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1 NEWSLETTER SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE N. 43 DEL NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 1) Esoneri dall obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi D.M. 10/05/2019 (G.U. n. 115 del 18/05/2019) Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con D.M. del 10/05/2019, ha individuato le ipotesi di esonero dall obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all Agenzia delle Entrate. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con D.M. del 10/05/2019, ha individuato le ipotesi di esonero dall obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all Agenzia delle Entrate. In questa prima fase non rientrano nell obbligo di cui sopra: le operazioni non soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi, come ad esempio: cessioni di tabacchi; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell esercizio di impresa, arte o professione; le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all 1% del volume d affari del 2018) tale esonero si applica fino al 31 dicembre 2019; le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera). I dati relativi alle operazioni esonerate devono continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi. In ogni caso, chi effettua operazioni esonerate può comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Con successivi decreti ministeriali saranno individuate le date a partire dalle quali le ipotesi di esonero non saranno più operative. 2) Aggiornati i coefficienti Imu e Tasi per l anno 2019 per i fabbricati del gruppo D senza rendita CONFCOOPERATIVE PADOVA Cod. Fiscale Via Salboro, 22/B PADOVA - Tel Fax info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n

2 D.M. 06/05/2019 (G.U. n. 116 del 20/05/2019) Con D.M. del 06/05/2019, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20/05/2019, sono stati stabiliti, agli effetti dell applicazione dell Imu e della Tasi, i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale o particolare, tra cui rientrano i capannoni ad esempio), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse. La base imponibile per l Imu e la Tasi di tali fabbricati viene determinata ogni anno, fino all attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito Decreto. Di seguito i coefficienti ministeriali: per l'anno 2019 = 1,02 per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno 2017 = 1,04 per l'anno 2016 = 1,04 per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno 2014 = 1,05 per l'anno 2013 = 1,05 per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno 2011 = 1,11 per l'anno 2010 = 1,13 per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno 2008 = 1,18 per l'anno 2007 = 1,22 per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno 2005 = 1,29 per l'anno 2004 = 1,37 per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno 2002 = 1,47 per l'anno 2001 = 1,50 per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno 1999 = 1,57 per l'anno 1998 = 1,60 per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno 1996 = 1,69 per l'anno 1995 = 1,74 per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno 1993 = 1,83 per l'anno 1992 = 1 85 per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno 1990 = 1 97, per l'anno 1989 = 2,06 per l'anno 1988 = 2,15, per l'anno 1987 = 2,33 per l'anno 1986 = 2,51 per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno 1984 = 2,87 per l'anno 1983 = 3,05 per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,23 3) Diminuiscono gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 23/05/2019 Con Provvedimento del 23/05/2019 l Agenzia delle Entrate ha fissato, con effetto dal 1 luglio 2019, al 2,68% in ragione d anno, la misura del tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 4) Fattura semplificata: il limite per l emissione passa da 100 a 400 euro D.M. 10/05/2019 (G.U. n. 120 del 24/05/2019) Con D.M. del 10/05/2019, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 24/05/2019, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha aumentato il limite per l emissione della fattura semplificata da 100 a 400 euro. Pertanto la fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata (minor numero di elementi informativi da inserire rispetto a quelli da indicare nell ipotesi di fattura ordinaria). 5) Consultazione fatture elettroniche: scelta possibile dal 1 luglio fino al 31 ottobre 2019 Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 30/05/2019

3 L Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 30/05/2019, ha modificato il suo precedente Provvedimento del 30/04/2019, stabilendo che gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie fatture elettroniche dal 1 luglio al 31 ottobre In caso di mancata adesione l Agenzia delle Entrate, dal 1 novembre al 30 dicembre 2019, provvederà a cancellare i file xml e pertanto l operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute). In caso, invece, di adesione i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. 6) Sport bonus: regole applicative D.P.C.M. 30/04/2019 (G.U. n. 124 del 29/05/2019) Con D.P.C.M. del 30/04/2019, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29/05/2019, sono state pubblicate le regole attuative del credito d imposta per le erogazioni liberali effettuate nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Per usufruire del credito d imposta le erogazioni devono essere effettuate con bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate o assegni circolari. Prassi Amministrativa 1) Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarimenti Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 47/E del 08/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 08/05/2019, a pochi mesi dall avvio dei nuovi obblighi per i contribuenti con volume d affari superiore a euro, ha fornito importanti chiarimenti. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento alla definizione di volume d affari data dall art. 20 del D.P.R. n. 633/1972: Per volume d affari del contribuente s intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all art Inoltre: - il volume d affari da tenere in considerazione è quello complessivo del soggetto passivo d imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività che questi può svolgere (indipendentemente da come le stesse debbano essere documentate); - il volume d affari per l individuazione dei soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica è quello relativo al 2018; pertanto le attività iniziate nel 2019 sono escluse dall obbligo per il 2019; L Agenzia ha precisato che, in assenza di obbligo, resta comunque la possibilità di procedere agli adempimenti indicati su base volontaria (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri). 2) Definizione agevolata delle controversie tributarie: scomputabili le somme del ravvedimento operoso Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di interpello n. 141 del 14/05/2019

4 L Agenzia delle Entrate, con la risposta all istanza di interpello n. 141 del 14/05/2019, ha chiarito che è ammesso scomputare dall importo da pagare per la definizione agevolata le somme versate tramite ravvedimento operoso per sanare le violazioni contestate a seguito di indebita fruizione di un credito d imposta (ravvedimento contestato dall Agenzia perché non tempestivo). 3) Aliquota Iva prodotti vegetali surgelati Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di consulenza giuridica n. 16 del 15/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la risposta all istanza di consulenza giuridica n. 16 del 15/05/2019, ha chiarito che le verdure e i legumi congelati che hanno le caratteristiche merceologiche classificate nell ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale, alla voce 0710, scontano l Iva con l aliquota ridotta al 4%. Si tratta di ortaggi appena scottati con una piccola aggiunta di olio. 4) Definizione agevolata delle violazioni formali: chiarimenti Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E del 15/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 15/05/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle violazioni formali, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle escluse. La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, in materia di Iva, Irap, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all esercizio dell attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Sono invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell imponibile, dell imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell ambito di applicazione della definizione: l omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in quanto l omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta, l omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l indicazione di componenti negativi indeducibili come nell ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d imposta. Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell Agenzia delle Entrate (es.: se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d imposta 2017, l irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purchè entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purchè il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019.

5 L omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all interno dello stesso periodo d imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull imposta dovuta o per l omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purchè i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo E consentito anche il versamento in un unica soluzione entro il 31 maggio ) Due interpelli sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di interpello nn. 144 e 145 del 20/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello n. 144 e n. 145 del 20/05/2019, ha risposto a due interpelli sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, chiarendo che è possibile la regolarizzazione mediante la definizione agevolata del contenuto dei processi verbali di constatazione a fronte dell irregolare assolvimento dell Iva che si verifica quando l operazione doveva essere assoggettata al meccanismo del reverse charge ma, invece, è stata oggetto di applicazione dell imposta in via ordinaria. 6) Aliquota Iva confezioni miste di piante aromatiche Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 51/E del 21/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 51/E del 21/05/2019, ha chiarito che alla cessione del misto di erbe aromatiche assoggettate a differenti aliquote Iva, senza che nessun prodotto predomini per quantità e volume sugli altri, deve essere applicata quella più altra prevista tra i diversi componenti; l aliquota Iva è pertanto ordinaria se tra le spezie ne risulta una sottoposta a tale tassazione. 7) La colonnina di distribuzione di energia elettrica richiede la fattura elettronica Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di interpello n. 149 del 21/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la risposta all istanza di interpello n. 149 del 21/05/2019, ha chiarito che la colonnina di distribuzione di energia elettrica situata in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico è, di fatto, un distributore automatico e, pertanto, il servizio va assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura. L obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica, previsto per tale tipologia di servizio, non ricorre laddove il contribuente decide di certificare in questo modo i corrispettivi. 8) Ristrutturazione edilizia: ristrutturazione per le spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell edificio esistente e con ampliamento Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di interpello n. 150 del 21/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la risposta all istanza di interpello n. 150 del 21/05/2019, ha chiarito che l agevolazione per recupero edilizio compete esclusivamente per le spese riferibili alla porzione esistente e non a quella che, invece, configura una nuova costruzione.

6 Gli acquirenti di singole unità immobiliari cedute da un impresa che ha ristrutturato un immobile possono infatti fruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente dell immobile, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione e ampliamento dell edificio. 9) Definizione agevolata liti pendenti Agenzia delle Entrate, Risposta all istanza di interpello n. 156 del 24/05/2019 L Agenzia delle Entrate, con la risposta all istanza di interpello n. 156 del 24/05/2019, ha chiarito che il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia è applicabile solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le condizioni per cui il ricorso penda innanzi alla suprema Corte alla data di vigenza della norma e che l Agenzia delle Entrata sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. IL DIRETTORE Rag. Giuseppe Battistello

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