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1 COMUNE DI MONTE URANO Provincia di Fermo copia determinazione n. 104 del del responsabile del servizio SERVIZI CULTURALI Dott. Capparuccini Giorgio Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO PER 11 MESI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEL CAMPO SPORTIVO SANT'ANDREA ALLA S.S. MONTURANESE CALCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA Sul presente atto sono stati espressi in via preventiva i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: Parere di regolarità tecnica: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato f.to Dott. Capparuccini Giorgio Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria che rende l'atto esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole Il Responsabile Servizi Finanziari f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni La presente copia, composta di n. fogli e n. allegati, è conforme all'originale depositato nell'ufficio Segreteria. 19/08/2014 Responsabile Segreteria Affari Generali Dott. Marziali Andrea Comune Monte Urano - copia determinazione n. 104 del Pag. 1 -

2 COMUNE DI MONTE URANO Provincia di Fermo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione di G.C. n. 77 del 31/07/2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato demandato al responsabile dei servizi Sociali e Culturali di procedere alla proroga in via straordinaria e temporanea per 11 mesi dell'affidamento della gestione del campo sportivo comunale sito in via Olimpiadi e del campo sportivo Sant Andrea alla S.S. "Monturanese Calcio" dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2015; VISTE le particolari condizioni e modalità dell'accordo da stipulare, indicate in linea generale nel sopra citato atto deliberativo; VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000; EVIDENZIATO che sul presente atto sono stati espressi in via preventiva i pareri e visti di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; CONSIDERATA la propria competenza ad adottare il presente atto in base alle attribuzioni disposte dal Sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1. DI AFFIDARE alla società sportiva "Monturanese Calcio" la gestione del campo sportivo comunale sito in via olimpiadi, e del campo sportivo Sant Andrea di Monte Urano per n. 11 mesi dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2015, in attesa di poter attivare le varie procedure amministrative per la concessione di beni, lavori e servizi; 2. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione disciplinante modalità, condizioni ed obblighi relativi all'affidamento in oggetto, con la società "Monturanese Calcio"; 3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la spesa (erogata a titolo di rimborso spese) nel seguente modo: - CAMPO SPORTIVO COMUNALE cap bilancio 2014 e bilancio 2015: per l anno 2014: 6.000,00 (prima rata del nuovo accordo entro il 31 agosto 2014); per l anno 2015: ,00 euro (altre 3 rate dell accordo dell importo di 5.640,00 cadauna nei mesi di gennaio aprile e giugno 2015); - CAMPO SPORTIVO SANT ANDREA cap bilancio 2014 e bilancio 2015: per l anno 2014: 2.000,00 euro (prima rata del nuovo accordo entro il 31 agosto 2014); per l anno 2015: 4.420,00 euro; (altre 3 rate dell accordo dell importo di 1.473,33 euro cadauna nei mesi di gennaio, aprile e giugno 2015); si precisa che le varie rate (sia del campo sportivo comunale che del Sant Andrea) saranno pagate solo a condizione che le varie utenze domestiche (gas, acqua, luce) siano state tutte (nel trimestre interessato) effettivamente pagate e che non risultino debiti pregressi da saldare anche riferiti a precedenti annualità. Le somme eventualmente trattenute saranno pari a quelle non pagate oltre gli interessi a poste a disposizione dei creditori. Il Responsabile del servizio Sociale e Culturale Dr. Giorgio Capparuccini Comune Monte Urano - determinazione n. 104 del 5/08/ Pag. 2 -

3 COMUNE DI MONTE URANO Provincia di Fermo CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEL CAMPO SPORTIVO SANT'ANDREA ALLA SOCIETA' SPORTIVA "MONTURANESE CALCIO" PROROGA STAGIONE per 11 MESI.- Repertorio n.. L'anno duemilaequattordici (2014) addì. ( ) del mese di., nella sede Municipale, in esecuzione della delibera di G.C. n. 77 del 31/07/2014, e Determinazione del Responsabile del Servizio n... del., esecutive ai sensi di legge, e nel rispetto del vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali; T R A - il COMUNE DI MONTE URANO (di seguito denominato Comune), codice fiscale n , rappresentato dal Dr. GIORGIO CAPPARUCCINI, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede Municipale a Monte Urano in piazza Libertà n. 2, E - la SOCIETA' SPORTIVA MONTURANESE CALCIO (di seguito denominata società affidataria), codice fiscale n , rappresentata dal Signor GIORGIO DIOMEDI, Presidente Pro-tempore nato a Monte Urano il , residente a Monte Urano in via Gramsci n. 40, Presidente pro-tempore, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 AFFIDAMENTO TEMPORANEO Il Comune affida la gestione del campo sportivo comunale sito in via Olimpiadi ed il campo sportivo Sant'Andrea alla società sportiva "Monturanese Calcio" per l'esercizio della pratica sportiva nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti. L Affidamento del campo sportivo comunale e del campo sportivo Sant Andrea, a tempo determinato, viene conferito per 11 mesi dal al Entrambi o uno soltanto degli affidamenti possono essere revocati in qualsiasi momento dal Comune, per giustificati motivi, in modo però di garantire comunque il completamento della stagione agonistica. ART. 2 RIMBORSO SPESE Per l'affidamento di che trattasi viene conferito un contributo annuale a titolo di rimborso spese sostenute: - Per il campo sportivo comunale, in considerazione altresì che le utenze sono a carico del soggetto gestore e che ammontano complessivamente a circa ,00 euro: l'importo forfettario annuo di ,00 per la suddetta stagione sportiva: 2014/2015, - Per il campo sportivo Sant Andrea: l'importo forfettario annuo di 6.420,00 euro per la suddetta stagione sportiva 2014/2015. La somma complessiva di ,00 euro viene corrisposta in 4 rate nel seguente modo: - la prima rata di 8.000,00 euro entro il 31 agosto le altre tre rate di 7.113,33 euro cadauna nei mesi di gennaio, aprile e giugno Il pagamento di tutte le rate avverrà a condizione che le varie utenze domestiche (gas, acqua, luce) siano state (nel trimestre interessato) tutte effettivamente pagate e non ci siano debiti residui da saldare anche accumulati precedentemente al presente accordo. Le somme trattenute saranno pari a quelle non pagate oltre gli interessi e poste a disposizione dei creditori. ART. 3 CAUZIONE

4 La Società ha già costituito la cauzione definitiva di 1.400,00 euro, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa d'inadempienze o cattiva esecuzione dei servizi da parte della Società. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali con restituzione dell'importo subito dopo la scadenza della convenzione. ART. 4 GARANZIA DI CUSTODIA E RAPPORTI La Società Affidataria dovrà garantire a proprie spese la custodia dei due campi sportivi e di tutti gli impianti ed attrezzature ad essi connessi. I rapporti intercorrenti tra il Comune e la Società Affidataria, dovranno essere tenuti dal Rappresentante Legale della Società, la quale dovrà tempestivamente comunicare l'eventuale cambiamento dello stesso. ART. 5 UTILIZZO La Società Affidataria potrà utilizzare i due campi sportivi per l'esercizio di tutte quelle attività sportive compatibili con le attrezzature e le caratteristiche dell'impianto. - utilizzo del campo sportivo Sant Andrea: Il campo sportivo Sant'Andrea potrà essere utilizzato dalle Istituzioni scolastiche, dalle S.S. (compresa la Società della Monturanese Calcio), Enti e Associazioni, e singoli cittadini, previo il rispetto delle norme ed il pagamento al Comune di quanto stabilito sia nel Regolamento comunale di utilizzo degli impianti sportivi comunali, e nella delibera annuale della determinazione delle tariffe. - utilizzo del campo sportivo comunale: Il campo sportivo comunale di via olimpiadi potrà essere utilizzato temporaneamente dalle istituzioni scolastiche, da altre società sportive, enti, associazioni e singoli cittadini, compatibilmente con le esigenze della Società Affidataria e previo rilascio da parte di quest'ultima di apposita autorizzazione. Sia la richiesta che l'autorizzazione o il diniego devono essere comunicati, per conoscenza, al Comune. Nel caso di più richieste la Società Affidataria dovrà tener conto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 3 del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi. Il soggetto utilizzatore dovrà rimborsare i costi di gestione (acqua, luce, gas, custodia, ecc.) che saranno quantificati in misura proporzionale alle ore di effettivo utilizzo della struttura. Il campo sportivo comunale, previo accordo tra le parti (più società sportive monturanesi) potrà essere utilizzato per gli allenamenti e per le partite di campionato, anche da altre società sportive monturanesi che praticano la disciplina sportiva del calcio. In questo caso il soggetto utilizzatore dovrà rimborsare i costi di gestione (acqua, luce, gas, custodia, ecc.) che saranno quantificati in misura proporzionale alle ore di effettivo utilizzo della struttura. In caso di mancato accordo, anche dietro la propositiva mediazione dell assessorato allo sport, l Amministrazione Comunale si riserva di decidere definitivamente in merito alla questione. La Monturanese Calcio s impegna a far utilizzare il campo sportivo comunale (e non quello in località Sant Andrea) a tutte le formazioni giovanili, sia per gli allenamenti che per le partite di campionato, (salvo per quegli allenamenti che nei mesi invernali quando - le condizioni atmosferiche non lo permettono - si potrà andare al Campo Sant Andrea, proprio al fine di preservare il manto erboso dello stadio comunale). al fine di evidenziare la connotazione pubblica della struttura. Viene ovviamente fatta salva la facoltà che tale utilizzo non intralci le partite di campionato della prima squadra. Dalla concessione del campo sportivo comunale vengono esclusi per il loro utilizzo i vari i box garage posti al di sotto delle gradinate. Il loro utilizzo resta in carico

5 all Amministrazione Comunale. ART. 6 UTILIZZO DA PARTE DELL ENTE COMUNALE Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare direttamente il campo sportivo comunale per rilevanti motivi di pubblico interesse, o di autorizzare l'utilizzo gratuito dello stesso da parte di soggetti interessati. In entrambi i casi l'utilizzo deve essere compatibile con le esigenze della Società Affidataria, alla quale dovranno essere rimborsati i costi di gestione come indicato al precedente art. 8. ART. 7 APERTURA DELLA STRUTTURA SPORTIVA PER L UTILIZZO DELLA PISTA DI ATLETICA DA PARTE DEI CITTADINI DI MONTE URANO La Società Sportiva Monturanese Calcio, s impegna altresì a tenere aperta la struttura sportiva almeno 3 giorni alla settimana, informando con apposita cartellonistica (esposta agli accessi dei due ingressi della struttura indicante altresì oltre agli orari i nominativi dei referenti in possesso delle chiavi di accesso) limitatamente alla possibilità di far accedere la stessa cittadinanza nella pista di atletica per lo svolgimento di una normale attività di footing da agosto a maggio. Tale utilizzo viene ovviamente precluso in concomitanza delle partite di campionato. Durante gli allenamenti delle squadre di calcio l utilizzo è concesso per attività di footing, non sono ammesse attività che prevedono l uso della bicicletta. ART. 8 RESPONSABILITA E DANNI La Società Affidataria é responsabile della corretta gestione dei due campi sportivi e di tutti i danni arrecati alle strutture, anche da terze persone o da qualsiasi tifoso, avendo la stessa l'obbligo della vigilanza e della custodia delle cose e delle persone presenti negli impianti. La valutazione dei danni sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune, con perizie tecniche del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. I soggetti che utilizzeranno temporaneamente i campi sportivi saranno responsabili di ogni danno arrecato alla struttura, agli impianti alle attrezzature, anche nel caso in cui vengano causati da terze persone o da qualsiasi tifoso, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle cose e delle persone presenti nei campi sportivi durante l'utilizzo. La Società Affidataria dovrà controllare i due impianti sportivi, segnalando tempestivamente al Comune eventuali danneggiamenti. Il Comune é esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi danno, prevedibile o imprevedibile, causato da crolli di manufatti, conseguenti alla presenza di persone in numero superiore alla capienza prevista dagli impianti annessi ai campi sportivi. Anche in tal caso la responsabilità civile verso terzi farà interamente carico alla società sportiva utilizzatrice. Il Comune é inoltre estraneo a rapporti intercorrenti tra le Società e i loro collaboratori e/o dipendenti. ART. 9 POLIZZA La Società Affidataria e i soggetti autorizzati all'utilizzo temporaneo dei campi sportivi assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile verso ogni persona (spettatori, atleti, personale di servizio, ecc.) e cose per danni arrecati in occasione di gare, manifestazioni sportive e durante la normale attività sportiva o ricreativa. A tale scopo le Società si obbligano a stipulare apposita polizza assicurativa (con massimali adeguati) che dovrà essere prodotta in copia al Comune prima dell'inizio della utilizzazione dei due impianti. ART. 10 PRESCRIZIONI ESPLETAMENTO GARE SPORTIVE La Società Affidataria e gli altri soggetti utilizzatori hanno l'obbligo di ottemperare, nell'espletamento di gare sportive, alle prescrizioni di leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di pubblici spettacoli. ART. 11 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA Tutte le spese di gestione ordinaria (acqua, luce e gas), del campo sportivo comunale, sono a carico della Società Affidataria che dovrà procedere alla stipula dei relativi contratti di fornitura.

6 Sono, altresì, a carico della Società Affidataria tutte le spese di ordinaria manutenzione relative agli immobili, attrezzature, impianti, apparecchiature, tecnologie, verde e terreno di gioco. ART. 12 COMODATO D USO Il Comune consegna in comodato gratuito alla Società Sportiva affidataria tutte le attrezzature necessarie per la sistemazione del campo di gioco del campo sportivo comunale. L'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente ai rappresentanti della Società Sportiva, dopo aver valutato il corretto funzionamento delle attrezzature, stilerà un verbale di consegna delle stesse. Tutte le eventuali riparazioni per il corretto funzionamento delle attrezzature sono a carico della Società Affidataria. ART. 13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono a carico del Comune le spese per interventi di miglioramento, potenziamento, ammodernamento dei campi sportivi e, in generale, tutti i lavori di straordinaria manutenzione. La Società affidataria si fa carico di segnalare i vari interventi di straordinaria manutenzione all'ufficio Tecnico Comunale. ART. 14 PUBBLICITA La Società Affidataria può occupare spazi all'interno del campo sportivo comunale per l'esposizione di cartelloni e/o striscioni pubblicitari. Tutti i conseguenti obblighi previsti dalle disposizioni in materia di imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni, derivanti sono naturalmente a carico della Società Affidataria. ART. 15 SANZIONI Il mancato rispetto della presente Convenzione, comporterà provvedimenti sanzionatori a carico della Società Affidataria da parte dell'amministrazione Comunale, non esclusa la revoca della gestione. ART. 16 SPESE CONTRATTUALI Le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, da registrarsi in caso d'uso, sono a carico della Società Sportiva.- LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE Dr. Giorgio Capparuccini Giorgio Diomedi VISTO: si autentica ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs n. 267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Angelo Cippitelli

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