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1 SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA 6 a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e Tesoro) 8 RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1984 Presidenza del Presidente VENANZETTI INDICE Disegni di legge in sede deliberante «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397) (Discussione e rinvio) PRESIDENTE Pag. 1, 5 NEPI, relatore alla Commissione 2

2 Senato della Repubblica IX Legislatura / lavori hanno inizio alle ore 18,35. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397). (Discussione e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cessione alla Banca Nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero». Prego il senatore Nepi di riferire sul disegno di legge. NEPI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 397 «Cessione alla Banca Nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE)», contiene tre norme che tendono a far chiarezza e a razionalizzare alcune situazioni di non grandissimo rilievo, ma che non possono essere trascurate perchè sono esempi di come spesso la nostra legislazione abbia gravi ritardi nell'adeguarsi ai mutamenti della realtà. La prima di queste norme può essere considerata come un modesto, ma non per questo meno doveroso, passo per liberare il Tesoro dello Stato da un'eredità storica che non ha più ragione di essere ed il cui valore si sta rapidamente dissolvendo. Infatti nel 1975 la suddetta Compagnia - che è stata creata a seguito della compensazione di danni di guerra che l'italia doveva corrispondere al Brasile e il cui fine originale era quello di favorire l'emigrazione italiana in tale Stato - venne posta in liquidazione: le proprietà terriere e immobiliari vennero trasformate in denaro, proprio nel momento in cui in quel paese l'inflazione andava esplodendo sino a raggiungere i drammatici saggi degli ultimi anni, superiori al 100 per cento annuo (nel 1983 addirittura il 180 per cento) ed il valore del cruzeiro rispetto alle monete estere si vanificava. Quindi il valore della quota del Tesoro incorporata nella Compagnia veniva ad essere pressoché nullo. Nonostante l'indicizzazione, che è stata adottata sotto forma di «correzione monetaria», di cui godono alcune forme di impiego del denaro (ma non i conti correnti, dopo faremo un cenno sulla differenza tra i due elementi), la perdita di potere d'acquisto all'interno e di valuta all'estero dei mezzi liquidi è costante. Basti al riguardo osservare che al 31 dicembre 1975, quando la Compagnia venne posta in liquidazione, i beni della stessa, come ricorda la relazione del Governo, vennero stimati in dollari USA che al cambio di allora,

3 Senato della Repubblica IX Legislatura 683 lire, equivalevano a milioni di lire. Al 31 dicembre 1983 i valori numerari erano impiegati in «certificati di deposito» (corrispondenti al valore della Compagnia trasformato in credito del Tesoro) e assommavano a 840 milioni di cruzeiros che al cambio del momento corrispondevano a dollari e a milioni di lire. Se teniamo conto del ridotto potere d'acquisto della lira, si vede quanto considerevole sia stata in questi otto anni la perdita in termini reali. La cessione alla Banca nazionale del lavoro, della quota di partecipazione - pari all'85 per cento - della Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana, consente al Tesoro di superare opportunamente il problema dell'impossibilità di rimpatriare in Italia i fondi provenienti dalla liquidazione. D'altro canto la stessa BNL che in Sao Paulo dispone di un ufficio potrà, nelle more - probabilmente assai lunghe - del possibile rimpatrio, individuare impieghi più lucrosi dei «certificati di deposito» e mantenere intatto od anche accrescere il valore dei fondi disponibili. L'articolo 2 è volto appunto al recupero di una somma, che il Tesoro non potrebbe riavere, a causa delle difficoltà oggettive che si frappongono al regolamento di pendenze monetarie fra gli Stati e, in specie, a causa dei limiti alla liquidità di strumenti quali i certificati di deposito. La seconda norma del disegno di legge n. 397 mira a recuperare al Tesoro dello Stato un fondo di garanzia - o di riserva - affidato all'istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) affinchè questo possa nelle sue operazioni di credito a favore degli emigrati discostarsi da criteri rigidamente bancari ed assumere atteggiamenti nei quali siano presenti anche considerazioni di ordine sociale. Dovremmo, quindi, sviluppare il tipo di impegni statutari dell'icle per comprendere quella frase illustrata sinteticamente in modo chiaro dalla relazione del Governo. La verità è che si tratta di un istituto di credito speciale con compiti sociali nei confronti degli emigrati che richiedono un regime bancario diverso e di favore. Ecco perchè è stato anche a tale riguardo costituito un fondo di riserva che viene poi incamerato dal Tesoro. In realtà si può dire che, poiché l'attività di credito a favore degli emigrati da parte dell'icle non ha raggiunto valori particolarmente significativi (per non dire modesti), il meccanismo del fondo di garanzia individuato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 866, non merita di essere tenuto in vita e, pertanto, può essere opportuno far riaffluire al tesoro dello Stato i fondi residui, così come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge governativo. Pur potendosi, quindi, condividere, con le perplessità espresse, le finalità dell'articolo 2, il relatore fa presente che la dizione del testo governativo si presta a possibili equivoci interpretativi e pertanto andrebbe opportunamente modificata. Infatti sin da ora preannuncio la presentazione degli emendamenti, a mio giudizio, opportuni. In particolare l'ultimo comma dell'articolo 2, precisando che è abrogato il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, potrebbe far pensare.che le rimanenti norme restano in vigore, in palese contraddizione con le finalità di cui al successivo articolo 3. Cioè la nuova maggioranza dell'icle deve adottare, entro sei mesi, il nuovo statuto, uniformandolo ai regolamenti bancari che regolano istituti del genere. Inoltre, se si può abolire il meccanismo della garanzia statale alle operazioni in favore degli emigrati per il futuro, è palesemente ingiusto dar carattere retroattivo alla norma così come potrebbe apparire dalla dizione letterale del testo governativo.

4 Senato della Repubblica IX Legislatura 6 a COMMISSIONE 8 RESOCONTO STEN (13 marzo 1984) La terza norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 397 è, in certo senso, un atto dovuto. Infatti si trascurò nella legge 7 agosto 1982, n. 526, che trasferiva alla Banca nazionale del lavoro la quota di partecipazione del Tesoro nell'icle, di trarre le dovute conseguenze dal trasferimento e, cioè, di riconoscere che in una società per azioni, qual è appunto dalla sua fondazione l'icle, lo statuto deve essere modificato liberamente dall'assemblea straordinaria degli azionisti per adeguarlo alle mutevoli esigenze dei tempi. Al contrario l'icle, pur essendo, come già detto, una società per azioni, è sottoposto ad alcune leggi specifiche che ne hanno fortemente vincolato l'operatività. A riprova di questa affermazione basta considerare che, pur avendo l'icle un capitale versato di dieci miliardi di lire, al 31 dicembre 1982 aveva impiegato (tra mutui, prestiti ed anticipazioni, inclusi i crediti in sofferenza) appena 27,6 miliardi, ben al di sotto di quanto consentito dalla vigente normativa per gli istituti di credito speciale e nemmeno lontanamente confrontabile con le realizzazioni di altri istituti appartenenti alla medesima categoria. Il problema, quindi, del pieno utilizzo delle potenzialità dell'icle è, in certo senso, un problema centrale che trascende gli interessi dei nuovi azionisti. Infatti la nuova maggioranza, costituita dalla Banca nazionale del lavoro e dall'ina, ha messo a punto un programma che riguarda sia l'attività creditizia in favore degli emigrati, sia il finanziamento di grandi lavori all'estero e il più stretto collegamento internazionale dell'attività creditizia di questo istituto e quindi, in senso più generale, della stessa economia nazionale. Anche nel caso dell'articolo 3 la dizione del testo governativo forse non è del tutto idonea perchè non chiarisce a sufficienza quanto della vigente legislazione (e cioè il decreto-legge 15 dicembre 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la legge 10 agosto 1950, n. 717, e la legge 28 ottobre 1970, n. 866) che regola l'icle resti o meno in vigore, potendo ingenerare confusione tra gli intepreti. Nel riferire sommariamente sulla natura di questo provvedimento e sulle obiezioni, non fondamentali, ma che possono portare a miglioramenti rispetto al testo presentato dal Governo, ritengo a questo punto di poter presentare gli emendamenti di cui ho parlato prima. Il primo è sostitutivo dell'articolo 2; ne do lettura: «Il fondo di riserva speciale assegnato all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il relativo saldo ammontante al 21 dicembre 1983 a lire , dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalità e i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma». Il secondo è sostitutivo dell'articolo 3; ne do lettura: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sulle società per azioni, nel rispetto delle finalità stabilite dall'assemblea straordinaria, ivi comprese quelle di assistenza agli emigrati, di raccolta e di trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero e di finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite.

5 Senato della Repubblica IX Legislatura Si applicano all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e tutte le altre che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive. Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate». Posso concludere chiedendo l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti da me presentati, precisando, peraltro, che qualora non fossero accolti non ne farei motivo di drastica posizione, anche se essi permetteranno di raggiungere in forma migliore gli scopi che il provvedimento in discussione si prefigge. PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nepi e comunico che la 5 a Commissione, richiesta di parere, si è espressa favorevolmente. Il parere della 3 a Commissione, invece, non è ancora pervenuto, ma i termini sono ormai scaduti. Poiché nessuno domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. / lavori terminano alle ore 19,15. SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI // Consigliere parlamentare preposto all'ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dorr. ETTORE LAURENZANO

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