deontologia comportamenti

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1 Le carte La deontologia cerca di intervenire, sanzionando i trasgressori, su tre aspetti: 1 codificando, in maniera elastica e adeguata al mutare dei tempi, il comportamento del giornalista nell esercizio della sua professione (il cosa, quanto e come può scrivere) e quindi cerca di definire i limiti dell esercizio del diritto all informazione; 2 stabilendo, in maniera più stringente, delle norme riguardo i comportamenti professionali e personali del giornalista; 3Intervenendo, talvolta in maniera coincidente, ma altre in maniera più restrittiva, sugli ambiti definiti dalla legge (diffamazione, privacy, rettifica, protezione dei minori, protezione dei migranti, protezione dell infanzia).

2 La carta dei doveri Chi la scrive: documento CNOG-FNSI dell 8 luglio 1993 Principi, ma anche sanzioni, perché Si parte dall articolo 2: Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 Si conclude con l articolo 2: La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

3 La carta dei doveri/ i principi Oltre a quelli elencati nell articolo 2 Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.

4 La carta dei doveri Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri. Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico. Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

5 La carta dei doveri Rettifica e replica. Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.

6 La carta dei doveri Presunzione d innocenza. In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo. ( ) In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

7 La carta dei doveri Le fonti. Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. ( ) In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

8 La carta dei doveri Informazione e pubblicità. I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

9 La carta dei doveri Incompatibilità. Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto. Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale. Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

10 La carta di Treviso Un lungo cammino: Dichiarazione di Ginevra del 1924 fatta propria dalla Società delle Nazioni Dichiarazione dei diritti del bambino del novembre 1989 viene approvata la Convenzione sui diritti del fanciullo che sarà ratificata dal parlamento italiano nel maggio 1991.

11 La carta di Treviso La Convenzione stabilisce, all articolo 3, il principio che in ogni atto relativo ai minori deve essere assicurato come preminente «l interesse superiore del fanciullo». La Carta di Treviso parte dal presupposto che occorra prevedere adeguate cautele «per garantire l armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione», una considerazione che deve diventare principio guida anche per i giornalisti. In tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati.

12 La carta di Treviso COSA SIGNIFICA: NON POSSIAMO SCRIVERE NOTIZIE SUI MINORI?. No, il fondamentale diritto all informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psicofisica, affettiva e di vita di relazione

13 La carta di Treviso/la maggiore età I 18 ANNI SONO L UNICO SPARTIACQUE? Caso rave party Sorano maggio 2011: l conducente e la ragazza sono studenti in un istituto tecnico, gli altri due diciassettenni sono un barista e un garzone di una pescheria. "Matteo ha perso la testa e noi non abbiamo saputo controllarci" ha raccontato uno dei quattro. Al volante dell'auto e positivo all'alcoltest con 0,87, c'era Matteo Gorelli, 19 anni di Cerreto Guidi. Ma anche il caso di Karima El Mahroug, nota come Ruby Rubacuori apparsa con volto e nome nelle cronache nel giorno della maggiore età

14 La carta di Treviso/la maggiore età L articolo 114 CPP (comma 6) vieta la pubblicazione delle generalità e dell immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Altre norme tutelano il minore nell incidente probatorio (art. 398 comma 5 bis), il minore vittima di reati sessuali chiamato a testimoniare (art. 498 commi 4, 4 bis, 4 ter), il minore parte offesa o testimone nel dibattimento (art. 472 n.4). Inoltre, sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento (art. 13 Codice di Procedura Penale Minorile)

15 La carta di Treviso/il decalogo 1. l esigenza di garantire l anonimato del minore quando esso è autore, vittima o teste in fatti di cronaca anche privi di rilievo penale 2. il divieto di riportare qualsiasi elemento ne faciliti l identificazione 3. speciali cautele nella trattazione di vicende relative a casi di affidamento, adozione, separazione, divorzio 4. il divieto di intervistare dei bambini che non devono essere coinvolti in trasmissioni televisive e radiofoniche che «possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico» e analoga precauzione deve essere osservata riguardo alle «forme di comunicazioni lesive dell armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall eventuale consenso dei genitori» 5. la preoccupazione di non enfatizzare i particolari suscettibili di provocare suggestione o emulazione in casi di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità;

16 La carta di Treviso/il decalogo 6. la raccomandazione di usare particolare cautela nell uso delle immagini nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà 7. e di rapimenti 8. particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l immagine, l attività o la personalità del minore 9. una specifica raccomandazione riguarda l informazione multimediale le cui notizie sono «persistenti nel tempo». 10. la necessità di assicurare «un approccio al problema dell infanzia che non si limiti all eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità».

17 La carta di Treviso/le foto La pubblicazione è sempre legittima quando le immagini «ritraggono scene di manifestazioni pubbliche, o anche private ma sociali o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, oltretutto, l eventuale immagine che ritrae il minore sia del tutto casuale ed in nessuna maniera mirata a polarizzare l attenzione sull identità del soggetto e sulla sua riconoscibilità (una funzione religiosa cui partecipi il Papa, una festa musulmana, le manifestazioni politicosindacali del Primo maggio).

18 La carta di Treviso/le foto La Carta di Treviso consente la pubblicazione delle notizie su un minore e persino la sua identificazione quando l informazione costituisce non una lesione della sua personalità, ma una promozione della stessa. In tal modo rappresenta non un pregiudizio, ma al contrario un rilevante interesse del minore.

19 La carta di Roma giugno 2008 Il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, abitualmente indicato come Carta di Roma, vuol fornire un indicazione chiara ai giornalisti sull approccio alle notizie riguardanti l immigrazione Un fenomeno che ha reso necessaria una messa a punto anche del lessico utilizzato dai media, che spesso trasmette, anche in maniera inconsapevole, il retaggio di pregiudizi fortemente discriminatori e poco rispettosi della dignità umana.

20 La carta di Roma Ai giornalisti è richiesto, vista la delicatezza della situazione e l effetto che può scaturire da una informazione non corretta e consapevole, di osservare la massima attenzione adottando termini giuridicamente appropriati, evitando l uso di termini impropri che spesso hanno un sapore discriminatorio e irrispettoso della dignità delle persone.

21 La carta di Roma La Carta sollecita la massima attenzione nell evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte, invitando i giornalisti ad essere consapevoli «del danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti».

22 La carta di Roma. I mezzi di informazione dovranno preoccuparsi di tutelare richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta che scelgono di parlare con i giornalisti, tenendo presente che «chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell esposizione attraverso i media». Si raccomanda di interpellare, quando possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire l informazione in un contesto chiaro e completo, che tenga conto anche delle cause dei fenomeni.

23 La carta di Roma GLOSSARIO Per evitare di usare termini discriminatori e degradanti come «vù cumprà», «zingari», «clandestini» che non definiscono in maniera appropriata la situazione in cui si trovano queste persone, ma che trasmettono una carica di disvalore.

24 La carta di Roma GLOSSARIO «richiedente asilo» (chi presenta domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra e che ha, in attesa di una decisione, un diritto di soggiorno regolare) «rifugiato» (chi ottiene tale status temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali). Il rifugiato ha diritto alla protezione internazionale da parte dell'unhcr o dalle nazioni firmatarie della Convenzione di Ginevra del Lo status, che equipara il rifugiato al cittadino italiano, dà diritto a un permesso di cinque anni rinnovabile. Il rifugiato è una persona che è stata perseguitata Prima di assumere tale status è un richiedente asilo e in tale condizione è sospesa ogni procedimento penale.

25 La carta di Roma GLOSSARIO Extracomunitario non è un termine neutro (non viene mai usato per uno svizzero o un canadese, ad esempio); il procuratore capo di Savona Francantonio Granero lo ha fatto bandire da tutti gli atti giudiziari e anche dai rapporti della polizia giudiziaria. Meglio usare stranero, o non comunitario. Quando si usa il termine clandestino, in realtà ci si riferisce all'overs tayer, ossia a coloro che restano sul territorio nazionale dopo la sca denza del visto o del permesso di soggiorno. La locuzione corretta è quindi mi grante irregolare. Negli Usa vengono definiti undocument persons, in Francia sans pa pier.

26 Le altre carte Codice per la protezione dei dati personali Carta dei doveri dell informazione economica Carta di Perugia Decalogo del giornalismo sportivo Carta di Firenze Carta di Milano Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa

27 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DELL INFORMAZIONE ECONOMICA 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone; 6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

28 Le altre carte CARTA DI PERUGIA: INFORMAZIONE E MALATTIA Articolo 1 Sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente ad un'informazione corretta e completa. Articolo 2 L'informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria.

29 Le altre carte CARTA DI PERUGIA: INFORMAZIONE E MALATTIA Articolo 5 Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornite da responsabili o da persone da essi delegate. Articolo 7 È impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità. Articolo 8 Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre in interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

30 Le altre carte CARTA DI PERUGIA: INFORMAZIONE E MALATTIA Articolo 5 Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornite da responsabili o da persone da essi delegate. Articolo 7 È impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità. Articolo 8 Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre in interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

31 Le altre carte IL DECALOGO DEL GIORNALISTA SPORTIVO 3. Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti ; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza 4. Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente. 6. Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi. 7. Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.

32 Le altre carte IL DECALOGO DEL GIORNALISTA SPORTIVO 8. Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive. 9. Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms

33 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA L'Ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'ordine (Carta dei doveri, Carta di Treviso sui minori), Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, Carta di Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate in futuro dall'ordine.

34 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA Il giornalista che opera negli Uffici Stampa della Pa agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. il giornalista è tenuto, pur in un doveroso ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.

35 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA Il giornalista dell Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell ambito dell ente, organizzazione o azienda, hanno titolo esplicito per fornirgliele, ovvero dal giornalista capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal responsabile dell attività di informazione dell Ente medesimo, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.

36 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall interesse economico In particolare, nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell organo assembleare che quella dell organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l informazione dell assemblea e quella dell Esecutivo.

37 Le altre carte CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione. La violazione di queste regole integranti lo spirito dell art. 2 della Legge n. 69 comporta l applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.

38 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI il Cnog invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà. Sopratutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società - o, ancora, quando sia stata scontata la pena - particolare attenzione va posta al diritto all oblio che tutela dalla diffusione di dati che riguardino precedenti giudiziari o comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento.

39 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena.

40 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI Le misure alternative alla detenzione sono: l affidamento i prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare Garantiscono l applicazione della funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 della Costituzione

41 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI l affidamento in prova ai servizi sociali il soggetto viene affidato ai servizi sociali un periodo uguale a quello della pena da scontare e, in caso di comportamento negativo può essere revocato, in caso positivo può determinare una lieve riduzione della pena

42 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI la semilibertà, può essere scontato l'arresto o la reclusione non superiore a sei mesi; inoltre, può essere decisa dopo aver scontato metà della pena, oppure, in casi più gravi, dopo due terzi. la detenzione domiciliare può essere concessa a determinate condizioni, se il soggetto ha più di settanta anni o per specifici motivi familiari o di salute

43 Le altre carte PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, DETENUTI O EX DETENUTI Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; Tenere conto dell'interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio.

44 Le altre carte CARTA DI FIRENZE E la carta deontologica sulla precarietà nel lavoro giornalistico e la sua premessa è rappresentata dallo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

45 Le altre carte CARTA DI FIRENZE l articolo 1 riguarda le politiche attive contro la precarietà L articolo 2 stabilisce, tra l altro, che gli iscritti all Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato. Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

46 Le altre carte CARTA DI FIRENZE Gli iscritti all Ordine con ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a: a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati; b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria; c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi; d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso; e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d autore. f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto; g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

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