PREMESSA. di 20 23/12/

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1 di 20 23/12/ Brevi note sui profili applicativi dell anatocismo ai rimborsi tributari a cura del Ce.R.D.E.F - Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria Sommario: Premessa; 1. Breve inquadramento generale del fenomeno dell anatocismo; 1.1. La pratica degli interessi anatocistici nell economia di Roma antica; 2. Cenni sulla disciplina giuridica dell anatocismo; 2.1. La disciplina dell anatocismo nel diritto romano; 2.2. Cenni sulla disciplina civilistica dell anatocismo nel diritto italiano; 2.3.L anatocismo nei contratti bancari; 3. L operatività dell art C.C. nelle procedure di rimborso I.V.A: (Profili generali); 4. Condizioni e limiti dell operatività dell anatocismo nei rimborsi I.V.A.; 5) Conclusioni. PREMESSA Il fenomeno dell anatocismo, vale a dire la pratica della capitalizzazione degli interessi sugli interessi, ha origini remote: infatti, come diremo nel parag. 2.1, il fenomeno in parola era noto già nel mondo egizio, prima ancora che nel mondo romano: sin da allora il legislatore si è preoccupato di fornirne una disciplina la quale conciliasse le esigenze di tutela del contraente più debole con quelle di assicurare la giusta remunerazione a chi offriva capitali in prestito. Invero, nel corso della storia il legislatore ha, in buona sostanza, guardato con diffidenza alla pratica degli interessi anatocistici, statuendo o divieti assoluti a tale pratica o prevedendo modalità e condizioni alla capitalizzazione degli interessi sugli interessi. Come diremo tra breve, già nel mondo romano la Dottrina ha dibattuto in ordine alle ragioni economico-sociali alla base del fenomeno dell anatocismo. Sul finire del XX secolo, tale dibattito si è ravvivato a seguito di due pronunce della Corte di Cassazione in tema di legittimità delle clausole, contenute nei contratti bancari, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale (e non semestrale, così come previsto dall art c.c.), degli interessi maturati sui saldi passivi per la clientela[1]. Recentemente la Suprema Corte a Sezioni Unite è ritornata sull argomento ribadendo il principio di diritto già affermato nel 1999, per il quale le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all art c.c., non rinvenendosi l esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, e

2 di 20 23/12/ aggiungendo che tale divieto non può ritenersi derogato neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività ad una prassi negoziale che poi si è dimostrata essere contra legem [2]. A seguito di tali sentenze gli studiosi di diritto romano e di diritto civile[3] hanno profuso un lodevole sforzo di inquadramento sistematico della vicenda giuridica in argomento, che riteniamo opportuno ripercorrere brevemente nei paragrafi seguenti. Tale ricostruzione storica delle problematiche connesse alla pratica degli interessi anatocistici rappresenta il presupposto logico-sistematico per affrontare il temarelativo alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della spettanza al contribuente degli interessi anatocistici maturati sulla generalità dei rimborsi tributari: A tal proposito si rammenta che il primo significativo passo su tale cammino è stato mosso dalla Corte di Cassazione con la storica sentenza 22 gennaio 1999, n. 552, con la quale si riconosceva la maturazione degli interessi composti sugli interessi legali maturati sui rimborsi IVA e non ancora corrisposti, ex art c.c. (c.d. interessi anatocistici). Successivamente la Suprema Corte, seguendo il solco segnato dalla testé citata pronuncia del 1999, con la sentenza del 10 marzo 2004 n. 4830, dando ormai per acquisita la spettanza di detti interessi, si è soffermata sulla operatività della procedura disciplinata dall art c.c, affermando il principio della piena applicabilità di detta procedura alle obbligazioni tributarie[4]: tale conclusione è la conseguenza dell ormai acquisita identità strutturale e contenutistica dell obbligazione tributaria con quella civile. Di tale identità non si ritiene opportuno trattare diffusamente in questa sede, in quanto sull argomento si è già espressa (ormai da decenni) Autorevolissima Dottrina[5]. Piuttosto, vogliamo domandarci perché storicamente il legislatore ha guardato con diffidenza alla possibilità che gli interessi, dovuti su un capitale preso a prestito, producessero altri interessi. D altro canto, quali sono le ragioni economiche alla base della fruttuosità degli interessi maturati? E ancora, è compatibile la disciplina ex art c.c. con quella dei rimborsi IVA, ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72? Inoltre, sul versante processuale, è compatibile la richiesta di tali interessi con la natura essenzialmente impugnatoria del processo tributario? Infine, la forza espansiva del filone giurisprudenziale in esame può giungere fino al riconoscimento della maturazione degli interessi anatocistici sulla generalità dei rimborsi tributari e, specularmente, può ridondare in favore della medesima Amministrazione Finanziaria, consentendo a quest ultima di vantare tali interessi sui debiti dei contribuenti? A questi interrogativi ci proponiamo di fornire una risposta, senza pretesa di esaustività, attraverso i paragrafi che seguono.

3 di 20 23/12/ BREVE INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO DELL ANATOCISMO In questo paragrafo desideriamo indagare sulle ragioni economiche che sono alla base del fenomeno dell anatocismo, a partire dall esperienza storica del mondo antico. In particolare, desideriamo indagare quali fenomeni economici hanno portato all affermarsi negli Ordinamenti Giuridici del riconoscimento di differenti tipologie di interessi, quali gli interessi legali, gli interessi da svalutazione monetaria e, per quel che maggiormente interessa, gli interessi anatocistici. Vale la pena osservare, in via preliminare, che il principio degli interessi anatocistici non appartiene che di riflesso al mondo del diritto[6]. Esso è una regola economica e finisce col trasfondersi in principi giuridici cangianti nei diversi momenti storici e a seconda delle esigenze contingenti[7]. Come è stato osservato da moderni economisti[8], il ricorso al prestito ad interessi semplici o, piuttosto, a quello ad interessi composti corrisponde, in un sistema in equilibrio, a due diverse situazioni economiche, a seconda che si voglia o meno trarre profitto immediato da un investimento. 1.1 LA PRATICA DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI NELL ECONOMIA DI ROMA ANTICA Per comprendere detto fenomeno e le sue applicazioni nell esperienza giuridica romana è opportuno tener conto della complessità delle attività finanziarie, della eterogeneità dei soggetti che le praticavano e delle utilitates in senso strettamente economico da costoro perseguite[9]. A partire dal III secolo a.c., infatti, con lo sviluppo delle attività finanziarie in generale e quelle bancarie in particolare, l operatore, il quale esercitava professionalmente l attività creditizia, era solito reimpiegare in altri affari quanto ottenuto periodicamente a titolo di interessi. Pertanto, qualora avesse rinunciato a detto profitto periodico, aveva interesse ad esigere, alla scadenza, un quid per il suo sacrificio. Gli interessi maturati sugli interessi scaduti e non pagati non rappresentavano null altro che ulteriori somme lasciate nella piena disponibilità del debitore[10]. Tale concezione può essere rapportata, tuttavia, ad un sistema chiuso, insensibile alle vicende delle variabili economiche, o, piuttosto, ad un sistema fondato su un economia naturale, come si atteggiava ancora quella delle origini dell Urbe[11]. Più realisticamente l anatocismo diviene, in un sistema economico complesso fondato sulla circolazione della moneta, mezzo di riequilibrio delle anomalie derivanti dalle oscillazioni monetarie e dall inflazione[12]. Tanto oggi è chiaro in un sistema come il nostro ove vige il principio nominalistico. Tali fenomeni sono, in buona sostanza, alla base del meccanismo degli interessi

4 di 20 23/12/ anatocistici già a partire dal mondo romano. In vero, non è pacifico[13] che i romani applicassero il principio nominalistico; tuttavia, appare opportuno por mente ai presunti limiti della causa del negotium di mutuum[14] e al fatto che la circolazione della moneta e i suoi effetti erano problemi già particolarmente sentiti nell età tardo repubblicana[15]. In questo periodo, infatti, la esiguità di moneta in circolazione ne aveva incisivamente mutato il valore e acuito la difficoltà di recupero. Di qui per i debitori l esigenza, di cui si ritrova ampia testimonianza nelle fonti, de gagner du temps [16], ossia di fruire di più ampie dilazioni per la restituzione di quanto dovuto. Il ricorso a detta prassi delle dilazioni, però, si rivelava per gli stessi rovinosa, tanto più quando trattavasi di crediti a breve scadenza e con tassi di interesse elevati : l incremento del debito era rapidissimo. In conclusione, possiamo trarre le seguenti considerazioni: già nel mondo antico, al danaro era riconosciuta una normale fruttificità, tant è (come si vedrà nel corso del paragrafo successivo) già nel mondo egizio ed ebraico il mutuo era a titolo oneroso. Orbene, questa riconosciuta fruttificità del danaro ha dato luogo negli Ordinamenti moderni al principio degli interessi legali. Inoltre, come si è visto nel corso di questo paragrafo, già nell età tardo-classica, ha avuto emersione il principio nominalistico della moneta, definitivamente affermatosi nei sistemi capitalisti a partire dal Primo Dopoguerra, per il quale il valore della moneta è quello indicato nella moneta stessa: tale fenomeno crea un eventuale differenziale tra il valore nominale (determinato per legge) ed il valore reale della moneta, determinato dalla capacità di acquisto della stessa, vale a dire quanti beni o servizi è possibile acquistare sul libero mercato, in un dato momento storico, dando in cambio una unità nominale di moneta. Tuttavia, il rimedio legislativo a questo fenomeno, che va sotto il nome di svalutazione monetaria, è rappresentato dal riconoscimento al creditore del diritto ad ottenere, oltre agli interessi legali (che rappresentano la remunerazione della normale fruttificità del danaro), anche dei maggiori interessi da svalutazione monetaria, i quali hanno, appunto, la funzione di compensare la perdita di valore del modulo monetario. Pertanto, come sarà più chiaro nel parag. 2.3 (l anatocismo nei contratti bancari), la ragione economica del riconoscimento degli interessi anatocistici risiede, già dal tempo dei romani, non tanto nella perdita di valore della moneta, bensì nel valore aggiunto creato dalla velocità di circolazione della stessa. Infatti, come è emerso nel corso di questo paragrafo (e come sarà più evidente quando si tratterà dell anatocismo nei contratti bancari, parag. 2.3), allorquando un creditore, alla scadenza pattuita, non riscuote il saldo a proprio credito, si preclude la possibilità di riempiegare tale somma (comprensiva del capitale e degli interessi maturati) e, quindi, ha diritto ad una ulteriore remunerazione: pertanto, il saldo così determinato rappresenta la prima rimessa di un nuovo finanziamento tra le medesime parti.

5 di 20 23/12/ CENNI SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELL ANATOCISMO Chiarite, brevemente, le ragioni economiche della maturazione degli interessi sugli interessi, passiamo ad analizzare come il Legislatore, nel corso della storia, si sia sforzato di disciplinare il fenomeno in parola: in particolare, vogliamo indagare le ragioni storiche della diffidenza mostrata dal legislatore verso il fenomeno dell anatocismo. 2.1 LA DISCIPLINA DELL ANATOCISMO NEL DIRITTO ROMANO Come accennato nel paragrafo precedente (1.1), la pratica degli interessi anatocistici già conosciuta in Egitto nello VIII[17] secolo a.c. e diffusa anche in Grecia, in virtù dell ampio sviluppo delle attività commerciali[18] - pone non pochi interrogativi con riguardo all esperienza dell ordinamento giuridico romano a causa della esiguità delle notizie ricavabili dalle fonti. Invero, dopo due testimonianze certe - relative all imposizione di un divieto - risalenti all età tardo-repubblicana, ci troviamo di fronte ad un silenzio di più di trecento anni. Bisogna, infatti, attendere la testimonianza di tre giuristi dell età tardo classica, Ulpiano, Marciano e Modestino, e gli espliciti interventi di Diocleziano e, infine, di Giustiniano. In dottrina[19], la convenzione avente ad oggetto le usurae usurarum è stata tradizionalmente considerata, per l ordinamento giuridico romano, inammissibile fin dall età repubblicana. In particolare, è stato ritenuto da detti autori che la limitazione riguardava tanto la capitalizzazione degli interessi (anatocismus coniunctus) quanto la decorrenza di nuovi interessi relativamente a quelli scaduti e non pagati (anatocismus separatus). Rimane incerto, poi, se l imposizione del divieto assoluto risalga alla legislazione giustinianea o, come ha voluto Kuntzes[20], derivi dall epoca di Caracalla e se essa riguardi, in quest ultimo caso, il solo anatocismo separatus o già anche quello coniunctus. Tuttavia, dette tesi non sembrano potersi pienamente condividere se rapportate alla realtà della storia economica di Roma antica e alla nozione stessa di anatocismo [21]. È sicuramente vero che gli interessi percepiti sui capitali dati a prestito erano esclusi dal novero dei frutti civili[22], tuttavia, non solo era conosciuto e praticato diffusamente il prestito oneroso[23], ma gli interventi legislativi che si successero nel tempo rivelano anche che l ordinamento giuridico romano nell antichità non doveva essere molto solerte nella risoluzione dei problemi economico-sociali, salvo il caso che fossero in gioco suoi interessi diretti o quando occorreva restaurare l ordine minacciato[24].

6 di 20 23/12/ CENNI SULLA DISCIPLINA CIVILISTICA DELL ANATOCISMO NEL DIRITTO ITALIANO Il disfavore, con il quale il Legislatore ha sempre guardato al fenomeno dell anatocismo, emerge anche dalla disciplina codicistica contemporanea. Infatti, l art c.c., confermando tale tendenza, ha stabilito che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale oppure per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, ed, in ogni caso, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Dal dato normativo si evince, innanzitutto, che gli interessi anatocistici possono essere: a) legali; b) convenzionali; c) avere fonte negli usi. In particolare, per quel che interessa ai fini di queste brevi note, ci soffermeremo, seppure brevemente, sugli interessi anatocistici che spettano a seguito di domanda giudiziale. Posto che l attore può proporre nello stesso giudizio più domande, ci si può chiedere se gli interessi anatocistici debbano essere richiesti esclusivamente con l atto introduttivo oppure possano essere richiesti anche con una successiva domanda in corso di causa. Secondo l interpretazione seguita dapprincipio in dottrina ed in giurisprudenza, oggetto della domanda potevano essere solo gli interessi anatocistici relativi ad interessi già scaduti al momento della domanda stessa, escludendo che gli interessi che maturano in corso di causa potessero produrre altri interessi[25]. Si tratta, tuttavia, di un interpretazione che non ha preciso riscontro nel testo normativo, il quale presuppone che gli interessi primari siano scaduti, ma non esclude che la domanda possa riguardare gli interessi destinati a scadere nel corso del giudizio. Ne deriva che la domanda giudiziale, diretta ad ottenere il pagamento degli interessi anatocistici, non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta in corso di causa a norma delle vigenti disposizioni processuali, con la quale possono chiedersi pure gli interessi su quelli scaduti in corso di causa, sempre con il limite dell esclusione di quelli scaduti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca[26]. Vi è da rilevare che, qualora tale domanda venga avanzata solo nel corso della causa promossa per il riconoscimento e la quantificazione del credito, resta rilevante, per il riconoscimento degli interessi anatocistici, la data della domanda stessa e non quella anteriore dell instaurazione del giudizio[27].

7 di 20 23/12/ E importante osservare, ai fini di queste brevi note, che è proprio l accoglimento dell interpretazione non restrittiva a rendere praticamente l anatocismo norma di diritto comune, e non norma di diritto speciale, e quindi di generale applicazione in considerazione della durata normalmente ultrasemestrale dei giudizi: ciò apre la strada alla possibilità di un applicazione analogica dell'art c.c. anche nel campo tributario. Ma quale deve essere l oggetto della domanda giudiziale? Orbene sul punto è stato chiarito in giurisprudenza che tale domanda deve essere formulata non come domanda generica di interessi scaduti, ma come domanda specifica di interessi sugli interessi scaduti[28], vale a dire che essa deve essere specificamente diretta ad ottenere la liquidazione degli interessi anatocistici.. A questo punto ci chiediamo se la domanda ex art c.c. debba essere proposta solo in primo grado o possa essere proposta anche in appello. Sull argomento la giurisprudenza ha chiarito che la domanda in questione può essere riproposta in appello solo in caso di suo rigetto in primo grado. Se, invece, il creditore non propone la domanda in primo grado, la domanda proposta in appello per la prima volta deve reputarsi tardiva[29]. Vale la pena osservare che la domanda tendente al riconoscimento degli interessi anatocistici non può essere sostituita dal precetto. Ciò deriva dal fatto che il precetto non costituisce una domanda, ma piuttosto l avviso della domanda che, qualora il debitore non adempia, il creditore proporrà all ufficio affinché si proceda all esecuzione forzata[30]. Tale considerazione risulterà di particolare importanza in ordine a quanto si dirà più innanzi, relativamente alla possibilità di applicazione dell istituto dell anatocismo in favore del Fisco nei debiti tributari. In ordine al requisito temporale, affinché gli interessi principali siano produttivi di interessi anatocistici, come sopra già accennato, occorre che gli stessi debbano essere maturati per almeno un semestre. Ciò comporta che gli interessi di un debito certo ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale e solo da tale data producono interessi anatocistici[31]; pertanto, se gli interessi principali risultano dovuti dal momento della sentenza, essendo con questa divenuto il credito liquido ed esigibile, essi sono suscettibili di produrre altri interessi solo con decorrenza da una successiva domanda giudiziale[32]. La ragione economica di detta previsione, cioè della scadenza degli interessi principali da almeno sei mesi, risiede, come già è stato evidenziato nel paragrafo 1, nella considerazione per la quale, in ragione della dinamica monetaria che caratterizza le economie moderne, gli interessi principali, maturati per un semestre, vanno a formare, a loro volta, un capitale che può essere autonomamente impiegato dal creditore.

8 di 20 23/12/ Vale la pena osservare che il tasso degli interessi anatocistici è quello legale, a prescindere dal tasso degli interessi primari. Una misura maggiore può essere fissata convenzionalmente, sempre che il patto sia successivo alla scadenza degli interessi primari ( ex art c.c.) e rispetti il requisito della forma scritta (art. 1284, ultimo comma., c.c.). La suesposta descrizione dell istituto codicistico dell anatocismo, seppure succinta, ci consente di evidenziare alcune peculiarità utili per quanto si dirà in seguito: a) presupposti dell anatocismo sono la verificata scadenza degli interessi principali, non pagati neppure tardivamente, e la proposizione di una specifica e diretta domanda giudiziale, non surrogabile dal precetto (nel campo tributario dall avviso di mora o dall avviso di pagamento); b) la domanda giudiziale cui si fa riferimento è quella proposta dinanzi al giudice di cognizione, il quale solo può accertare il verificarsi della scadenza degli interessi principali; c) anche gli interessi principali, che maturano in corso di causa, possono produrre interessi anatocistici, la cui maturazione si arresta alla data della proposizione della domanda; d) gli interessi di un debito; e) gli interessi anatocistici maturano con riguardo ad interessi principali dovuti almeno per sei mesi. Tali osservazioni, come si vedrà, saranno decisive ai fini delle conclusioni di queste brevi note. 2.3 L ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI Passiamo ora ad esaminare come il principio dell anatocismo trova concreta applicazione nelle operazioni economiche di gran lunga più rilevanti nel mondo moderno, vale a dire le operazioni bancarie regolate in conto corrente. Le pronunce della Corte di Cassazione hanno sempre sollevato il problema della compatibilità dell art c.c. con la clausola che prevede che i conti, i quali risultino anche saltuariamente debitori, vengano chiusi contabilmente ogni trimestre e che gli interessi nella misura pattuita producano nuovi interessi nella stessa misura. In passato si era generalmente riconosciuta natura normativa agli usi bancari, in quanto dotati dei caratteri obiettivi della costanza, della generalità e della durata, nonché del carattere soggettivo dell opinio iuris, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria, e, pertanto, la Cassazione ne aveva costantemente affermato la legittimità[33]. Del resto, questa è querelle di vecchia data. Fin dalla entrata in vigore del Code Civil del 1804, infatti, erano sorte non poche perplessità circa la possibilità di

9 di 20 23/12/ estendere la disciplina restrittiva degli interessi anatocistici ai conti correnti tra commercianti, ma la Corte di Parigi nel 1869, seguita da una prassi giurisprudenziale costante, l aveva consacrata come la vera eccezione ai limiti imposti alla capitalizzazione degli interessi[34]. Con le due pronunce del marzo del 1999, richiamate in premessa, la Suprema Corte ha radicalmente mutato indirizzo ed ha sancito la nullità di tali clausole contenute nei contratti bancari, affermando il principio di diritto secondo il quale la capitalizzazione degli interessi bancari attivi effettuato ogni trimestre non è un uso normativo ma un uso negoziale il quale, pertanto, non può derogare al disposto dell art c.c.. A porre rimedio al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ed al fine di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito, è intervenuto il legislatore, che con l art. 25, comma 3, DLGS 4 agosto 1999 n.342 ha stabilito la legittimità della stipulazione degli interessi anatocistici nei contratti bancari in deroga all art c.c., sempre che in ogni caso sia assicurata alla clientela nelle operazioni in conto corrente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. La Corte Costituzionale, però, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425 ha dichiarato l illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione dell art. 77 della Costituzione ossia per eccesso di delega, ripristinando, in tal modo, la disciplina limitativa dell art c.c.. A confermare il capovolgimento di tendenza verificatosi nel 1999, costantemente osservato in sede di legittimità, all inizio, non seguito dalla giurisprudenza di merito[35], è, infine, intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, con la sentenza del 7 novembre 2004 n non solo ha ribadito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale inserite nei contratti bancari ma ha, altresì, stabilito che anche quelle clausole stipulate prima del cambiamento di indirizzo avvenuto nel 1999, quando cioè la giurisprudenza consolidata le riteneva pienamente legittime e applicabili, debbono ritenersi nulle. Le SS. UU. hanno fondato la loro decisione sul convincimento che in dette clausole di capitalizzazione, non rinvenendosi l esistenza di usi normativi, che soli avrebbero potuto derogare al divieto imposto dall art c.c., neppure la giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999 avrebbe potuto conferire a tali usi il carattere della normatività, in quanto la funzione assolta dalla giurisprudenza non può essere che quella ricognitiva ed interpretativa dell esistenza e dell effettiva portata dell uso e non, certamente, quella creativa della regola stessa. 3. L OPERATIVITA DELL ART C.C. NELLE PROCEDURE DI RIMBORSO I.V.A. (PROFILI GENERALI) Orbene, verificate le ragioni economiche del fenomeno dell anatocismo e accennato al meccanismo operativo dell istituto de quo nel diritto civile, vogliamo

10 0 di 20 23/12/ domandarci se tale istituto è compatibile con quello dei rimborsi IVA, ex art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, e se è compatibile la richiesta di tali interessi con la natura essenzialmente impugnatoria del processo tributario. Come accennato in premessa, il punto di partenza per risolvere tali interrogativi è il dato, ormai acquisito, secondo il quale, l obbligazione tributaria, pur essendo un rapporto giuridico di diritto pubblico, caratterizzato dalla presenza di un soggetto attivo latore di interessi pubblici, ed un soggetto passivo, individuato in base alla legge, pur tuttavia si connota per una struttura ed un contenuto del tutto analogo alle obbligazioni di diritto civile: pertanto, sebbene l obbligazione tributaria abbia una genesi peculiare, lo svolgersi del rapporto è del tutto analogo a quello delle obbligazioni civili. Fatta questa premessa occorre fare un passo in avanti e verificare se la disciplina ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia autonoma ed esaustiva e, per tale via, impedisca l operare di norme di carattere generale, come quella di cui all art c.c.. A tal proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza del 10 marzo 2004 n. 4830, ha evidenziato che il citato art. 38-bis non disciplina in modo completo gli effetti della mora debendi, posto che tale disposizione si limita a regolare solo la determinazione del tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo (fissandoli nella misura del 5%, superiore a quella degli attuali interessi legali), senza nulla dire in ordine ad ogni altro aspetto della determinazione dei danni causati dall'inadempimento. Orbene, nessuno dubita che al contribuente spetti, oltre agli interessi, anche il maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c., ancorché le disposizioni specificamente emanate in materia di rimborsi d'imposta nulla prevedano im merito[36]. Non si comprende, allora, perché non debba pervenirsi alla stessa conclusione in ordine al riconoscimento degli interessi composti o anatocistici, entro i limiti fissati in via generale dall'art c.c.. Infatti, come si è visto nel parag. 2.2, tale disposizione non ha carattere eccezionale. E deve quindi ammettersi che il diritto alla capitalizzazione degli interessi va riconosciuto, entro i ristretti limiti fissati dal citato art. 1283, anche in assenza di una specifica previsione normativa. Con riguardo al secondo interrogativo, vale a dire la tutelabilità del diritto ad ottenere gli interessi anatocistici attraverso le forme del processo tributario, la Corte ha osservato che la natura impugnatoria di tale processo, cioè la circostanza per la quale esso deve avere necessariamente origine da una opposizione ad un atto dell Amministrazione Finanziaria, non inficia la possibilità di richiedere il pagamento degli interessi anatocistici. Tale configurazione del processo tributario non è infatti di ostacolo alla proposizione di azioni di condanna, le quali anzi sono positivamente previste dalla disciplina del contenzioso tributario ora vigente (art. 19, primo comma, lett. g), DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546)[37].

11 1 di 20 23/12/ Già con riferimento all'ordinamento abrogato la Corte di Cassazione, dopo alcune incertezze[38], ha riconosciuto, in assenza di una specifica previsione normativa, che la cognizione delle domande conseguenti all'accertamento della non doverosità della pretesa tributaria, come quelle concernenti il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dovesse essere devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie.[39] A maggior ragione la Corte ha ritenuto di confermare tale orientamento nel vigore della nuova disciplina, la quale estende espressamente la potestà cognitiva delle Commissioni tributarie alle controversie riguardanti gli interessi e gli altri accessori, al fine di eliminare tutti i dubbi e le incertezze che si erano manifestati in proposito sia in dottrina che in giurisprudenza e si è affermato che la novella dell art. 2 del Dlgs. n. 546/92 ha avuto la funzione di fugare definitivamente i dubbi e le incertezze che, come si è visto, riguardavano, tra l'altro, proprio la possibilità di ottenere dal giudice tributario anche la condanna al risarcimento del maggior danno da rivalutazione monetaria[40]. Pertanto, la Cassazione supera il precedente orientamento[41], concludendo che non vi sono ragioni per escludere che il contribuente possa conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art c.c., la condanna dell'amministrazione Finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici. Vale la pena accennare che, con ord. 19 luglio 1996, n. 266,[42] la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis dél D.PR. n. 633 del 1972 sul fondamento della dichiarata premessa che in base alla giurisprudenza ordinaria e tributaria gli interessi anatocistici di cui all'art c.c. si applicano anche in materia di rimborsi iva; ed, inoltre che la almeno prevalente interpretazione accolta dalla Commissione Tributaria Centrale è orientata nel senso della applicabilità in subiecta materia dell art c.c.. 4. CONDIZIONI E LIMITI DELL OPERATIVITA DELL ANATOCISMO NEI RIMBORSI I.V.A. Dal paragrafo precedente è emerso che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza degli interessi anatocistici sui rimborsi IVA assimilando, per tale via, il contribuente-creditore dell Amministrazione Finanziaria a colui che offre in prestito una somma di danaro: in particolare, la Corte, supponendo la perfetta simmetria strutturale e contenutistica tra l obbligazione civile e quella tributaria, ha ritenuto applicabile a queste ultime il principio dell anatocismo, secondo le condizioni ed i limiti indicati nell art c.c.. A questo punto della trattazione vogliamo domandarci: in quale fase del procedimento di rimborso gli interessi anatocistici devono essere richiesti? A quali valori ed a quale intervallo temporale devono essere parametrati? Quali ne sono in concreto i presupposti e le preclusioni? Come si è visto nel parag. 2, l art del codice civile stabilisce che "... gli

12 2 di 20 23/12/ interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne deriva, innanzitutto, che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che ìl debito era esigibile e che il debitore era in mora. Inoltre, altra conseguenza è la circostanza per la quale l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore[43] o stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. Infine, presupposto dell anatocismo è la circostanza per la quale la mora si è protratta anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cíoè si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti[44]. Il soddisfacimento della prima condizione comporta che gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono scaduti gli interessi principali, i quali, tuttavia, non devono essere stati, neppure tardivamente, pagati (altrimenti verrebbe meno la mora del debitore). Infatti, nel caso esaminato nella Sentenza del 10 marzo 2004 n dalla V sezione della Corte di Cassazione, gli interessi moratori erano già stati interamente pagati nel 1999, così che non era più esigibile alcunché ed era cessata la mora del debitore, mentre la domanda giudiziale degli interessi anatocistici è stata avanzata solo nel Con riguardo al presupposto della proposizione della domanda giudiziale o di apposita convenzione tra le parti successive alla scadenza, la sentenza per ultima citata ha offerto l importante chiarimento per il quale non può avere rilievo la circostanza per cui la ricognizione di debito effettuata dall Ufficio in ordine agli interessi principali (avvenuta, nel caso di specie, il 15 dicembre 1995) possa rappresentare convenzione tra le parti. Essa è priva sia del carattere della bilateralità necessaria per aversi convenzione, sia del riferimento agli interessi anatocistici, la cui pretesa avrebbe potuto, perciò, sorgere solo con la presentazione di una specifica domanda giudiziale. Infatti, in mancanza di usi contrari o di una apposita convenzione tra le parti sugli interessi anatocistici, l'art del codice civile svolge la funzione di limitare l'oggetto del precedente art del medesimo codice, secondo cui: "I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge... stabiliscano... diversamente". Tale limitazione è realizzata sia prevedendo il controllo giurisdizionale sulla produzione di interessi sugli interessi (prevedendo quale presupposto della loro maturazione la domanda giudiziale quale alternativa alla convenzione tra le parti) sia attribuendo alla domanda giudiziale non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il titolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari.

13 3 di 20 23/12/ In conclusione, la Suprema Corte con la più volte citata sentenza del 10 marzo 2004 n chiarisce che la domanda con la quale si chiedono gli interessi anatocistici deve essere proposta in pendenza della mora del debitore relativa agli interessi principali, vale a dire dopo la scadenza di questi ultimi, ma prima del loro, seppur tardivo, pagamento; in alternativa alla domanda giudiziale, può stipularsi convenzione tra le parti, la quale non può essere surrogata da una ricognizione di debito, avente ad oggetto gli interessi principali; gli interessi secondari maturano esclusivamente sugli interessi già maturati alla data di proposizione della domanda per un periodo almeno pari a sei mesi (sulla ratio della periodicità semestrale, si veda il parag. 1). Giunti a queste conclusioni vogliamo domandarci in quale sede deve essere proposta la domanda giudiziale, ovvero se solo in sede di giudizio di cognizione od anche in sede di giudizio di ottemperanza. Invero, come si è poc anzi detto, il riconoscimento degli interessi anatocistici presuppone l accertamento della mora del debitore in ordine al pagamento degli interessi principali, accertamento che può avvenire esclusivamente in sede di giudizio di cognizione[45]. 5. CONCLUSIONI Come si è visto il problema dell applicabilità dell istituto dell anatocismo al diritto tributario si è posto con riguardo ai rimborsi IVA: vogliamo domandarci se la portata espansiva del filone giurisprudenziale in rassegna possa condurre al riconoscimento della spettanza degli interessi anatocistici anche sui rimborsi di Imposte Dirette, e, specularmente, se il Fisco, a sua volta, possa vantare detti interessi sui crediti verso i contribuenti. Per verificare il primo dei possibili effetti espansivi della sentenza in commento, occorre rammentare che, come si è visto nel parag. 2, l'orientamento giurisprudenzìale contrario all'applicabilità nel diritto tributario dell'art c.c. si fondava principalmente su due argomentazioni. Innanzitutto, esso faceva riferimento all applicazione del principio di specialità, principio in forza del quale il diritto tributario, quale sistema di norme caratterizzato da compiutezza, autonomia e speciale forza derogatoria rispetto al diritto civile, risulterebbe impermeabile ai principi e alle norme caratterizzanti quest'ultimo, anche per quelle materie, quale quella degli interessi (ivi compreso, naturalmente, il meccanismo dell'anatocismo) che solo in parte specialmente ed espressamente esso regolamenta. In secondo luogo, l impostazione restrittiva si riconduceva ad una visione costitutiva del processo tributario: in forza della suddetta teoria, posto che il rapporto d'imposta sorge dalla dichiarazione del contribuente in combinazione dell atto impositivo dell Amministrazione Finanziaria, il processo tributario, va inteso quale vero e proprio giudizio di impugnazione, rigorosamente delimitato

14 4 di 20 23/12/ dall'atto impugnato. Da ciò discende che né il contribuente né il Fisco possono ampliare, con la proposizione di domande nuove in ordine agli interessi composti, l'oggetto del giudizio. Come si è visto nel parag. 4, la Corte di Cassazione, nella sentenza del 10 marzo 2004 n. 4830, fonda il proprio convincimento sul superamento in ordine ad entrambe le argomentazioni di cui sopra. Quanto alla prima la Corte, premesso che non sussiste differenza alcuna in ordine alla natura e alla struttura della obbligazione tributaria rispetto alla obbligazione civile (e nonostante che il rapporto generante l'obbligazione tributaria tragga origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico, come tale caratterizzata dalla posizione di supremazia dell'amministrazione rispetto al soggetto privato) e che, quindi, all'obbligazione tributaria si applicano le norme regolanti l'obbligazione civile (se ed in quanto non espressamente derogate), ritiene non essere in questo caso ravvisabile alcun dato normativo indicativo di una incompatibilità logica e giuridica del diritto tributario con l istituto civilistico dell anatocismo. In pratica, come giustamente evidenziato dal filone giurisprudenziale di cui è prole la sentenza di cui sopra, nonostante la diffidenza mostrata dal Legislatore verso l anatocismo, esso non può dirsi istituto di carattere eccezionale, e, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica: infatti, come è emerso in particolare dal parag. 2.3, gli interessi anatocistici sono una determinazione del generale principio di fruttificità del danaro, in quanto gli interessi principali maturati per un semestre rappresentano, a loro volta, un capitale autonomamente impiegabile dal creditore. Sotto altro profilo, come ribadisce la sentenza in commento, la natura impugnatoria del processo tributario non impedisce la tutelabilità degli interessi anatocistici per due ordini di ragioni. In primo luogo il giudice tributario ben può adottare sentenze di condanna dell Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme di danaro, tra cui possono ben rientrare gli interessi anatocistici; in secondo luogo, l ampliamento della giurisdizione tributaria, a seguito della novella dell art. 2 del Dlgs. n. 546/92, finisce per ricomprendere tutti gli accessori dell obbligazione tributaria, tra cui gli interessi in parola. In conclusione, non si ritiene che sussistano ostacoli logici o normativi affinchè l istituto dell anatocismo possa essere applicato alla generalità dei rimborsi tributari. Al contrario, con riguardo alla possibilità che la stessa Amministrazione possa invocare l istituto in parola rispetto ai debiti tributari dei contribuenti, si ritiene che vi siano ostacoli legati ai presupposti dell anatocismo ed alle caratteristiche del processo tributario. Infatti, sotto il primo profilo, come evidenziato al parag. 2.2, gli interessi anatocistici hanno come presupposto o una domanda giudiziale od una

15 5 di 20 23/12/ convenzione: escludendo, per ovvi motivi, l eventualità che il contribuente stipuli una tale convenzione con l Amministrazione, passiamo a verificare se quest ultima possa avanzare una domanda giudiziale avente ad oggetto interessi anatocistici. Nel processo tributario l Amministrazione è sempre formalmente parte convenuta, pertanto, per definizione non può formalmente introdurre il giudizio, né, d altra parte, nel processo tributario sono ammissibili domande riconvenzionali. Inoltre, come evidenziato nel parag. 2.2, la domanda giudiziale ex art c.c. non può essere sostituita dal precetto, e, perciò, nel campo tributario non può essere sostituita dall avviso di pagamento. Conclusivamente, si ritiene che la portata espansiva del filone giurisprudenziale in commento trovi ostacoli normativi e processuali insormontabili con riguardo all applicabilità dell anatocismo sui debiti tributari dei contribuenti. Pasquale Fabbrocini Funzionario Dir. Reg. Entrate Campania [1] Si tratta delle sentenze : Cass., 30 marzo 1999 n e Cass., 16 marzo n. 2374, entrambe in Foro It. (1999) pp ss., con nota di commento di Palmieri A. - Pardolesi R., i quali evidenziano che : Nonostante l affermarsi di un nuovo clima culturale e l avvento nel panorama legislativo delle norme in tema di trasparenza bancaria e di usura, nulla sembrava muoversi sul fronte dell anatocismo ; Giacalone G., Illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito dei clienti, in Giust. Civ., 1 (1999) 1301 ss. Da ultimo, si confronti: De Nova G., Capitalizzazione trimestrale : verso un revirement della Cassazione?, in I Contratti 7 (1999) 442 ss. In detti interventi, la Suprema Corte - come ha osservato il Gabrielli (Capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed usi creditizi, in Rivista di dir. civ. 4 [1999] pp. 443 ss.) - si è basata sul seguente sillogismo: soltanto ad una sottospecie degli usi, detta degli usi normativi, può riconoscersi la capacità di derogare alla regola di legge secondo la quale la capitalizzazione non può attuarsi con frequenza superiore alla semestralità: la capitalizzazione degli interessi bancari attivi ogni trimestre non è un uso, ma una mera convenzione. [2] Corte Cass., S.S.U.U. 4 novembre 2004 n , in CED Cassazione. [3] Per una digressione sulle argomentazioni avanzate in passato dai fautori del divieto dell anatocismo: Glück D. Ch. F., Commentario alle Pandette, (trad. a cura di Perozzi S., Mancaleoni F., Gianturco L., Ferrara L. 21 Milano 1906) 118 s.; Cramer J., Akademische Reden über die gemeine bürgerliche Rechtslehre 3 (Ulm 1784) 20;22; Noodt G., De foenore et usuris libri tres, in quibus multa iuris civilis aliorumque veterum scriptorum loca aut illustantur aut emendantur 2 (Lugduni Batovorum 1698) 11, ; Müller J., Ratio et historia odii, quo foenus habitum est, commentatio (Göttingen 1821). Tali autori fondano la loro avversità a detto principio sulla base del fatto che la capitalizzazione degli interessi, sia manifesta che occulta, determina pur sempre un surrettizio superamento dei tassi di interesse legali. Al contrario, altri autori, (per tutti: Holzschuher R., Theorie und Casistick des gemeinen Civilrechts, ein Handbuch für Praktiker 3 [Leipzig 1864] 215 ss.) hanno sostenuto che con il divieto della pratica degli interessi anatocistici si pregiudica sia il debitore che il creditore.

16 6 di 20 23/12/ Infatti, il debitore può sempre prendere a prestito il capitale per il pagamento degli interessi da un terzo e il creditore non può, nel caso di mancata corresponsione periodica degli interessi, reimpiegarli dandoli a prestito ad un terzo. I pensatori cristiani, invece, condannano aspramente la pratica degli interessi e, dunque, a fortiori l anatocismo. In proposito si leggano le osservazioni di Giovanni Crisostomo, Hom. 61 in Matth. 3; Girolamo, Ezech ss.; Ambrogio, Tob. coll (Migne, XIV); Lattanzio, Div. Inst : pecuniam si quam crederit non accipiet usuram. Sull argomento: SALVIOLI G., La dottrina dell usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV, in Studi Fadda 2 (1906) 259 ss.; Giacchero G., Fenus, usura, pignus, fideiussio negli scrittori del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo, in AARC. 3 (1979) pp. 443 ss. [4] Invero, in detta pronuncia la Suprema Corte nega, nel caso di specie sottoposto alla sua cognizione, la spettanza degli interessi anatocistici al contribuente che aveva già riscosso gli interessi principali, proprio in ragione dell applicabilità ai rimborsi tributari della procedura delineata nell art del c.c.. Sul punto si veda amplius il parag. 4. [5] Più recentemente si veda: M. C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, in Studi di Diritto Tributario, collana diretta da G. Tabet e F. Tesauro, Giappichelli Editore, 1998, pp. 47 ess. e la giurisprudenza ivi citata. [6] In questo senso: Joannique P., rec. a Klaus Wille, Die Versur, in Revue historique de droit francais et etranger (1985) pp. 371 ss., il quale scrive: Si l anatocisme ne semble pas devoir susciter d abondants commentaires du point de vue juridique, il revet une importance certaine du point de vue de l histoire economique.. [7] Come osserva il Sismondi (Nuovi principi dell economia politica o della ricchezza nei suoi rapporti con la popolazione, in Bib. Economisti 4 [1949] pp. 457 ss.) nell esame del fondamento dei precetti legislativi - forse esasperando il tono del risultato del suo studio - non si incontra una sola sanzione la quale non sia fondata sopra un principio di economia politica. [8] Sull argomento: Conso P., Dictionnaire de gestion financiere sv. Anatocismo (Paris 1979) 98 ss.. [9] La flessibilità e la complessità dell attività finanziaria a Roma è oggi generalmente riconosciuta. Si confrontino: Petrucci A., Mensam Exercere op. cit., 274 ss.; Andreau J., La vie financiere dans le monde romaine op. cit., pp. 24 ss. ; Id., Banking and business op. cit., 50 ss. Bürge A., Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechliche Strukturen des Römische Bankwesen, in ZRG. Roman Adteilung (1987) 487 ss. ; Giuffré V., La datio mutui op. cit. 110 ss.; Nadjo L., L argent et les affairs a Rome des origines au II siecle a.j. Etudes d un vocabulaire tecnique. (1989) pp. 294 s.s.; Barlow Ch. T., Bankers, moneylenders and interest rates in the Roman Republic (London 1982) 210 ss.; Di Porto A., Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II sec. a. C. II sec. d. C.) (Milano 1984) 12 ss. Contra: Maselli G., Argentaria, Banche e banchieri nella Roma Repubblicana. (Bari 1986), pp. 9 ss. e pp. 39 ss.. [10] Tale fenomeno trovava, peraltro, il suo fondamento nella concezione stessa che gli antichi avevano delle modalità di corresponsione degli interessi. Essi erano dovuti all inizio di ogni periodo di scadenza, di solito mensile, unità ab antiquo considerata termine di riferimento per il calcolo degli stessi. Era, infatti, possibile al creditore, il quale non si era visto pagare tempestivamente detta somma, esperire la condictio per ottenere immediatamente la restituzione della intera somma data a prestito, anche nel caso in cui fosse stato pattuito un termine diverso per la restituzione, perdendo in tal caso solo gli interessi per quei pochi giorni in cui aveva indugiato nell esperire l actio e per quelli che sarebbero serviti

17 7 di 20 23/12/ al giudice per pronunziare la sentenza. Sull argomento si confronti Giuffré V., La datio mutui op. cit., pp. 78 ss. In questo senso, peraltro, si possono ritenere significativi anche i criteri di calcolo adoperati da Cicerone in età repubblicana, si confrontino i passi tratti dall epistolario dell arpinate all amico Attico ed afferenti al prestito concesso alla città di Salamia, vedi infra par. 4. Essi, infatti, rendono percepibile la concezione tutta romana della corresponsione degli interessi. JOUANNIQUE P., rec. a Wille K. cit., osserva che per gli antichi operatori del credito era normale operare l addizione degli interessi scaduti e non pagati all originario capitale per formare un nuovo capitale su cui calcolare nuovamente gli interessi per il periodo successivo, poiché non disponevano di tavole logaritmiche che permettessero un calcolo più agevole e rapido. [11] Con riguardo alle strutture più antiche dell economia romana e all attività di prestito si confrontino : DE Martino F., Storia economica op. cit., 1, 196 ss.; Salvioli G., Il capitalismo antico. Storia dell economia romana (Napoli 1929), 15 ss. ; Levy J. P., L conomia antica (Trad. it. Napoli 1984) 67 ss.; Bozko W., L interdition de l interets en droit jiuf, in RDH. 57 (1979) 235 ss. [12] Naturalmente il fenomeno inflattivo odierno è cosa ben diversa da quello antico. Mentre oggi si parla di perdita del potere d acquisto dell unità monetaria fiduciaria per il suo surplus rispetto alle esigenze del mercato, a Roma si trattava di uno svilimento dell intrinseco valore della moneta. [13] De Martino F., Storia economica op, cit., 2, pp. 371 ss., evidenzia i termini della grande disputa sul carattere della monetazione romana. Da Mommsen in poi, infatti, si era pensato che il denario fosse una moneta fiduciaria il cui corso veniva imposto dallo Stato, indipendentemente dal suo valore reale. Ma questa tesi nominalistica si reggeva storicamente solo in parte, tanto è che essa prestò il fianco all opposta tesi di Mickwitz, il quale sostenne una c.d. teoria metallica della moneta, cioè il valore della moneta si basava esclusivamente sulla quantità di metallo prezioso in essa contenuta. Per una riformulazione della teoria nominalistica si confronti Bolin J., State and Currency in the Roman Empire to 300 A. D. (Milano 1931) pp. 93 ss. [14] V. nt. 20. [15] Già a partire dagli studi dell umanista e giurista Jean Bodin nel XVI secolo era stata evidenziata l attenzione di autori romani, in particolare mostrarono una grande sensibilità Cicerone, Cesare e Plinio il Vecchio; per i problemi causati dalla circolazione della moneta, tant è che le loro opere erano state tratte a fondamento della c.d. teoria quantitativa della moneta. Si confrontino in, particolare, Liv e Suet., Aug e, secondo Andreau J., Banking and business op. cit., pp. 96 ss., anche Gaio D e probabilmente Ulpiano D e D Una ricerca organica in questo senso è stata condotta da Nicolet P., Les variations des prix et la theorie quantitative de la monnaie a Rome, de Ciceron a Pliene l Ancien, in Ann. Ec. Soc. (1971) pp ss. Si confronti, inoltre, Howegego C., Coin circulation and the integration of the Roman economy, in IRA. 7 (1994), 5-21; Melillo G., Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani (Napoli 1978) pp. 14 ss. [16] In questi termini si esprime Royer J.P., Le probleme des dettes a la fin de la Republique romaine cit. pp. 23 ss., il quale evidenzia come l epistolario ciceroniano è il manifesto di un epoca in cui la crisi economica, o piuttosto l esiguità di moneta in circolazione, postulava la necessità di tempi adeguati per il debitore per reperire le somme dovute al creditore. [17] Tale notizia ci deriva da Diodoro Siculo (Bibl. Hist ) su cui Cuiacio, Opera I (Prati, 1853) col. 3; Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt in the ligth of the papyri (Warszawa, 1955) 343 nt. 10.

18 8 di 20 23/12/ [18] Tuttavia, come ha osservato Caillemer E., in Dictionnaire des Antiquites greques et romaines a cura di MM. CH. Daremberg e EDM. Saglio voce anatocismo, l anatocismo, pur risultando dalla prassi dei rapporti tra cittadini e nel contezioso tra le varie città, non era regolato da alcuna norma giuridica. Teofrasto, Theo., Charact. 10, considerava l anatocismo quale giusto corrispettivo per la concessione di una dilazione di pagamento, essendo espressione di una sordida avarizia praticare interessi sugli interessi senza la concessione di un po di respiro in più per il debitore, ma ciò veniva comunque praticato. Aristofane, nelle sue opere, spesso assimila coloro che praticavano l anatocismo ad usurai senza scrupoli. [19] Puchta, Das Institutiones 3 (Leipzig 1855) 261.; Glück D. Ch. F., Commentario alle Pandette cit. 11, pp. 119 ss. E pp. 173 ss. ; Windwsheid, Lehebuch des Pandektenrechts 2 (Frankfurt/Main 1891) 261, 2; Mommsen Th., Römisches Staatsrecht 2 ( Berlin 1952) pp. 344 ss., Id. Der Zinswucher des M. Brutus, in Hermes 34 (1899) ; Billeter G., Geschichte op. cit., pp. 134 ss.. Sull argomento si confrontino i recenti riferimenti al problema della pratica degli interessi anatocistici di : Solidoro Maruotti L., Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell età imperiale, in Index 25 (1997) pp. 555 ss.; Andreau J., Banking And Bisinness In The Roman World (Cambridge 1999) 92; 93. In un suo recentissimo contributo, invece, Villar A.M., Anatocismo. Historia de una proihibicion, in Anuario de Historia del derecho español, 69 (Madrid 1999) pp. 497 ss., ha evidenziato come la historia juridica del anatocismo desde Rome hasta hoy es un intiento costante de prohibicion sin solucion de continudad, nonostante ciò, durante tutto l arco della storia dell esperienza giuridica romana non si conobbero che limitazioni e il divieto venne sancito solo con l intervento di Giustiniano Conclusivamente, già nel mondo antico la pratica degli interessi anatocistici era vista con diffidenza, in quanto era evidente il pericolo che potesse rappresentare un agevole strumento per aggirare il divieto degli interessi usurai. [20] Kuntze J. E., Cursus des römische Recht (Leipzig 1869) 667, Id., Die obligationen im Römischen und Heuten Recht und das jus extraordinarium der Remischen Kaiserreicht (Leipzig 1886) pp. 46 ss. [21] Secondo alcuni autori - dal punto di vista della stretta logica giuridica - l anatocismo non è altro che una forma di prestito ad interessi, la cui legalità non può essere contestata teoricamente in alcun modo. Sul punto significativo appare il contributo di Cassimatis G., Les interets dans la legislation de Justinien et dans le droit Byzantin (Paris 1931) pp. 61 ss.; Kaser M., Das Römische Privat Recht 1 (Müchen ) 416 ss. [22] Pomponio D Sul punto: Appletton L., Contribution a l histoire du pret, La taux du foenus unciarium, in RH. 43 (1919) 467 ss.; Cervenca, Contributo allo studio delle usurae cd. Legali nel diritto romano (Milano 1969) pp. 75 ss. [23] Sebbene anche di recente, alcuni autori (si confrontino : Michael J., Gratuitè en droit romain [Bruxelles 1962] pp. 103 ss.; Maschi, La categoria dei contratti reali. Corso di diritto romano [Milano 1973] pp. 104 ss., p. 117, pp. 338 ss., e p. 353, Id. La gratuità del mutuo classico. Strutture giuridiche e realtà sociali, in On. Pallieri 1 [1978] pp. 289 ss.; Fusco S. A., Pecuniam commodare, Aspetti economici e sociali della disciplina dei rapporti di credito nel V sec. d. C.. [Perugia 1980]) sostengono che il mutuum romano si differenziava profondamente da quello conosciuto e praticato nel mondo greco o ebraico per il fatto di essere sostanzialmente gratuito, detto istituto, tuttavia, se adeguatamente calato nelle strutture e nella realtà dell ordine economico romano, anche nella più avanzata età cristiana, può ritenersi molto differente da detta ricostruzione (in argomento: Giuffré V., s.v. Mutuo (storia), in ED. 27

19 9 di 20 23/12/ [1977] pp. 419 ss.; Id., La datio mutui. Prospettive romane e moderne [Napoli 1989] ; Andreau J., La vie financiere das le monde romaine op. cit.). [24] In questo senso De Martino F., Storia economica di Roma antica 2 (Firenze 1979) pp. 497 ss.; Andreau J., Banking and business cit., 100 ss. In particolare, le alterne vicende del sistema economico romano postularono l esigenza di porre un argine all abuso perpetrato a danno della sempre più vasta - ed oberata di debiti - plebs povera, i cui disordini erano sempre più frequenti e destabilizzanti. Con riguardo ai numerosi provvedimenti legislativi che si successero nel tempo relativi alla disciplina dell attività feneratizia, si confronti: Rotondi G., Leges publicae populi romani (Milano 1912, rist. Hildesheim 1966) pp. 99 ss., cui si fa riferimento anche per la datazione e il contenuto precettivo, Id., Vecchie e nuove tendenze per la repressione delle usurae, in Riv. di dir. civ. 3 (1911) pp. 2 ss. (Scritti Giuridici 3 [1922] pp. 91 ss.); Pais E., A proposito delle leggi sull usura, in Ricerche sulla storia del diritto pubblico di Roma (Roma 1921) pp. 33 ss. Per una testimonianza della crisi sociale e delle rivolte che le fonti adducono quali cause dell emanazione di detti provvedimenti si confrontino i suggestivi racconti di App. samn. 3.1; Liv., 7.38 e Cass. Dio [25] Cass., 20 agosto 1951 n.2451, in Foro it. 1951, I, p [26]Cass., 14 febbraio 1985, n.1257, in Foro it. 1986, p [27] Cass, 19 novembre 1987 n [28] Cass., 15 dicembre 1982 n. 6913, [30] Per una più ampia e puntuale trattazione della problematica qui accennata, cfr. Carnelutti, Istituzioni del nuovo Cod. proc Civ., n [31] Cass. 11 gennaio 1986, n.103, in Giust. Civ. 1986, I, p [32] Cass. 15 novembre 1984 n [33] Si confrontino da ultimo: Cass. 1 settembre 1995 n. 9227, in Banca Borsa e tit. di cred. 2 (1997) pp. 136 ss; Cass. 20 giugno 1992 n. 7571, in Banca Borsa e tit. di cred. 2 (1993) 358; Cass. 30 maggio 1989 n.2644, in Giustizia Civile 1 (1989) pp ss., annotata da Costanza M., Norme bancarie uniformi e derogabilità degli artt e 1284 c.c.; Cass. 5 giugno 1987 n. 4920, in Banca borsa e tit. di cred. 2 (1988) pp. 578 ss., annotata da Colussi V., in Nuova giur. civ. 1 (1987) pp. 670 ss.; Cass. 12 aprile 1980 n.2335, in Giur. It. 1 (1982) 237 ss., con nota di D Amico P., Osservazioni in materia di usi e la loro estensione soggettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo. [34] A tale proposito il Laurant (Principi di diritto civile, trad. a cura di Trono G. 7 (Napoli 1882) 311 ss.) osservava: La Corte di Parigi, convalidando la capitalizzazione trimestrale fatta con il conto corrente, giustifica questo procedimento per la ragione che il denaro non può rimanere improduttivo tra le la mani di un commerciante; i banchieri potrebbero riscuotere in ogni trimestre, dopo di aver liquidato i conti, il rimborso per bilanciare le partite di cui sono in credito; essi potrebbero ricavare un utile legittimo dalla loro industria mercé nuovi impieghi; non praticando ciò rendono un servizio al debitore, ed è giusto che questi ne sia riconoscente. [35]Cfr, Trib. Roma, 14 aprile 1999, in I Contratti 7 (1999) pp. 653 ss., con nota di commento a cura di Zorzoli R., dalla cui massima si evince: Nel contratto di conto corrente bancario, la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo quale prima rimessa di un nuovo conto ai sensi dell art. 1283, secondo comma, c.c.. Su tale nuova rimessa decorrono gli interessi convenzionali o, in mancanza, quelli legali ex art c.c.. La capitalizzazione degli interessi a favore della Banca si pone, dunque, come

20 Logo loghi ragionieri dottori commercialisti revisori contabili consulenti del lavoro tasse fisco imposte codici attività agenzia delle entrate namirial softsand crisci tax lex ministero finanze italia economia aliquite ici comuni italiani aderc commercialisti modalità riscossione ici ADERC - Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti Valle dell'aniene Agenzia delle Entrate, fisco, tasse, Principi Contabili dottori e ragionieri commercialisti sentenze CONTRIBUENTI ITALIANI ADUSBEF ADUC parlamento italiano fiscalità locale news fiscali tutto fisco tuttofisco ultimissime fiscali amministrative 0 di 20 23/12/ naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente. [36] (v, in via generale, la legge 26 gennaio 1961, n. 29, per le imposte indirette, e gli artt. 44 e 44-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per quelle dirette) nulla prevedano a tale riguardo (Cass. 7 aprile 1986, n. 2415; 8 novembre 1984, n. 5641; 15 maggio 1989, n. 2216; Cass., S.U., 10 ottobre 1994, n. 8277; 21 dicembre 1996, n. I1483). [37] In realtà, le sentenze di condanna erano ammesse già nel vigore del D.P.R. n. 636/72, (art. 16, sesto e settimo comma, D.PR. 26 ottobre 1972, n. 636; art. 20, quarto comma, stesso decreto). [38] Si veda, ex pluribus, Cass. 8 giugno 1990, n [39] Si vedano, Cass., SS.UU., 10 ottobre 1994, n. 8277; 21 dicembre 1996, n [40] Si veda anche la Relazione di accompagnamento al Dlgs. n. 546/92, [41] Cass., 10 luglio 1996, n , in Boll. Trib., pag con annotazione critica), le cui conclusioni sono ora dichiaratamente ripudiate. Con tale ultima sentenza - peraltro riferita al credito dello Stato per imposta fabbricazione oli minerali - la stessa Sezione aveva ritenuto inapplicabile in materia tributaria l'art c.c., nel rilievo che la normativa tributaria che prevede la particolare disciplina degli effetti del ritardo nel pagamento del tributo, in particolare quanto a tasso e a decorrenza, ha carattere speciale e quindi prevalente sulla disciplina generale in materia di obbligazioni;). [42] in Boll. Trib., 1996, pag [43] Corte di Cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e 14 dicembre 2001, n in CED della Corte di Cassazione. [44] Corte di Cassazione 18 luglio 2002, n , e 12 febbraio 2002, n. 1904, in CED della Corte di Cassazione. [45] In tal senso, si veda Cass. Sez. tributaria, 6 agosto 2003 n , secondo la quale: Il contribuente che chiede il rimborso del credito d'imposta può avere diritto a conseguire la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici, ma, ove tali interessi siano stati richiesti in sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo deve accertare se tale domanda abbia o meno formato oggetto del "decisum" in sede ordinaria, dichiarando, per 1'effetto, inammissibile la domanda stessa se formulata "ex novo" nel detto giudizio di ottemperanza.. Pubblicato [ Servizi e Software Gratuiti per Commercialisti, clicca qui ] Copyright by ADERC - Assoc. Dottori e Ragionieri Commercialisti Valle dell'aniene Codice Fiscale Partita IVA Tutti i diritti sono riservati All rights reserved - Privacy - Condizioni d'utilizzo - Risoluzione video consigliata 1024x768

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