BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
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1 BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2 BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO OBIETTIVI DEL CONVEGNO 1. PRESENTARE LO STATO DELL ARTE IN TEMA DI GARANZIE ASSICURATIVE DIRETTE ED INDIRETTE OBBLIGATORIE A CARICO DEGLI INGEGNERI 2. AGGIORNARE ED INTEGRARE LE GARANZIE IN FUNZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITÀ NEL SETTORE TECNICO (ENERGETICO, AMBIENTALE, SISMICO, ECC.)
3 BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO OBIETTIVI DEL CONVEGNO 3. NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO TECNICO PER ACQUISIZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITÀ 4. RESPONSABILIZZARE GLI INGEGNERI CIRCA LA NECESSITÀ DI ESSERE ASSISTITI DA ESPERTI AL VERIFICARSI DI CIRCOSTANZE E/O RICHIESTE DI DANNI
4 RESPONSABILITÀ CIVILE, POSTUME DECENNALI E ASSISTENZA LEGALE PER INADEMPIENZE ASCRIVIBILI AL PROFESSIONISTA PARMA, 24/07/2014
5 L OBBLIGATORIETÀ DELL ASSICURAZIONE Il D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 ha introdotto alcune novità in merito alle professioni. Tra queste, l obbligo per tutti i professionisti di stipulare un assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale, che fino ad allora era solo consigliata e non obbligatoria. Tale obbligo è stato rinviato al 15 agosto 2013 dal DPR 137/2012. Oltre all obbligo, è previsto anche che il professionista debba informare il cliente sugli estremi della polizza comunicando il relativo massimale.
6 CHI DEVE ASSICURARSI Considerata la formulazione del D.L. 138/11 ( a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ) e il dichiarato scopo della norma, l obbligo ricade sugli ingegneri che stiano esercitando attivamente la professione e che assumano in proprio il rischio connesso con lo svolgimento di tale attività. Da ciò consegue, inoltre, la presumibile assenza dell obbligo per i professionisti che operano alle dipendenze di altri soggetti (siano essi enti pubblici o società private).
7 LE RESPONSABILITÀ DELL INGEGNERE L ingegnere, nello svolgimento della sua attività professionale, può incorrere in 3 responsabilità: Responsabilità Civile Responsabilità Penale Responsabilità Amministrativa
8 LA RESPONSABILITÀ CIVILE La responsabilità civile è la responsabilità derivante dalla violazione di precetti generali: se dal comportamento dell ingegnere deriva, per dolo o colpa, un danno ingiusto a qualcuno, quest ultimo ha diritto al risarcimento del danno stesso (responsabilità extracontrattuale); analogamente tale responsabilità, che è sempre e solo patrimoniale, scatterà se viene violato un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere: responsabilità contrattuale). Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro ed essere presenti contemporaneamente: per fare un esempio, se un edifico dovesse subire un crollo per colpa di un errore dell ingegnere, costui risponde al committente per responsabilità contrattuale, nei confronti di soggetti terzi coinvolti (ad esempio i vicini, o dei passanti) che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale), penalmente per il reato di disastro colposo, e così via.
9 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il concetto di colpa, definito e limitato dal Codice Civile, presuppone che ci sia stata una violazione di uno dei seguenti doveri: negligenza: carenza di quell attenzione che occorre normalmente nella vita di relazione (si tratta, più specificamente, di violazione di regole sociali); imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l espletamento di certe attività e il difetto delle necessarie cautele, suggerite dall esperienza, idonee a prevenire il danno; imperizia: inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata professione, acquisite con lo studio e con l esperienza e che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell arte; illegalità: inosservanza delle norme giuridiche che prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo di danni ingiusti.
10 LA RESPONSABILITÀ PENALE La responsabilità penale è quella conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia, appunto, in illeciti penali. Il comportamento del professionista oggetto dell accusa, in tali casi, risponde a fattispecie astratte che costituiscono delitti o contravvenzioni e determina la irrogazione di sanzioni penali (ad esempio la contestazione del reato di disastro colposo per il crollo di un edificio, l abuso edilizio a cui partecipa l ingegnere come progettista o direttore dei lavori, o le false dichiarazioni rese, in sede di predisposizione di DIA, SCIA etc). I casi più comuni sono relativi a danni colposi, rovina di edifici, danni ambientali ed alle responsabilità contestate in materia di sicurezza nei cantieri e di normative edilizie.
11 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA La responsabilità amministrativa, spesso sottovalutata o ignorata, deriva da violazioni di doveri derivanti da leggi amministrative o nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non si tratta solo della responsabilità disciplinare (che opera nei confronti dei soli dipendenti pubblici), ma anche della responsabilità per danno erariale, imputabile anche al libero professionista che svolge un incarico per la Pubblica Amministrazione in virtù della quale l ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dallo Stato a causa del suo comportamento. Ciò in virtù del fatto che, ad esempio nel caso del direttore dei lavori di un opera pubblica, nella prestazione dei suoi servizi professionali l ingegnere, anche se libero professionista, può a tutti gli effetti ritenersi inserito nell apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, e pertanto soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
12 IL REGIME LOSS OCCURRENCE Il regime loss occurrence, ovvero per epoca di accadimento del fatto illecito, è la clausola tradizionale che considera operante l assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. Si considera quindi che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l illecito/danno che determina la responsabilità professionale dell assicurato. Danno causato ad Aprile 2011 Richiesta di risarcimento di Giugno 2013 Polizza RC Professionale valida da Gennario 2013 a Gennaio 2014 In regime loss occurrence non vi sarà copertura sotto il contratto assicurativo in quanto la negligenza contestata risale ad un periodo antecedente l inizio della polizza.
13 IL REGIME CLAIMS MADE Il regime claims made, ovvero per richiesta fatta, delimita invece l operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell assicurato e da questi denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma, se operante), anche se il danno è stato causato in epoca antecedente alla stipula dell assicurazione. Danno causato ad Aprile 2011 Richiesta di risarcimento di Giugno 2013 Polizza RC Professionale valida da Gennario 2013 a Gennaio 2014 In regime claims made la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza. Ovviamente la copertura non opererà nel caso in cui il professionista abbia sottaciuto circostanze che lasciavano presupporre la possibilità di ricevere, in futuro, una richiesta risarcitoria da parte di terzi.
14 LA STRUTTURA A RISCHIO NOMINATO La struttura del testo a rischio nominato, tipica del mercato assicurativo tradizionale italiano, prevede che la copertura sia operativa per le sole attività che sono specificatamente esplicitate, rendendo tra l altro la scelta dell elenco degli eventi e delle attività da inserire in polizza tutt altro che agevole, essendo moltissime le tipologie di attività, le condizioni e le variabili da considerare. Se dal punto di vista commerciale una polizza di questo tipo è di più immediata comprensione per l assicurato, dal punto di vista tecnico-assicurativo ha la conseguenza di escludere tutti i rischi che non sono espressamente citati nel testo.
15 LA STRUTTURA ALL RISKS La struttura del testo all risks, tipica delle polizze di stampo anglosassone, e innovativa rispetto alle classiche polizze a rischio nominato, prevede che la copertura sia operativa per qualsiasi attività che l assicurato possa svolgere ai sensi di legge e che non sia esplicitamente esclusa nel contratto. Con questa formulazione la copertura è molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a rischio nominato, consentendo che l assicurazione operi per tutte le attività di cui la legge ed i regolamenti consentono lo svolgimento.
16 ALL RISKS E CLAIMS MADE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell esercizio dell attività professionale anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti. L assicurazione è prestata nella forma claims made dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori, durante il periodo di assicurazione. L assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza.
17 LA VALIDITÀ TEMPORALE Nella stesura di un testo di polizza, fondamentale è la definizione dei 3 periodi temporali che disciplinano l operatività: Periodo di assicurazione/durata del contratto: il periodo in cui è valido il contratto e potranno essere ricevute (e immediatamente denunciate) le richieste di risarcimento Periodo di retroattività: il periodo antecedente alla stipula dell assicurazione entro cui possono essere stati commessi i danni che rientreranno nella copertura assicurativa Periodo di garanzia postuma: il periodo successivo alla scadenza della durata del contratto in cui potranno essere ricevute richieste di risarcimento per attività svolte fino alla data di scadenza della polizza Periodo di efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività stabilita e la scadenza della polizza
18 IL QUESTIONARIO ASSUNTIVO Il questionario è il documento che consente per gli assicuratori di valutare la portata del rischio e quindi la quotazione del premio da richiedere. E quindi di fondamentale importanza che il questionario venga compilato dal professionista nella maniera più corretta e completa possibile. Una non corretta compilazione del questionario, infatti, può portare a una riduzione della copertura od al suo annullamento, ai sensi di Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, eventuali omissioni e informazioni inesatte sono causa di annullamento dell assicurazione se fornite con dolo o con colpa grave; ciò in quanto gli assicuratori, se avessero conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbero dato il loro consenso alla stipula dell assicurazione, o quantomeno l avrebbero stipulata a condizioni differenti. Se fornite senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte non comportano l annullamento dell assicurazione, ma gli assicuratori avranno la possibilità di recedere dal contratto, ed in caso di sinistro la somma dovuta sarà ridotta in maniera proporzionale al pregiudizio subito.
19 ONERI A CARICO DEGLI ASSICURATORI Gli assicuratori devono: fornire un questionario semplice che consenta all assicurato una compilazione chiara e completa predisporre un testo di polizza di facile comprensione, riportando in modo chiaro (soprattutto nei casi di studi associati o società) i soggetti assicurati, elencando i casi di esclusione dalla copertura, evidenziando le c.d. clausole vessatorie, la modalità di gestione dei sinistri, la validità spaziale e temporale della copertura, le procedure per eventuali rinnovi automatici offrire più ipotesi in termine di massimali, franchigia, retroattività
20 ONERI A CARICO DELL ASSICURATO L assicurato deve: compilare il questionario adeguatamente pagare il premio entro i termini previsti in polizze (nel caso dei Lloyd s solitamente 15/30 giorni) comunicare eventuali aggravamenti al rischio durante il periodo di assicurazione denunciare immediatamente (e comunque non oltre i termini temporali previsti in polizza) sinistri o circostanze che possano dar luogo a sinistri rispettare le previsioni di polizza in merito all atteggiamento da assumere in caso di sinistro (es. non ammettere responsabilità o liquidare danni senza il consenso degli assicuratori, supportare gli assicuratori fornendo tutte le informazioni utili, etc)
21 TIPOLOGIA DI POLIZZE Attualmente le polizze per la responsabilità professionale che possono essere stipulate dagli ingegneri sono le seguenti: RC Professionale dei liberi professionisti RC Patrimoniale/Professionale del Dipendente Pubblico RC Professionale del Progettista Esterno RC Professionale del Verificatore Esterno
22 LIBERO PROFESSIONISTA - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell esercizio dell attività professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con enti pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
23 LIBERO PROFESSIONISTA - CONDIZIONI Massimali: normalmente tra Euro ed Euro Franchigia: da Euro 1.000/2.500 Eventuali sottolimiti e/o franchigie specifici Retroattività: fino ad illimitata Postuma: da 2 a 10 anni per eventi quali morte e cessazione dell attività
24 DIPENDENTE PUBBLICO - OGGETTO L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario. La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall'assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.
25 DIPENDENTE PUBBLICO - CONDIZIONI Massimali: normalmente tra Euro ed Euro Franchigia: non operante Eventuali sottolimiti specifici Retroattività: fino ad illimitata Postuma: da 2 a 5 anni per eventi quali morte e cessazione dell attività
26 PROGETTISTA ESTERNO - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le perdite patrimoniali ed i danni materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell attività di progettazione dell opera, compresi: a) i maggiori costi, così come definiti all Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all Art. 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006; b) le nuove spese di progettazione, così come definite all Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.
27 PROGETTISTA ESTERNO - CONDIZIONI Massimali: minimi di legge o più elevati se così viene richiesto dalla Stazione Appaltante Franchigia: non operante Retroattività: dalla data di conferimento dell incarico Postuma: 12 mesi dall ultimazione dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio
28 VERIFICATORE ESTERNO - OGGETTO Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
29 VERIFICATORE ESTERNO - CONDIZIONI Massimali: minimi di legge o più elevati se così viene richiesto dalla Stazione Appaltante Franchigia: non operante Retroattività: dalla data di conferimento dell incarico Postuma: 12 mesi dall ultimazione dei lavori fino all emissione del certificato di collaudo provvisorio
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61 TUTELA LEGALE D.A.S.: IL NECESSARIO COMPLETAMENTO ALLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE Parma, 24 luglio 2014
62 IL QUADRO NORMATIVO Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011 A tutela del Cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall esercizio dell attività professionale. Il Professionista deve rendere noti al Cliente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei Professionisti.
63 LE RECENTI NOVITA LEGISLATIVE Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ha confermato l obbligo per i professionisti di stipulare un assicurazione per i danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, entro il 15 agosto La Responsabilità Civile professionale obbligatoria è stata introdotta soprattutto a tutela dei clienti. Ma il professionista è veramente tutelato?
64 LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE La polizza di responsabilità civile tiene indenne l assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in conseguenza di danni corporali e materiali cagionati a terzi per un fatto verificatosi in relazione all attività professionale indicata in polizza.
65 OLTRE L RC PROFESSIONALE E davvero sufficiente per il professionista poter contare su una polizza di RC per lavorare tranquillo?
66 I LIMITI DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE La polizza di RC interviene solo in caso di richieste di risarcimento danni quindi tutela solamente una parte dei rischi a cui ogni Professionista è quotidianamente esposto nell esercitare la propria attività. La polizza RC non copre: - le spese legali per la difesa in sede penale; - le spese legali per la difesa in sede civile, se non vi è un interesse da parte della Compagnia; - l assistenza legale e le relative spese quando è il professionista ad essere danneggiato.
67 I PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA LEGALE - Procedimenti penali (ad esempio in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro); - sanzioni pecuniarie e interdittive (revoca di concessioni, licenze, sospensione dell attività, etc.); - danni subiti dal professionista o a cose di sua proprietà per colpa di terzi; - controversie con dipendenti, fornitori di beni/servizi o con il proprietario dell immobile dove ha sede lo studio professionale; - controversie con i clienti, compreso il recupero crediti.
68 COME OPERA LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE D.A.S. IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE TELEFONICA Ricevuta la denuncia da parte del Professionista, D.A.S., dopo un attenta e approfondita analisi della questione, affianca l assicurato proponendo la migliore soluzione per la sua tutela: LA GESTIONE DIRETTA DELLA PRATICA PER LA FASE STRAGIUDIZIALE DA PARTE DELL UFFICIO INTERNO DI COMPETENZA, CON PROFESSIONISTI ESPERTI IN MATERIA L AFFIDAMENTO DELLA VERTENZA AD UN AVVOCATO SELEZIONATO, SPECIALIZZATO E FIDELIZZATO DEL PROPRIO NETWORK (*) (*) Nella fase giudiziale il cliente può sempre scegliere di essere assistito da un proprio legale di fiducia
69 GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DIRETTA DI D.A.S. 1) RISOLVERE LA CONTROVERSIA DEL CLIENTE NEL MINOR TEMPO POSSIBILE 2) OTTIMIZZARE I TEMPI DI GESTIONE DELLA PRATICA, MA ANCHE I RISULTATI RAGGIUNTI; 3) EVITARE, LADDOVE POSSIBILE, L ITER TRADIZIONALE DAI TEMPI INFINITI E DAGLI ESITI PIU CHE MAI INCERTI I TEMPI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA: la durata media di un procedimento civile è pari a 1293 giorni (dati 2013), più di tre anni e mezzo!
70 I VANTAGGI DELLA GESTIONE DIRETTA PER IL CLIENTE L utilizzo della gestione diretta porta con sé innumerevoli vantaggi per il cliente: - risoluzione rapida della controversia; - alte performance di definizione in fase stragiudiziale; - costante monitoraggio dello stato di avanzamento della controversia, grazie a un contatto diretto e continuo con la Compagnia e con il Professionista di D.A.S. incaricato; - massima cura e attenzione alle specifiche esigenze dell Architetto assicurato.
71 DIFESA PROFESSIONISTA: PERSONE ASSICURATE LA POLIZZA DIFESA PROFESSIONISTA DI D.A.S. PUO ESSERE STIPULATA A TUTELA DI: UN SINGOLO PROFESSIONISTA UNO STUDIO PROFESSIONALE (compresi stagisti e praticanti) IN CASO DI VERTENZE TRA 2 SOGGETTI ASSICURATI LA GARANZIA OPERA A FAVORE DELL ASSICURATO CONTRAENTE. 11
72 GLI AMBITI DI COPERTURA AMBITO CIVILE AMBITO PENALE AMBITO AMMINISTRATIVO
73 LE GARANZIE - AMBITO PENALE AMBITO PENALE AMBITO PENALE Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni (anche per materia fiscale e amministrativa) Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi con proscioglimento e/o assoluzione con decisione passata in giudicato (anche per materia fiscale e amministrativa)
74 CASE HISTORY AMBITO PENALE Crolla un solaio durante una ristrutturazione e ferisce una persona: l Ingegnere, direttore dei lavori, è ritenuto responsabile e viene coinvolto in un procedimento penale per delitto colposo. L Ingegnere, Responsabile di cantiere, viene sottoposto a un procedimento penale di natura contravvenzionale per la mancata affissione di un cartello di pericolo in violazione all art. 163 del D.Lgs. n. 81/08. Polizza di Responsabilità Civile: per il procedimento penale la polizza di Rc dell Ingegnere non si attiva e restano in capo al professionista gli oneri legali per la propria difesa. Polizza di Tutela Legale: la polizza si attiverà assistendo l Ingegnere e sostenendo le spese legali, peritali e di giustizia necessarie alla difesa, nei limiti del massimale previsto.
75 LE GARANZIE - AMBITO AMMINISTRATIVO AMBITO AMMINISTRATIVO OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE Inosservanza degli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa vigente, ad esempio: nell ambito della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a tutela della privacy; in materia di tutela ambientale; nell ambito dell abusivismo edilizio. Opposizione a provvedimenti sanzionatori del proprio ordine professionale o dell authority competente.
76 CASE HISTORY AMBITO AMMINISTRATIVO Lo studio professionale ha ricevuto la commessa per effettuare dei lavori all interno di un immobile. Un dipendente, addetto alle rilevazioni, si è presentato in cantiere senza apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Contestualmente, si è verificata una visita ispettiva da parte dell autorità competente che ha comminato una sanzione pecuniaria di 500. L Ingegnere viene sanzionato per aver omesso di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel momento in cui ha effettuato delle scelte progettuali e tecniche non rispondenti alle norme legislative e regolamentari in materia di dispositivi di protezione. Polizza di Responsabilità Civile: trattandosi di una sanzione amministrativa, la polizza di Rc dell Ingegnere non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza si attiverà assistendo l Ingegnere per presentare ricorso contro il provvedimento amministrativo cercando di ridurre al minimo la sanzione comminata al professionista.
77 LE GARANZIE - AMBITO CIVILE PACCHETTO BASE AMBITO CIVILE VERTENZE EXTRACONTRATTUALI Danni subiti per colpa di terzi* Danni cagionati a terzi** VERTENZE CONTRATTUALI Rapporti di lavoro con dipendenti* ESTENSIONE DI GARANZIA Contratti di fornitura beni e/o servizi ricevuti* (come una Banca o Gestore Telefonico) Controversie con il proprietario dell immobile dove l Ingegnere svolge la sua attività* Controversie con un proprio cliente ** * Evento non coperto da una polizza di RC ** Operatività congiunta di RC e Tutela Legale
78 LE GARANZIE - AMBITO CIVILE Vertenze contrattuali con i clienti 5 CASI/ANNO di cui 1 compresa la fase giudiziale 10 CASI/ANNO di cui 2 compresa la fase giudiziale 15 CASI/ANNO di cui 3 compresa la fase giudiziale Ogni assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia di Tutela Legale alle vertenze contrattuali con i propri clienti compreso il recupero di crediti insoluti.
79 CASE HISTORY AMBITO CIVILE L Ingegnere ha commesso inavvertitamente un errore nella redazione di un documento annesso al progetto provocando un danno al cliente, che lo cita in giudizio chiedendo un risarcimento. Il giudice lo condanna al risarcimento del danno. QUALI SITUAZIONI SI POSSONO VERIFICARE? CASO 1 La Compagnia di RC non assume la gestione del sinistro in quanto rientra nelle esclusioni della polizza. D.A.S. può in questo caso intervenire gestendo direttamente il sinistro con la controparte. CASO 2 La Compagnia non assume la gestione del sinistro in quanto sostiene la mancanza di responsabilità da parte dell assicurato. L Assicurato riceve l atto di citazione in giudizio dalla controparte e attiva D.A.S. per chiamare in giudizio l Assicuratore di RC. CASO 3 La Compagnia di Rc assume la gestione del sinistro, mettendo a disposizione l intero massimale per il risarcimento del danno e ¼ del massimale per le eventuali spese legali. D.A.S interviene nel caso in cui le spese legali siano superiori rispetto al massimale disponibile.
80 CASE HISTORY AMBITO CIVILE Un dipendente dello studio ha impugnato il licenziamento che gli è stato notificato dall Ingegnere. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza copre tutte le spese legali necessarie per la difesa dell Ingegnere, nei limiti del massimale previsto. Il CAD utilizzato dall Ingegnere è difettoso e di conseguenza occorre attivarsi per responsabilizzare il fornitore e ottenere la sostituzione dell applicativo. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza garantisce l assistenza legale necessaria relativamente alla controversia contrattuale con il fornitore.
81 CASE HISTORY AMBITO CIVILE L Ingegnere, durante una serata conviviale viene insultato pesantemente e pubblicamente da un cliente. Il Professionista si attiva per ottenere il risarcimento del danno d immagine subito. Polizza di Responsabilità Civile: la polizza non si attiva. Polizza di Tutela Legale: la polizza copre tutte le spese legali necessarie per consentire all Ingegnere di avviare una controversia legale contro il cliente e richiedere un giusto risarcimento per il danno patito.
82 VALIDITA TEMPORALE DELL ASSICURAZIONE PRINCIPIO LOSS OCCURANCE espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno" in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito/inadempimento contrattuale da cui scaturisce la responsabilità. Affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il presunto danneggiante/responsabile sia assicurato già al momento della commissione dell'errore professionale o della presunta violazione. Tale principio vale per le polizze di tutela legale. L insorgenza del sinistro coincide con la data di accadimento della presunta violazione che ha dato origine alla controversia legale. Nel caso in cui una violazione si sia perpetrata nel tempo, la garanzia viene concessa con criterio di proporzionalità, con riferimento al periodo di effettiva copertura assicurativa.
83 VALIDITA TEMPORALE DELL ASSICURAZIONE PRINCIPIO CLAIMS MADE espressione inglese traducibile con "a richiesta fatta" in base a questo principio il sinistro viene "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta, indipendentemente dall evento che ha fatto scaturire la richiesta. E uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di Responsabilità Civile. La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime loss occurrence è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l'errore professionale e il momento in cui il cliente ha percezione dell'errore può passare molto tempo. Il professionista avrà copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni e purché precedentemente alla stipula della polizza non fosse già a conoscenza dell errore professionale.
84 LE PRINCIPALI SPESE LEGALI GARANTITE - per l intervento di un legale; - per l intervento di un perito/consulente tecnico d ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate alla controparte in caso di soccombenza (causa civile persa); - conseguenti ad una transazione semprechè siano state preventivamente autorizzate da DAS - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per la redazione di denunce, querele, istanze all Autorità Giudiziaria; - di arbitrato; - altre spese (es. contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
85 IL SERVIZIO CONSULDAS D.A.S. offre inoltre un servizio di consulenza legale tramite numero verde in grado di garantire un parere esperto e professionale per le materie previste in polizza, per esempio su come difendersi da accuse infondate, tutelarsi da terzi, etc.
86 D.A.S. ITALIA: I PRINCIPALI NUMERI Anno di fondazione: clienti 55,7 milioni di raccolta premi (2013) 1^ società italiana specializzata nella Tutela Legale sinistri gestiti ogni anno intermediari
87 Grazie per l attenzione
BIZZARRI S.r.l. SOCIETA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. C.so di Porta Vittoria,10 Milano Mob.3290858776 - segreteria@federarchitetti.milano.
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