CODICE DI CONDOTTA. Premessa

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1 CODICE DI CONDOTTA Indice Premessa Parte Prima: Disposizioni Generali Disposizioni Generali ( art.1-4) Parte Seconda: Rapporti con la Clientela Sezione Prima: Adempimenti:(art. 5-9) Sezione Seconda: Corrispettivi (art.10-11) Sezione Terza: Antiriciclaggio ( art 14-15) Sezione Quarta: Privacy ( art.16) Parte terza: Rapporti con Finlending Rapporti con Finlending ( art.17) Premessa Il presente documento contiene le linee di condotta ( di seguito, Codice di condotta) alle quali Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di FINLENDING LAZIO SRL (di seguito,finlending) e in generale tutti coloro che operano con Finlending ( Destinatari del Codice di Condotta ) devono attenersi per evitare il determinarsi di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di fatti illeciti in genere, e tra questi in particolare dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. I contenuti del presente documento devono intendersi non a titolo esaustivo. Premesso che Finlending è una Società che svolge in via esclusiva l attività di Mediazione Creditizia, costituitasi nell anno 2007, già iscritta all Albo dei mediatori creditizi presso la Banca d Italia al numero UIC ed ora all Elenco tenuto dall Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi di cui all art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010. Finlending offre sul mercato prodotti finanziari e assicurativi rivolti alle famiglie e alle imprese. L intermediazione dei mutui immobiliari, unita alla tutela del rischio del cliente, costituisce il core business dell Azienda.

2 Oggi Finlending si appresta ad offrire servizi ed iniziative tali da consentire ai futuri consulenti di svolgere la propria attività con professionalità e in linea con gli adempimenti che la Recente Riforma Creditizia ( D.lgs 141/2010 ) ha definito. Le Convenzioni stipulate con i diversi Istituti Finanziari, Creditizi e Assicurativi su tutto il territorio nazionale da Finlending consentono alla propria rete di collaboratori di integrare le soluzioni del Credito con l erogazione dei servizi della casa. Ciò premesso, in virtù di detta appartenenza alla Rete Finlending, ogni collaboratore, oltre a dover rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente in materia di mediazione creditizia, è tenuto all osservanza di principi generali e norme di comportamento contenute nel presente codice di condotta che dovrà per il Collaboratore costituire un punto di riferimento ineludibile nello svolgimento della professione. Rispettare le norme contenute nel presente documento, sia esse norme giuridiche o norme etiche è fondamentale per preservare il rischio di non conformità e la reputazione di Finlending nel mercato. Ed invero, nei mercati bancari/finanziari e assicurativi, un elemento chiave per garantirne il corretto ed efficiente funzionamento è infatti la reputazione e ciò sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo. Infatti, le attività sottese ai prodotti/servizi collocati dagli operatori in essi attivi presentano un contenuto di rischio più o meno elevato (connesso alla natura stessa dei prodotti, all affidabilità/solidità dell intermediario etc. ) che rende inevitabilmente asimmetrica e incompleta in termini di informazione la relazione tra consumatore/agente e operatore/principale. In tale contesto è proprio la fiducia basata sulla reputazione che assume il ruolo di variabile strategica, anche in un ottica competitiva e non solo di strumento indiretto di controllo della qualità dell attività svolta ai fini di stabilità. Un simile ruolo appare ancor più centrale in un contesto di crisi finanziaria generata proprio dalla perdita di fiducia nella solidità e nelle prospettive del sistema bancario e finanziario a livello internazionale. Ciò vale, a maggior ragione, in un contesto, come quello in corso, di crisi finanziaria dove la perdita di fiducia investe l intero sistema e a cascata ogni operatore. Le singole banche/società assicurative/sgr dovrebbero, in tali fasi, dimostrare una sensibilità crescente nell investire per dare segnali sulla propria qualità, intesa in termini di affidabilità, stabilità, solidità, trasparenza nell attività svolta. Art.1 - Destinatari PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI ( art.1-4) Il presente codice di Condotta di Finlending è destinato ai Collaboratori che hanno sottoscritto un contratto di agenzia e/o accordi commerciali con la Società di mediazione creditizia ( di seguito, Collaboratori).

3 Art. 2 Definizione ed attività Il collaboratore, ai sensi del combinato disposto art. 16 Legge 7 marzo 1996 n. 108 e succ. Regolamento D.P.R. 28 luglio 2000, è un libero professionista al quale viene conferito dalla Società, un contratto di agenzia ai sensi dell art 1742 cc. con l'incarico di promuovere stabilmente, senza poteri di rappresentanza e in qualità di monomandatario, la conclusione di contratti aventi ad oggetto la messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di Banche e Intermediari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il collaboratore, quindi nello svolgimento del proprio incarico, potrà raccogliere le richieste di finanziamento e la documentazione necessaria a istruire la pratica di finanziamento e svolgere una prima istruttoria, inoltrando il tutto al Back Office della sede Finlending. Il collaboratore, che propone al cliente prodotti assicurativi sia anche accessori alle richieste di finanziamento, deve essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (di seguito, breviter, R.U.I.) Sezione E, presso l ISVAP, salvo che la legge disponga diversamente. Art. 3- Requisiti Ai fini dello svolgimento dell'attività di collaboratore per una società di mediazione creditizia, il Collaboratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell art. 128 quinquies lettera c), ad esclusione del superamento dell apposito esame, e nell art. 128 septies lettera d) ed e), ad esclusione del superamento dell apposito esame; 2. aver superato la prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti all Organismo di cui all art. 128 undecies del D. Lgs. 141/2010 3) essere una persona fisica. Per i dipendenti e collaboratori, che hanno contatto con il pubblico, delle società di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, sono le stesse società ad assicurare e verificare che possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità oltre che a curarne l'aggiornamento professionale e a fargli superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'organismo. Quindi, questa volta si tratta di un tipo di formazione disciplinata nei contenuti e nei modi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 5 dell Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi ( di seguito, OAM). L Organismo stabilisce che la prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all esito di un percorso formativo sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Gli iscritti (cioè le società) devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori abbia superato la prova valutativa e conseguito l attestato prima della trasmissione dei nominativi all OAM. L aggiornamento professionale è un obbligo per il collaboratore il quale ha il dovere di conoscere le norme che disciplinano il settore bancario e creditizio, nonché ogni successiva modifica o integrazione, al fine di svolgere la propria professione con diligenza, buona fede e correttezza, garantendo e preservando la reputazione della Finlending e una prestazione professionale qualificata. Sarà la Finlending che provvederà a curare l aggiornamento professionale dei propri collaboratori attraverso dei corsi di formazione secondo le disposizioni dettate dall OAM.

4 Art.4 Divieti Ai collaboratori è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287) ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' invece possibile per i Collaboratori raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante. E fatto espresso divieto al Collaboratore di percepire dai Clienti nell esercizio dell attività ad esso demandata, alcun compenso a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, ovvero corrispondere ai medesimi alcuna somma a titolo di finanziamento. Il Collaboratore deve portare a conoscenza del cliente e di Finlending, prima dello svolgimento dell attività, l ammontare dei compensi che il cliente dovrà versare alla società stesso nonché informare il cliente se detto compenso sia stato oggetto di accordo tra mediatore ed intermediario. Sarà obbligo della Finlending rilasciare il relativo documento fiscale. PARTE SECONDA Rapporti con la Clientela SEZ. I- Adempimenti (Artt. 5-9) Art.5 Trasparenza. Ai mediatori creditizi si applicano, ai sensi dell'art.16, comma 4, della legge n.108/1996 le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel titolo VI del TUB, in quanto compatibili. Gli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali sono disciplinati, tra l'altro, nel Provvedimento UIC del 29/4/2005 (Parte IV). La disciplina in materia di trasparenza persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso l'indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell'attività svolta fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza. L'adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza, ed il raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari ispirino il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza. I mediatori creditizi devono fornire alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (art. 2 Deliberazione CICR 4 marzo 2003). I mediatori creditizi in qualità di soggetti che procedono all'offerta fuori sede per gli intermediari committenti osservano gli obblighi di trasparenza previsti

5 per questi ultimi (Provvedimento Banca d'italia del 29 luglio 2009, punto 4, sezione II). L'applicazione delle regole di trasparenza in considerazione non esclude l'applicazione di altre disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste in altri comparti dell'ordinamento (mobiliare, assicurativo, etc.). L'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro a (art. 144, d.lgs. n. 385/1993). Detti importi sono stati quintuplicati a seguito dell'emanazione della legge n. 262/2005. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di mediazione creditizia è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione al relativo Albo. Si ricorda che la Banca d'italia al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni anche nei confronti dei mediatori creditizi (Provvedimento Banca d'italia del 29 luglio 2009, sezione X). Pertanto, il collaboratore, nello svolgimento della propria attività, deve conformarsi alle disposizioni ed istruzioni in materia di trasparenza così come previsto dal Provvedimento UIC del 29/04/2005 Parte IV- e così come richiamato dal Provvedimento della Banca d Italia in data 29/07/2009 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Art. 6 Principi Generali. I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti: forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti; requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale; regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza; requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti. Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di consumatore o di cliente al dettaglio dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi fa richiesta. Gli intermediari sono tenuti ad aderire all Arbitro Bancario Finanziario (art.128-bis del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'italia del 18 giugno 2009). ART.7. Obblighi di Informativa Precontrattuale

6 In particolare, il Collaboratore è tenuto a fornire al cliente strumenti di pubblicità e dei servizi offerti nonché l informativa precontrattuale. I principali sono: - AVVISO : denominato principali norme sulla trasparenza che deve contenere indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela del cliente. -FOGLIO INFORMATIVO : I Collaboratori mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, i mediatori possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche. I fogli informativi contengono almeno: informazioni sul mediatore (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo1) della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica); le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio; un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l indicatore sinteticodi costo se richiesto, ecc.). le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all intermediario (3) e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi. Il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all anno civile. Qualora un contratto relativo a un operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Qualora un operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo. Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall articolo 2 della legge n.108/96 (c.d. legge antiusura ) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora il mediatore se ne avvalga.

7 3- CONTRATTO DI MEDIAZIONE. Il cliente che ne fa richiesta ha diritto di ottenere una copia completa del testo del contratto; tale diritto non può essere sottoposto a termine e /o condizione. I contratti devono indicare la provvigione ed ogni altro onere, spesa, commissione, comunque denominati, posti a carico del cliente nonché gli elementi per la determinazione di dette voci; la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore; 4- DOCUMENTO DI SINTESI Tale documento rappresenta il frontespizio del contratto di mediazione e riproduce lo schema del foglio informativo in quanto deve riportare le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali praticate al cliente. Art. 7 - Offerta fuori sede Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. Il collaboratore sarà quindi tenuto, prima che il contratto sia concluso a fornire al cliente una serie di documenti, acquisendo attestazione dell avvenuta consegna degli atti. Il collaboratore dovrà, quindi, consegnare: 1) Documento denominato Principale diritti del cliente (che ha sostituito l Avviso dell Intermediario sulle principali norme di trasparenza); 2) Appositi documenti denominati Guide concernenti: a. contratti conto corrente; b. mutui ipotecari; c. l accesso a meccanismi di soluzione stragiudiziali (Arbitro Bancario Finanziario). 3) Fogli Informativi che devono contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni sull intermediario, le condizioni e principali caratteristiche dell operazione e servizio offerto, l elenco condizioni economiche, le clausole contrattuali riguardanti il diritto recesso e i mezzi di tutela stragiudiziale per il cliente, l indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (di seguito, breviter, TEGM) previsto dall art. 2 Legge 108/1996 cd. Legge antiusura. 4) se il finanziamento richiesto riguarda un mutuo garantito da ipoteca per l acquisto dell abitazione principale, anche il Foglio comparativo contenente l indicazione delle diverse tipologie di mutui offerte; 5) Documento contenete TEGM, rilevazione Tassi usura (solo per i finanziamenti); 6) Copia non personalizzata cd. in bianco del contratto idoneo per la stipula, qualora il cliente ne faccia richiesta, comprensivo del Documento di sintesi che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. La consegna della copia è attestata mediante firma del cliente ulteriore rispetto alla firma del contratto apposta

8 sull esemplare conservato presso la banca o finanziaria (Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011); Resta inteso che il collaboratore dovrà sempre consegnare al cliente i documenti descritti all articolo che precede. L Intermediario committente dovrà verificare che il soggetto incaricato all offerta rispetti gli obblighi di trasparenza accertando anche la conformità degli atti alle disposizioni vigenti nonché l idoneità a conseguire le finalità della disciplina in materia di trasparenza. Art. 8 Annunci Pubblicitari. Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano: la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale; la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali l intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano ove previsto il TAEG, specificandone il periodo minimo di validità. Rimane fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo. Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche, nonché precisato da Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011, in caso di credito ai consumatori il collaboratore dovrà fornire al cliente, prima della conclusione del contratto, oltre ai documenti indicati al precedente articolo 8 anche: 1) il documento denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori redatto in conformità del modello 4C allegato a suddetto Provvedimento che deve contenere le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze tra le quali il tipo di contratto di finanziamento richiesto, i dati del finanziatore e del mediatore che entra in rapporti con il consumatore, l importo del credito, il tasso di interesse, il TAEG e tutti gli altri requisiti elencati dal suddetto Provvedimento (si veda nel dettaglio Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011 e in particolare paragrafo ); 2) su richiesta del cliente, copia completa del contratto idonea per la stipula. Nei casi in cui il mediatore può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi, ai sensi dell articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG. Prima della stipula il finanziatore deve dare completa assistenza al consumatore fornendogli tutte le informazioni necessarie, sia per valutare il tipo di finanziamento piu' adatto alle proprie esigenze, sia per avere informazioni sulla documentazione fornita e sulle caratteristiche del prodotto. L'accesso a questa consulenza deve essere facilitato mettendo a disposizione uffici, numeri di telefono, colloqui individuali, etc.

9 Prima della conclusione del contratto il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e/o recepite da banche dati apposite. Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata nonché sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito. Art. 9 - Controlli e sanzioni La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali spetta, ai sensi dell art. 128 del T.U.B., alla Banca d Italia la quale, come previsto nel Provvedimento Banca d Italia 29/07/ Sez. X, potrà sia presso le Banche e/o Intermediari Finanziari sia presso i collaboratori: 1. acquisire informazioni, atti e documenti 2. eseguire ispezioni La Banca d Italia potrà, inoltre, nell esercizio del Suo potere ispettivo e di vigilanza, chiedere la collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di ripetute violazioni, invece, potrà essere disposta la sospensione dell attività (anche per sedi secondarie) per un periodo non maggiore di giorni 30. Inoltre, sempre nell ambito delle proprie competenze, la Banca d Italia potrà accertare le violazioni delle disposizioni contenute nel codice del Consumo ed irrogare le relative sanzioni nonché esigere, anche d urgenza, ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs n. 70/2003, che i fornitori di servizi della società dell informazione impediscano o pongano fine alle violazione commesse sia dagli Intermediari che dai collaboratori attraverso strumenti telematici. Sezione II Corrispettivi ( Art.10-11) Art. 10 Determinazione compensi Il collaboratore deve rispettare le norme in materia di compensi che sono poste a garanzia del decoro professionale e della qualità delle prestazioni eseguite. In generale il collaboratore che, avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dalla Società mandante, vorrà chiedere al cliente delle commissioni per l attività svolta nel suo interesse dovrà verificare in ogni caso che l Indicatore sintetico di costo (di seguito, breviter, ISC) o Tasso Annuo Effettivo Globale (di seguito, breviter, TAEG) e/o Tasso Effettivo Globale (di seguito, breviter, TEG) comprensivo di tale spesa sia contenuto nei limiti stabiliti dalla Legge ovvero nei limiti della soglia di usura così come determinata ai sensi dell art. 2 Legge 108/1996. Infatti, con decorrenza 1 Gennaio 2010, su disposizione della Banca d Italia (Provvedimento 29/7/2009), si deve ottemperare alle nuove disposizioni relative al calcolo del TEG che dovrà essere calcolato puntualmente per ciascuna operazione di finanziamento e comunicato (da parte degli Istituti di credito) con cadenza trimestrale alla Banca d'italia per contribuire alla determinazione del TEGM utile ai fini del cosiddetto tasso soglia ai fini della normativa antiusura. Il Provvedimento della Banca d Italia del 9 febbraio 2011 ha invece indicato nuove modalità per il calcolo del TAEG. Il collaboratore è, altresì, tenuto a portare a conoscenza del cliente, della società Finlending e dell intermediario, prima dello svolgimento dell attività, l ammontare dei compensi che il cliente

10 dovrà versare al collaboratore stesso nonché informare il cliente se detto compenso sia stato oggetto di accordo tra Finlending ed intermediario. Il collaboratore deve acquisire dal cliente la ricevuta della suddetta informativa. Resta inteso che la Società di mediazione Finlending dovrà emettere regolare documentazione fiscale per il compenso pattuito. Il compenso di Finlending è parametro dell ISC o del TAEG ovvero costo complessivo dell operazione di finanziamento che è superiore rispetto al Tasso d Interesse richiesto e cioè il Tasso Annuo Nominale. Le categorie di operazione per le quali deve essere indicato l ISC sono: a) i mutui; b) le anticipazioni bancarie (escluse quelle regolate in c/c) C) altri finanziamenti (es. prestiti personali e finalizzati). Il TAEG viene invece utilizzato per le operazioni di credito al consumo. Nel calcolo dell ISC e del TAEG vi sono, quindi, vari parametri di calcolo, ovvero: 1. Spese d istruttoria; 2. spese di revisione del finanziamento; 3. Spese di apertura e chiusura pratica di credito; 4. Spese di riscossione dei rimborsi e d incasso delle rate (se previste nel contratto); 5. Spese di assicurazione e garanzia; 6. Il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo se necessaria per l ottenimento del credito; 7. Ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa all operazione. Ai sensi dell art. 10 del Provvedimento UIC 29/4/2005 i mediatori sono tenuti a comunicare allebanche e agli intermediari, il costo complessivo dell attività di mediazione, comprensivo sia delcompenso della mediazione che di ogni altro onere gravante sul cliente, in modo da consentire agli stessi di procedere ad una corretta imputazione nella base del calcolo ISC o TAEG.. La Banca d Italia è, quindi, intervenuta in materia dando istruzioni per la rilevazione dei tassieffettivi globali medi ai sensi della legge sull usura. In particolare, le Banche iscritte nell Albo previsto dall art. 13 T.U.B., i Confidi e gli Intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall art.107 TUB e in quello generale ex art.106 TUB (inseriti nel campione di rilevazione), sono obbligati a segnalare alla Banca d Italia i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie. Nel calcolo del TAEG si dovrà, tra l altro, tener conto del costo dell attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente ; pertanto la società di mediazione è tenuta a comunicare ai suddetti soggetti l importo della commissione che intende richiedere al cliente.

11 Si segnala che, al momento della redazione del presente Codice, per la determinazione della Soglia di Usura, i Tassi medi ovvero i Tassi effettivi Globali Medi rilevati trimestralmente dalla Banca d Italia, devono essere aumentati della metà così come previsto e stabilito dall art. 2 della Legge 108/1996. Pertanto, i collaboratori, qualora intendano richiedere ai loro clienti una commissione per l attività svolta nell interesse dei medesimi avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dalla Società mandante, applicheranno detta commissione verificando in ogni caso che l ISC comprensivo di tale spesa sia contenuto nei limiti antiusura stabiliti dalla Legge. Il Ministero per l Economia e le Finanze con Decreto Ministeriale 21/06/2010 ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura n. 108 del 1996, rilevati dalla Banca d Italia, in vigore per successivo trimestre. A tal fine, le segnalazioni che gli intermediari sono tenuti ad effettuare, dovranno tener conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'italia, delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre A partire dalla suddetta rilevazione, gli intermediari dovranno segnalare i compensi complessivamente pagati alla società di Mediazione, comprensivi degli oneri direttamente posti a carico dei clienti e di quelli sostenuti dagli intermediari. La prima componente, posta a carico dei clienti e peraltro già inclusa nel calcolo del TEG, concorrerà alla valutazione della soglia di usura. La rilevazione del corrispettivo complessivamente incassato dalla società di mediazione sarà, quindi, elemento utile ad individuare un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria. Art. 11 Indicazione del corrispettivo Il collaboratore deve indicare nel contratto di mediazione il compenso, la provvigione ed ogni altro onere, spesa, commissione, comunque denominati, posti a carico del cliente. Il contratto deve, altresì, indicare gli elementi per la determinazione delle suddette voci. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione ed ogni altro prezzo e condizione che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle indicate e riportate nel foglio informativo. E obbligo della società di mediazione emettere regolare documento fiscale dei propri compensi. Art Normativa Sezione III Antiriciclaggio ( Art.14-15) Ai mediatori creditizi si applicano gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazioni delle operazioni sospette. Con il termine antiriciclaggio possono essere sintetizzate le varie disposizioni e norme finalizzate a contrastare l impegno in circuiti economici legittimi di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita. A contrasto di tale fenomeno sono state emanate una serie di norme nazionali ed internazionali a contrasto di tale fenomeno.

12 Art Adempimenti In particolare gli obblighi operativi a seguito dell emanazione del D.Lgs. n.231/2007 si traducono nelle seguenti attività: 1. identificazione del cliente e verifica dell identità dello stesso; 2. identificazione dell eventuale titolare effettivo e verifica dell identità dello stesso; 3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste dal rapporto continuativo o dalla prestazione; 4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione. Ai sensi dell art. 16 del D.LGS n. 231/2007 l obbligo di adeguata verifica della clientela scatta nei seguenti casi: - la prestazione ha per oggetto operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a (millemila/00) euro; - in presenza di una prestazione occasionale che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate in un unica operazione o con più operazioni collegate o frazionate; - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente. l operazione ha valore indeterminato o indeterminabile. Identificazione Qualora il cliente sia una persona fisica, l identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall interessato o tratti da un documento d identità non scaduto tra quelli indicati nell allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, ovvero desumibili dalla documentazione dallo stesso presentata. Con le medesime modalità vanno altresì identificati i cointestatari e l esecutore. Nel caso dell esecutore, devono essere altresì acquisite le informazioni relative al conferimento della delega con potere di rappresentanza. Quando le persone da identificare siano più di una, le identificazioni e le verifiche di cui alla Sezione IV possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza. Qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo. L identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica dell esecutore. Al di fuori di tali ipotesi, si rientra nell ambito dell operatività a distanza (cfr. Parte Quarta, Sez. II). L identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti, ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

13 All atto dell identificazione il cliente va invitato a dichiarare se il rapporto è instaurato per conto di un altro soggetto e a fornire tutte le indicazioni necessarie all identificazione del titolare effettivo. Analogo invito va rivolto nel caso di operazione occasionale che soddisfi i requisiti di importo di cui alla lettera b) della Sezione II della Parte Seconda. Valutazione del Rischio L art. 20 del decreto antiriciclaggio indica i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto, all operazione. Al fine di agevolare i destinatari nell applicazione dell art. 20, si forniscono di seguito i criteri di valutazione da considerare per ciascuno dei fattori stessi. I destinatari sono incoraggiati a ricorrere anche ad altri elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali ulteriori elementi di valutazione riguardano criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli indicati di seguito ovvero fattori di valutazione ulteriori rispetto al cliente, al rapporto o all operazione. CRITERI GENERALI CON RIFERIMENTO AL CLIENTE: a)natura e le caratteristiche del cliente Nel caso di cliente persona fisica rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l utilizzazione da parte del destinatario stesso o di precedenti segnalazioni alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d affari). In caso di clientepersona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte (ad esempio se si tratta di persona politicamente esposta). Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l individuazione del titolare effettivo o dell effettivo oggetto sociale o ancora dei collegamenti partecipativi. Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Assumono rilievo le informazioni circa la natura e le caratteristiche dell eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l utilizzazione da parte del destinatario le attività svolte e gli interessi economici: rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante).

14 b) Prevalente attività svolta. Rileva inoltre l operatività in settori economici interessati dall erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili); c) Comportamento tenuto in occasione del compimento dell operazione; d) Area Geografica di residenza. CRITERI GENERALI IN RIFERIMENTO AL RAPPORTO: i) Tipologia e modalità del Rapporto continuativo o della prestazione dell instaurazione del rapporto continuativo ii)ammontare iii)frequenza e durata del rapporto continuativo o della prestazione; iv)area geografica i destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. Ulteriori informazioni da acquisire in base al profilo di rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo: - l origine dei fondi utilizzati nel rapporto; - la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto; - le relazioni d affari e i rapporti con altri destinatari; - la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale; - la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi. Le informazioni possono essere immediatamente desunte dal rapporto ovvero richieste specificamente al cliente. L estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio; oltre ai documenti sopra indicati, possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o altri soggetti. Misure rafforzate di adeguata verifica I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni

15 normative ovvero dall autonoma valutazione del destinatario sulla base dei criteri di cui alla Parte Prima delle presenti istruzioni. L adeguata verifica rafforzata consiste nell adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell adeguata verifica. A titolo esemplificativo, possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari / conviventi / società / soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse; possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; possono essere aumentati l intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo (si fa rinvio alle parti delle presenti istruzioni indicate nella nota 4, Parte Prima, Sezione II). Archivio unico Eseguita l identificazione del cliente ed acquisiti i relativi estremi identificativi, il soggetto tenuto all applicazione degli obblighi antiriciclaggio provvede a registrare i dati raccolti nel cd. ARCHIVIO UNICO. L archivio unico può essere tenuto in forma cartacea o a mezzo di strumenti informatici. L Archivio Unico Cartaceo dovrà essere tenuto senza cancellazioni, abrasioni, firmato in ogni pagina e con l indicazione del totale delle pagine su ognuna. Non potranno essere fatte correzioni e le pagine dovranno essere firmate singolarmente dal responsabile. Le modalità di compilazione sono le stesse dell archivio informatico. L Archivio Unico Informatico (A.U.I.) dovrà essere tenuto in conformità alle istruzioni dell Allegato A del provvedimento UIC. Le registrazioni, sia su archivio cartaceo che su archivio informatico, dovranno essere conservate per 10 (dieci) anni. La sanzione prevista per l omessa istituzione archivio unico è l arresto da 6 (sei) mesi a 1 (uno) anno e ammenda da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ad euro ,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), mentre per la Tardiva e omessa registrazione nell'archivio viene prevista una multa da euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) ad euro ,00 (dodicimilanovecentoundici/00). Nella tenuta dell archivio la società di mediazione è tenuta agli obblighi di sicurezza previsti dal codice della privacy in materia di protezione dei dati. Ciò comporta la necessità per i titolari di trattamento tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di indicare nella documentazione utilizzata il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Privacy per garantire la protezione dei dati acquisiti e gestiti attraverso l informativa privacy ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del D.lgs 196/2003. Fascicolo Antiriciclaggio Il collaboratore delegato all acquisizione dei dati identificativi della clientela deve, quindi, trasmettere al Back Office centrale in tempo reale il cd. Fascicolo antiriciclaggio che deve contenere i seguenti documenti a: 1) dati identificativi cliente;

16 2) estremi dell intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto; 3) data della concessione del finanziamento; 4) ammontare e al tipo del finanziamento accordato. Maggiori dettaglio sono presenti sulla piattaforma aziendale di Finlending ( Area Riservata : Sezione Antiriciclaggio ( per modulistica) e Sezione Manuali Operativi Vademecum Antiriciclaggio. Art Adempimenti Sezione IV Privacy ( Art.16) La Filending, in quanto titolare del trattamento dei dati personali da essa raccolti per motivi inerenti all esercizio dell attività, potrà delegare i collaboratori che operano sotto la sua diretta autorità alla raccolta e al trattamento dei dati personali della Clientela sulla base di un'apposito atto di nomina. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento delle attività contrattualmente previste alle previsioni normative vigenti in materia di protezioni dei dati personali e misure di sicurezza; Il Collaboratore dovrà fornire al cliente l Informativa Generale dove vanno indicate espressamente le modalità e finalità del trattamento cui sono destinati gli atti, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto nel conferimento dei di rispondere alle informative richieste, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti degli interessati ai sensi dell art.7 del D.Lgs 196/2003 con l indicazione del Responsabile e Titolare del trattamento medesimo. Inoltre dovrà attenersi strettamente alle istruzioni di volta in volta ricevute da Finlending, quale Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento; Usare la massima diligenza nel trattamento dei dati personali di cui sopra; Collaborare ad impedire che stranei o personale non autorizzato possano accedere ai dati;informare prontamente il Titolare del trattamento in caso di circostanza o situazioni che possono compromettere la sicurezza o l integrità dei dati; non utilizzare i dati personali gli elaborati per scopi personali; rispettare le regole di riservatezza e di divieto di comunicazione e diffusione dei dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Parte III: Rapporti con Finlending Art. 17- Adempimenti Collaboratori I collaboratori svolgeranno la propria attività in piena autonomia, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, nel rispetto delle istruzioni impartite da Finlending, al fine di garantire e preservare la reputazione professionale della società.

17 Pertanto il Collaboratore svolgerà la propria attività con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili al settore, ivi comprese quelle in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi di cui al TUB e provvedimenti attuativi, antiriciclaggio, privacy, norme sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/2008, adozione del modelli organizzativi ex D. Lgs 231/2001, nonché delle previsioni dei codici di autodisciplina relativi alla propria attività ed in conformità alle procedure interne elaborate dal Finlending che dichiara di ben conoscere. Il Collaboratore si impegna a: - assistere la clientela, in particolare nella compilazione della modulistica nonché a compiere nei confronti della stessa opera di informazione, provvedendo a visitare personalmente i Clienti ed i Soggetti Convenzionati con la Finlending, ogni qualvolta ciò si renda necessario, e comunque nel rispetto delle indicazioni della Finlending. - verificare che le proposte contrattuali raccolte direttamente o dai Soggetti Convenzionati siano correttamente compilate e complete di tutti i dati necessari per una completa e corretta valutazione del profilo del Cliente. - inviare la documentazione raccolta, verificata e completa alla Finlending entro e non oltre 15 gg. con le modalità operative indicate dalla Finlending. - partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento che la Finlending organizzerà presso le proprie sedi o altre sedi di volte in volta preventivamente comunicate, purchè di queste riunioni sia dato ragionevole preavviso scritto. Divieti E fatto espresso divieto al Collaboratore di percepire dai Clienti nell esercizio dell attività ad esso demandata, alcun compenso a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, ovvero corrispondere ai medesimi alcuna somma a titolo di finanziamento. Il Collaboratore deve portare a conoscenza del cliente e di Finlending, prima dello svolgimento dell attività, l ammontare dei compensi che il cliente dovrà versare alla società stesso nonché informare il cliente se detto compenso sia stato oggetto di accordo tra mediatore ed intermediario. Resta inteso che Finlending dovrà emettere regolare documentazione fiscale. Il Collaboratore si impegna a conservare ordinatamente, per almeno cinque anni, copia dei contratti promossi, dei documenti sottoscritti dal cliente, nonché copia della corrispondenza intercorsa con la Finlending. Il Collaboratore si impegna a non usare o consentire l uso di carta intestata, timbri, targhe, insegne, marchi, documenti di qualsiasi natura o altro materiale, anche pubblicitario che non sia stato espressamente approvato dalla Finlending, ferma restando che tale uso non potrà in alcun modo intendersi consentito dopo la cessazione per qualunque motivo del presente Contratto e che dovrà intendersi consentito solo in relazione all attività della Finlending. Il Collaboratore comunicherà tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni alla Finlending qualsiasi fatto o circostanza da cui possa derivare la perdita di uno dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, qualora incorra in procedure concorsuali, esecutive, protesti, o venga indagato e/o imputato dall Autorità Giudiziaria per reati di qualsiasi natura, o venga sottoposto a misure cautelari di cui al libro 4 del Codice di Procedure Penale Il Collaboratore deve evitare di diffondere notizie o informazioni che anche indirettamente possano ledere l immagine di Finlending, degli Istituti di credito convenzionati, dei clienti o della rete nel suo insieme;

18 Il Collaboratore dovrà utilizzare ogni cautela per assicurare la massima riservatezza in ordine al patrimonio conoscitivo e di esperienza che costituisce il know-how di Finlending. Il Collaboratore si impegna a prendere visione di tutte le informazioni, circolari, documenti, che verranno pubblicate sul sito I collaboratori, nell esercizio delle loro attività, dovranno comportarsi con lealtà nei confronti dei loro colleghi, astenendosi dall esprimere apprezzamenti o pareri sulle loro capacità professionali e operative, e dovranno evitare di procurarsi, con il proprio comportamento, possibili vantaggi a danno dei colleghi. I collaboratori eviteranno qualsiasi rapporto professionale con agenti o professionisti abusivi. Art. 18- Buona fede e correttezza professionale Entrambe le parti si impegnano a: a) comunicare reciprocamente in modo chiaro e completo, nonché in tempo utile (via o fax) ogni disservizio, difficoltà operativa o informazione utile alla corretta operatività, in relazione sia ai rapporti con la clientela che a quelli con l istituto convenzionato; b) comunicare per iscritto ogni reciproco inadempimento contrattuale. Prima di procedere all eventuale risoluzione del contratto per inadempimento, le parti si impegnano in buona fede e con buona volontà a tentare una soluzione bonaria della controversia, attraverso corrette e ragionevoli comunicazioni dirette e con l instaurazione di trattative, salvo che ciò non possa determinare grave pregiudizio per la Finlending stessa. In questo caso il contratto potrà essere risolto immediatamente. Art. 19 Obblighi Finlending La Finlending valutato il curriculum del candidato qualora ritenga che lo stesso ha i requisiti, le capacità e competenze per svolgere il ruolo di collaboratore con professionalità, formalizzerà il rapporto per iscritto con un contratto di collaborazione e fornirà al Collaboratore tutta la documentazione necessaria, la modulistica e il materiale promozionale e pubblicitario necessario allo svolgimento dell attività assegnata. La Finlending potrà altresi fornire i nominativi di coloro presso i quali promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto i servizi e i prodotti promossi da Finlending. La Finlending comunicherà al Collaboratore le procedure interne concernenti lo svolgimento dell attività, precisandone i compiti, doveri e responsabilità, attraverso un apposito manuale operativo che verrà fornito dalla Finlending all atto della sottoscrizione del contratto di agenzia. Ogni eventuale modifica e /o aggiornamento verrà comunicata per iscritto dalla Finlending al Collaboratore. La documentazione necessaria per la promozione e il collocamento dei contratti di consulenza e mediazione creditizia sarà resa disponibile attraverso supporto informatico accessibile al Collaboratore nella sezione AREA PRIVATA attraverso l assegnazione di appositi codici user name e password da parte della stessa Finlending. Tutti i Soggetti Convenzionati con la Finlending segnalati dal Collaboratore saranno assistiti e gestiti dal Collaboratore Segnalatore, ferma restando il diritto della Finlending stessa di gestire direttamente i Soggetti Convenzionati. La Finlending si impegna a curare la formazione e l aggiornamento professionale dei propri collaboratori nel rispetto delle direttive impartite dall OAM.

19 FInlending inoltre si impegna a stipulare un contratto di assicurazione idoneo a coprire i rischi dell'attività imprenditoriale, con specifico riferimento alla prestazione di servizi oggetto del contratto tenendo presenti ma distinti gli interessi ed i diritti di Finlending. La polizza assicurativa comprende la responsabilità civile per l attività di mediazione creditizia connessa alla società per fatto colposo da negligenza, imprudenza ed imperizia dell assicurato stesso o di persona del cui operato l assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, nonché per persone con cui intrattenga rapporti di tipo prestazioni occasionali e che siano autorizzati ad utilizzare il nome ed i formulari dell assicurato. Art.22 Approvazione, accettazione e rispetto del codice deontologico Per effetto dell appartenenza a Finlending tutti i collaboratori si impegnano al rispetto del presente documento che è strutturato in Parti n. III per complessivi n. 23 (ventitre) articoli e 12 (dodici) pagine. Esso viene pubblicato nel portale Finlending area pubblica e portato a conoscenza di tutta la Rete dei collaboratori anche tramite invio di circolare interna come da disposizioni contrattuali. Il documento si intende, in tal modo, accettato in ogni sua parte e contenuto; ogni sua violazione, così come previsto nel contratto di affiliazione, determinerà la risoluzione ex art c.c. dello stesso. A Finlending è fatta salva la facoltà di variare i contenuti del Codice Deontologico, ovvero adottare, in ogni momento, ulteriori regole che si rendessero necessarie per adeguare e/o recepire qualsiasi modifica normativa e regolamentare relativa all attività della mediazione creditizia nonché di rafforzare le garanzie e l assunzione di responsabilità delineate nell interesse contrattuale e precontrattuale del cliente finale.

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