In nessuna delle suddette decisioni si fa comunque menzione delle proteste n.1 e n. 3 (di ITA 28 e di ITA 11) per la violazione della regola 28.

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1 Appello La Giuria d Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre, Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull appello proposto dalla barca ITA 28 per chiedere che la protesta dalla stessa presentata nei confronti di ITA 29 ed ITA 24 sia decisa dal comitato per le Proteste e sugli appelli, riuniti, proposti da ITA 11 - ITA 28 - ITA 34 - ITA 46 per chiedere la revoca della squalifica non scartabile (DNE) del provvedimento di cui dalla regola 69.2 loro comminati dal Comitato di regata e per le proteste del Campionato nazionale UFO svoltosi a Muggia dal 30/09 al 03/10/2004. FATTO Nella terza prova del Campionato Nazionale Classe UFO, disputata il 2 ottobre 2004, il Comitato di regata e per le proteste, in prosieguo indicato solo quale Comitato, aveva deciso, in considerazione della scarsità e variabilità del vento, di ridurre il percorso e di posizionare la linea di arrivo alla boa n. 3 al termine del secondo lato del percorso nelle modalità previste dal paragrafo 21 delle istruzioni di regata (fra la bandiera blu su barca Comitato e la boa n. 3). ITA 11 - ITA 12 - ITA 28 ITA 33 ITA 34 ed ITA 46 al termine del lato di poppa, dove era stata posizionata la linea di arrivo, lasciavano la boa 3 a destra per poi girare intorno alla stessa e tagliare il traguardo provenendo dalla parte opposta da quella di cui alla definizione di arrivo. ITA 29 e ITA 24 tagliavano invece il traguardo tra la Barca Comitato e la boa n. 3 provenendo direttamente dalla boa n. 2 lasciando anch esse la boa n. 3 a destra perché la barca Comitato si era posizionata alla sinistra della stessa per chi proveniva in direzione del percorso dall ultima boa. Dalle vicende così brevemente riassunte ne sono derivate le seguenti proteste e/o domande di riparazione. ITA 28, una delle sei barche che avevano tagliato il traguardo provenendo dalla direzione opposta da quella dell ultima boa, ha protestato ITA 29 ed ITA 24 perché, arrivando, avevano lasciato la boa n. 3, già di percorso e nell occasione anche di delimitazione della linea arrivo, a destra invece che a sinistra, come prescritto dall allegato i delle istruzioni di regata, violando così la regola 28.1 (regola del filo). ITA 29 ha protestato le sei barche che all arrivo l avevano preceduta (ITA11 ITA 12 ITA 28 - ITA 33 - ITA 34 ITA 46) perché non avevano tagliato la linea di arrivo secondo la definizione di arrivo (in direzione del percorso dall ultima boa) violando anch esse la regola 28.1 (ma sotto un altro profilo). ITA 11 ha protestato ITA 29 ed ITA 24 perché, lasciando la boa n. 3 a destra, non avevano rispettato la regola 28.1 (stessa contestazione della protesta n. 1). Il Comitato respingeva tutte le suddette (e riunite) proteste senza udienza richiamandosi al Caso ISAF 82 che, sia pure in una diversa fattispecie, aveva ritenuto valido l arrivo delle barche provenenti dall una o dall altra direzione del percorso. Non risulta che abbia assunto alcuna decisione in ordine alle proteste n.ri 1 e 3 presentate rispettivamente da ITA 28 e ITA 11. La sera dello stesso 2 ottobre anche ITA 25 ha presentato richiesta di riparazione invocando a sua volta la regola 28.1 perché le prime sei barche non avevano compiuto il percorso non avendo tagliato la linea l arrivo in modo regolare. II Comitato, riunitosi il mattino successivo, riconosceva di aver commesso un errore nel riferirsi al caso ISAF 82 e, richiamandosi alla decisione 13/76 della Giuria d Appello F.I.V. ed al Caso ISAF 45, decideva di classificare DNF le barche ITA 11- ITA 12- ITA 28- ITA 33- ITA 34 e ITA 46.

2 In nessuna delle suddette decisioni si fa comunque menzione delle proteste n.1 e n. 3 (di ITA 28 e di ITA 11) per la violazione della regola 28.1 (regola del filo) né risulta che a seguito della domanda di riparazione (redress) di ITA 25 le parti siano state convocate in udienza (reg. 63.1), che questa sia stata tenuta e sia stata assunta una decisione. Sennonché ITA 11 - ITA 28 - ITA 34 - ITA 46, con separati ricorsi presentati fra le ore 9.10 e le ore 10,05 del 3 ottobre, chiedevano il riesame della decisione del Comitato (che le aveva classificate DNF) assumendo di aver tagliato il traguardo provenendo dall ultima boa dopo aver ripercorso a ritroso la loro rotta. Il Comitato, a maggioranza e probabilmente con udienza (si fa riferimento a testimonianze), concedeva loro riparazione reintegrandole nella rispettiva posizione di arrivo. Alle ore dello stesso 3 ottobre ITA 29, anche per conto di ITA 25 ed ITA 04 (sic), presentava un modulo di protesta con il quale semplicemente dichiarava di essere stata danneggiata dalle riparazioni concesse alle suindicate quattro barche che avevano dichiarato il falso nel compimento di un giro supplementare non effettuato. Alle ore 14 dello stesso giorno il Comitato, assunte le testimonianze dei timonieri di ITA 25 e ITA 04 e nella certa assenza dei protestati fatti chiamare per due volte, accoglieva la protesta o domanda di riparazione di ITA 29 avendo ITA 25 ed ITA 4 nella loro qualità di testimoni fatto una dichiarazione che indica come i timonieri protestati non hanno compiuto il percorso e, in applicazione della regola 62.1a) concedeva riparazione alla barca protestante reintegrandola in classifica. Alle 14,55 il Comitato convocava i timonieri di ITA 28 - ITA 11- ITA 34 - ITA 46 (ed anche di ITA 12) presumibilmente per comunicare loro e la decisione di reintegrare nell ordine di arrivo ITA 29 e quella, ulteriore, di classificare le rispettive barche DNE invece che DNF in quanto le loro false dichiarazioni hanno denotato un comportamento antisportivo. Inutilmente attesi i protestati fino alle con una ulteriore decisione classificava definitivamente DNE le barche cosi protestate con uno scultoreo richiamo alla regola Risulta in atti per dichiarazione dello stesso Presidente del Comitato che gli equipaggi, così penalizzati, si sono presentati alle 17,30 per chiedere che le loro barche fossero classificate DNF ricevendone dallo stesso Presidente risposta negativa perché gli altri membri del Comitato si erano nel frattempo allontanati. Questi i fatti essenziali come emergono dagli atti di 1 grado. ITA 11 - ITA 28 - ITA 34 ed ITA 46 hanno tempestivamente proposto appello adducendo vari motivi di lagnanza che cosi si possono riassumere: il Comitato era posizionato dalla parte sbagliata della boa n. 3: a sinistra anziché a destra in deroga alla regola 28.1 (regola del filo); intempestiva esposizione della lettera S e poca visibilità della stessa; emissione del segnale acustico al momento del taglio della linea di arrivo da parte dei primi sei concorrenti; mancata convocazione delle parti a seguito della protesta di ITA 28 (e di ITA11); omessa convocazione delle parti a seguito della protesta e/o domanda di riparazione (n. 13) di ITA 29; contraddittorietà fra l ora di convocazione indicata nella decisione (h.14.55) e quella dell esposizione dell elenco delle protese e dei protestati (h.15.28); il DNE - squalifica non scartabile in base alla regola 88.3 b - è stato illegittimamente comminato; mancata convocazione in udienza a seguito della imputazione di un

3 comportamento gravemente sconveniente di cui alla reg. 69 Questa Giuria d appello prima di esaminare partitamente i motivi addotti appellanti deve rilevare che il Comitato non ha, da parte sua, osservato le regole 63.2 e 63.6 ed, in particolare, le prescrizioni FIV in calce a quest ultima Inoltre per la omessa verbalizzazione delle deposizioni delle parti e dei testi non le è stato possibile né ricostruire i fatti né conoscere ed esaminare le motivazioni che hanno indotto il Comitato ad assumere le sue decisioni. Né dalla documentazione in atti è stato possibile accertare se ai protestati siano stati comunicati il tempo (ed il luogo) dell udienza, se siano state messe a disposizione le singole proteste, se sia stato loro concesso un termine per la preparazione delle difese. Né, nelle decisioni assunte, sono stati descritti i fatti accertati. La sola indicazione (e non sempre) delle regole infrante non trova quindi alcun riscontro o supporto nei fatti accertati con la conseguente difficoltà per la loro ricostruzione e per l accertamento della corretta applicazione delle regole. Errato posizionamento della linea di arrivo e mancata convocazione delle parti seguito della protesta di ITA 28. ITA 28 (ed anche ITA 11) avevano protestato (protesta n. 1 e 3) ITA 29 e ITA 24 perché hanno lasciato la boa di arrivo (e già di percorso) a sinistra invece che a dritta come prescritto dalle istruzioni di regata. Il Comitato, riunite le due proteste ad altre (la 2 e la 6) le ha, in un primo tempo, tutte respinte senza udienza con espresso richiamo al caso ISAF 82 ma, a seguito dell esame della protesta di un altra barca (ITA25), le ha successivamente tutte accolte senza udienza ivi comprese quelle proposte da ITA 28 e da ITA 11 nei confronti di ITA 29 ed ITA 24. Il Comitato non si era evidentemente accorto che le proteste di ITA 28 e di ITA 11 avevano con oggetto diverso da quello delle proteste n. 2 e n. 6. Per le proteste n. 1 e n.3 non vi è stata quindi alcuna decisione per cui questa Giuria non può che rimettere gli atti ad altro Comitato per le proteste finché in merito alle stesse assuma una decisione. La regola 63.1 dispone infatti che il Comitato deve ascoltare tutte le proteste e/o richieste di all ufficio a meno che non consenta ad una barca di ritirarle. Intempestiva esposizione della lettera S (di riduzione del percorso) ed insufficiente visibilità della stessa. Gli stessi appellanti hanno ammesso di aver sentito i due segnali acustici e di aver visto la lettera S quando erano a breve distanza dalla nuova linea di arrivo Poiché è pur sempre onere del concorrente di seguire con attenzione i movimenti del battello del Comitato allorché si posiziona in prossimità di una boa del percorso ed i segnali visivi (ed in questo caso anche acustici) di riduzione del percorso debbono, per ovvie ragioni, essere emessi allorché i primi concorrenti si trovano in prossimità della nuova linea di arrivo, il motivo addotto non appare fondato e non può trovare accoglimento. Emissione dei segnali acustici all arrivo delle prime sei barche. Il motivo è ugualmente infondato. Per l arrivo non sono previste dal RR. né segnali visivi né acustici anche se è invalso l uso di emettere segnali acustici nel momento in cui i vari concorrenti tagliano la linea di arrivo. Come più volte deciso da questa Giuria d appello l emissione del segnale acustico attesta solo il superamento da parte di una barca della linea di arrivo indipendentemente dal regolare (o meno) compimento del percorso. Mancata convocazione delle parti a seguito della protesta di ITA 28 (e di ITA 11). Sia ITA 28 (protesta n.1) che ITA 11 (protesta n. 3) hanno protestato ITA 29 e ITA 24 perché dopo il segnale di riduzione del percorso hanno lasciato la

4 boa n.3 (ora delimitante la linea di arrivo ma a loro dire boa di percorso) a destra invece che a sinistra. Né i protestanti né i testimoni indicati sono stati convocati per la discussione della protesta. Sia la protesta n. 1 che la n. 3 sono state semplicemente riunite alle proteste n.ri 2 e 6 ed a tutte le barche coinvolte nelle proteste cosi riunite è stata concessa riparazione senza che il Comitato si accorgesse del diverso oggetto di alcune di esse. Solo ITA 28 (protesta n.1) ha appellato lamentando la mancata sua convocazione per la discussione della protesta. La regola 63.1 dispone che tutte le proteste o richieste di riparazione debbono essere ascoltate e decise a meno che lo stesso Comitato non ne consenta il ritiro. Poiché per la protesta n.1 non vi è stata né istruttoria né decisione questa Giuria non può che rimettere la stessa e tutti i documenti acquisiti ad altro Comitato per le proteste affinché, riconvocate le parti, la decida le regole. Omessa convocazione delle parti a seguito della protesta e/o domanda di riparazione di ITA 29. Contraddittorietà fra l ora di convocazione per la discussione della protesta n.13 (h.14.55) e quella di esposizione dell elenco delle proteste (h Dalla documentazione in atti così si possono ricostruire i fatti: alle ore del 3 ottobre 2004 ITA 29 ha presentato protesta e/o domanda di riparazione per lamentare di essere stata danneggiata dalla riparazione concessa in una precedente decisione a ITA 11- ITA 28 - ITA 34 e ITA 46 argomentando che le stesse non avevano completato il percorso nel modo corretto. alle ore 14 (dopo 7 minuti) il Comitato ha aperto una udienza in cui il protestante prepara 2 pagine di corollario alla (sua) protesta. Assunti a testi ITA 25 e ITA 04 e chiamati nuovamente i protestati il Comitato ha deciso di accogliere la protesta e, in applicazione della regola 62.1(a), concede riparazione ad ITA 29 senza alcun riferimento a penalità a carico dei protestati. alle ore il Comitato convoca ulteriormente i protestati per comunicare loro di averli classificati DNE invece che DNF per le loro dichiarazioni false che denotano un comportamento antisportivo. Nel loro appello ITA 11 - ITA 28 ITA 34 e ITA 46 hanno chiesto la totale riforma e/o annullamento della decisione impugnata ed il loro reinserimento nell ordine di arrivo della 3a prova motivando fra l altro: - di non essere stati convocati in udienza; - che il Comitato non aveva svolto le opportune indagini sul compimento del percorso; - che le testimonianze di ITA 25 e ITA 04 non avevano confermato le affermazioni di ITA 29; - che le stesse ITA 25 e ITA 04 erano parti interessate tantochè a seguito della loro testimonianza erano stati loro riconosciuti migliori piazzamenti e che nelle loro testimonianze si erano limitate ad esporre la prima parte dell arrivo e nulla in merito al completamento del percorso ; - che tutte le testimonianze sono state assunte superficialmente senza i necessari dettagli; - che la protesta è stata presentata solo da ITA 29 e non da ITA 25 e da ITA 04, - che la commissione del DNE era illegittima; - di non aver ricevuto alcuna contestazione scritta per infrazione alla regola 69 e per la convocazione in udienza. In ordine ai suddetti motivi di appello questa Giuria deve rilevare: che nella decisione della protesta n. 13 si afferma che l udienza è stata aperta alle ore 14 con conseguente suo accoglimento e applicazione della regola 62.1 (sic), ma senza alcun provvedimento a carico dei protestati; che alle ore sono stati convocati i timonieri delle barche protestate

5 per comunicare loro la penalità del DNE invece del già comminato DNF; che alle è stato affisso l avviso di convocazione dei protestati per le ore per la discussione della protesta n. 3 (documento prodotto dagli appellanti); che l udienza per la discussione della protesta n. 13 si è tenuta senza la tempestiva convocazione delle parti e nel rispetto della regola 63.2 (preventiva notifica ai protestati del tempo e del luogo della udienza, comunicazione agli stessi dell oggetto delle proteste e concessione di un tempo ragionevole per predisporre le difese). Poiché la protesta e/o domanda di riparazione di ITA 29 doveva essere decisa con udienza alla quale le partì coinvolte avevano diritto di essere presenti, particolarmente in occasione della assunzione di prove testimoniali (reg. 63.3), i motivi di appello esposti dagli appellanti appaiono fondati. Errata comminazione del DNE La penalità del DNE, ossia la squalifica non scartabile in base alla regola 88.3b per i punteggi ottenuti per una infrazione alla regola 2, alla penultima frase della regola 30.3 e alla regola 42, non deve essere esclusa dal calcolo del punteggio di una regata a più prove ma pur sempre e solo nel caso in cui il punteggio adottato per quella regata preveda l esclusione di una o più dalla serie dei punteggi ottenuti da una barca. Ma tale regola non era all evidenza invocabile ed applicabile alla protesta di ITA 29(la numero 13) perché alle barche ITA 11- ITA 12- ITA 28- ITA 34 ed ITA 46 non era stato né dal protestante né dal Comitato contestata alcuna infrazione alle regole indicate alla lettera b della regola Il motivo di impugnazione è quindi fondato e sul punto l appello deve essere accolto. Imputazione di comportamento gravemente sconveniente - Mancata convocazione in udienza. In base alla scheletrica decisione assunta alle ore del 3 ottobre appare la dicitura: Reg Ma nessuna delle penalità previste dalla regola 69. 1b(2) è stata comminata ai timonieri e/o equipaggi di ITA 28- ITA 11 ITA 34 ITA 46- e ITA 12 né agli stessi sono state contestate per iscritto condotte sconvenienti o gravi violazioni delle regole o delle buone maniere o dello spirito sportivo. Né risulta che a tal fine sia stata aperta una udienza. Probabilmente il Comitato richiamando la regola 69.2 si era solo riservato di trasmettere all Autorità Nazionale un rapporto in merito ad una grave violazione di una regola o alle buone maniere o allo spirito sportivo o ad una condotta che può aver screditato lo sport. E non certo a norma e per effetto delle regole 69.1c e 69.1d che presuppongono una penalizzazione che nel caso non vi è stata. Incomberà quindi all Autorità Nazionale e, non a questa Giuria, decidere in merito all eventuale azione ex regola 69.2 ove riceva un rapporto a norma delle regole 69.1 o 69.1d o in merito ad una grave violazione di una regola ecc.ecc. Tutto ciò premesso e ritenuto la Giuria d Appello previa riunione degli appelli di ITA 11 ITA 28 ed ITA 34 all appello proposto da ITA 46, ritenuto che non appaiono infondati gli appelli proposti da ITA 11 ITA 28 ITA 34 ed ITA 46 in merito alla errata applicazione del DNE; che il Comitato di regata e per le proteste del suddetto Campionato, organizzato dallo Yacht Club Porto San Rocco in Muggia dal 30 settembre al 03 ottobre 2004, non ha tenuto regolare udienza per discutere la protesta presentata da ITA 28 (ed anche da ITA 11) nei confronti di ITA 29 e ITA 24 in ordine ai loro compimento del percorso; non risulta condotta secondo le regole l istruttoria conseguente la protesta e/o domanda di riparazione di ITA 29 contro ITA 11- ITA 28- ITA 34 ed ITA 46 sia

6 per la mancata e/o irrituale convocazione delle stesse sia per la omessa osservanza delle regole 63.2, 63.3 e delle prescrizioni FIV in calce alla regola 63.6 sottraendo così al Giudice di seconda istanza ogni possibilità di indagine sull effettivo rispetto delle regole. Vista la regola 71.2 decide di accogliere l appello proposto dalle barche ITA 11- ITA 12 - ITA 28 ITA 34 e ITA 46 in ordine alla contestazione e comminazione della penalità del DNE al termine della 3a prova del Campionato Italiano Classe UFO perché non ne sussistevano i presupposti; di rimettere ad altro Comitato per le proteste l istruttoria e la decisione, da assumersi secondo le regole, delle proteste e/o domande di riparazione proposte da ITA 28 nei confronti di ITA 29 e di ITA 24 e da ITA 29 nei confronti di ITA 11- ITA 12 ITA 28 ITA 34 ed ITA 46; di trasmettere quindi gli atti al Presidente della F.I.V. affinché, attraverso gli Organi a ciò delibati, provveda a nominare un nuovo Comitato per le proteste affinché, tenuto conto delle indicazioni e dei rilievi di questa Giuria, riconvochi le parti interessate e, ove ritenuto opportuno, anche i testimoni dalle stesse indicati per tenere una nuova udienza nel rispetto delle regole, redigere la classifica della terza prova del già richiamato Campionato tenendo contro della decisione dì questa Giuria di dichiarare illegittimo il DNE comminato alle suddette barche e trasmettere, quindi, il tutto al Comitato Organizzatore del Campionato Italiano UFO 2004 presso lo Yacht Club Porto San Rocco affinché provveda alle eventuali variazioni nell ordine di arrivo della 3a prova e della classifica generale del Campionato; di ritenersi infine, incompetente a decidere in ordine alla contestazione degli equipaggi delle barche ITA 11 ITA 12 ITA 28 ITA 34 e ITA 46 della regola 69.2 del R.R Respinge gli altri motivi di appello proposti perché infondati. Così deciso in Genova li, 25 febbraio Il Presidente Francesco N. Tubarchi

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