PREVENZIONE RISCHI CADUTA DALL ALTO

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1 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni Cassa edile lucchese Scuola edile lucchese in collaborazione con Dipartimenti di prevenzione Aziende USL 2 e 12 Ordini Architetti e Ingegneri Collegi Geometri, Periti industriali e Periti agrari Seminario di approfondimento tecnico PREVENZIONE RISCHI CADUTA DALL ALTO Terza giornata 24 Novembre 2006 ATTI: Lavori in altezza - obblighi e scadenze A cura degli u.p.g. Roberto Iacometti-USL12 e Franco Picone-USL2

2 Seminario di approfondimento tecnico prevenzione rischi caduta dall alto. Terza giornata 19 Ottobre Pietrasanta 20 Ottobre Lucca Obblighi vigenti e scadenze imminenti delle disposizioni integrative alla Seiduesei relative ai lavori in altezza. Roberto Iacometti 1 D.P.R. 164/1956 Art Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Art Deposito di materiali sulle impalcature Art Montaggio e smontaggio Art Manutenzione e revisione 2

3 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Art Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. (comma aggiunto dal D. Lgs. 235/2003) 3 Art Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter. 4

4 Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi (articolo aggiunto dal D. Lgs. 235/ in vigore dal 19 luglio 2005) 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 6

5 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota; 7 e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 8

6 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste La formazione di cui al comma 6 ha carattere teoricopratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare 10

7 Cosa è cambiato????????? 11 Cosa è cambiato????? Formalizzazione del PIMUS (vigente dal 19 luglio 2005); Certa individuazione del preposto; Formazione dei preposti con argomenti definiti; Formazione dei lavoratori con argomenti definiti. 12

8 In sintesi cosa è il PIMUS: Un documento operativo usato dal personale addetto al montaggio dei ponteggi al fine di garantire: La sicurezza degli operatori durante le fasi di montaggio e smontaggio; La sicurezza di chi, non addetto al montaggio/smontaggio del ponteggio, potrebbe comunque trovarsi coinvolto in queste operazioni; La sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Il PIMUS non è un documento di valutazione dei rischi come il PSC e il POS anche se con questi deve essere correlato e sinergico 13 Secondo l accordo Stato Regioni la formazione minima prevista per i lavoratori e preposti è strutturata in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale: a)modulo giuridico normativo della durata di quattro ore; b)modulo tecnico della durata di dieci ore; c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla); d)modulo pratico della durata di quattordici ore; e)prova di verifica finale (prova pratica). 14

9 Le metodologie didattiche debbono privilegiare la parte attiva ; La prova di verifica intermedia si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte; La prova di verifica finale consiste in : Montaggio/Smontaggio/trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP); Realizzazione di ancoraggi. L accertamento dell apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuata da una commissione di docenti del corso; L esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore consente il rilascio dell attestato di frequenza con verifica dell apprendimento 15 Modulo di aggiornamento I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso teorico pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni; L aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 di contenuti tecnico pratici. 16

10 Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: a) Regioni e Province Autonome mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e/o strutture della formazione professionale accreditate; b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; c) ISPESLL; d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia; f) Scuole edili. Le docenze, con riferimento ai diversi argomenti, verranno effettuate da personale con esperienza documentata almeno biennale. 17 Secondo l accordo Stato Regioni coloro che al 19 luglio già svolgevano le attività di pontisti da più di due anni e coloro che svolgevano l attività di preposti al montaggio di ponti da più di tre anni hanno tempo fino al 19 luglio 2007 per frequentare i corsi. Nel periodo transitorio l attestazione dei lavoratori/preposti inerente l esperienza pregressa in ordine alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi è autocertificata dallo stesso lavoratore/preposto sotto personale responsabilità, ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio); Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla CCIAA in un settore compatibile con l attività d uso dei ponteggi. 18

11 Le responsabilità Derivano dall art. 4 del DPR 547/1955 e dagli art. 4 e 90 del D.Lgs 626/94 Il preposto è l ultimo scalino della gerarchia delle responsabilità di prevenzione e protezione Prima di lui ci sono datore di lavoro e dirigenti 19 L attività del preposto Ci si rifà all artt. 4 del DPR 547/1955 e del DPR 303/1956 e agli artt. 4 e 90 del D.Lgs 626/94 Sovraintende: impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui Svolge attività di controllo di tale lavoro: ne consegue potere organizzativo e disciplinare 20

12 Il ruolo di fatto Si realizza qualora, anche senza formale attribuzione, al dipendente viene chiesto di recitare uno specifico ruolo organizzativo in azienda Tale responsabilità viene meno se il preposto è personalmente impegnato nell esecuzione di lavori da lui normalmente sorvegliati 21 Chi può essere preposto Un lavoratore esperto purché gli competa il dare direttive e impartire ordini Tale attività deve essere nota e riconosciuta dal datore di lavoro 22

13 Chiunque indipendentemente dalla qualifica e dalle competenze svolga un lavoro avente contenuti di coordinamento e direzione di altri lavoratori Di norma è un capo squadra o un capo turno 23 Cass. Pen. SEZ. 4 SENT DEL 3/03/98 In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri. 24

14 Sintetizzando i preposti devono: 1)vigilare affinché il lavoro venga svolto dai dipendenti in modo corretto e sicuro; 2) riferire ai superiori sulle carenze prevenzionistiche riscontrate. Dal testo normativo si deduce che il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari: è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività lavorativa; rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali; verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele; deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la 25 perfetta efficienza. Quanto al tema della colpa nella scelta di un preposto che sia tecnicamente idoneo e culturalmente preparato allo svolgimento del compito di vigilare sullo svolgimento sicuro del lavoro da parte dei dipendenti, è principio consolidato che il titolare dell'impresa risponde, per "culpa in eligendo", del comportamento del preposto, inesperto alla direzione dei lavori, che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l'altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro. [Cassazione penale sez. IV, 23 giugno 1995, n. 7569, Leoni, in Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 679 (s.m.)]. 26

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