Anno 2016 N.RF040. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2016 N.RF040 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO REGIME FORFETARIO ISTANZA ALL INPS PER RIDUZIONE DEL 35% RIFERIMENTI MESS. INPS N. 286/2016; CIRC. INPS N. 29/2015; L. 208/2015; INFO FISCO 007/2015 CIRCOLARE DEL 18/02/2016 LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA ENTRO IL 28/02 È CONDIZIONE NECESSARIA PER L APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 35% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Per fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfettari (riduzione del 35% della contribuzione ordinaria alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla L. 208/2015): - gli imprenditori devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28/02/ di recente l'inps ha precisato che l adempimento riguarda anche i soggetti che avevano utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda di agevolazione contributiva (disapplicazione dei minimali di contribuzione); tali soggetti devono, quindi, rinnovare l adempimento anche per quest anno senza possibilità di applicare in automatico la nuova misura agevolativa. DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che: a favore degli imprenditori che accedono al nuovo regime forfetario dal 01/01/2016 è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente: l applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non anche Gestione separata) ferma restando l applicazione del minimale contributivo (a differenza di quanto previsto nel 2015). Nota: fino al 31/12/2015, l agevolazione contemplava l esonero dalla contribuzione sul reddito minimale; i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto, determinato in sede di Unico. Essendo stata abrogata tale disposizione dalla Legge di stabilità 2016, tornano applicabili le regole generali, in base alle quali la contribuzione IVS è determinata, per una quota, sul minimale di reddito stabilito per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono, da versare a prescindere dal reddito prodotto, e, per un altra quota, sul reddito eccedente il minimale (nello stesso senso anche la relazione tecnica al Ddl. di stabilità per il 2016). Nel corso del 2016, i contribuenti forfettari, devono dunque: - versare i contributi IVS cd. fissi alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale - verificare, in sede di Unico 2017, se il reddito forfettario risulti maggiore o minore al reddito minimale fissato per il 2016 ridotto del 35%. RIPRODUZIONE VIETATA Esempio: imprenditore con un reddito di (si tralascia il contributo di maternità): REDDITO IVS Artigiani di un contribuente: IVS Commercianti di un contribuente: Scaglioni Aliq. Ordinario Forfettario Aliq. Ordinario Forfettari Fino a Minimale (*) 3.591, , , ,63 23,10% 23,19% Fino a variabile 566,41 368,17 568,62 369,60 Fino a Massimale 24,10% ,19% - - (*) Da versare in 4 rate di pari importo: al 16/05, 16/08 e 16/11 del 2016 ed al 16/02/2017.

2 Redazione Fiscale Info Flash 040/2016 Pag. 2 / 5 L agevolazione contributiva: è facoltativa (art. 1 c. 76 L. 208/2015) l opzione è esercitata esclusivamente tramite domanda da trasmettere all INPS, secondo le modalità definite con la circ. Inps n. 29/2015. Al riguardo, il recente messaggio Inps n. 286/2016 ha chiarito che la domanda va presentata: da tutti gli imprenditori forfetari che intendano applicare la predetta riduzione contributiva ivi inclusi coloro che avevano utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l esonero dall applicazione del minimale contributivo; tali soggetti devono, quindi, anche quest anno rinnovare l adempimento. Mess. Inps 286/2016: tutte le domande presentate per il regime agevolato dall'art. 1 commi della L. 23 dicembre 2014 n. 190 sono state chiuse d'ufficio al , l'adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Conferme: non è stata modificata la restante disciplina dell agevolazione e, dunque è confermato: - il meccanismo dell accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata - le modalità di accesso regime agevolato contributivo tramite istanza - le modalità ed i termini di versamenti dei contributi. ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE ESCLUSIONE DAI BENEFICI PREVISTI PER PARTICOLARI CATEGORIE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Per l accreditamento della contribuzione, si applicano i criteri dettati in relazione alla Gestione separata INPS (art. 2 c. 29 L. 335/95). Ciò comporta che il pagamento: di somme < contributo calcolato sul minimale non attribuisce il diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare (i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti). Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. COADIUVANTI /COADIUTORI: sono anch'essi compresi nel regime IVS agevolato (dunque anch essi abbattono i contributi del 35%) cui abbia aderito il titolare d'impresa; inoltre: - per i collaboratori: la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare l IVS dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente sino ad un massimo del 49% - coadiuvanti e coadiutori (cui non è imputabile alcun reddito): non saranno tenuti ad alcun versamento se il reddito forfettario non supera il reddito minimale IVS. In caso di adesione al regime agevolato, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore: a) dei soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età: sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97). Il beneficio sarà nuovamente concesso nel caso di fuoriuscita dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda N.B.: posto che la riduzione ordinaria (50%) è maggiore di quella prevista al regime agevolato (35%), è più conveniente non esercitare alcuna opzione. b) dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni: spetterebbe una riduzione dell aliquota contributiva del 3% (art. 1 c. 2 L. 233/90) Il versamento dei contributi viene effettuato esclusivamente in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per l UNICO.

3 Redazione Fiscale Info Flash 040/2016 Pag. 3 / 5 MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO L'accesso al regime previdenziale agevolato: avviene sulla base di apposita istanza che il contribuente deve presentare all'inps, a pena di decadenza, entro il 28/02 dell anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato. Nota: il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, come nel 2016, posto che non sembra applicabile il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo. A tal fine occorre procedere alla seguente differenziazione. A) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2015 (a prescindere dal regime fiscale adottato) che applicano dal 1 gennaio 2016 il regime forfetario, sono tenuti: a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno MANCATO RISPETTO DEL TERMINE: l'accesso al regime agevolato è precluso per l anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno. B) SOGGETTI PRIVI DI POSIZIONE IVS Anche coloro che, pur esercitando attività d'impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome sono tenuti alla presentazione dell istanza entro il 28/02; tuttavia in tal caso: va presentato l'apposito modello cartaceo, da consegnare a uno sportello INPS specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA. C) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell agevolazione contributiva: sono anch essi tenuti a presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale ; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l invio. La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell Inps. ISTRUTTORIA DOMANDE Le domande saranno istruite in maniera automatizzata dall Inps, ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l intervento della sede competente. Le sedi INPS, infatti, potranno consultare le domande per le quali si rende necessario l intervento da parte stessa, all interno dei relativi archivi di gestione degli artigiani e commercianti. In particolare, a seguito dell inserimento del codice azienda interessato, sono disponibili le seguenti funzionalità:

4 Redazione Fiscale Info Flash 040/2016 Pag. 4 / 5 Adesione al regime agevolato Adesione parziale al regime agevolato Rinuncia al regime agevolato Revoca totale/parziale dal regime agevolato L Inps ha precisato che tali funzionalità rispecchiano quelle già rilasciate per il regime agevolato, a meno dell adesione parziale che avviene sempre a fronte di una domanda presentata dal contribuente ma può essere inserita solo dalla sede essendo necessaria una valutazione amministrativa. Mess. Inps n. 286/2016: si è seguita la logica che è quella dell adesione semplice a meno del fatto che il contribuente abbia un periodo di attività chiuso nell anno e inizia una nuova attività nell anno stesso. Se la nuova attività si prefigura come startup è possibile inserire l adesione al regime agevolato come parziale mettendo come data di adesione la data di inizio della startup. In caso di iscrizione del soggetto che generi l attribuzione di un nuovo codice azienda, non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda. MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO Ove il regime forfetario cessi di trovare applicazione per qualsiasi motivo, il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto (Circ. Inps 29/2015): a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. In particolare, laddove emerge che i requisiti previsti per l accesso al regime forfetario, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante, l agevolazione cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito dell'insussistenza dei requisiti, precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio. L'uscita dal regime agevolato si verifica, pertanto, nelle seguenti 3 ipotesi: 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio 2) scelta del contribuente, a prescindere dalla motivazione, di abbandonare il regime agevolato 3) comunicazione all'istituto da parte dell Agenzia Entrate: - che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato - o, in sede di accertamento, non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

5 Redazione Fiscale Info Flash 040/2016 Pag. 5 / 5 Nel seguito si propone il facsimile di domanda (all uopo modificata) predisposto dall Inps in relazione all agevolazione contributiva prevista per il 2015 (è probabile che con prossima circolare venga pubblicato un nuovo facsimile di domanda aggiornata alle disposizioni della Legge di stabilità ALLEGATO 3 All INPS di Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1 commi della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificata dalla L. 208/2015). Il/la sottoscritto/a, nato/a il, cod. fis., titolare dell impresa iscritta al N REA avente data di inizio attività CHIEDE di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1, commi 76-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 208/2015. A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole: che l agevolazione avrà effetto dalla data d inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione; che l agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno; che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l agevolazione per l anno in corso non sarà riconosciuta; che, ai sensi dell art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233; che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l apposito modello; Il sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del ), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del DICHIARA che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

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