Massimario sentenze Commissione Tributaria Regionale delle Marche

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1 Massimario sentenze Commissione Tributaria Regionale delle Marche Ordinato per Materia A cura di: Direzione Regionale delle Marche Ufficio Legale Osservatorio/Nucleo della regione Marche per il monitoraggio sull andamento della Mediazione Tributaria *Le massime sono raggruppate in base alla voce Materia che è scelta sulla base della classificazione indicata in fondo all elaborato

2 Il Massimario delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale delle Marche vuole essere uno strumento utile per l operatore ai fini di una ricognizione completa della giurisprudenza di merito dell Organo giurisdizionale di secondo grado. Ciò anche per consentire all Amministrazione finanziaria il necessario giudizio prognostico ai fini della mediazione e, quindi, per evitare di intraprendere contenziosi inutili e dispendiosi sia per lo Stato che per il Cittadino.

3 Numero sentenza: 18/01/12 Data deposito: 31 gennaio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 3 D. Lgs. n. 218/1997 Questione controversa: Accertamento con adesione - utilizzabilità a carico di altri soggetti - illegittimità Massima: L'accertamento con adesione definito dalla società non può fornire ulteriori elementi giuridici da utilizzare a carico di altri soggetti, pertanto quelli che nell'atto di adesione sono stati considerati ricavi non possono essere considerati utili extrabilancio in capo ai soci. Numero sentenza: 38/4/12 Data deposito: 22 febbraio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5 D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione di utili Massima: Nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili riferibili all'omessa contabilizzazione dei ricavi ed all'imputazione di costi per operazioni inesistenti. La stessa presunzione è invece illegittima nel caso i maggiori utili attengano a costi che pur ritenuti fiscalmente indeducibili, risultino effettivamente sostenuti.

4 Numero sentenza: 23/01/12 Data deposito: 23 febbraio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Deducibilità costo - inerenza - prova certa - necessità Massima: Non si può ammettere la deduzione dei costi in mancanza di prove certe circa l'effettività degli stessi. Numero sentenza: 21/01/12 Data deposito: 23 febbraio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: ACCERTAMENTO - redditi determinati in base alle scritture contabili Massima: Nell'applicazione dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 l'ufficio deve tener conto se il contribuente ha tenuto le scritture contabili in maniera regolare e se si è adeguato agli Studi di Settore.

5 Numero sentenza: 22/01/12 Data deposito: 23 febbraio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: ACCERTAMENTO - redditi determinati in base alle scritture contabili Massima: Nell'applicazione dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 l'ufficio deve tener conto se il contribuente ha tenuto le scritture contabili in maniera regolare e se si è adeguato agli Studi di Settore. stessa di 21/1/12 Numero sentenza: 18/07/12 Data deposito: 06 marzo 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Artt. 68 e 81 D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: IRES - determinazione base imponibile - plusvalenze - utilizzabilità valore registro ai fini delle II.DD. - onere del contribuente di provare l'effettivo prezzo Massima: 1) Non vi è omessa pronuncia laddove la sentenza contenga la definizione della questione,che sia stata oggetto della domanda o della eccezione dedotta da una delle parti, anche se manchi in proposito specifica argomentazione. 2) Pur nella diversità dei principi relativi alla determinazione dell imponibile in caso di trasferimento di un bene a seconda dell imposta che si deve applicare, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell accertamento della plusvalenza patrimoniale, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, per l'imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo. L Amministrazione Finanziaria è tuttavia legittimata a procedere in via induttiva all accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell imposta di registro ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell imposta di registro stessa di 15/07/12

6 Numero sentenza: 3/2/12 Data deposito: 16 marzo 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5, D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Accertamento - soc.cap. a ristretta base - presunzione distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - art. 38 D.P.R. n. 600/ adesione società all'accertamento - effetti sui redditi dei soci anche se questi non hanno partecipato all'adesione Massima: La presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti accertati in capo ad una società di capitali a ristretta base azionaria è oramai un principio consolidato in Cassazione. Tale presunzione opera anche nel caso in cui i soci non abbiano partecipato all'accertamento con adesione perfezionato dalla società mediante il suo rappresentante legale. Numero sentenza: 47/07/12 Data deposito: 04 aprile 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000 Questione controversa: 1) Conoscibilità della motivazione dell atto impositivo. 2) pregiudiziale tributaria - utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede penale Massima: 1) La motivazione può ritenersi idonea a svolgere la propria funzione conoscitiva ove l atto impositivo faccia riferimento ad altro atto, debitamente identificato, di cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza in quanto posto a sua disposizione anche se in data antecedente a quella della ricezione dell atto impugnabile. 2) In tema di pregiudiziale tributaria nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione. ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l Amministrazione finanziaria ha promosso l accertamento nei confronti del contribuente. Il giudice tributario non può, dunque, limitarsi a rilevare l esistenza di una sentenza penale definitiva, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell ambito specifico in cui esso è destinato ad operare.

7 Numero sentenza: 46/07/12 Data deposito: 04 aprile 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art.2709 c.c Questione controversa: Valore probatorio delle scritture contabili Massima: Le scritture contabili fanno piena prova solo contro l imprenditore che ne cura la tenuta, in ossequio all art c.c, mentre nei confronti dei terzi, cioè soggetti diversi dall imprenditore, le suddette annotazioni contabili costituiscono meri argomenti di prova la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Numero sentenza: 62/07/12 Data deposito: 08 maggio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5 TUIR Questione controversa: IRPEF - accertamento reddito societario definitivo - presunzione distribuzione utili nei confronti di soci di società a ristretta base partecipativa - legittimità Massima: È legittima la presunzione di distribuzione dei maggiori utili in capo ai soci di una società di capitali in presenza della condizione ristretta e familiare base sociale (che implica lo stretto vincolo di solidarietà e controllo reciproco, cioè unanime partecipazione alla vita sociale, da parte dei soci) ed in assenza di dimostrazione di diversa destinazione dei maggiori redditi conseguiti dalla società in evasione d imposta. La definitiva determinazione dei ricavi non contabilizzati costituisce l elemento di fatto che, in concorso con la predetta condizione, consente e legittima la presunzione di distribuzione di utili in nero e la conseguente contestazione dell omessa effettuazione delle ritenute sui dividendi. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, costituisce principio di diritto che tale presunzione non viola il divieto di doppia presunzione, in quanto è fondata su dati certi, precisi e concordanti univocamente dimostrativi del fatto contestato.

8 Numero sentenza: 73/1/12 Data deposito: 24 maggio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 Questione controversa: Frodi carosello - costi sostenuti per l'acquisto di autovettore Massima: L'art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 non può applicarsi al caso di specie, in quanto i costi che l'ufficio ritiene indetraibili si riferiscono ad attività lecite ovvero all'acquisto di autovetture estere. Numero sentenza: '31/3/12 Data deposito: 05 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 DPR n. 600/1973 Questione controversa: Societa' di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati Massima: Il contribuente con il proprio atto di appello ha dedotto un solo articolato motivo di gravame senza riproporre in termini espliciti le questioni ed eccezioni dedotte e proposte in prime cure, specie quella relativa alla carenza di prova della sussistenza della ristretta "base azionaria". Ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 546/1992 la CTR ha sottoposto a censura solo le parti ritenute contestate. Come da Cass. n del 11/11/2003 "non occorre che l'accertamento degli utili extracontabili in capo alla società di capitali sia definitivo, stante l'indipendenza del giudizio relativo all'accertamento del reddito del socio". Il socio, per la propria posizione sociale di partecipazione, deve fornire la prova che gli utili extrabilancio in questione, a lui attribuiti in via presuntiva in conseguenza della accertata ristretta base sociale, non siano stati di fatto oggetto di distribuzione ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società non risultando sufficiente la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass. Sez. Trib. sent del ).

9 Numero sentenza: 32/3/12 Data deposito: 05 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione utili - legittimità Massima: E' legittimo l'accertamento in capo al socio di società di capitali a ristretta base azionaria di presunta distribuzione di utili non contabilizzati. In tali casi grava sul contribuente l'onere di dimostrare che gli utili non sono mai stati distribuiti e che di questi sia stata data diversa destinazione, sotto forma di accantonamento o di reinvestimento. Cass. n del Numero sentenza: 33/3/12 Data deposito: 05 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione utili - legittimità Massima: E' legittimo l'accertamento in capo al socio di società di capitali a ristretta base azionaria di presunta distribuzione di utili non contabilizzati. In tali casi grava sul contribuente l'onere di dimostrare che gli utili non sono mai stati distribuiti e che di questi sia stata data diversa destinazione, sotto forma di accantonamento o di reinvestimento. Cass. n del stessa massima di sentenza 32/3/12

10 Numero sentenza: 35/3/12 Data deposito: 05 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione utili - legittimità Massima: 1) L inottemperanza alla formale richiesta di esibizione della documentazione contabile legittima il ricorso ad accertamento induttivo ex art 39, c. 2bis. 2) In caso di accertamento di utili non contabilizzati nei confronti di società di capitali a ristretta base azionaria opera l attribuzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del reinvestimento; l attribuzione della quota al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto, trattandosi di ricavi extracontabili, non è ipotizzabile alcun pagamento di imposte. 3) In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso dell esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della compagine con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell art. 5 DPR 917/86, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell approvazione del rendiconto finale. Cass. n del 11/11/2003; Cass. n del 16/12/2003. Stessa massima di sentenza 34/3/12. Numero sentenza: 36/3/12 Data deposito: 05 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione utili - legittimità Massima: 1) L inottemperanza alla formale richiesta di esibizione della documentazione contabile legittima il ricorso ad accertamento induttivo ex art 39, c. 2bis. 2) In caso di accertamento di utili non contabilizzati nei confronti di società di capitali a ristretta base azionaria opera l attribuzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del reinvestimento; l attribuzione della quota al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto, trattandosi di ricavi extracontabili, non è ipotizzabile alcun pagamento di imposte. 3) In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso dell esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della compagine con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell art. 5 DPR 917/86, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell approvazione del rendiconto finale. Cass. n del 11/11/2003; Cass. n del 16/12/2003. Stessa massima di sentenza 34/3/12.

11 Numero sentenza: 83/1/12 Data deposito: 14 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori ricavi non contabilizzati - legittimità Massima: Nell'ambito della presunzione di distribuzione ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria dei maggiori ricavi non contabilizzati, grava sul contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti per essere stati, invece, accantonati ovvero reinvestiti dalla società. Numero sentenza: 84/1/12 Data deposito: 14 giugno 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori ricavi non contabilizzati - legittimità Massima: Una volta confermato il presupposto di maggiori redditi attribuiti alla società di capitali a ristretta base azionaria, sussiste la presunzione di distribuzione ai soci, a meno che questi ultimi non forniscano elementi probatori in senso contrario.

12 Numero sentenza: 98/1/12 Data deposito: 16 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5, D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Società a ristretta base partecipativa - presunzione di distribuzione utili extrabilancio - legittimità dell'accertamento in capo ai soci Massima: La legittimità dell'emissione di un avviso di accertamento in capo ai soci, in ordine agli utili extrabilancio, è subordinata dalla sussistenza di un avviso di accertamento in capo alla società divenuto definitivo, con il quale si contesti l'omessa contabilizzazione dei ricavi o si imputino costi per operazioni inesistenti. Numero sentenza: 99/1/12 Data deposito: 16 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5, D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Società a ristretta base partecipativa - presunzione di distribuzione utili extrabilancio - legittimità dell'accertamento in capo ai soci Massima: La legittimità dell'emissione di un avviso di accertamento in capo ai soci, in ordine agli utili extrabilancio, è subordinata dalla sussistenza di un avviso di accertamento in capo alla società divenuto definitivo, con il quale si contesti l'omessa contabilizzazione dei ricavi o si imputino costi per operazioni inesistenti. Stessa massima di sentenza n. 98/1/12

13 Numero sentenza: 49/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costituire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass. n /2013 Numero sentenza: 50/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costutuire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass.6885/2013,6197/2007,16885/2003

14 Numero sentenza: 51/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costutuire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass.6885/2013,6197/2007,16885/2003 Numero sentenza: 52/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costutuire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass.6885/2013,6197/2007,16885/2003

15 Numero sentenza: 53/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costutuire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass.6885/2013,6197/2007,16885/2003 Numero sentenza: 48/3/12 Data deposito: 20 luglio 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 32, primo comma nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società capitali a ristretta base - presunzione utili a carico socio - legittimità - definitività dell'accertamento in capo alla società - non occorre - facoltà del contribuente di provare il contrario Massima: A seguito di indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa dalla quale emergano maggiori ricavi occultati è legittimo l'accertamento anche nei confronti dei soci, essendo ininfluente la circostanza che la rideterminazione operata nei confronti della società non sia ancora definitiva. Invero costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Cassazione che l'appartenenza ad una stretta cerchia familiare può costituire sul piano degli indizi un elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili extracontabili accertati, restando comunque al contribuente l'onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero dalla stessa reinvestiti, in quanto non basta negare di aver percepito i maggiori utili, occorrendo la dimostrazione della diversa destinazione di tali somme. Non costituisce violazione del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Cass.6885/2013,6197/2007,16885/2003

16 Numero sentenza: 94/7/12 Data deposito: 22 agosto 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 41 bis DPR n. 600/1973 Questione controversa: Redditi di fabbricati detenuti pro-quota - riconoscimento dell'ufficio della non imputabilità al contribuente della quota parte di spettanza di altri soggetti - abbattimento in autotutela per la parte non imputabile al contribuente Massima: Avendo l'ufficio riconosciuto la richiesta di autotutela del contribuente è da ritenersi corretta la ripresa fiscale nei confronti dello stesso contribuente nella misura residua a lui imputabile. Numero sentenza: 99/4/12 Data deposito: 04 settembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Artt. 38, 42 DPR n. 600/1973 e 7, L. n. 212/2000 Questione controversa: Accertamento - mancata allegazione all'avviso di accertamento al socio dell'atto di adesione della società - irrilevanza Massima: La mancata allegazione dell'atto di adesione della società nell'avviso di accertamento del socio è irrilevante, in quanto trattandosi di 2 soci al 50% è inverosimile che l'accertamento con adesione operato dalla società non fosse noto ad entrambi. Inoltre non è censurabile tale mancata allegazione ai sensi dell'art. 7 del L. 212/2000, in quanto tale norma non prevede alcuna specifica sanzione per tale fatto ed in ogni caso in quanto l'avviso di accertamento contiene i motivi essenziali che ne giustificano l'emissione.

17 Numero sentenza: 99/4/12 Data deposito: 04 settembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 DPR n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - imputazione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utili extra bilancio - onere della prova a carico dell'amministrazione Finanziaria e del contribuente Massima: I maggiori ricavi in nero conseguiti dalla società a ristretta base azionaria sono imputabili pro-quota ai singoli soci. Infatti secondo quanto stabilito anche dalla Cassazione (Sent. n. 9519/2009) non è violato il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori ricavi, bensì è dato dalla ristrettezza della compagine societaria e/o familiare. L'onere di provare la sussistenza della ristretta base azionaria/familiare, oltre che della sussistenza dei ricavi in nero è a carico dell'amministrazione Finanziaria, mentre è a carico del contribuente l'onere di provare che i ricavi extra bilancio non siano stati distribuiti ai soci (ad esempio siano stati accantonati a riserva, oppure reinvestiti dalla società). Presunzioni Numero sentenza: '100/4/12 Data deposito: 04 settembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Artt. 38, 42 DPR n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000 Questione controversa: Accertamento - mancata allegazione all'avviso di accertamento al socio dell'atto di adesione della società - irrilevanza Massima: La mancata allegazione dell'atto di adesione della società nell'avviso di accertamento del socio è irrilevante, in quanto trattandosi di 2 soci al 50% è inverosimile che l'accertamento con adesione operato dalla società non fosse noto ad entrambi. Inoltre non è censurabile tale mancata allegazione ai sensi dell'art. 7 del L. 212/2000, in quanto tale norma non prevede alcuna specifica sanzione per tale fatto ed in ogni caso in quanto l'avviso di accertamento contiene i motivi essenziali che ne giustificano l'emissione. Uguale a massima di sentenza 99/4/12

18 Numero sentenza: '100/4/12 Data deposito: 04 settembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 DPR n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - imputazione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utiili extra bilancio - onere della prova a carico dell'amministrazione Finanziaria e del contribuente Massima: I maggiori ricavi in nero conseguiti dalla società a ristretta base azionaria sono imputabili pro-quota ai singoli soci. Infatti secondo quanto stabilito anche dalla Cassazione (Sent. n. 9519/2009) non è violato il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori ricavi, bensì è dato dalla ristrettezza della compagine societaria e/o familiare. L'onere di provare la sussistenza della ristretta base azionaria/familiare, oltre che della sussistenza dei ricavi in nero è a carico dell'amministrazione Finanziaria, mentre è a carico del contribuente l'onere di provare che i ricavi extra bilancio non siano stati distribuiti ai soci (ad esempio siano stati accantonati a riserva, oppure reinvestiti dalla società). Uguale a massima relativa a sentenza 99/4/12 Numero sentenza: '103/4/12 Data deposito: 05 settembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 47 D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzioni utili - accertamento a carico della società illegittimo - derivante illegittimità della presunzione di distribuzione Massima: L'annullamento integrale dell'accertamento nei confronti della società travolge inevitabilmente l'avviso di accertamento emesso a carico del socio che dallo stesso trae origine. Infatti, se non vi è maggior reddito a carico della società, non possono esservi maggiori utili ripartiti ai soci.

19 Numero sentenza: 129/4/12 Data deposito: 31 ottobre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 27 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - maggiori ricavi non dichiarati su vendita appartamenti - accertamento nei confronti della società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili verso i soci - legittimità Massima: E' oramai "ius receptum", e come tale pienamente legittima, la presunzione di distribuzione di utili nei confronti di soci di una compagine a ristretta base sociale alla quale siano stati accertati, e confermati dai giudici in altro giudizio, maggiori ricavi derivanti dalla sottofatturazione di immobili rogitati. Numero sentenza: '132/4/12 Data deposito: 31 ottobre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 27 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - maggiori ricavi non dichiarati su vendita appartamenti - accertamento nei confronti della società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili verso i soci - legittimità Massima: E' oramai ius receptum, e come tale pienamente legi ma, la presunzione di distribuzione di u li nei confronti di soci di una compagine a ristretta base sociale alla quale siano stati accertati, e confermati dai giudici in altro giudizio, maggiori ricavi derivanti dalla sottofatturazione di immobili rogitati. La presunzione, a seguito di numerose pronunce della Cassazione, non è presunzione semplice bensì legale. stessa massima di sentenza 129/4/12

20 Numero sentenza: '131/4/12 Data deposito: 31 ottobre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 27 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Accertamento - maggiori ricavi non dichiarati su vendita appartamenti - accertamento nei confronti della società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili verso i soci - legittimità Massima: E' oramai ius receptum, e come tale pienamente legi ma, la presunzione di distribuzione di utili nei confronti di soci di una compagine a ristretta base sociale alla quale siano stati accertati, e confermati dai giudici in altro giudizio, maggiori ricavi derivanti dalla sottofatturazione di immobili rogitati. La presunzione, a seguito di numerose pronunce della Cassazione, non è presunzione semplice bensì legale. stessa massima di sentenza 129/4/12 Numero sentenza: '145/1/12 Data deposito: 13 novembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione di utili - annullamento dell'atto principale - annullamento delle sanzioni relative a ritenute non effettuate Massima: Essendo stato disposto l'annullamento dell'atto di accertamento sul quale si basava la presunzione di distribuzione degli utili ai soci a ristretta base partecipativa altrettanto deve farsi relativamente alle sanzioni per mancata effettuazione delle ritenute in capo ai soci.

21 Numero sentenza: '146/1/12 Data deposito: 13 novembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione di utili - annullamento dell'atto principale - annullamento delle sanzioni relative a ritenute non effettuate Massima: Essendo stato disposto l'annullamento dell'atto di accertamento sul quale si basava la presunzione di distribuzione degli utili ai soci a ristretta base partecipativa, altrettanto deve farsi relativamente alle sanzioni per mancata effettuazione delle ritenute in capo ai soci. Stessa di sent. 145/1/12 Numero sentenza: 151/1/12 Data deposito: 27 novembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati Massima: La ristretta base azionaria da sola non legittima la presunzione di ripartizione di utili e l'ufficio deve dimostrare la reale possibilità per i soci della vigilanza sul corretto andamento gestionale della società. L'avvenuta percezione di utili va dimostrata dall'ufficio mediante riscontro dei conti bancari intestati ai soci o a questi riconducibili. L'applicazione del regime di responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 è possibile solo per debiti tributari definitivi.

22 Numero sentenza: '152/1/12 Data deposito: 27 novembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati Massima: La ristretta base azionaria da sola non legittima la presunzione di ripartizione di utili e l'ufficio deve dimostrare la reale possibilità per i soci della vigilanza sul corretto andamento gestionale della società. L'avvenuta percezione di utili va dimostrata dall'ufficio mediante riscontro dei conti bancari intestati ai soci o a questi riconducibili. L'applicazione del regime di responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 è possibile solo per debiti tributari definitivi. stessa massima di sentenza 151/1/12 Numero sentenza: '153/1/12 Data deposito: 27 novembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati Massima: La ristretta base azionaria da sola non legittima la presunzione di ripartizione di utili e l'ufficio deve dimostrare la reale possibilità per i soci della vigilanza sul corretto andamento gestionale della società. L'avvenuta percezione di utili va dimostrata dall'ufficio mediante riscontro dei conti bancari intestati ai soci o a questi riconducibili. L'applicazione del regime di responsabilità ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 è possibile solo per debiti tributari definitivi. stessa massima di sentenza 151/1/12

23 Numero sentenza: 170/1/12 Data deposito: 06 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 5 D.P.R. n. 917/1986 Questione controversa: Società a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzioni utili ai soci Massima: Nel caso di accertamento in capo ad una società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado dal momento che il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggior redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarità e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Numero sentenza: 84/3/12 Data deposito: 11 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - fatture soggettivamente inesistenti - cosa giudicata in materia penale - efficacia della sentenza di assoluzione nel processo tributario - perché il fatto non sussiste - illegittimità dell'avviso di accertamento Massima: Nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", comporta, nel caso in cui i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, il venir meno della certezza dei fatti addebitati. La CTR accoglie l'appello del contribuente, dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di prove su cui l'ufficio possa fondare la propria pretesa, in particolare alla luce del proscioglimento penale perchè il fatto non sussiste

24 Numero sentenza: '194/1/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - fatture per operazioni inesistenti - cosa giudicata in materia penale - efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul processo tributario - non sussiste Massima: In tema di efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul giudizio tributario, vale il principio in base al quale nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati tributari ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Numero sentenza: '195/1/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - fatture per operazioni inesistenti - cosa giudicata in materia penale - efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul processo tributario - non sussiste Massima: In tema di efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul giudizio tributario, vale il principio in base al quale nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati tributari ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Uguale massima sentenza 194/1/12.

25 Numero sentenza: '196/1/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - fatture per operazioni inesistenti - cosa giudicata in materia penale - efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul processo tributario - non sussiste Massima: In tema di efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul giudizio tributario, vale il principio in base al quale nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati tributari ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Uguale massima sentenza 194/1/12. Numero sentenza: '197/1/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - fatture per operazioni inesistenti - cosa giudicata in materia penale - efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul processo tributario - non sussiste Massima: In tema di efficacia dei fatti accertati nel giudizio penale sul giudizio tributario, vale il principio in base al quale nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati tributari ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione Finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Uguale massima sentenza 194/1/12.

26 Numero sentenza: 57/2/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione di utili - legittimità Massima: In caso di accertamento di redditi non contabilizzati in capo a società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione (il cui fondamento logico sta nella complicità che avvince un gruppo così composto) di attribuzione di utili pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva prova contraria a carico del contribuente. Cassazione 14/05/2007. Cassazione sent. nn /2008, 15275/2008, 22171/2008, 18640/2008 Numero sentenza: 58/2/12 Data deposito: 14 dicembre 2012 Materia: 1. ACCERTAMENTO Riferimento normativo: Art. 38 D.P.R. n. 600/1973 Questione controversa: Irpef - accertamento reddito di partecipazione a società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione di utili - legittimità Massima: In caso di accertamento di redditi non contabilizzati in capo a società di capitali a ristretta base azionaria è legittima la presunzione (il cui fondamento logico sta nella complicità che avvince un gruppo così composto) di attribuzione di utili pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva prova contraria a carico del contribuente. Cass.14/05/2007,Cass.13485/2008, 15275/2008,22171/2008,18640/2008

27 Numero sentenza: '1/07/12 Data deposito: 18 gennaio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Art. 12, comma 5, L. n. 212/2000 Questione controversa: Statuto dei diritti del contribuente - durata della verifica presso la sede del contribuente ex art. 12, comma 5, L. n. 212/2000 Massima: Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 dello SdC non è perentorio. Al riguardo l'art. 156 c.p.c. stabilisce che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Pertanto il mancato rispetto del citato termine non fa venir meno la validità dell'atto impugnato, potendo al più comportare la sola inutilizzabilità delle prove raccolte oltre il termine. Numero sentenza: '9/1/12 Data deposito: 24 gennaio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e art. 7 L. n. 212/2000 Questione controversa: Accertamento motivato con asserzioni non avvalorate da elementi oggettivi e concreti Massima: La motivazione del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria deve essere tale da garantire la conoscibilità dell'iter logico seguito dall'ente impositore; perciò, ove essa sia redatta con rinvio ad un'altra dichiarazione amministrativa: a) questa dev'essere allegata, oppure b) della dichiarazione richiamata e non allegata si devono riprodurre gli elementi - quali: oggetto, contenuto e destinatari - necessari e sufficienti (cioè essenziali) per la motivazione del provvedimento rinviante. Nel secondo caso debbono essere riprodotte nella decisione amministrativa tributaria tutte quelle parti della documentazione richiamata che sono necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto della decisione adottata. Ciò significa che, se è necessario, si devono riprodurre, non solo il contenuto in senso tecnico, ma anche quelle parti che riguardano l'oggetto, i destinatari e il contenuto, statico e dinamico, della motivazione della documentazione richiamata.

28 Numero sentenza: 08/01/2012 Data deposito: 24 gennaio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Art. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000 Questione controversa: Accertamento - motivazione per relationem - necessaria la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato Massima: In merito alla motivazione per relationem, i giudici hanno confermato che se la motivazione del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria è redatto con rinvio ad un'altra dichiarazione, questa deve essere allegata, oppure, si devono riprodurre gli elementi oggetto/contenuto necessari e sufficienti al contribuente per essere messo in grado di valutare appieno l'entità della contestazione. Numero sentenza: '12/1/12 Data deposito: 26 gennaio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Art. 7 L. n. 212/2000 Questione controversa: Concorrenza alla formazione del reddito e detraibilità dell'iva indicata in fattura dei costi per prestazioni di servizi in assenza di data certa Massima: Il contratto scritto, benché tale forma non sia imposta "ad substantiam", è valido e l'assenza di data certa è superata dalla successione dei fatti che trovano puntuale riferimento nei precedenti cinque anni di fatture periodiche mensili emesse, anche nel caso in cui il prestatore dei servizi possegga quote societarie del contribuente appellante, data la corrispondenza erariale IRES, IRAP ed IVA che la contabilizzazione delle fatture va a determinare in capo alle due società.

29 Numero sentenza: 9/7/12 Data deposito: 08 febbraio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Artt. 14 D.P.R. n. 600/1973, 1 e 4 D.P.R. n. 441/1997 Questione controversa: Trattamento contabile e tributario degli imballaggi c.d. terziari Massima: I pallets, bancali in legno che favoriscono il trasporto di una pluralità di singoli prodotti già confezionati, possono non essere registrati in entrata ed uscita nelle scritture ausiliarie di magazzino non essendo riconducibili al disposto dell'art. 14 DPR n. 600/1973, "imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti". L'annotazione risultante dalle schede contabili di "BANCALI IN LEGNO A PERDERE - CESSIONE GRATUITA" è idonea a superare la presunzione di cessione ai sensi del DPR n. 441/1997. Numero sentenza: 10/7/12 Data deposito: 08 febbraio 2012 Materia: 1.1 Disposizioni Generali Riferimento normativo: Artt. 14 D.P.R. n. 600/1973, 1 e 4 D.P.R. n. 441/1997 Questione controversa: Trattamento contabile e tributario degli imballaggi c.d. terziari Massima: I pallets, bancali in legno che favoriscono il trasporto di una pluralità di singoli prodotti già confezionati, possono non essere registrati in entrata ed uscita nelle scritture ausiliarie di magazzino non essendo riconducibili al disposto dell'art. 14 DPR n. 600/1973, "imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti". l'annotazione risultante dalle schede contabili di "BANCALI IN LEGNO A PERDERE - CESSIONE GRATUITA" è idonea a superare la presunzione di cessione ai sensi del DPR n. 441/1997. stessa di 9/7/12

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