SENATO DELLA REPUBBLICA
|
|
- Giulietta Magni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA 6 a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e Tesoro) 8 RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MARZO 1984 Presidenza del Presidente VENANZETTI INDICE Disegni di legge in sede deliberante «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397) (Discussione e rinvio) PRESIDENTE Pag. 1, 5 NEPI, relatore alla Commissione 2
2 Senato della Repubblica IX Legislatura / lavori hanno inizio alle ore 18,35. DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397). (Discussione e rinvio) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cessione alla Banca Nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero». Prego il senatore Nepi di riferire sul disegno di legge. NEPI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 397 «Cessione alla Banca Nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE)», contiene tre norme che tendono a far chiarezza e a razionalizzare alcune situazioni di non grandissimo rilievo, ma che non possono essere trascurate perchè sono esempi di come spesso la nostra legislazione abbia gravi ritardi nell'adeguarsi ai mutamenti della realtà. La prima di queste norme può essere considerata come un modesto, ma non per questo meno doveroso, passo per liberare il Tesoro dello Stato da un'eredità storica che non ha più ragione di essere ed il cui valore si sta rapidamente dissolvendo. Infatti nel 1975 la suddetta Compagnia - che è stata creata a seguito della compensazione di danni di guerra che l'italia doveva corrispondere al Brasile e il cui fine originale era quello di favorire l'emigrazione italiana in tale Stato - venne posta in liquidazione: le proprietà terriere e immobiliari vennero trasformate in denaro, proprio nel momento in cui in quel paese l'inflazione andava esplodendo sino a raggiungere i drammatici saggi degli ultimi anni, superiori al 100 per cento annuo (nel 1983 addirittura il 180 per cento) ed il valore del cruzeiro rispetto alle monete estere si vanificava. Quindi il valore della quota del Tesoro incorporata nella Compagnia veniva ad essere pressoché nullo. Nonostante l'indicizzazione, che è stata adottata sotto forma di «correzione monetaria», di cui godono alcune forme di impiego del denaro (ma non i conti correnti, dopo faremo un cenno sulla differenza tra i due elementi), la perdita di potere d'acquisto all'interno e di valuta all'estero dei mezzi liquidi è costante. Basti al riguardo osservare che al 31 dicembre 1975, quando la Compagnia venne posta in liquidazione, i beni della stessa, come ricorda la relazione del Governo, vennero stimati in dollari USA che al cambio di allora,
3 Senato della Repubblica IX Legislatura 683 lire, equivalevano a milioni di lire. Al 31 dicembre 1983 i valori numerari erano impiegati in «certificati di deposito» (corrispondenti al valore della Compagnia trasformato in credito del Tesoro) e assommavano a 840 milioni di cruzeiros che al cambio del momento corrispondevano a dollari e a milioni di lire. Se teniamo conto del ridotto potere d'acquisto della lira, si vede quanto considerevole sia stata in questi otto anni la perdita in termini reali. La cessione alla Banca nazionale del lavoro, della quota di partecipazione - pari all'85 per cento - della Compagnia brasiliana di colonizzazione e immigrazione italiana, consente al Tesoro di superare opportunamente il problema dell'impossibilità di rimpatriare in Italia i fondi provenienti dalla liquidazione. D'altro canto la stessa BNL che in Sao Paulo dispone di un ufficio potrà, nelle more - probabilmente assai lunghe - del possibile rimpatrio, individuare impieghi più lucrosi dei «certificati di deposito» e mantenere intatto od anche accrescere il valore dei fondi disponibili. L'articolo 2 è volto appunto al recupero di una somma, che il Tesoro non potrebbe riavere, a causa delle difficoltà oggettive che si frappongono al regolamento di pendenze monetarie fra gli Stati e, in specie, a causa dei limiti alla liquidità di strumenti quali i certificati di deposito. La seconda norma del disegno di legge n. 397 mira a recuperare al Tesoro dello Stato un fondo di garanzia - o di riserva - affidato all'istituto di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) affinchè questo possa nelle sue operazioni di credito a favore degli emigrati discostarsi da criteri rigidamente bancari ed assumere atteggiamenti nei quali siano presenti anche considerazioni di ordine sociale. Dovremmo, quindi, sviluppare il tipo di impegni statutari dell'icle per comprendere quella frase illustrata sinteticamente in modo chiaro dalla relazione del Governo. La verità è che si tratta di un istituto di credito speciale con compiti sociali nei confronti degli emigrati che richiedono un regime bancario diverso e di favore. Ecco perchè è stato anche a tale riguardo costituito un fondo di riserva che viene poi incamerato dal Tesoro. In realtà si può dire che, poiché l'attività di credito a favore degli emigrati da parte dell'icle non ha raggiunto valori particolarmente significativi (per non dire modesti), il meccanismo del fondo di garanzia individuato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 866, non merita di essere tenuto in vita e, pertanto, può essere opportuno far riaffluire al tesoro dello Stato i fondi residui, così come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge governativo. Pur potendosi, quindi, condividere, con le perplessità espresse, le finalità dell'articolo 2, il relatore fa presente che la dizione del testo governativo si presta a possibili equivoci interpretativi e pertanto andrebbe opportunamente modificata. Infatti sin da ora preannuncio la presentazione degli emendamenti, a mio giudizio, opportuni. In particolare l'ultimo comma dell'articolo 2, precisando che è abrogato il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, potrebbe far pensare.che le rimanenti norme restano in vigore, in palese contraddizione con le finalità di cui al successivo articolo 3. Cioè la nuova maggioranza dell'icle deve adottare, entro sei mesi, il nuovo statuto, uniformandolo ai regolamenti bancari che regolano istituti del genere. Inoltre, se si può abolire il meccanismo della garanzia statale alle operazioni in favore degli emigrati per il futuro, è palesemente ingiusto dar carattere retroattivo alla norma così come potrebbe apparire dalla dizione letterale del testo governativo.
4 Senato della Repubblica IX Legislatura 6 a COMMISSIONE 8 RESOCONTO STEN (13 marzo 1984) La terza norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 397 è, in certo senso, un atto dovuto. Infatti si trascurò nella legge 7 agosto 1982, n. 526, che trasferiva alla Banca nazionale del lavoro la quota di partecipazione del Tesoro nell'icle, di trarre le dovute conseguenze dal trasferimento e, cioè, di riconoscere che in una società per azioni, qual è appunto dalla sua fondazione l'icle, lo statuto deve essere modificato liberamente dall'assemblea straordinaria degli azionisti per adeguarlo alle mutevoli esigenze dei tempi. Al contrario l'icle, pur essendo, come già detto, una società per azioni, è sottoposto ad alcune leggi specifiche che ne hanno fortemente vincolato l'operatività. A riprova di questa affermazione basta considerare che, pur avendo l'icle un capitale versato di dieci miliardi di lire, al 31 dicembre 1982 aveva impiegato (tra mutui, prestiti ed anticipazioni, inclusi i crediti in sofferenza) appena 27,6 miliardi, ben al di sotto di quanto consentito dalla vigente normativa per gli istituti di credito speciale e nemmeno lontanamente confrontabile con le realizzazioni di altri istituti appartenenti alla medesima categoria. Il problema, quindi, del pieno utilizzo delle potenzialità dell'icle è, in certo senso, un problema centrale che trascende gli interessi dei nuovi azionisti. Infatti la nuova maggioranza, costituita dalla Banca nazionale del lavoro e dall'ina, ha messo a punto un programma che riguarda sia l'attività creditizia in favore degli emigrati, sia il finanziamento di grandi lavori all'estero e il più stretto collegamento internazionale dell'attività creditizia di questo istituto e quindi, in senso più generale, della stessa economia nazionale. Anche nel caso dell'articolo 3 la dizione del testo governativo forse non è del tutto idonea perchè non chiarisce a sufficienza quanto della vigente legislazione (e cioè il decreto-legge 15 dicembre 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la legge 10 agosto 1950, n. 717, e la legge 28 ottobre 1970, n. 866) che regola l'icle resti o meno in vigore, potendo ingenerare confusione tra gli intepreti. Nel riferire sommariamente sulla natura di questo provvedimento e sulle obiezioni, non fondamentali, ma che possono portare a miglioramenti rispetto al testo presentato dal Governo, ritengo a questo punto di poter presentare gli emendamenti di cui ho parlato prima. Il primo è sostitutivo dell'articolo 2; ne do lettura: «Il fondo di riserva speciale assegnato all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il relativo saldo ammontante al 21 dicembre 1983 a lire , dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalità e i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma». Il secondo è sostitutivo dell'articolo 3; ne do lettura: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sulle società per azioni, nel rispetto delle finalità stabilite dall'assemblea straordinaria, ivi comprese quelle di assistenza agli emigrati, di raccolta e di trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero e di finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite.
5 Senato della Repubblica IX Legislatura Si applicano all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero - ICLE - le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e tutte le altre che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive. Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate». Posso concludere chiedendo l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti da me presentati, precisando, peraltro, che qualora non fossero accolti non ne farei motivo di drastica posizione, anche se essi permetteranno di raggiungere in forma migliore gli scopi che il provvedimento in discussione si prefigge. PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nepi e comunico che la 5 a Commissione, richiesta di parere, si è espressa favorevolmente. Il parere della 3 a Commissione, invece, non è ancora pervenuto, ma i termini sono ormai scaduti. Poiché nessuno domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. / lavori terminano alle ore 19,15. SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI // Consigliere parlamentare preposto all'ufficio centrale e dei resoconti stenografici Dorr. ETTORE LAURENZANO
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA. VII LEGISLATURA. (N. 1440) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (DONAT-CATTIN) di concerto col Ministro delle Finanze - (MALFATTI)
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2123) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro del Tesoro (GORIA) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) di
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1509 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BECCHETTI Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre valute
DettagliARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in
DettagliDECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)
DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliDECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152
DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 Art. 18. 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2418 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di concerto
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliLegge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliIl progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2139
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2139 Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille 26/01/2016-18:18 Indice 1. DDL S. 2139 - XVII Leg. 1 1.1. Dati
DettagliCIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014
CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 febbraio 2014 OGGETTO: Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia - Articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1521
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1521 Modifica al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
DettagliPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001 n. 90)
Decreto del ministero del Tesoro del 4 aprile 2001 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001 n. 90) Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari
DettagliPreambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 24 DICEMBRE 1957, n. 1295 (GU n. 009 del 13/01/1958) COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9 DEL 13 GENNAIO 1958) URN: urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295
Dettagli(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482, ad eccezione dell'art. 5.
Leggi d'italia L. 3-3-1951 n. 193 Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1951, n. 77. Epigrafe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. L. 3 marzo 1951,
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliL ANATOCISMO. (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
L ANATOCISMO (aspetti pratici) Corso di Formazione Professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Materia: tecnica professionale Mercoledì 02/03/2016 Docente: Dott.ssa Simona
DettagliVisto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del
DettagliS EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A
S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1452-A RELAZIONE DELLA 11 a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) (RELATORE PELELLA) Comunicata alla Presidenza il 14 marzo
DettagliHELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliNota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliCREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,
DettagliProt. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011
Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie della provincia di LIVORNO Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2011-12. Indicazioni operative per le scuole non statali
DettagliACCORDO DI COLLABORAZIONE. Tra REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS
Allegato A ACCORDO DI COLLABORAZIONE Tra REGIONE TOSCANA e FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS Per la costituzione del fondo vincolato per la prestazione di garanzie integrative sui
DettagliRESOCONTO SOMMARIO 338.
COMUNE DI MESSINA - CONSIGLIO COMUNALE RESOCONTO SOMMARIO 338. SEDUTA DI MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2012 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PREVITI Pag. Proposta di deliberazione: Calabrò Felice 3 Capurro Giuseppe
Dettagliil medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della
DettagliRISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 952
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 952 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per padri separati 28/09/2015-07:36 Indice 1. DDL S. 952 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi
DettagliTABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9
MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA
DettagliRegio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)
Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (1). (1) La durata della protezione giuridica
DettagliAviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione
Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliRISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI (importi in lire)
RISERVE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO AL LORDO DELLE QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI (importi in lire) RISERVE TECNICHE Totale riserve tecniche di cui all art. 32 L. 22/10/1986 n. 742 Quote
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliRISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1740
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1740 Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia effettuate da contribuenti di età superiore a settantacinque e a ottanta anni 24/11/2015-10:34 Indice
Dettagliwww.lavoripubblici.it
RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA
LE NUOVE PENSIONI Sintesi delle nuove regole per andare in pensione, contenute nel Decreto legge "Monti", n. 201, ovvero "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
DettagliIL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE
IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.44 del 12 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la maxi detrazione pagamenti entro il 30.06.2013 Gentile cliente,
DettagliRASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*
RASSEGNA NORMATIVA RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE* Ottobre 2005 Comunicato n. 110/2005 Decreto MIUR 29 settembre 2005 Proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1998
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1998 Disposizioni per il pensionamento anticipato di lavoratori con figli disabili gravi 14/06/2016-15:15 Indice 1. DDL S. 1998 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliNATO DELLA REPUBBLICA
NATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MURMURA (M. 34) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979 Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente
DettagliMoratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario
Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliLe Startup innovative e gli Incubatori d'impresa
Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa Le Startup innovative e gli Incubatori d impresa Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche
DettagliREPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014
REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliPastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli
XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei DEPUTATI Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliIntendiamo qui fare il punto della situazione, in modo più discorsivo, tenendo ben presente che con il 01/01/2012 esistono ormai due mondi:
DI NUOVO SULLE PENSIONI di PIETRO PERZIANI (GENNAIO 2012) Siamo intervenuti negli ultimi tempi diverse volte sulle pensioni; rimandiamo a questi articoli per una trattazione più tecnica. Intendiamo qui
DettagliLa Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201
Vita e lavoro in Italia La Riforma Previdenziale introdotta dal Decreto Monti D.L. 6.12.2011, n 201 Un periodo ricco di trasformazioni Come spiega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliFONDO PENSIONE APERTO AVIVA
FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
DettagliCircolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliAVVISO ALLA CLIENTELA
novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1818 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati
DettagliARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliMinistero dell Economia e delle Finanze
Prot: DT 97060-19/12/2014 Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.
DettagliDecreto Ministeriale del 16 marzo 2012 (1).
Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012 (1). Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (2)
DettagliDISPENSA MANAGEMENT. Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT G2 CAM - 017 Futuro Remoto. Dispensa I RATEI ED I RISCONTI
DISPENSA MANAGEMENT Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT G2 CAM - 017 Futuro Remoto Dispensa I RATEI ED I RISCONTI ORGANISMO BILATERALE PER LA FORMAZIONE IN CAMPANIA INDICE I Ratei ed i Risconti...3
DettagliIl sistema monetario
Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliPrestito vitalizio ipotecario
Periodico informativo n. 65/2015 Prestito vitalizio ipotecario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 44/2015 ha introdotto
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 17 SEDUTA DEL OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
DettagliMisure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Oggetto
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PREMESSA Il Rendiconto Generale che viene presentato al dell Ordine degli Assistenti Sociali per l esercizio finanziario
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
Dettagli