Il patto di stabilità interno e l'associazionismo intercomunale

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1 Matteo Barbero Il patto di stabilità interno e l'associazionismo intercomunale Padova, 23 marzo 2015

2 Il Patto di stabilità interno Rappresenta il principale meccanismo volto ad adeguare la struttura della finanza pubblica territoriale italiana alle esigenze imposte dall appartenenza all Unione economica e monetaria. Si tratta, infatti, del più rilevante strumento di coordinamento della finanza di regioni ed enti locali. È stato introdotto sul finire degli anni 90, in coincidenza con l avvio della terza fase dell UEM.

3 I vincoli europei Il disavanzo e il debito pubblico sono le grandezze di riferimento per valutare il rispetto degli standard europei di finanza pubblica PARAMETRI DI MAASTRICHT DISAVANZO/PIL 3% DEBITO/PIL 60%

4 Il pareggio di bilancio ENTRATE TOTALI = SPESE TOTALI SIGNIFICATO CONTABILE E NON ECONOMICO

5 Disavanzo ENTRATE FINALI - SPESE TOTALI TRIBUTARIE + EXTRATRIBUTARIE + PATRIMONIALI CORRENTI + CONTO CAPITALE + RIMB. PRESTITI

6 Disavanzo DEBITO PUBBLICO IL DISAVANZO PUBBLICO ANNUALE GENERA IL DEBITO PUBBLICO; DAL DEBITO PUBBLICO DERIVANO ENTRATE PUBBLICHE (ENTRATE PUBBLICHE DA DEBITO) SUL DEBITO PUBBLICO SI PAGANO GLI INTERESSI (SPESA PUBBLICA PER INTERESSI)

7 L estensione del Patto Fino al 2012 Dal 2014 Tutti i comuni con più di abitanti Tutti i comuni con più di abitanti

8 L estensione del Patto Prima 2013 Dimensione > abitanti ab. Italia Dal 2014 Totale < ab Totale 8.092

9 I contenuti Le diverse versioni del Patto che si sono succedute negli oltre 10 anni della sua evoluzione hanno seguito due impostazioni alternative: obiettivi espressi in termini di saldi obiettivi espressi in termini di tetti di spesa

10 La disciplina in vigore fino al 2014 Regioni Enti locali Duplice tetto alle spese finali (in termini di cassa e di competenza) Obiettivi di saldo calcolati secondo il criterio della c.d. competenza mista

11 La disciplina in vigore nel 2015 Regioni Enti locali Pareggio di bilancio Obiettivi di saldo calcolati secondo il criterio della c.d. competenza mista

12 La disciplina in vigore nel 2016 (?) Regioni Enti locali Pareggio di bilancio Pareggio di bilancio

13 Legge costituzionale 1/2012 Declina i principi di pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito a valere per lo Stato e per tutti i livelli di governo Eleva il rango legislativo della legge di bilancio da formale a sostanziale, attraverso l abolizione del divieto di introdurre, con essa, nuovi tributi e nuove spese. La «armonizzazione dei bilanci pubblici» diventa materia di legislazione esclusiva (con il ddl Boschi anche il («coordinamento della finanza pubblica») Ridisegna i rapporti tra le autonomie territoriali e lo Stato Il riconoscimento dell «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (art. 119 Cost.) è condizionata a) al rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci; b) all obbligo di concorrere ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall appartenenza all unione europea. Per gli Enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all indebitamento per le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell equilibrio per il complesso degli enti di ciascuna Regione, compresa la Regione medesima.

14 Legge costituzionale 1/2012 Lo Stato individua ed impone un «saldo di comparto» Il coordinamento della finanza pubblica assume natura «finalistica» che consente allo Stato di intervenire sull autonomia finanziaria degli enti territoriali con norme fondamentali ma anche con interventi puntuali L avere sancito in una disposizione costituzionale l obbligo del concorso delle autonomie ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari discendenti dall appartenenza all Unione europea rafforza, quindi, il margine prescrittivo riconosciuto allo Stato in relazione al potere di imporre agli enti gli oneri finanziari necessari ad adempiere agli stringenti vincoli comunitari (le prescrizioni potranno ritenersi lesive delle autonomie riconosciute agli enti territoriali solo in caso di scelte arbitrarie che violano i principi di proporzionalità, sussidiarietà, ragionevolezza, adeguatezza, solidarietà economica e sociale, coesione territoriale, unità giuridica ed economica della Repubblica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio).

15 Legge n. 243/2012 Ha dato attuazione al nuovo art. 81, c. 6, Cost. e all'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012. Essa può essere modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dello stesso art. 81, c. 6, Cost. (maggioranza assoluta dei componenti). La legge n. 243/2012 interviene pesantemente sull'intero mondo della finanza pubblica, a partire, in primo luogo, da quella statale. Inciderà in maniera assai significativa anche sull ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che dal 2016 dovranno rivedere profondamente l assetto finanziario e contabile a partire dalle regole fondamentali, alla struttura del bilancio e alle metodologie contabili.

16 Legge n. 243/ REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9) Il principio dell equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato nella regola del conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del: a) saldo tra le entrate finali e le spese finali; b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Correzione degli scostamenti Se a consuntivo, si registra uno scostamento dall obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. Nell ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse dovranno essere destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento. Sanzioni Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle regioni e agli Enti locali che non conseguono l equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli dello Stato e tenendo conto di parametri di virtuosità.

17 Legge n. 243/ REGOLA: Indebitamento (art. 10) Alla golden rule dell art. 119 si affianca l obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento Per gli enti territoriali l indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento, come detto, e contestualmente all adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell investimento stesso In ogni caso, il ricorso all indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l anno di riferimento, l equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione. In caso di complessivo scostamento dall equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell equilibrio di cassa dell esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Sarà quindi possibile solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio.

18 Pareggio di bilancio (L. 190/2014) 463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

19 Pareggio di bilancio (L. 190/2014) Entrate finali Spese finali Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo I Spese correnti Titolo II Trasferimenti correnti Titolo II Spese in conto capitale Titolo III Entrate extratributarie Titolo III Spese per incremento attività finanziarie Titolo IV Entrate in conto capitale Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate correnti Spese correnti Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo I Spese correnti Titolo II Trasferimenti correnti Titolo II Rimborso quote capitali Titolo III Entrate extratributarie

20 Pareggio di bilancio (L. 190/2014) Ai fini dei saldi di cui al comma 463, rilevano: a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio; b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità; c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015 ( ); d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

21 Pareggio di bilancio (L. 190/2014) Comma 466: Esclusioni Comma 469: Prospetto da allegare al bilancio Comma 470: Monitoraggio Comma 471: Certificazione Comma 474 e ss: Sanzioni In pratica, tutta la struttura del vecchio Patto.

22 Il Patto per i comuni Impone obiettivi annuali di miglioramento del saldo fra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista. A tal fine si considerano, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Tra le operazioni finali non sono considerate né l avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Non rilevano le entrate da prestiti e le relative spese di rimborso.

23 Saldo di competenza mista [accertato entrate correnti (titoli I, II, III) + incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale (titolo IV)] [impegnato spesa corrente (titolo I) + pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale (titolo II)]

24 Il bilancio di un comune Entrate Titolo I (tributarie) Titolo II (trasferimenti correnti) Titolo III (extratributarie) Titolo IV (trasferimenti c/capitale) Spese Titolo I (correnti) Titolo II (c/capitale) Titolo III (rimborso prestiti) Titolo IV (partite di giro) Titolo V (prestiti) Titolo VI (partire di giro)

25 Il bilancio di un comune ai fini del Patto Titolo I (tributarie) Entrate Titolo II (trasferimenti correnti) Titolo I (correnti) Titolo II (c/capitale) Spese Titolo III (extratributarie) Titolo IV (trasferimenti c/capitale) valori di competenza (accertamenti e impegni) valori di cassa (riscossioni e pagamenti)

26 Patto e nuovo bilancio Mentre dal bilancio redatto secondo lo schema di cui al DPR 194/1996 sono rilevabili soltanto le informazioni relative alla parte corrente del bilancio, non essendo disponibile nessun dato relativo alla cassa, nello schema di bilancio armonizzato, invece, tali informazioni sono rappresentate. E evidente, quindi, che la predisposizione del prospetto dovrà essere assolutamente aderente a tutti gli stanziamenti del bilancio armonizzato.

27 Il calcolo degli obiettivi Art. 32, comma 4, della L. 183/2011 I comuni devono conseguire annualmente un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all art. 14, comma 3, del D.L. 78/2010

28 Quindi Obiettivo di Patto = Media degli impegni di spesa corrente X Coefficiente % Taglio 2010 È sempre un numero positivo = avanzo)!

29 Obiettivi In base a quanto previsto dal comma 489 della L. 190/2014, dal 2015 il saldo finale non dovrà risultare superiore all obiettivo assegnato a ciascun ente, che dovrà essere calcolato applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio (fino al 2014, il riferimento era al ) i seguenti coefficienti: per i comuni 8,6% nel 2015 e 9,15% dal 2016; per le province 17,2% nel 2015 e 18,03% dal Si tratta di un deciso alleggerimento del Patto, che vale circa il 60% della manovra prevista dalla disciplina pre-vigente.

30 Obiettivi Il cambio della base di calcolo non è accompagnato (come accaduto nel 2014) da una clausola di salvaguardia per attenuare le variazioni rispetto alla disciplina previgente. È stata inoltre resa inapplicabile la disciplina sulla c.d. virtuosità (art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del D.L. 98/2011), così come, ovviamente, le premialità a favore degli enti sperimentatori (art. 31, comma 6, della L. 183/2011).

31 Obiettivi Gli obiettivi potevano essere modificati con decreto del Mef (da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e su proposta dell'anci e dell'upi) per tenere conto, delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e degli oneri connessi ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila ed a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Tale rimodulazione doveva essere definita ad invarianza dell obiettivo di comparto, entro il 31 gennaio 2015 (non è chiaro se essa possa riguardare anche gli anni successivi).

32 Fondo crediti A controbilanciare in parte gli sconti, la legge di stabilità 2015 prevede che gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità diventano rilevanti ai fini del Patto. In base al comma 490 della L. 190//2014, infatti, nel saldo di Patto diventeranno rilevanti gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest ultimo, quindi, sebbene non impegnabile, assurge a spesa rilevante, in aggiunta agli altri impegni a valere sul titolo I (ed ai pagamenti sul titolo IV). Si tratta di una novità rilevante rispetto sia a quanto previsto per gli enti sperimentatori (i quali hanno ottenuto significativi benefici nella gestione del Patto) che alla disciplina del fondo svalutazione crediti introdotto dall art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012. Sulla base di uno specifico monitoraggio degli accantonamenti relativi al fondo crediti effettuati per l anno 2015 (e dal 2016 nell anno precedente), potranno essere rivisti i moltiplicatori.

33 Obiettivi Con l intesa raggiunta la settimana scorsa dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali, però, è stato deciso il restyling delle regole del Patto di stabilità interno 2015 riguardanti i comuni. Il correttivo, ora, dovrà essere tradotto in norma, probabilmente attraverso un emendamento alla legge di conversione del D.L. 4/2015. Diverse le novità in arrivo. In pratica, il peso della manovra annuale, che complessivamente vale 3553 milioni, di cui circa legati all obiettivo di Patto e circa all accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) imposto dalle nuove regole contabili, viene diviso in due quote. A tale importo si aggiunge anche una riserva di obiettivo di 100 milioni per compensare, come previsto dal comma 489 della L. 190/2014, i maggiori oneri connessi ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila ed a sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali In totale, l obiettivo finanziario complessivo vale dunque 3653 milioni.

34 Obiettivi La prima quota, pari al 60% del totale (ovvero 2191,8 milioni) è ripartita, come accaduto fino ad oggi, in relazione alla dimensione della spesa corrente dei diversi enti. Rispetto a quanto oggi previsto, però, vengono modificate le regole per la determinazione della base per il calcolo degli obiettivi. A tal fine, viene considerata la spesa corrente registrata negli anni , mentre ora il riferimento è al triennio Tuttavia, il valore medio è calcolato con riferimento a tre dei quattro anni considerati, scartando quello con valore massimo. Vengono così sterilizzati i salti di spesa occasionali, dovuti ad incrementi eccezionali e non ripetuti. Inoltre, la base di calcolo è depurata dalla spesa relativa al servizio rifiuti e da quella riguardante il trasporto pubblico locale. Ancora, vengono sterilizzati gli effetti dei tagli subiti in questi anni dai comuni, a partire da quelli imposti dal D.L. 78/2010 (e già dedotti dal calcolo per i comuni ad essi assoggettati, ossia quelli con oltre 5000 abitanti) e fino a quelli previsti dal D.L. 66/2014.

35 Obiettivi Sempre ai fini del riparto della prima quota, sono previsti sconti a favore degli enti che nel periodo (o a seconda della disponibilità dei dati) hanno maggiormente ridotto le uscite correnti, mentre per quelli che, al contrario, hanno fatto registrare aumenti oltre la media è introdotto un aggravio. Al fine di contenere le variazioni determinate dal procedimento descritto entro limiti di sostenibilità finanziaria, si applica una clausola di salvaguardia. Essa impedisce che il Patto si alleggerisca di oltre il 38% rispetto all'obiettivo 2014 riproporzionato, o al contrario cresca di oltre il 20%. In tal modo, si tiene conto anche degli sconti previsti lo scorso anno a favore degli sperimentatori. La base di calcolo così corretta è molto più leggera di quella attualmente prevista, per cui il moltiplicatore sale dall 8,6%al 22,56%.

36 In pratica spesa corrente media X 22,56% _ tagli intervenuti nel quadriennio = prima quota di obiettivo

37 Fondo crediti La seconda quota, pari al 40% del totale (1461,2 milioni) invece, viene distribuita in relazione alla capacità di riscossione delle entrate proprie, misurata in base al rapporto fra incassi e accertamenti negli anni (con esclusione degli anni in cui si sono registrati, per ciascun ente, i valori minimo e massimo). Passaggio importante. Il riparto del sacrificio complessivo nelle due quote verrà deciso autonomamente da ogni ente.

38 In pratica obiettivo finanziario complessivo _ fcde stanziato a bilancio = obiettivo di Patto 2015

39 Obiettivi Gli obiettivi finanziari complessivi di ogni comune già stati definiti. A questi, ogni ente dovrà sottrarre l importo del fcde stanziato a bilancio. Per il ,5%. Con questa metodologia, le amministrazioni sono incentivate a far emergere le loro effettive criticità in sede di riaccertamento straordinario dei residui (primo passo per l avvio della nuova contabilità armonizzata), in quanto ad un maggior fcde corrisponderà un minore obiettivo di Patto. In questa logica, si comprende anche la premialità prevista a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione, i quali avranno un fcde basso e quindi un obiettivo di Patto più elevato. Da questo punto di vista, la metodologia è senz altro virtuosa. Essa, tuttavia, non brilla per comprensibilità ma, al contrario, è difficile da comprendere e soprattutto da far comprendere agli amministratori. Sul punto, è necessario chiarire che l'aumento della percentuale su cui determinare l'obiettivo non deve essere letto come un aumento della manovra a carico degli enti, ma rappresenta l'esigenza di tener conto dell'insieme dei principali vincoli finanziari sul comparto e su ciascun comune.

40 Obiettivi Infine, i 100 milioni della riserva di obiettivo verranno ripartiti in questo modo: spese per eventi calamitosi: 10 milioni spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio: 40 milioni spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni Il riparto verrà operato in base alle richieste effettuate dai comuni attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato entro un termine che sarà fissato mediante decreto del Mef. Nel caso degli enti capofila, il meccanismo verrà coordinato con quello di cui all art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011.

41 Gli enti virtuosi Art. 20, comma 2, del D.L. 98/2011 Ha previsto l individuazione di 4 classi di virtuosità in cui collocare regioni ed enti locali. I primi della classe vedranno azzerato il rispettivo concorso alla manovra ed i tagli previsti dalla manovra estiva La L. 183/2011 ha ridotto a 2 le classi e a 4 (da 9) i parametri per i comuni applicabili nel 2012 che saranno: 1) rispetto del Patto (da definire l arco temporale di riferimento); 2) rapporto fra entrate correnti riscosse ed entrate accertate (capacità di smaltimento dei residui); 3) autonomia finanziaria [entrate proprie (Tit.I+ Tit. III/entrate correnti (primi tre Tit.)]; 4) equilibrio di parte corrente (entrate correnti/spese correnti).

42 Deroghe La legge di stabilità 2015 conferma quasi tutte le esclusioni dal Patto già previste per il 2014, fatta eccezione per quella prevista dall art. 1, comma 535, della L. 147/2013,che tanti problemi applicativi ha creato (ne parliamo dopo). In aggiunta, viene introdotta una deroga a favore delle province e città metropolitane per le spese nell edilizia scolastica, per un importo di 50 milioni annui nel biennio La misura si somma a quella di cui all art. 48, comma 1, del D.L. 66/2014 (che fino al 2015 vale 122 milioni di euro annui).

43 Patto e unioni Le unioni ex art. 32 Tuel NON sono soggette al Patto. Pertanto, l accentramento delle risorse (proprie o trasferite) in capo alle unioni, senza passaggio dai bilanci dei comuni associati, consente di eludere (LEGITTIMAMENTE) il Patto. Infatti, i flussi fra i comuni soggetti e le unioni sono intercettati dal Patto al momento dell impegno per quanto concerne le spese correnti e del pagamento per quelle in conto capitale.

44 Patto e unioni Le unioni hanno meno vincoli sul ricorso all indebitamento. Ricordiamo, però, che la Corte dei conti Piemonte, nel parere n. 114/2011, ha messo alcuni paletti per evitare che l intervento dell unione sia considerato elusivo dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, l opera finanziata deve rientrare nel patrimonio dell unione.

45 Patto e convenzioni In caso di convenzione, se il Comune capofila è soggetto, il Patto condiziona anche i flussi verso l esterno (ciò non accade per le unioni classiche, le quali, come detto, non sono soggette). Il capofila, nel determinare il proprio obiettivo, non può considerare unicamente la propria quota di spesa relativa alla gestione dei servizi associati, ma deve farsi carico anche delle quote di spesa riferita agli altri comuni (Corte dei conti Emilia-Romagna, parere n. 26/2012).

46 Patto e convenzioni Per quest anno, è previsto un duplice meccanismo di rimodulazione: entro il 31 gennaio da parte del Mef, come visto in precedenza; ex art. 31, comma 6-bis, della L. 183/2011(comunicazione all Anci entro il 15 aprile 2015). Da notare che le premialità 2014 sono state attribuite ai comuni non capofila che hanno acconsentito al peggioramento del proprio obiettivo.

47 Saldo e nuova contabilità La coesistenza fra competenza mista e competenza finanziaria potenziata impone alcuni accorgimenti nel calcolo del saldo di Patto, con riguardo all istituto del fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Come chiarito dalla Faq Arconet n. 28, l ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo di Patto deve essere incrementato dell importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

48 Saldo e nuova contabilità Per cui avremo: Accertamenti correnti = Accertamenti titoli I, II e III + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) - Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento ai valori al netto delle entrate escluse dal Patto.

49 Patto e nuova contabilità In generale, la reiscrizione su anni successivi di impegni correnti finanziati da entrate vincolate, ai fini del Patto, un effetto neutro visto che essi saranno coperti da applicazione fondo pluriennale vincolato. Viceversa, la reiscrizione di impegni correnti finanziati da entrate non vincolate determina, in termini di Patto (come di bilancio) un effetto negativo, visto che dovranno essere coperti da risorse di competenza degli esercizi futuri. È necessario, pertanto, porre particolare attenzione, anche nel corso dell esercizio, all evoluzione pluriennale delle somme reiscritte e finanziate dal fondo pluriennale vincolato, gestibile prima del riaccertamento dei residui con variazioni di esigibilità. Inoltre, l obbligo di collegare, sul piano temporale, l accertamento all effettiva esigibilità, determina anche degli evidenti effetti sul saldo di Patto. Minori problemi comportano le risorse di parte capitale, che ai fini Patto continueranno a rilevare in termini di cassa.

50 Chiusura Patto 2014 La gestione e la quadratura del Patto 2014 è stata notevolmente complicata dalle discutibili interpretazioni fornite dal Mef rispetto al c.d. bonus investimenti Attenzione anche alle quote erogate dal Mef ai sensi dell art. 1, comma 122, della L. 220/2010.

51 Chiusura Patto 2014: il bonus Ad esempio, se la quota assegnata ad un comune è pari a euro, occorre aver pagato a titolo II almeno euro. Se l ente entro fine anno pagherà solo euro, il suo bonus verrà ridotto da a euro. In ogni caso, per non perdere in tutto o in parte il bonus, è necessario avere effettuato entro il primo semestre pagamenti per un importo almeno pari al bonus stesso, altrimenti l eventuale differenza è comunque persa. Nel nostro esempio, se entro il 30/6/2014 sono stati effettuati pagamenti per euro, l ente potrà al massimo usufruire di un bonus pari a euro, a condizione che entro fine anno abbia pagato almeno euro. Ricordiamo che, nel conteggio dei pagamenti, occorre sottrarre tutti quelli che sono esclusi dal Patto in base ad altre norme, fra cui ì, in particolare, quelle agevolate dia cd Patti di solidarietà. Per Patti di solidarietà intendiamo il c.d. Patto verticale e il suo omologo orizzontale. Entrambi quest anno hanno avuto sia una declinazione nazionale (per il Patto verticale solo a beneficio dei comuni con popolazione compresa fra 1001 e 5000 abitanti) sia una declinazione regionale.

52 Chiusura Patto 2014 Ciò significa che, per usufruire pienamente degli spazi finanziari concessi attraverso il Patto verticale (sia regionale che nazionale) ed il Patto orizzontale (sia regionale che nazionale), occorre avere effettuato pagamenti, al netto di quelli relativi al bonus statale, almeno pari all importo degli spazi finanziari medesimi. Anche in questo caso torniamo all esempio di cui sopra. Se l ente ha ricevuto attraverso i Patti di solidarietà spazi finanziari per , per usufruire pienamente di essi e del bonus statale dovrà effettuare pagamenti a titolo II almeno pari a (bonus statale) (ulteriori pagamenti per usufruire del bonus statale) (spazi ottenuti attraverso i Patti di solidarietà) = Il tutto al netto, anche in questo caso, delle esclusioni previste da altre norme

53 Chiusura Patto 2014 È ancora possibile modificare il monitoraggio relativo al primo semestre 2014, anche rinunciando per intero al bonus. In vista della chiusura occorre tenere presente che: la condizione di corretta applicazione della norma è che al 31/12/2014 il valore riportato nella cella SCapN sia maggiore o uguale al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014; conseguentemente, il valore nella cella PagCap sarà uguale a quello inserito nella cella S16. Se invece al 31/12/2014 il valore nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16 del primo semestre 2014, il valore nella cella PagCap deve essere pari al valore risultante nella cella SCapN. In particolare, se SCapN risultasse pari a zero, allora anche PagCap deve risultare pari a zero. Nel caso in cui il valore presente nella cella SCapN risultasse inferiore al valore riportato nella cella S16, il saldo finanziario finale al 31/12/2014 deve risultare superiore all obiettivo programmatico per un importo pari ai maggiori spazi non utilizzati per spesa in conto capitale e cioè pari alla differenza fra il valore riportato alla voce S16 e quello riportato alla voce PagCap.

54 Adempimenti a carico dei comuni Prospetto allegato al bilancio di previsione. Monitoraggio periodico Certificazione dei risultati

55 Prospetto da allegare al bilancio Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito, anche su base pluriennale, il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto.

56 Il (nuovo) bilancio di un comune ai fini del Patto Solo parte corrente

57 Certificazione Ciascuno comune è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economicofinanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Mef di cui sopra. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto, con sanzioni attenuate nel caso in cui esso sia comunque stato rispettato.

58 Monitoraggio I comuni trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto nel sito web « le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero. Da capire la sorte del prospetto dimostrativo dell'obiettivo.

59 Adempimenti Il novellato art. 172 del Tuel conferma l obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo della concordanza tra il documento contabile e l obiettivo programmatico del Patto. Confermato anche l obbligo previsto dall art. 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, (ora incorporato nel nuovo art. 183, comma 8, del Tuel) che impone, prima dell assunzione di nuovi impegni di spesa, la verifica della compatibilità dei futuri pagamenti con i vincoli di finanza pubblica c.d. visto di compatibilità monetaria ). Il comma 494 della L. 190/2014, infine, modifica la tempistica del monitoraggio, prevedendo che, con riferimento al primo semestre, il prospetto debba essere in ogni caso trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef che ne approva il modello; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ossia entro il 31 gennaio dell anno successivo.

60 Adempimenti a carico dei comuni Prospetto dimostrativo Insieme al bilancio di previsione Monitoraggio Semestrale Certificazione Entro il 31 marzo dell anno successivo

61 Prossime scadenze Entro il 31 marzo 2015 va completata la certificazione del Patto Entro il 15 aprile 2015 va inviata la richiesta alla Regione sul Patto verticale.

62 Sanzioni Taglio delle spettanze in misura pari allo sforamento (non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti UE rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente). È in discussione la possibilità di prevedere un taglio «proporzionale» allo sforamento. Tetto agli impegni di spesa corrente (che non possono superare l importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio). Divieto di indebitamento. Blocco totale delle assunzioni. Riduzione delle indennità degli amministratori (-30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010).

63 Sanzioni I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto sono nulli. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

64 Incentivi È consentita, nell anno successivo, la riduzione degli obiettivi commisurata agli effetti finanziari delle sanzioni sul fondo sperimentale di riequilibrio o sul fondo perequativo.

65 Le problematiche più rilevanti Difficoltà di programmazione, anche a causa delle frequenti modifiche normative. Diversa tempistica di acquisizione delle entrate ed erogazione delle spese, con possibili disallineamenti temporali che rischiano di compromettere o il rispetto del Patto. Ciò si verifica soprattutto per le entrate e le spese in conto capitale (Tit. IV e Tit. II). Restrizioni all applicazione dell avanzo di amministrazione. Minore convenienza del ricorso al debito, giacché le relative entrate non migliorano il saldo del Patto mentre le spese che servono a finanziare lo peggiorano.

66 Gli effetti del Patto sugli Enti locali Calo della spesa per investimenti. Crescita residui passivi in conto capitale e blocco della liquidità. Allungamento dei tempi di pagamento. Incremento delle tariffe.

67 La spesa per investimenti dei Comuni

68 La spesa corrente dei Comuni

69 Il ruolo delle regioni Art. 77-ter, comma 11, della L. 133/2008 Art. 7-quater della L. 33/2009 Art. 17, comma 1, lett. c), della L. 42/2009 Art. 1, commi 134 e seguenti, della L. 220/2010 Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n Art. 32, comma 17, della L. 183/2011 Commi 480 e seguenti della L. 190/2014

70 Art. 77-ter L. 133/ Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

71 Art. 7-quater L. 33/ Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

72 Art. 7-quater L. 33/2009 Consentiva, per il solo 2009, l esclusione dal saldo del PSI di alcune tipologie di pagamenti da parte degli enti locali aventi alcune caratteristiche di virtuosità finanziaria, a condizione che le rispettive regioni consentissero un peggioramento del proprio obiettivo di PSI di importo corrispondente ai pagamenti sbloccati. È stata successivamente estesa anche al 2010 (art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 42/2010).

73 Art. 17 L. n. 42/ c) ( ) le Regioni ( ) possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni.

74 L. 220/2010 Art. 1, commi , della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale) Le Regioni speciali, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, concordano, entro il 31 dicembre dell anno precedente, i rispettivi obiettivi di Patto. Art. 1, comma 134, della legge n. 220/2010 Le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al Patto.

75 L. 220/2010 Art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale) A decorrere dall'anno 2011, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato ( ) per gli Enti locali della Regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

76 L. 220/2010 Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n (Patto regionale orizzontale) Entro il 15 ottobre gli enti locali comunicandola propria disponibilità o il proprio fabbisogno di spazi finanziari alle regioni (oltre che ad Anci e Upi regionali). Tale comunicazione, che dovrebbe richiedere un preventivo passaggio quantomeno in giunta, se non addirittura in consiglio, visto l evidente collegamento con il bilancio dell ente, è facoltativa. Tuttavia, chi omette di farla e a fine anno registra una differenza fra saldo e obiettivo superiore ad una soglia definita a livello regionale sarà penalizzato con l esclusione dal Patto orizzontale nell anno successivo. Gli enti che, in un determinato anno, abbiano beneficiato di una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo dovranno restituire i maggiori spazi finanziari ad essi concessi accettando il peggioramento degli obiettivi assegnati per il biennio successivo per un importo complessivamente pari alla quota loro attribuita nel primo anno. In tal modo, viene garantita agli enti che cedono spazi finanziari la restituzione, entro due anni, della quota da essi ceduta. Le comunicazioni degli enti locali, pertanto, dovranno precisare anche le modalità di cessione o di recupero degli spazi finanziari nel biennio successivo.

77 L. 220/2010 Decreto del Mef 6 ottobre 2011, n (Patto regionale orizzontale) Il meccanismo del Patto orizzontale Anno Obiettivo originario Ente A Ente B Ente C Obiettivo modificato Obiettivo originario Obiettivo modificato Obiettivo originario Obiettivo modificato Totale Entro il 31 ottobre (termine perentorio), le regioni dovranno ripartire gli spazi finanziari resisi disponibili, concordando i relativi criteri in sede di Consiglio delle autonomie locali o in mancanza con Anci e Upi regionali e privilegiando le spese in conto capitale, quelle inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Esse dovranno, quindi, modificare gli obiettivi degli enti interessati dalle compensazioni, sia per l anno in corso che per il biennio successivo, comunicandone la nuova misura a ciascun comune o provincia, ad Anci e Upi regionali ed al MEf. Per ogni anno, comunque, le variazioni migliorative e peggiorative dovranno compensarsi esattamente, garantendo l invarianza dell obiettivo aggregato di comparto.

78 L. 220/2010 Art. 1, comma 142, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale) Ogni Regione (e Provincia autonoma) definisce e comunica agli Enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione (e Provincia autonoma) comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

79 L. 220/2010 Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010 (Patto regionale verticale) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Le Regioni (e le Province autonome) definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

80 L. 220/2010 Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010 (Patto regionale verticale) Gli Enti locali dichiarano all'anci, all'upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

81 La disciplina fino al 2014 Patto regionale orizzontale Compensazioni interne al comparto degli Enti locali di ciascuna Regione Dal 2012 previsto anche su base nazionale Patto regionale verticale Compensazioni fra ciascuna Regione e gli Enti locali del proprio territorio Per il 2015 previsto anche su base nazionale limitatamente ai piccoli comuni

82 La nuova disciplina È stato rifinanziato anche per il 2015 il Patto verticale incentivato. Le quote assegnate dovranno essere utilizzate per il pagamento debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno Gli enti locali hanno tempo fino al 15 aprile per comunicare alle stesse regioni gli spazi finanziari di cui necessitano. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni dovranno definire il riparto assegnando il 75% degli spazi disponibili a favore dei comuni e il restante 25% a favore di province e città metropolitane. Non è più prevista, invece, la riserva del 50% a favore dei comuni con popolazione inferiore a abitanti, né l applicazione del cd Patto verticale nazionale.

83 Patto regionale Anche nel 2015 sarà prevista la possibilità di operare aggiustamenti in corso d anno. Infatti, le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, potranno, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione delle assegnazioni per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, sempre fermo restando l obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, dovrà definire e comunicare ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

84 Patto regionale Alle medesime scadenze del 15 aprile e del 15 settembre, gli enti locali potranno anche comunicare gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Dal 2015, infatti, si applicherà una sorta di Patto territoriale integrato, che consentirà scambi fra quote all interno di ciascun sistema regionale, ad invarianza dell obiettivo aggregato. Tale disciplina sostituisce quella (mai applicata) di cui all art.. 32, comma 17, della L. 183/2011 (che viene abrogato). Essa di fatto pare destinata a superare anche il Patto orizzontale, sia nazionale (art. 4-ter del D.L. 16/2012) che regionale (art. 1, comma 141, della L. 220/2010), anche se tali meccanismi non vengono espressamente cancellati.

85 Grazie per l attenzione!! Matteo Barbero matteo.barbero@regione.piemonte.it

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