I PIANI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
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- Anna Grasso
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1 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI Associazione Nazionale di Organizzazioni di Produttori del Settore Ittico RICONOSCIUTA CON DM Via G.A. Guattani Roma I PIANI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL ACQUACOLTURA
2 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 2
3 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 3 INDICE Il Reg. (UE) n. 1379/ Organizzazione comune dei mercati (OCM) nota descittiva Il Reg. (UE) n. 1418/2013 Piani di produzione e commercializzazione Il Reg. (UE) n. 1418/2013 L allegato Linee guida per la stesura di Piani di produzione e commercializzazione
4 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 4 Il Reg. (UE) n. 1379/ Organizzazione comune dei mercati (OCM) comprende: a) le organizzazioni professionali; b) le norme di commercializzazione; c) le informazioni del consumatore; d) le norme di concorrenza; e) le informazioni sul mercato. Nello specifico dell articolato previsto dalla nuova disciplina comunitaria, in primo luogo occorre soffermarsi sull art. 7, relativo agli obiettivi che le OP devono perseguire: a) esercitare l attività di pesca nel rispetto della politica di conservazione degli stock e conformemente al Regolamento (UE) n. 1380/2013 (PCP) b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali ; c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti, fornendo informazioni chiare e complete ai consumatori; d) contribuire all eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Non è ancora chiaro se questi elementi di novità indicati tra gli obiettivi dovranno o meno entrare a far parte dello Statuto societario e se queste modifiche devono essere introdotte con Atto notarile. Nell analizzare le misure, di cui l OP deve avvalersi per perseguire gli obiettivi indicati, a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato, b) canalizzare l offerta e la commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti, c) la promozione dei prodotti avvalendosi di certificazioni e marchi, ecc., Abbiamo ritenuto utile proporre una versione di agile consultazione di un piano di produzione e commercializzazione standard che possa con facilità essere declinato alle esigenze delle diverse OOPP e delle loro diverse caratteristiche. Questa stesura è il frutto di una prima lettura del Regolamento OCM ma è soprattutto uno strumento scaturito dal lavoro di confronto con le esigenze dei produttori portato avanti nel corso del 2013 dalle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori IPI e FederOP.
5 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 5 Cosa prescrive il Reg. (UE) n. 1418/2013 Piani di produzione Articolo 1 Formato e struttura dei piani di produzione e di commercializzazione Il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all art 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 (i «piani») sono stabiliti nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Termini e procedure per la presentazione dei piani 1. Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali competenti entro la fine del febbraio Le OOPP riconosciute dopo il 1 gennaio 2014 presentano i loro primi piani alle autorità nazionali competenti otto settimane dopo il loro riconoscimento. I piani successivi sono presentati otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore. 2. Se un autorità nazionale competente ritiene che un piano presentato da un OP sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) 1379/2013, essa approva tale piano entro sei settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l OP. 3. Se un autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) 1379/2013 non possano essere conseguiti da un piano presentato, ne informa l OP entro il termine di cui al 2 del presente articolo. L OP presenta un piano modificato entro due settimane. 4. Il termine ultimo per l approvazione del piano modificato è di quattro settimane a decorrere dal ricevimento del medesimo. 5. Se l autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano a norma dei paragrafi 2 o 4, il piano è considerato approvato. Articolo 3 Revisione dei piani 1. Se un autorità nazionale competente ritiene che un piano riveduto presentato a norma dell articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del medesimo regola- mento, essa approva tale piano entro quattro settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l OP. 2. Se un autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti dal piano presentato, ne informa l OP entro il termine di cui al 1 del presente articolo. L OP presenta un piano modificato entro due settimane. 3. Il termine ultimo per l approvazione del piano modificato è di quattro settimane dal ricevimento del medesimo. 4. Se l autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano riveduto ai sensi dei paragrafi 1 o 3, il piano è considerato approvato. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio E obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
6 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 6 ALLEGATO al Reg. (UE) n. 1418/2013 Piani di produzione (struttura dettagliata dei piani di produzione e commercializzazione) SEZIONE 1 Informazioni generali relative all organizzazione dei produttori Nome Tipo Codice d'identificazione Ubicazione Numero di aderenti Fatturato (dettagliato per specie) Volume delle catture o di raccolta (dettagliato per specie) SEZIONE 2 Programma di produzione e strategia di commercializzazione Tale sezione comprende un calendario indicativo dell offerta e descrive i mezzi che permettono di garantire l adeguatezza dell offerta rispetto alle esigenze del mercato in termini di qualità, quantità e presentazione, in particolare per le principali specie commercializzate. SEZIONE 3 Misure per conseguire gli obiettivi di cui all art 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 Tale sezione descrive, tra l altro, le misure adeguate di cui all articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l organizzazione di produttori intende adottare per conseguire i vari obiettivi di cui all articolo 7 del medesimo regola- mento. SEZIONE 4 Misure per l adeguamento dell offerta di alcune specie Tale sezione descrive, tra l altro, le misure adeguate di cui all articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l organizzazione di produttori intende adottare per adeguare l offerta delle specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell anno. SEZIONE 5 Sanzioni e misure di controllo Tale sezione fornisce una descrizione delle sanzioni applicabili ai diversi tipi di infrazioni che possono verificarsi nell attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Inoltre, può descrivere le misure adeguate di cui all articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l organizzazione di produttori intende adottare per garantire il controllo e la conformità delle attività dei suoi aderenti alle norme da essa stabilite.
7 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 7 LINEE GUIDA PER UNA BOZZA DI PIANO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
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9 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 9 Bozza per l anno 2014 (da copiare ed adeguare su carta intestata dell OP) PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE Campagna di Pesca anno 2014 per le principali specie commercializzate Premessa L Organizzazione di Produttori, ha elaborato il proprio Piano di produzione e di commercializzazione, per la campagna di pesca relativa all anno 2014, conformemente alla disciplina comunitaria, derivante dal Regolamento di base in materia di OCM, adottato dall Unione europea (GUCE del L354/: Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 dicembre 2013, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Nello specifico, nella Sezione IV, relativo alla Pianificazione della produzione e della commercializzazione, all art. 28, p. 2, si dice espressamente che il Piano di produzione e di commercializzazione deve includere: a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate; b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell offerta alle esigenze del mercato; c) le misure che l organizzazione dei produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all articolo 7 del Regolamento; d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l esecuzione del programma interessato. La nostra Organizzazione di produttori, in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013, adottato dall Unione europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GUCE del L353/40) ha fatto proprio il formato e la struttura indicati nell art. 1, nonché i termini e le procedure, previste nell art. 2, seguendo nella formulazione del Piano - quanto indicato negli appositi allegati.
10 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 10 STRUTTURA DEL PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE dell Organizzazione di Produttori SEZIONE 1 Informazioni generali relative all organizzazione dei produttori Nome (per esteso dell OP) Tipo (cooperativa, consorzio o altro) Codice d'identificazione (Decreto ministeriale di riconoscimento e data) Ubicazione (sede legale ed eventuale sede operativa) A) Numero dei soci al 01 Gennaio 2014 N. Nome e cognome N. iscrizione al Libro Soci
11 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 11 B) Numero delle navi da pesca al 1 Gennaio 2014 N. Motopeschereccio Armatore Iscrizione N. UE C) Fatturato globale nell anno 2013 Il fatturato globale espresso dalla nostra Organizzazione di Produttori nell anno 2013 è stato di D) Fatturato dettagliato per le specie riconosciute nell anno 2013 Il fatturato dettagliato per le specie riconosciute è il seguente: Specie riconosciute Fatturato
12 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 12 E) Volume totale della produzione nell anno 2013 Il volume totale della produzione nel corso dell anno 2013 è stato di tonnellate: F) Volume dettagliato della produzione per specie riconosciuta nell anno 2013 Volume dettagliato della produzione nel corso dell anno 2013 per le specie riconosciute: Specie riconosciute Tonnellate SEZIONE 2 Programma di produzione e strategia di commercializzazione Piano di produzione per l anno 2014 Per la campagna di pesca 2014, per le specie oggetto di riconoscimento, sono previste le seguenti catture: Specie riconosciute Tonnellate Sarebbe bene che l OP faccia alcune considerazioni sui quantitativi che si prevedono di pescare, in relazione a: a) quanto già pescato nell anno precedente, b) numero dei soci e delle imbarcazioni impegnate (se maggiori o inferiori all anno precedente), c) altre considerazioni sulle specie bersaglio.
13 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 13 Calendario indicativo dell offerta Mese Specie riconosciute Quantitativi (in t.) Gennaio 2) Febbraio 2) Marzo 2) Aprile 2) Maggio 2) Giugno 2) Luglio 2) Agosto 2) Settembre 2) Ottobre 2) Novembre 2) Dicembre 2) (Si tratta di dati indicativi, che si possono evincere dalle catture medie espresse dai soci nei mesi di riferimento, prevedendo uno scarto di +/- 10%).
14 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 14 La strategia di commercializzazione dei prodotti da parte dell OP La strategia di commercializzazione dei prodotti si lega strettamente al Piano previsionale della produzione e di adeguamento del volume dell offerta al fabbisogno del mercato; la nostra OP potrebbe applicare, per la campagna di pesca 2014, i prezzi di ritiro eventualmente adottati. Inoltre, l OP su base settimanale con i propri soci stabilisce le quantità da pescare, ponendo attenzione agli orientamenti del mercato e alle esigenze emergenti in termini di quantità e qualità del prodotto richiesti, e avendo riguardo alla sostenibilità della produzione, e a questo fine si avvale di alcuni strumenti, quali: - l attivazione degli strumenti ordinari (quali la vendita all asta presso i mercati alla produzione); - il ritiro del prodotto, se il prezzo di mercato è al di sotto della soglia fissata in sede comunitaria; - l attivazione di promozioni del prodotto, in presenza di un eccesso di prodotto sbarcato, con la vendita presso la GDO e altre strutture distributive; - la destinazione di parte del prodotto a collettività, a titolo gratuito e con finalità caritatevoli; - il ricorso a società/strutture di prima lavorazione del prodotto; - il ricorso a forme alternative di distribuzione dello stesso. QUALITA, DIMENSIONI, PRESENTAZIONE, IMBALLAGGIO, CAMPIONATURA, UTILIZZO DEL GHIACCIO, REGIME DEI PREZZI, VENDITA DEL PRODOTTO. Qualità A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL CASO DEL PESCE AZZURRO: I prodotti, per i quali l OP ha ottenuto il riconoscimento, dovranno appartenere alla categoria di freschezza Extra A ed essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Dimensione I seguenti prodotti conferiti dovranno rispettare le seguenti dimensioni di calibro: Alici (Engraulis encrasicolus) - da 31 a 50 pezzi/kg - da 51 a 83 pezzi/kg - da 84 a 125 pezzi/kg Sardine (Sardina pilcardus) - da 16 a 24 pezzi/kg - da 25 a 35 pezzi/kg - da 36 a 67 pezzi/kg Per tutti gli altri prodotti conferiti, le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgono sempre sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione.
15 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 15 Presentazione Il prodotto dovrà essere venduto per intero. Imballaggio Il prodotto dovrà essere imballato in casse di legno standard di 30x50x8 cm. o di polistirolo standard di 32x52,5x12 cm. Campionatura La campionatura verrà effettuata dagli esperti nominati dalla Organizzazione di Produttori. Utilizzo del ghiaccio Il prodotto dovrà essere refrigerato sia a bordo sia alla vendita. Le barche che non sono provviste a bordo di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti simili, dovranno imbarcare il ghiaccio prima della cattura. Regime dei prezzi L Organizzazione di Produttori potrebbe ricorrere al meccanismo di ammasso dei prodotti, quando siano stati immessi sul mercato e non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all art. 31 del Reg. (UE) n. 1379/2013. Vendita del prodotto Al fine di garantire i requisiti sanitari previsti dalle leggi vigenti, di armonizzare tutte le operazioni di vendita, carico e scarico delle merce ed al fine di promuovere la concentrazione dell offerta, l Organizzazione di Produttori vende il prodotto conferito dai soci attraverso il Mercato Ittico o attraverso uno stabilimento riconosciuto. SEZIONE 3 Misure per conseguire gli obiettivi di cui all articolo 7 del Regolamento (UE) 1379/2013 In relazione agli obiettivi indicati nell art. 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 di seguito indicati: a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
16 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 16 b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa; d) contribuire all'eliminazione della pratica di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. e) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti; f) migliorare il rendimento economico; g) stabilizzare i mercati; h) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali; i) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca. La nostra Organizzazione di Produttori intende adottare una serie di misure che vanno nella direzione indicata, peraltro indicate nell art. 8 dello stesso Regolamento, quali: a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato; b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti; c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità; d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità; e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore; f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
17 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 17 g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi; h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il calendario orientativo dell offerta dei prodotti e l analisi di mercato, affrontata sistematicamente dal Consiglio di amministrazione e dai responsabili di marketing dell OP consentono con un certo margine di approssimazione di adeguare le quantità complessivamente pescate dai soci dell Organizzazione a quelle che sono le esigenze del mercato di riferimento (mercato ittico alla produzione e altri soggetti acquirenti esterni al mercato medesimo). L obbligo di conferimento del prodotto pescato/allevato da parte dei soci consente di canalizzare l offerta verso acquirenti certi della filiera. Non sono ammesse eccezioni all obbligo previsto, e nei casi ammessi la vendita del prodotto deve essere preventivamente approvata dal C.d.A., e comunque nel rispetto delle norme comuni di produzione e commercializzazione, adottate dall OP e previste nel Regolamento interno. Pur rimanendo un obiettivo, quello della promozione del prodotto con la certificazione di origine e/o qualità, l OP cercherà di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Unione Europea e dello Stato nazionale, per prevedere iniziative volte a qualificare la produzione dell Organizzazione. Si fa presente che è sistematico il controllo da parte dell OP sull attività svolta dai soci, in relazione ai sistemi di pesca utilizzati, ai programmi di cattura e/o di prelievo delle specie, alla qualità dei prodotti sbarcati, e più in generale al rispetto delle norme comuni adottate dall Organizzazione, in relazione alle quali l OP interviene in caso di violazione comminando le sanzioni indicate nel Regolamento interno. L Organizzazione è attenta alle capacità professionali dei propri addetti, per i quali in corso d anno, ove possibile prevede un aggiornamento professionale e programmi di formazione, considerato che la maggiore qualificazione della produzione e la stessa attività di pesca in forma sostenibile, comporta un più elevato livello di professionalità dell impresa di pesca nel suo insieme. L OP, nel corso del 2014, intende sviluppare di concerto con la Feder op.it e l IPI una serie di attività, volte a sviluppare l uso dell informatica, al fine di migliorare la comunicazione e la commercializzazione dei propri prodotti, consentendo una maggiore informazione dei prodotti al consumatore finale.
18 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 18 SEZIONE 4 Misure per l adeguamento dell offerta di alcune specie Non c è dubbio che per alcune specie massive, come quelle dei piccoli pelagici (alici e sarde), si rendono necessarie alcune misure specifiche di adeguamento dell offerta, in quanto dette specie in determinati periodi dell anno possono incontrare difficoltà di vendita o perché la taglia non è commerciale o per un eccesso di prodotto sbarcato. In relazione a quanto sopra, le OO.PP. del pesce azzurro già da anni hanno portato avanti programmi volontari di autodisciplina, riducendo le giornate di pesca e le quantità pescate, dando seguito a quanto previsto in termini di pesca responsabile e sostenibile. Le misure condivise da tutte le Organizzazioni di Produttori dei piccoli pelagici dell Adriatico sono state accolte dalla DG Pesca del Ministero e sono entrate a far parte di un Piano di gestione, nel quadro della Raccomandazione adottata dal GFCM entrata in vigore il 4 ottobre 2013 e che sarà oggetto di un Decreto ministeriale da parte dello Stato nazionale. Di conseguenza, si rinvia al Piano di gestione per la disciplina e le misure previste. Per le altre specie non ci sono particolari problemi di commercializzazione, per le quali si rinvia al nostro programma di previsione della produzione e alle relative misure di commercializzazione, attraverso i canali che l OP ha individuato. SEZIONE 5 Sanzioni e misure di controllo Sanzioni Gli aderenti che non rispetteranno il Piano di produzione e di commercializzazione durante la campagna di pesca per l anno 2014, e che a seguito del controllo effettuato dall Organizzazione di produttori sulla conformità o meno dei propri aderenti alle normi comuni adottate dal Regolamento interno, incorreranno nelle seguenti sanzioni: 1. alla prima infrazione, ammonimento verbale; 2. alla seconda infrazione, ammonimento scritto e sanzione pecuniaria; 3. alla terza infrazione, perdita della qualifica di socio dell Organizzazione di Produttori. Data (entro il 28/2/2014) Il Presidente
19 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 19 La legislazione essenziale di riferimento DOCUMENTO DATA CONTENUTO NOTE REG (CE) 104/ Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) ABROGATO dal Reg UE 1379/2013 REG (UE) 1379/2013 REG (UE) 1380/2013 REG (UE) 1418/2001 REG (UE) 1419/2013 REG (UE) 1420/2013 RACC UE (2014/117/UE) Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) La Politica Comune della Pesca (PCP) Esecuzione del Reg 1379/2013 Piani di produzione e commercializzazione Esecuzione del Reg 1379/2013 Riconoscimento delle OOPP e OOII Esecuzione del Reg 1379/2013 Abrogazioni Attuazione del Reg 1379/2013 Piani di produzione e commercializzazione
20 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 20 Ideazione, realizzazione e stampa a cura di: Roma
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