DEFINIZIONI. - Conduttore La persona o la Ditta che ha in locazione finanziaria i veicoli e/o intestatario al PRA del veicolo

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1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: - Società (Impresa di Assicurazioni): DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano Via B. Quaranta,45 - Contraente PROTEZIONE SRL. - Conduttore La persona o la Ditta che ha in locazione finanziaria i veicoli e/o intestatario al PRA del veicolo - Assicurato La persona o la Ditta il cui interesse e' protetto dall' assicura - zione - Veicolo Autovetture ad uso privato e/o da noleggio e/o promiscuo. Autocarri trasporto cose/persone fino a q.li 35 di peso a pieno carico. Autocarri trasporto cose oltre 35 q.li peso a pieno carico. Rimorchi, Macchine operatrici e Carrelli. Autobus esclusa locazione senza conducente. Veicoli ad uso speciale. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e sempre che sia stato pagato il relativo premio, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori, forniti dalla Casa costruttrice compresi nel prezzo di listino e stabilmente fissati sullo stesso, contro i rischi di: -INCENDIO (esplosione, scoppio, azione del fulmine); inoltre la garanzia comprende l estensione Ricorso Terzi fino ad un massimale di ,00; -FURTO (consumato o tentato, rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso); -EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI ( Si assicura l indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d aria uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo); -GUASTI ACCIDENTALI - KASKO (compresi Eventi naturali e socio-politici) - in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione, verificatisi durante la circolazione. L impresa rinuncia al diritto di surroga, ai sensi dell art del Codice Civile, che le compete nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei famigliari dell Assicurato. 2) - DANNI SUCCESSIVI AL FURTO La Società si obbliga ad indennizzare i danni da circolazione, subiti dal veicolo, conseguenti al furto od alla rapina comprese le componenti interne dello stesso, con esclusione di quelli alle apparecchiature, attrezzature e cose trasportate nel veicolo.

2 3) - ESCLUSIONI VALIDE SOLO PER GARANZIA FURTO E KASKO L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b) agli apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere c) determinati da dolo del conduttore, e/o delle persone con lui coabitanti; d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Inoltre, per la sola garanzia KASKO l'assicurazione non e' operante: f) se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; fatta eccezione per il caso di patente scaduta, purché il conducente o il Locatario-Assicurato documenti successivamente al sinistro il rinnovo della patente; g) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; h) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta ed a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale; i) se al momento del sinistro l'autovettura risulta essere stata immatricolata la prima volta da oltre 6 anni, la garanzia e' valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta durante il periodo di assicurazione in corso, non costituisce deroga a tale principio l'eventuale incasso del premio, che verrà restituito dalla Società di assicurazione a semplice richiesta del Contraente; l) se al momento del sinistro l autocarro,l autobus, il rimorchio, la macchina operatrice risultano essere stati immatricolati per la prima volta da oltre 9 anni, la garanzia è valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta durante il periodo di assicurazione in corso, non costituisce deroga a tale principio l eventuale incasso del premio che verrà restituito dalla Società di Assicurazione a semplice richiesta del Contraente. 4) - SCOPERTO PER GARANZIE FURTO/KASKO/EVENTI Dall'ammontare di ciascun indennizzo liquidabile a termini della presente polizza la Società dedurrà dall'indennizzo medesimo lo scoperto obbligatorio in funzione della combinazione prescelta: SCOPERTO PER AUTOVETTURE Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura. SCOPERTO PER AUTOCARRI-AUTOBUS-MACCHINE OPERATRICI Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura. SCOPERTO PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura. 5) - DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L'Assicurato/Contraente e' tenuto a comunicare giornalmente all Impresa tramite telefax contenente i seguenti dati: - targa o telaio del veicolo; - marca e tipo dell autoveicolo; - nominativo del Locatario o Assicurato; - codice fiscale o partita Iva del Locatario o Assicurato; - prezzo di acquisto del veicolo (precisando se l IVA è esclusa o inclusa);

3 - rischi assicurati nelle due combinazioni Incendio/Furto/Eventi o Incendio/Furto/Eventi/Kasko o garanzia collisione. Poiché il primo periodo di assicurazione, per ciascun veicolo avrà durata annuale, semestrale, o rateo di anno, alla scadenza la Contraente si impegna a comunicare tramite telefax le eventuali proroghe della copertura, di anno in anno fino alla cessazione del contratto. Gli autoveicoli soggetti a proroga della copertura verranno riportati sul tabulato riepilogativo predetto con l indicazione, non più del valore di acquisto, bensì del valore commerciale desunto dalla rivista specializzata EUROTAX GIALLO. Il Contraente autorizza la Società al libero accesso in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri ed altri documenti. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione per estinzione o morosità dell'assicurato/conduttore, la Società si impegna al rimborso del rateo di premio netto pagato e non goduto escluso il premio dell annualità in corso. 6) - PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurato si impegna a corrispondere alla Società il premio previsto in base alla tipologia di bene assicurato, durata dell assicurazione e combinazioni di scoperti e franchigie previste nel modulo di adesione e certificati dalla dichiarazione di copertura. 7) - MODALITA' PER LA DENUNCIA E LA RISCOSSIONE DEI SINISTRI I sinistri occorsi ai veicoli assicurati devono essere denunciati dall'assicurato/contraente con lettera o fax alla Società entro DIECI giorni da quando l'assicurato/contraente medesimo e' venuto a conoscenza del sinistro, specificando la data, il luogo, le cause, la narrazione del fatto e gli eventuali testimoni e per i guasti accidentali la relativa documentazione fotografica se esistente. I sinistri da Incendio, Furto e quelli di natura presumibilmente dolosa devono essere denunciati immediatamente alla Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'assicurato/contraente alla Società unitamente alla denuncia di sinistro. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare i danni, ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno. L'Assicurato/Contraente non potrà provvedere alla riparazione del veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società. Se tale accertamento, per motivi indipendenti dall'assicurato/contraente, non avvenisse entro 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro, l'assicurato/contraente potrà adottare tutte le misure per provvedere alla riparazione del danno. Ove l'assicurato/contraente e/o l'assicurato/conduttore ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, oppure manomettano od alterino dolosamente le tracce del sinistro, decadono ad ogni diritto al risarcimento. Al fine dell'indennizzo, in caso di furto senza il ritrovamento del veicolo, l'assicurato/contraente dovrà esibire: - estratto cronologico del PRA; - certificato di perdita di possesso; - lettera di impegno al rilascio di procura speciale a vendere alla sottoscrizione della quietanza di pagamento - copia della fattura di acquisto; - copia della carta di circolazione; - prova dell'avvenuta richiesta del certificato di chiusa inchiesta; - per le autovetture di prima immatricolazione all'estero, idonea documentazione atta a determinare la data di immatricolazione.

4 L'Assicurato/Contraente si impegna a consegnare la chiusa inchiesta non appena in suo possesso e la Società si impegna ad anticipare la liquidazione del danno in attesa di tale documento. Qualora anche dopo la liquidazione di un sinistro la Società possa provare di aver effettuato un risarcimento non dovuto, l'assicurato/contraente si impegna a restituire l'eventuale somma ricevuta entro trenta giorni dalla data di richiesta documentata. 8) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto tra le parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo arbitrato mediante periti nominati rispettivamente dall'assicurato/contraente e dalla Società con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta su domanda della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di TREVISO. I periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo e' impegnativo anche se il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverlo. La Società e l'assicurato/contraente sostengono la spesa del proprio perito mentre quella del terzo fa carico per meta' all'assicurato/contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall'indennizzo dovutogli. 9) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO Nel caso di Furto e Rapina senza ritrovamento del veicolo il danno si determina in base al valore del veicolo stesso al momento del sinistro in base alla quotazione indicata nelle riviste ''EUROTAX GIALLO'' relativo al mese di avvenimento del sinistro. L Impresa si impegna altresì, ricevuta la documentazione richiesta all art. 7) delle C.G.A. e fatto salvo quanto in esso contenuto, ad emettere quietanza transitoria di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell intera documentazione. Successivamente accertata dall impresa l avvenuta accettazione dell importo offerto a mezzo quietanza transitoria da parte dell avente diritto, la stessa si impegna al pagamento dell indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento della quietanza. Negli altri casi di furto e rapina, come pure per i sinistri da incendio, eventi socio-politici, atti vandalici o da guasti accidentali, il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate, ridotto limitatamente ai materiali di nuova fornitura, nella stessa proporzione esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore assicurato ed il prezzo di acquisto a nuovo dell'autoveicolo al momento della sua immatricolazione, comprensivo dell'iva per la parte della stessa non recuperabile dal Conduttore. Tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione e ai cristalli, fatta eccezione per la selleria ed eventuale ''CAPOTE''. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. Se il valore del veicolo, al momento del sinistro, e' maggiore della somma assicurata risultante dalla relativa applicazione, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. A PARZIALE DEROGA DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, SI CONVIENE CHE NEI CASI DI SINISTRO INCENDIO - FURTO - EVENTI - KASKO - parziale o totale INDENNIZZABILE A TERMINE DI POLIZZA E VERIFICATOSI ENTRO 12 (dodici) MESI DALLA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO E SUCCESSIVAMENTE FINO AL 60 MESE DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE E PER I SOLI VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SU CUI SIA STATA RINNOVATA LA COPERTURA IN

5 MODO CONTINUATIVO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART DEL CODICE CIVILE, AVVERRA' ENTRO I LIMITI DEL CAPITALE ASSICURATO CON ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI DEGRADO SEGUENTE: per il primo anno (12 mesi), pari al valore di fattura di acquisto, senza l applicazione di alcun degrado; dal 13 al 24 mese rimborso dell 80% del valore del bene; dal 25 al 36 mese rimborso del 70% del valore del bene; dal 37 al 48 mese rimborso del 60% del valore del bene; dal 49 al 60 mese rimborso del 50% del valore del bene; In tutti gli altri casi sarà preso come riferimento i valori riportati sulla rivista specializzata EUROTAX GIALLO AUTOVETTURE O AUTOCARRI. 10) - RECUPERI [ relitti ] Relativamente ai sinistri furto e rapina, in caso di recupero del veicolo sottratto, l'assicurato/contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. La Società ove abbia già risarcito integralmente il danno, acquisisce la proprietà del veicolo recuperato e l'assicurato/contraente e' tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari. 11] - SOMME ASSICURATE La somma assicurata per ciascun veicolo deve essere: - per i veicoli di nuova immatricolazione uguale al valore originario di fattura - per i veicoli usati in base al valore commerciale del mezzo con riferimento al listino della rivista specializzata EUROTAX GIALLO e/o riferimento fattura. LA SOMMA ASSICURATA PUO' COMPRENDERE O MENO L'I.V.A.; COMUNQUE NON POTRA MAI ESSERE SUPERIORE A ,00 (Iva compresa) PER LE AUTOVETTURE E ,00 PER GLI AUTOCARRI (Iva esclusa). CLAUSOLA IVA Nella determinazione dell'ammontare del danno si terra' conto dell'iva sempre che il conduttore la tenga a suo carico e l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata. La liquidazione verrà così effettuata: - in caso di danno parziale verrà compresa nell'indennizzo l'iva calcolata sull'importo della riparazione, purché venga consegnata alla Società la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta. - in caso di danno totale verrà compresa nell'indennizzo la quota IVA di competenza del veicolo corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non potrà essere superiore all'imposta compresa nel valore che il veicolo ha al momento dell'evento dannoso. In ogni caso la liquidazione del danno verrà effettuata tenendo conto degli scoperti e dei limiti di indennizzo previsti. 12) - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio degli stati dell Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano in essa barrate. Inoltre la sola garanzia KASKO è estesa anche nei paesi dell Ex URSS fino agli Urali; per i sinistri avvenuti all estero, la liquidazione avverrà in Italia ed in Euromoneta.

6 13) - IMPOSTE E TASSE Le imposte e tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'assicurato/contraente/conduttore. 14) - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti. 15) - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui e' assegnata la polizza. 16) - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO La presente polizza ha la durata di anni UNO ed e' tacitamente rinnovabile in mancanza di disdetta data mediante lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso la Società, l'assicurato/contraente e l'assicurato/conduttore restano vincolati all'osservanza della presente polizza per le operazioni già in essere, fino all'esaurimento di esse. 17) - MODIFICHE DEL CONTRATTO Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 18) - VINCOLO Resta fra le parti convenuto che le prestazioni assicurative previste dal contratto si intendono vincolate, per tutta la durata del LEASING o del FINANZIAMENTO relativo a ciascun veicolo assicurato, ove previsto, a favore della Società di Leasing o altra Società quale beneficiaria. 19) - GARANZIE INTEGRATIVE (Sempre operanti) a) Noleggio Veicolo L impresa rimborsa, sino alla concorrenza di 258,00 per sinistro indennizzabile a termine di polizza le spese sostenute e documentate dall Assicurato per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello assicurato per indisponibilità dello stesso a seguito di sinistro. b) Rottura Cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo, a seguito di rottura degli stessi dovuti ad un fatto accidentale o a fatto di terzi avvenuto durante la circolazione. La garanzia non comprende: Rigature e/o segature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; I danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli; I danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 500,00 per sinistro ed anno assicurativo. La Società è surrogata in base all art c.c. nei diritti dell Assicurato verso terzi responsabili fino a concorrenza dell indennizzo pagato.

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