ANNO SCOLASTICO 2013/14

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI Via Don Lucchinetti, Sondrio Tel Fax C.F soic82000g@istruzione.it - PEC: soic82000g@pec.istruzione.it ANNO SCOLASTICO 2013/14 Il giorno 23 gennaio 2014 alle ore nell ufficio del Dirigente scolastico viene sottoscritto il presente Contratto Integrativo dell IC Sondrio Paesi Retici. Il presente contratto sarà inviato ai revisori dei Conti, corredato della relazione tecnico-finanziaria del DSGA e della relazione illustrativa del Dirigente scolastico, per la prevista autorizzazione. Trascorsi trenta giorni, salvo rilievi degli organi di controllo, il presente contratto diventa esecutivo. PARTE PUBBLICA Dirigente Scolastico Raffaella GIANA PARTE SINDACALE OO.SS. della Scuola territoriali: Delegato CGIL RSA CISL Segretario provinciale CISL Segretario provinciale SNALS Francesca TAGNI Paola BETTEGA Cesare PERONI Giovanna TAMPALINI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO SCOLASTICO TITOLO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO TITOLO V CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D ISTITUTO TITOLO VI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 1

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola , dal D.L.vo n. 297 del , dal D.L.vo n. 165 del , dalla Legge n. 300 del e dal D.L.vo n. 150 del , D.L.vo 95/12 nei limiti delle loro rispettive vigenze. 2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d intesa s intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora incompatibili. 3. Il presente protocollo d intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia o fino alla richiesta di revisione presentata da una delle parti. 4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all affissione di copia integrale del presente protocollo alla bacheca sindacale di ciascun edificio scolastico dell Istituto. Art.2 Interpretazione autentica Qualora insorgano controversie sull interpretazione del presente contratto e/o nuove esigenze, le parti si incontrano entro i cinque giorni successivi alla richiesta di cui al comma che segue, per definire contestualmente il significato della clausola controversa. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all altra parte, con l indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall inizio della vigenza contrattuale. TITOLO II RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO SCOLASTICO Art. 3 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali d istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: a. Informazione preventiva b. Esame congiunto c. Contrattazione integrativa d. Informazione successiva e. Interpretazione autentica, come da art. 2. Art. 4 Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione convocando i componenti della parte sindacale, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 2. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l oggetto della stessa. 2

3 Il dirigente scolastico fornisce per via telematica la relativa documentazione di volta in volta necessaria per la discussione con congruo anticipo, e comunque due giorni prima dell'incontro, salvo urgenze. 3. In particolare, fornisce la documentazione sulle materie che incidono sull ordinato e tempestivo avvio dell anno scolastico, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, in modo che le procedure previste nell art.6 del CCNL siano concluse entro i termini indicati nel medesimo articolo, comma Negli incontri la delegazione di parte pubblica sarà costituita dal DS, che si avvarrà del supporto del DSGA; la delegazione sindacale dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del CCNL. 5. Il calendario di massima degli incontri viene fissato nel primo incontro di contrattazione e tiene conto delle scadenze legate alle materie oggetto di contrattazione, indicate dal CCNL vigente, salvo richieste da entrambe le parti legate all informativa preventiva o successiva. Art. 5 - Libertà sindacale 1. I membri delle RSU hanno diritto, per l espletamento del proprio mandato, a permessi retribuiti, giornalieri od orari, nei limiti totali di minuti 25 e 30'' per dipendente a tempo indeterminato (CCNQ/98 e CCNQ/99). La fruizione dei permessi è comunicata formalmente al Dirigente dalle segreterie territoriali delle OO.SS se si tratta di quota di permessi di propria competenza, dalle RSU per la quota di loro spettanza. La comunicazione deve pervenire almeno 48 ore prima dell utilizzo del permesso. La concessione dei permessi è atto dovuto a prescindere dalle esigenze di servizio. 2. Bacheca sindacale È a disposizione della delegazione sindacale una bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico Il materiale inviato per l affissione dalle OO. SS. tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato tempestivamente alla RSU in apposito luogo concordato in segreteria. 3. Agibilità sindacale I componenti della delegazione sindacale hanno diritto, senza interferire con lo svolgimento delle attività scolastiche di: -comunicare con gli altri lavoratori dell Istituto per motivi di interesse sindacale -usufruire dei servizi del telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso ad Internet e di quant altro sia necessario per l espletamento del loro mandato, previa autorizzazione del D.S. -accedere ad un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché all uso di un armadio in aula insegnanti per la raccolta del materiale sindacale. 4. Informazione e accesso agli atti È affisso all albo e pubblicato sul sito il contratto integrativo corredato dei prospetti relativi all utilizzo del Fondo di Istituto avuto riguardo che, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, l affissione dei suddetti prospetti non costituisce violazione della privacy. Il lavoratore e i soggetti sindacali legittimati hanno diritto all accesso agli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successivo Regolamento. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. 5. Assemblee sindacali Le richieste di convocazione delle assemblee sindacali d istituto da parte della RSU, contenenti la data, la durata, l ordine del giorno e l eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni, sono comunicate per iscritto al dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per l assemblea. La comunicazione dell indizione dell assemblea è affissa alla bacheca sindacale in tempo utile per consentire al personale in servizio di esprimere l eventuale adesione. Contestualmente all affissione alla bacheca sindacale, il dirigente scolastico provvede ad avvisare il personale interessato mediante una circolare che viene firmata e per presa visione e per dichiarazione di adesione volontaria. 3

4 La dichiarazione individuale preventiva alla partecipazione all assemblea, espressa in forma scritta, a fianco della firma per presa visione, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale; i partecipanti in sede di assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né assolvere ulteriori adempimenti. Quando sono convocate assemblee che coinvolgono il personale ATA, considerata la complessità dell istituto, il numero minimo dei lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali e le attività indifferibili è di 1 (uno) assistente amministrativo (sostituibile d ufficio in caso di assenza improvvisa) e 1 (uno) collaboratore scolastico, la cui individuazione tiene conto della disponibilità dei singoli dipendenti; qualora non vi fosse nessuna disponibilità si procederà al sorteggio seguendo in ogni caso il criterio di rotazione nel corso dell anno scolastico. Il dirigente scolastico riorganizza il servizio su proposta del DSGA utilizzando i non partecipanti all assemblea, creando il disservizio minore per l utenza. 6. Contingente in caso di sciopero In caso di sciopero, sulla base dei dati conoscitivi degli aderenti, così come risultante da dichiarazioni volontarie del personale, il dirigente scolastico valuta l entità della riduzione del servizio scolastico e comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio stesso o l eventuale riorganizzazione interna. In caso di sciopero non sono previsti contingenti minimi per il personale docente. Resta inteso che i docenti presenti in Istituto sono tenuti alla vigilanza di tutte le classi scoperte, nei limiti dell orario personale d obbligo giornaliero. Per il personale ATA i contingenti minimi sono determinati nella misura previste dai seguenti casi: - per garantire l effettuazione degli scrutini e degli esami finali: 2 assistenti amministrativi e 1 collaboratore scolastico per plesso; - per garantire il pagamento degli stipendi ai lavoratori con contratto a tempo determinato il direttore dei servizi generali e amministrativi, 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico. Il dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all albo dell Istituto l ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il dirigente scolastico indica in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso, successivamente effettua un sorteggio col criterio della rotazione nel corso dell anno. Art. 6 Oggetto della contrattazione integrativa Sono oggetto di contrattazione integrativa d istituto le materie previste dall articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall articolo 9, comma 4; dall articolo 33, comma 2; dall articolo, 34 comma 1; dall articolo 51, comma 4; dall articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/ Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell Art. 5 comma 2 del D.Lvo 165/2001 le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal Dirigente scolastico in via esclusiva, fatte salve l informazione alle OO.SS. per le determinazioni relative all organizzazione degli uffici e l esame congiunto per le misure riguardanti il rapporto di lavoro. 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. Art. 7 - Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva: a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 4

5 b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; e. utilizzazione dei servizi sociali; f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g. tutte le materie oggetto di contrattazione; 2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del e successivamente escluse dalla contrattazione per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e cioè: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Art. 8 Esame congiunto 1. La RSU e/o i rappresentanti delle OO.SS. territoriali possono, entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell informazione, chiedere mediante richiesta scritta che sia attivato l esame congiunto. 2. L esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall art. 5, comma 2 del D.L.vo 165/2001, novellato dall art. 2, comma 17 del D. L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Sono materie di esame congiunto tutte le determinazioni adottate dal Dirigente scolastico in materia di organizzazione del lavoro, in particolare quelle di cui alle lettere h), i) ed m) dell art. 6 del CCNL vigente. 3. L esame congiunto si svolge in appositi incontri che hanno inizio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante l esame congiunto le parti si ispirano a principi di trasparenza, responsabilità e correttezza e, in un ottica di prevenzione dei conflitti, sono impegnate a ricercare una posizione possibilmente condivisa sugli argomenti ad esso demandati. 4. L esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall apertura. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. In caso di mancata intesa sarà redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti. Art. 9 - Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b. verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse TITOLO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art. 10- Supplenze brevi 1. I docenti si rendono disponibili su base volontaria per l effettuazione di ore eccedenti l orario d obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino alla nomina di un supplente. 2. L ora di supplenza si configura come attività di effettivo insegnamento e non di semplice vigilanza. 3. L eventuale completamento dell orario d obbligo è finalizzato prioritariamente ad attività didattiche e per la parte residuale alla sostituzione dei colleghi assenti. Le ore inutilizzate confluiscono in una banca ore, cui attingere al bisogno. 5

6 Nella banca ore confluiscono anche le ore individuali di strumento (prime o ultime ore non effettuate per assenza preannunciata degli alunni) che non è possibile recuperare per indisponibilità degli alunni. L utilizzo delle ore della banca, quando possibile, deve essere comunicato all interessato preventivamente, almeno un giorno prima. 4. L utilizzo delle ore eccedenti deve essere economizzato e distribuito su tutti i mesi di attività didattica, in base ad una previsione di massima. 5. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, assegna le ore di sostituzioni interne con comunicazione scritta, su apposito registro, seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine, fermo restando l utilizzo prioritario del personale che deve completare l orario d obbligo (scuola primaria) o che deve recuperare ore: a. assegnazione a docenti in compresenza nella stessa classe. b. assegnazione a docenti che debbano recuperare ore non effettuate o di permesso c. assegnazione a docenti della medesima classe; d. assegnazione a docenti della medesima materia; e. assegnazione ad altri docenti che abbiano segnalato la disponibilità. Art Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l orario d obbligo nel limite del monte ore stabilito dal contratto. 2. Nell individuazione dell unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: a. disponibilità espressa dal personale b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva c. specifica professionalità, nel caso sia richiesta d. graduatoria interna (a partire dall ultimo in graduatoria) 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Si riconosce l intensificazione del lavoro laddove operi una sola unità di personale per un intero plesso o l unità di personale sia utilizzata a scavalco su due plessi anche di ordine di scuola diverso. 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell articolo 57 del CCNL. TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Art Finalizzazione delle risorse del FIS 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l efficienza dell istituzione scolastica, riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti. 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. Art. 13 Criteri per la suddivisione del Fondo dell istituzione scolastica 1. Le risorse del fondo dell istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. 2. A tal fine sono assegnati fondi per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA in proporzione alla consistenza del relativo organico. 6

7 3. Eventuali economie, se non riutilizzate, confluiscono nella dotazione finanziaria dell anno successivo. TITOLO V CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D ISTITUTO Art Il fondo di Istituto viene utilizzato per compensare il maggiore impegno dei docenti destinato ad attività indicate nell art.88 del CCNL. Art I compensi per l attività di cui sopra, quando l impegno non è quantificabile, vengono erogati in misura forfetaria sulla base dei tempi previsti e liquidati previa verifica e documentazione dell effettivo svolgimento dell attività. Il lavoro delle commissioni è compensato per le ore effettivamente svolte entro il limite stanziato. Art La retribuzione forfetaria viene stabilita sulla base di un ipotetico carico di lavoro quantificato in un numero di ore determinato dagli elementi di "responsabilità, complessità e tempo richiesto". Il compenso di cui all'art. 34 del CCNL 2007 per i due collaboratori del DS viene definito sulla base degli impegni orari e delle deleghe nella gestione dell'istituzione scolastica. Art Ogni incarico è assegnato in forma scritta. Non possono essere modificati nel corso delle attività né la tipologia dell'attività stessa né il compenso previsto, se forfetario. Se il compenso invece è orario non può essere superato il tetto previsto. Saranno liquidate le ore effettivamente svolte e rendicontate a mezzo report finale. Art Sia la proposta dei compensi che la tipologia degli incarichi saranno oggetto di contrattazione annuale con una proposta coerente con le risorse economiche da destinare, che rispecchia la compatibilità economica e che verrà recepita nel Programma Annuale. Vengono liquidate previa informativa alle RSU. Art Le attività aggiuntive di insegnamento dei docenti, sulla base di quanto indicato nel P.O.F., possono essere di due tipi: a) corsi di recupero/potenziamento strutturati per alunni della propria o di più classi c) corsi di integrazione curriculare e corsi extracurriculari come arricchimento del P.O.F. Art Le funzioni strumentali sono individuate ai sensi dell art.33 del CCNL I compensi sono fissati sulla base della complessità delle funzioni individuate e dei compiti dettagliatamente assegnati come da attribuzione del dirigente. Art Tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte anche oltre l orario d obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime. Le attività aggiuntive del personale ATA sono quelle previste dall art. 88 del CCNL. TITOLO VI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche 7

8 all interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Al RLS è garantito il diritto all informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le sufficienti competenze tecniche indispensabili all assunzione della funzione ovvero all esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 2. Se esterno, il RSPP è coadiuvato da responsabili interni, ai quali compete la funzione di controllo quotidiano e coordinamento con un compenso forfetario a carico del FIS. TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI Clausola di salvaguardia finanziaria 1. I budget assegnati ai progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del dirigente scolastico, verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente sindacale. Natura premiale della retribuzione accessoria 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica. PARTE PUBBLICA Dirigente scolastico Raffaella Giana. PARTE SINDACALE RSA CISL Paola BETTEGA. Delegato CGIL Francesca TAGNI Segretario provinciale CISL Cesare PERONI. Segretario provinciale SNALS Giovanna TAMPALINI.. 8

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