PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Art. 1. Definizioni Art. 2. Oggetto dell'appalto e durata dell appalto 2.1. Descrizione 2.2. Durata dell'appalto Art. 3. Regolamentazione del servizio 3.1. Richiesta di consegna dei Buoni Pasto 3.2. Consegna dei Buoni Pasto 3.3. Card elettronica Art. 4. Impegni a carico del Fornitore 4.1. Impegni relativi al convenzionamento degli esercizi 4.2. Impegni relativi al Buono pasto 4.3. Caratteristiche dei Buoni pasto 4.4. Responsabile della fornitura 4.5. Fatturazione e pagamenti Art. 5. Controlli e verifiche Art. 6. Penali Art. 7. Cauzione definitiva e polizze assicurative Art. 8. Subappalto Art. 9. Cessione del contratto e dei crediti Art. 10. Risoluzione del contratto Art. 11. Spese contrattuali Art. 12. Elezione domicilio Art. 13. Foro competente Art. 14. Privacy Art. 15. Rinvio alle leggi vigente Allegati : A Richiesta di Approvvigionamento B Elenco sedi dell Università C Modello GAP Art. 1. Definizioni Nell' ambito del presente Capitolato si intende per: 1. Fornitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) risultata aggiudicataria della gara a seguito della quale l Università stipula il contratto. 2. Committente e/o Università e/o Ateneo: L Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi, Urbino 3. Referente dell esecuzione del contratto per l Università: Ufficio Economato Dott. Arrigo Donini 4. Bando di gara: il Bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto per i dipendenti dell Università; 5. Disciplinare di gara: il Disciplinare di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto per i dipendenti dell Università; 1

2 6. Analisi dei Prezzi: la Relazione giustificativa redatta secondo quanto stabilito dagli artt. 86, comma 5 e 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 presentata dal Fornitore; 7. Offerta Economica: l'offerta economica presentata dal Fornitore; 8. Contratto: il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto, stipulato tra l Università e il Fornitore; 9. Responsabile della fornitura: la persona nominata dal Fornitore per coordinare l'esecuzione del Contratto e fungere da interlocutore dell Università, nella persona del Referente contrattuale, per tutte le attività in cui ciò sia previsto; 10. Richiesta di Approvvigionamento: il documento corrispondente al modello di cui all'allegato A, con il quale l Università indica di volta in volta il quantitativo di buoni pasto che intende acquistare, indicando l'indirizzo presso cui dovranno essere consegnati i buoni pasto richiesti. 11. Sede/i di consegna: la/e sede/i dell Università dove devono essere consegnati i Buoni pasto. L'indicazione della sede di consegna sarà riportata nelle Richieste di Approvvigionamento. 12. Sede/i di utilizzo: la/e sede/i dell Università dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante i Buoni pasto. Attualmente le sedi di utilizzo dell Università sono quelle di cui all Allegato B. 13. Dipendente: soggetto avente diritto al servizio sostitutivo di mensa per singola Sede di utilizzo. 14. Buono pasto: il documento di legittimazione (Ticket restaurant), del valore nominale come sotto espresso, che da diritto al servizio sostitutivo di mensa. 15. Valore nominale: il valore che esprime la capacità di acquisto del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati, ovvero 7,00 (euro sette/00). 16. Card elettronica: tessera magnetica sostitutiva del buono pasto cartaceo 17. Valore della fornitura: il numero dei Buoni pasto richiesti per il valore nominale degli stessi, da cui viene detratto lo sconto aggiudicato. Tale valore è al netto dell'iva. 18. Esercizio convenzionato/unità ristorativa convenzionata: ogni bar, ristorante, self service, tavola calda, ecc. ed ogni altro luogo, appositamente convenzionato con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la spendibilità dei Buoni Pasto. 19. Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì. Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali. 20. Responsabile del procedimento: il responsabile della procedura di affidamento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n Responsabile del trattamento dei dati: il responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n Art. 2. Oggetto dell appalto e durata dell appalto 2.1 Descrizione Oggetto del presente Capitolato è la disciplina degli aspetti tecnici e normativi della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto del valore nominale di 7,00 (sette) euro cadauno da erogarsi in favore dell Università, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dal presente Capitolato. In particolare: a) il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei Dipendenti dell Università per un importo a base d asta è pari ad ,00 IVA esclusa (oneri della sicurezza pari ad zero). b) la percentuale di sconto è valida per tutta la durata dell appalto. c) il valore nominale del Buono pasto è pari a euro 7,00 (sette). Nel corso di vigenza del contratto l Università potrà stabilire di modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso il Fornitore 2

3 dovrà continuare ad erogare i buoni pasto alle stesse condizioni previste dal presente capitolato speciale d appalto, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in fase di gara. d) l importo contrattuale calcolato sul prezzo netto di aggiudicazione, potrà variare in aumento o in diminuzione entro i limiti di legge (quinto d obbligo). 2.2 Durata dell'appalto a) L appalto in oggetto ha una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dal 1 agosto In pendenza della stipulazione del contratto, l'università ha la facoltà di ordinare l inizio della fornitura in tutto o anche in parte al Fornitore, che deve dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite dall Ateneo. In caso di mancata stipulazione del contratto, al Fornitore verrà pagata la quota relativa alla fornitura prestata. b) Alla data di scadenza, il contratto, si intenderà automaticamente cessato senza disdetta la parte dell Università. Se allo scadere del termine naturale del contratto l Amministrazione non ha ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, il Fornitore sarà obbligato a continuare la fornitura per un periodo non superiore ad un semestre, previa comunicazione inviata dall Amministrazione con raccomandata A.R. all impresa almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. c) La fornitura in oggetto è suddivisa in due fasi: - I Fase: Inizio: 1 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2009 Regolamentazione: Art Capitolato Speciale d Appalto. - II Fase: Attivazione del servizio mediante Card elettroniche Inizio: 1 gennaio 2010 fino alla fine contrattuale Regolamentazione: Art. 3.3 Capitolato Speciale d Appalto. Art. 3. Regolamentazione del servizio 3.1. Richiesta dei Buoni Pasto a) La richiesta dei Buoni Pasto avverrà in base alla Richiesta di Approvvigionamento (allegato A del presente Capitolato). Le Richieste di Approvvigionamento saranno inviate dall Università, tramite l Ufficio Economato al Fornitore nelle vie tradizionali (via o via fax). b) L Università ha la facoltà, da esercitarsi entro 48 ore dall'invio della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare e/o modificare la Richiesta di Approvvigionamento medesima, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio; scaduto il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile, pertanto il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi nella medesima richiesti. c) Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà controllare e verificare che l Università abbia inviato la Richiesta di Approvvigionamento compilata correttamente ed in ogni sua parte e che nella Richiesta di Approvvigionamento sia indicata la sede di consegna dei Buoni pasto, nonché il numero totale dei carnet e il numero totale dei Buoni pasto. d) il Fornitore non dovrà accettare la Richiesta di Approvvigionamento di Fornitura non conforme ai requisiti di cui al precedente comma e dovrà darne immediata comunicazione all Università con le modalità di cui alla precedente lettera c) Consegna dei Buoni Pasto 3

4 a) Il Fornitore sarà tenuto a consegnare all Università i Buoni pasto nelle quantità riportate nelle Richieste di Approvvigionamento, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento. b) La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nelle Richieste di Approvvigionamento. Sarà cura dell Università comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni agli indirizzi di consegna. Il Fornitore dovrà trasmettere mensilmente riepiloghi mensili relativi all utilizzo dei buoni pasto negli esercizi convenzionati Card elettronica Il Fornitore dovrà attivare, a semplice richiesta dell Università, entro il 1 gennaio 2010 la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Card elettronica, in sostituzione del Buono Pasto cartaceo, utilizzando preferibilmente il badge di rilevazione presenze già in dotazione al personale dell Ateneo. Tale fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche: - codifica dei badge di rilevazione presenze, per il loro utilizzo presso gli esercizi convenzionati; - installazione presso gli esercizi già convenzionati di appositi terminali al fine di consentire il riconoscimento del dipendente utilizzatore del badge e l'accesso al servizio di somministrazione; - intervento in caso di mal funzionamento dei terminali entro 24 ore dalla segnalazione; - trasmissione di riepiloghi mensili dell utilizzo del servizio sostitutivo di mensa in formato elettronico. Il programma di rilevazione presenze/assenze utilizzato dall Ateneo è NETTIME ed è commercializzato dalla Ditta Team System S.p.A. di Pesaro. Art. 4. Impegni a carico del Fornitore 4.1. Impegni relativi al convenzionamento degli esercizi a) Il Fornitore dovrà, in caso di aggiudicazione, entro il 1 agosto 2008, convenzionare almeno 30 esercizi nell ambito territoriale delle sedi dell Università (Urbino 20 esercizi Pesaro 5 esercizi Fano 5 esercizi) (vedi elenco sedi Allegato B del Capitolato). Tali esercizi dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall art. 4 del D.P.C.M. 18 novembre b) Tra gli esercizi di cui alla precedente lettera a), almeno il 75% degli esercizi convenzionati dovrà essere ubicato entro la distanza di 250 metri (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo sopra indicata. c) Il Fornitore si impegna a trasmettere all Università, entro il 1 agosto 2008, l'elenco degli esercizi di cui ai predetti commi 1 e 2. Tale elenco dovrà contenere almeno le seguenti informazioni sugli esercizi convenzionati: nominativo dell'esercizio, indirizzo e numero civico, CAP, denominazione del comune, tipologia dell'esercizio (bar, ristorante, pizzeria, ecc.), giornata di chiusura settimanale. d) Il Fornitore si impegna a trasmettere all Università ogni tre mesi, e comunque ad ogni richiesta, successivamente al primo invio previsto ai precedenti commi 3 e 5, l elenco aggiornato degli esercizi convenzionati. e) Il Fornitore si impegna altresì ad esibire all Università, a fronte di semplice richiesta, la copia del contratto o atto di convenzionamento per ciascuno degli esercizi indicati negli elenchi di cui alla lettera c), entro due giorni dalla richiesta. Il contratto o atto di convenzionamento deve espressamente contenere i termini di pagamento e l importo sul valore nominale del Buono pasto, riconosciuto agli esercizi convenzionati, dichiarati in sede di gara. 4

5 f) Il Fornitore si impegna a richiedere il convenzionamento di un maggior numero di esercizi, in aggiunta ai punti precedenti, su richiesta motivata dell Università entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta scritta. g) Il Fornitore si impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il numero totale degli esercizi convenzionati indicati nell'elenco di cui alla lettera c). Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più esercizi convenzionati, il Fornitore s'impegna a sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto. h) In caso di nuove Sedi di utilizzo, che l Università potrà indicare liberamente in qualsiasi momento del contratto, il Fornitore si impegna entro 1 (uno) mese dalla ricezione della comunicazione da parte dell Università, a garantire il convenzionamento di almeno 1 (uno) esercizio ogni 10 Dipendenti per ciascuna Sede di utilizzo ubicato entro la distanza di 250 metri (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo. Nel caso in cui la nuova Sede di utilizzo dovesse avere un numero di Dipendenti inferiore a 20 unità, dovranno essere convenzionati almeno 2 esercizi entro la distanza di 250 metri come sopra definito. i) Il Fornitore si impegna ad eliminare, entro 24 ore dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio. j) Il Fornitore s impegna a manlevare l Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente capitolato e delle Richieste di Approvvigionamento. k) Il Fornitore s impegna a garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali Impegni relativi al Buono pasto a) Il Fornitore si impegna a garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso ciascuno degli esercizi convenzionati di cui al precedente paragrafo 4.1, assicurando che i Buoni Pasto siano accettati dagli esercizi convenzionati e che consentano l acquisto di pasti per un importo pari al valore nominale del Buono stesso. b) Il Fornitore si impegna a fissare la scadenza dei Buoni pasto, almeno ad un anno dalla data di emissione e a garantire il perdurare del convenzionamento dei suddetti esercizi fino alla data di validità dei Buoni. c) Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente Capitolato in tutte le sedi che verranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento emesse dall Università, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e fermo restando che detti servizi dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e di utilizzo Caratteristiche dei Buoni pasto La fornitura dei Buoni pasto sarà effettuata a cura e spese del Fornitore. I Buoni pasto dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione. I Buoni pasto dovranno essere non nominativi, avere numerazione progressiva non ripetibile ed indicata la data di scadenza e il valore nominale (7,00 euro). Su i Buoni pasto - Ticket Restaurant dovrà essere indicato il nome commerciale, il logo ed altri eventuali segni distintivi del Fornitore, nonché l indicazione dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il Buono pasto: 5

6 deve essere speso esclusivamente presso esercizi convenzionati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato; da diritto esclusivamente alla consumazione del pasto corrispondente al valore nominale del Buono pari ad Euro 7,00 indipendentemente dal prezzo di aggiudicazione; non può essere utilizzato da persone non aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa; non è cedibile e non da diritto a resti in denaro ad alcun titolo; comporta l'obbligo da parte del fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta; non da diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato Responsabile della fornitura Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all Università il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della fornitura. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell Università, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Fatturazione e pagamenti a) L Università corrisponderà al Fornitore l importo complessivo previsto all art. 2.1 lett a) del Capitolato detratto lo sconto indicato nell'offerta Economica. A tale importo verrà applicata l IVA ai sensi di legge. b) Tale importo verrà liquidato con cadenze mensili per importi pari all importo complessivo così come determinato alla precedente lett. a) diviso 30 mesi. Il pagamento delle fatture verrà bonificato dall Università entro 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula del Contratto. c) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere intestata e spedita all Università, all indirizzo specificato per il referente contrattuale. Tutte le fatture devono essere intestate a: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Via Saffi, Urbino. Art. 5. Controlli e verifiche L Università si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore dovrà pertanto, su richiesta del Università, secondo le modalità all'uopo indicate dalla stessa, e, comunque entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, fornire la documentazione necessaria per il monitoraggio del contratto. Art. 6. Penali Qualora si accertino inadempienze o carenze nell esecuzione della fornitura, sulla base di segnalazioni da parte del Referente contrattuale per l Università l Amministrazione applicherà al Fornitore, previa contestazione scritta, le seguenti penali: - una penale giornaliera pari ad. 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei Buoni Pasto; - una penale giornaliera pari a ad. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo dall inizio dell attivazione delle Card elettroniche; - una penale giornaliera pari ad. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo (oltre le 24 ore) nell eliminazione delle disfunzioni del servizio; 6

7 - una penale pari ad. 200,00 (Euro duecento/00) per ogni esercizio convenzionato che non ritiri i Buoni pasto o rifiuti la Card elettronica (badge); - una penale pari ad. 200,00 (Euro duecento/00) per ogni esercizio convenzionato che riconoscano ai Buoni pasto un valore nominale inferiore a quello nominale. Tutte le penalità e le spese a carico del Fornitore saranno prelevate dalle somme dovute mensilmente o dalla cauzione definiva, la quale dovrà essere, in tal caso, immediatamente integrata. L Università si riserva la possibilità di risolvere il contratto al raggiungimento come quota di penale, del 10% del valore contrattuale di aggiudicazione. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'università renderà tempestivamente informato il Fornitore con lettera raccomandata a.r. Art. 7. Cauzione definitiva e polizze assicurative Il Fornitore dovrà esibire in sede di stipulazione del contratto, una Cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int., a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione potrà essere costituita alternativamente: - versamento presso il conto di tesoreria intestato all Università degli Studi di Urbino Carlo Bo : Banca delle Marche s.p.a. Filiale di Urbino, via Vittorio Veneto 47, BBAN I c.c.n ; - polizza fideiussoria assicurativa di pari importo rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private, che possiedano i requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348 e siano comprese nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'industria in data 15/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; - fideiussione bancaria di pari importo rilasciata da Aziende di Credito, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizio. - da garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell Economia. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da quelle su indicate. La cauzione definitiva dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. L importo della garanzia potrà essere ridotta del 50% ai sensi dell art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 conformemente alla determinazione dell Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici n. 7 dell 11 settembre La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata della fornitura, gli utilizzatori dei Buoni pasto con le seguenti coperture assicurative: - polizza R.C.T. con un massimale di Euro ,00 esente da franchigia - polizza infortuni con massimale di Euro ,00 esente da franchigia per ogni persona deceduta e per invalidità permanente e di Euro ,00 per rimborso spese mediche documentate per ogni infortunio occorso. 7

8 Tali coperture assicurative dovranno essere estese ai rischi connessi al trasferimento da e per gli esercizi convenzionati, effettuato dai dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, furti, rapine e aggressioni che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio. Dette polizze dovranno essere esibite in originale e/o copia autentica su richiesta dell Università e dovranno avere validità per tutta la durata del servizio. Art. 8. Subappalto E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare la fornitura del servizio o cedere a qualunque titolo il presente contratto. E' inoltre vietata la costituzione in forma societaria o associativa della gestione della fornitura e realizzata in vigenza del presente rapporto contrattuale, tesa al fine di sostituire altro soggetto a quello originariamente rivestente la qualifica di parte. Art. 9. Cessione del contratto e dei crediti Per il Fornitore è vietata la cessione anche parziale del contratto. E inoltre vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall avvenuta esecuzione della fornitura prevista in contratto, senza l espressa e preventiva autorizzazione dell Università. Art. 10. Risoluzione del contratto Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni previste dal presente capitolato speciale, l Università si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art C.C. qualora, nel corso dell appalto, vengano contestate per iscritto più di due volte carenze nell esecuzione della fornitura prestata. Alla risoluzione del contratto, sempre ai sensi e per gli effetti del già citato art C. C., si addiviene anche: a) nel caso di mancato convenzionamento degli esercizi di cui all art. 4.1 lett a) entro il termine inderogabile del 1 agosto 2008; b) nel caso di cessione anche parziale del contratto stesso; c) quando di fatto il Fornitore abbandoni la fornitura senza giustificato motivo; d) in caso di fallimento del Fornitore; e) nel caso si verifichi un fatto a carico del Fornitore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, compresa l eventualità che l Università venga a conoscenza di analogo procedimento posto in essere dall autorità giudiziaria su denuncia di terzi. Art. 11. Spese contrattuali Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge. Art. 12. Elezione domicilio Il Fornitore, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere il suo domicilio a Urbino. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende in Urbino presso il Municipio Via Puccinotti, 3. Art. 13. Foro competente 8

9 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l Università e l impresa aggiudicataria in merito all interpretazione e/o esecuzione del contratto, di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Urbino. Art. 14. Privacy Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in ordine al presente procedimento si informa che: a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, senza e/o con l ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla presente lettera d invito; c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall aggiudicazione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) gli enti competenti al rilascio delle certificazioni riguardanti la regolarità contributiva dei concorrenti (INPS,INPDAP ecc.); 2) gli enti competenti al rilascio delle certificazione riguardanti le norme relative alla vigente normative sul diritto al lavoro dei disabili ; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa Antimafia ; 4) chiunque a seguito dell effettuazione della pubblicità c.d. di gara esperita ; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto nella Parte I Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; f) titolare del trattamento è l Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in Urbino, via Saffi n.2; g) responsabile del trattamento è il dott. Stefano Pretelli Capo ufficio dell Uff. Contratti e Appalti; h) responsabile del procedimento è il dott. Arrigo Donini al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti o informazioni, unicamente per via telefax, al n , entro e non oltre il 6 luglio i) In ogni momento l interessato può esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Art. 15. Rinvio alle leggi vigenti Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del codice civile che disciplinano i contratti, al D.Lgs.163/2006 e succ. mod. e int. ed al D.P.C.M CODICE CIG: C5 9

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