Le Aziende associate a PREVIDIR possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma Infortuni a favore dei soggetti appresso indicati:

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1 FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA PROGRAMMA INFORTUNI Morte ed Invalidità Permanente da Infortunio EDIZIONE

2 Art. 1 - Premessa In conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 28 lett. b) dello STATUTO, il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti delle prestazioni del Programma Infortuni PREVIDIR. I soci di PREVIDIR e tutti i soggetti che beneficiano di tali prestazioni, sono tenuti all'osservanza di questo regolamento. Le norme del presente regolamento possono essere variate secondo le modalità previste dallo Statuto. Art. 2 - Soggetti ammissibili Le Aziende associate a PREVIDIR possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma Infortuni a favore dei soggetti appresso indicati: A: Dirigenti alle dipendenze delle Aziende associate; B: i Titolari, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori delle Aziende associate, nonché gli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo; C: i dipendenti delle Aziende associate, i quali abbiano diritto a fruire di prestazioni assistenziali integrative sulla base di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Art. 3 Modalità di iscrizione e dimissione Le Aziende associate dovranno comunicare a PREVIDIR i nominativi dei soggetti e/o le categorie di lavoratori dipendenti che intendono iscrivere al Programma INFORTUNI. L'iscrizione avrà effetto dalle ore del giorno in cui PREVIDIR avrà comunicato all azienda l accettazione dell adesione, unitamente all ammontare del contributo e della quota associativa dovuti. L'iscrizione durerà fino alle ore del 31 dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta, a meno che l'azienda richieda esplicitamente di far cessare l'iscrizione ad una specifica data precedente. Le Aziende che intendono recedere da PREVIDIR debbono dare comunicazione con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno e le dimissioni avranno effetto dalle ore del 31 dicembre dell'anno stesso; altrimenti la richiesta di rinnovo della copertura per i loro iscritti si intende automaticamente confermata. 3a Quota associativa Le Aziende socie sono tenute a pagare la quota associativa che il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente per ogni socio in base al numero degli iscritti. 2

3 L importo della quota associativa viene calcolato sull ammontare del contributo assicurativo e corrisponde all 1% del contributo stesso, con un minimo di 51,65 per Azienda. Se l iscrizione avviene dopo il 30 giugno il minimo richiesto è di 25,82 per Azienda. Eventuali esclusioni di persone e/o categorie non daranno luogo a rimborso della quota, che si considera perciò indivisibile. 3b Contributo Le Aziende socie sono tenute a pagare annualmente i contributi relativi al programma Infortuni in base ai capitali assicurati e/o ai multipli di retribuzione, calcolati all inizio di ciascun anno in base ai tassi di cui alla Tabella A), allegata e facente parte del presente regolamento. Le nuove iscrizioni che si verificheranno nel corso dell annualità dovranno essere segnalate a PREVIDIR a mezzo fax, con l intesa che le variazioni stesse avranno effetto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricevimento del fax stesso. In tal caso il contributo verrà determinato riducendo il premio annuo in proporzione alla durata della copertura. Art. 4 - Finalità In applicazione dell art. 4 dello Statuto, i soggetti iscritti al Programma Infortuni di PREVIDIR ed i loro beneficiari possono ottenere la corresponsione degli indennizzi ad essi dovuti a seguito di: Morte Invalidità Permanente da Infortunio L attuazione operativa di questa finalità è realizzata: per mezzo di idonei strumenti assicurativi che PREVIDIR ha stipulato e mantiene attivi a beneficio dei soggetti di cui sopra. I termini e le modalità secondo le quali operano tali strumenti sono riassunti nel seguente Art. 6. PREVIDIR svolge, inoltre, compiti di collegamento tra i soci e gli iscritti da un lato, e le compagnie di assicurazione dall altro, per tutto ciò che si riferisce alle convenzioni assicurative già menzionate. Infatti per effetto dell inclusione nelle convenzioni assicurative, i soggetti iscritti diventano parti nelle convenzioni stesse con tutti gli obblighi ed i benefici che ne derivano. PREVIDIR s'impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni relative agli eventi che sono portate a sua conoscenza. Art. 5 - Modalità di rinnovo Nel mese di dicembre di ogni anno, le Aziende socie dovranno far pervenire a mezzo fax a PREVIDIR le variazioni (nuovi inserimenti e/o cancellazioni) degli iscritti e/o delle categorie interessate. Ciò consentirà alla Contraente di richiedere alle associate i contributi e le quote associative relativi al rinnovo dell annualità successiva, determinandone l importo sulla base 3

4 delle comunicazioni di variazioni ricevute o, in mancanza di queste ultime, sulla base dei soggetti e/o delle categorie che risultano iscritti al programma alla data del 30 novembre. PREVIDIR provvederà inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare agli Assicuratori l elenco delle Aziende da considerare in copertura da quella stessa data, con indicazione dei soggetti e/o delle categorie iscritti. Non possono essere ammesse deroghe ai limiti di tempo anzidetti sia per le comunicazioni delle variazioni che per il pagamento dei contributi di rinnovo, che dovranno essere versati in un unica soluzione entro la fine dell anno. Pertanto, le Aziende socie che non ricevessero entro il mese di dicembre la richiesta di pagamento e aggiornamento di cui sopra, devono provvedere di loro iniziativa a mettersi prontamente in contatto via fax con PREVIDIR. Eventuali comunicazioni relative a variazioni e/o pagamenti di rinnovo, che pervenissero a PREVIDIR oltre il termine indicato, potrebbero dar luogo a periodi di interruzione della copertura assicurativa o a parziale perdita dei premi già pagati alla compagnia di assicurazione per quei casi che invece non avrebbero dovuto essere rinnovati. Entro il mese di febbraio PREVIDIR provvederà al conguaglio dei contributi di rinnovo, richiedendo alle Aziende socie gli eventuali supplementi o restituendo alle stesse le eventuali eccedenze. PREVIDIR si riserva di riconsiderare la posizione di quei soci che non abbiano versato i contributi di rinnovo entro i limiti previsti, e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi nel frattempo scaduti e le eventuali penali derivanti da cancellazioni ritardate. Regolazione definitiva del contributo L Associata che assicura una o più categorie di lavoratori dipendenti in base all ammontare delle retribuzioni dovrà, al momento dell iscrizione, comunicare il preventivo di retribuzione annua lorda per ciascuna categoria iscritta, sul quale verrà calcolato il relativo contributo anticipato. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l Associata dovrà fornire il dato definitivo, in relazione alle retribuzioni lorde erogate a ciascuna categoria assicurata. PREVIDIR provvederà a conteggiare, sulla base della comunicazione ricevuta, il contributo effettivamente dovuto, comunicando all Associata l eventuale differenza a proprio carico, che la stessa dovrà regolare entro 60 giorni dalla comunicazione. Qualora dal conteggio effettuato risultasse un credito a favore della Società, PREVIDIR provvederà ad effettuarne il relativo rimborso. Art. 6 - Sintesi della Convenzione Assicurativa Condizioni Generali di Assicurazione Premesso che la Contraente, allo scopo di creare un atto di previdenza ed assistenza a favore del personale delle Associate, desidera stipulare per i singoli assicurati una copertura infortuni per il caso di Morte, di Invalidità Permanente da Infortunio viene stipulata la seguente Polizza per l assicurazione di gruppo del suddetto personale. 4

5 Normativa Generale Art. A) IDENTIFICAZIONE DELLE ASSOCIATE Per ciascuna delle Associate verrà assegnato un diverso numero di identificazione attraverso l emissione di una applicazione alla polizza. A tale numero, preceduto da quello di polizza, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto. Art. B) CAPITALI E SOMME ASSICURATE I capitali assicurati, fissati in base alle indicazioni fornite dalla Contraente, sono stabiliti secondo i criteri generali di cui ai successivi articoli del contratto. Comunque il limite massimo assicurato per ogni singola testa non può in alcun caso superare: ,70 per il caso Morte; ,70 per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio; ,99 cumulativi per i mezzi di trasporto (salvo quanto previsto per il Rischio Volo). Art. C) MODALITA AMMINISTRATIVE In base alle indicazione fornite dalla Contraente, relativamente al primo rateo di copertura e/o alla prima annualità assicurativa, la Società rilascerà alla Contraente ed a ciascuna delle Associate, un allegato che sarà parte integrante della presente polizza. Su tale documento, oltre alla determinazione del premio, verranno indicate: le categorie assicurate e/o le persone assicurate; i multipli di retribuzione assicurati e/o le somme assicurate; i limiti di risarcimento per persona; il periodo di copertura. Art. D) GARANZIE E PREMI La copertura s intende prestata dalla Società nei confronti di ogni Associata previa la rimessa del pattuito premio a deposito da parte della Contraente. Inoltre la copertura s intende operante anche per gli Associati che, con decorrenza dalla data indicata dalla Contraente, aderiranno alla presente polizza nel corso dell annualità assicurativa. In tal, caso qualora l ingresso non avvenisse alla data di ricorrenza della polizza (31 dicembre), il premio sarà calcolato in pro-rata temporis affinché, in seguito, il rinnovo avvenga per periodo annuale contemporaneamente per tutte le applicazioni alla polizza. Art. E) PAGAMENTO DEI SINISTRI Eventuali pagamenti delle somme assicurate verranno effettuati direttamente dalla Società a favore dei Beneficiari, come determinato nelle Condizioni di Assicurazione. Art. F) DETERMINAZIONE DEI COSTI I premi annui lordi per poter aderire alla presente polizza si intendono fissati come da tabella A) allegata e facente parte integrante del presente documento. Art. G) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5

6 Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente polizza si farà riferimento alle Condizioni Generali, Particolari e Speciali di Assicurazione qui di seguito allegate. Art. H) FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria di Roma. Condizioni Generali di Assicurazione 6

7 6.1 - Definizioni DEFINIZIONI ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione ASSOCIATA Impresa associata al Contraente CONTRAENTE Il soggetto che stipula l Assicurazione INFORTUNIO L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. INVALIDITA PERMANENTE GENERICA La perdita o la riduzione a seguito di infortunio, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato. POLIZZA Il documento che prova l Assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ ASSITALIA Le Assicurazioni d Italia 7

8 6.2 - Oggetto e delimitazioni dell assicurazione Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l assicurato subisca nell esercizio delle occupazioni professionali ed extraprofessionali. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: - l asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti od intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; - le infezioni od avvelenamenti da morsi o punture in genere; - l annegamento; - l assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; - gli infortuni derivanti dal manifestarsi di eventi naturali compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane valanghe e slavine. In via esemplificativa si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti all assicurato: dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sports aerei in genere e paracadutismo; durante il servizio militare; per scariche elettriche o contatto con corrosivi; durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l assicurato sia regolarmente abilitato; durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai fino al 3 grado nonché oltre, purché non in solitaria; per imprudenze, negligenze o colpa grave; in stato di malore, incoscienza e vertigini; in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere; a seguito di azioni di dirottamento o di pirateria aerea; la garanzia comprende altresì le ernie addominali traumatiche con le limitazioni di cui al punto delle Condizioni Generali di Assicurazione Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni occorsi: durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata; durante la guida e l uso, salvo quanto previsto dal successivo art di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei; in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell assicurato; 8

9 sotto l influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente; da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere; in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche Rischio del volo L assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall assicurato durante viaggi aerei, turistici o di trasferimento, effettuati come passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La garanzia, che non opera per i contratti con durata temporanea o comunque inferiore ad un anno, vale dal momento in cui l assicurato sale a bordo di un aeromobile fino al momento nel quale ne è disceso. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza o di eventuali altre assicurazioni stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio di volo in abbinamento a polizze infortuni comuni (individuali e cumulative) non potrà superare, per persona, i capitali di: ,25 per il caso di morte ,25 per il caso di invalidità permanente totale. Nel caso in cui la presente polizza sia cumulativa, la somma delle garanzie da questa previste e di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni cumulative, fermo restando il capitale per persona di cui sopra, non potrà superare, complessivamente per aeromobile, i capitali di: ,59 per il caso di morte ,59 per il caso di invalidità permanente totale. In detta limitazione per aeromobile rientra nei capitali riferenti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni cumulative stipulate dalla stessa Contraente. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti Limitazioni relative alle ernie Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si dà atto che: nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% (dieciprocento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; qualora l ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l indennizzo per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; qualora insorga contestazione circa la natura o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al collegio medico, di cui all art delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9

10 Persone non assicurabili Sono ammessi al beneficio dell assicurazione tutti, indistintamente, gli assicurati, indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e/o da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall art delle Condizioni Generali di Assicurazione (Criteri di indennizzabilità). L assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che, in tal caso, verranno restituiti. La Contraente è pertanto esonerata dall obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire Limiti territoriali L assicurazione vale per tutto il mondo Regolazione del premio Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo l eventuale premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione. Se la Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le maggiori spese sostenute. Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti Variazioni nelle persone e/o categorie assicurate L assicurazione vale per le persone e/o categorie indicate in polizza se ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto sulla base del quale fu fatta l assicurazione. L Associata deve denunciare alla Contraente e questa alla Società le sostituzioni e le nuove inclusioni che si verifichino nel personale assicurato e la Società ne prende atto. L assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore del giorno in cui viene effettuata la comunicazione alla Società. 10

11 Altre assicurazioni A deroga dell art del Codice Civile la Contraente e/o l Assicurato non sono tenuti a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa Buona fede L omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione intenzionale o volontaria della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Quanto sopra non è operante per le disposizioni di cui al successivo art delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Resta inteso che la Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 11

12 SINISTRI Denuncia dell infortunio e obblighi relativi La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata con certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o alla MIZAR cui è assegnata la polizza, entro 15 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui la Contraente, l assicurato od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. PERIZIE E RISARCIMENTI Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetto fisico, l indennità per l invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da condizioni preesistenti Morte - beneficiari Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso, diversamente alle persone designate dall assicurato, la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la Contraente o l Associata, od in assenza di dichiarazioni agli eredi legittimi e/o testamentari Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il Caso Morte. 12

13 La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Cod. Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennizzo, risulterà che l assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita Invalidità Permanente A) Se l infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per l Invalidità Permanente. La valutazione del grado di percentuale di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n e successive sue eventuali modificazioni, con l intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di Invalidità Permanente. B) La Società prende atto che, se l assicurato è mancino, il grado di invalidità per il lato destro è applicato al sinistro e viceversa. C) Nel caso in cui l assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come destri, si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente, fermo restando il disposto dell art ) delle Condizioni Generali di Assicurazione. D) FRANCHIGIA (esclusi i dirigenti) - si conviene che nei casi previsti nella tabella A) allegata, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell Invalidità Permanente Totale. Se invece essa risulta superiore al 3% dell invalidità Permanente totale, sarà corrisposto l indennizzo integrale. A maggior chiarimento di quanto trascritto nella Tabella A) Determinazione dei costi assicurativi punto e) piano alternativo si precisa che l indennizzo per invalidità permanente verrà così corrisposto: non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente non supera il 5%; per invalidità permanente oltre il 5% e sino al 15% viene liquidato l indennizzo con applicazione della franchigia del 5%. oltre il 15% non si applica nessuna franchigia; maggiorazione del 30% dell indennizzo per invalidità oltre il 15% e fino al 60%; indennizzo 100% per invalidità permanente superiore al 60%. E) DIRIGENTI: per la categoria Dirigenti è consentita l assunzione di capitali corrispondenti a multipli della retribuzione superiore a 5 (cinque) volte per il Caso di Morte e 6 (sei) volte per l Invalidità Permanente. Relativamente alla Invalidità 13

14 Permanente sulle somme eccedenti 6 (sei) volte la retribuzione annua verrà applicata una franchigia assoluta del 10%. Pertanto, non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di Invalidità Permanente accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza non supera il 10%. Qualora il grado di Invalidità Permanente risulti superiore al 10% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Resta convenuto che in nessun caso la garanzia potrà superare i limiti massimi di capitale previsti in polizza pari a: ,70 per il Caso di Morte e ,70 per il Caso di Invalidità Permanente Totale Cumulo di indennità Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio, ed in conseguenza di questo, l assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l indennità pagata o quella assicurata per il caso di morte - ove questa sia superiore - e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità verrà corrisposta in Italia ed in Euro Controversie In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del medico designato, dopodiché la Società comunica all assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando l Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il 14

15 Collegio Medico risiede, a scelta dell Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell infortunio. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. DISPOSIZIONI VARIE Anticipata risoluzione del contratto Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dall Associata sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione Forma delle Comunicazioni Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto alla Direzione della Società e/o al Broker quale è assegnata la polizza Competenza Territoriale Per ogni controversia diversa da quelle previste dall art è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società Tasse Sono a carico della Contraente tutte le tasse ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto. 15

16 Condizioni Particolari di assicurazione Art. 1 - CONDIZIONI VALIDE PER ASSICURAZIONE STIPULATA IN BASE ALL AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI a) Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione. b) Per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l infortunio, moltiplicato per le mensilità del contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all infortunato nei dodici mesi precedenti i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato ossia conteggiabile il premio di assicurazione. Per i dipendenti che abbiano raggiunto il mese di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per liquidazione dell indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all infortunato per il periodo di tempo decorrente dall assunzione in servizio fino al giorno dell infortunio. c) L Associata e la Contraente sono esonerate dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. d) Il tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni millesimo di retribuzione computata ai sensi di cui al punto A). Al premio risultante verranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e le tasse. Il premio viene anticipato dalla Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione, pure specificato nel conteggio del premio e lo stesso verrà regolato come previsto all art delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 2 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia a favore dell assicurato al diritto di rivalsa che le compete per l articolo 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. 16

17 Art. 3 - DANNI ESTETICI Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino al massimo di 2.582,28 le spese documentate sostenute dall assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Art. 4 - RISCHIO GUERRA A modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di giorni 14 dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero. Limitatamente al rischio volo previsto nella presente polizza, l assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei Paesi in stato di guerra. Art. 5 - DIRIGENTI Relativamente alle categorie Dirigenti e Quadri se previste dal contratto, si conviene quanto segue: l assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l attitudine al lavoro; la valutazione dell invalidità permanente da malattia professionale sarà effettuata nei termini previsti dall art delle Condizioni Generali. Il periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal giorno della denuncia della malattia. Qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l attitudine al lavoro dell assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% (centoprocento). Art. 6 - RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di decesso dell assicurato all estero a seguito di evento indennizzabile la Società rimborsa agli eredi, di cui all art delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di 2.582,28. Art. 7 - RIMBORSO SPESE MEDICHE La garanzia è estesa al rimborso delle spese mediche e di cura praticate presso ambulatori od i pronto soccorso degli Istituti di Cura o a domicilio, limitatamente alle prime cure necessarie a seguito dell infortunio subito e indennizzabile a termini delle Condizioni Generali. Dette spese comprendono il trasporto in ambulatorio o pronto soccorso, onorari dei medici, onorari del chirurgo e spese della sala operatoria, medicinali e materiali di cura, gli accertamenti diagnostici, le radioscopie e le radiografie. La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo di 2.582,28 per infortunio e per anno assicurativo. 17

18 Art. 8 - RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI MORTE Se il medesimo infortunio provoca la morte dell assicurato e del suo coniuge non separato e se i loro figli minorenni conviventi risultano unici beneficiari dell assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso di morte aumentata del 100%, ma entro il limite di ,80. La presente estensione di garanzia non è valida per il rischio volo. Art. 9 - LIQUIDAZIONE INVALIDITA PERMANENTE TOTALE Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore all 80% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. Art CAMBIO GESTIONE ASSICURATIVA Ogni Associata prende e dà atto che prestazioni e costi assicurativi potranno subire variazioni in presenza di trasferimento di gestione assicurativa ad altro broker. Condizioni Speciali A) Rischi Solo Professionali, compreso rischio in itinere Qualora la combinazione prescelta preveda la copertura dei soli rischi professionali, compreso rischio in itinere, viene convenuto che: l assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie che gli derivano dal rapporto di lavoro con l associato, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa. B) Rischi solo extraprofessionali Qualora, invece, la combinazione prescelta preveda la garanzia per i soli rischi extraprofessionali viene convenuto che: l assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale 18

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