L A REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI

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1 L A REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI Di Mario Mastromarino - Dottore commercialista in Bologna in questo articolo... Il cd Decreto Collegato alla Finanziaria 2019 ha introdotto la regolarizzazione detta anche definizione agevolata Il presente elaborato è dedicato all esame sintetico delle principali novità in ambito per sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di di regolarizzazione delle violazioni formali contenute nel Decreto Collegato obblighi o adempimenti di natura formale, non incidenti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle alla Finanziaria 2019 (D.L. 119/2018) alla II.DD., IVA e IRAP, commesse fino al , a fronte del luce dei recenti chiarimenti contenuti nella Circolare n.11/e del Agenzia versamento di 200 per ciascun periodo d imposta entro il Entrate. Con il Provvedimento del l Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative della citata definizione agevolata. Recentemente l Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 11/E del fornendo chiarimenti e, in particolare, l elenco delle fattispecie oggetto di definizione e di quelle escluse dalla definizione agevolata. Le violazioni definibili Violazioni per le quali è competente a irrogare sanzioni l Agenzia Entrate Fino a quando Violazioni commesse fino al Per quali tributi IVA, IRAP, IRES/IRPEF e relative addizionali/imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d imposta Come si perfeziona Versamento 200 per ciascun periodo d imposta; rimuovendo le irregolarità/omissioni entro il Di seguito una sintesi degli aspetti peculiari della definizione agevolata. 14

2 I CONTRIBUENTI INTERESSATI Possono aderire alla definizione agevolata tutti i contribuenti sia titolari di partita IVA sia contribuenti privati senza partita IVA, indipendentemente da: attività svolta (impresa, lavoro autonomo, lavoro occasionale ecc); regime contabile adottato (semplificato, ordinario); natura giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali); al fine di sanare le infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse ai fini IVA, IRAP, IRPES, IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d imposta. Possono, inoltre, avvalersi della definizione agevolata i sostituti d imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti. LE VIOLAZIONI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA La regolarizzazione riguarda le violazioni: commesse fino al ; che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul versamento delle imposte; ai fini dell IVA, IRAP, IRES, IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d imposta. In particolare, l Agenzia delle Entrate ha precisato nella recente Circolare 11/E 2019 che le violazioni oggetto di definizione agevolata sono quelle per le quali sono previste sanzioni entro limiti minimi e massimi o in misura fissa in assenza di omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale irrogare la sanzione proporzionalmente. Inoltre, a maggior chiarimento, l Agenzia delle Entrate ha precisato che le violazioni oggetto di definizione agevolata sono costituite da inosservanze di formalità e adempimenti atti ad ostacolare l attività di controllo, anche in via potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l elencazione delle violazioni oggetto di definizione agevolata fornita dall Agenzia delle Entrate: dichiarazioni annuali presentate su modelli non conformi a quelli approvati (ad es. dichiarazioni presentate tramite ufficio postale da parte di contribuenti obbligati alla presentazione telematica), oppure l errata indicazione o l incompletezza dei dati relativi al contribuente; omessa o errata presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro ) o delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso la violazione può essere regolarizzata solo quando l imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell imposta; omessa o errata o incompleta presentazione dei Modelli Intra; irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; 15

3 omessa restituzione dei questionari ricevuti dall Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; omessa o errata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di inizio, o variazione dell attività; erronea compilazione della dichiarazione d intento che abbia determinato l annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione; anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza sempre che la violazione non incida sull imposta complessivamente dovuta (tale fattispecie riguarda unicamente le imprese che determinano il reddito imponibile in base al principio di competenza economica); tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari; irregolarità o omissioni compiute dagli operatori finanziari; omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ai fini IVA, sempre che (per le operazioni imponibili) la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell IVA; irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l inversione contabile (cd reverse charge ) escluso nei casi di frode. In tal caso la violazione può essere regolarizzata se l IVA risulta versata, se pur non dovuta, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento. A tal riguardo è doveroso precisare che in presenza di fattura emessa erroneamente con IVA, in luogo dell applicazione del reverse charge, ma senza che l IVA risulti versata dal cedente, è evidente che la violazione non risulti sanabile trattandosi di violazione sostanziale posto che si è avuto il mancato versamento dell IVA (pur se non dovuta). Specularmente in questo caso, neanche l acquirente potrà avvalersi della regolarizzazione avendo esercitato il diritto alla detrazione addebitatagli dal cedente. omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione dei redditi; omesso esercizio dell opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto; mancata iscrizione al VIES. VIOLAZIONI NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Non rientrano nelle violazioni formali oggetto di definizione agevolata ma costituiscono violazioni sostanziali quelle che incidono sulla determinazione dell imponibile, dell imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano inoltre nella definizione agevolata le violazioni commesse afferenti: imposta di registro, imposta di successione, imposta di bollo, IMU, TARI, contributi INPS, INAIL, tributi CCIAA, ecc; atti divenuti definitivi al (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018); atti pendenti al ma divenuti definitivi anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione; 16

4 atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emesse nell ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure ), compreso gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura. Si osserva al riguardo che non sono oggetto di definizione agevolata le violazioni concernenti la compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) e quelli riguardanti l IVIE e l IVAFE; omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche in assenza di debito d imposta. L omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e IVA, anche quando in concreto non emerge un debito d imposta; contraddizione, vedi sotto omessa presentazione dei modelli degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti, in quanto tali comportamenti risultano di ostacolo all attività di controllo ma rilevano altresì ai fini della determinazione della base imponibile; indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo; omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante la cd remissione in bonis; omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d imposta; omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti d imposta; omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati; errori collegati al visto di conformità (omesso o irregolare, oppure visto apposto da soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione annuale). Inoltre, non possono essere regolarizzate le violazioni aventi ad oggetto omesso o tardivo versamento dei tributi. Non possono quindi essere oggetto di definizione agevolata : omessa presentazione del Modello F24 a saldo zero, anche quando l obbligazione è adempiuta mediante compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi previdenziali o assistenziali; tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell ambito della liquidazione IVA di gruppo, considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva compensazione; acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore. ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE I contribuenti che vogliono avvalersi della definizione agevolata per sanare le violazioni in questione dovranno: a) versare le somme dovute ( 200 per ciascun periodo d imposta); b) rimuovere le irregolarità o omissioni oggetto da sanare. 17

5 In ordine al punto a) si precisa che il versamento delle somme dovute può essere effettuato alternativamente: a) in un unica rata entro il ; b) in 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il e la seconda entro il Nel caso in cui nello stesso anno solare si chiudono 2 o più periodi d imposta ad es. per le imprese che hanno esercizio sociale a cavallo del 31 dicembre, oppure le imprese in liquidazione che nel primo anno identificano 2 periodi d imposta ossia quello ante liquidazione e quello di liquidazione, il contribuente che volesse definire le violazioni commesse per tutti i periodi d imposta individuati nello stesso anno solare deve versare 200 per ciascun periodo d imposta. A TTENZIONE Si rammenta, inoltre, che non è possibile compensare le somme dovute da definizione agevolata con eventuali crediti a disposizione. Oltre al versamento degli importi dovuti è necessario inoltre rimuovere le irregolarità o omissione entro il (quale termine di versamento eventuale della seconda rata). Nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, potrà provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito dell Agenzia delle Entrate (cd. Lettera di compliance). Tale circostanza si potrebbe verificare quando il contribuente non abbia individuato tutte le violazioni formali commesse per uno o più specifici periodi d imposta, in quanto non di immediata percezione. E SEMPIO Lettera di compliance ricevuta il con segnalazione di violazione formale relativa al periodo d imposta La violazione potrà essere rimossa entro il a condizione che entro il sia stata versata l unica rata o la prima delle due rate. E SEMPIO Lettera di compliance ricevuta il con segnalazione di violazione formale relativa al periodo d imposta La violazione dovrà essere rimossa entro 30 gg ossia entro il a condizione che entro il sia stata versata l unica rata o la prima delle due rate. 18

6 A TTENZIONE L Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la mancata rimozione spontanea o su invito di tutte le irregolarità non inficia il perfezionamento della definizione agevolata in riferimento alle violazioni correttamente regolarizzate dello stesso periodo d imposta. La rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è sempre necessaria quando ad esempio è la stessa norma sanzionatoria che dispone l applicazione della sola sanzione. In particolare, si tratta delle seguenti fattispecie: Violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull imposta complessivamente dovuta per i due periodi d imposta. In tal caso, infatti, il contribuente dovrà provvedere al solo pagamento di 200 per ciascun periodo d imposta; Violazioni in materia di inversione contabile (cd. reverse charge ), al di fuori di casi di frode, e sempre che l imposta sia stata effettivamente assolta. Anche in tal caso non occorre procedere a modificare la/le fattura/e (relative allo stesso periodo d imposta) emessa/e erroneamente ma è sufficiente il versamento di 200; Omessa presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, a condizione che i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale. In tal caso il contribuente dovrà provvedere al solo pagamento di 200 per ciascun periodo d imposta. Tuttavia, vi sono fattispecie in cui la rimozione delle irregolarità o delle omissioni consiste nel porre in essere concretamente nuovi adempimenti come nei seguenti casi: Omessa restituzione dei questionari ricevuti dall Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; Omessa o irregolare o incompleta trasmissione dei modelli Intra; Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro ). PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA La regolarizzazione delle violazioni formali è ammessa inoltre anche quando: le violazioni siano state rilevate in un processo verbale di constatazione (cd. PVC); le violazioni siano state oggetto di irrogazione di sanzioni; le violazioni siano oggetto di controversia tributaria; a condizione che il PVC non sia divenuto definitivo o le sanzioni non siano anch esse divenute definitive o il contenzioso sia ancora pendente. In quest ultimo caso il contribuente dovrà comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione. 19

7 A TTENZIONE Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio quando vi sia un parziale pagamento delle somme dovute per ciascun periodo d imposta, il contribuente non ha diritto al rimborso di quanto versato. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA Il Legislatore ha introdotto la proroga di due anni dei termini di decadenza dell attività sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali constatate in un PVC, commesse fino al A tal riguardo ha specificato che il presupposto per far operare la proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un PVC sanabili con la definizione agevolata in oggetto a prescindere se il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa. 20

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