FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA

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1 FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA REGOLAMENTO INFORTUNI Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio EDIZIONE

2 Art. 1 - Premessa In conformità a quanto previsto dall art. 4 dello Statuto, il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti delle prestazioni del Programma Infortuni PREVIDIR. I soci di PREVIDIR e tutti i soggetti che beneficiano di tali prestazioni, sono tenuti all'osservanza di questo regolamento. Le norme del presente regolamento possono essere variate secondo le modalità previste dallo Statuto. Art. 2 - Soggetti ammissibili Le Aziende associate a PREVIDIR possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma Infortuni a favore dei soggetti appresso indicati: A: Dirigenti alle dipendenze delle Aziende associate; B: i Titolari, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori delle Aziende Associate, Collaboratori ex legge n. 30 del 14/2/2003 (legge Biagi) nonché gli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo; C: i dipendenti delle Aziende Associata, i quali abbiano diritto a fruire di prestazioni assistenziali integrative sulla base di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Art. 3 - Modalità di iscrizione e dimissione Le Aziende associate dovranno comunicare a PREVIDIR i nominativi dei soggetti e/o le categorie di lavoratori dipendenti che intendono iscrivere al Programma Infortuni. L'iscrizione avrà effetto dalle ore del giorno in cui PREVIDIR avrà comunicato all azienda l accettazione dell adesione, unitamente all ammontare del contributo e della quota associativa dovuti. L'iscrizione durerà fino alle ore del 31 dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta, a meno che l'azienda richieda esplicitamente di far cessare l'iscrizione ad una specifica data precedente. Le Aziende che intendono recedere da PREVIDIR debbono dare comunicazione con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno e le dimissioni avranno effetto dalle ore del 31 dicembre dell'anno stesso; altrimenti la richiesta di rinnovo della copertura per i loro iscritti si intende automaticamente confermata. 3a Quota associativa Le Aziende socie sono tenute a pagare la quota associativa che il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente per ogni socio in base al numero degli iscritti. L importo della quota associativa viene calcolato sull ammontare del contributo assicurativo e corrisponde all 1% del contributo stesso, con un minimo di 51,65 per Azienda. Se l iscrizione avviene dopo il 30 giugno il minimo richiesto è di 25,82 per Azienda

3 Eventuali esclusioni di persone e/o categorie non daranno luogo a rimborso della quota, che si considera perciò indivisibile. 3b Contributo Le Aziende socie sono tenute a pagare annualmente i contributi relativi al programma Infortuni in base ai capitali assicurati e/o ai multipli di retribuzione, calcolati all inizio di ciascun anno in base ai tassi di cui alla Tabella A), e alla Tabella B) allegate e facenti parte del presente regolamento. Le nuove iscrizioni che si verificheranno nel corso dell annualità dovranno essere segnalate a PREVIDIR a mezzo fax, con l intesa che le variazioni stesse avranno effetto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricevimento del fax stesso. In tal caso il contributo verrà determinato riducendo il premio annuo in proporzione alla durata della copertura. Art. 4 - Finalità In applicazione dell art. 4 dello Statuto, i soggetti iscritti al Programma Infortuni di PREVIDIR ed i loro beneficiari possono ottenere la corresponsione degli indennizzi ad essi dovuti a seguito di: Morte Invalidità Permanente da Infortunio E: Ricovero da Infortunio Ricovero per applicazione apparecchi di contenzione L attuazione operativa di questa finalità è realizzata: per mezzo di idonei strumenti assicurativi che PREVIDIR ha stipulato e mantiene attivi a beneficio dei soggetti di cui sopra. I termini e le modalità secondo le quali operano tali strumenti sono riassunti nel seguente Art. 6. PREVIDIR svolge, inoltre, compiti di collegamento tra i soci e gli iscritti da un lato, e le compagnie di assicurazione dall altro, per tutto ciò che si riferisce alle convenzioni assicurative già menzionate. Infatti per effetto dell inclusione nelle convenzioni assicurative, i soggetti iscritti diventano parti nelle convenzioni stesse con tutti gli obblighi ed i benefici che ne derivano. PREVIDIR s'impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni relative agli eventi che sono portate a sua conoscenza. Art. 5 - Modalità di rinnovo Nel mese di dicembre di ogni anno, le Aziende socie dovranno far pervenire a mezzo fax a PREVIDIR le variazioni (nuovi inserimenti e/o cancellazioni) degli iscritti e/o delle categorie interessate. Ciò consentirà a PREVIDIR di richiedere alle associate i contributi e le quote associative relativi al rinnovo dell annualità successiva, determinandone l importo sulla base delle comunicazioni di variazioni ricevute o, in mancanza di queste ultime, sulla base dei soggetti e/o delle categorie che risultano iscritti al programma alla data del 30 novembre

4 PREVIDIR provvederà inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare agli Assicuratori l elenco delle Aziende da considerare in copertura da quella stessa data, con indicazione dei soggetti e/o delle categorie iscritti. Non possono essere ammesse deroghe ai limiti di tempo anzidetti sia per le comunicazioni delle variazioni che per il pagamento dei contributi di rinnovo, che dovranno essere versati in un unica soluzione entro la fine dell anno. Pertanto, le Aziende socie che non ricevessero entro il mese di dicembre la richiesta di pagamento e aggiornamento di cui sopra, devono provvedere di loro iniziativa a mettersi prontamente in contatto via fax con PREVIDIR. Eventuali comunicazioni relative a variazioni e/o pagamenti di rinnovo, che pervenissero a PREVIDIR oltre il termine indicato, potrebbero dar luogo a periodi di interruzione della copertura assicurativa o a parziale perdita dei premi già pagati alla compagnia di assicurazione per quei casi che invece non avrebbero dovuto essere rinnovati. Entro il mese di febbraio PREVIDIR provvederà al conguaglio dei contributi di rinnovo, richiedendo alle Aziende socie gli eventuali supplementi o restituendo alle stesse le eventuali eccedenze. PREVIDIR si riserva di riconsiderare la posizione di quei soci che non abbiano versato i contributi di rinnovo entro i limiti previsti, e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi nel frattempo scaduti e le eventuali penali derivanti da cancellazioni ritardate. 5a Regolazione definitiva del contributo L Associata che assicura una o più categorie di lavoratori dipendenti in base all ammontare delle retribuzioni dovrà, al momento dell iscrizione, comunicare il preventivo di retribuzione annua lorda per ciascuna categoria iscritta, sul quale verrà calcolato il relativo contributo anticipato. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l Associata dovrà fornire il dato definitivo, in relazione alle retribuzioni lorde erogate a ciascuna categoria assicurata. PREVIDIR provvederà a conteggiare, sulla base della comunicazione ricevuta, il contributo effettivamente dovuto, comunicando all Associata l eventuale differenza a proprio carico, che la stessa dovrà regolare entro 60 giorni dalla comunicazione. Qualora dal conteggio effettuato risultasse un credito a favore della Società, PREVIDIR provvederà ad effettuarne il relativo rimborso. Art. 6 Sintesi della Convenzione PREVIDIR allo scopo di creare un atto di previdenza ed assistenza a favore del personale delle Associate, ha stipulato una polizza convenzione di gruppo per la copertura infortuni per il caso di Morte, di Invalidità Permanente nei termini che di seguito vengono riportati. 6.1 Nozioni Fondamentali Art Identificazione delle Associate In base alle indicazioni fornite dall Azienda Associata verrà rilasciato un certificato alla polizza convenzione a cui verrà assegnato un numero identificativo. A tale numero, preceduto da quello della polizza, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi

5 Art Modalità amministrative Oltre al numero identificativo dell applicazione alla polizza convenzione, verranno riportate: Impresa Associata Categorie e/o persone assicurate e casi assicurati I multipli di retribuzioni garantiti/l ammontare delle retribuzioni preventivate/limiti di risarcimento per persona o in alternativa i capitali assicurati Tipo di rischio garantito: Professionale/Extraprofessionale/Professionale ed Extra Il periodo di copertura Contributo alla firma Contributo lordo annualità successiva Inoltre, qualora intervenissero variazioni in corso di copertura, verrà rilasciato all Associata un appendice al certificato cui si riferisce. Art Altre assicurazioni A deroga dell art del Codice Civile l Associata e/o l Assistito non sono tenuti a comunicare a PREVIDIR eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Art Anticipata risoluzione del contratto Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dall Impresa Associata sono dovuti a PREVIDIR, oltre alle rate del contributo scadute e rimaste insoddisfatte, l intero ammontare del contributo relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione. Art Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto a PREVIDIR Art Ripartizione del contributo in caso di copertura professionale ed extraprofessionale In caso di copertura prestata in forma completa ovvero per rischi professionali e rischi extraprofessionali, si dà atto che: - l 80% del contributo viene imputato al rischio professionale; - il 20% del contributo viene imputato al rischio extraprofessionale

6 Art Definizioni Nel testo che segue si intendono per: ASSISTITO La persona a favore della quale viene prestata l assistenza mediante il rapporto associativo dell azienda di riferimento. AZIENDA ASSOCIATA L ente che è tenuto a prestare interventi integrativi di assistenza nei confronti dei propri dipendenti o degli altri soggetti previsti all art. 5 dello Statuto di PREVIDIR, per contratto, accordo o regolamento. BENEFICIARIO La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l indennizzo in caso di infortunio dell Assistito. CONTRAENTE PREVIDIR - Il soggetto che stipula l Assicurazione in favore degli Assistiti. CONTRIBUTO La somma dovuta dal Contraente alla Società. FRANCHIGIA Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assistito. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea.. INVALIDITA PERMANENTE La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assistito allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge o dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. RISCHIO La possibilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO L evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. SOCIETÀ La Compagnia di Assicurazioni convenzionata con PREVIDIR

7 Condizioni Generali OGGETTO E DELIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE 6.2 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI Ambito di operatività dell assicurazione Per ciascuna categoria o persona assistita le garanzie si intendono operanti nell ambito di quanto indicato nel relativo documento di applicazione alla Convenzione Rischi professionali ed extraprofessionali Qualora la combinazione prescelta preveda la copertura dei rischi professionali ed extraprofessionali, viene convenuto che: le garanzie sono valide 24 ore su Rischi Solo Professionali, compreso rischio in itinere Qualora la combinazione prescelta preveda la copertura dei soli rischi professionali, compreso rischio in itinere, viene convenuto che: le garanzie valgono esclusivamente per gli infortuni che l Assistito subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie che gli derivano dal rapporto di lavoro con l associato, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, nonché per gli spostamenti per esigenze di lavoro Rischi solo extraprofessionali Qualora, invece, la combinazione prescelta preveda la garanzia per i soli rischi extra-professionali viene convenuto che: le garanzie valgono esclusivamente per gli infortuni che l Assistito subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. 6.3 DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche : a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni; b) l assideramento ed il congelamento c) l asfissia per fuga di gas, vapori e esalazioni velenose; d) gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione o assorbimento di sostanze in genere; e) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché delle infezioni od avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti ; f) l annegamento; - 7 -

8 g) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; h) le ernie addominali traumatiche, con intesa che: nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; qualora l ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l indennizzo per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; qualora insorga contestazione circa la natura o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al collegio medico, di cui all art CONTROVERSIE i) gli infortuni derivanti dal manifestarsi di eventi naturali, compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, valanghe e slavine. j) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di Regolamento. Sono altresì compresi: colpa grave gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell Assistito (a parziale deroga dell art del Codice Civile). servizio militare gli infortuni avvenuti durante il servizio di leva in tempo di pace e durante il servizio sostitutivo dello stesso e i richiami per esercitazioni, con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi; pratica sportiva - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo nonché, in via esemplificativa, gli infortuni: sofferti in conseguenza a scariche elettriche o contatto con corrosivi; causati durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l Assistito sia regolarmente abilitato; durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai fino al 3 grado nonché oltre, purché non in solitaria; in stato di malore, incoscienza e vertigini; a seguito di azioni di dirottamento o di pirateria aerea; sofferti in occasione di rapine attentati sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere. 6.4 ESCLUSIONI Sono esclusi dalle prestazioni: gli infortuni occorsi per eventi connessi allo stato di guerra, salvo quanto previsto all art 4. delle Condizioni Particolari; gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l' Assistito è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che l' Assistito rinnovi il documento entro tre mesi; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; gli infortuni subiti sotto l influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente; gli infortuni subiti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere; gli infortuni causati da operazioni chirurgiche o trattamenti non resi necessari da infortunio; gli infortuni causati dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; gli infortuni derivanti dalla partecipazione dell' Assistito a delitti dolosi da lui commessi o tentati; - 8 -

9 durante la guida e l uso, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.3 di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei; in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6.5 RISCHIO VOLO Le garanzie sono estese agli infortuni subiti dall Assistito durante viaggi aerei, turistici o di trasferimento, effettuati come passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aereoclubs. In caso di sinistro o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza che colpisca più Assistiti, l esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di : ,00 per il caso di morte ,00 per il caso di invalidità permanente totale. Dette limitazioni si intendono uniche per aeromobile. Nell eventualità che i capitali complessivamente Garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 6.6 ESONERO DENUNCIA INFERMITA E DIFETTI FISICI Sono ammessi al beneficio delle prestazioni tutti, indistintamente, gli Assistiti, indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e/o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli Assistiti stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall art. 9 - Criteri di indennizzabilità. La Contraente è pertanto esonerata dall obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assistiti fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. 6.7 LIMITE DI ETA Limite di età: 80 anni. Per gli Assistiti che raggiungono tale limite di età, le garanzie cessano dalla prima scadenza annuale del Contributo, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di Contributi scaduti successivamente, Contributi che, in tal caso, verranno restituiti. 6.8 LIMITI TERRITORIALI Validità: mondo intero

10 Condizioni Generali SINISTRI 6.9 DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata con certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o alla MIZAR cui è assegnata la polizza, entro 15 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui la Contraente, l Assistito od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l infortunio, l' Assistito deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l Assistito deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assistito o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assistito, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. Condizioni Generali PERIZIE E RISARCIMENTI 6.10 CRITERI DI INDENNIZZABILITA Sarà corrisposta l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetto fisico, l indennità per l invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da condizioni preesistenti MORTE - BENEFICIARI Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assistito e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso, diversamente alle persone designate dall Assistito, la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la Contraente o l Associata, od in assenza di dichiarazioni agli eredi legittimi e/o testamentari MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di regolamento, il corpo dell Assistito non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, sarà liquidato ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il Caso Morte

11 La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Cod. Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennizzo, risulterà che l Assistito è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assistito potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita INVALIDITÀ PERMANENTE A) Se l infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Convenzione - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per l Invalidità Permanente. La valutazione del grado di percentuale di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n e successive modifiche intervenute fino alla data del 24/07/2000, con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. B) La Società prende atto che, se l Assistito è mancino, il grado di invalidità per il lato destro è applicato al sinistro e viceversa. C) Nel caso in cui l Assistito subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come destri, si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente, fermo restando il disposto dell Art. 9 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ. D) FRANCHIGIA (esclusi i dirigenti) - si conviene che nei casi previsti nella tabella A) allegata, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell Invalidità Permanente Totale. Se invece essa risulta superiore al 3% dell invalidità Permanente totale, sarà corrisposto l indennizzo integrale. A maggior chiarimento di quanto trascritto nella Tabella A) al punto e) piano alternativo si precisa che l indennizzo per invalidità permanente verrà così corrisposto: non si farà luogo a indennizzo per Invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% verrà corrisposto l indennizzo per la parte eccedente; Se l Invalidità Permanente risulti di grado pari o superiore al 15% l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie; Se l Invalidità Permanente risulti di grado compreso tra il 16% e il 49%, l indennizzo da corrispondere verrà calcolato con una maggiorazione del 30%; Se l Invalidità Permanente risulti di grado pari o superiore al 50% verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale Assistito CUMULO DI INDENNITA Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio, ed in conseguenza di questo, l Assistito muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l indennità pagata o quella assicurata per il caso di morte - ove questa sia superiore - e non chiede il rimborso nel caso contrario

12 Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assistito muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità verrà corrisposta in Italia ed in Euro CONTROVERSIE In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assistito o dagli aventi diritto entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del medico designato, dopodiché la Società comunica all Assistito, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando l Assistito o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio Medico risiede, a scelta dell Assistito, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell infortunio. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Condizioni Condizioni Particolari Particolari di Assicurazione (sempre valide e operanti) SEMPRE VALIDE ED OPERANTI CONDIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PRESTATE STIPULATE IN BASE ALL AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI a) Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i Contributi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il Contributo

13 b) Per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l infortunio, moltiplicato per le mensilità del contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all infortunato nei dodici mesi precedenti i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato ossia conteggiabile il Contributo di assicurazione. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto l anno di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per liquidazione dell indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all infortunato per il periodo di tempo decorrente dall assunzione in servizio fino al giorno dell infortunio. c) L Associata e la Contraente sono esonerate dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del Contributo si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. d) Il tasso di Contributo viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni millesimo di retribuzione computata ai sensi di cui al punto A). Al Contributo risultante verranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e le tasse. Il Contributo viene anticipato dalla Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione, pure specificato nel conteggio del Contributo e lo stesso verrà regolato come previsto all art. 3.3b Contributo RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia a favore dell Assistito al diritto di rivalsa che le compete per l articolo 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio DANNI ESTETICI Si conviene che in caso di infortunio non escluso dal presente Regolamento, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, saranno rimborsate fino al massimo di 5.000,00 le spese documentate sostenute dall Assistito per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica RISCHIO GUERRA A modifica di quanto previsto dall art. 6.4 Esclusioni la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di giorni 14 dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assistito risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero. Limitatamente al rischio volo, di cui all art. 6.5, le garanzie si intendono estese agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei Paesi in stato di guerra TERRORISMO La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da atti terroristici, con esclusione di quelli posti in essere tramite l uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. E definito atto di terrorismo un atto che prevede l uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi ideologici o etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di

14 persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa DIRIGENTI, QUADRI Relativamente alle categorie Dirigenti e Quadri se previste dal CCNL, si conviene quanto segue: 1. la copertura viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l attitudine al lavoro; 2. la valutazione dell invalidità permanente da malattia professionale farà riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n. 1124, e successive modifiche intervenute fino alla data del 24/07/2000, con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. 3. Il periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal giorno della denuncia della malattia. 4. Qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l attitudine al lavoro dell Assistito risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%. Inoltre, il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965 deve intendersi comprensivo dell ampliamento disposto con sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997, in base alla quale l INAIL indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui l Assistito dimostri l origine professionale. Qualora l invalidità permanente conseguente ad infortunio o malattia professionale, accertata con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di assicurazione, comporti una riduzione della capacità lavorativa generica del dirigente in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale Assistito. Per la categoria Dirigenti è consentita l assunzione di capitali corrispondenti a multipli della retribuzione superiore a 5 (cinque) volte per il Caso di Morte e 6 (sei) volte per l Invalidità Permanente. Relativamente alla Invalidità Permanente sulle sole somme eccedenti 6 (sei) volte la retribuzione annua verrà applicata una franchigia assoluta del 10%. Resta convenuto che in nessun caso la garanzia potrà superare i limiti massimi di capitale previsti in polizza pari a: ,00 per il Caso di Morte ,00 per il Caso di Invalidità Permanente Totale RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di decesso dell Assistito all estero a seguito di evento indennizzabile saranno rimborsate agli eredi, di cui all art. 2.9 Morte - beneficiari, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di 5.000, MALATTIE TROPICALI Le garanzie si intendono estese alle malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. Le garanzie vengono previste fino alla concorrenza delle somme stabilite per la garanzie infortuni

15 La somma garantita per l Invalidità permanente è assoggettata ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo all indennizzo per la Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l indennizzo in rapporto al grado di invalidità Permanente residuato RIMBORSO SPESE MEDICHE Le garanzie sono estese al rimborso delle spese mediche e di cura praticate presso ambulatori o pronto soccorso degli Istituti di Cura o a domicilio, rese necessarie a seguito dell infortunio subito e indennizzabile a termini delle Condizioni Generali. Dette spese comprendono il trasporto in ambulatorio o pronto soccorso, onorari dei medici, onorari del chirurgo e spese della sala operatoria, medicinali e materiali di cura, gli accertamenti diagnostici, le radioscopie e le radiografie, spese fisioterapiche in genere, spese per l assistenza domiciliare, da parte di sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante. Sono ricomprese le operazioni di plastica solo se necessarie ad eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo di ,00 per infortunio e per anno RADDOPPIO DELLA SOMMA GARANTITA IN CASO DI COMMORIENZA Se il medesimo infortunio provoca la morte dell Assistito e del suo coniuge o convivente more uxorio e se i loro figli minorenni risultano tra i beneficiari dell assicurazione, sarà liquidata la somma convenuta per il caso di morte aumentata del 100%, ma entro il limite di , LIQUIDAZIONE INVALIDITA PERMANENTE TOTALE Per i casi di invalidità Permanente conseguente ad infortunio di grado non inferiore al 66% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Generali verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale Garantito, salvo quanto previsto all art. 6 in riferimento alla categoria dei Dirigenti ASPETTATIVA La garanzia si intende estesa al personale dipendente che per qualsiasi motivo possa essere in aspettativa, per malattia, infortunio o maternità o possa essere soggetto ad altre forme di prestazioni lavorative parziali, quali part-time, orario ridotto e cassa integrazione; sia esso senza retribuzione o con retribuzione ridotta. Per la determinazione dei capitali Garantiti si farà riferimento alla retribuzione annua di fatto virtuale riferita al momento dell infortunio. Per retribuzione di fatto virtuale si intende la retribuzione equivalente a quella che sarebbe stata corrisposta qualora il dipendente fosse stato regolarmente in servizio al momento dell infortunio con i criteri di cui all art delle Condizioni Particolari, che viene confermato e che il Contraente si impegna a comunicare nei termini dell art. 5a Regolazione Contributo della Normativa Generale

16 6.17 Condizioni Particolari OPERANTI SOLO SE ATTIVATE (valide se espressamente richiamate per le somme indicate nel certificato) DIARIA PER RICOVERO DA INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di regolamento, sarà corrisposta l'indennità per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio. L'indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente. La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'istituto di cura. La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell' Assistito in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia DIARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO DI CONTENZIONE Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di regolamento l Assistito abbia riportato: frattura o lesione capsulo-legamentosa trattata chirurgicamente e gli sia stato applicato apparecchio di contenzione (apparecchio gessato, bendaggio rigido, fissatori esterni, tutori di contenzione), anche senza ricovero distorsione grave per la quale, a seguito di referto di pronto soccorso, si sia resa necessaria l applicazione di apparecchio di contenzione la cui applicazione o rimozione possa essere effettuata esclusivamente da personale sanitario, anche senza ricovero (apparecchio gessato, bendaggio rigido, con esclusione di tutori). sarà corrisposta l Indennità per apparecchi di contenzione indicata nel certificato di polizza. Tale indennità viene corrisposta fino alla rimozione dell apparecchio e comunque per un massimo di 40 giorni, sempreché l Assistito si sia trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie abituali occupazioni. La giornata di applicazione della apparecchio e quella di rimozione sono considerate una sola giornata. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia. L erogazione della indennità avrà luogo previa presentazione della certificazione in originale indicante il giorno di applicazione dell apparecchio e quello della rimozione

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