POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Prudential Regulation Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via della Moscova, Milano tel fax iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in regime di stabilimento. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza del Regno Unito: Prudential Regulation Authority (PRA) con sede in Londra, 20 Moorgate, EC2R. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP = Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP = Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP = L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 611% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 1 di 8

2 Per le condizioni di contratto, si rinvia alle Norme che regolano l assicurazione. Tacito rinnovo del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. AVVERTENZA Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro un mese dalla scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità della disdetta si rimanda all Art. 20 delle Norme che regolano l assicurazione Proroga dell Assicurazione. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art comma del Codice Civile. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni La POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY offre coperture assicurative per garantire l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un danno patrimoniale causato durante lo svolgimento dell attività così come descritta in polizza (Descrizione del rischio). Le condizioni contrattuali sono generiche e, pertanto, predisposte per svariate tipologie di rischio di responsabilità civile. Tali condizioni saranno integrate, in base all attività svolta dall Assicurato, da specifiche condizioni particolari. Eventuali condizioni particolari non rientranti nel testo standard e concordate per particolari esigenze dell Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le coperture offerte dal prodotto. Garanzia A Errori e Omissioni in relazione alla fornitura di prodotti e servizi Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato da accordi contrattuali per danni patrimoniali, conseguenti ad atti illeciti causati nell esercizio dell attività descritta in polizza, derivanti da mancato funzionamento dei prodotti assicurati, mancata prestazione dei servizi assicurati, difetto o non conformità dei prodotti e dei servizi assicurati. La garanzia è regolamentata dall Art. 1, Garanzia A delle Norme che regolano l Assicurazione. Garanzia B Danni alle Proprietà Intellettuali e Danni alla Privacy Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni patrimoniali, conseguenti ad atti illeciti causati nell esercizio dell attività descritta in polizza, derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuali e dei diritti alla privacy. La garanzia è regolamentata dall Art. 1, Garanzia B delle Norme che regolano l Assicurazione. Garanzia C Danni alla Reputazione Riguarda la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni patrimoniali, conseguenti ad atti illeciti causati nell esercizio dell attività descritta in polizza, derivanti da violazione dei diritti alla reputazione. La garanzia è regolamentata dall Art. 1, Garanzia C delle Norme che regolano l Assicurazione. AVVERTENZA Limitazioni ed esclusioni Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione nonché dalle Definizioni di polizza. AVVERTENZA Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il sinistro é coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo o massimali entro i quali la Società interviene. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 2 di 8

3 Esempio di applicazione di scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Limite di indennizzo Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Danno indennizzato Esempio A: Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: li danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo ). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti o il valore dei fabbricati) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile e come previsto dall Art. 11 delle Norme che regolano l assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art del Codice Civile) ), come previsto dall Art. 16 delle Norme che regolano l assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso, come previsto dall Art. 17 delle Norme che regolano l assicurazione. Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Norme che regolano l assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio L'Assicurato varia l attività svolta passando dall esercizio di un ufficio commerciale per la vendita di dispositivi hardware all esercizio di una sede per la fornitura di servizi housing e hosting. 6. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno con la possibilità di applicare un aumento minimo del premio del 2%, fatto salvo che il premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: La Società, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, può applicare sconti sul premio con specifica pattuizione tra le parti. Il premio può essere soggetto a regolazione nella modalità di cui all Art. 14 delle Norme che regolano l Assicurazione Regolazione del Premio. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 3 di 8

4 Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 7. Rivalse AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall art.1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà della Società di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall assicurazione mediante disdetta da inviare almeno un mese prima della scadenza contrattuale (salva diversa specifica pattuizione tra le parti). Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente, ai sensi di Legge, di recedere dall assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l assicurazione. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell assicurazione della Responsabilità Civile (Art del Codice Civile) il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Qualora l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile alle controversie tra le Parti che hanno stipulato il contratto sarà quella Italiana. Qualora l ubicazione del rischio sia un altro Stato membro dell Unione europea, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella del medesimo Stato. E data facoltà di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dagli ordinamenti nazionali. Quanto sopra ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello previsto dalla normativa vigente e viene indicato in polizza. Nel caso di rischio ubicato in uno Stato membro dell Unione europea si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Norme che regolano l assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Moscova, Milano - Tel Fax Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 4 di 8

5 Indirizzo Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel complaint.info@financial-ombudsman.org.uk corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet e chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. 14. Arbitrato Il contratto prevede una procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie. In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia o sull ammontare del sinistro, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Si rinvia per maggiore dettaglio della procedura arbitrale alla disciplina specifica dell Art. 23) delle Norme che regolano l assicurazione Arbitrato. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 5 di 8

6 DEFINIZIONI Accettazione Amianto Assicurazione accettazione del prodotto assicurato o del servizio assicurato, o di parti o fasi di questi, ai sensi di legge o delle condizioni contrattuali applicabili. l amianto in ogni forma, inclusa la sua presenza o il suo uso in qualsivoglia lega, sottoprodotto, altro materiale o rifiuto. Il termine rifiuto include anche materiale che può essere riciclato, riparato o recuperato. il contratto di assicurazione. Assicurato Atto Illecito Atto di Terrorismo la società assicurata e/o le persone assicurate. qualunque azione o omissione dannosa commessa da un assicurato, incluso le azioni o omissioni dannose collegate, continuate o ripetute. qualunque atto od omissione perpetrato con l uso della forza, della violenza e/o di minacce, ma non ad esse limitato, la cui preparazione da parte di qualsivoglia singolo o gruppo di persone, sia che esso/i agisca/no da solo/i che per conto di, od in collegamento con organizzazioni e/o governi: - sia volto a, o riesca ad intimorire od influenzare uno Stato, un Governo de iure o de facto, la società in tutto od anche solo in parte ovvero influenzare e/o danneggiare un qualunque settore dell economia, e - per la sua natura e/o le sue connotazioni abbia finalità politiche, sociali, religiose e/o ideologiche. Compagnia Contraente Cose Danni Patrimoniali Danni alla Privacy Danni alla Reputazione Chubb Insurance Company of Europe, SE - Rappresentanza Generale per l Italia. il soggetto che sottoscrive la presente polizza. sia gli oggetti materiali sia gli animali. danni patrimoniali, incluso la perdita di software, dati e altre informazioni in formato elettronico, sofferti da persona fisica o giuridica in relazione al prodotto assicurato o al servizio assicurato, o a parti o fasi di questi, successivamente all accettazione. danni causati da pubblicazione elettronica, audio, scritta o in altra forma attraverso internet o altro mezzo di comunicazione che risulti in violazione della privacy (escluso il mettere una persona in cattiva luce). danni causati da: 1. pubblicazione di contenuto elettronico, audio, scritta o in altra forma attraverso internet o altro mezzo di comunicazione che: diffami un terzo (compreso il porre in cattiva luce una persona); screditi i prodotti o i servizi di un terzo; 2. discriminazione, segregazione o molestie in relazione alle caratteristiche personali di un individuo, così come tutelate dalla legge. Danni alle Proprietà Intellettuali Periodo Assicurativo danni causati da: 1. violazione di: diritti d autore, compreso in computer object e source code, moral rights, diritti di raccolta dati, diritti inerenti mask work, topografia dei semiconduttori diritti di progettazione apparenti o inerenti aspetti non funzionali di prodotti di terzi trade dress, compreso get-up marchi commerciali (esclusi i marchi d origine) di terzi sia registrati che non registrati; 2. passing off. Il periodo intercorrente dall effetto alla scadenza della presente polizza e/o dei successivi rinnovi. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 6 di 8

7 Prestatori di Lavoro Fatturato Guerra le persone fisiche che, nel rispetto della legislazione vigente in materia, hanno con la società assicurata un rapporto di lavoro l importo, al netto dell I.V.A., fatturato dall Assicurato a terzi. qualsiasi: 1. azione ostile o bellica in tempo di pace o di guerra (compreso ogni atto o inerzia nel controllare, evitare o sopprimere qualsiasi effettivo, incombente o atteso attacco) da parte di qualsiasi: governo o potere sovrano (di fatto o di diritto) o autorità facente uso della forza militare, navale o aerea; forza militare, navale o aerea; rappresentante di poteri governativi, o autorità o forze militari, navali o aeree; 2. insurrezione, ribellione, rivoluzione, guerra civile, usurpazione di potere o qualsiasi attività da parte di organizzazioni il cui obiettivo è, tra gli altri, rovesciare o influenzare governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) attraverso mezzi violenti, o qualsiasi atto o inerzia da parte di governi o poteri sovrani (di fatto o di diritto) nel controllare, evitare o sopprimere tali attività; 3. armi da guerra che utilizzano fissione atomica, fusione atomica, emissioni radioattive o materiali radioattivi, sia in tempo di pace che di guerra. Indennizzo Intermediario Persona Assicurata Polizza Premio la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. il Broker o l Agente iscritto al rispettivo Albo professionale. le persone fisiche che, rispetto alla società assicurata, assumono la qualifica di legale rappresentante, consigliere di amministrazione, direttore generale o prestatore di lavoro. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dalla contraente alla Compagnia. Prodotti Assicurati 1. merci o prodotti, inclusi prodotti inerenti le tecnologie informatiche e della comunicazione, venduti, forniti, ceduti in affitto o sotto licenza a terzi, fabbricati, riparati, installati, collaudati, adattati, montati, modificati, rifiniti, o trattati da o per conto dell assicurato 2. contenitori, etichette, istruzioni e imballaggi relativi a merci o prodotti di cui al punto 1; servizi assicurati compreso i servizi assicurati forniti in relazione al prodotto assicurato. Prodotti Inerenti le Tecnologie Informatiche e della comunicazione 1. Apparecchiature o parti, programmi o sistemi per la comunicazione, computer, dispositivi elettronici, internet, informazione, network o siti web; 2. Software, dati e altre informazioni in forma elettronica. Servizi Assicurati Analisi, progettazione, integrazione, gestione, manutenzione, operazione, programmazione, riparazione o supporto di prodotti inerenti le tecnologie informatiche e della communicazione, incluso servizi di consulenza, acquisizione del personale, formazione e altri servizi di supporto resi da o per conto dell assicurato. Sinistro la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata per iscritto per la prima volta da o per conto di un terzo nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto illecito commesso nell esercizio dell attività assicurata descritta in polizza. Sinistro in Serie la pluralità di sinistri presentati da uno o più terzi e conseguenti a: 1. un unico atto illecito; 2. una pluralità di atti illeciti collegati, continuati o ripetuti. Tutti i sinistri di una stessa serie si intendono considerati come unico sinistro. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 7 di 8

8 Società Assicurata Terzo la contraente ed eventuali società espressamente nominate in polizza. tutte le persone fisiche e giuridiche, con l esclusione di: 1. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi; 2. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1; le società le quali rispetto all assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile; 3. qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla direttamente o indirettamente l assicurato tramite: il controllo o la detenzione della maggioranza dei voti esercitabili; il diritto di designare o rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio d Amministrazione; 4. filiali dell assicurato; 5. manager, membri o soci di società a responsabilità limitata o partnership o joint venture nelle quali l assicurato abbia un interesse; 6. soci, amministratori, dirigenti e prestatori d opera delle persone fisiche o giuridiche sopraindicate; 7. agenti, eredi, rappresentanti o aventi causa delle persone fisiche o giuridiche sopraindicate; 8. la persona assicurata. Violazione della Privacy 1. interferire nella sfera privata di terzi; 2. rendere pubbliche informazioni private di terzi; 3. utilizzo del nome o dell identità di terzi. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 8 di 8

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