività del Movimento; ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, il Movimento può aderire alle convenzioni ed agli strumenti di acquisto ai sensi dell art. 24, comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n Un revisore, anche in forma societaria, iscritto nell Albo speciale previsto dal Testo Unico della Finanza, certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul bilancio consuntivo. Per la scelta del revisore, il cui incarico ha durata triennale, è competente l Assemblea. 5.4 Con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo sono disciplinate le attività economiche e patrimoniali del Movimento ed il sostegno finanziario degli eletti ad incarichi politici. Articolo 6 - Trasparenza

8 6.1 Il Movimento assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative all organizzazione, al funzionamento interno e ai bilanci, mediante la pubblicazione su un sito internet realizzato nel rispetto principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. Articolo 7 - Norme finali e transitorie 7.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. 7.2 In caso di scioglimento deliberato dall Assemblea straordinaria, gli iscritti non avranno alcun diritto sul patrimonio del Movimento che sarà devoluto in beneficenza nelle modalità e forme stabilite dall Assemblea.

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