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1 ORIGINALE Registro Generale n. 186 DETERMINAZIONE AREA AFFARI ISTITUZIONALI n. 31 del 28/07/2016 OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 E DELL'ART. 110, COMMA 6, DEL D.LGS. 267/2000, PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. I L D I R I G E N T E PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69: è stata istituita l (AIT) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all ambito territoriale ottimale comprendente l intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1); l AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2); a decorrere dal 1 gennaio 2012 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui all art.148 del D.Lgs. 152/2006 (ex AATO), sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l (art.4, comma 1); il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla L.R. 81/1995; gli organi dell sono l Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti (art. 6 ); RICHIAMATO specificamente l art. 5 della L.R. 69/2011 il quale dispone che [ ], all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). ;

2 RICHIAMATI gli atti organizzativi e regolamentari dell Ente approvati dal Direttore Generale, in particolare: Regolamento di Organizzazione (modificato in ultimo con decreto n.7/2014); Dotazione organica, funzionigramma, organigramma e piano occupazionale (approvata in ultimo con decreto n.96/2015); il Decreto del Direttore Generale n.82 del 23/12/2014 con il quale sono stati conferiti, dal 01/01/2015 al 31/12/2016, gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità al personale dipendente dell Autorità in possesso dei requisiti previsti; Regolamento di Contabilità (approvato in ultimo con decreto n.109/2015); Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi in economia (modificato in ultimo con decreto n.116/2015); RICHIAMATI i seguenti decreti del Direttore Generale: n. 83 del 24/12/2014 con il quale, ai sensi dell art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato affidato allo scrivente, dall 01/01/2015 al 31/12/2017, l incarico dirigenziale per la direzione dell Area Affari Istituzionali; n. 58 del 01/07/2015 con il quale lo scrivente Dirigente è stato incaricato, fino al 31/12/2017, della responsabilità e della direzione dell Area Affari Istituzionali, con conseguente facoltà gestionale derivante dalle risorse assegnate annualmente con il PEG, delle risorse umane individuate nel provvedimento di incardinamento del personale nonché di tutte le funzioni indicate dal Funzionigramma nel tempo vigente; RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; PRESO ATTO che con deliberazione dell Assemblea n. 2 del 17/02/2016 è stato approvato il bilancio di previsione ; PRESO ATTO, altresì, che con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 31/03/2016 sono stati approvati il piano esecutivo di gestione, il piano della performance, il piano degli obiettivi e la programmazione degli affidamenti e acquisti per l anno 2016; RICHIAMATE le deliberazioni dell Assemblea n. 12 del 22 luglio 2016 riguardante l approvazione del Documento Unico di Programmazione , n. 13 del 22 luglio 2016 con cui è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e n. 14 del 22 luglio 2016 con la quale è stato approvato l assestamento di bilancio ; VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46 del 25/07/2016 con il quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione ;

3 ATTESO CHE: - l Ente ha costituito nell ambito della propria struttura organica una U.O. Comunicazione istituzionale, da affidare ad un Responsabile di Cat. D1 da assumere nell anno 2016, come previsto dal piano occupazionale 2015/2017; - con Deliberazione dell Assemblea n. 2/2016 avente ad oggetto Bilancio di previsione e programma annuale delle attività dell sono stati approvati, fra gli altri, gli obiettivi generali delle Aree organizzative dell Ente ed in particolare fra quelli assegnati all Area Affari Istituzionali per l anno 2016 vi è l attività di comunicazione istituzionale su testate giornalistiche nazionali e regionali e soprattutto il posizionamento di AIT nel dibattito pubblico regionale sui temi di interesse, anche mediante l ulteriore sviluppo della presenza dell Autorità sulla rete web (creazione di un canale streaming) e sui social network (facebook e twitter); - con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 31/03/2016 è stato approvato il Piano degli Obiettivi 2016 per che l U.O. Comunicazione Istituzionale prevede le seguenti attività/obiettivi: Organizzazione e cura redazionale di speciali tematici televisivi; Organizzazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche; Stesura e veicolazione di comunicati stampa; Attività di sviluppo della presenza dell Autorità sulla rete web attraverso il canale streaming e YouTube con implementazione di video inerenti l attività istituzionale svolta, e sui social network; Progettazione e attività di supporto all ANeA nella stesura del libro sul servizio Idrico Integrato; Elaborazione di testi per il Progetto Firenze 2016; VERIFICATO che ad oggi non è possibile ricoprire il suddetto posto e non potrà esserlo a breve termine, stante il mancato ripristino, per gli Enti della Regione Toscana, delle ordinarie facoltà di assunzioni previste dalla normativa vigente (essendo le stesse subordinate, ai sensi dell art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015, alla ricollocazione del personale interessato dai processi di mobilità di cui ai commi 424 e 425 della Legge n. 190/2014), come risulta dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. DFP del 18/07/2016; RILEVATO che per il conseguimento degli obiettivi sopra riportati è opportuno individuare un soggetto qualificato (dotato di titolo di studio universitario, iscritto all albo nazionale dei giornalisti e con esperienza maturata nell ambito della comunicazione inerente i servizi pubblici locali), mediante espletamento di procedura comparativa nel rispetto di quanto disposto dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, dall art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Organizzazione dell Ente, modificato da ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 34/2016; VISTA la nota dello scrivente del 25/05/2016 prot. n. 8022, con la quale, in ordine alla possibilità di conferire un incarico di collaborazione esterna per l attività di comunicazione-informazione istituzionale, si chiedeva al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Contenzioso e Affari Legali di fornire chiarimenti in ordine:

4 a. all impossibilità di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l Amministrazione; b. alla possibilità di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 01/09/ /08/2017 alla luce della disciplina dettata dall art. 2, comma 4, del D.lgs. 81/2015; c. alla disponibilità di risorse economiche nel bilancio di previsione 2016/2018; d. alla compatibilità della spesa con eventuali limiti imposti da specifiche disposizioni di legge; e. all applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all art. 3, comma 55, della Legge 244/2007; VISTA la nota del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane del 31/05/2016 prot. n con cui, in merito alle richieste di chiarimenti di cui sopra, riscontra quanto segue: a. allo stato attuale non sussiste personale dipendente che sia iscritto all albo dei giornalisti (condizione essenziale per svolgere attività di Ufficio Stampa ai sensi di quanto previsto dall art. 9, comma 2, della Legge 150/2000); b. sulla base del principio espresso dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti - con deliberazione n. 37/2015/PREV, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 2017, dovendosi interpretare il termine stipulare con esclusivo riferimento al momento della formazione dell accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (art c.c.); c. remissione della questione al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio; d. i limiti imposti dall art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall art. 4/bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, per gli Enti che nell esercizio richiamato dalla norma (2009), non avevano sostenuto alcuna spesa o non erano ancora costituiti, si applicheranno considerando le spese sostenute nel primo esercizio di attività dell Ente e quindi, per AIT, le spese sostenute nell esercizio Per quanto concerne il limite da applicare ad AIT (50% o 100% della spesa sostenuta nell anno 2012), dalla relazione al rendiconto di gestione per l anno 2014 si evince che l Ente ha rispettato l obbligo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell art. 1, comma 562 della L. 296/2006 e, pertanto, il limite di spesa è pari al 100% della spesa sostenuta per tale finalità nell anno Dalle verifiche contabili effettuate risulta una disponibilità di risorse per effettuare tale tipologia di spesa. e. se da un lato è opinabile la valutazione dell elemento di obbligatorietà relativamente alla costituzione degli uffici stampa in quanto l art. 9, comma 1, della Legge n. 150/2009 stabilisce che le P.A. possono dotarsi di un ufficio stampa, è contraddittorio quanto contenuto nelle istruzioni diramate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 13 del 15/04/2016 per la compilazione dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni per l anno 2015 (conto annuale), ove sono indicati tra i contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, gli incarichi conferiti ai sensi dell art. 9 della Legge n 150/2000; VISTA altresì la nota del Responsabile del Servizio Contenzioso e Affari Legali del 06/06/2016, assunta agli atti in data 07/06/2016 con prot. n. 8456, con la quale in merito alla citata richiesta di chiarimenti del 25/05/2016 prot. n (lett. b)), ritiene possibile, alla luce di quanto affermato dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti- con deliberazione n. 37/2015/PREV, stipulare entro il termine del corrente anno 2016 contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto dei presupposti e delle modalità di affidamento di cui all art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

5 VISTA la deliberazione dell Assemblea n. 14/2016 con la quale, fra gli altri, è stato modificato il programma degli incarichi esterni, incluso nella relazione allegata al Bilancio di previsione , mediante la previsione di un incarico esterno di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 per la cura dell attività di informazione-comunicazione dell Ente; VISTA la seguente normativa: Legge n. 244/2007 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l art. 3, comma 55, il quale recita: Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e comma 56 Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo ; D. Lgs. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare: art. 7 comma 6: Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l eventuale proroga dell incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e

6 continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater, comma 6 bis Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ; comma 6-ter I regolamenti di cui all art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ; D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, art. 110 comma 6 il quale dispone: Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ; Legge n. 150/2000 recante la Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare art. 6 comma 1: In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese; art. 9 comma 2: Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

7 nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità ; D.P.R. n. 422/2001 avente ad oggetto: Regolamento recante norme per l individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi ed in particolare: Art. 3 comma 1: L esercizio delle attività di informazione nell ambito degli uffici stampa di cui all articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell albo nazionale dei giornalisti di cui all articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ; Art. 5 comma 1: Il conferimento dell incarico di responsabile dell ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ; La Direttiva Ministeriale 7 febbraio 2002 (pubblicata sulla GURI 28/03/2002, n.74) ad oggetto Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ; L art. 17 del Regolamento di organizzazione dell Ente nel testo modificato da ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 34/2016, rubricato Criteri per l affidamento dell incarico, il quale dispone: Per il conferimento dell incarico il Direttore Generale, o il dirigente competente, previa verifica dei presupposti di cui all articolo precedente, provvede a pubblicare apposito avviso, per almeno 10 giorni consecutivi, sull albo on-line dell Autorità, il quale deve contenere: a) l oggetto della prestazione e/o le attività richieste; b) i requisiti culturali e professionali richiesti; c) i criteri di valutazione dei candidati; d) il corrispettivo previsto; e) la durata dell incarico; f) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande In ogni caso è richiesto: a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell Unione europea; b) Godimento dei diritti civili e politici; c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. Il Direttore Generale o il dirigente competente, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte i responsabili degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

8 Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi che saranno maggiormente dettagliati nell avviso: a) qualificazione professionale; b) formazione post-laurea (stage, master, seminari, corsi di formazione attinenti all attività oggetto dell incarico); c) esperienza nell ambito del settore del servizio idrico integrato; d) esperienza specifica nell attività oggetto dell incarico. Per le collaborazioni riguardanti attività di durata superiore ai tre mesi l avviso potrà prevedere colloqui, esami e prove specifiche. Qualora l incarico da conferire abbia valore inferiore ad Euro , al netto dell imposta sul valore aggiunto se dovuta, il Direttore Generale può inviare, in luogo dell avviso di selezione, una lettera d invito contenente gli elementi di cui al comma 1, ad almeno 3 soggetti (se sussistano in tale numero soggetti idonei) in possesso dei requisiti richiesti che li rendono idonei a svolgere l incarico ; ACCERTATO che per l incarico di collaborazione in oggetto risultano rispettati i presupposti richiesti dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze dell Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati come sopra riportato; b) l Ente ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; d) sono stati preventivamente determinati: durata: 9 mesi; luogo: Firenze, sede legale dell Ente; oggetto: attività di informazione-comunicazione istituzionale come meglio sopra riportata; compenso della collaborazione: euro ,00; RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura comparativa per l affidamento di un incarico esterno di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell art 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 per l attività di comunicazione-informazione istituzionale dell Autorità ; VISTO l art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

9 D E T E R M I N A 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. DI AVVIARE la procedura comparativa finalizzata all affidamento, per mesi 9, di un incarico esterno di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell art 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 per l attività di comunicazione-informazione istituzionale dell Autorità. 3. DI APPROVARE - l Avviso pubblico di procedura comparativa per l affidamento di un incarico esterno di lavoro autonomo ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, per l attività di comunicazione/informazione istituzionale dell, nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1). 4. DI DISPORRE la pubblicazione dell Avviso sul sito web istituzionale nelle seguenti sezioni: Albo Pretorio on line per la durata di 10 giorni consecutivi per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nella sezione amministrazione trasparente sotto sezione bandi di concorso ; home page sezione notizie. 5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: - al Responsabile del procedimento di pubblicazione per gli adempimenti di cui al punto n. 4 del dispositivo; - Al Responsabile del Servizio segreteria e Affari Generali. 6. Di NOMINARE quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Stefania Zelli, Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali. IL DIRIGENTE Dott. Antonio Giampieri (*) (*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. 82/2005

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