VADEMECUM "COSTITUZIONE PERSONE GIURIDICHE"

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1 VADEMECUM "COSTITUZIONE PERSONE GIURIDICHE" Le persone giuridiche (artt c.c.) - nozione Le associazioni sono gruppi di persone riunite per il conseguimento di uno scopo (associazione sportiva, sindacato, associazione culturale, società). Le fondazioni sono enti patrimoniali, creati dalla volontà di un fondatore allo scopo di destinare beni ad una certa opera. Nelle associazioni prevale l elemento personale, nelle fondazioni l elemento patrimoniale. Le associazioni perseguono uno scopo egoistico degli associati, le fondazioni perseguono uno scopo esterno, a beneficio di soggetti estranei. Entrambe nascono da una volontà negoziale, ma solo nell associazione la volontà dà luogo ad un contratto. Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. Le fondazioni sono sempre riconosciute (sono discusse in dottrina le fondazioni di fatto). Il riconoscimento comporta autonomia patrimoniale perfetta (per i debiti risponde l'ente con il suo patrimonio). La personalità giuridica determina la perfetta distinzione tra patrimonio dell ente e patrimonio dei soggetti che ne fanno parte (c.d. autonomia patrimoniale perfetta). L'associazione non riconosciuta ha soggettività giuridica ossia è soggetto di diritto benchè non goda di autonomia patrimoniale, è quindi titolare di rapporti giuridici attivi e passivi. Al sistema concessorio, è stato sostituito il mero controllo di legalità, al fine di ottenere l iscrizione nel Registro Persone Giuridiche, con efficacia costitutiva della personalità giuridica. Ex Art. 1 D.P.R. n. 361/2000 (Riconoscimento di persone giuridiche) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Il registro non è più tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, ma presso la Prefettura competente per territorio. Nell ipotesi ordinaria, l iscrizione avviene entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza di esito, il riconoscimento si intende negato (silenzio-rifiuto). Quanto alla forma, le associazioni destinate al riconoscimento devono sempre essere costituite in forma pubblica (art. 14 c.c.).

2 Le fondazioni devono essere costituite in forma pubblica (art 14 c.c.) ma possono essere costituite anche con testamento (nelle sue varie forme, tra cui anche l'olografo). Devono essere iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche al fine del riconoscimento come enti di diritto civile, anche gli enti ecclesiastici, sulla base di apposita istanza ai sensi dell art. 3 L. 20 maggio 1985, n Il riconoscimento avviene con Decreto del Ministro dell Interno. Non è più obbligatorio il parere del Consiglio di Stato. Le persone giuridiche straniere possono essere riconosciute come persone giuridiche di diritto interno previa iscrizione nel Registro Persone Giuridiche. Atto costitutivo di associazione (art 14 c.c.) Alle associazioni riconosciute è destinata la normativa codicistica fino all art 35 c.c. L atto costitutivo di associazione è un contratto con comunione di scopo, in quanto ogni contraente trova corrispettivo nella partecipazione al risultato cui tende l associazione. Si tratta di contratto aperto, anche se non è escluso che sia limitato, a particolari requisiti, l ingresso di nuovi associati. Si tratta di un contratto plurilaterale (e ciò ha riflessi in tema di invalidità del contratto). L associazione è costituita per atto pubblico al solo fine del riconoscimento: l atto costitutivo presenta identica natura ed identiche caratteristiche per le associazioni non riconosciute. In assenza di forma l associazione si converte automaticamente in associazione non riconosciuta; può essere costituita anche soltanto da due persone. L atto costitutivo dell associazione deve contenere: - La denominazione - Il patrimonio - Lo scopo - La sede - Le norme sull ordinamento - L amministrazione - L indicazione dei diritti ed obblighi degli associati - Regole per l ammissione di nuovi associati. Ai fini del riconoscimento occorre comprovare l adeguatezza del patrimonio (rapporto di proporzionalità tra funzione e consistenza che assicura una garanzia per i terzi). Lo scopo può essere di qualsiasi natura purché determinato o determinabile (per l associazione può soddisfare interessi egoistici degli associati ma ne è vietato il profitto).

3 La denominazione individua l ente nei rapporti con i terzi ed ha funzione analoga al nome della persona fisica. Può essere formata in qualsiasi modo salvo il rispetto del c.d. principio di verità. La sede è il luogo in cui opera l organo amministrativo principale dell ente. Ai fini dell iscrizione dell associazione nel Registro Generale del Volontariato/delle O.N.L.U.S. devono risultare i seguenti requisiti: - Fine solidaristico - Democraticità della struttura - Assenza di fini di lucro - Elettività e gratuità delle cariche associative - Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti - Criteri di ammissione dei soci e loro obblighi - Modalità di formazione e approvazione del bilancio - Modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell organizzazione REGIME TRIBUTARIO: l Atto costitutivo di associazione da sottoporre a riconoscimento, che ha forma di atto pubblico, rientra nella categoria di atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ed è soggetto a registrazione in termine fisso e ad imposta di registro in misura fissa, e ad imposta di bollo residuale. CONFERIMENTI IN SEDE DI COSTITUZIONE: Non sono previste particolari agevolazioni per i conferimenti in sede costitutiva. L art. 4, Tariffa, T.U.R., stabilisce le aliquote relative agli atti della società ma solo se aventi come oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto, agli atti posti in essere da un ente non profit non possono applicarsi tali aliquote. Si ricorda l'esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3, primo comma, T.U.S. CONFERENTE SOGGETTO IVA: Se il conferente è soggetto a IVA, i conferimenti rientrano nell ambito impositivo IVA a favore di società qualunque sia il loro tipo ed oggetto senza distinguere tra enti aventi ad oggetto principale o esclusivo l attività agricola o commerciale e gli altri enti, come invece avviene nell ambito della disciplina dell imposta di registro. CONFERENTE NON SOGGETTO IVA: Se il conferente non è soggetto ad IVA, i conferimenti sono soggetti ad imposta di registro. Sono agevolati i conferimenti in enti lucrativi, mentre i conferimenti aziendali, immobiliari o di altri beni in enti non profit restano soggetti al regime tributario degli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili o di beni mobili o di altri beni.

4 Il conferimento di denaro, beni mobili, diritti diversi è soggetto all aliquota del 3% CONFERIMENTI SUCCESSIVI: Restano dovute l imposta di bollo (salvo si tratti di O.N.L.U.S.). In caso di successivi conferimenti a titolo oneroso, non vigono agevolazioni. RICONOSCIMENTO: La domanda per il riconoscimento di associazione è presentata alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto. La Prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. Occorre allegare anche idonea documentazione che provi la consistenza del patrimonio. Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Prefetto provvede all iscrizione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possano presentare memorie e documenti. ENTI NON RICONOSCIUTI: Per gli enti non riconosciuti, in assenza di un regime pubblicitario per la mancata iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, occorre cercare la fonte dei poteri rappresentativi di chi interviene in nome e per conto dell'ente. Quando vi siano ab origine un atto pubblico o una scrittura autenticata, si ha almeno una fonte "sicura" e resta da valutare solo l'eventualità di successive modifiche verbali o in forma privata. Quando non vi sia a monte un atto notarile, il problema è ancor più difficile da risolvere per il Notaio che si trova a dover verificare, ai sensi dell'art. Reg. Not., la legittimazione del comparente che si asserisce legale rappresentante. Stante la modificabilità addirittura in forma orale, è particolarmente delicata per il Notaio, la verifica di legittimazione. Se vi è atto notarile costitutivo, sarebbe sufficiente il riferimento ad esso: le successive modifiche sono regolate dal regime dell'art c.c. per cui, ove non portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non sono ad essi opponibili. In alternativa si può operare mediante allegazione di un atto notorio in cui si faccia attestare la permanenza dei poteri rappresentativi e gestori attribuiti nell'atto costitutivo. Ove non vi sia atto costitutivo, è percorribile l'alternativa dell'atto notorio o la tenuta di un libro vidimato, sul quale annotare tutte le nomine, i poteri del Consiglio direttivo... VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE: Il codice civile si limita ad indicare le maggioranze richieste per le modifiche statuarie o per particolari ipotesi. Non è disciplinato un organo collegiale deliberale (assemblea).

5 Ex Art. 21 c.c. per modificare l atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ex Art.4 secondo comma, D.P.R. n. 361/2000, nel registro devono essere iscritte le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e la sostituzione degli amministratori. Naturalmente, il verbale modificativo deve rivestire la forma di atto pubblico, come l atto costitutivo. ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. (D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460): Ai sensi dell art. 10, primo comma, D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, possono acquisire la qualifica di O.N.L.U.S., le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata contengono i requisiti richiesti dalla norma stessa e dai commi successivi. Ai sensi dello stesso articolo sopra citato, la O.N.L.U.S. deve perseguire una o più delle seguenti: - Assistenza sociale e socio-sanitaria - Assistenza sanitaria - Beneficenza - Istruzione - Formazione - Sport dilettantistico - Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico - Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente - Promozione della cultura e dell arte - Tutela dei diritti civili - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell articolo 10 del Dlgs 460/1997. Tra questi: lo svolgimento di attività in determinati settori, sopra elencati il perseguimento di finalità di solidarietà sociale il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali

6 l obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo Onlus. Non si considerano in ogni caso O.N.L.U.S. gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettera i), D.lgs. 460/1997, è obbligatorio l'uso, nella denominazione, della dizione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo O.N.L.U.S." Ex Art.10, secondo e terzo comma, D.lgs. 460/1997, si considerano comunque perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti dei soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici in favore di: 1. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,sociali o familiari; 2. componenti collettività estere,limitatamente agli aiuti umanitari; 3. di soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio appena indicate. A prescindere da tali condizioni, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi). E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui in precedenza, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

7 Ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere d) ed e) D.lgs.460/1997, le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considerano distribuzione indiretta prestazioni di beni o servizi ad associati, amministratori o comunque partecipanti all'organizzazione a condizioni più vantaggiose (salvi i vantaggi riservati, a titolo puramente onorifico, a coloro che effettuino erogazioni o liberalità), la corresponsione di emolumenti o di salari superiori ai limiti legali o ai contratti collettivi, la corresponsione di interesse a soggetti differenti da istituti di credito in misura superiore al 4%, l'acquisto di beni per corrispettivi che risultino, senza valide ragioni economiche, superiori al loro valore normale. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'attribuzione della qualifica di O.N.L.U.S. comporta l'attribuzione di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l Iva e le altre imposte indirette. Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l iscrizione all anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all Agenzia delle Entrate. Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette Onlus di diritto : le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995. le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987) le cooperative sociali iscritte nella sezione cooperazione sociale del registro prefettizio (Legge 381/1991) i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali. Ai fini delle imposte dirette, per esempio: non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

8 Per quanto riguarda l Iva, per esempio, non c è l obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l esenzione dall imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative. Per chiedere l iscrizione all anagrafe delle Onlus e usufruire delle agevolazioni, occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell atto costitutivo. La comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell atto costitutivo. Se l invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione. I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente. Per evitare che soggetti privi dei requisiti possano utilizzare i benefici fiscali, prima di consentire la loro iscrizione all Anagrafe delle Onlus, la Direzione regionale effettua un controllo sulla regolarità della compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza degli stessi requisiti. L esito del controllo è comunicato entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione. In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della Direzione regionale l organizzazione si intende iscritta nell Anagrafe delle Onlus. Dopo l iscrizione, se l organizzazione perde i requisiti richiesti, deve comunicare entro 30 giorni le variazioni dei dati precedentemente forniti, con lo stesso modello di comunicazione utilizzato per la richiesta di iscrizione. La sopravvenuta mancanza dei requisiti può anche essere riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici nell ambito della propria ordinaria attività istituzionale. In questo caso, saranno gli uffici stessi a informare tempestivamente le Direzioni regionali che provvederanno a cancellare l organizzazione dall Anagrafe e a notificarle il provvedimento di cancellazione.

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