Deliberazione n. 193/2008

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1 Deliberazione n. 193/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giorgio Cancellieri dott. Giancarlo Penco dott. Giuliano Sala dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott. Alessandra Olessina dott. Massimo Valero Presidente Consigliere Consigliere (relatore) Consigliere Consigliere Primo Referendario Referendario Referendario Referendario nella adunanza pubblica dell 11 settembre

2 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Udito il relatore, dott. Giorgio Cancellieri; Premesso in fatto 1. Dall esame della relazione redatta dall Organo di Revisione del Comune di Madesimo (SO), ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativa al Bilancio di Previsione 2008, si evince che l Ente prevede di sostenere nel corso dell anno di riferimento costi di personale in misura superiore a quelli impegnati nel 2004 (euro ,05 a fronte di ,03). 2. Al termine dell istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l attivazione della procedura prevista dall art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale di controllo per l esame collegiale della situazione. 2

3 3. Il Comune di Madesimo nelle proprie memorie difensive, inviate via fax il 12 settembre 2008,, nel confermare quanto già comunicato dall Organo di Revisione con nota n del 18/08/2008, ha rappresentato la situazione del personale dell Ente a partire dal 2004, illustrando le scelte compiute dall Amministrazione anche alla luce di quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e successive modifiche. Attualmente, l Amministrazione comunale consta di n. 10 dipendenti. Nel 2004 è stata assunta, a tempo determinato, una unità addetta ai tributi, la cui spesa non rientrava tra quelle da considerasi ai fini dei limiti fissati dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in quanto relativa al contratto di assunzione stipulato nel Inoltre, per quanto previsto dalla stessa normativa (art. 1, commi 558 e 562), l Ente ha provveduto alla stabilizzazione del personale precario in questione, rientrando la situazione nei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. Successivamente, nel 2006 il Comune, in sostituzione di una unità trasferita per mobilità ad altro ente, ha proceduto all assunzione a tempo determinato di una persona, la quale poi è stata a sua volta sostituita per congedo per maternità. Nelle memorie si precisa, inoltre, che il mancato rispetto del limite di spesa è da ricondurre alle peculiarità proprie dell Ente, trattandosi di località turistica da ritenersi Comune di fascia demograficamente superiore, nonostante il numero di residenti effettivi; il che comporta un innegabile riflesso sui servizi pubblici che lo stesso deve garantire alla comunità e che per le ragioni esposte non possono essere limitati alle sole esigenze dei residenti. 4. Si fa presente, peraltro, che analoga istruttoria era già stata attivata a seguito dell analisi dei dati, relativi alle spese per il personale, del Bilancio di Previsione 2007, conclusasi con l invito all Amministrazione a verificare le condizioni per il riassorbimento dello scostamento, pari al 4,74% in confronto al 2004, in modo da garantire il rispetto delle imposizioni di legge. 3

4 5. All adunanza odierna, in rappresentanza del Comune di Madesimo, era presente il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale, dopo la relazione del Magistrato Istruttore, ha ulteriormente illustrato, confermandolo in ogni sua parte, il contenuto delle memorie difensive. Considerato in diritto 1. La legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche, il legislatore con la citata legge n. 266 ha ulteriormente rafforzato questo ruolo e sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre Va altresì precisato che la verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell autonomia degli enti ma, nel solco della funzione collaborativa del controllo, è diretta, nell interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune. 4

5 2. La circostanza, per la quale l Ente ha previsto di sostenere, per l anno di riferimento, spese per il personale superiori rispetto a quelle impegnate nel 2004, deve essere segnalata all attenzione del Consiglio comunale, poiché le manovre finanziarie degli ultimi anni in merito alle spese del personale (l. n. 296/2006, legge finanziaria per il 2007, l. n. 244/2007, legge finanziaria per il 2008 e d. l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008) hanno stabilito regole precise che devono essere osservate da tutti gli enti. 3. La legge finanziaria per il 2007, in particolare, ha dettato una nuova ed analitica disciplina in ordine agli obblighi che i Comuni devono osservare nel 2007 al fine di concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, in materia di contenimento delle spese di personale, ha dettato alcune norme specifiche, modificando quelle introdotte con le precedenti leggi finanziarie. Con riferimento agli enti non sottoposti alle regole del Patto di Stabilità Interno (art. 1, comma 562 della finanziaria indicata), come nel caso in esame, con popolazione inferiore ai abitanti, il legislatore ha previsto, da un lato, l obbligo di contenimento delle suindicate spese, al lordo degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP e con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, nei limiti di quanto impegnato nell anno 2004 e, dall altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell anno precedente, vale a dire nel Peraltro, questa Sezione, procedendo all esame dei Bilanci di Previsione relativi all esercizio 2007 dei Comuni della Regione Lombardia, ha messo in luce che appariva dubbia la razionalità, la funzionalità e la costituzionalità del sistema delineato dal legislatore, poiché si stabiliva un rigido limite quantitativo, ancorato ad un dato di spesa storico (costi sostenuti nel 2004), che nel corso degli anni potrebbe aver subito legittime modifiche, laddove l ente avesse 5

6 effettuato assunzioni negli anni 2004 e 2005 o fossero venute a cessare cause di sospensione dall attività lavorativa di dipendenti già in carica all ente ( per tutte: delibera n. 589, in data 7 ottobre 2007). 4. A questa esigenza ha risposto la legge finanziaria per il 2008 stabilendo una nuova disciplina relativa alla spesa di personale, applicabile a tutti gli enti con popolazione sia inferiore che superiore ai abitanti. In sostanza, il legislatore ha modificato il già citato comma 562, precisando che gli enti devono continuare a rispettare il limite di spesa, relativo al 2004, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni previste nell art. 19, comma 8, della l. n. 244/2001, legge finanziaria 2002 (art. 3, comma ). Dalla nuova disciplina si evince che gli enti territoriali, con popolazione inferiore ai abitanti, possano derogare al limite di spesa riferito agli anni precedenti e quindi incrementare la stessa, ove ricorrano alcune condizioni: a) che il volume complessivo della spesa, per il personale in servizio, non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%; c) che la deroga sia analiticamente motivata al fine di evidenziarne le ragioni improcrastinabili che giustificano l aumento. Il rigoroso rispetto dei citati parametri obiettivi permette all ente, che intende assumere nuove unità, di derogare al principio di riduzione della spesa per il personale con riferimento a quanto speso nell anno 2004 (sul punto vedasi parere n. 17, reso da questa Sezione in data 4 aprile 2008). 1 A decorrere dall anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, di cui all art. 2 del T.U.E.L., d. lgs. n. 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all art. 39 della l. n. 449/1997 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 6

7 5. Nell ambito della recente manovra finanziaria, però, il legislatore ha nuovamente modificato la disciplina relativa alla spesa di personale applicabile a tutti gli enti territoriali e, quindi, anche ai Comuni con popolazione inferiore ai abitanti. 2 Con la nuova disciplina si è inteso modificare, in corso di esercizio, le regole relative alle spese di personale, con significative ripercussioni sull attività e la gestione degli enti interessati e, in particolare, sulla programmazione. Ovviamente, per quanto riguarda le attività programmate, ma non ancora avviate o concluse, gli enti sono tenuti ad applicare la nuova disciplina e, quindi, possono procedere ad incrementi della spesa solo dopo l entrata in vigore del d.p.c.m., come previsto dall art. 76, comma 6, a meno che non si tratti di Comuni con un numero di dipendenti inferiore a dieci, nel quale caso non vale la sospensione introdotta dal comma 2 dell art Con riferimento alla situazione del Comune di Madesimo occorre mettere in luce che l Ente ha solo dieci dipendenti e, quindi, non rientra nelle condizioni previste dall art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 e può procedere agli incrementi di personale programmati purché sussistano le condizioni previste dalla norma in questione. P.Q.M. 2 Ha previsto, infatti, che entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge, venga emanato un d.p.c.m., previo accordo tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, che definisca parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente, prevedendo altresì criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (art. 76, comma 6, l. n. 133/2008 di conversione del d. l. n. 112/2008). Ha stabilito, inoltre, che nelle more dell emanazione del d.p.c.m. le deroghe previste dall art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci (art. 76, comma 2, della citata legge n. 133). 7

8 La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia: prende atto che, in base alle risultanze della certificazione resa dal Revisore dei conti del Comune di Madesimo, la spesa di personale che l ente prevede di impegnare nell anno 2008 risulta superiore a quella 2004 e che, in base alle dichiarazioni rilasciate dall Organo di revisione, sussistono le condizioni di deroga previste dall art. 3, comma 121, delle legge finanziaria per il Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Madesimo. Così deliberato nella Camera di consiglio l 11 settembre Il Relatore (Giorgio Cancellieri) Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2008 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 8

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