Commercio elettronico e attività assicurativa (Documento di discussione per il gruppo di lavoro)
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- Arianna Lanza
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1 COMMISSIONE EUROPEA DG Mercato interno ISTITUZIONI FINANZIARIE Assicurazioni MARKT/2522/02 IT Rev. 1 Orig. EN Commercio elettronico e attività assicurativa (Documento di discussione per il gruppo di lavoro) 1
2 I QUADRO GENERALE 1. La direttiva sul commercio elettronico (DCE), adottata nel giugno 2000 (2000/31/CE), definisce il quadro giuridico che disciplina i servizi della società dell'informazione nel Mercato interno. La DCE prevede che tali servizi possano essere offerti liberamente in tutta l'unione europea da qualsiasi prestatore, a condizione che venga rispettata la normativa nazionale dello Stato membro in cui esso è stabilito. Inoltre, lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio, limitare la libera circolazione dei servizi "on line" provenienti da un altro Stato membro. I due aspetti in questione costituiscono il cosiddetto principio del paese di origine, o 'clausola del mercato interno', stabilito all'art. 3 della DCE. 2. Il principio del paese di origine rappresenta un aspetto fondamentale della direttiva sul commercio elettronico. Esso prevede soltanto due tipi di deroghe: anzitutto, un certo numero di deroghe generali elencate nell'allegato alla direttiva relative, ad esempio, ad una serie di disposizioni contenute nelle direttive in materia di assicurazioni e agli obblighi contrattuali nei contratti sottoscritti dai consumatori; in secondo luogo, la possibilità per gli Stati membri, in determinate circostanze specificate all'art. 3, par. 4 della direttiva, di adottare misure, caso per caso, dirette a limitare la prestazione di un determinato servizio di commercio elettronico sul proprio territorio. Conseguentemente, gli Stati membri, in linea di principio possono limitare la prestazione di un determinato servizio di commercio elettronico proveniente da un altro Stato membro, solo relativamente a singoli casi e nel rispetto delle rigide condizioni formali e sostanziali previste all'articolo 3, par. 4 della direttiva sul commercio elettronico. 3. La direttiva sul commercio elettronico si applica al settore assicurativo, nonché a tutti gli altri servizi finanziari. Il fatto che l'attività assicurativa rientri nel campo d'applicazione della direttiva rende possibile stipulare contratti di assicurazione attraverso strumenti elettronici (ad esempio Internet). Gli Stati membri sono pertanto obbligati a rimuovere le norme esistenti che vietano o ostacolano l'offerta o la sottoscrizione di prodotti assicurativi attraverso Internet, sia sul piano interno che su base transfrontaliera. Inoltre la prestazione di servizi di assicurazione attraverso il commercio elettronico non è soggetta ad autorizzazione specifica preliminare (oltre all'autorizzazione a svolgere un'attività assicurativa prevista dalle direttive sulle assicurazioni). 2
3 4. Tuttavia, come indicato sopra, la DCE non si applica integralmente a tutti gli aspetti dell'attività assicurativa. Tale direttiva prevede una deroga, all'articolo 3, relativa alle attività di assicurazione che ricadono nell'articolo 30 e nel titolo IV della direttiva 32/49/CEE, negli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e nell'articolo 4 della direttiva 90/619/EEC 1. Tale deroga riguarda solo le attività delle imprese di assicurazione, ma non le attività degli intermediari di assicurazione, che di conseguenza, rispetto alle loro attività "on line", sono coperti dalla "clausola del mercato interno" della direttiva sul commercio elettronico La Comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi finanziari del febbraio illustra la strategia da seguire allo scopo di poter arrivare ad un mercato interno dei servizi finanziari entro il Tale strategia si basa sull'impostazione adottata nella DCE. Inoltre, la Comunicazione sottolinea la necessità di assicurare la coerenza fra la normativa sui servizi finanziari e la DCE e fra la prestazione di servizi finanziari "on-line" e "off-line" (neutralità giuridica), nonché di accrescere la fiducia dei consumatori sulla prestazione di servizi finanziari on-line. Tale impostazione ha avuto il sostegno del Consiglio ECOFIN e del Parlamento europeo, nonché quello del GPSF, espresso nella sua relazione. 6. Data la natura particolarmente sensibile della prestazione di servizi di assicurazione, nonché l'accresciuto potenziale di transazioni transfrontaliere attraverso Internet, è necessario assicurare l'adeguatezza del quadro normativo e di controllo per quanto riguarda le prestazioni attraverso Internet. 7. A questo riguardo, le Terze direttive sulle assicurazioni (92/96/CEE e 92/49/CEE) stabiliscono il quadro normativo per l'attività di assicurazione nel mercato interno. Tale quadro normativo si applica anche alle transazioni elettroniche in materia assicurativa effettuate nel mercato interno, nell'ambito della libera prestazione di servizi. Pertanto, un'impresa che intenda svolgere un'attività assicurativa per via elettronica in diversi Stati membri, rimane soggetta alle norme esistenti per quanto riguarda, ad esempio, la procedura di notifica per operare in libera prestazione di servizi o il controllo sulle condizioni delle polizze. Tuttavia, come già indicato dalla Commissione 4, il quadro giuridico esistente che disciplina il mercato unico delle assicurazioni riguarda meccanismi che non prevedono l'uso di tecnologia informatica per svolgere attività assicurativa nel mercato interno. Sorge pertanto la necessità di verificare se le disposizioni delle attuali direttive in materia di assicurazioni, offrano un quadro normativo favorevole allo sviluppo del commercio elettronico nel settore assicurativo, assicurando nel contempo la piena protezione degli interessi dei consumatori Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, articolo 3, par. 3 e allegato. Tale deroga non riguarda nemmeno le disposizioni delle direttive UE sulle assicurazioni, concernenti le informazioni precontrattuali da fornire ai sottoscrittori (Direttiva 92/49/CEE, art. 31 e Direttiva 92/96/CEE, art. 31 e Allegato II). Cfr. infra punti 17 e segg. COM (2001)66 def. del 7 febbraio Comunicazione interpretativa della Commissione Libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni. GU, n C 43, , pag. 5. 3
4 8. Il 26 giugno è stata adottata la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Tale direttiva prevede regole comuni applicabili alla vendita di prodotti finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza, fra le quali il commercio elettronico. Essa assicura inoltre un elevato livello di protezione dei consumatori istituendo un quadro giuridico dettagliato e specifico applicabile alle transazioni finanziarie effettuate a distanza. Tale regime contribuisce ad accrescere la fiducia del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, come il commercio elettronico. 5 II LA CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SUL COMMERCIO ELETTRONICO E L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA 9. In occasione della riunione del Comitato per le assicurazioni del novembre 2001 venne discusso un documento di lavoro sul commercio elettronico e i servizi finanziari (MARKT/2094/01). Al termine di tale discussione, il Comitato per le assicurazioni decise di costituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare la possibilità di eliminare la deroga generale prevista per le imprese di assicurazione e relativa all'applicazione dell'art. 3 della direttiva sul commercio elettronico ( clausola del mercato interno ) ed allineare il settore assicurativo agli altri servizi finanziari, senza per questo ridurre il livello di protezione dei consumatori. 10. Nel corso della prima riunione svoltasi il 26 febbraio 2002, dopo un primo scambio di vedute, il gruppo di lavoro ha deciso che i servizi della Commissione inviassero un questionario sulla materia. Successivamente, il 7 marzo 2002, è stato inviato agli Stati membri un questionario (MARKT/2512/01 del 1 marzo 2002). Al 16 luglio solo due Stati membri (DK, L) non avevano ancora risposto. D ha risposto solo alle questioni contenute nel documento di lavoro per il Comitato delle assicurazioni, ma non al questionario menzionato sopra; tuttavia nel presente documento si tiene conto delle osservazioni espresse. Le risposte degli Stati membri sono riassunte nell'allegato al presente documento che tiene conto anche della risposta data da due Stati SEE (NO e LIE). Tali risposte costituiscono un'utile base di contributo alle riflessioni del Gruppo di lavoro. 5 Direttiva sulla vendita a distanza, considerando n. 5. 4
5 III PRINCIPALI CONCLUSIONI RICAVATE DALLE RISPOSTE DATE AL QUESTIONARIO PER QUANTO RIGUARDA IL COMMERCIO ELETTRONICO E L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA 11. Le principali conclusioni che si possono trarre, in questa fase, dalle risposte date sono in sostanza le seguenti: NL e UK sono chiaramente favorevoli alla soppressione della deroga dell'art. 3, paragrafo 3 per il settore assicurativo, in quanto esse ritengono che non vi siano motivi validi per escludere l'attività assicurativa dalla regola del paese di origine. A loro parere la piena inclusione del settore assicurativo nel campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico amplierà le possibilità di scelta, aumentando la concorrenza e quindi favorendo i consumatori. L'esistenza di una deroga specifica per il settore assicurativo nella direttiva sul commercio elettronico può far sorgere controversie, ad esempio fra assicuratori che offrono un'assicurazione sugli investimenti e le istituzioni di investimento. Il passaggio alla regola del paese di origine può essere di particolare aiuto per i consumatori, quando acquistano pacchetti di prodotti. NL ritiene che non siano necessarie ulteriori misure a protezione del consumatore per eliminare la deroga per gli assicuratori in quanto il grado di armonizzazione contenuto nelle varie direttive europee è relativamente elevato, anche se talune norme possono ovviamente essere migliorate e tale da creare una solida base per la protezione dei consumatori in tutta l'unione europea e non vi è quindi la necessità di mantenere tale esclusione. UK, tuttavia, esprime una certa preoccupazione, per quanto riguarda i consumatori, in relazione alla stipula di assicurazioni obbligatorie, in quanto non è del tutto chiaro come i consumatori che utilizzano strumenti elettronici per acquistare prodotti assicurativi obbligatori, possano accertarsi che le condizioni di copertura siano conformi alle norme vincolanti imposte dalla legislazione locale. Inoltre, secondo UK, l'impostazione del paese di origine, in alcuni casi, può comportare, come avvenuto in altri settori di servizi finanziari, l'applicazione di norme diverse, da parte della stessa giurisdizione, a prodotti venduti oltre frontiera, a seconda che ciò avvenga con strumenti elettronici o con modalità più tradizionali. UK sottolinea che il regime di cui all'art. 3, par. 4 della DCE non è lo strumento corretto per applicare una deroga generale diretta ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria. IRL ritiene che siano poche le vendite che vengono effettuate interamente con mezzi elettronici nel settore assicurativo: sebbene i contatti iniziali avvengano per via elettronica, la maggior parte delle vendite viene conclusa solo attraverso altri canali di comunicazione. Pertanto le norme relative dovrebbero essere quelle contenute nella direttiva sulla vendita a distanza. 5
6 La maggior parte degli Stati membri (A, B, E, EL, F, FIN, I, P, S, NO, LIE) ha risposto facendo osservare che il passaggio alla regola del paese d'origine pone a rischio la protezione dei consumatori principalmente a causa della mancanza di armonizzazione giuridica in materia di contratti. In particolare, F e I hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico nel settore delle assicurazioni può trovare un ostacolo non tanto nell'applicazione delle norme del paese di destinazione (lo Stato membro ospite), quanto nell'assenza di un rapporto personale e di fiducia fra il consumatore e l'assicuratore che negoziano attraverso Internet. In tali circostanze l'applicazione della regola del paese di origine potrebbe rallentare lo sviluppo del commercio elettronico anziché incrementarlo. A non crede che l'art. 3 DCE contenga delle garanzie appropriate per la tutela dei consumatori nell'assicurazione, come avviene per altri servizi finanziari, in quanto esso comprende prodotti notevolmente diversi. Ad esempio, i prodotti bancari sono soggetti a norme fondamentalmente diverse e la complessità dei prodotti varia notevolmente. B ritiene che l'art. 3, par. 4 DCE non costituisca la risposta appropriata per la protezione dei consumatori nell'assicurazione in quanto i sottoscrittori di polizze belgi verrebbero privati della protezione offerta dalla legge belga sui contratti di assicurazione. E sottolinea che togliendo la deroga, in caso di lite, la difesa dei consumatori verrebbe ostacolata da procedure più complesse, costose e incerte. EL ritiene che le ragioni che hanno portato ad escludere il settore assicurativo dalla DCE siano sempre presenti, anche se vi sono stati dei miglioramenti con la direttiva sulla vendita a distanza. P dichiara che non accetterà il passaggio alla regola del paese di origine in materie contrattuali senza la massima armonizzazione preliminare che garantisca un'accresciuta protezione dei consumatori. S ritiene che la soppressione della deroga possa incidere negativamente sulla protezione dei consumatori nel settore assicurativo se non è accompagnata da altre misure. NO non condivide il parere che la soppressione della attuale deroga all'art. 3 DCE non metterebbe in pericolo la tutela dei consumatori o che il regime dell'art. 3, par. 4 assicurerebbe già garanzie appropriate per la tutela dei consumatori nel settore assicurativo. LIE ritiene che la soppressione della deroga potrebbe mettere in pericolo la tutela dei consumatori, anche se i meccanismi previsti all'art. 3, par. 4 offrono un certo riequilibrio. FIN sottolinea che la regola del paese di origine è poco indicata per i settori ove sussiste uno scarso coordinamento legislativo a livello comunitario e dove le differenze fra le normative nazionali sono ancora importanti. FIN ritiene inoltre che la regola del paese di origine potrebbe perfino portare a tentativi di aggirare la normativa: l'attività assicurativa potrebbe essere trasferita dagli Stati membri che hanno una normativa più avanzata a tutela degli assicurati verso quegli Stati membri nei quali non esiste una legislazione equivalente e da dove verrebbe effettuata la commercializzazione, mirata sempre alla stessa clientela. Secondo FIN, l'impostazione del paese di origine porterebbe inoltre a pressioni per la soppressione delle norme di protezione nazionali, che 6
7 hanno la loro giustificazione e vengono giudicate appropriate, per consentire alle compagnie di assicurazione nazionali di competere con offerte transfrontaliere alle stesse condizioni in vigore nei paesi con una legislazione meno protettiva. F, I, FIN ritengono che invece di raggiungere un elevato livello di armonizzazione nella protezione dei consumatori, gli sviluppi potrebbero portare a ridurre al minimo le restrizioni imposte alle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le procedure di commercializzazione. Il settore assicurativo viene considerato dalla maggior parte degli Stati membri, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un settore particolarmente sensibile rispetto ad altri settori finanziari, a causa della complessità dell'attività assicurativa che implica la necessità, per il consumatore, di una consulenza specifica che gli permetta di essere bene informato sul prodotto che sottoscrive. Di conseguenza, ciò può giustificare norme di protezione speciali. B, F, I, FIN ritengono che il ricorso all'applicazione dell'art. 3, par. 4 della direttiva sul commercio elettronico non risolva i problemi summenzionati, in quanto l'applicazione pratica e il senso di tale articolo non sono stati del tutto compresi da tutti gli Stati membri e non si può escludere che la Corte di giustizia europea sia costretta ad intervenire fornendo un'interpretazione di tale norma, in particolare, per quanto riguarda il criterio della proporzionalità. Alcuni Stati membri ritengono che le nuove regole sul commercio elettronico siano troppo recenti; di conseguenza, per il momento, molti Stati membri non sono in grado di fornire una valutazione più dettagliata dell'impatto che potrebbe avere la soppressione della deroga (soprattutto, in considerazione del fatto che gli Stati membri non si sono ancora avvalsi della procedura di notifica formale di cui all'art. 3, par. 4 della DCE. Dato che gli Stati membri ritengono di non aver avuto il tempo sufficiente per poter valutare l'impatto che la cancellazione della deroga nell'allegato avrebbe sulla prestazione di servizi di assicurazione, essi pensano che sia troppo presto adesso depennare tale deroga in assenza di un'armonizzazione nei settori delle normative contrattuali e precontrattuali. In queste condizioni, la Nota che la Commissione intende redigere sull'applicazione ai servizi finanziari dell'articolo 3, par. 4 e 6 della direttiva sul commercio elettronico, contribuirà a chiarire il campo di applicazione di tale norma e aiuterà gli Stati membri nell'applicazione dei meccanismi previsti da tale articolo. 7
8 IV MATERIE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER UN EVENTUALE ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE AI FINI DELLA CONVERGENZA FRA ASSICURAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO Nel precedente documento di lavoro del Comitato delle assicurazioni (MARKT/2094/01) sono state individuate delle aree da esaminare ulteriormente al fine di assicurare la convergenza fra commercio elettronico e norme comunitarie sulle assicurazioni. Alla luce delle risposte date dagli Stati membri al questionario inviato dalla Commissione, i servizi della Commissione propongono la seguente impostazione. A) MATERIE CHE NON RICHIEDONO UNA ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE Condizioni necessarie per lo svolgimento di attività assicurativa elettronica transfrontaliera 12. Nel corso della prima riunione del gruppo di lavoro, gli Stati membri non hanno espresso il parere che il regime stabilito dalle direttive sulle assicurazioni potesse dare adito ad ostacoli allo sviluppo delle attività di commercio elettronico. 13. A questo proposito, va osservato che la Federazione europea degli assicuratori Comité Européen des Assurances (CEA) è del parere che si dovrebbe continuare ad applicare la attuale procedura per la notifica preliminare di transazioni effettuate nel quadro della libera prestazione di servizi, definita dalle terze direttive «assicurazioni». Tuttavia, essa ritiene che tale procedura andrebbe semplificata in una certa misura, in particolare per consentire ad un assicuratore di rispondere a richieste di copertura, nell'ambito della libera prestazione di servizi, nei casi in cui egli non abbia presentato una notifica preliminare. Il CEA propone di seguire le raccomandazioni di semplificazione presentate nel quadro dell'iniziativa SLIM 6 per quanto riguarda la procedura di notifica. Pertanto il CEA raccomanda che l'attuale regime venga modificato, allo scopo di consentire che la procedura di notifica possa essere effettuata contemporaneamente alla firma del primo contratto di assicurazione, nel quadro della libera prestazione di servizi, quando l'assicuratore non abbia presentato una notifica preliminare. Questa modifica alla procedura di notifica consentirebbe agli amministratori di evitare di dover svolgere costose formalità amministrative prima di avviare la loro attività, rendendo le attività transfrontaliere molto più attraenti per le piccole e medie imprese di assicurazione che, finora, hanno mostrato una decisa riluttanza ad avvalersi delle possibilità offerte dalle direttive sulle assicurazioni. 6 COM (1999) 88 def.,
9 Pubblicità 14. L'uso di Internet per scopi unicamente pubblicitari vale a dire per offrire informazioni commerciali o migliorare la visibilità dell'impresa di assicurazione di per sé non è soggetto ai requisiti previsti nelle direttive sulle assicurazioni per poter svolgere attività transfrontaliere (vale a dire la procedura di notifica). Gli assicuratori UE tuttavia devono conformarsi alle norme che disciplinano la forma e il contenuto della suddetta pubblicità quando lo Stato membro, dove è situato il rischio, può dimostrare che tali norme sono state adottate al fine di proteggere l'interesse generale. 7 Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della direttiva sul commercio elettronico, uno Stato membro non può vietare l'uso di Internet per scopi pubblicitari nel settore assicurativo, in quanto ciò sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva in questione. 15. Alla luce delle informazioni disponibili, non è dimostrato un grado di divergenza tale, fra le normative degli Stati membri, da rendere necessaria l'adozione di una legislazione in materia. 16. I servizi della Commissione ritengono che, al fine di assicurare la convergenza fra la legislazione in materia di assicurazioni e il quadro giuridico sul commercio elettronico, non siano necessarie iniziative concrete in questa materia. Informazione precontrattuale 17. Le direttive sulle assicurazioni contengono disposizioni specifiche in materia di informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati (cfr. articoli 31 della direttiva 92/49/CEE (non-vita) e 31 e allegato II della direttiva 92/96/CEE (vita). Tali disposizioni assicurano un minimo di coordinamento delle informazioni che devono essere fornite agli assicurati prima della stipula del contratto. Lo Stato membro ospitante può imporre requisiti supplementari a condizioni che siano indispensabili per una corretta comprensione del contratto di assicurazione Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, art. 41. Cfr. causa C-386/00, Axa v. G. Ochoa, sentenza del 5 marzo
10 18. Oltre a queste disposizioni, la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, adottata il 26 giugno, contiene regole dettagliate sull'informazione precontrattuale (articoli 3-5). La direttiva prevede che continuino ad essere applicati i requisiti in materia di informazione precontrattuale contenuti nella normativa settoriale (vale a dire le direttive sulle assicurazioni), che si aggiungono a quelli previsti nella Direttiva sulla vendita a distanza. Inoltre, la Direttiva sulla vendita a distanza consente agli Stati membri di mantenere o introdurre delle disposizioni più severe sulle informazioni preliminari a condizione che esse siano conformi al diritto comunitario. Tali disposizioni devono essere comunicate alla Commissione che provvede ad assicurare che le informazioni siano messe a disposizione di consumatori e fornitori Inoltre, la direttiva sull'intermediazione assicurativa, che sarà anch'essa adottata fra breve, prevede requisiti specifici in materia di informazioni che devono essere fornite ai clienti da parte degli intermediari di assicurazione (articoli 11 e 12). Anche la direttiva sull'intermediazione assicurativa permette agli Stati membri di adottare requisiti più severi, a condizione che siano conformi al diritto comunitario, inclusa la direttiva sul commercio elettronico Sia la direttiva sulla vendita a distanza che quella sull'intermediazione assicurativa, si applicano alle transazioni effettuate con strumenti elettronici o tradizionalmente. Come risulta da tali direttive, esse contribuiscono ad ottenere un elevato livello di protezione dei consumatori nel mercato interno, necessario per assicurare il corretto funzionamento del quadro giuridico del commercio elettronico per i servizi finanziari. 21. Nel caso di transazioni off-line a distanza nel settore delle assicurazioni, l'informazione precontrattuale deve essere fornita conformemente alle direttive summenzionate (direttiva sulla vendita a distanza, terze direttive in materia di assicurazioni e direttiva sull'intermediazione assicurativa). Lo Stato membro ospitante può imporre requisiti supplementari solo se conformi al diritto comunitario (ad esempio, siano giustificati "dall'interesse generale") Direttiva sulla vendita a distanza, art. 4 e considerando 6. Direttiva sull'intermediazione assicurativa, art. 11 par. 5 e considerando n. 19 della posizione comune. 10
11 22. Per quanto riguarda le transazioni on-line, è necessario ricordare che le disposizioni delle direttive sulle assicurazioni concernenti le informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati non sono coperte dalla deroga dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CEE stabilita per il settore assicurativo. In effetti l'allegato della DCE, che illustra le disposizioni delle direttive sulle assicurazioni escluse dall'applicazione dell'art. 3, non fa riferimento alle disposizioni delle direttive sulle assicurazioni concernenti le informazioni precontrattuali da fornire agli assicurati. Inoltre, la direttiva sulla vendita a distanza e la direttiva sull'intermediazione assicurativa si applicano alle transazioni on-line conformemente al diritto UE, vale a dire la direttiva sul commercio elettronico, che è applicabile alle transazioni on-line Pertanto, per quanto riguarda le transazioni on-line, le direttive summenzionate si applicano conformemente al regime stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico. In altri termini, l'informazione precontrattuale relativa alle transazioni elettroniche di servizi finanziari ai consumatori, viene fornita conformemente alle norme in vigore nello Stato membro dove il prestatore del servizio è stabilito. Lo Stato membro di destinazione può tuttavia avvalersi di quanto prevede l'art. 3, par. 4) della direttiva sul commercio elettronico, operando caso per caso e alle condizioni specifiche previste dallo stesso articolo. 24. Tutti questi requisiti possono essere considerati sufficienti per assicurare un elevato livello di protezione ai clienti che stipulano contratti di assicurazione a distanza (sia transazioni on-line che tradizionali). Tuttavia, dato che il questionario è stato inviato prima dell'approvazione della Direttiva sulla vendita a distanza e della posizione comune sulla direttiva sull'intermediazione nel settore assicurativo, potrebbe essere opportuno chiedere agli Stati membri di riconsiderare se il grado di armonizzazione raggiunto sia sufficiente. 25. In questo contesto, il Comité Européen des Assurances propone di completare i requisiti in materia di informazione precontrattuale per l'assicurazione non vita. Esso propone un elenco di elementi che potrebbero essere stabiliti a livello comunitario. Tale elenco è incluso nell'allegato II al presente documento di lavoro. I suddetti elementi sono riuniti sotto tre categorie: informazioni concernenti l'impresa assicurativa; informazioni riguardanti la vita del contratto (come la data di entrata in vigore, durata del contratto, diritto applicabile al contratto, disposizioni relative ai reclami, inclusa l'esistenza di un organismo responsabile per il loro esame); 11 Direttiva sulla vendita a distanza, considerando 6 e direttiva sull'intermediazione assicurativa, considerando n. 19 del testo della posizione comune. 11
12 informazioni relative all'oggetto del contratto (come le somme dichiarate, le somme assicurate, il premio da versare, modalità di pagamento dei premi, aspetti essenziali della copertura, ammontare delle franchigie); Ovviamente il CEA propone di fornire le informazioni anche durante la validità del contratto in caso di modifiche. 26. I servizi della Commissione ritengono che allo scopo di assicurare la convergenza fra normativa sulle assicurazioni e quadro giuridico del commercio elettronico, il quadro giuridico attuale sulle informazioni precontrattuali sopra descritto sia sufficiente. Ritengono gli Stati membri che un certo grado di armonizzazione sia necessario per facilitare il funzionamento del mercato interno nel settore assicurativo ed in particolare delle transazioni assicurative elettroniche? In questo caso, quali elementi dovrebbero essere armonizzati? B) MATERIE CHE RICHIEDONO UNA ARMONIZZAZIONE PRELIMINARE Diritto dei contratti 27. Taluni Stati membri (D, IRL, UK) non ritengono che la mancanza di armonizzazione delle normative nazionali sui contratti di assicurazione costituisca un grave ostacolo alle transazioni transfrontaliere in generale ed alle attività di assicurazione elettronica in particolare. 28. Diversi Stati membri (A, B, E, EL F, FIN, I, NL, P, S, NO, LIE) riconoscono la necessità di ridurre le differenze esistenti fra le normative sui contratti e hanno segnalato alcuni punti che, a loro avviso, dovrebbero essere affrontati. In particolare, essi si riferiscono a: descrizione del rischio (clausole di delimitazione del rischio coperto dalla polizza di assicurazione e doveri di informazione, conseguenze dell'aggravamento, riduzione e assenza del rischio, conseguenze giuridiche della violazione dei doveri di informazione); diritti e obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato; pagamento del premio (conseguenze in caso di mancato pagamento); riscatto, diritto di recesso, estinzione del contratto in caso di richiesta di risarcimento; durata e maturità del contratto; problemi relativi alla differenza fra il valore dell'interesse assicurato, la somma assicurata e il danno causato (copertura assicurativa insufficiente o eccessiva); problemi posti in caso di sovrassicurazione. 12
13 29. Per alcuni di questi Stati membri (A, E F, I, FIN, NL, P, S) l'armonizzazione della normativa sui contratti di assicurazione dovrebbe comprendere entrambi i rami vita e non-vita. Inoltre, secondo A, B, E, EL, F, FIN, NL, P tale armonizzazione dovrebbe tener conto della situazione giuridica o della condizione dell'assicurato (cfr. impresa o privato, grande rischio) nonché la natura di certi tipi di assicurazione (trasporto, assicurazione-credito), in modo che le norme armonizzate si applichino solo ai soggetti che necessitano di una protezione speciale. 30. Il Comité Européen des Assurances, nel suo contributo al presente documento sul commercio elettronico e l'attività assicurativa, ritiene che l'armonizzazione delle normative nazionali sui contratti di assicurazione, basata su una convergenza delle legislazioni nazionali, contribuirebbe a rendere il quadro giuridico più omogeneo e ridurrebbe le differenze fra legislazioni nazionali. Tuttavia, il CEA osserva che un'eventuale armonizzazione del diritto dei contratti di assicurazione deve essere intrapresa nell'ambito dell'obiettivo comunitario del coordinamento degli ordinamenti privati nazionali e non può concretizzarsi al di fuori di tale iniziativa generale. 31. Va ricordato che la DCE prevede anche una deroga generale alla clausola "mercato interno" per gli "obblighi contrattuali concernenti contratti stipulati dai consumatori". Questo significa che anche senza la deroga specifica per le assicurazioni, gli obblighi contrattuali relativi a contratti di assicurazione stipulati con consumatori sarebbero sempre esentati dalla applicazione della regola del "paese di origine". Tuttavia, applicando questa deroga specifica, la legislazione degli Stati membri in materia di contratti, resterebbe divergente. Pertanto le operazioni assicurative transfrontaliere potrebbero esserne ostacolate. Al fine di accrescere le operazioni assicurative transfrontaliere, un certo grado di armonizzazione del diritto contrattuale potrebbe essere necessario. In questo caso gli Stati membri dovrebbero indicare cos'è necessario al fine di agevolare le transazioni transfrontaliere in materia assicurativa e quindi migliorare il funzionamento del mercato interno. Legislazione applicabile ai contratti di assicurazione 32. Alcuni Stati membri (A, F, I, B, P, S, UK) sono favorevoli all'introduzione di talune modifiche al regime attualmente in vigore per determinare la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione 12, allo scopo di assicurare una migliore protezione dei consumatori, ma non condividono l'adozione di norme speciali relative al settore assicurativo, nel campo di applicazione della Convenzione di Roma, della quale si sta prendendo attualmente in considerazione la revisione. 12 Direttive 88/357/CEE, art. 7 e 8; Direttive 90/619/CEE, articolo 4. 13
della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
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