Pubblicato il 16 settembre Indice: 1) Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata
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1 Novità fiscali del 16 settembre In evidenza:nuovo regime fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione; trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata; niente IRAP per i medici; immobili della società di mutuo soccorso esenti da ICI Pubblicato il 16 settembre 2008 Indice: 1) Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata 2) Niente IRAP per i medici convenzionati con il SSN 3) Gli immobili istituzionali della società di mutuo soccorso sono esenti da ICI solo se utilizzati direttamente 4) Nuovo regime fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione 5) Brevi fiscali 1
2 1) Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata La norma (D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008) consente il trasferimento di quote di S.r.l. anche attraverso un documento informatico provvisto di firma digitale, senza prevedere l utilizzo della sottoscrizione autenticata. Tale possibilità è in linea con la volontà legislativa di semplificare alcuni iter burocratici e di garantire una reale digitalizzazione dei documenti (e le conseguenze per la conservazione digitale obbligatoria di tutti questi atti informatici di trasferimento saranno rilevanti). Certamente sarebbe auspicabile se, sull onda di queste nuove importanti disposizioni, si arrivasse a rendere possibile (così come era previsto nel D.D.L. Bersani Ter il quale non ha visto la luce nel precedente governo Prodi) la conservazione sostitutiva degli originali analogici unici attraverso l utilizzo di professionisti iscritti all Albo (e non solo di pubblici ufficiali), come ad es. nel caso dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E indubbio che queste innovazioni normative presentino dei vantaggi comunque superiori, rispetto ai pericoli lamentati. Manca la certezza che, attraverso la norma criticata dal Consiglio Notarile, si sia sviluppato arbitrariamente una sorta di doppio binario tra documento cartaceo (per il quale è e rimane indispensabile la sottoscrizione autenticata) e il documento 2
3 informatico (per il quale è necessaria la sola firma digitale). E certamente vero che un atto dotato di firma digitale non è equivalente nella sostanza a un atto sottoscritto con firma autografa e autenticato, ma è assolutamente sbagliato riferire che la firma digitale è un po di più della firma elettronica e un po meno della firma autografa, non autenticata. Per confutare questo assunto è sufficiente sfogliare la normativa italiana attualmente in vigore. In definitiva, la norma commentata in modo così critico e polemico durante quest estate è certamente dirompente ed innovativa, ma si pone all interno di un lungo processo che riguarda l eliminazione del mondo cartaceo e la sua inevitabile sostituzione con il più efficiente archivio digitale. Ormai qualsiasi documento (salvo sempre più rare eccezioni) è dematerializzabile o può nascere informatico. (Di Andrea Lisi, in Rivista Altalex.com del 15/09/2008) 3
4 2) Niente IRAP per i medici convenzionati con il SSN Sono esclusi dall applicazione dell I.R.A.P. i medici convenzionati con il SSN in assenza di autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 settembre 2008, n (come rilevato in Notiziario Seac del 15/09/2008), si è pronunciata ancora una volta riguardo all assoggettamento IRAP dei piccoli professionisti, affermando che anche il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in assenza di un autonoma organizzazione, non è soggetto all imposta regionale sulle attività produttive. Secondo i giudici della Corte Suprema, l esistenza dell autonoma organizzazione, presupposto per l assoggettamento all imposizione degli esercenti arti e professioni, non deve essere intesa come auto organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma come esistenza di un apparato esterno al medico distinto da lui, frutto dell organizzazione di beni strumentali e di lavoro altrui. In sostanza, il pagamento dell imposta è dovuto quando il contribuente risulta responsabile dell organizzazione, mentre è da escludersi qualora figuri inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui. I principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle recenti sentenze riguardanti l esclusione da IRAP per i professionisti: 4
5 Peraltro, il professionista singolo (lavoratore autonomo esercente arti e professioni) è, in genere, escluso da IRAP (non sussistendo il presupposto per l applicazione dell IRAP) qualora: Si avvalga soltanto del proprio lavoro oppure solo di lavoro altrui occasionale ed utilizzi beni strumentali non eccedenti, per costi e quantità, il minimo indispensabile per l esercizio della attività professionale. Tale presupposto viene ritenuto accertabile e controllabile dall esibizione del quadro RE del modello Unico e dal quadro previsto ai fini degli studi di settore nel quale confluiscono i costi e le spese dedotte ai fini della determinazione del reddito imponibile. Inoltre, l utilizzo della facoltà intellettiva, in luogo di quella prettamente manuale, non viene ritenuto dalla Cassazione un elemento che possa giustificare la presenza dell elemento organizzazione (presupposto per l applicazione dell IRAP) all interno dello studio professionale, come, invece, aveva ritenuto in precedenza la tesi dell Agenzia delle Entrate. 3) Gli immobili istituzionali della società di mutuo soccorso sono esenti da ICI solo se utilizzati direttamente 5
6 L associazione di mutuo soccorso può beneficiare dell esenzione ICI sugli immobili di proprietà anche quando opera in forma di società e sia iscritta nel Registro delle imprese, a condizione, tuttavia, che gli immobili siano direttamente utilizzati per lo scopo istituzionale, non rilevando la natura gratuita o onerosa con cui ne risulti ceduto al altri l utilizzo. Per l associazione il cui scopo principale e prevalente è quello della mutualità ed assistenza ai propri soci, non assume rilevanza né la qualificazione di «società» né la circostanza che sia iscritta nel Registro delle imprese. Tuttavia, necessita, ai fini dell esenzione ICI, che gli immobili siano direttamente utilizzati da parte dell ente possessore per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Per cui, nel caso di specie, non si applica l esenzione dall ICI per gli immobili concessi in comodato gratuito a terzi. Poiché anche se ceduti a tale titolo gratuito e non siano, quindi, locati dietro corrispettivo, comunque, cosi facendo (di fatto), non vengono più utilizzati direttamente dall ente non commerciale. Per l applicazione del beneficio, infatti, non è sufficiente che gli immobili, non utilizzati come sede dell associazione, siano non locati dietro corrispettivo, ma concessi in comodato gratuito a terzi. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 03/09/2008, n , in notiziario Ipsoa del 15/09/2008) 6
7 4) Nuovo regime fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione Il D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, come è noto, ha modificato a partire dal 01 settembre 2008 il regime di detraibilità IVA delle spese (per i servizi) di alberghi e ristoranti, che sono divenute totalmente detraibili purché inerenti all attività svolta dall impresa; tuttavia, è rimasta indetraibile l IVA dei servizi alberghieri o di ristorazione rientranti tra le spese di rappresentanza. In particolare, le modifiche introdotte dal citato D.L. in materia di IVA non riguardano, le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/1972. Regime ai fini IVA Il nuovo regime di detraibilità dell IVA viene ritenuto applicabile anche alle prestazioni accessorie a quelle alberghiere (ad es. spese telefoniche, fax, servizio lavanderia, parcheggio, collegamento a internet e pay-tv). 7
8 Inerenza Caduta la limitazione oggettiva, l IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l esercizio del diritto alla detrazione. Per provare l inerenza della spesa con l esercizio dell attività, é opportuno allegare alla fattura tutta la documentazione utile a dimostrare che la stessa sia stata sostenuta nello svolgimento dell attività esercitata dall impresa o dal professionista. Ad es., occorre conservare la documentazione relativa ad un convegno al quale si è partecipato, il biglietto d ingresso ad una fiera, oppure allegare un nota con la lista dei clienti o potenziali clienti visitati. Come ha evidenziato l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E del 05/09/2008, la fattura deve essere necessariamente intestata al soggetto (impresa/professionista) interessato a portare in detrazione l Iva. Nel caso in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l intestazione di tale soggetto. Ad esempio il datore di lavoro può detrarre l imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest ultimo per consentirgli di detrarre l imposta addebitata. Registrazione semplificata La registrazione delle fatture nel registro degli acquisti può essere operata con modalità semplificate, se l importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro. L art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 consente, infatti, in tale ipotesi, di registrare in luogo delle singole fatture un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l ammontare complessivo delle operazioni e l ammontare dell imposta. 8
9 Buoni pasto Anche sui buoni pasto a partire dal 01/09/2008 viene prevista la detraibilità dell IVA. Regime ai fini delle imposte dirette A partire dall esercizio successivo a quello in corso al (dal 2009 per chi ha l esercizio coincidente con l anno solare) verrà limitata al 75% la deducibilità delle spese relative ai servizi alberghieri e di ristorazione, escluse quelle sostenute dai dipendenti e collaboratori in trasferta che rimarranno deducibili senza il rispetto di tale limite. Per le imprese: Trasferte dei dipendenti 9
10 Dalla tale limitazione del 75% sono, quindi, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall art. 95, comma 3, del TUIR. Pertanto, si continuano ad applicare le seguenti regole di deducibilità nel rispetto dei limiti giornalieri: 180,76 per le spese di vitto e alloggio sostenute al di fuori del territorio comunale; 258,23 per le trasferte all estero. Spese di rappresentanza Riguardo le spese di rappresentanza, come è noto, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 e, quindi, dal 2008 (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) le spese di rappresentanza sono deducibili per intero nell esercizio in cui sono sostenute, a condizione però che rispettino determinati requisiti di inerenza e congruità che devono ancora essere stabiliti da un decreto del Ministero dell Economia. A partire dal 2009 tale norma dovrà essere coordinata con la nuova limitazione alla deducibilità pari al 75%. Per i professionisti: Spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande 10
11 Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, saranno deducibili (con decorrenza dal 1/1/2009) nella misura del 75% del loro ammontare e tale importo non potrà in ogni caso superare il 2% del compenso dichiarato dal professionista nel periodo d imposta. Spese di rappresentanza Se le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande si configurano come spese di rappresentanza, saranno sottoposte al limite del 75% dei costi sostenuti durante il periodo d imposta, e saranno deducibili, come previsto nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Vitto e alloggio per partecipazione a convegni Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, che saranno sostenute dal 2009 in seguito alla partecipazione a convegni, congressi e simili, dovranno sempre essere sottoposte al limite del 75% dei costi sostenuti durante il periodo d imposta, e saranno deducibili, come previsto dalla norma, nella misura del 50% del loro ammontare (in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo). Spese sostenute dal committente 11
12 Nulla è cambiato per quelle spese alberghiere sostenute dal committente per conto del professionista, e da questi riaddebitate in fattura, le quali restano interamente deducibili Trasferte dei dipendenti Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal comma 6 dell art. 54, le quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall art. 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro. 5) Brevi fiscali 12
13 Riscossione IVA: Termine di decadenza per l iscrizione a ruolo L Amministrazione finanziaria decade dal potere impositivo quando iscriva a ruolo l importo portato da un avviso di rettifica IVA oltre il termine del 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 05/09/2008, n , in notiziario Ipsoa del 15/09/2008) Espropriazione immobiliare Cartella annullata: da cancellare l ipoteca legale su immobili È nullo il provvedimento di iscrizione di ipoteca legale su immobili laddove a seguito dell annullamento della cartella esattoriale il credito impagato scenda sotto la soglia di euro. (Commissione tributaria provinciale Torino, Sentenza, Sez. XX, 16/07/2008, n. 74) TFR e crediti di lavoro: Aggiornati a agosto 2008 A seguito del comunicato Istat del 15 settembre 2008, che ha stabilito in 135,5 l indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) con una variazione di più 0,1% rispetto al mese di luglio 2008, sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di agosto 2008 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. (Comunicato stampa ISTAT 15/09/2008) 13
14 A cura di Vincenzo D Andò 14
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