ITALCOGEN Un Associazione vicina a te
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- Leonzia Silvestri
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1 ITALCOGEN Un Associazione vicina a te La DEE 2012/27/UE e D.Lgs 102/2014 Stella ing. Silvio Rudi (Presidente) Rimini 6 Novembre Federata Associazione dei costruttori e distributori di impianti di cogenerazione Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine
2 Indice Associazione Italcogen Il D.Lgs 102/2014 Gli impianti di cogenerazione Gli impianti di Recupero termico Conclusioni n. 2 2
3 Associazione Italcogen ITALCOGEN riunisce a livello nazionale i maggiori costruttori e i distributori di impianti di cogenerazione e celle a combustibile. ITALCOGEN è federata ad ANIMA. Il compito principale dell Associazione è quello di fornire alle aziende associate un supporto tempestivo e costante in campo tecnico, in campo normativo e legislativo e in campo promozionale ed economico. Tali attività sono rese possibili anche attraverso i solidi rapporti esistenti con le istituzioni a livello nazionale ed internazionale. Grazie ai propri esperti, fornisce tempestivamente consulenza circa la corretta interpretazione delle direttive e legislazioni comunitarie e nazionali per permettere alle aziende di costruire e commercializzare impianti conformi alla legislazione vigente. Le aziende associate ad ITALCOGEN possono accedere pertanto ad una serie di servizi e supporti che permettono loro di essere sempre aggiornate e pronte a competere efficacemente con le altre aziende presenti sui mercati nazionali ed internazionali. n. 3 3
4 Associazione Italcogen ITALCOGEN rappresenta: costruttori di sistemi di cogenerazione distributori di sistemi di cogenerazione costruttori di componenti per i sistemi di cogenerazione costruttori e distributori di prodotti affini alla cogenerazione alla poli generazione ed ai recuperi di calore da processi industriali Inoltre, possono aderire all'associazione tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari a sopra citati e quelle che operano nel mercato settoriale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero, nonché tutte le organizzazioni attinenti al settore della cogenerazione e della poli generazione. Gli obiettivi primari dell'associazione sono: Promuovere l'impiego di impianti di cogenerazione in Italia Fare chiarezza sulle normative che regolamentano il comparto Fornire adeguata e completa informazione ai mercati di riferimento Promuovere e favorire azioni di supporto per l'industria nazionale e per gli utilizzatori in tutte le fasi dalla realizzazione alla gestione Offrire adeguata formazione agli operatori e ai manutentori n. 4 4
5 Associazione Italcogen Clienti Alimentare bevande Lattiero caseario chimico Farmaceutico Manifatturiero Plastica Ceramica e laterizi Tessile Legno Metallurgia EU CHP installata nell industria ~ 50 GW Servizi ospedalieri Servizi ambientali Cartiere Concerie Trattamenti galvanici Riscaldamento centralizzato comunità Oil & Gas... E altro Potenziale stimato in EU ~ 100 GW (2030) fattibilità tecnico/economica Data Source: COGEN Europe n. 5 5
6 Associazione Italcogen I recuperi termici nei processi industriali Una buona pratica di efficientamento energetico: calo del consumo finale di energia (EE, calore, ecc) recupero di flussi di calore di scarto nei processi Energy Intensive Industries (E.I.I.) Calore di scarto recuperato Scambio termico gas, liquido, vapore Potenziale stimato in EU ~ 500 MW (2030) fattibilità tecnico/economica Processo Industriale ORC Usi Termici Tele riscaldamento Usi termici Elettricità Altri Usi Industriali n. 6 6
7 Stato normativa europea Evoluzione delle direttive Direttiva Efficienza energetica 2006/32/CE Direttiva Cogenerazione ad alto rendimento 2004/08/CE Direttiva 2012/27/UE RECEPITA A LIVELLO NAZIONALE DAL D.Lgs 102 /2014 del 4 Luglio 2014 n. 7 7
8 D.Lgs 102/2014 Il testo, pubblicato sulle Gazzette Ufficiali n. 165 del 18 luglio 2014 e n. 170 del 24 luglio 2014, definisce un insieme di misure per migliorare l efficienza energetica, in tutti i settori, utili al raggiungimento dell obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, ovvero una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria. n. 8 8
9 D.Lgs 102/2014 ARTICOLO 6 Acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali Le norme stabiliscono che le pubbliche amministrazioni centrali si devono attenere al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica come definiti nell'allegato l, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi. La norma trova applicazione con riferimento alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 1). L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006 ( ), n, 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo (comma 3) Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura (comma 6). In questa logica di nuova direttiva europea sugli appalti pubblici prevede che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life Cycle Costing). n. 9 9
10 D.Lgs 102/2014 ARTICOLO 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica La norma, dispone che l obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato nell ambito del regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dal meccanismo dei certificati bianchi secondo le condizioni di cui alla disposizione in esame (commi 1 e 2). Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire, al 31 dicembre 2020, il conseguimento di un risparmio energetico non inferiore al 60 % dell obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmio energetico (40%) è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell efficienza energetica vigenti (comma 3) Entro il 31 dicembre 2016, e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all obbligo medesimo, il Ministero dello sviluppo economico introduce misure di potenziamento del sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, viene previsto l aggiornamento delle linee guida di cui all articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto in tema di efficientamento energetico per il periodo agli articoli 5 e 15 del decreto in esame (comma 5). n
11 D.Lgs 102/2014 ARTICOLO 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica Vengono, inoltre, disposte modifiche al decreto Conto termico, disponendo, tra l altro, che: i soggetti privati, senza alcuna specificazione, possano accedere agli incentivi previsti dal decreto [comma 6, lett. a)]; l incentivo erogabile dal GSE per l incremento dell efficienza energetica non possa, in ogni caso, eccedere il 65% delle spese sostenute dal beneficiario [comma 6, lett. b)]. Viene, infine, disposto che i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo (comma 8) Conteggio gratuito dei risparmi conseguiti-. Apertura del Conto Termico alla Microcogenerazione n
12 D.Lgs 102/2014 ARTICOLO 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia Le norme dispongono che le grandi imprese (> 50 Mio di fatturato o > 250 dipendenti) eseguano entro il 5 dicembre 2015 una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperte in gestione dell'energia, o da auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e, successivamente, ogni 4 anni. Le imprese a forte consumo di energia (imprese energivore) sono tenute ad eseguire le diagnosi con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione (commi 1-3). l ENEA svolge il controllo sul 100 % delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Entro il 31 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione energetica. Smart Energy Expo n
13 D.Lgs 102/2014 ARTICOLO 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Le norme prevedono una serie di adempimenti in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici. In particolare, le disposizioni prevedono tra l altro che l'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, individui le modalità con cui gli esercenti forniscono ai clienti finali contatori che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia. (mancano i tempi) Smart Energy Expo n
14 Gli impianti di cogenerazione ARTICOLO 10 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento Le norme dispongono che entro il 30 ottobre 2015 il Gestore per i servizi energetici (GSE) predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. Si veda allegato IV Viene inoltre introdotto un obbligo, in capo agli operatori proponenti progetti energetici di effettuare un'analisi costi-benefici relativamente ad impianti di potenza termica > 20 MW che NON SONO in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Si veda allegato IV In base alla valutazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030, al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, l aumento della cogenerazione ad alto rendimento e definite le soglie per l'esenzione dei singoli impianti o reti dagli obblighi di cui sopra. (Mancano i tempi di attuazione da parte del MISE) Qualunque sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile. Smart Energy Expo n
15 Gli impianti di cogenerazione ARTICOLO 10 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento L'Autorità per l'energia, con uno o più provvedimenti da adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: a. definisce gli standard del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione; b. stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento; c. individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento; d. individua condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete; e. nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, stabilisce le tariffe di cessione del calore. n
16 Gli impianti di cogenerazione ARTICOLO 11 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia Le norme dispongono che l'autorità per l'energia elettrica provveda a: a. introdurre, relativamente alla rete di trasmissione, misure per eliminare componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere l incremento di efficienza esistente; b. aggiornare la disciplina di accesso e uso della rete elettrica; c. verificare ed eventualmente aggiornare le misure di sostegno per la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita; d. definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei relativi servizi e individuare modalità applicative, al fine di consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda; e. regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori; f. adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, ad altri impianti da fonti rinnovabili e a impianti di cogenerazione ad alto rendimento. n
17 Gli impianti di Recupero termico Al momento gli impianti di Recupero termico non hanno un proprio istituto giuridico. Essi complessivamente rientrano tra: DM 28 Dicembre 2012 Rientrano nei grandi progetti (art. 8) Progetti pppm (proposta, progetto, programma di misura). (art. 12) D.LGS 102/2014 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento Art. 10 comma 5 (analisi del potenziale) Art. 10 comma 7 (utilizzo del calore di scarto nei processi industriali e nuovi impianti termici) Art. 10 comma 15 (regimi di sostegno) n
18 Conclusioni Stime delle Risorse disponibili n
19 Conclusioni Il Fondo per l efficienza energetica viene alimentato mediante il riversamento delle risorse del Fondo di garanzia di cui all articolo 22, comma 4, del D. Lgs. 28/2011, nel quale confluisce anche parte dei proventi delle aste in base all articolo 4-ter, comma 2, del D. Lgs. 192/2005, introdotto dall articolo 5 del DL 63/2013, nonché mediante quota-parte dei proventi derivanti dalle aste di emissioni di CO2. Con riferimento al Fondo di garanzia, è utile acquisire chiarimenti volti ad escludere che la nuova destinazione di risorse al Fondo per l efficienza energetica possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse. Per l utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO2 destinati ai progetti energeticoambientali, appare facoltativo e comunque vincolato alla verifica dell effettiva disponibilità, l ipotesi che le risorse possano essere stimate in circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo La stima va suffragata, atteso il D. Lgs. 30/2013 nulla ipotizzava in proposito. Relativamente ai contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni e altri enti e organismi pubblici, sono di carattere facoltativo e quindi incerti. Dare attuazione nei termini previsti i DM necessari ad attuare quanto previsto negli allegati del D.Lgs 102/2014 n
20 Conclusioni Strategia Energetica Nazionale 2013 OBIETTIVI NAZIONALI Area di Mercato Aggredibile Residenziale Terziario Industria Settore PA Privato MISURE PREVISTE NEL PERIODO FEC Risparmio Conto Detrazioni Certificati atteso Termico del 55% Bianchi al Standard Normativi PRIMARIA Risparmio atteso al 2020 Trasporti* Totale per misura (Mtep/a) (* Le valutazioni dei risparmi consiguibili nel periodo relativi al settore trasporti -standard normativi incorporano anche interventi di mobilità sostenibile) Fonte MISE- Ministero dello Sviluppo Economico n
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