Commercio elettronico e attività assicurativa (Documento di discussione per il gruppo di lavoro)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commercio elettronico e attività assicurativa (Documento di discussione per il gruppo di lavoro)"

Transcript

1 COMMISSIONE EUROPEA DG Mercato interno ISTITUZIONI FINANZIARIE Assicurazioni MARKT/2522/02 IT Rev. 1 Orig. EN Commercio elettronico e attività assicurativa (Documento di discussione per il gruppo di lavoro) 1

2 I QUADRO GENERALE 1. La direttiva sul commercio elettronico (DCE), adottata nel giugno 2000 (2000/31/CE), definisce il quadro giuridico che disciplina i servizi della società dell'informazione nel Mercato interno. La DCE prevede che tali servizi possano essere offerti liberamente in tutta l'unione europea da qualsiasi prestatore, a condizione che venga rispettata la normativa nazionale dello Stato membro in cui esso è stabilito. Inoltre, lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio, limitare la libera circolazione dei servizi "on line" provenienti da un altro Stato membro. I due aspetti in questione costituiscono il cosiddetto principio del paese di origine, o 'clausola del mercato interno', stabilito all'art. 3 della DCE. 2. Il principio del paese di origine rappresenta un aspetto fondamentale della direttiva sul commercio elettronico. Esso prevede soltanto due tipi di deroghe: anzitutto, un certo numero di deroghe generali elencate nell'allegato alla direttiva relative, ad esempio, ad una serie di disposizioni contenute nelle direttive in materia di assicurazioni e agli obblighi contrattuali nei contratti sottoscritti dai consumatori; in secondo luogo, la possibilità per gli Stati membri, in determinate circostanze specificate all'art. 3, par. 4 della direttiva, di adottare misure, caso per caso, dirette a limitare la prestazione di un determinato servizio di commercio elettronico sul proprio territorio. Conseguentemente, gli Stati membri, in linea di principio possono limitare la prestazione di un determinato servizio di commercio elettronico proveniente da un altro Stato membro, solo relativamente a singoli casi e nel rispetto delle rigide condizioni formali e sostanziali previste all'articolo 3, par. 4 della direttiva sul commercio elettronico. 3. La direttiva sul commercio elettronico si applica al settore assicurativo, nonché a tutti gli altri servizi finanziari. Il fatto che l'attività assicurativa rientri nel campo d'applicazione della direttiva rende possibile stipulare contratti di assicurazione attraverso strumenti elettronici (ad esempio Internet). Gli Stati membri sono pertanto obbligati a rimuovere le norme esistenti che vietano o ostacolano l'offerta o la sottoscrizione di prodotti assicurativi attraverso Internet, sia sul piano interno che su base transfrontaliera. Inoltre la prestazione di servizi di assicurazione attraverso il commercio elettronico non è soggetta ad autorizzazione specifica preliminare (oltre all'autorizzazione a svolgere un'attività assicurativa prevista dalle direttive sulle assicurazioni). 2

3 4. Tuttavia, come indicato sopra, la DCE non si applica integralmente a tutti gli aspetti dell'attività assicurativa. Tale direttiva prevede una deroga, all'articolo 3, relativa alle attività di assicurazione che ricadono nell'articolo 30 e nel titolo IV della direttiva 32/49/CEE, negli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e nell'articolo 4 della direttiva 90/619/EEC 1. Tale deroga riguarda solo le attività delle imprese di assicurazione, ma non le attività degli intermediari di assicurazione, che di conseguenza, rispetto alle loro attività "on line", sono coperti dalla "clausola del mercato interno" della direttiva sul commercio elettronico La Comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi finanziari del febbraio illustra la strategia da seguire allo scopo di poter arrivare ad un mercato interno dei servizi finanziari entro il Tale strategia si basa sull'impostazione adottata nella DCE. Inoltre, la Comunicazione sottolinea la necessità di assicurare la coerenza fra la normativa sui servizi finanziari e la DCE e fra la prestazione di servizi finanziari "on-line" e "off-line" (neutralità giuridica), nonché di accrescere la fiducia dei consumatori sulla prestazione di servizi finanziari on-line. Tale impostazione ha avuto il sostegno del Consiglio ECOFIN e del Parlamento europeo, nonché quello del GPSF, espresso nella sua relazione. 6. Data la natura particolarmente sensibile della prestazione di servizi di assicurazione, nonché l'accresciuto potenziale di transazioni transfrontaliere attraverso Internet, è necessario assicurare l'adeguatezza del quadro normativo e di controllo per quanto riguarda le prestazioni attraverso Internet. 7. A questo riguardo, le Terze direttive sulle assicurazioni (92/96/CEE e 92/49/CEE) stabiliscono il quadro normativo per l'attività di assicurazione nel mercato interno. Tale quadro normativo si applica anche alle transazioni elettroniche in materia assicurativa effettuate nel mercato interno, nell'ambito della libera prestazione di servizi. Pertanto, un'impresa che intenda svolgere un'attività assicurativa per via elettronica in diversi Stati membri, rimane soggetta alle norme esistenti per quanto riguarda, ad esempio, la procedura di notifica per operare in libera prestazione di servizi o il controllo sulle condizioni delle polizze. Tuttavia, come già indicato dalla Commissione 4, il quadro giuridico esistente che disciplina il mercato unico delle assicurazioni riguarda meccanismi che non prevedono l'uso di tecnologia informatica per svolgere attività assicurativa nel mercato interno. Sorge pertanto la necessità di verificare se le disposizioni delle attuali direttive in materia di assicurazioni, offrano un quadro normativo favorevole allo sviluppo del commercio elettronico nel settore assicurativo, assicurando nel contempo la piena protezione degli interessi dei consumatori Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, articolo 3, par. 3 e allegato. Tale deroga non riguarda nemmeno le disposizioni delle direttive UE sulle assicurazioni, concernenti le informazioni precontrattuali da fornire ai sottoscrittori (Direttiva 92/49/CEE, art. 31 e Direttiva 92/96/CEE, art. 31 e Allegato II). Cfr. infra punti 17 e segg. COM (2001)66 def. del 7 febbraio Comunicazione interpretativa della Commissione Libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni. GU, n C 43, , pag. 5. 3

4 8. Il 26 giugno è stata adottata la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Tale direttiva prevede regole comuni applicabili alla vendita di prodotti finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza, fra le quali il commercio elettronico. Essa assicura inoltre un elevato livello di protezione dei consumatori istituendo un quadro giuridico dettagliato e specifico applicabile alle transazioni finanziarie effettuate a distanza. Tale regime contribuisce ad accrescere la fiducia del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, come il commercio elettronico. 5 II LA CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SUL COMMERCIO ELETTRONICO E L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA 9. In occasione della riunione del Comitato per le assicurazioni del novembre 2001 venne discusso un documento di lavoro sul commercio elettronico e i servizi finanziari (MARKT/2094/01). Al termine di tale discussione, il Comitato per le assicurazioni decise di costituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare la possibilità di eliminare la deroga generale prevista per le imprese di assicurazione e relativa all'applicazione dell'art. 3 della direttiva sul commercio elettronico ( clausola del mercato interno ) ed allineare il settore assicurativo agli altri servizi finanziari, senza per questo ridurre il livello di protezione dei consumatori. 10. Nel corso della prima riunione svoltasi il 26 febbraio 2002, dopo un primo scambio di vedute, il gruppo di lavoro ha deciso che i servizi della Commissione inviassero un questionario sulla materia. Successivamente, il 7 marzo 2002, è stato inviato agli Stati membri un questionario (MARKT/2512/01 del 1 marzo 2002). Al 16 luglio solo due Stati membri (DK, L) non avevano ancora risposto. D ha risposto solo alle questioni contenute nel documento di lavoro per il Comitato delle assicurazioni, ma non al questionario menzionato sopra; tuttavia nel presente documento si tiene conto delle osservazioni espresse. Le risposte degli Stati membri sono riassunte nell'allegato al presente documento che tiene conto anche della risposta data da due Stati SEE (NO e LIE). Tali risposte costituiscono un'utile base di contributo alle riflessioni del Gruppo di lavoro. 5 Direttiva sulla vendita a distanza, considerando n. 5. 4

5 III PRINCIPALI CONCLUSIONI RICAVATE DALLE RISPOSTE DATE AL QUESTIONARIO PER QUANTO RIGUARDA IL COMMERCIO ELETTRONICO E L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA 11. Le principali conclusioni che si possono trarre, in questa fase, dalle risposte date sono in sostanza le seguenti: NL e UK sono chiaramente favorevoli alla soppressione della deroga dell'art. 3, paragrafo 3 per il settore assicurativo, in quanto esse ritengono che non vi siano motivi validi per escludere l'attività assicurativa dalla regola del paese di origine. A loro parere la piena inclusione del settore assicurativo nel campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico amplierà le possibilità di scelta, aumentando la concorrenza e quindi favorendo i consumatori. L'esistenza di una deroga specifica per il settore assicurativo nella direttiva sul commercio elettronico può far sorgere controversie, ad esempio fra assicuratori che offrono un'assicurazione sugli investimenti e le istituzioni di investimento. Il passaggio alla regola del paese di origine può essere di particolare aiuto per i consumatori, quando acquistano pacchetti di prodotti. NL ritiene che non siano necessarie ulteriori misure a protezione del consumatore per eliminare la deroga per gli assicuratori in quanto il grado di armonizzazione contenuto nelle varie direttive europee è relativamente elevato, anche se talune norme possono ovviamente essere migliorate e tale da creare una solida base per la protezione dei consumatori in tutta l'unione europea e non vi è quindi la necessità di mantenere tale esclusione. UK, tuttavia, esprime una certa preoccupazione, per quanto riguarda i consumatori, in relazione alla stipula di assicurazioni obbligatorie, in quanto non è del tutto chiaro come i consumatori che utilizzano strumenti elettronici per acquistare prodotti assicurativi obbligatori, possano accertarsi che le condizioni di copertura siano conformi alle norme vincolanti imposte dalla legislazione locale. Inoltre, secondo UK, l'impostazione del paese di origine, in alcuni casi, può comportare, come avvenuto in altri settori di servizi finanziari, l'applicazione di norme diverse, da parte della stessa giurisdizione, a prodotti venduti oltre frontiera, a seconda che ciò avvenga con strumenti elettronici o con modalità più tradizionali. UK sottolinea che il regime di cui all'art. 3, par. 4 della DCE non è lo strumento corretto per applicare una deroga generale diretta ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria. IRL ritiene che siano poche le vendite che vengono effettuate interamente con mezzi elettronici nel settore assicurativo: sebbene i contatti iniziali avvengano per via elettronica, la maggior parte delle vendite viene conclusa solo attraverso altri canali di comunicazione. Pertanto le norme relative dovrebbero essere quelle contenute nella direttiva sulla vendita a distanza. 5

6 La maggior parte degli Stati membri (A, B, E, EL, F, FIN, I, P, S, NO, LIE) ha risposto facendo osservare che il passaggio alla regola del paese d'origine pone a rischio la protezione dei consumatori principalmente a causa della mancanza di armonizzazione giuridica in materia di contratti. In particolare, F e I hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico nel settore delle assicurazioni può trovare un ostacolo non tanto nell'applicazione delle norme del paese di destinazione (lo Stato membro ospite), quanto nell'assenza di un rapporto personale e di fiducia fra il consumatore e l'assicuratore che negoziano attraverso Internet. In tali circostanze l'applicazione della regola del paese di origine potrebbe rallentare lo sviluppo del commercio elettronico anziché incrementarlo. A non crede che l'art. 3 DCE contenga delle garanzie appropriate per la tutela dei consumatori nell'assicurazione, come avviene per altri servizi finanziari, in quanto esso comprende prodotti notevolmente diversi. Ad esempio, i prodotti bancari sono soggetti a norme fondamentalmente diverse e la complessità dei prodotti varia notevolmente. B ritiene che l'art. 3, par. 4 DCE non costituisca la risposta appropriata per la protezione dei consumatori nell'assicurazione in quanto i sottoscrittori di polizze belgi verrebbero privati della protezione offerta dalla legge belga sui contratti di assicurazione. E sottolinea che togliendo la deroga, in caso di lite, la difesa dei consumatori verrebbe ostacolata da procedure più complesse, costose e incerte. EL ritiene che le ragioni che hanno portato ad escludere il settore assicurativo dalla DCE siano sempre presenti, anche se vi sono stati dei miglioramenti con la direttiva sulla vendita a distanza. P dichiara che non accetterà il passaggio alla regola del paese di origine in materie contrattuali senza la massima armonizzazione preliminare che garantisca un'accresciuta protezione dei consumatori. S ritiene che la soppressione della deroga possa incidere negativamente sulla protezione dei consumatori nel settore assicurativo se non è accompagnata da altre misure. NO non condivide il parere che la soppressione della attuale deroga all'art. 3 DCE non metterebbe in pericolo la tutela dei consumatori o che il regime dell'art. 3, par. 4 assicurerebbe già garanzie appropriate per la tutela dei consumatori nel settore assicurativo. LIE ritiene che la soppressione della deroga potrebbe mettere in pericolo la tutela dei consumatori, anche se i meccanismi previsti all'art. 3, par. 4 offrono un certo riequilibrio. FIN sottolinea che la regola del paese di origine è poco indicata per i settori ove sussiste uno scarso coordinamento legislativo a livello comunitario e dove le differenze fra le normative nazionali sono ancora importanti. FIN ritiene inoltre che la regola del paese di origine potrebbe perfino portare a tentativi di aggirare la normativa: l'attività assicurativa potrebbe essere trasferita dagli Stati membri che hanno una normativa più avanzata a tutela degli assicurati verso quegli Stati membri nei quali non esiste una legislazione equivalente e da dove verrebbe effettuata la commercializzazione, mirata sempre alla stessa clientela. Secondo FIN, l'impostazione del paese di origine porterebbe inoltre a pressioni per la soppressione delle norme di protezione nazionali, che 6

7 hanno la loro giustificazione e vengono giudicate appropriate, per consentire alle compagnie di assicurazione nazionali di competere con offerte transfrontaliere alle stesse condizioni in vigore nei paesi con una legislazione meno protettiva. F, I, FIN ritengono che invece di raggiungere un elevato livello di armonizzazione nella protezione dei consumatori, gli sviluppi potrebbero portare a ridurre al minimo le restrizioni imposte alle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le procedure di commercializzazione. Il settore assicurativo viene considerato dalla maggior parte degli Stati membri, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un settore particolarmente sensibile rispetto ad altri settori finanziari, a causa della complessità dell'attività assicurativa che implica la necessità, per il consumatore, di una consulenza specifica che gli permetta di essere bene informato sul prodotto che sottoscrive. Di conseguenza, ciò può giustificare norme di protezione speciali. B, F, I, FIN ritengono che il ricorso all'applicazione dell'art. 3, par. 4 della direttiva sul commercio elettronico non risolva i problemi summenzionati, in quanto l'applicazione pratica e il senso di tale articolo non sono stati del tutto compresi da tutti gli Stati membri e non si può escludere che la Corte di giustizia europea sia costretta ad intervenire fornendo un'interpretazione di tale norma, in particolare, per quanto riguarda il criterio della proporzionalità. Alcuni Stati membri ritengono che le nuove regole sul commercio elettronico siano troppo recenti; di conseguenza, per il momento, molti Stati membri non sono in grado di fornire una valutazione più dettagliata dell'impatto che potrebbe avere la soppressione della deroga (soprattutto, in considerazione del fatto che gli Stati membri non si sono ancora avvalsi della procedura di notifica formale di cui all'art. 3, par. 4 della DCE. Dato che gli Stati membri ritengono di non aver avuto il tempo sufficiente per poter valutare l'impatto che la cancellazione della deroga nell'allegato avrebbe sulla prestazione di servizi di assicurazione, essi pensano che sia troppo presto adesso depennare tale deroga in assenza di un'armonizzazione nei settori delle normative contrattuali e precontrattuali. In queste condizioni, la Nota che la Commissione intende redigere sull'applicazione ai servizi finanziari dell'articolo 3, par. 4 e 6 della direttiva sul commercio elettronico, contribuirà a chiarire il campo di applicazione di tale norma e aiuterà gli Stati membri nell'applicazione dei meccanismi previsti da tale articolo. 7

8 IV MATERIE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER UN EVENTUALE ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE AI FINI DELLA CONVERGENZA FRA ASSICURAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO Nel precedente documento di lavoro del Comitato delle assicurazioni (MARKT/2094/01) sono state individuate delle aree da esaminare ulteriormente al fine di assicurare la convergenza fra commercio elettronico e norme comunitarie sulle assicurazioni. Alla luce delle risposte date dagli Stati membri al questionario inviato dalla Commissione, i servizi della Commissione propongono la seguente impostazione. A) MATERIE CHE NON RICHIEDONO UNA ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE Condizioni necessarie per lo svolgimento di attività assicurativa elettronica transfrontaliera 12. Nel corso della prima riunione del gruppo di lavoro, gli Stati membri non hanno espresso il parere che il regime stabilito dalle direttive sulle assicurazioni potesse dare adito ad ostacoli allo sviluppo delle attività di commercio elettronico. 13. A questo proposito, va osservato che la Federazione europea degli assicuratori Comité Européen des Assurances (CEA) è del parere che si dovrebbe continuare ad applicare la attuale procedura per la notifica preliminare di transazioni effettuate nel quadro della libera prestazione di servizi, definita dalle terze direttive «assicurazioni». Tuttavia, essa ritiene che tale procedura andrebbe semplificata in una certa misura, in particolare per consentire ad un assicuratore di rispondere a richieste di copertura, nell'ambito della libera prestazione di servizi, nei casi in cui egli non abbia presentato una notifica preliminare. Il CEA propone di seguire le raccomandazioni di semplificazione presentate nel quadro dell'iniziativa SLIM 6 per quanto riguarda la procedura di notifica. Pertanto il CEA raccomanda che l'attuale regime venga modificato, allo scopo di consentire che la procedura di notifica possa essere effettuata contemporaneamente alla firma del primo contratto di assicurazione, nel quadro della libera prestazione di servizi, quando l'assicuratore non abbia presentato una notifica preliminare. Questa modifica alla procedura di notifica consentirebbe agli amministratori di evitare di dover svolgere costose formalità amministrative prima di avviare la loro attività, rendendo le attività transfrontaliere molto più attraenti per le piccole e medie imprese di assicurazione che, finora, hanno mostrato una decisa riluttanza ad avvalersi delle possibilità offerte dalle direttive sulle assicurazioni. 6 COM (1999) 88 def.,

9 Pubblicità 14. L'uso di Internet per scopi unicamente pubblicitari vale a dire per offrire informazioni commerciali o migliorare la visibilità dell'impresa di assicurazione di per sé non è soggetto ai requisiti previsti nelle direttive sulle assicurazioni per poter svolgere attività transfrontaliere (vale a dire la procedura di notifica). Gli assicuratori UE tuttavia devono conformarsi alle norme che disciplinano la forma e il contenuto della suddetta pubblicità quando lo Stato membro, dove è situato il rischio, può dimostrare che tali norme sono state adottate al fine di proteggere l'interesse generale. 7 Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della direttiva sul commercio elettronico, uno Stato membro non può vietare l'uso di Internet per scopi pubblicitari nel settore assicurativo, in quanto ciò sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva in questione. 15. Alla luce delle informazioni disponibili, non è dimostrato un grado di divergenza tale, fra le normative degli Stati membri, da rendere necessaria l'adozione di una legislazione in materia. 16. I servizi della Commissione ritengono che, al fine di assicurare la convergenza fra la legislazione in materia di assicurazioni e il quadro giuridico sul commercio elettronico, non siano necessarie iniziative concrete in questa materia. Informazione precontrattuale 17. Le direttive sulle assicurazioni contengono disposizioni specifiche in materia di informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati (cfr. articoli 31 della direttiva 92/49/CEE (non-vita) e 31 e allegato II della direttiva 92/96/CEE (vita). Tali disposizioni assicurano un minimo di coordinamento delle informazioni che devono essere fornite agli assicurati prima della stipula del contratto. Lo Stato membro ospitante può imporre requisiti supplementari a condizioni che siano indispensabili per una corretta comprensione del contratto di assicurazione Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, art. 41. Cfr. causa C-386/00, Axa v. G. Ochoa, sentenza del 5 marzo

10 18. Oltre a queste disposizioni, la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, adottata il 26 giugno, contiene regole dettagliate sull'informazione precontrattuale (articoli 3-5). La direttiva prevede che continuino ad essere applicati i requisiti in materia di informazione precontrattuale contenuti nella normativa settoriale (vale a dire le direttive sulle assicurazioni), che si aggiungono a quelli previsti nella Direttiva sulla vendita a distanza. Inoltre, la Direttiva sulla vendita a distanza consente agli Stati membri di mantenere o introdurre delle disposizioni più severe sulle informazioni preliminari a condizione che esse siano conformi al diritto comunitario. Tali disposizioni devono essere comunicate alla Commissione che provvede ad assicurare che le informazioni siano messe a disposizione di consumatori e fornitori Inoltre, la direttiva sull'intermediazione assicurativa, che sarà anch'essa adottata fra breve, prevede requisiti specifici in materia di informazioni che devono essere fornite ai clienti da parte degli intermediari di assicurazione (articoli 11 e 12). Anche la direttiva sull'intermediazione assicurativa permette agli Stati membri di adottare requisiti più severi, a condizione che siano conformi al diritto comunitario, inclusa la direttiva sul commercio elettronico Sia la direttiva sulla vendita a distanza che quella sull'intermediazione assicurativa, si applicano alle transazioni effettuate con strumenti elettronici o tradizionalmente. Come risulta da tali direttive, esse contribuiscono ad ottenere un elevato livello di protezione dei consumatori nel mercato interno, necessario per assicurare il corretto funzionamento del quadro giuridico del commercio elettronico per i servizi finanziari. 21. Nel caso di transazioni off-line a distanza nel settore delle assicurazioni, l'informazione precontrattuale deve essere fornita conformemente alle direttive summenzionate (direttiva sulla vendita a distanza, terze direttive in materia di assicurazioni e direttiva sull'intermediazione assicurativa). Lo Stato membro ospitante può imporre requisiti supplementari solo se conformi al diritto comunitario (ad esempio, siano giustificati "dall'interesse generale") Direttiva sulla vendita a distanza, art. 4 e considerando 6. Direttiva sull'intermediazione assicurativa, art. 11 par. 5 e considerando n. 19 della posizione comune. 10

11 22. Per quanto riguarda le transazioni on-line, è necessario ricordare che le disposizioni delle direttive sulle assicurazioni concernenti le informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati non sono coperte dalla deroga dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CEE stabilita per il settore assicurativo. In effetti l'allegato della DCE, che illustra le disposizioni delle direttive sulle assicurazioni escluse dall'applicazione dell'art. 3, non fa riferimento alle disposizioni delle direttive sulle assicurazioni concernenti le informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati. Inoltre, la direttiva sulla vendita a distanza e la direttiva sull'intermediazione assicurativa si applicano alle transazioni on-line conformemente al diritto UE, vale a dire la direttiva sul commercio elettronico, che è applicabile alle transazioni on-line Pertanto, per quanto riguarda le transazioni on-line, le direttive summenzionate si applicano conformemente al regime stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico. In altri termini, l'informazione precontrattuale relativa alle transazioni elettroniche di servizi finanziari ai consumatori, viene fornita conformemente alle norme in vigore nello Stato membro dove il prestatore del servizio è stabilito. Lo Stato membro di destinazione può tuttavia avvalersi di quanto prevede l'art. 3, par. 4) della direttiva sul commercio elettronico, operando caso per caso e alle condizioni specifiche previste dallo stesso articolo. 24. Tutti questi requisiti possono essere considerati sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione ai clienti che stipulano contratti di assicurazione a distanza (sia transazioni on-line che tradizionali). Tuttavia, dato che il questionario è stato inviato prima dell'approvazione della Direttiva sulla vendita a distanza e della posizione comune sulla direttiva sull'intermediazione nel settore assicurativo, potrebbe essere opportuno chiedere agli Stati membri di riconsiderare se il grado di armonizzazione raggiunto sia sufficiente. 25. In questo contesto, il Comité Européen des Assurances propone di completare i requisiti in materia di informazione precontrattuale per l'assicurazione non vita. Esso propone un elenco di elementi che potrebbero essere stabiliti a livello comunitario. Tale elenco è incluso nell'allegato II al presente documento di lavoro. I suddetti elementi sono riuniti sotto tre categorie: informazioni concernenti l'impresa assicurativa; informazioni riguardanti la vita del contratto (come la data di entrata in vigore, durata del contratto, diritto applicabile al contratto, disposizioni relative ai reclami, inclusa l'esistenza di un organismo responsabile per il loro esame); 11 Direttiva sulla vendita a distanza, considerando 6 e direttiva sull'intermediazione assicurativa, considerando n. 19 del testo della posizione comune. 11

12 informazioni relative all'oggetto del contratto (come le somme dichiarate, le somme assicurate, il premio da versare, modalità di pagamento dei premi, aspetti essenziali della copertura, ammontare delle franchigie); Ovviamente il CEA propone di fornire le informazioni anche durante la validità del contratto in caso di modifiche. 26. I servizi della Commissione ritengono che allo scopo di assicurare la convergenza fra normativa sulle assicurazioni e quadro giuridico del commercio elettronico, il quadro giuridico attuale sulle informazioni precontrattuali sopra descritto sia sufficiente. Ritengono gli Stati membri che un certo grado di armonizzazione sia necessario per facilitare il funzionamento del mercato interno nel settore assicurativo ed in particolare delle transazioni assicurative elettroniche? In questo caso, quali elementi dovrebbero essere armonizzati? B) MATERIE CHE RICHIEDONO UNA ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE Diritto dei contratti 27. Taluni Stati membri (D, IRL, UK) non ritengono che la mancanza di armonizzazione delle normative nazionali sui contratti di assicurazione costituisca un grave ostacolo alle transazioni transfrontaliere in generale ed alle attività di assicurazione elettronica in particolare. 28. Diversi Stati membri (A, B, E, EL F, FIN, I, NL, P, S, NO, LIE) riconoscono la necessità di ridurre le differenze esistenti fra le normative sui contratti e hanno segnalato alcuni punti che, a loro avviso, dovrebbero essere affrontati. In particolare, essi si riferiscono a: descrizione del rischio (clausole di delimitazione del rischio coperto dalla polizza di assicurazione e doveri di informazione, conseguenze dell'aggravamento, riduzione e assenza del rischio, conseguenze giuridiche della violazione dei doveri di informazione); diritti e obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato; pagamento del premio (conseguenze in caso di mancato pagamento); riscatto, diritto di recesso, estinzione del contratto in caso di richiesta di risarcimento; durata e maturità del contratto; problemi relativi alla differenza fra il valore dell'interesse assicurato, la somma assicurata e il danno causato (copertura assicurativa insufficiente o eccessiva); problemi posti in caso di sovrassicurazione. 12

13 29. Per alcuni di questi Stati membri (A, E F, I, FIN, NL, P, S) l'armonizzazione della normativa sui contratti di assicurazione dovrebbe comprendere entrambi i rami vita e non-vita. Inoltre, secondo A, B, E, EL, F, FIN, NL, P tale armonizzazione dovrebbe tener conto della situazione giuridica o della condizione dell'assicurato (cfr. impresa o privato, grande rischio) nonché la natura di certi tipi di assicurazione (trasporto, assicurazione-credito), in modo che le norme armonizzate si applichino solo ai soggetti che necessitano di una protezione speciale. 30. Il Comité Européen des Assurances, nel suo contributo al presente documento sul commercio elettronico e l'attività assicurativa, ritiene che l'armonizzazione delle normative nazionali sui contratti di assicurazione, basata su una convergenza delle legislazioni nazionali, contribuirebbe a rendere il quadro giuridico più omogeneo e ridurrebbe le differenze fra legislazioni nazionali. Tuttavia, il CEA osserva che un'eventuale armonizzazione del diritto dei contratti di assicurazione deve essere intrapresa nell'ambito dell'obiettivo comunitario del coordinamento degli ordinamenti privati nazionali e non può concretizzarsi al di fuori di tale iniziativa generale. 31. Va ricordato che la DCE prevede anche una deroga generale alla clausola "mercato interno" per gli "obblighi contrattuali concernenti contratti stipulati dai consumatori". Questo significa che anche senza la deroga specifica per le assicurazioni, gli obblighi contrattuali relativi a contratti di assicurazione stipulati con consumatori sarebbero sempre esentati dalla applicazione della regola del "paese di origine". Tuttavia, applicando questa deroga specifica, la legislazione degli Stati membri in materia di contratti, resterebbe divergente. Pertanto le operazioni assicurative transfrontaliere potrebbero esserne ostacolate. Al fine di accrescere le operazioni assicurative transfrontaliere, un certo grado di armonizzazione del diritto contrattuale potrebbe essere necessario. In questo caso gli Stati membri dovrebbero indicare cos'è necessario al fine di agevolare le transazioni transfrontaliere in materia assicurativa e quindi migliorare il funzionamento del mercato interno. Legislazione applicabile ai contratti di assicurazione 32. Alcuni Stati membri (A, F, I, B, P, S, UK) sono favorevoli all'introduzione di talune modifiche al regime attualmente in vigore per determinare la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione 12, allo scopo di assicurare una migliore protezione dei consumatori, ma non condividono l'adozione di norme speciali relative al settore assicurativo, nel campo di applicazione della Convenzione di Roma, della quale si sta prendendo attualmente in considerazione la revisione. 12 Direttive 88/357/CEE, art. 7 e 8; Direttive 90/619/CEE, articolo 4. 13

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE

Dettagli

MARKT/2094/01 IT Orig. EN COMMERCIO ELETTRONICO E SERVIZI FINANZIARI

MARKT/2094/01 IT Orig. EN COMMERCIO ELETTRONICO E SERVIZI FINANZIARI MARKT/2094/01 IT Orig. EN COMMERCIO ELETTRONICO E SERVIZI FINANZIARI Finalità del documento Il presente documento fa il punto della situazione in materia di commercio elettronico e servizi finanziari,

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 27.05.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 436/2012, presentata da Mark Walker, cittadino britannico, sulla consulenza legale transfrontaliera

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Marcatura CE Cancelli

Marcatura CE Cancelli SB studio www.essebistudio.com www.marcatura-ce-cancelli.com Marcatura CE Cancelli SB studio di Bertolo Sergio Borgo Treviso 152/C 31033 Castelfranco Veneto TV Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE

Dettagli

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA 22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio riguardo al riconoscimento da parte delle autorita di vigilanza dei contratti di novazione

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2002R1606 IT 10.04.2008 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.9.2015 L 235/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati

Dettagli

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione EIOPA-BoS-12/069 IT Orientamenti sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 1/8 1. Orientamenti Introduzione 1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA (Autorità europea

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti CIRCOLARE A.F. N. 92 del 4 giugno 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che l articolo 19 del decreto-legge

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Nota interpretativa La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Febbraio 2012 1 Mandato 2008-2012 Area di delega Consigliere Delegato

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 104 RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni) (Estensore FILIPPI) approvata nella seduta del 28 gennaio 2016

Dettagli

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo

Dettagli

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento IT PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento 1. TASSI DI RIFERIMTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE Nell ambito del

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 21.12.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 373/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2004 relativo

Dettagli

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in

La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in La norma ISO 9001:08 ha apportato modifiche alla normativa precedente in base alle necessità di chiarezza emerse nell utilizzo della precedente versione e per meglio armonizzarla con la ISO 14001:04. Elemento

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano

I rapporti con Stati terzi Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano Stefania Bariatti Ordinario di Diritto internazionale privato e processuale, Università di Milano PRINCIPI E OBIETTIVI DEL MERCATO INTERNO Considerando 7: È opportuno contribuire al corretto funzionamento

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

XTRADE CFD TRADING ONLINE

XTRADE CFD TRADING ONLINE XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi

Dettagli

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini

Dettagli

MARKT/2508/02 IT Orig. EN VIGILANZA SULLA RIASSICURAZIONE: APPROCCIO BASATO SU UNA PROCEDURA ACCELERATA ( FAST-TRACK APPROACH)

MARKT/2508/02 IT Orig. EN VIGILANZA SULLA RIASSICURAZIONE: APPROCCIO BASATO SU UNA PROCEDURA ACCELERATA ( FAST-TRACK APPROACH) MARKT/2508/02 IT Orig. EN VIGILANZA SULLA RIASSICURAZIONE: APPROCCIO BASATO SU UNA PROCEDURA ACCELERATA ( FAST-TRACK APPROACH) Il progetto di vigilanza sulla riassicurazione è giunto ad un punto in cui

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ Introduzione Il sito www.encj.net è il sito internet della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). È stato stilato uno statuto redazionale al fine di regolare

Dettagli

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI OGM Organismi Geneticamente Modificati

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI OGM Organismi Geneticamente Modificati MNS2GWÀ1 O Ntt.LÀ SCRUTA DEL l..~pr.z CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/49/CR9b/C10 ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI OGM Organismi Geneticamente Modificati La Conferenza delle Regioni

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all articolo 75 della

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2002/0132(COD) 18 dicembre 2002 PROGETTO DI PARERE della commissione per i problemi economici e monetari destinato

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked

Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked FEBBRAIO 2005 INDICE PREMESSA pag. 3 1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE pag. 4 1.1 Macro-categorie pag. 4 1.2 Fondi azionari pag. 5 1.3 Fondi bilanciati

Dettagli

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Premessa L articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l altro, la disciplina dell imposta di bollo

Dettagli

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Dettagli

Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009

Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009 Il recepimento della direttiva sul credito ai consumatori. Le scelte di alcuni Paesi europei sulle discrezionalità lasciate agli Stati membri Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009 Enrico Granata Direttore

Dettagli

Notiziario settimanale 24-30 giugno 2002. Indirizzi e-mail e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft

Notiziario settimanale 24-30 giugno 2002. Indirizzi e-mail e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft Newsletter Notiziario settimanale Indirizzi e-mail e invio di pubblicità Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft Obblighi a tutela della privacy per i gestori Tlc 1 Newsletter 2002 LA SOLA

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 20.10.2004 COM(2004) 682 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica dell articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2010 COM(2010)293 definitivo 2010/0161 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014 666/2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PARERE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)759 definitivo 2004/0218 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma. Delibera n. 13845 del 11-12-1998 proposta da GIOVANAZZI Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4 comma. Individuazione dei criteri in base ai quali il Servizio Lavori Pubblici degli Enti

Dettagli