Contributi - Indennità di trasferta - Rimborso a piè di lista" - Distinzione Criteri. Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro / , n.
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- Carlo Mantovani
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1 Contributi - Indennità di trasferta - Rimborso a piè di lista" - Distinzione Criteri. Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro / , n Pres. Taglienti - Rel. Miconi - P. Informatica s.a.s. (Avv. Calassi) - INPS (Avv.ti Flori, Mazzaferri, Vittori) Le spese vive sostenute dal lavoratore, che rientrano nella nozione di rimborso "a piè di lista " secondo la pratica e la tecnica amministrativa aziendale, debbono essere ordinariamente documentate: detto principio incontra un limite nella documentabilità delle stesse spese, la quale è da intendersi in senso non assoluto ma relativo, agli usi generalmente praticali, con la conseguenza che la documentazione non è necessaria nei casi (che restano affidati alla correttezza del dipendente) di piccole spese (per mance, taxi, parcheggi ecc.) oggettivamente non documentabili o di altre spese per le quali la documentazione, pur possibile, non è usualmente richiesta in ragione della loro non rilevante consistenza. FATTO - Con ricorso depositato il la P. Informatica di C. D. & C. Sas, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Ancona avverso la cartella esattoriale notificatale dalla Ancona Tributi Spa su incarico dell'inps in proprio e quale mandatario della SCCI Spa, con cui le era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi per il periodo dal 1996 al 2001; esponeva che, secondo un verbale ispettivo dell'inps del settembre 2001, le somme che la società aveva corrisposto ai dipendenti, in detto periodo, a titolo di rimborso spese avrebbe dovuto essere qualificato come indennità di trasferta e come tale avrebbe dovuto essere assoggettata a contribuzione; deduceva che le somme in questione non erano affatto indennità di trasferta, ma proprio rimborsi spese, sulla base di tariffe, concordate con i dipendenti, che erano comprensive anche del pedaggio autostradale e delle eventuali multe, e di chilometraggi stabiliti a priori; chiedeva la revoca della cartella opposta. SI costituiva l'inps, anche come mandatario della SCCI Spa, e resisteva all'opposizione, deducendo che le somme erogate come rimborso chilometrico non erano affatto documentate, nè analiticamente attestate dai singoli dipendenti, nè questi redigevano rapporti di viaggio o note spese; inoltre le spese stesse non corrispondevano a chilometraggi effettivi, essendo variabili anche se relativi alla stessa destinazione, ed erano uguali per autovetture diverse; erano risultate inoltre numerose incongruenze, quali ad esempio il fatto che era rimborsate ai dipendenti giornate di consulenza presso le banche in numero superiore alle giornate fatturate dalle banche stesse; infine, nelle buste paga non erano contenute indennità di trasferta ne erano indicati i rimborsi spese, che venivano erogati in contanti, talora con assegno. Non si costituiva la Ancona Tributi Spa e veniva dichiarata contumace. Il Tribunale con sentenza del respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. 1
2 Riteneva il Giudice che, sulla base della normativa applicabile alla fattispecie, i "rimborsi spese" per le trasferte lavorative qui in discussione non fossero esentate dalla contribuzione previdenziale, poiché le spese non erano indicate analiticamente, non erano documentate ed erano forfettizzate ( non basate sul chilometraggio effettivo, ma su uno concordato ); nè le somme erogate erano esentate parzialmente ( al 50% ), in qualità di indennità di trasferta", poiché dal lato formale non avevano subito tale imputazione, e dal lato sostanziale non vi era il riscontro documentale della loro effettiva riferibilità a viaggi per lavoro. Avverso la sentenza proponeva appello la P. Informatica Sas con ricorso depositato il e ne chiedeva la riforma; svolgeva i seguenti motivi: 1 - errata valutazione del contenuto della contrattazione collettiva applicata ai dipendenti: questa prevedeva esclusivamente rimborsi spese per i viaggi più brevi quali erano quelli riguardanti la opponente, e non indennità di trasferta; 2- omessa applicazione della imponibilità parziale, in ogni caso prevista per l'indennità di trasferta; 3 - errata negazione della prova richiesta dalla opponente, volta a dimostrare la regolarità delle procedure di corresponsione dei rimborsi spese: il datore di lavoro è infatti ammesso a provare i rimborsi spese anche senza la produzione dei documenti giustificativi. Insisteva per l'accoglimento della propria opposizione, previa ammissione della prova per testi ed eventualmente di CTU. Si costituiva l'inps, anche per la SCCI Spa, ed eccepiva preliminarmente la mancanza di prova, da parte dell'opponente, della tempestività dell'opposizione; ribadiva l'eccezione di definitività del ruolo per mancata tempestiva impugnazione; nel merito, insisteva nella propria posizione. opponendosi alle prove avversarie. Non si costituiva la Ancona Tributi Spa e veniva dichiarata contumace. All'odierna udienza le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunziava sentenza. DIRITTO 1- L'eccezione dell'appellato INPS, di mancanza di prova della tempestività dell'opposizione proposta dalla controparte, deve essere dichiarata inammissibile, per tardività. Nella memoria di costituzione in primo grado l'ente opposto non ha affatto contestato che la notificazione della cartella esattoriale opposta fosse avvenuto in epoca tale che il deposito del ricorso in opposizione fosse tardivo, nè ha contestato la tempestività dell'opposizione: talché il fatto della tempestività del deposito del ricorso in opposizione non può essere rimesso in discussione per la prima volta in grado di appello. 2
3 2- L'eccezione di definitività del ruolo per mancata impugnazione dello stesso, riproposta dall'inps in questo grado ai sensi dell'art. 346 cpc, deve essere disattesa: con l'opposizione alla cartella esattoriale, infatti, l'intimata ha contestato proprio e soprattutto il merito della sussistenza del credito contributivo iscritto a ruolo, in tal modo impugnando anche quest'ultimo. 3 - Nel merito, l'appello è infondato. La pretesa contributiva oggetto di causa riguarda somme corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborsi spese per trasferte, che l'inps ritiene invece imponibili come componenti della retribuzione, in relazione al periodo dall'agosto 1996 al luglio La disciplina della imponibilità contributiva dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta deve essere distinta, per quanto qui rileva, in due periodi: quello fino al e quello dall' in poi, successivo alla entrata in vigore del D Igs 314/1997, che ha modificato l'art. 12 L. 153/1969. L'art. 12 L. 153/1969 vigente prima del disponeva come segue: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo; 1 ) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare: 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro 3)...omissis..." Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, l'elencazione delle voci parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione è tassativa e non è suscettibile di interpretazione analogica ( fra le altre, Cass. 7484/1992(1), 6923/1996; 1077/1999); dal punto di vista probatorio, l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma ; tale prova può essere data con qualsiasi mezzo, e non deve necessariamente consistere nella produzione dei documenti giustificativi ( Cass. 1077/1999 ). Quanto alla nozione di "rimborso a piè di lista", secondo la pratica e la tecnica amministrativa aziendale, le spese vive sostenute dal lavoratore debbono essere, ordinariamente, documentate; tale principio incontra un limite nella documentabilità delle stesse spese, la quale è da intendersi in senso non assoluto ma relativo agli usi generalmente praticati, con la conseguenza che 3
4 la documentazione non è necessaria nei casi (che restano affidati alla correttezza del dipendente) di piccole spese (per mance, taxi, parcheggi ecc.) oggettivamente non documentabili o di altre spese per le quali la documentazione, pur possibile, non è usualmente richiesta in ragione della loro non rilevante consistenza ( Cass. 7484/1992 ). Nel caso in questione, come già evidenziato dal primo Giudice, non solo manca completamente - ab origine, cioè non è mai stata in possesso dell'azienda, che non la ha mai richiesta - qualsiasi documentazione giustificativa dei singoli viaggi esposti da ciascun dipendente, in relazione a tutti i tipi di esborsi, sia di importo rilevante ( benzina, alberghi) sia di importo trascurabile ( parcheggi e simili ), ma mancano anche note spese analitiche formate dai dipendenti, in quanto le stesse venivano redatte dall'amministrazione della società; la stessa opponente afferma che gli importi relativi ai viaggi erano forfettizzati, cioè erano state pattuite col dipendente somme forfettarie ai chilometro ( v. cap. 2 della prova richiesta ). Vi sono per di più seri dubbi sulla stessa riferibilità concreta delle somme erogate (in contanti o con assegno ) dalla società a titolo di rimborsi spesa, e non esposte nelle buste paga, ad effettivi viaggi dei dipendenti: gli ispettori hanno infatti oggettivamente rilevato che: - non vi sono presso la società documenti, oltre le citate note spese redatte dall'amministrazione ed i "rapportini" aventi identico contenuto, altri documenti che chiariscano motivo e destinazione della trasferta; - per alcuni dipendenti la cifra mensile dei rimborsi è sempre la stessa, anche se corrisponde a trasferte in luoghi diversi; - i chilometri rimborsati per alcune destinazioni sono certamente eccessivi, sono variabili per la stessa destinazione; - non vi sono fatture di acquisto da parte della società di corsi di aggiornamento per il personale, nonostante i dipendenti abbiano riferito che le trasferte erano per la maggior parte relative a corsi di tale tipo; - le giornate rimborsate ai dipendenti per attività di consulenza presso le banche sono in numero superiore alle giornate addebitate in fattura alle banche stesse. Come già argomentato dal primo Giudice, la oggettiva incertezza sullo svolgimento di trasferte impedisce anche di applicare la contribuzione ridotta prescritta dal n. 1 del comma 2 dell'art. 12 L. 153/1969 ( vigente all'epoca ). Nè le prove orali articolate dall'opponente sono idonee a dimostrare che tutte le somme esposte come rimborsi spese sono riferibili a lavoro fuori della sede della società, ed in che misura: talché in questo caso il datore di lavoro non solo non ha prodotto prove documentali, ma neppure ha offerto altri mezzi di prova idonei a soddisfatto l'onere a suo carico. 4
5 L'art. 12 L 153/1992, nella versione vigente dal ( testo introdotto dal D Igs 314/1997, art. 6 comma 1 ), così dispone: "1 - Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46 comma 1 del TU Imposte sui Redditi, approvato con DPR 917/1986, maturati nel periodo di riferimento. 2 - Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del TU delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 917/1986, salvo quanto specificato ne seguenti commi: omissis Sono esclusi dalla base imponibile:...omissis..." L'art. 48 del TU sulla Imposte Dirette, come sostituito dall'art. 3 del D Igs 314/1997 citato, dispone fra l'altro: 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito:...omissis... 3 e 4...omissis Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire al giorno, elevate a lire per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili. eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire , elevate a lire per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito." 5
6 Come già sottolineato nella sentenza gravata, i rimborsi spese occasionati dalle trasferte sono esclusi dall'imponibile solo se le spese stesse, ove riferibili a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono documentate; l'esclusione opera solo fino a se le spese sono di altro genere, anche non documentabili. Per le trasferte all'interno del territorio comunale, le spese detraibili dall'imponibile sono solo quelle di trasporto comprovate dal documento del vettore. Le indennità di trasferta per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale sono esenti dall'imposizione fino a al giorno, al netto delle spese che devono però essere documentate. Rispetto al caso concreto, valgono qui le considerazioni svolte in relazione a! periodo anteriore al : sia per le trasferte fuori Comune, sia per quelle interne al Comune, nessuna spesa di viaggio, trasporto, vitto, alloggio è documentata; non sono esposte "spese di altro genere", e perciò nulla è detraibile, neppure in cifra fissa; dal punto di vista formale, il datore non ha erogato "indennità di trasferta", e in ogni caso non vi sono elementi di prova obiettivi - sussistendo anzi numerosi elementi di fatto in senso contrario - che comprovino lo svolgimento effettivo di trasferte ed indichino quante trasferte, ed in che luoghi, siano state effettuate. La conseguenza di tale situazione è l'impossibilità di accordare deduzioni dall'imponibile, anche parziali; nè la prova orale articolata dalla appellante è idonea a fornire gli elementi probatori necessari, come sopra evidenziati. Per tutte le ragioni esposte, la sentenza gravata va integralmente confermata, sia pure con le precisazioni ( normative ) indicate in motivazione. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. (Omissis) (1) V. in q. Riv., 1992, p
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