Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014
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- Erico Capelli
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1 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Prima parte: piano di previdenza U A partire dal 1 gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nei piani U1 U3 il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento. Le Disposizioni generali (2 a parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso l'organo di gestione della Fondazione di previdenza. Fondazione di previdenza dell'asg, organo di gestione, casella postale 300, 8401 Winterthur, tel , Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
2 I. Persone assicurate (vedi punto 3 delle Disposizioni generali) A. Cerchia delle persone assicurate Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i dipendenti, a condizione che percepiscano un salario annuo soggetto alla LPP e, in base all'appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d'assicurati attribuita a questo piano di previdenza. Possono inoltre essere assicurati i lavoratori indipendenti, purché siano stati assegnati a questo piano di previdenza in base all'appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento). B. Ammissione nella cerchia degli assicurati La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non prima, tuttavia, del 1 gennaio susseguente al compimento del 17 anno d'età. Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo di gestione, tuttavia non prima della data d'inizio indicata nella notifica. Dopo l ammissione alla Fondazione di previdenza ogni persona assicurata riceve un certificato personale con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1 gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica del rapporto di previdenza nel corso dell anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti. Pagina 2
3 II. Basi di calcolo (vedi punto 4 delle Disposizioni generali) A. Età determinante/età di pensionamento L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP. B. Salario assicurato Il salario assicurato corrisponde alla proiezione del salario annuo AVS. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo AVS assicurato. Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'avs e la persona affiliata all istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione. C. Accrediti di vecchiaia/avere di vecchiaia L'importo annuo degli accrediti di vecchiaia individuali figura nella tabella al punto II. F. L'avere di vecchiaia è formato - dagli accrediti individuali di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, - da eventuali versamenti unici (ad es. dai fondi della Fondazione), - dai contributi facoltativi per l'acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché - dagli interessi maturati su questi importi. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali. Per quanto riguarda l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio, il tasso d'interesse viene stabilito ogni anno dal consiglio di fondazione. L'avere di vecchiaia è eventualmente ridotto: - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e relativi interessi, - dalle prestazioni e relativi interessi suddivisi in caso di divorzio. Pagina 3
4 D. Contributo di rischio Contributo per i rischi di decesso e invalidità Contributo a copertura dei rischi di decesso e invalidità L'importo dei contributi di rischio figura al punto II. F. E. Altri contributi Contributo per la compensazione del rincaro Contributo riscosso per finanziare le spese insorte per l'adeguamento obbligatorio delle rendite d'invalidità e per i superstiti all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Contributo per il Fondo di garanzia Contributo destinato al Fondo di garanzia LPP per le spese insorte nell'ambito della sua attività. Contributo per le spese amministrative Il consiglio di fondazione stabilisce l'importo del contributo a copertura delle spese amministrative a carico della Fondazione di previdenza. L'importo degli altri contributi figura al punto II. F. Pagina 4
5 F. Finanziamento complessivo (vedi punto 8 delle Disposizioni generali) La base di calcolo dei contributi figuranti nella sottostante tabella è costituita dal salario assicurato di cui al punto II. B. Età* /64 Accrediti di vecchiaia U1-12,0% 12,0% 12,0% 12,0% U2-14,5% 14,5% 14,5% 14,5% U3-12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Compensazione del rincaro 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% sulle rendite d'invalidità e per i superstiti Fondo di garanzia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Spese amministrative 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Copertura rischi di decesso e invalidità U1 1,2% 1,6% 2,2% 2,8% 3,2% U2 1,3% 2,0% 2,5% 3,6% 3,9% U3 1,4% 2,2% 3,0% 4,3% 5,0% Contributo complessivo U1 2,0% 14,4% 15,0% 15,6% 16,0% U2 2,1% 17,3% 17,8% 18,9% 19,2% U3 2,2% 15,0% 15,8% 17,1% 17,8% * L'età determinante corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti (a favore degli indipendenti), i contributi per la copertura dei rischi di decesso e invalidità e quindi anche le summenzionate aliquote complessive aumentano dello 0,3% per uomini e donne. La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a suo carico. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata, se definita nell ambito dell appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). L'importo del contributo a carico di ogni singola persona assicurata figura sul certificato personale. Pagina 5
6 G. Ulteriori disposizioni Acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Su domanda l'organo di gestione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata. Prestazioni di libero passaggio La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza o di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni. III. Prestazioni previdenziali (vedi punto 5 delle Disposizioni generali) A. Prestazioni per la vecchiaia - Rendita vitalizia di vecchiaia La rendita di vecchiaia è esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento (età ordinaria del pensionamento ai sensi della LPP). L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento conformemente al punto II. C. e all'aliquota di conversione vigente a quella data. La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni legali. Per quanto riguarda le prestazioni sovraobbligatorie, l'aliquota di conversione viene stabilita dal consiglio di fondazione e ogni cambiamento viene comunicato agli assicurati. La persona assicurata idonea al lavoro può richiedere al posto della rendita vitalizia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta alla Fondazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto II. A. Con il versamento di una parte del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, alle rendite per figli di pensionato e alle rendite per il coniuge o il convivente superstite. Pagina 6
7 - Rendita per figli di pensionato La rendita per figli di pensionato è esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto II. A. e ha dei figli aventi diritto. La rendita per figli di pensionato corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia corrente ed è versata per ogni figlio avente diritto. - Pensionamento flessibile Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al massimo a cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto II. A., a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto II. A. possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Durante il periodo di differimento si versano solo i contributi di risparmio, i quali concorrono a incrementare le prestazioni di vecchiaia. Le relative domande vanno inoltrate alla Fondazione al più tardi entro sei mesi dalla prevista riscossione della prestazione di vecchiaia. B. In caso di invalidità - Rendita di invalidità La rendita d'invalidità è esigibile unitamente alla rendita d'invalidità dell'ai, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d'attesa ammonta almeno a 12 mesi. Se la persona assicurata è invalida in seguito a malattia l'importo della rendita d'invalidità corrisponde - nel piano U1: alla rendita d'invalidità calcolata ai sensi della LPP (rendita d'invalidità LPP), al minimo tuttavia al 40% del salario assicurato; - nel piano U2: alla rendita d'invalidità calcolata ai sensi della LPP (rendita d'invalidità LPP), al minimo tuttavia al 50% del salario assicurato; - nel piano U3: alla rendita d'invalidità calcolata ai sensi della LPP (rendita d'invalidità LPP), al minimo tuttavia al 60% del salario assicurato. Se la persona assicurata è invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito della collettività (3 a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare Pagina 7
8 della rendita d'invalidità è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Negli altri casi le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Rendita per figli d'invalido La rendita per figli d'invalido è esigibile unitamente alla rendita d'invalidità e nella stessa proporzione, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Se la persona assicurata è invalida in seguito a malattia, l'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio - nel piano U1: al 20% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia all'8% del salario assicurato; - nel piano U2: al 20% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 10% del salario assicurato; - nel piano U3: al 20% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 12% del salario assicurato. Se la persona assicurata è invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito della collettività (3 a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per figli d'invalido è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Negli altri casi le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Esonero dal pagamento dei contributi L'esonero dal pagamento dei contributi viene accordato dopo 3 mesi di incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. Se l'assicurazione federale per l'invalidità corrisponde una rendita prima che scadano i periodi d'attesa sopraindicati, le prestazioni d'invalidità vengono erogate a partire dalla data in cui viene versata la rendita AI. In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle Disposizioni generali (2 a parte del regolamento). Le rendite d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni della LPP. Pagina 8
9 C. Prestazioni in caso di decesso - Rendita per il coniuge o il convivente superstite La rendita per il coniuge o il convivente superstite è esigibile alla data in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata, viveva in un'unione domestica registrata conformemente al punto delle Disposizioni generali, oppure in unione non registrata conformemente al punto delle Disposizioni generali. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto delle Disposizioni generali. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di pensionamento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite corrisponde - nel piano U1: al 60% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 24% del salario assicurato; - nel piano U2: al 60% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 30% del salario assicurato; - nel piano U3: al 60% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 40% del salario assicurato. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima dell'età di pensionamento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito della collettività (3 a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per coniugi e conviventi è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento. - Rendita per orfani La rendita per orfani è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio - nel piano U1: al 20% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia all'8% del salario assicurato; - nel piano U2: al 60% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 10% del salario assicurato; - nel piano U3: al 60% della rendita d'invalidità LPP, al minimo tuttavia al 12% del salario assicurato. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima dell'età di pensionamento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito della collettività (3 a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per orfani è limitato alle prestazioni minime Pagina 9
10 ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento. Le rendite sono raddoppiate per gli orfani di padre e madre. - Capitale in caso di decesso Il capitale di decesso è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede in seguito a malattia o infortunio prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita o una liquidazione in capitale per il coniuge/convivente superstite, divorziato o separato con relativa sentenza. Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto delle Disposizioni generali. Le rendite per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni LPP. IV. Libero passaggio (vedi punto 6 delle Disposizioni generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia ai sensi del punto II./C acquisito fino al giorno dell'uscita. Il diritto alle prestazioni minime di cui agli artt. 17 e 18 LFLP è garantito. Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Fondazione fino all inizio di un nuovo rapporto di previdenza, tuttavia non oltre un periodo massimo di un mese dalla data di uscita. V. Promozione della proprietà abitativa (vedi punto 7 delle Disposizioni generali) Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Fondazione. In questa occasione la Fondazione riscuote un contributo di CHF a titolo di spese amministrative. In questo importo non sono compresi i diritti per l'iscrizione nel registro fondiario della clausola di restrizione del diritto d'alienazione. Detti diritti devono essere presi a carico dalla persona assicurata. Pagina 10
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