Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia

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1 Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 23 novembre 2011 Il consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell 11 dicembre sulla promozione della cultura (LPCu), decide: Sezione 1: Consiglio di fondazione Art. 1 Compiti 1 Il consiglio di fondazione è l organo supremo della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia). 2 Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti: a. definisce le linee direttrici e le priorità dell attività di Pro Helvetia e provvede all attuazione, da parte della segreteria e della commissione di esperti, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale; b. adotta la richiesta di finanziamento quadriennale che Pro Helvetia sottopone al Dipartimento federale dell interno (DFI); c. adotta il preventivo e il programma annuale; d. adotta il rapporto di gestione e il conto annuale e li sottopone al Consiglio federale per approvazione; e. elegge fra i suoi membri il vicepresidente; f. nomina il direttore e, su proposta di quest ultimo, il direttore supplente e gli altri membri della direzione; g. disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l approvazione del Consiglio federale; h. nomina i membri e il presidente della commissione di esperti e gli esperti indipendenti, istituisce le giurie e provvede alla pubblicazione dei nomi dei membri della commissione di esperti e delle giurie, come pure i nomi degli esperti indipendenti; i. approva le decisioni in merito a domande e a programmi propri di Pro Helvetia per importi superiori a franchi; RS RS

2 j. emana il regolamento interno e l ordinanza sui sussidi; k. controlla la gestione. Art. 2 Funzionamento del consiglio di fondazione 1 Il consiglio di fondazione si riunisce su convocazione del presidente quando necessario, ma almeno due volte all anno. Tre membri possono chiedere una riunione straordinaria. 2 La convocazione è inviata dieci giorni prima della riunione. Essa contiene l ordine del giorno e i documenti necessari per deliberare. Fino a quattordici giorni prima della riunione, ogni membro può chiedere l inserimento di un punto nell ordine del giorno. 3 Il consiglio di fondazione può deliberare soltanto su affari che figurano all ordine del giorno. Con il consenso di tutti i presenti, può deliberare anche su affari che non figurano all ordine del giorno, qualora siano urgenti. 4 Il consiglio di fondazione può deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti, è determinante il voto del presidente. 5 Le delibere su affari per i quali non è raggiunto il quorum sono comunicate per scritto ai membri assenti. Esse diventano effettive se nessuno dei membri assenti solleva obiezioni entro dieci giorni dalla comunicazione. In caso contrario, l affare deve essere riesaminato. 6 Per affari urgenti il presidente del consiglio di fondazione può ordinare una delibera mediante circolazione degli atti. La delibera è considerata valida se è approvata dalla maggioranza dei membri. 7 Se per motivi di estrema urgenza non è possibile mediante circolazione degli atti, la delibera può avvenire mediante decisione presidenziale. Il presidente ne informa senza indugio gli altri membri. L estrema urgenza è data se un disbrigo tardivo dell affare arrecherebbe un notevole pregiudizio a Pro Helvetia. Sezione 2: Direzione Art. 3 Composizione e funzionamento 1 La direzione è composta del direttore, del direttore supplente e dei responsabili dei settori. 2 Il direttore presiede la direzione. 3 Il direttore ha voto determinante a parità di voti. 5876

3 Art. 4 Compiti 1 La direzione ha i seguenti compiti: a. prepara gli affari del consiglio di fondazione e gli sottopone le sue proposte; b. attua le decisioni del consiglio di fondazione e coordina le attività dei settori; c. elabora la richiesta di finanziamento periodica di Pro Helvetia; d. provvede alla valutazione periodica dell attività di Pro Helvetia; e. dirige la segreteria; f. assolve tutti i compiti che la LPCu, il presente regolamento o l ordinanza del 23 novembre sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia non attribuiscono a un altro organo. 2 Il direttore ha in particolare i seguenti compiti: a. provvede all attuazione delle prescrizioni adottate dal consiglio di fondazione; b. assume il personale, fatte salve le competenze in merito del consiglio di fondazione, gestisce la segreteria secondo i principi della delega, della trasparenza e del lavoro in base ad accordi sugli obiettivi e garantisce un adeguato controllo; c. rappresenta Pro Helvetia verso l esterno; d. propone al consiglio di fondazione la nomina del direttore supplente e degli altri membri della direzione; e. decide, entro i limiti del preventivo, in merito alle spese amministrative; f. decide in merito alle domande di cui all articolo 11 capoversi 1 e 2 lettera b dell ordinanza del 23 novembre 2011 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia; g. decide, su proposta della commissione di esperti, in merito ai programmi propri di Pro Helvetia per importi superiori a franchi; h. decide, su proposta della competente giuria, sul conferimento di mandati nel quadro dei programmi propri di Pro Helvetia. 3 Le decisioni del direttore di cui al capoverso 2 lettere g e h possono divergere dalle proposte della commissione di esperti o delle giurie soltanto per i motivi indicati all articolo 11 capoverso 4 dell ordinanza del 23 novembre 2011 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia. 4 Il direttore prepara le sue decisioni insieme alla direzione. 2 RS

4 Sezione 3: Segreteria Art. 5 Organizzazione 1 La segreteria comprende i seguenti settori: a. Promozione; b. Programmi; c. Comunicazione; d. Amministrazione. 2 Il settore Promozione comprende le seguenti divisioni: a. Arti visive; b. Musica; c. Letteratura e società; d. Teatro; e. Danza. Art. 6 Compiti dei settori I settori assolvono i seguenti compiti: a. preparano gli obiettivi e le priorità a medio termine dell attività di Pro Helvetia e la richiesta di finanziamento di Pro Helvetia da sottoporre alla direzione; b. preparano il programma annuale e il preventivo da sottoporre alla direzione; c. preparano gli affari della commissione di esperti e coadiuvano la direzione nella preparazione degli affari del consiglio di fondazione; d. attuano il programma annuale; e. sviluppano e sottopongono alla direzione gli strumenti necessari per svolgere le attività nei propri ambiti specifici; f. valutano la propria attività su incarico della direzione; g. sorvegliano il rispetto dei crediti d impegno e di pagamento e la fornitura delle prestazioni da parte dei beneficiari dei sussidi. Art. 7 Compiti del settore Promozione 1 Il settore Promozione è responsabile del trattamento delle domande di sussidio, dello sviluppo di piani e strumenti di promozione, della promozione e della consulenza tecnica. 2 Attua i propri progetti. 5878

5 3 Decide in merito alle domande di cui all articolo 11 capoverso 3 lettera c dell ordinanza del 23 novembre sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia e ai propri programmi per importi fino a franchi. 4 Prima di decidere in merito a domande concernenti una regione in cui Pro Helvetia gestisce una sede estera, il settore Promozione consulta la sede estera interessata. Art. 8 Compiti del settore Programmi 1 Il settore Programmi è responsabile della gestione delle sedi estere e dell attuazione dei programmi nazionali e tematici. 2 Le sedi estere contribuiscono, con i loro programmi, a diffondere e presentare l arte svizzera all estero e promuovono lo scambio culturale tra la Svizzera e l estero. Conformemente all articolo 4 capoverso 2 lettera g, il direttore decide in merito al loro programma annuale su proposta della commissione di esperti. 3 I programmi nazionali e tematici promuovono la pluralità culturale, permettono la realizzazione di progetti che forniscono nuovi impulsi culturali e favoriscono lo scambio culturale. Essi vertono sulle priorità definite nel messaggio del Consiglio federale concernente il finanziamento della promozione culturale di cui all articolo 27 LPCu. 4 Il settore Programmi decide in merito a programmi interdisciplinari per importi inferiori o pari a franchi. 5 Il settore Programmi consulta il settore Promozione in merito ai programmi nazionali e tematici e al programma annuale delle sedi estere. Sezione 4: Commissione di esperti, esperti indipendenti e giurie Art. 9 Commissione di esperti 1 La commissione di esperti è composta di 13 membri al massimo. I membri sono eletti per quattro anni e possono essere rieletti una volta. Possono essere destituiti per motivi gravi. 2 I membri della commissione di esperti hanno conoscenze particolari nei loro settori specifici. 3 I membri della commissione di esperti non possono essere al contempo membri del consiglio di fondazione. 4 La commissione di esperti ha in particolare i seguenti compiti: a. valuta le convenzioni sulle prestazioni pluriennali, come pure le domande e i programmi propri di Pro Helvetia per importi superiori a franchi e sottopone le sue proposte al direttore; b. su richiesta, presta consulenza ai settori nelle loro decisioni; 3 RS

6 c. valuta i nuovi strumenti di promozione prima che siano introdotti e sottopone le sue proposte alla direzione; d. riferisce al consiglio di fondazione sull adempimento dei propri compiti. 5 Può ricorrere a esperti indipendenti. Art. 10 Funzionamento della commissione di esperti 1 La commissione di esperti si riunisce almeno quattro volte all anno. 2 La convocazione è inviata dieci giorni prima della riunione. Essa contiene l ordine del giorno e i documenti necessari per deliberare. 3 La commissione di esperti può deliberare quando è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. 4 Può deliberare su affari che non figurano all ordine del giorno se la maggioranza dei membri presenti e il presidente sono d accordo. 5 In casi urgenti, il presidente può ordinare una delibera mediante circolazione degli atti. La delibera è considerata effettiva se è approvata dalla maggioranza dei membri. Art. 11 Esperti indipendenti 1 Gli esperti indipendenti sono eletti per quattro anni e possono essere rieletti una volta. Possono essere destituiti per motivi gravi. 2 Gli esperti indipendenti non possono essere al contempo membri del consiglio di fondazione. 3 Su richiesta, prestano consulenza ai settori nelle loro decisioni. Art. 12 Giurie 1 Le giurie valutano le domande di sussidio per la realizzazione di opere, decidono in merito a mandati conferiti nell ambito dei programmi propri di Pro Helvetia e sottopongono le loro proposte al direttore. 2 Le giurie incaricate di valutare le domande di sussidio per la realizzazione di opere sono composte di cinque membri al massimo. Sono costituite da membri della commissione di esperti e da esperti indipendenti. 3 La dimensione e la composizione delle giurie nominate per i programmi propri di Pro Helvetia sono definite di volta in volta. In ogni giuria siede almeno un membro della commissione di esperti. 4 Le giurie eleggono tra i loro membri il presidente. 5880

7 Art. 13 Funzionamento delle giurie 1 Le date delle riunioni delle giurie sono stabilite al momento della loro istituzione. 2 La convocazione è inviata al più tardi dieci giorni prima della riunione e contiene l ordine del giorno e i documenti necessari per deliberare. 3 Le giurie possono deliberare quando è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Art. 14 Competenza per le questioni amministrative della commissione di esperti e delle giurie La segreteria è responsabile delle questioni amministrative della commissione di esperti e delle giurie. Art. 15 Ricusazione Alla ricusazione dei membri della commissione di esperti e delle giurie e degli esperti indipendenti si applica per analogia l articolo 10 della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa. Sezione 5: Disposizioni organizzative Art. 16 Delega di competenze e supplenza In caso di assenza del titolare, il potere decisionale passa al supplente. Art. 17 Firme Tutte le decisioni sono firmate anche dalla persona che gestisce il dossier. Art. 18 Verbali 1 Delle riunioni del consiglio di fondazione, della direzione, delle sezioni e delle giurie è steso un verbale. 2 Ogni partecipante può chiedere che una sua opinione sia riportata nel verbale insieme al suo nome. 3 Il verbale è firmato dalla persona che presiede la riunione e da chi lo redige; i verbali delle riunioni del consiglio di fondazione e della commissione di esperti sono sottoposti per approvazione ai membri del rispettivo organo. Art. 19 Segreto d ufficio L autorità superiore ai sensi dell articolo 320 numero 2 del Codice penale 5 è il DFI. 4 RS RS

8 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 20 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del 24 gennaio della Fondazione Pro Helvetia è abrogato. Art. 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio novembre 2011 Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia: Il presidente, Mario Annoni 6 RU

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