D AZEGLIO SERVIZI SRL
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- Gerardina Franceschini
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1 D AZEGLIO SERVIZI SRL Consulenza alle imprese Bologna, lì 11 febbraio 2015 AI CLIENTI LORO INDIRIZZI CIRCOLARE N. 8/2015 Nuove regole per il rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali Regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali Oggetto: NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI L articolo 13 D.lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l art.38-bis D.P.R. n.633/72, innovando significativamente la disciplina riguardante l esecuzione dei rimborsi Iva. Con la Circolare n.32/e del 30 dicembre 2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni. Le modifiche introdotte, che hanno la finalità di semplificare e accelerare l erogazione dei rimborsi Iva in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea, sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre N.B. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014). Le novità di maggior rilievo riguardano: l innalzamento da 5.164,57 a euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR Iva) o istanza trimestrale (modello TR); la possibilità di ottenere i rimborsi d importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; la previsione dell obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio. Rimborsi d importo fino a euro e rimborsi d importo superiore a euro (per i casi non ritenuti a rischio) I rimborsi < sono eseguiti in base alla sola presentazione: della dichiarazione, per i rimborsi annuali; dell istanza di rimborso trimestrale (TR), per quelli relativi a periodi inferiori all anno.
2 Viene, quindi, estesa a la soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione/istanza; per il calcolo di tale soglia, occorre far riferito alla somma delle richieste effettuate per l intero periodo d imposta e non alla singola richiesta. I rimborsi eccedenti la soglia di possono essere eseguiti senza la presentazione della garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti: 1) presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di , recante il visto di conformità (art.35, Dlgs241/97) o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (art. 10, DL 78/2009). 2) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che attesti la sussistenza tra, l altro, di requisiti attestanti la solidità patrimoniale del richiedente. In ogni caso, la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull istanza di rimborso. Il contribuente può, quindi, scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva (art. 38-bis, co.6) Si segnala che la categoria dei cd contribuenti virtuosi non è più presente nell attuale testo normativo. Infatti, la previsione del comma 3, innovando l impostazione precedente, stabilisce che per l esecuzione dei rimborsi superiori a non è più necessaria la prestazione della garanzia, a prescindere sia dall ammontare dei versamenti effettuati sia dalla tipologia di rimborso. Ai fini della nuova procedura per l esecuzione dei rimborsi IVA superiori a , si rammenta che: A) il VISTO DI CONFORMITÀ può essere rilasciato alternativamente: dai responsabili dei CAF dagli iscritti nell Albo dei Commercialisti e Esperti Contabili dagli iscritti nell Albo dei Consulenti del lavoro dagli iscritti, al 30/09/93, nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalla CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (o equipollenti) o di diploma di ragioneria. B) la SOTTOSCRIZIONE, secondo quanto chiarito con CM 28/2014 e per effetto del richiamo operato dal nuovo art. 38-bis all art. 10 del DL 78/2009, in alternativa al visto di conformità, è prevista, per i soggetti dotati dell organo di revisione, la sottoscrizione della dichiarazione; questa è posta a carico del soggetto o dell organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all art bis c.c., ossia, alternativamente: del revisore legale del responsabile della revisione (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione del Collegio sindacale Con riguardo ai suddetti adempimenti, il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto previsto in materia di crediti compensabili. In particolare, l apposizione del visto o della sottoscrizione sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. L apposizione del visto/sottoscrizione è in ogni caso correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Se l importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso sono di ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei euro. La norma fa espresso riferimento anche all istanza trimestrale; pertanto, le richieste di rimborso infrannuale (IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva al fine dell erogazione del rimborso senza obbligo di garanzia. Esempio n.1 Supponiamo che il sig. Bianchi presenti un istanza di rimborso infrannuale per senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo, presenti una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari
3 a ulteriori.6.000; in tal caso, l obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione, nonché della dichiarazione sostitutiva sorge in relazione a tale ultima richiesta. C) La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. n.445/00) Come già detto, oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti: a) requisito di solidità patrimoniale: che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) requisito di continuità aziendale: che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) requisito di regolarità contributiva: che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Detta dichiarazione sostitutiva è resa nell apposito riquadro della dichiarazione IVA o nel modello IVA TR, e va sottoscritta dal contribuente. L Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata. Altresì il controllo è effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell ultimo periodo di imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione o dell istanza di rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato (la previgente norma, ai fini dell individuazione del contribuente virtuoso faceva riferimento all ultimo bilancio approvato). Ai fini del computo dell anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo L Agenzia rammenta, inoltre, che: - Per le società e gli enti non operativi.non è ammessa al rimborso l eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell imposta sul valore aggiunto per l anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste. (art. 3, L. 662/96). Tuttavia, detti soggetti, ai fini del rimborso, possono attestare l assenza dei requisiti che li qualificano come non operativi tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (CM 146/98); - le dichiarazioni false/mendaci sono penalmente rilevanti (art. 76, DPR 445/00); - gli uffici effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71, DPR 445/00). Viene infine chiarito che, qualora nella dichiarazione o nell istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle Entrate. Le situazioni di rischio con obbligo di garanzia Il comma 4 del nuovo art.38-bis d.p.r. n.633/72 prevede che i rimborsi d importo superiore a euro siano necessariamente eseguiti previa presentazione della garanzia quando richiesti: a) da soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all art.25 D.L. n.179/12 b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro;
4 all 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro se gli importi dichiarati superano euro; c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), l Agenzia precisa che per la verifica dell assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l intervallo dei 2 anni va calcolato dalla data di richiesta del rimborso. Esempio n.2: Per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013 non verrà preso in considerazione; al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 rientreranno nella previsione di cui alla lett.b) nel caso in cui superino le percentuali previste. Gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall Agenzia delle entrate. Nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso: - a prescindere dall esito degli stessi; - eccetto gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato (CM 54/99) Sono riconducibili agli atti impositivi anche quelli relativi al recupero di crediti inesistenti (art. 1, L. 311/2004 e art. 27, Dl 185/2008) Si segnala, infine, che la nuova la nuova disposizione anticipa il termine di esecuzione dei rimborsi alla data di effettiva presentazione della dichiarazione (nel previgente art. 38-bis detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione). Così, ad esempio, se la dichiarazione IVA è presentata il 1 febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi. In caso di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (correttive/integrative), il termine di 3 mesi decorrere dall ultima dichiarazione presentata. Resta fermo il termine per il computo degli interessi (2% annuo) sulla somma da rimborsare; questi, infatti, decorrono dal 90 giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni. L Agenzia precisa, altresì, che qualora il visto di conformità sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto. Procedura di rimborso conclusa Per entrambe le suddette casistiche, l Agenzia, precisa che la nuova disciplina non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13/12/2014. Oggetto: Regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali Dal 1 gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione orizzontale (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità.
5 Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap. Si consideri poi che dal 1 ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell home banking. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti. Le regole per i crediti Iva In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal In pratica: gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell apposizione nella dichiarazione annuale del Visto di conformità (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva). Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle Iva da Iva, anche se superano le soglie sopra indicate. In sintesi le regole da applicare. c Compensazione libera per i crediti Iva annuali non superiori a euro Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a euro può presentare il modello F24: già dal 1 gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza tipica del 16 gennaio 2015); senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking (salvo che il ModF24 non sia pari a zero, per il quale valgono le regole sopra ricordate). Tali compensazioni per importi non superiori a euro sono possibili indipendentemente dall ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/e/10: non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015); devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015). c Compensazione dei crediti annuali superiori a euro Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a euro, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica: non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
6 occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015). Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. Stante l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1 febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a euro. Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura. c Residuo credito Iva annuale relativo all anno 2013 Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che: il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2013 come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata vistata ); al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti rigenerato nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all anno c Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali Il limite dei euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di euro deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei euro, atteso che per essi non è prevista l applicazione della disciplina del visto di conformità. La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a euro). Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: al raggiungimento del limite (oggi pari euro) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014); il limite di euro è riferito all anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a euro, da spendere liberamente
7 anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del Le regole per gli altri crediti A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai sensi dell art.17 D.Lgs. n.241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art.35, co.1, lett. a) D.Lgs. n.241/97. Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Fin dal 1 gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap). I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio 2011 l art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a euro. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo Ruol istituito dalla Risoluzione n.18/e/11. Posto che l inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. I vincoli quantitavi alla compensazione fra imposte diverse e/o contributi Le imposte e i contributi che si possono compensare fra loro sono esclusivamente quelli che si versano con il ModF24 ed elencati nella tabella in calce alla presente circolare, comprese le relative sanzioni. Ai fini del concreto utilizzo in compensazione occorre rispettare alcuni vincoli, di tipo: 1. quantitativo ( euro per ciascun anno solare) 2. dichiarativo (relativo all obbligo di presentazione preventiva di una dichiarazione, come più sopra specificato) 3. limitativo, inpresenza di debiti iscritti a ruolo per tributi erariali per piu di euro (cfr paragrafo precedente) Per quanto riguarda il limite di cui al punto 1 l importo di (o un milione di euro per i subappaltatori del settore edile) è riferito all ammontare, cumulativo, dei crediti d imposta e contributivi (quindi di tutto cio che si può versare con F24) che, per ciascun anno solare, sono: utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del DLgs. n. 241/97, indipendentemente dalla natura del credito e dall anno di formazione; ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28 dicembre 1993 n Tuttavia, ai fini del raggiungimento di tali limiti, si ricorda che non rilevano le compensazioni: effettuate utilizzando disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi
8 versamenti in acconto e così via), anche se tale compensazione (c.d. interna o verticale ) risulta esposta nel modello F24; relative ai crediti d imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l apposito limite annuo di euro. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore al limite, l eccedenza puo essere richiesta a rimborso nei modi ordinari, oppure puo essere portata in compesazione nell anno successivo. Imposte, ritenute e contributi da pagare con ModF24 IMPOSTE DIRETTE Imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto Imposte sostitutive delle imposte sui redditi Addizionali IRPEF Interessi previsti in caso di pagamento rateale Altre imposte e contributi IVA IRAP Imposta di registro, tributi speciali e compensi e imposta di bollo connesse alla registraiozne dei contratti di locaizone e affitto di beni immobili Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali Imposta sugli intrattenimenti Accise IMU TARI e TASI Diritto annuale delle Camere di Commercio Contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS, al ENPALS, all INPDAI e all INPGI Premi dovuti all INAIL (limitatamente a quelli derivanti dall autoliquidazione) $ $ $ $ Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti. D Azeglio Servizi
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