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1 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Procedura apertura sinistri b) Nota Informativa, comprensiva del glossario c) Condizioni di assicurazione d) Scheda sintetica prodotto deve essere consegnato al cliente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la NOTA INFORMATIVA Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

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3 Gentile cliente, nel presente fascicolo vengono fornite informazioni specifiche sulla compagnia assicuratrice e le condizioni che regolano le garanzie : 1) Le NOTE INFORMATIVE in cui vengono date informazioni sull impresa di assicurazioni, informazioni sul contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 2) GLOSSARIO contenente il significato attribuito convenzionalmente alle definizioni dalla compagnia e dal contraente 3) Le CONDIZIONI GENERALI che regolano la struttura generale del contratto 4) Scheda sintetica della garanzia prestata Le polizze disponibili sono: IFE FURTO INCENDIO EVENTI CRISTALLI IFEK FURTO INCENDIO EVENTI CRISTALLI KASKO Viene inoltre indicata la procedura da seguire per l apertura del sinistro e viene fornito il modulo da compilare, ovvero: MODULO A: Modulo per sinistro relativo a INCENDIO, FURTO, EVENTI, CRISTALLI, KASKO Per qualunque informazione potrà chiamare il numero verde di Assistenza Clienti e parlare con un nostro operatore, facendo riferimento al nominativo dell intestatario della polizza e alla targa del veicolo assicurato: Cordiali Saluti La Direzione SicurTe Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

4 Caro cliente, di seguito Le indichiamo la procedura da seguire per l apertura di un sinistro. Entro 3 giorni dalla data del sinistro, la richiesta dovrà essere trasmessa alla struttura che gestisce il processo, servendosi degli appositi numeri verde: Servizio clienti: Servizio sinistri: RICEZIONE E APERTURA SINISTRO chiamando il numero indicato (sarà a disposizione un operatore che fornirà le opportune indicazioni), potrà attivare la procedura per l apertura del sinistro; gli operatori vi richiederanno i dati e forniranno tutte le informazioni utili alla compilazione ed al successivo invio al centro servizi del Modulo di Denuncia Sinistro. Il modulo dovrà essere accompagnato dall opportuna documentazione elencata di seguito: PER INCENDIO/FURTO/EVENTI/KASKO (Modulo A): Fattura di riparazione Autorizzazione leasing Fotocopia patente Iban per accredito indennizzo Dichiarazione della percentuale di recupero IVA Per la garanzia cristalli devono essere sempre fornite le foto relative al cristallo danneggiato Denuncia ai carabinieri in caso di atti vandalici/furto/incendio STATO AVANZAMENTO SINISTRO Chiamando il numero verde , avrà accesso all Ufficio Gestione Sinistri per informazioni sullo stato della pratica e sull avanzamento della liquidazione/pagamento del sinistro. Ogni informazione è strettamente personale, pertanto dovrà essere sempre fornito il numero sinistro per avere accesso ai dati. LIQUIDAZIONE DANNO La compagnia assicuratrice provvederà ad incaricare un perito al fine di verificare l entità del danno. Una volta ricevuto riscontro, verrà avviata la procedura di liquidazione secondo i termini di assicurazione e della franchigia scelta. CRISTALLI: Donau ha in essere una convenzione a livello nazionale con CARGLASS. In caso di sinistro cristalli è sufficiente contattare Carglass (Numero Verde ) per appuntamento presso il Centro più vicino previo riferimento alla polizza. Non sarà necessario aprire il sinistro presso la Compagnia che liquiderà direttamente Carglass. Carglass provvederà: 1) in caso di cliente partita iva, ad emettere fattura al cliente per la riparazione eseguita, e il cliente salderà solamente la parte relativa all'iva 2) in caso di cliente privato, ad emettere ricevuta fiscale senza alcun addebito al cliente. Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

5 Modulo A di denuncia sinistro ARD CERTIFICATO DI POLIZZA NR Assicurato: Residente in via... Città...Prov. Veicolo Marca:.. Modello.Allestimento. TARGA VEICOLO... Società Vincolataria Cod. Fisc./ Partita I.V.A.. Telefono.. Fax RECUPERO IVA NO SI, NELLA MISURA DEL % Tipologia Evento: Incendio - Furto - Eventi Naturali - Eventi socio politici, atti vandalici - Cristalli - Kasco - Data del sinistro Località..... Persone e/o cose coinvolte (testimoni, altri veicoli coinvolti, terzi responsabili ).... Nominativo ed indirizzo delle persone coinvolte Autorità intervenute/interessate (allegare copia denuncia)... Descrizione particolareggiata dell'evento Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

6 Danni visibili.. Auto visibile presso... Azioni intraprese.. Altro (es. fotografie allegate, fatture/ricevute/preventivi, )..... Documenti richiesti: Fattura di riparazione Autorizzazione leasing Fotocopia patente Iban per accredito Dichiarazione della percentuale di recupero IVA Per la garanzia cristalli devono essere sempre scattate le foto relative al cristallo danneggiato Denuncia ai carabinieri in caso di atti vandalici Data e luogo Firma dell'assicurato La denuncia del sinistro e tutta la documentazione riguardante il sinistro vanno inviate entro TRE (3) giorni tramite lettera raccomandata all indirizzo: GLOBAL AREA BROKER SRL Via Del Credito 26/ Castelfranco Veneto TV La pratica può essere eventualmente anticipata all indirizzo info@globalarea.it o al numero di fax Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

7 Sommario SOMMARIO NOTA INFORMATIVA INCENDIO FURTO EVENTI E KASKO... 3 A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni sullo stato patrimoniale dell'impresa... 3 B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Aggravamento e variazione del rischio Premi Rivalse Diritto di recesso Legislazione applicabile Regime fiscale... 7 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Reclami Arbitrato... 8 GLOSSARIO... 8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO EVENTI e KASKO DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE DANNI SUCCESSIVI AL FURTO ESCLUSIONI VALIDE SOLO PER GARANZIA FURTO E KASKO SCOPERTO PER GARANZIE FURTO/KASKO/EVENTI DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PAGAMENTO DEL PREMIO MODALITA PER LA DENUNCIA E LA RISCOSSIONE DEI SINISTRI LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO LIQUIDAZIONE DEL DANNO RECUPERI [relitti] SOMME ASSICURATE Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

8 12 ESTENSIONE TERRITORIALE IMPOSTE E TASSE RINVIO ALLE NORME DI LEGGE FORO COMPETENTE DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA DI RECESSO MODIFICHE DEL CONTRATTO VINCOLO GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti) VEICOLI DOTATI DI IMPIANTO SATELLITARE Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

9 Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

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11 NOTA INFORMATIVA INCENDIO FURTO EVENTI E KASKO La presente Nota informativa viene consegnata a tutti coloro che intendono stipulare il contratto" Danubio Auto - al fine di illustrarne le caratteristiche e fornire alcune informazioni relative a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group (di seguito, per brevità, anche "Donau"). La presente Nota informativa non sostituisce le condizioni di assicurazione, pertanto il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Donau comunicherà invece per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia, che fornirà tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. Informazioni sull'impresa di assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di società per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria). In Italia Donau ha sede secondaria in Via B. Quaranta, 45, Milano, con recapito telefonico al n , fax n , sito internet info@donauassicurazioni.it. La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata "Finanzmarktaufsicht - FMA. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell Articolo 23 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private), ed è iscritta all'albo per le Imprese assicurative presso I'ISVAP con il Codice Impresa D867R al n I Donau è sottoposta al controllo della Finanzmarktaufsicht (FMA), con sede in Praterstrasse, 23, 1010 Vienna (Austria). 2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell'impresa Come risulta dall'ultimo bilancio approvato relativo al 2009, Donau dispone di un patrimonio netto di 113,09 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro relativi al capitale sociale e 42,8 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra I' ammontare del margine di solvibilità disponibile e I' ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale e prevede il TACITO RINNOVO. Avvertenza: in tal caso, al fine di evitare la proroga tacita, il Contraente dovrà effettuare la disdetta mediante invio di una lettera raccomandata air o fax a Donau, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza. In caso di Contratto SENZA TACITO RINNOVO la garanzia cesserà alla scadenza del Contratto e non troverà applicazione il Periodo di Tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile. Si rinvia all'articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 3 di 20

12 3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni Donau, nell'ambito della copertura base, indennizza, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, causati da: a) Incendio (Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine) Sono inoltre indennizzati i danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'incendio dell'autovettura assicurata con un limite di Indennizzo pari a , 00 per sinistro e anno assicurativo. b) Furto. Sono parificati ai danni da furto e rapina anche i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. La Compagnia risarcisce inoltre i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al reato. c) Eventi naturali, intendendosi per tali la caduta di massi, le frane, le valanghe, la caduta di neve, la grandine, le alluvioni, le inondazioni e gli uragani, d) Eventi sociopolitici e atti vandalici, ossia tumulti popolari, scioperi, sommosse o eventi vandalici. e) Kasko - in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione, verificatisi durante la circolazione Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione. In aggiunta al pacchetto base appena descritto il prodotto offre ulteriori garanzie: f) Cristalli. La Compagnia indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l abitacolo del veicolo assicurato. La Franchigia prevista in caso di sostituzione del parabrezza non verrà applicata qualora l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 500,00 per sinistro ed anno assicurativo. g) Noleggio veicolo: rimborso fino alla concorrenza di 258,00 a seguito di sinistro indennizzabile per le spese sostenute per il noleggio di un veicolo Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione. Determinazione dell'ammontare del danno Nel caso di Furto e Rapina senza ritrovamento del veicolo il danno si determina in base al valore del veicolo stesso al momento del sinistro in base alla quotazione indicata nelle riviste "EUROTAX GIALLO" relativo al mese di avvenimento del sinistro. Negli altri casi di furto e rapina, come pure per i sinistri da incendio, eventi socio-politici, atti vandalici o da guasti accidentali, il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate, ridotto limitatamente ai materiali di nuova fornitura, nella stessa proporzione esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore assicurato ed il prezzo di acquisto a nuovo dell' autoveicolo al momento della sua immatricolazione, comprensivo dell' lva per la parte della stessa non recuperabile dal Conduttore. Tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione e ai cristalli, fatta eccezione per la selleria ed eventuale "CAPOTE. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. Se il valore del veicolo, al momento del sinistro, e' maggiore della somma assicurata risultante dalla relativa applicazione, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. SI CONVIENE CHE NEI CASI DI SINISTRO INCENDIO - FURTO - EVENTI - KASKO - parziale o totale INDENNIZZABILE A TERMNE DI POLIZZA E VERIFICATOSI ENTRO 12 (dodici) MESI DALLA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO, LA LIQUIDAZIOONE DEL DANNO, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART DEL CODICE CIVILE, AVVERRA' ENTRO I LIMITI NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 4 di 20

13 DEL CAPITALE ASSICURATO CON ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI DEGRADO SEGUENTE: Si conviene inoltre che, in caso di danno parziale, verificatosi dopo i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, fermo restando l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. la liquidazione del danno avverrà come segue: dal 13 al 24 mese rimborso dell 80% del valore del bene; dal 25 al 36 mese rimborso del 70% del valore del bene; dal 37 al 48 mese rimborso del 60% del valore del bene; dal 49 al 60 mese rimborso del 50% del valore del bene; Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' Art. 9 Liquidazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell' indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia agli aspetti di dettaglio contenuti nell'art 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre ciascuna garanzia può essere soggetta ad esclusioni e limitazioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione e a quanto riportato nella scheda di polizza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e minimi mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata ,00 Danno ,00 Scoperto 10% con il minimo di 516,00 Risarcimento ,00-10% = ,00 2 esempio Somma assicurata ,00 Danno 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di 1032,00 Risarcimento 3.000, ,00 = 1.968,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1 esempio Somma assicurata 5.000,00 Danno 1.500,00 Franchigia 300,00 Risarcimento 1.500,00-300,00 = 1.200,00 2 esempio Somma assicurata 5.000,00 Danno 300,00 Franchigia 300,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è pari alla franchigia. Meccanismo di funzionamento del massimale Massimale 5000,00 Danno 7500,00 NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 5 di 20

14 Risarcimento 5000,00 Assicurazione parziale La somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate al momento del sinistro; se la somma assicurata risulta inferiore l'indennizzo pagato dalla Donau è parziale ed è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore effettivo delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose assicurate). Esempio: Somma assicurata per autovettura: ,00 Valore effettivo dell'autovettura: ,00 Danno: ,00 Indennizzo: ,00 x ( ,00 : ,00) = ,00 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 24 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e variazione del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Donau di ogni circostanza che possa determinare una variazione del rischio in aumento o in diminuzione. Di seguito si illustra in forma esemplificativa una ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Esempio di aggravamento Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'autovettura è considerata "non a rischio": ciò consente di assicurarsi con uso di tasso dedicato. Successivamente accorgendosi dell errore se il Contraente non comunica alla Donau esatta attribuzione categoria (a rischio) in caso di furto totale del veicolo, Donau potrebbe ridurre l'indennizzo in proporzione al maggior premio dovuto. Esempio di diminuzione Al momento della ricezione della fattura il Contraente gode di un ulteriore sconto (costo definitivo del veicolo inferiore a ,00) Considerato che il premio inizialmente applicato era relativo ad un valore assicurato superiore ad ,00 Donau decide di procedere alla riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione in termini di esposizione Si rinvia all'art.24 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'agenzia/intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Donau può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, senza oneri aggiuntivi. Si rinvia all'art. 6 e all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Donau e/o l'intermediario non possono applicare sconti personalizzati sul premio assicurativo in considerazione delle specifiche caratteristiche del rischio. 7. Rivalse Donau, per quanto previsto dall'art.1916 del Codice Civile, e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell' indennità che ha pagato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e può quindi esercitare l'azione di rivalsa verso gli stessi. NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 6 di 20

15 8. Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al trentesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o Donau può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da Donau, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Si rinvia all'art. 22 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, tra cui il diritto all' indennizzo, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952 del Codice civile). 10. Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafi scali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo l'aliquota del 13,50%; C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all' intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Rappresentanza generale italiana della Donau, entro 10 giorni dalla data in cui è avvenuto il sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno. 2. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, Milano - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: reclami@donauassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'lvass Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo. di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Donau e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 7 di 20

16 all'ivass, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; direttamente al sistema l organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito n-net), richiedendo l'attivazione della procedura FINNET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. 3. Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sull' entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale di Treviso nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. GLOSSARIO Ai seguenti termini Donau ed il contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Assicurato Beneficiario Condizioni generali di Assicurazione Condizioni Particolari Contraente Contratto Danno Diminuzione del Rischio In termini generali, l'assicurato è il soggetto esposto al Rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l'assicurato è il titolare dell'interesse economico protetto. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente. Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell'assicurazione cauzioni. Clausole di base previste da un Contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del Premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle Condizioni generali Soggetto che stipula il Contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui e titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita). Il contratto di assicurazione con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un Sinistro. Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (Terzo danneggiato) in conseguenza di un Sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale). Si ha diminuzione del Rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un Premio NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 8 di 20

17 Disdetta Estensione Territoriale Fascicolo informativo Franchigia/scoperto Imposta sulle Assicurazioni proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto. Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal Contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. Spazio geografico entro il quale La garanzia assicurativa è operante. Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente composto da: nota informativa, comprensiva del glossario e condizioni di assicurazione Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del Danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla Somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Imposta che si applica ai Premi versati dai Contraenti. Indennizzo Inizio della copertura Assicurativa (Decorrenza Della Garanzia) ISVAP Nota Informativa Parti Periodo assicurativo Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del Danno subito da un proprio Assicurato a seguito di un Sinistro. Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Documento che l'assicuratore deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all' impresa di Assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei Premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società. Periodo di tempo per il quale opera la garanzia Assicurativo condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente Perito In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato inconseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall ISVAP. Polizza di Assicurazione Premio Prescrizione Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un Contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al Contraente. Il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 9 di 20

18 Quietanza Regola Proporzionale Rischi Esclusi Rischio Sinistro Società (impresa di Assicurazione) Soprassicurazione Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) Terzo Danneggiato Valore Assicurabile Ricevuta attestante I' avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del Premio da parte del Contraente; l'assicurato o il Terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell' indennizzo da parte dell'assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del Sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del Sinistro. Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione. Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del Contratto di Assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell' assicuratore di corrispondere la propria prestazione. Il verificarsi del Rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall'incendio che colpisce la cosa assicurata). La società Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano, Via B. Quaranta, 45. Si verifica Soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate:'" (valore assicurato), dichiarato in Polizza, risulta inferiore al valore, effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un Sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto). Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto l' illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito, dall assicuratore. Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il Valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato, nel qual caso si verifica il fenomeno della Sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del Danno, comporta l'applicazione della cosiddetta Regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato, si verifica il fenomeno della Soprassicurazione. NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 10 di 20

19 Valore Assicurato Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione. NOTA INFORMATIVA IFE/IFEK Pag. 11 di 20

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21 Sicurte S.r.l. Iscrizione lettera E del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n E Sede legale: via del Credito, 26 int Castelfranco Veneto (TV) CF e P.IVA Capitale Sociale ,00 (di cui versato 2.500,00) - Iscrizione lettera E RUI

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23 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO EVENTI KASKO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Società (impresa di assicurazioni) Contraente Conduttore Assicurato Veicolo DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna Schottering 15 e sede secondaria in Milano, Via B. Quaranta, 45 Soggetto che ha stipulato la Polizza Convenzione Collettiva in nome e per conto di chi spetta, ovvero il cliente La persona o la Ditta il cui interesse è protetto dall assicurazione La persona o la ditta il cui interesse è protetto dall assicurazione Autovetture ad uso privato, e/o da noleggio e/o promiscuo Autocarri trasporto cose/persone fino a q.li 35 di peso a pieno carico ad uso privato e/o noleggio Autocarri trasporto cose oltre 35 q.li peso a pieno carico Rimorchi, Macchine operatici e Carrelli Autobus esclusa locazione senza conducente Veicoli ad uso speciale CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e sempre che sia stato pagato il relativo premio, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori, forniti dalla Casa costruttrice compresi nel prezzo di listino e stabilmente fissati sullo stesso, contro i rischi di: INCENDIO (esplosione, scoppio, azione del fulmine); inoltre la garanzia comprende l estensione Ricorso Terzi fino ad un massimale di ,00; FURTO (consumato o tentato, rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso); EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI (si assicura l indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d aria uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo); GUASTI ACCIDENTALI - KASKO (compresi Eventi naturali e socio-politici) - in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione, verificatisi durante la circolazione. L impresa rinuncia al diritto di surroga, ai sensi dell art del Codice Civile, che le compete nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei famigliari dell Assicurato. 2 DANNI SUCCESSIVI AL FURTO La Società si obbliga ad indennizzare i danni da circolazione, subiti dal veicolo, conseguenti al furto od alla rapina comprese le componenti interne dello stesso, con esclusione di quelli alle apparecchiature, attrezzature e cose trasportate nel veicolo. 3 ESCLUSIONI VALIDE SOLO PER GARANZIA FURTO E KASKO L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IFE/IFEK Pagina 15 di 20

24 b) agli apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere c) determinati da dolo del Conduttore, e/o delle persone con lui coabitanti; d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Inoltre, per la sola garanzia KASKO l'assicurazione non é operante: f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; fatta eccezione per il caso di patente scaduta, purché il conducente o il Locatario-Assicurato documenti successivamente al sinistro il rinnovo della patente; g) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo h) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta ed a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale i) Se al momento del sinistro l'autovettura risulta essere stata immatricolata la prima volta da oltre 6 anni, la garanzia é valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta durante il periodo di assicurazione in corso, non costituisce deroga a tale principio l'eventuale incasso del premio, che verrà restituito dalla Società di assicurazione a semplice richiesta del Contraente. l) Se al momento del sinistro l autocarro, l autobus, il rimorchio, la macchina operatrice risultano essere stati immatricolati per la prima volta da oltre 9 anni, la garanzia è valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta durante il periodo di assicurazione in corso, non costituisce deroga a tale principio l eventuale incasso del premio che verrà restituito dalla Società di Assicurazione a semplice richiesta del Contraente. 4 SCOPERTO PER GARANZIE FURTO/KASKO/EVENTI Dall'ammontare di ciascun indennizzo liquidabile a termini della presente polizza la Società dedurrà dall'indennizzo medesimo lo scoperto obbligatorio in funzione della combinazione prescelta: SCOPERTO PER AUTOVETTURE Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura. SCOPERTO PER AUTOCARRI AUTOCARRI AUTOBUS - MACCHINE OPERATRICI TARGATE Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura SCOPERTO PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura 5 DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L'Assicurato/Contraente é tenuto a comunicare giornalmente alla Società tramite telefax e/o posta elettronica contenente i seguenti dati: - targa o telaio del veicolo; - marca e tipo dell autoveicolo; - nominativo del Locatario o Assicurato; - codice fiscale o partita Iva del Locatario o Assicurato; - prezzo di acquisto del veicolo (precisando se l IVA è esclusa o inclusa); - rischi assicurati nelle due combinazioni Incendio/Furto/Eventi o Incendio/Furto/Eventi/Kasko o garanzia collisione. Poiché il primo periodo di assicurazione, per ciascun veicolo avrà durata annuale, semestrale, o rateo di anno, alla scadenza la Contraente si impegna a comunicare tramite telefax le eventuali proroghe della copertura, di anno in anno fino alla cessazione del contratto. Gli autoveicoli soggetti a proroga della copertura verranno riportati sul tabulato riepilogativo predetto con l indicazione, non più del valore di acquisto, bensì del valore commerciale desunto dalla rivista specializzata EUROTAX GIALLO. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IFE/IFEK Pagina 16 di 20

25 Il Contraente autorizza la Società al libero accesso in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri ed altri documenti. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione per vendita del veicolo dell'assicurato/conduttore, la Società si impegna al rimborso del rateo di premio netto pagato e non goduto escluso il premio dell annualità in corso. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurato/Contraente si impegna a corrispondere alla Società il premio previsto in base alla tipologia del bene assicurato, durata dell assicurazione e combinazione di scoperti e franchigie previste nel modulo di adesione e certificati dalla dichiarazione di copertura. 7 MODALITA PER LA DENUNCIA E LA RISCOSSIONE DEI SINISTRI I sinistri occorsi ai veicoli assicurati devono essere denunciati dall'assicurato/contraente con lettera o fax alla Società entro DIECI giorni da quando l'assicurato/contraente medesimo é venuto a conoscenza del sinistro, specificando la data, il luogo, le cause, la narrazione del fatto e gli eventuali testimoni e per i guasti accidentali la relativa documentazione fotografica se esistente. I sinistri da Incendio, Furto e quelli di natura presumibilmente dolosa devono essere denunciati immediatamente alla Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'assicurato/contraente alla Società unitamente alla denuncia di sinistro. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare i danni, ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno. L'Assicurato/Contraente non potrà provvedere alla riparazione del veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società. Se tale accertamento, per motivi indipendenti dall'assicurato/contraente, non avvenisse entro 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro, l'assicurato/contraente potrà adottare tutte le misure per provvedere alla riparazione del danno. Ove l'assicurato/contraente e/o l'assicurato/conduttore ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, oppure manomettano od alterino dolosamente le tracce del sinistro, decadono ad ogni diritto al risarcimento. Al fine dell'indennizzo, in caso di furto senza il ritrovamento del veicolo, l'assicurato/contraente dovrà esibire: estratto cronologico del PRA; certificato di perdita di possesso; lettera di impegno al rilascio di procura speciale a vendere alla sottoscrizione della quietanza di pagamento copia della fattura di acquisto; copia della carta di circolazione; prova dell'avvenuta richiesta del certificato di chiusa inchiesta; per le autovetture di prima immatricolazione all'estero, idonea documentazione atta a determinare la data di immatricolazione. L'Assicurato/Contraente si impegna a consegnare la chiusa inchiesta non appena in suo possesso e la Società si impegna ad anticipare la liquidazione del danno in attesa di tale documento. Qualora anche dopo la liquidazione di un sinistro la Società possa provare di aver effettuato un risarcimento non dovuto, l'assicurato/contraente si impegna a restituire l'eventuale somma ricevuta entro trenta giorni dalla data di richiesta documentata. 8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto tra le parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo arbitrato mediante periti nominati rispettivamente dall' Assicurato/Contraente e dalla Società con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta su domanda della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di TREVISO. I periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo é impegnativo anche se il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverlo. La Società e l'assicurato/contraente CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IFE/IFEK Pagina 17 di 20

26 sostengono la spesa del proprio perito mentre quella del terzo fa carico per metà all'assicurato/contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall'indennizzo dovutogli. 9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO Nel caso di Furto e Rapina senza ritrovamento del veicolo il danno si determina in base al valore del veicolo stesso al momento del sinistro in base alla quotazione indicata nelle riviste ''EUROTAX GIALLO'' relativo al mese di avvenimento del sinistro. L Impresa si impegna altresì, ricevuta la documentazione richiesta all art. 7) delle C.G.A. e fatto salvo quanto in esso contenuto, ad emettere quietanza transitoria di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell intera documentazione. Successivamente accertata dall impresa l avvenuta accettazione dell importo offerto a mezzo quietanza transitoria da parte dell avente diritto, la stessa si impegna al pagamento dell indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della quietanza. Negli altri casi di furto e rapina, come pure per i sinistri da incendio, eventi socio-politici, atti vandalici o da guasti accidentali, il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate, ridotto limitatamente ai materiali di nuova fornitura, nella stessa proporzione esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore assicurato ed il prezzo di acquisto a nuovo dell'autoveicolo al momento della sua immatricolazione, comprensivo dell'iva per la parte della stessa non recuperabile dal Conduttore. Tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione e ai cristalli, fatta eccezione per la selleria ed eventuale ''CAPOTE''. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. Se il valore del veicolo, al momento del sinistro, è maggiore della somma assicurata risultante dalla relativa applicazione, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. A PARZIALE DEROGA DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, SI CONVIENE CHE NEI CASI DI SINISTRO INCENDIO - FURTO - EVENTI - KASKO - parziale o totale INDENNIZZABILE A TERMINE DI POLIZZA E VERIFICATOSI ENTRO 12 (dodici) MESI DALLA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO, E SUCCESSIVAMENTE FINO AL 60 MESE DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE E PER I SOLI VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SU CUI SIA STATA RINNOVATA LA COPERTURA IN MODO CONTINUATIVO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART DEL CODICE CIVILE, AVVERRA' ENTRO I LIMITI DEL CAPITALE ASSICURATO CON ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI DEGRADO SEGUENTE: per il primo anno (12 mesi), pari al valore di fattura di acquisto, senza l applicazione di alcun degrado; dal 13 al 24 mese rimborso dell 80% del valore del bene; dal 25 al 36 mese rimborso del 70% del valore del bene; dal 37 al 48 mese rimborso del 60% del valore del bene; dal 49 al 60 mese rimborso del 50% del valore del bene; In tutti gli altri casi sarà preso come riferimento i valori riportati sulla rivista specializzata EUROTAX GIALLO AUTOVETTURE O AUTOCARRI RECUPERI [relitti] Relativamente ai sinistri furto e rapina, in caso di recupero del veicolo sottratto, l'assicurato/contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. La Società ove abbia già risarcito integralmente il danno, acquisisce la proprietà del veicolo recuperato e l'assicurato/contraente é tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari. 11 SOMME ASSICURATE La somma assicurata per ciascun veicolo deve essere: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IFE/IFEK Pagina 18 di 20

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