ATTIVITA SPORTIVA E IDONEITA : ANCORA REBUS PER IL MEDICO? Aspetti medico-legali ed operativi

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1 ATTIVITA SPORTIVA E IDONEITA : ANCORA REBUS PER IL MEDICO? Aspetti medico-legali ed operativi Casalbordino (CH) Hotel L aragosta - 26 marzo 2017 Congresso Provinciale SIMeT Dr. Florindo LALLA MMG Specialista in Medicina Legale Premessa La normativa sulla certificazione di idoneità sportiva non agonistica necessita di una rivisitazione per dissipare qualche dubbio interpretativo che ancora persiste e giungere ad una uniformità applicativa da parte dei medici. Al contrario dello sport agonistico, lo sforzo del legislatore nel regolamentare la tutela della salute nell attività sportiva non agonistica e amatoriale/ludico-motoria è stato notevole per coniugare il dettato costituzionale sul diritto alla salute con le esigenze d una più vasta platea di praticanti in un coacervo di strutture sportive e, nel contempo, fornire ai medici mezzi di protezione giuridica. Dati storici Tra le norme sulla tutela della salute nello sport non agonistico ed amatoriale/ludico-motorio di certo una sorta di pietra miliare spetta al D.L , n. 158 (c.d. decreto Balduzzi ), convertito in Legge , n Prima di esso la tutela della salute dei praticanti lo sport in generale era regolata da: SPORT AGONISTICO - Decreto Ministero Sanità Circolare Ministero Sanità N. 7 del Leggi regionali (LR Abruzzo , N.132) - Competenza: Medici delle Federazioni Sportive Nazionali e Enti sportivi riconosciuti dal CONI, Strutture medico-sportive ASL, specialisti in Medicina dello sport SPORT NON AGONISTICO - Decreto Ministero Sanità Competenza: MMG e PLS (per i propri assistiti) La certificazione di idoneità veniva redatta sul modello ministeriale allegato al D.M. medesimo: Regione.. CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE Cognome Nome. nato a.. il.. residente a n. iscrizione al S.S.N. U.S.L ALLEGATO 1 Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Data II medico (timbro e firma) 1

2 ATTIVITA LUDICO-AMATORIALE - Nessuna normativa nazionale - Determinazione Regione Veneto 13/01/1999: La certificazione richiesta per le attività non agonistiche non lo è per le attività ginnico motorie a carattere ludico. Nello stesso senso: Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bolzano. Il 14 aprile 2012 moriva a Pescara, durante una partita di calcio di campionato di serie B, il calciatore del Livorno Piermario Morosini. L evento era di grande impatto emotivo sulla pubblica opinione tanto da indurre, dopo qualche mese, il Governo, prima, ed il Parlamento, poi, a dettare norme più stringenti sulla tutela della salute nello sport non agonistico ed amatoriale comprendendo anche l obbligo per le società sportive di dotarsi di dispositivi salvavita, in specie i defibrillatori cardiaci semiautomatici, il cui mancato reperimento ed utilizzo in quella occasione costituiva capo di imputazione per i medici soccorritori. Veniva, quindi, emanato il: D.L , n. 158 c.d. Balduzzi - convertito in L , n. 189 Art.7, c. 11: Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Alla legge di conversione seguiva il: Decreto Ministro della salute 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20 luglio 2013) «Disciplina della certificazione dell'attività' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita» contenente le linee guida per la certificazione di idoneità sportiva secondo tipologia di pratica (ludicomotoria/amatoriale, non agonistica) e relativo impegno fisico (normale o particolare o elevato impegno cardiovascolare). Così, in dettaglio: 2

3 Art. 2. Definizione dell attività amatoriale. Certificazione. 1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l idoneità all attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell allegato A: Art. 2. Definizione dell attività amatoriale. Certificazione. 3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B). 4. All atto dell iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l attività ludico-motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell attività stessa. 3

4 ALLEGATO B Sig.ra/Sig... Nata/o a.. il., residente a Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria D.M. 24 aprile 3013 Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all Allegato A Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria. Il presente certificato ha validità [annuale/biennale/altro (specificare)] dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore Art. 2. Definizione dell attività amatoriale. Certificazione. 5. Non sono tenuti all obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, gruppi cammino e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. Art. 2. Definizione dell attività amatoriale. Certificazione. 6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell avvio dell attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni. Definite l attività amatoriale/ludico-motoria e le procedure da adottarsi per il rilascio del certificato di idoneità il DM passa a quella non agonistica : Art. 3 - Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 4

5 Della lettera b) fanno parte: CONI Discipline Sportive Associate al CONI: FASI, FIBiS, FISB, FIGB, FITDS, FCrI, FID, FIGEST, FISO, FIPT, FIPAP, FSI, FICSF, FIWuK, FIKBMS, FITw, FITETREC-ANTE, FIRaft, FIDAF. Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI: AICS, ASI, CSAIN, CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, MSP, PGS, ACSI, UISP, US ACLI, ASC, CNS LIBERTAS, OPES Art. 3 -Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C). ALLEGATO C Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico Sig.ra/Sig... Nata/o a il., residente a D.M. 24 aprile 2013 Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore Il DM estende anche ad altri sportivi non agonisti di particolari discipline la tutela della salute con specifica certificazione: Art. 4. Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D). 5

6 Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (art.4 D.M. 24 aprile 2013) Sig.ra / Sig... Nata/o a il., residente a ALLEGATO D Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all articolo 4 del D.M. 24 aprile Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore Normativa vigente A poco più di un anno dalla pubblicazione del D.M. 24 aprile 2013 il Parlamento, per esigenza d una politica di riduzione della spesa, interviene nuovamente sulla materia con la: Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. del 20 agosto 2013, n. 194, S.O. n. 63) Art. 42-bis. Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria. 1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma. A scanso di equivoci la soppressione dell obbligo di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale non significa altro che la revoca delle garanzie sanitarie sui praticanti previste nel D.L , n. 158 c.d. decreto Balduzzi e, con essa, l abolizione delle procedure per la certificazione previste nel D.M. 23 aprile 2013; in buona sostanza, dall agosto 2013, non v è più alcuna tutela sanitaria statale sull attività sportiva amatoriale/ludico-motoria. La soppressione dell obbligo comporta che il MMG/PLS deve esimersi dal rilasciare al proprio assistito, a fini di tutela della salute, il certificato di idoneità all attività sportiva ludico-motoria ed amatoriale anche dietro richiesta. In assenza di obbligo la certificazione ha significato di autonoma assunzione di garanzia sanitaria legalmente non prevista nella quale può individuarsi una prestazione extra ACN priva di copertura assicurativa RC professionale. Con norma successiva viene data ad altri medici la competenza certificativa e delega al Ministero della salute di definire nuove linee guida. Legge 30 ottobre 2013, n Art. 4, c. 10-septies: 2. I certificati per l attività sportiva non agonistica, di cui all articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medicosportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, 6

7 su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». A distanza di un anno dall entra in vigore della legge viene pubblicato il: MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 8 agosto 2014 (GU Serie Generale n. 243 del ) - Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. Allegato 1 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA Definizione di attività sportiva non agonistica 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori 1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicità dei controlli e validità del certificato medico 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, é necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. 7

8 Allegato 2 A chiarimento di alcuni aspetti del D.M. 8 agosto 2014 seguiva la: Nota esplicativa del Ministero della Salute (16 giugno 2015) 1) Attività ludico-motoria e amatoriale a) soggetti non tesserati alle FFSSNN, Società affiliate, Enti di promozione sportiva b) non rientrano nelle linee guida c) soppressione di obbligo di certificazione 2) Attività sportiva non agonistica a) per «coloro» si intende soggetti tesserati in Italia b) delega al CONI di individuare le discipline sportive per le quali è necessaria la certificazione di idoneità Circolare del CONI (10 giugno 2016) La Circolare fa riferimento alle note esplicative del 16 giugno 2015 e del 28 ottobre 2015 del Ministero della Salute finalizzate a stabilire l esistenza, o meno, dell obbligo di certificazione sanitaria in relazione all esercizio dell attività sportiva non agonistica che avevano stabilito a carico del Coni, l elaborazione per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti 8

9 di Promozione Sportiva, di idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento. I vari tipi di tesseramento sono: a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Così, per la categoria di tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (*), sussiste l obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall art. 42 bis della L.98/2013, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 8 agosto 2014*. *Rientrano nella categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Invece, i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, non sono tenuti all obbligo di certificazione sanitaria (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l arco, tiro dinamico sportivo, discipline del biliardo sportivo, bocce eccetto volo di tiro veloce, bowling, bridge, dama, discipline dei giochi e sport tradizionali regolamentate dalla Figest, golf, discipline della pesca sportiva di superficie eccezione long custing e big game, discipline degli scacchi, disciplina del curling e dello stock sport). Ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell avvio dell attività sportiva. Idoneità sportiva nella giurisprudenza Le seguenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione sintetizzano le problematiche medicolegali legate alla certificazione di idoneità sportiva. Il sanitario deve valutare i rischi di natura medica e tener conto che il certificato di buona salute può essere utilizzato per un numero indeterminato di attività in ipotesi controindicate in relazione allo stato fisico del soggetto. Adottando un dovere superiore di protezione in presenza di un quadro patologico deve, quindi, in presenza di un quadro patologico di cui è venuto a conoscenza, indicare controindicazioni in calce. (Cassazione Civile, Sez. III, n del 12/2/2010) ll certificato medico di idoneità all attività sportiva possiede efficienza causale rispetto alla morte dell atleta, e questo anche quando sul rilascio dello stesso possa aver influito il comportamento attivo o omissivo dell atleta medesimo; una tale condotta ingannevole dell atleta può assumere il carattere di concausa dell evento, ma non esclude la colpa del medico, essendo proprio questi il garante della integrità fisica e della incolumità dell atleta. (Cassazione Penale, IV, sentenza , sul caso Curi ) In sintesi, la prima sentenza impone al medico, gravato da un dovere superiore di garanzia della salute del proprio assistito che va oltre la buona pratica clinica, di conoscere l attività sportiva non agonistica che questi intende praticare per limitarla, controindicarla o vietarla in presenza di alterazioni fisiche; la seconda ricorda al medico la costante presunzione di nesso causale tra certificato di idoneità ed evento avverso. Da questa breve giurisprudenza discende l obbligazione per il medico, con velato riferimento all art. 1176, c. 2, C.C., di adottare tutte le procedure clinico-diagnostiche del caso, anche oltre quelle previste nelle linee guida del D.M. 8 agosto 2014 che, al contrario di quelle di Società scientifiche, hanno valore inderogabile. 9

10 Aspetti operativi 1) Attività sportiva non agonistica Attività sportive non agonistiche (art. 5, lett. a, DM 28 aprile 2013): - La richiesta deve pervenire al medico in forma scritta dal Preside o dalla Direzione scolastica. - Copia della richiesta, degli accertamenti (ECG) e del certificato, redatto secondo modello ministeriale (allegato 2 Linee guida 2014), vanno inseriti nella cartella sanitaria dell interessato. - Il certificato è gratuito per l ACN. E buona norma conoscere, per il tramite della scuola o dell alunno, l attività sportiva da praticare e riportarla in calce al certificato con eventuali limitazioni/controindicazioni. Attività sportive non agonistiche (art. 5, lett. b, DM 28 aprile 2013): - La richiesta deve pervenire al medico in forma scritta (come per gli organi scolatici) dal CONI/Società affiliate e Discipline associate/enti di promozione sportiva, contenente il nome del soggetto da visitare e la disciplina non agonistica che intende praticare. - Copia della richiesta, degli accertamenti effettuati (ECG) e del certificato vanno inseriti nella cartella sanitaria dell interessato. - Il certificato a pagamento senza IVA avendo finalità di tutela della salute. Prima di iniziare le procedure per il rilascio del certificato di idoneità il medico deve essere messo a conoscenza, da uno degli Enti/Società/Strutture sopra citati, se il richiedente è uno sportivo tesserato non agonistico ; diversamente va considerato praticante attività sportiva amatoriale/ludico-motoria. La semplice iscrizione alla palestra/piscina non equivale a tesseramento di attività sportiva non agonistica regolamentata né a diritto di ottenere certificato di idoneità alla frequenza. 2) Attività sportiva amatoriale/ludico-motoria La certificazione, abolita come obbligo di tutela della salute, qualora pretesa da palestre, piscine, etc., a fini assicurativi, può essere rilasciata da qualsiasi medico iscritto all Ordine dei medici, non su modello ministeriale (Linee guida 8 agosto allegato 2) ma su modello fornito alla struttura richiedente dalla compagnia assicuratrice. Il certificato è a pagamento e gravato da IVA avente finalità diversa dalla tutela della salute. «Con la Legge 9 dell'agosto 2013 è stato soppresso l'obbligo della certificazione, che era rivolta ai soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La certificazione per tale attività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Rimane un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'ordine dei Medici. E' rilasciata su apposito modello, può prevedere limitazioni e ha validità annuale». (Parere FMSI 2016) In caso di richiesta verbale e di divieto, che può assumere connotazione di sopruso legalmente perseguibile, di accesso alla struttura senza certificato di idoneità, anche per evitare spiacevoli discussioni con l assistito, si suggerisce di far pervenire alla palestra/piscina il messaggio seguente: 10

11 Spett.le Palestra/Piscina, a seguito di richiesta pervenuta per il tramite del mio assistito Sig si fa presente che: In base alla circolare del CONI del per il rilascio del certificato di idoneità sportiva non agonistica, relativamente alle discipline ivi previste, è necessario che l iscritto sia tesserato non agonistico e che svolga attività sportiva regolamentata. Nel caso di tesserato non agonistico la Struttura deve presentare al medico richiesta scritta su carta intestata (con logo del CONI o Società affiliata alle società sportive nazionali e Enti di promozione sportiva) da cui risulti, oltre alle generalità del tesserato, il tipo di attività sportiva che intende praticare. Per i soggetti non tesserati l accesso in palestra/piscina per attività ludico motoria o amatoriale non comporta nessuna esibizione di certificato medico di idoneità ai fini di tutela della salute per obbligo soppresso. Qualora, invece, il certificato richiesto abbia finalità assicurative si prega di consegnare all iscritto il relativo modello fornito a codesta Struttura dalla compagnia assicuratrice da compilare da parte del medico. Distinti saluti. Il medico Di seguito si riporta un fac-simile di modello usato da compagnia assicuratrice per rischio malattia. 11

12 Nota conclusiva Il medico chiamato a certificare sulla idoneità alla pratica sportiva, al pari del medico competente sull idoneità al lavoro specifico, è gravato da un dovere superiore di garanzia della salute del suo assistito che va oltre l attività clinica routinaria dovendo adottare tutte le misure idonee al suo adempimento e, in caso di evento avverso, poter anche dimostrare di averlo fatto. L attività sportiva, sebbene spesso raccomandata come terapia, può diventare pericolosa per la condotta di chi la esercita o di chi la organizza e, tenuto conto della costante presunzione del nesso causale tra certificazione di idoneità ed evento avverso, la verifica del grado di diligenza posto dal medico nella procedura per il suo rilascio è elemento valutativo primario per l attribuzione di responsabilità. 12

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