I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali

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1 I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali

2 DATORE DI LAVORO LAVORATORI SORVEGLIANZA SANITARIA FORMAZIONE E INFORMAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI MEDICO COMPETENTE DIRIGENTI E PREPOSTI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PROCEDURE DI SICUREZZA DOCUMENTO DEL RISCHIO MONITORAGGIO ATTORI DEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE CONTROLLO CONTINUO DA PARTE DEL MANAGEMENT AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO (in progress) RIUNIONI PERIODICHE ANNUALI 2/58

3 DEFINIZIONI (ART.2 D. Lgs. 626/94) LAVORATORE: Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro DATORE DI LAVORO: Persona responsabile dell Azienda che può disporre delle finanze per intervenire nel campo della sicurezza SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI: Insieme delle persone, sistemi e mezzi (interni e/o esterni) finalizzati all attività di prevenzione e protezione DIRIGENTE: Persona (anche senza qualifica di Dirigente d Azienda) cui è demandata l organizzazione e la cura del sistema di sicurezza PREPOSTO: Colui che ha la responsabilità di un gruppo di persone MEDICO COMPETENTE: Medico in possesso di specializzazione o docenza in medicina del lavoro o equipollente, ovvero autorizzazione di cui all art.55 del D.L. 277/91 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli (possibilmente un tecnico) PREVENZIONE: Complesso delle disposizioni o misure per evitare o diminuire i rischi AGENTE: L agente chimico, fisico, cancerogeno e biologico presente e potenzialmente dannoso DELEGATO: Persona in possesso di regolare delega plenipotenziaria 3/58

4 CHI E IL DATORE DI LAVORO PRIVATO E il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. LA NUOVA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO Vengono introdotti i criteri definitori per l individuazione del datore di lavoro nella pubblica amministrazione. Nella Pubblica Amministrazione per datore di lavoro si intende: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad uffici avente autonomia gestionale. Non viene qui fatta mensione del potere di disporre di risorse finanziarie come requisito qualificante il datore di lavoro nella pubblica amministrazione 4/58

5 CHI INDIVIDUA IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO Gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche procedono all individuazione del soggetto datore di lavoro, tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività L individuazione del datore di lavoro deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto integrativo al 626/94. 5/58

6 CHI E IL RESPONSABILE? Sentenze Cassazione- Sez. Penale: 30 MARZO 1998 N CHIUNQUE IN, IN QUALSIASI MODO, ABBIA ASSUNTO POSIZIONE DI PREMINENZA RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI, COSI DA POTER LORO IMPARTIRE ORDINI, ISTRUZIONI O DIRETTIVE, DEVE ESSERE CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE TENUTO AD ATTUARE LE PRESCRITTE MISURE DI SICUREZZA ED A DISPORRE E AD ESIGERE CHE ESSE SIANO RISPETTATE 6/58

7 Responsabilità Oggettive (1) CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA L organizzazione di un gruppo misto sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la corte di Cassazione) la creazione di una funzione di DIRIGENTE DI FATTO che a sua volta determina una sorta di RESPONSABILITA DI FATTO 7/58

8 Responsabilità Oggettive (2) Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenete ad altre strutture (per contratto, per convenzione etc.) deve aver cura della sua sicurezza e salute; non può adibirlo a lavorazioni pericolose o farlo lavorare in locali inadatti. 8/58

9 Responsabilità Oggettive (3) DIRIGENTE E PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA Il termine Dirigente in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una FUNZIONE: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare. 9/58

10 Responsabilità Oggettive (4) PRINCIPIO DI EFFETTIVITA DELLE FUNZIONI Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata. 10/58

11 Responsabilità Oggettive (5) IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE. Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio? Puoi Dare Istruzioni? Puoi Dirigere Il Lavoro Altrui? In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!! Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza Emanata da Altri? Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori? Allora Sei un Preposto!!!!! 11/58

12 Responsabilità Oggettive (6) Responsabile di Servizio- Divisione Vanno verificate le mansioni, attribuite ed elencate nel Provvedimento Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potere organizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo secondo le direttive da lui impartite, allora il RESPONSABILE E DIRIGENTE in quanto ha un potere di direzione, che porta Responsabilità. E un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto non ha il potere di organizzare i lavori, ne di impartire istruzioni, ne di dirigere il settore: e un soggetto incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità impartite dal datore di lavoro o dal dirigente. 12/58

13 Compiti del Preposto (1) La Legislazione non dà una definizione del Preposto, ma affianca ripetutamente a tale figura il verbo sovrintendere, come riepilogativo della totalità dei suoi obblighi istituzionali. Figure classiche di preposto: caporeparto, capo officina, capo servizio, capufficio, etc. Nei casi in cui risulta arduo distinguere tra il Preposto ed il Dirigente (distinzione necessaria per individuare correttamente le rispettive responsabilità penali) bisogna rifarsi ad indici quali la professionalità dei soggetti, gli effettivi compiti svolti, l esame dell organizzazione del lavoro e della prassi e delle consuetudini seguite. Se il Preposto viene incaricato di controllare l esistenza dei necessari dispositivi di sicurezza, deve ricevere anche i poteri per intervenire: in tal caso è un dirigente di fatto, anche se ha la qualifica di caposquadra. 13/58

14 Compiti del Preposto (2) Collabora ai fini dell attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell attività lavorativa. Controlla che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Verifica se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele. Collabora col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro. Attua il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per Garantirne la perfetta efficienza. [Cassazione Penale , che affronta per la prima volta il tema relativo agli obblighi del preposto nell ambito del D. Lgs. 626 /94] 14/58

15 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO (ART.4) Il datore di lavoro deve: valutare i rischi ed elaborare un documento contenente: relazione sulla valutazione dei rischi individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare programma di attuazione per garantire il miglioramento del livello di sicurezza custodire il documento in azienda designare: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli addetti al servizio di prevenzione e protezione il medico competente nei casi previsti custodire presso l azienda la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore che deve essere consegnata al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Il datore di lavoro per la redazione del documento di valutazione dei rischi collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tale documento deve essere aggiornato ad ogni variazione 15/58

16 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO (ART.4) Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono: designare i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di: prevenzione incendi e lotta antincendio evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato di pronto soccorso e di gestione delle emergenze in genere aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza fornire i mezzi di protezione individuale e collettiva sentito il RSPP esporre solo chi è preparato a rischi particolari richiedere ai lavoratori l osservanza delle norme informare il medico sui processi e sui rischi dell attività produttiva adottare misure di controllo delle situazione di rischio e di emergenza informare immediatamente i lavoratori in caso di rischio grave non richiedere lavori a rischio salvo eccezioni debitamente motivate consentire ai lavoratori di effettuare verifiche mediante il RLS evitare di adottare soluzioni tecniche che possano recare danno alla popolazione e all ambiente tenere un registro cronologico degli infortuni consultare il rappresentante per la sicurezza RLS nei casi previsti (documento, designazione, formazione) adottare misure adeguate per l evacuazione 16/58

17 SITUAZIONI PARTICOLARI Fatta eccezione per le aziende industriali, quali ad esempio centrali termoelettriche, estrattive e minerarie, laboratori nucleari, etc, per le aziende familiari nonché per tutte le aziende che occupano fino a 10 addetti, IL DATORE DI LAVORO non è obbligato alla redazione del documento di valutazione del rischio e a tutti gli altri obblighi visti, ma E TENUTO ad AUTOCERTIFICARE per iscritto l avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l adempimento degli obblighi ad esso collegati. Tale autocertificazione deve essere inviata al RLS. 17/58

18 OBBLIGHI ESCLUSIVI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI AI DIRIGENTI Nell ambito degli adempimenti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs 626/94, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall art. 4 (commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo. Trattasi degli obblighi: valutazione del rischio individuazione delle misure di prevenzione e loro attuazione redazione del piano di sicurezza designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione autocertificazione, per il datore di lavoro delle aziende familiari e per quelle che occupano fino a dieci dipendenti, dell avvenuta valutazione del rischio ed adempimento degli obblighi relativi 18/58

19 Un aspetto importante: la delega delle funzioni Per essere valida la delega deve possedere questi requisiti: 1. conferimento a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza 2. conferimento dei poteri e dei mezzi necessari (potere di spesa) 3. accettazione del delegato espressa e rigorosamente provata 4. disposta per iscritto 5. giustificata dalle dimensioni aziendali 19/58

20 Servizio di Prevenzione e Protezione il datore di lavoro deve organizzare all interno dell azienda o dell attività produttiva il Servizio Prevenzione Protezione STRUTTURA: INTERNO/ESTERNO/MISTO NUMERO SUFFICIENTE MEZZI+TEMPO+CAPACITA RESPONSABILE CONSULT. RAPPR. SICUREZZA 20/58

21 STRUTTURA E DIMENSIONE DEL SPP : ELEMENTI DI VALUTAZIONE 1. il comparto/settore produttivo, quale generico indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare; 2. il numero di lavoratori addetti e le dimensioni aziendali, quale valore quantitativo su cui plasmare il SPP; 3. il divario da colmare tra ciò che è già stato fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico specializzato per finalità di prevenzione; 4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi individuali di quella impresa; 5. la esistenza e consistenza di esperti interni monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo pieno del SPP; 6. lo stato di avanzamento applicativo del modello di "Qualità Totale"; la dimensione di dotazione organica e di competenze professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere considerata in modo neutrale rispetto alla "concezione" strategica d'impresa esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra produzione e prevenzione; è infatti noto come approcci di "qualità totale" integrano nella promozione della qualità del processo produttivo sia la prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto. 21/58

22 Compiti del SPP S P P PROVVEDE ELABORA PROPONE PARTECIPA alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio alla VALUTAZIONE dei rischi alla INDIVIDUAZIONE delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro - il PIANO di SICUREZZA - le PROCEDURE di SICUREZZA il PROGRAMMA di INFORMAZIONE e FORMAZIONE alle CONSULTAZIONI in occasione della riunione periodica di Prevenzione FORNISCE L INFORMATIVA specifica a tutti i lavoratori su: - RISCHI POTENZIALI - MISURE di PREVENZIONE 22/58

23 Il sapere del SPP Le leggi (303/56, 547/55, 277/91, 626/94,... S P P Gli standards di riferimento Le norme di buona tecnica (CEI, ISO, UNI, ) L igiene del lavoro L ergonomia delle attrezzature tecniche La sicurezza sul lavoro I cicli tecnologici Le tecniche di indagine ambientale Le tecniche di bonifica ambientale Le informazioni sull azienda Le tecniche di comunicazione e formazione 23/58

24 Il saper fare del SPP identificare i pericoli e le situazioni pericolose valutare i livelli di rischio S P P rischi costruire la scala di priorità dei rischi proporre le opzioni possibili per ridurre e/o eliminare i valutare i costi e l efficacia delle misure promuovere e comunicare identificare i casi che richiedono altre competenze 24/58

25 SCHEDA DI MANSIONARIO PER: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO IDENTIFICA RACCOGLIE ELABORA le fonti di rischio, effettua la loro valutazione individua le misure di sicurezza PROPONE IL TUTTO A: le informazioni di sua competenza contenute nei manuali d'uso delle macchine. le indicazioni delle schede di sostanze pericolose. manuali per impiego di veicoli i programmi di informazione e formazione inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale per i lavoratori tutte le misure di prevenzione e protezione, e le relative procedure di controllo DATORE DI LAVORO NE FORNISCE I LAVORATORI 25/58

26 SERVIZIO DI PREVENZIONE INTERNO/ESTERNO ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO COMUNICAZIONE del nominativo delle persone RESPONSABILI: Con DICHIARAZIONE attestante per il designato SERVIZIO di prevenzione INTERNO SERVIZIO di prevenzione ESTERNO COMPITI svolti in materia di prevenzione PERIODO nel quale tali compiti sono stati svolti CURRICULUM professionale All'ISPETTORATO DEL LAVORO ALLA A.S.L. 26/58

27 OBBLIGHI DEI REFERENTI DEL S.P.P. SOGGEZIONE ALL'OBBLIGO DEL SEGRETO IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI PER: IL CONSULENTE ESTERNO I COMPONENTI del Servizio Prevenzioni Il RESPONSABILE del Servizio Prevenzioni I RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza 27/58

28 Decreto RSPP DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 ENTRATA IN VIGORE 13 AGOSTO /58

29 Requisiti RSPP ASPP Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 29/58

30 Requisiti RSPP ASPP Norma transitoria e clausola di cedevolezza Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 1) coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2) coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio /58

31 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VII CIRCOLARE 39/2003 del 3 dicembre 2003 Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi. Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati. 31/58

32 Responsabilità del RSPP Di Pierluigi Varischi, Avvocato La dottrina è unanime nel ritenere che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i compiti delineati dall'art. 9 del D.Lvo 626/94, sia da intendersi come organo meramente consultivo e propositivo, svolgendo «il ruolo di mero coordinatore» del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di «supporto tecnico al datore di lavoro», il quale farà sua la consulenza «per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario»(culotta, il responsabile esterno del servizio di sicurezza. (Responsabilità civile e penale, Culotta, Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,1996, 98). 32/58

33 Responsabilità del consulente Va distinto nettamente «il piano delle responsabilità prevenzionali derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie» in quanto, «nel caso in cui l'errore valutativo del consulente abbia comportato non la creazione di un semplice stato di pericolo, ma la produzione di un evento lesivo dell'incolumità e della salute di un terzo, ci si trova davanti ad un reato comune di danno e la ricerca delle responsabilità va, quindi, compiuta alla stregua del normale criterio secondo cui qualunque comportamento colposo abbia contribuito a produrre l'evento lesivo, genera in chi l'ha posto in essere la responsabilità per ciò che è accaduto. Pertanto, anche il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza, negligenza, abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà assieme a questi dell'evento di danno derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale che può assumere, in alcuni casi, un carattere addirittura esclusivo» (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp69, V ed. 1998, Il sole 24h.). 33/58

34 SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORE DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI(Art. 10) Il datore di lavore può svolgere direttamente i compiti propri del S.P.P. Nei seguenti casi: Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti Aziende della pesca: fino a 20 addetti Altre aziende: fino a 200 addetti Di tale decisione deve darne preventiva informazione al RLS Eventualmente può avvalersi di persone esterne all azienda per integrare l azione di prevenzione e protezione. Il datore di lavore che intende assolvere in prima persona tali compiti deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 34/58

35 La Squadra di Emergenza Gli incaricati: la designazione la designazione della squadra è obbligo del datore di lavoro la formazione la formazione della squadra è obbligatoria e può essere organizzata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione il coordinatore della squadra è persona idonea preposta all organizzazione ed al funzionamento della squadra 35/58

36 Compiti della Squadra di Emergenza intervenire in caso di emergenza seguire le procedure del piano di emergenza gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni utilizzare le attrezzature di soccorso seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del piano 36/58

37 In tutte le aziende deve essere nominato l ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE I compiti Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza Formazione : Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (pubblicata su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 81 del 7/04/1998) 37/58

38 L addetto del pronto soccorso I compiti Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso) Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all infortunato siano portate azioni non corrette Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore 38/58

39 IL MEDICO COMPETENTE E un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che: - deve conoscere l ambiente di lavoro; - deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio (sorveglianza sanitaria); - deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; - deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all individuazione delle misure di prevenzione, all informazione e alla formazione dei lavoratori, all organizzazione del pronto soccorso. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l attività di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi attività di vigilanza. No 39/58

40 MISURA DELL ESPOSIZIONE Il Medico Competente: Visita 2 volte all anno gli ambienti di lavoro Effettua misure soggettive (questionari, liste di controllo) Effettua misure (semplificate) di Monitoraggio ambientale Effettua il Monitoraggio biologico Registra le valutazioni soggettive dei lavoratori 40/58

41 Decreto 16 gennaio 1997 (G.U. n. 27 del 03/02/1997) Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente. Art. 1. Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto legislativo n. 242/1996, è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio. Art. 2. Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta ad una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione. Aziende allegato 1 D. lgs. 626/94 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti (escluse da DPR 175) 2.Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti assunti a tempo indeterminato 3.Aziende della pesca fino a 20 addetti 4.Altre aziende fino a 200 addetti 41/58

42 IL MEDICO COMPETENTE - deve informare il lavoratore sugli accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati; - deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA. 42/58

43 Dettagli Schema Funzionale Responsabilità Operative: Datore di lavoro (imprenditore ed organizzatore) Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente) 43/58

44 Dettagli Schema Funzionale Responsabilità Consultive: Servizio Prevenzione e Protezione (ausilio tecnico) Medico Competente (ausilio medico) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ausilio consultivo) 44/58

45 RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (ARTICOLI 18-19) Sono eletti dai lavoratori in numero di: uno nelle aziende fino a 200 dipendenti tre nelle aziende da 200 a 1000 dipendenti sei nelle aziende con più di 1000 dipendenti Il Rappresentante per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro è consultato per i rischi è consultato per gli addetti è consultato per l organizzazione riceve informazioni dalla vigilanza riceve una formazione adeguata promuove la prevenzione formula osservazioni partecipa alla riunione periodica propone in merito alla prevenzione avverte dei rischi alle autorità può far ricorso alle autorità dispone di tempo e mezzi non può subire pregiudizio ha accesso alla documentazione 45/58

46 Il Rappresentante per la Sicurezza in aziende fino a 15 dipendenti Elezioni e modalità Il Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura; le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscono congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza; l'elezione viene svolta a suffragio universale e a scrutinio segreto; viene eletto il lavoratore che raggiunge il maggiore numero di voti; la durata dell'incarico è di 3 anni; i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati all'organismo paritetico provinciale; qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Monte ore Per Aziende fino a 5 dipendenti sono previste: 12 ore annue di permesso retribuibile. Per Aziende fino a 15 dipendenti sono previste: 30 ore annue di permesso retribuite. Formazione La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione 46/58

47 Rappresentante per la Sicurezza in aziende con più di 15 dipendenti Elezioni e modalità RSU già costituita: I RLS vengono designati all'interno della RSU. Successiva ratifica dei lavoratori. RSU da costituire: I RLS vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU pertanto, vengono adottate le procedure RSU. RSA dell'oo.ss. firmatarie: Elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Numero dei Rappresentanti Territoriali (RLS) Per Aziende o Unità Produttive da 16 a 200 dipendenti è previsto: 01 RLS. La contrattazione di categoria può aumentare il numero dei RLS, individuando tali soggetti all'interno della RSU, qualora abbia già previsto per la RSU stessa un numero superiore all'accordo del 20/12/93. Per Aziende o Unità Produttive da 200 a 300 dipendenti sono previsti: 03 RLS. Se la RSU ha 3 membri è così regolato: 2 RLS nella RSU e 1 RLS aggiuntivo. Se la RSU ha più di 3 membri: tutti i RLS nella RSU. Permessi Sono previsti: 40 ore annue per ciascun RLS; possibilità di attingere al monte ore di cui ciascun RLS possiede come RSU; Formazione La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. Decreto Ministeriale 16 gennaio /58

48 Rappresentante per la Sicurezza : formazione Formazione La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 48/58

49 R.L.S.T (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale ) Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S., è stata istituita la figura del R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale. I R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., con l unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori. I R.L.S.T. rappresentano i lavoratori delle imprese che non hanno eletto un R.L.S. interno e con meno di 15 dipendenti. La funzione dei R.L.S.T. fa riferimento all articolo 19 del D. Lgs. 626/94, perciò come il R.L.S. accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò che concerne la sicurezza nell impresa.. 49/58

50 Lavoratore subordinato Art. 2, comma, 1, lett. A) dlgs 626/94 Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. 50/58

51 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro. IN PARTICOLARE I LAVORATORI: Osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite Utilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione Segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di culo vengono a conoscenza Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Contribuiscono all adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per la tutela della sicurezza e della salute 51/58

52 OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5 CIASCUN LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU CUI POSSONO RIPERCUOTERSI GLI EFFETTI DELLE PROPRIE AZIONI ED OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO 52/58

53 D.Lgs.vo 626/94 - Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 1. I progettisti dei luoghi di lavoro rispettano i requisiti di sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. 53/58

54 Lavoratore Autonomo Art. 2, comma 1, lett. d, dlgs 494/96 Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione 54/58

55 Lavoratore Autonomo Debitore di sicurezza Direttiva 57/92/CEE undicesimo considerando considerando inoltre che i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori ; 55/58

56 D.Lgs. 494/96 Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi. 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 56/58

57 D.Lgs. 494/96 Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza. Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.i lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 154 a euro 516 per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3. 57/58

58 58/58

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