n violazioni al D.L. 626/94

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1 Art. 36 bis continua Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato, a causa della breve durata dì impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 3

2 Art. 36 bis continua Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. (1) Articolo così inserito dall art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n [Co. 5, 6] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda [Co. 1, 2, 3, 4, 7] Arresto DdL e Dir. fino 3 mesi o ammenda

3 (Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego di scale a pioli) (1) 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 2. OMISSISS... (1) Articolo così inserito dall art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 Art. 36 ter 9 Arresto DdL e Dir. fino 3 mesi o ammenda

4 Art. 36 quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi) (1) 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano [PIMUS] di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 9 [Co. 1, 3, 4] Arresto DdL e Dir. fino 3 mesi o ammenda

5 Art. 36 quater continua 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. 9

6 Art. 36 quater continua 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6, ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi. 9 [Co. 5, 6] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

7 Art. 36 quater continua 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1) Articolo così inserito dall art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n

8 (Formazione ed addestramento). 1. Il datore di lavoro si assicura che: Art a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

9 (Obbligo di uso). 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

10 (Obblighi del datore di lavoro). 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua analisi, valutazione rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè siano adeguati ai rischi ; c) valuta, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato. ; d) aggiorna la scelta 2. Il DdL individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,.. in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti. ; 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI ; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti...; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale ; e) informa.. il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; g) assicura una formazione adeguata ; 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del DL 4/12/92, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. Art [Co. 3, 4a, 4b, 4d, 4g, 5] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

11 Art. 49 quinques (Valutazione del rischio) 1. Nell ambito della valutazione dei rischi di cui all art. 4, il DdL valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 49-quater; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;... OMISSISS Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 19

12 Art. 49 quinques continua La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49 sexies, 49 septies, 49 octies e 49-nonies ed è documentata in conformità all articolo 4, comma La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. 19 [Co. 1, 6] Arresto DdL 3 6 mesi o ammenda [Co. 2, 3, 7] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

13 Art. 59 duodecies [Co. 1, 2, 3, 4] (Lavori di demolizione o rimozione dell amianto). 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell assenza di rischi dovuti all esposizione all amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell amianto; Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

14 Art. 59 duodecies continua.. [Co. 5, 7] (Lavori di demolizione o rimozione dell amianto).... d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all articolo 59-decies, delle misure di cui all articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all articolo 59-sexies. 7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4. Arresto DdL e Dir. fino 3 mesi o ammenda

15 Art. 72 quater Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Titolo inserito dall art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. (Valutazione dei rischi) 1. Nella valutazione di cui all art. 4, il DdL determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei DDLL 03/021997, n. 52 e 16/07/1998, n. 285 e succ. mod.; c) il livello, il tipo e la durata dell esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater; f) gli effetti misure preventive e protettive adottate o da adottare; g)... OMISSISS... 6 [Co. 1, 2, 3, 6, 7] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

16 Art. 72 quater continua Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell articolo 72-sexies.... OMISSISS Nel caso di attività lavorative che comportano l esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici OMISSISS OMISSISS Nel caso di un attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. 6 [Co. 1, 2, 3, 6, 7] Arresto DdL e Dir. 3 6 mesi o ammenda

17 Altri articoli Articoli di uso saltuario 3

18 n violazioni al D.L. 494/96 15 TOTALI Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro OMISSISS Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Committente o il Resp. dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o > a 200 u/g; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.... OMISSISS... Art. 3 co. 3 1 [Co. 1secondo1 secondo periodo periodo,, 3, 4, 4bis] Arresto Comm.te o RdL. 3 6 mesi o ammenda

19 n violazioni al D.L. 494/96 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. Art. 3 co OMISSISS Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.... OMISSISS...

20 n violazioni al D.L. 494/96 Art. 3 co. 8 lett. a) Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.... OMISSISS Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;... OMISSISS... 3 [Co. 8a] Arresto Comm.te o RdL. 2 4 mesi o ammenda

21 n violazioni al D.L. 494/96 Art. 5 co. 1 lett. a) Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;... OMISSISS... 8 [Co. 1a] Arresto Coord. esec. 3 6 mesi o ammenda

22 n violazioni al D.L. 494/96 Art. 5 co. 1 lett. b) Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a).... OMISSISS... b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all articolo 12, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;... OMISSISS... 2 [Co. 1b] Arresto Coord. esec. 3 6 mesi o ammenda

23 Considerazioni finali Dall analisi analisi delle violazioni si evince che: 26 violazioni per mancato uso di cinture di sicurezza; 31 violazioni per ponteggi inadeguati; 16 violazioni per parapetti non a norma; 42 violazioni per mancata difesa delle aperture; Totale: % (circa) del totale 2007 Se aggiungiamo l art. 4 del DL 626/94: 24 violazioni Totale: % (circa) del totale 2007

24 Considerazioni finali Dall analisi analisi delle violazioni si evince che: LA SICUREZZA STENTA ANCORA A NASCERE NELLA FASE PROGETTUALE DELL OPERA MANCA (POCO SVILUPPATO) NELLE IMPRESE IL CONCETTO DI IMITAZIONE DEI COMPORTAMENTI RITENUTI CORRETTI E SICURI CULTURA DELLA SICUREZZA ANCORA SCARSA E MENTALITA GENERALMENTE DIFFUSA NEGLI ADDETTI SPICCATAMENTE RESTIA A CAMBIARE NELLA DIREZIONE DELLA PREVENZIONE Possibili rimedi: SVILUPPARE LA CULTURA ED I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE & SICUREZZA GIA DALLA FORMAZIONE SCOLASTICA DI BASE (CAMBIO GENERAZIONALE) FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI Fine!

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