D'UFFICIO D UFFICIO. Latina 7 maggio 2019

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1 IL CONSULTENTE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO D UFFICIO Latina 7 maggio 2019

2 IL C.T.U. ˇ Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. ˇ Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice la cui funzione è tesa ad integrare l attività di quest ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio:

3 IL C.T.U. proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato. Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.). (cfr. Tuttocamere - I CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE di Claudio Venturi)

4 IL C.T.U. ˇ Il C.T.U., quindi, è un AUSILIARIO DEL GIUDICE e riveste la funzione di PUBBLICO UFFICIALE nell ambito delle indagini di carattere tecnico a lui affidate. ˇ Il C.T.U. è una figura super partes e compare alle udienze (oltre a quella del giuramento) se ritenuto opportuno dal giudice. ˇ Il compito del C.T.U. si esaurisce con il deposito della sua relazione ma potrà essere chiamato a fornire chiarimenti e comunque non sarà informato degli accadimenti al processo successivi al deposito salvo: ˇ rinnovazione; ˇ cause di nullità della CTU.

5 IL C.T.U. ˇ Le attività svolte dal C.T.U. sono quelle strettamente connesse all'incarico che ha ricevuto dal Giudice, formalmente indicate nei quesiti. ˇ L attività del C.T.U. è stata individuata come «lo svolgere parte del processo fuori del Tribunale». ˇ La qualifica di Ausiliario del Giudice «super partes» implica che l'attività del CTU si concretizzi: - nel valutare le prove offerte dalle parti (merito); - accertare la qualità, la condizione, la sussistenza del pericolo (nei procedimenti cautelari/ante causam) sulla base di quanto indica il quesito formulato dal Giudice e sulla base delle modalità di accertamento indicate dalle parti ovvero dai loro C.T.P..

6 La Consulenza Tecnica d Ufficio ˇ La consulenza tecnica non può essere qualificata come mezzo di prova né di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti in quanto aiuta il Giudicante nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano conoscenze specifiche. ˇ La consulenza tecnica sollecitata dalla parte al solo scopo di colmare le carenze istruttorie della parte stessa non è ammissibile.

7 Art. 61 c.p.c. - (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

8 NOMINA DEL C.T.U. ˇ La scelta del consulente è discrezionale e deve essere fatta tra le persone iscritte negli appositi Albi (ex art. 61 co. 2 c.p.c.). ˇ Il Consulente, scelto tra gli iscritti in un Albo, ha l obbligo di assumere l incarico, salvo che ricorra giusto motivo di astensione (art. 63 c.p.c.). ˇ Il Giudice può nominare un Consulente Tecnico d Ufficio iscritto nell albo di un Tribunale diverso da quello in cui ha sede il Giudice investito della causa. ˇ L art. 61 del c.p.c. prevedendo che la scelta del Consulente deve essere fatta normalmente fra le persone iscritte in albi speciali, enuncia soltanto una direttiva ma non pone un limite al Giudice, con la conseguenza che la scelta del Giudice non è in alcun modo sindacabile in sede di legittimità.

9 NOMINA DEL C.T.U ˇ «L iscrizione negli Albi dei Ctu non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al Giudice, il quale può nominare qualunque persona, sia iscritta o meno all Albo o, se iscritta, sia inserita nell una piuttosto che nell altra categoria, che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere. Pertanto, il Giudice può nominare un soggetto anche non iscritto negli albi di quel Tribunale o addirittura non iscritto in alcun albo; vi è tuttavia da precisare che in tali casi la scelta deve essere accompagnata da un preventivo parere del Presidente del Tribunale con relativa motivazione della scelta (art. 22 co 2 c.p.c.), ancorché l assenza di detto parere non invalida la nomina. Il Consulente non scelto tra quelli iscritti negli albi non è obbligato ad assumere l incarico né a giustificare la mancata accettazione» (cfr. Il Consulente Tecnico d Ufficio nel processo Civile Linee Guida e prassi operativa Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa).

10 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

11 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente ˇ Il CTU deve informare il giudice su specifiche cognizioni tecniche o su particolari elaborazioni scientifiche o pratiche ai fini della decisione. ˇ Il C.T.U., in base al quesito formulato dal giudice, alternativamente o contemporaneamente, assumerà le caratteristiche di: consulente deducente, in cui svolge una attività deduttiva su fatti e situazioni dimostrate dalle parti (Valutativa); consulente percipiente, in cui svolge una attività diretta all accertamento dei fatti e quindi una attività istruttoria delegata al CTU (Accertativa).

12 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente ˇ consulente deducente: la consulenza tecnica d'ufficio può essere meramente valutativa (ovviamente in senso tecnico e non giuridico) di fatti già allegati dalle parti ed accertati; in questo senso l'attività del C.T.U. si limita a fornire al giudice un proprio parere scientifico e quindi a dare uno strumento di lettura dei fatti stessi che diversamente il giudice stesso non potrebbe avere.

13 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente ˇ consulente percipiente: la consulenza può essere essa stessa anche modo di ricerca e di acquisizione della prova (si sommano così gli elemento acquisitivi con quelli valutativi) ma a condizione che i fatti da accertare siano stati almeno dedotti, cioè allegati, dalle parti in causa.

14 Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente ˇ In via generale: la regola deve essere la sola C.T.U. deducente e la C.T.U. percipiente è ammessa solo in casi particolari; la C.T.U. percipiente è ammissibile solo per accertare fatti per i quali sia necessario disporre di specifiche competenze tecniche; la C.T.U. percipiente inoltre si può ammettere solo ove la parte abbia dedotto e allegato detti fatti e il nesso di causalità tra questi e la sentenza di cui si chiede l'ammissione; il Giudice può ammettere e utilizzare una C.T.U. percipiente quando non può decidere la lite utilizzando altri elementi di prova già acquisiti.

15 Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

16 Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente ˇ L ordinanza di nomina è sempre suscettibile di revoca; essa è notificata dal cancelliere al Consulente con l invito a comparire all udienza fissata dal giudice (art. 192 co. 1 c.p.c.). ˇ L art. 192 c.p.c. - Astensione e ricusazione del consulente - precisa. «1. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. 2. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. 3. Questi provvede con ordinanza non impugnabile».

17 Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente ˇ L art. 192 co. 2 c.p.c. distingue tra il C.T.U. non iscritto nell'albo speciale del Tribunale (art. 13 disp. att.), che ha la possibilità di non accettare l'incarico senza dover motivare tale scelta (con l'unico dovere di denunciare tale intenzione al Giudice che lo ha nominato) e il Consulente tecnico iscritto all'albo: quest'ultimo, al contrario, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio. ˇ Il CTU non può rinunciare all incarico affidatogli dal Giudice (art. 63 c.p.c ma può astenersi per giusto motivo (art. 51 c.p.c.) e, se non astenuto, può essere ricusato dalle parti per i soli motivi indicati nell articolo 51 c.p.c. ˇ I motivi di astensione, non sono esplicitamente richiamati e devono solo essere qualificabili come giusti.

18 Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente ˇ Si possono identificare in: le condizioni di salute del CTU; pregressi rapporti con una parte; essersi occupato anche marginalmente dei fatti di causa; impegni professionali già assunti che non gli consentono di accettarlo; inadeguata competenza specifica, ecc; imparzialità terzietà del Consulente.

19 ASTENSIONE ˇ Al C.T.U. Si applica l art. 51 c.p.c. ˇ L art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice - precisa: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

20 Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

21 ASTENSIONE - RICUSAZIONE ˇ La differenza tra l astensione e la ricusazione è che: la prima rappresenta una iniziativa posta in essere dal consulente il quale rileva la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare nel giudizio; la seconda rappresenta il diritto che viene riconosciuto alle parti affinché queste non vengano assoggettate all esame di persone che non abbiano i requisiti di oggettività e di imparzialità.

22 SOSTITUZIONE DEL C.T.U. ˇ La sostituzione del consulente ricorre al verificarsi di gravi e oggettivi motivi, quali: la negligenza, l imperizia e le circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione; il mancato rispetto del termine di deposito assegnato dal Giudice; la sopravvenuta impossibilità di adempiere l incarico; il sopravvenuto motivo di ricusazione o la conoscenza di essi dopo la scadenza del termine previsto dall art. 192 c.p.c.; la oggettiva incapacità di svolgere l incarico; l approssimazione, la superficialità e la trascuratezza delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

23 NOMINA DEL C.T.U. ˇ La nomina del C.T.U. avviene mediante una ordinanza da parte del Giudice ex art. 191 c.p.c. ˇ La nomina del consulente tecnico d'ufficio da parte del giudice avviene prevalentemente nell'udienza che precede quella in cui il esso viene convocato per la formalizzazione dell incarico e del giuramento. ˇ È possibile che la nomina e il giuramento del C.T.U. si effettuino nella stessa udienza. ˇ L art. 191 c.p.c. - Nomina di consulente tecnico - precisa: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone».

24 NOMINA DEL C.T.U. ˇ Il provvedimento di ammissione della C.T.U. dovrà in sintesi prevedere: - il nome del Consulente; - la formulazione dei quesiti da sottoporre al C.T.U.; - la data dell udienza nella quale il consulente dovrà comparire per l accettazione e il giuramento dell incarico, unitamente all ordine di convocazione a cura della cancelleria; - la motivazione delle ragioni che giustificano l ammissione della C.T.U.; - la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri Consulenti tecnici. ˇ La consegna del provvedimento di nomina viene effettuato dalla Cancelleria tramite Ufficiale Giudiziario pec.

25 NOMINA DI AUSILIARI ˇ L incarico è strettamente personale e non può essere delegato. ˇ Il C.T.U. può avvalersi di collaboratori per le sole attività materiali (esempio: collaboratori di studio incaricati di effettuare conteggi o altra attività materiale necessaria per espletare l incarico ricevuto). ˇ Il C.T.U. può chiedere l autorizzazione al Giudice alla nomina di un ausiliario (es. ingegnere nell ambito della valutazione di quote pignorate di una società che ha nel proprio attivo un immobile). Le Parti, a loro volta, potranno indicare del consulenti di parte specialisti nella stessa materia.

26 SEGRETO PROFESSIONALE ˇ Tre aspetti: 1. I consulenti tecnici unitamente agli avvocati, ai procuratori e ai notai, ma anche ministri di confessioni religiose e gli esercenti professioni sanitarie (medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche, ecc.), non possono essere obbligati a deporre su ciò di cui siano venuti a conoscenza per ragioni legate alla propria attività professionale; 2. Qualunque pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio è tenuto a non rivelare le notizie di ufficio coperte da segreto; 3. Applicabilità dei principi di riservatezza e di correttezza propri della deontologia professionale.

27 FASI OPERATIVE ˇ L'attività si può sintetizzare nelle seguenti fasi: partecipazione all'udienza di conferimento dell'incarico e alle altre alle quali è invitato a comparire dal giudice istruttore; esame degli atti di causa; esecuzione delle operazioni peritali che, in relazione ai quesiti posti dal Giudice, possono comportare sopralluoghi, rilievi e altro tipi di accertamento. Tali attività sono svolte dal consulente da solo e/o alla presenza delle parti, dei loro legali e/o dei CTP. ˇ Il C.T.U. può assumere anche informazioni da terzi.

28 GIURAMENTO ˇ All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il giudice istruttore previa raccolta delle generalità ricorda al consulente l'importanza dell'incarico che è chiamato a svolgere e ne riceve a verbale il giuramento di "bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità", invitando il professionista a dire "lo giuro». ˇ Si tratta di un «giuramento promissorio» in quanto precedente all'espletamento del l'incarico; ˇ Si avrà il «giuramento asseveratorio» e quindi successivo alla redazione della relazione tecnica, che é tipico delle consulenze stragiudiziali.

29 GIURAMENTO ˇ Il verbale essenziali: di giuramento riporta i seguenti elementi - data di udienza; - numero di ruolo del procedimento; - nome e cognome del giudice istruttore; - parti in causa; - generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di studio) del consulente tecnico d'ufficio; - la data, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali fissati dal C.T.U. (ovvero una sua dichiarazione con la quale si riserva la successiva comunicazione formale alle parti, per esempio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax); - termine di consegna dell'elaborato peritale; - termini del sub-procedimento ex art. 195 c.p.c.;

30 GIURAMENTO - ordine del giudice di corrispondere al C.T.U. un acconto sulle competenze (a titolo di fondo spese) nonché l'indicazione della parte o delle parti a cui l'onere è provvisoriamente posto a carico; - data di rinvio della causa; - annotazione del cancelliere, sottoscritta dal C.T.U., riguardante il contestuale ritiro, su autorizzazione del giudice, dei fascicoli della documentazione prodotta dalle parti (in parte cartacea e in parte telematica con inserimento del C.T.U. nell ambito del PCT). La mancanza del provvedimento in merito all'anticipo del fondo spese non esonera il C.T.U. dall'accettazione ed espletamento dell'incarico.

31 SUBPROCEDIMENTO ˇ L art. 195 c.p.c. - Processo verbale e relazione - al terzo comma: ˇ «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». ˇ Il giudice, quindi, deve assegnare tre termini:

32 SUBPROCEDIMENTO al Consulente per la trasmissione della relazione alle parti (o ai loro consulenti); alle parti per la trasmissione al consulente delle loro osservazioni; al Consulente per la formulazione delle valutazioni sulle osservazioni delle parti e il deposito della relazione. ˇ L omesso rispetto dei termini da parte del C.T.U. non determina alcuna nullità, né decadenza; costituisce motivo per sostituire il C.T.U e, nei casi più gravi, fa incorrere quest ultimo in un illecito disciplinare.

33 QUESITO ˇ Il quesito posto dal Giudice è l'elemento essenziale della consulenza ed è costituito dal complesso delle domande, degli accertamenti e delle indagini tecniche che il giudice ritiene necessarie o opportune. ˇ Il mandato conferito costituisce il limite operativo del consulente d'ufficio. ˇ Per la esaustiva redazione della relazione peritale assume particolare rilevanza la conoscenza: - degli atti di causa (N.B. controllare le tempistiche dei depositi); - dei verbali di udienza che, a secondo dei casi, possono essere redatti manualmente o in maniera telematica.

34 INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI ˇ Nella data, orario e luogo indicati nel verbale di udienza (è opportuno inviare una comunicazione ai legali delle Parti ai fini informativi), o con una apposita comunicazione scritta, il consulente avvia formalmente la propria attività dando inizio alle operazioni peritali presso il proprio studio o in altri luoghi in rapporto alla causa. In alcuni casi è possibile rinviare la data dell inizio delle operazioni peritali (es. malattia del C.T.U.).

35 INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI ˇ Nella sessione di apertura delle operazioni peritali il C.T.U. deve svolgere le seguenti attività: verificare le generalità dei presenti; verificare la regolare nomina dei consulenti tecnici di parte; leggere il quesito; esaminare gli atti e documenti presenti nel fascicolo fascicolo di causa, prospettare eventuali richieste del CTU ed eventuali richieste e osservazioni delle parti; assumere decisioni in merito alle modalità di prosecuzione delle attività peritali.

36 INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI ˇ Dell'inizio delle operazioni peritali il consulente deve redigere apposito verbale in cui, in ultimo devono essere indicati: ora di chiusura delle operazioni; attestazione di avvenuta lettura ai presenti; formula di conferma e sottoscrizione di tutti i partecipanti (il CTU firma per ultimo). ˇ Il momento di inizio delle operazioni peritali è quello ordinariamente indicato dal giudice nel verbale di udienza come termine assegnato alle parti in causa per l'esercizio della facoltà di nominare propri consulenti tecnici.

37 Verifica delle generalità dei presenti ˇ Il C.T.U., prima di dare inizio alle attività, deve verificare, anche a mezzo di controllo documentale (fare fotocopia dei documenti), le generalità dei presenti al fine di non incorrere nel vizio di irregolare partecipazione di altri soggetti. ˇ Le attività del Consulente non sono attività di natura pubblica e la partecipazione è infatti ristretta a coloro che sono promotori e convenuti dalla vicenda giudiziaria e ai soggetti nominati dalle parti a svolgere attività di difesa legale e tecnica. ˇ Le figure autorizzate a partecipare alle attività, come previsto dall'art. 194 c.p.c.,

38 Verifica delle generalità dei presenti ˇ L art. 194 c.p.c. - Attivita del consulente - «1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Puo essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. 2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze».

39 Verifica delle generalità dei presenti ˇ Quindi, possono partecipare alle operazioni peritali: le parti; i difensori; i Consulenti Tecnici di Parte se nominati.

40 Verifica delle generalità dei presenti ˇ Nella prassi può capitare che le parti siano accompagnate da estranei alla vicenda giudiziaria (es. coniugi, parenti, soci, collaboratori di studio dei C.T.P., collaboratori di studio del C.T.U.). A tal proposito si deve distinguere il rilievo e la portata della presenza di detti soggetti. Nel caso in cui questa presenza non si concretizzi in interventi e in partecipazione attiva alle operazioni condotte dal C.T.U., ciò non configura alcuna ipotesi di irregolarità. Se tale presenza, invece, é accompagnata da interventi e da attività diretta a incidere sulle operazioni in svolgimento, la persona deve essere invitata al silenzio e/o allontanata. In ogni caso si deve rilevare da parte del C.T.U., nel verbale delle operazioni compiute, la presenza di questi soggetti ed il fatto che nessuno degli intervenuti si sia opposto alla presenza dei medesimi (eventuali problemi di violazione della normativa sulla privacy).

41 VERIFICA DELLA REGOLARE NOMINA DEI CONSULENTI DI PARTE ˇ Il C.T.U. deve verificare, confrontandosi con la cancelleria (accesso PCT), che la nomina dei consulenti di parte sia avvenuta conformemente all'art. 201 c.p.c.. ˇ L art. 201 c.p.c. - Consulente tecnico di parte specifica: «1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. 2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche».

42 VERIFICA DELLA REGOLARE NOMINA DEI CONSULENTI DI PARTE ˇ Nel caso di nomina irregolare dei C.T.P., potrebbero generarsi problematiche in ordine alla validità e efficacia della consulenza. ˇ La partecipazione alle operazioni peritali è consentita solo a coloro che sono stati ritualmente nominati nelle forme fissate dall'art. 201 c.p.c.. La nomina del C.T.P. può essere effettuata in udienza di conferimento d'incarico al C.T.U. o nel termine successivo stabilito dal Giudice con comunicazione depositata in cancelleria. ˇ In tutti gli altri casi la nomina è irrituale e quindi viziata da irregolarità, potendosi quindi configurare valido motivo per l'annullamento della consulenza tecnica, nei casi in cui la presenza del C.T.P. irregolare abbia inciso in modo concreto sulla violazione del contraddittorio e diritto alla difesa dell'altra parte.

43 LETTURA DEL QUESITO ˇ Le attività devono essere aperte con la lettura del quesito o dei quesiti formulati dal Giudice anche per facilitare ai partecipanti la comprensione delle finalità che determinano la portata e i limiti dell'incarico affidato al C.T.U.. ˇ È opportuno riportare il/i quesito/i nel verbale di riunione.

44 ESAME DEGLI ATTI, DEI DOCUMENTI E LE EVENTUALI RICHIESTE DEL C.T.U. ˇ Il C.T.U. propone ai presenti un'analisi sintetica degli atti di causa preliminarmente da lui esaminati con una successiva analisi documentale. ˇ La problematica inerente l acquisizione documentale è estremamente rilevante. ˇ Al termine dell'analisi documentale il C.T.U., ove necessario, avanzerà richieste ai presenti in ordine ad aspetti da chiarire, documentazione o quanto altro necessario (es. relazioni dei C.T.P.). ˇ È possibile fornire a tutte le parti copia dei documenti cartacei in possesso del C.T.U. (con esclusione di quelli reperibili sul PCT, in quanto già disponibile per le parti).

45 EVENTUALI ISTANZE E OSSERVAZIONI DELLE PARTI ˇ Le parti, nei limiti loro imposti dall'art. 194 c.p.c. possono proporre istanze e osservazioni al C.T.U. Tali richieste debbono essere pertinenti alle finalità del quesito e all'oggetto dell'incarico. ˇ L art. 194, c. 2, c.p.c. precisa «Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze».

46 ASSUNZIONE DELLE DECISIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PERITALI ˇ Assunte le decisioni relativamente all'aspetto documentale, il C.T.U. deve indicare, le modalità di proseguimento delle attività mediante le operazioni da compiere, gli accessi da svolgere anche con riferimento alla programmazione della relativa tempistica.

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