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1 E possibile avere chiarimenti sulle modalità di finanziamento e sui i limiti quantitativi per la liquidazione dei diritti di rogito a favore del dirigente incaricato delle funzioni di vice segretario, secondo la disciplina dell art. 25 del CCNL del ? Tale clausola contrattuale può essere applicata retroattivamente? Le modalità di finanziamento e i limiti quantitativi all erogazione di compensi a titolo di diritto di rogito trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva ma direttamente ed esclusivamente nella legge. Infatti, la vigente normativa legale in materia (art. 41, comma 4 Legge n. 312 del 1980) dispone che una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia, in virtù dell esercizio dell attività di rogito, sia attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Conseguentemente, l importo massimo che ciascun ente locale può comunque erogare a titolo di diritto di rogito non può in ogni caso superare il limite massimo del terzo dello stipendio in godimento del segretario comunale in servizio presso lo stesso. Trattandosi del massimo onere finanziario che il legislatore ha inteso porre a carico degli enti locali in relazione alle attività di rogito, esso non solo è insuperabile ma è anche unico, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere attività di rogito nell ente (segretario e vice segretario). In tal modo si è sempre pronunciato in modo preciso e rigoroso il Ministero dell Economia e delle Finanze. 1 / 6

2 In tale ambito è intervenuta la disciplina dell art.11 del CCNL del , che ha recepito, in coerenza con le richieste del Comitato di Settore, formalmente, le indicazioni interpretative della vigente normativa legale del Ministero dell Economia, nel disciplinare i diritti di rogito spettanti al vice segretario. Si tratta di una disciplina articolata, che esplicita anche i presupposti e le condizioni di erogazione dello specifico compenso di cui si tratta. In particolare viene ribadito che: a) il vice-segretario può sostituirsi al Segretario, nel rogito degli atti, esclusivamente nei casi di sua assenza o impedimento; b) la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo ed unico che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari; c) la percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario; d) ll vice segretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito. Negli enti con dirigenza, ove l incarico di vice segretario è conferito a personale con qualifica dirigenziale, trova applicazione l art. 25 del CCNL dell Area II della dirigenza, siglato in data , secondo il quale: Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo 2 / 6

3 l ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. Indubbiamente, questa specifica disciplina contrattuale in materia per la dirigenza (art.25 del CCNL del ) è meno articolata e completa, rispetto a quella del personale non dirigente, ma ciò non influisce in alcun modo sulle modalità applicative dell istituto, in quanto come sopra detto, le modalità di finanziamento e di erogazione dei compensi per diritti di rogito trovano la loro regolamentazione primaria direttamente. La circostanza che l erogazione dei diritti di rogito a favore dei dirigenti vice segretari debba avvenire nel rispetto delle previsioni dell art. 41, comma 4, della legge n.312 del 1980 e nell ambito del limite massimo del terzo dello stipendio in godimento del segretario comunale in servizio presso l ente è stata chiaramente precisata nella Relazione illustrativa del CCNL del predisposta per la certificazione dei costi da parte della Corte dei Conti, che è sempre stata utilizzata come canone fondamentale di interpretazione della disciplina contrattuale e come tale sempre adeguatamente pubblicizzata. Tale indicazione era stata espressamente richiesta dal Ministero dell Economia e delle Finanze, che alla stessa aveva collegato il parere favorevole del Governo alla sottoscrizione definitiva del medesimo CCNL. Infatti, essendo già stata sottoscritta l ipotesi di accordo, non era più possibile operare alcuna modifica del testo contrattuale. I medesimi principi applicativi, affermati espressamente per il personale non dirigente (importo massimo erogabile; possibili destinatari, ecc.) non possono non trovare applicazione anche per il personale dirigente, nonostante la più scarna formulazione della specifica clausola contrattuale, dato che, come più volte affermato, la regolamentazione primaria della materia è ancora rappresentata dall art. 41, comma 4 Legge n. 312 del In tal senso si sono pronunciati sia la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale di controllo per la Regione Toscana (parere n. 7 del 2007) sia il Ministero dell Economia e delle Finanze IGOP (parere 8 giugno 2007). In particolare, la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale di controllo per la Regione Toscana, ha 3 / 6

4 chiarito che l art. 11 del ricordato CCNL del 9 maggio 2006 ha riconosciuto la corresponsione al Vice Segretario non dirigente dei diritti di rogito nei limiti di un terzo dello stipendio del Segretario (art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) e in relazione al periodo di effettiva sostituzione. Aggiunge la disposizione contrattuale che il terzo dello stipendio del Segretario costituisce l importo massimo erogabile dall ente a tale titolo, limite unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. Tale disposizione, nel far propri limiti e criteri dettati dalla legge per gli analoghi diritti del Segretario, da un lato consolida l interpretazione della legge stessa (secondo cui lo stipendio da prendere in considerazione è quello teorico del Segretario ed il limite va rapportato al periodo di effettivo servizio prestato), dall altro pone a base della corresponsione la figura giuridica della sostituzione. Essa infatti chiarisce che il limite di spesa per l ente (un terzo dello stipendio teorico del Segretario) è indifferente rispetto alle vicende sostitutive di fatto, ciò che comporta una ripartizione dei diritti in funzione dei periodi di effettiva durata delle sostituzioni. Se è vero, dunque, che il CCNL dell area non dirigenziale non è direttamente applicabile all ipotesi della sostituzione del Segretario da parte del Vice Segretario dirigente, e che l interpretazione dei contratti collettivi è materia estranea alla contabilità pubblica e demandata a particolari procedure, vero è anche che la mancata indicazione, da parte dell art. 25 del diverso CCNL applicabile ai dirigenti, delle modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge. Appare pertanto logico, oltre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che anche nell ipotesi considerata il limite di spesa per l Ente, a prescindere dalle vicende sostitutorie, resti quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione. Sostanzialmente negli stessi termini si è espressa la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con la delibera n. 15/2008). Alla luce di quanto sopra detto, la vigente disciplina in materia di diritti di rogito, sotto il profilo applicativo, si può ricostruire come segue: a) in attuazione delle previsioni dell art. 41, comma 4, della legge n. 312/1980, per la 4 / 6

5 liquidazione dei diritti di rogito, il limite massimo del terzo deve essere riferito allo stipendio in godimento del segretario; b) l ammontare corrispondente, pertanto, nell ambito dell ente rappresenta il massimo teorico onere finanziario che può essere posto a carico dell ente stesso, a prescindere dal numero dei beneficiari (segretario e/o vicesegretario); c) la concreta corresponsione dei diritti di rogito al vice segretario deve essere effettuata in ragione della effettiva durata dei periodi di sostituzione; d) pertanto, relativamente al vice segretario, la percentuale di 1/3 dello stipendio deve essere rapportata al periodo di effettiva sostituzione del segretario nel corso del quale interviene la stipulazione del contratto; con riferimento al caso esposto, quindi, se la sostituzione del vice segretario ha avuto complessivamente una durata di 75 giorni, questa rappresenta il termine di riferimento cui rapportare la quantificazione dei diritti di rogito spettanti al segretario, nell ambito del tetto massimo possibile di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario (cioè 75/365 di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario); e) relativamente alle modalità di erogazione, si ritiene utile richiamare quanto affermato dal Ministero dell Economia e delle Finanze IGOP nel proprio parere dell 8 giugno 2007: Circa le modalità di liquidazione dei diritti in questione, appare corretta la procedura di una liquidazione a consuntivo, una volta definita la somma da erogare e le percentuali di partecipazione all attività rogante da parte dei possibili interessati. In sostanza, secondo l IGOP, l unica maniera corretta di effettuare le ripartizioni tra i possibili destinatari (segretario e vicesegretario) è quella di un accantonamento delle risorse disponibili e di una liquidazione a consuntivo, una volta che si sia definito chi ed in che misura abbia partecipato all attività rogatoria nell arco temporale annuale di riferimento. Come detto, fonte di regolazione dei diritti di rogito per i dirigenti incaricati delle funzioni di vice segretario è contenuta nell art. 25 del CCNL del La suddetta clausola contrattuale ha disciplinato la materia, preoccupandosi di consentire l ulteriore erogazione del compenso di cui si tratta al personale dirigente, dato che per effetto della disapplicazione delle precedenti regole, conseguente alla stipulazione del contratto del 5 / 6

6 , da quel medesimo anno lo stesso non poteva più beneficiarne. Secondo le regole generali, quindi, la nuova disciplina ha trovato applicazione solo dal momento della sottoscrizione definitiva del CCNL in cui è inserita. Conseguentemente, escluso ogni effetto retroattivo, solo dal i diritti di segreteria potevano essere di nuovo corrisposti ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice segretario, secondo le modalità sopra descritte. 6 / 6

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