D AZEGLIO SERVIZI SRL

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "D AZEGLIO SERVIZI SRL"

Transcript

1 D AZEGLIO SERVIZI SRL Consulenza alle imprese Bologna, lì 11 febbraio 2015 AI CLIENTI LORO INDIRIZZI CIRCOLARE N. 8/2015 Nuove regole per il rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali Regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali Oggetto: NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI L articolo 13 D.lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l art.38-bis D.P.R. n.633/72, innovando significativamente la disciplina riguardante l esecuzione dei rimborsi Iva. Con la Circolare n.32/e del 30 dicembre 2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni. Le modifiche introdotte, che hanno la finalità di semplificare e accelerare l erogazione dei rimborsi Iva in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea, sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre N.B. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-bis si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014). Le novità di maggior rilievo riguardano: l innalzamento da 5.164,57 a euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR Iva) o istanza trimestrale (modello TR); la possibilità di ottenere i rimborsi d importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; la previsione dell obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio. Rimborsi d importo fino a euro e rimborsi d importo superiore a euro (per i casi non ritenuti a rischio) I rimborsi < sono eseguiti in base alla sola presentazione: della dichiarazione, per i rimborsi annuali; dell istanza di rimborso trimestrale (TR), per quelli relativi a periodi inferiori all anno.

2 Viene, quindi, estesa a la soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione/istanza; per il calcolo di tale soglia, occorre far riferito alla somma delle richieste effettuate per l intero periodo d imposta e non alla singola richiesta. I rimborsi eccedenti la soglia di possono essere eseguiti senza la presentazione della garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti: 1) presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di , recante il visto di conformità (art.35, Dlgs241/97) o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (art. 10, DL 78/2009). 2) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che attesti la sussistenza tra, l altro, di requisiti attestanti la solidità patrimoniale del richiedente. In ogni caso, la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull istanza di rimborso. Il contribuente può, quindi, scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva (art. 38-bis, co.6) Si segnala che la categoria dei cd contribuenti virtuosi non è più presente nell attuale testo normativo. Infatti, la previsione del comma 3, innovando l impostazione precedente, stabilisce che per l esecuzione dei rimborsi superiori a non è più necessaria la prestazione della garanzia, a prescindere sia dall ammontare dei versamenti effettuati sia dalla tipologia di rimborso. Ai fini della nuova procedura per l esecuzione dei rimborsi IVA superiori a , si rammenta che: A) il VISTO DI CONFORMITÀ può essere rilasciato alternativamente: dai responsabili dei CAF dagli iscritti nell Albo dei Commercialisti e Esperti Contabili dagli iscritti nell Albo dei Consulenti del lavoro dagli iscritti, al 30/09/93, nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalla CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (o equipollenti) o di diploma di ragioneria. B) la SOTTOSCRIZIONE, secondo quanto chiarito con CM 28/2014 e per effetto del richiamo operato dal nuovo art. 38-bis all art. 10 del DL 78/2009, in alternativa al visto di conformità, è prevista, per i soggetti dotati dell organo di revisione, la sottoscrizione della dichiarazione; questa è posta a carico del soggetto o dell organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all art bis c.c., ossia, alternativamente: del revisore legale del responsabile della revisione (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione del Collegio sindacale Con riguardo ai suddetti adempimenti, il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto previsto in materia di crediti compensabili. In particolare, l apposizione del visto o della sottoscrizione sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. L apposizione del visto/sottoscrizione è in ogni caso correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Se l importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso sono di ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei euro. La norma fa espresso riferimento anche all istanza trimestrale; pertanto, le richieste di rimborso infrannuale (IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva al fine dell erogazione del rimborso senza obbligo di garanzia. Esempio n.1 Supponiamo che il sig. Bianchi presenti un istanza di rimborso infrannuale per senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo, presenti una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari

3 a ulteriori.6.000; in tal caso, l obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione, nonché della dichiarazione sostitutiva sorge in relazione a tale ultima richiesta. C) La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. n.445/00) Come già detto, oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti: a) requisito di solidità patrimoniale: che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) requisito di continuità aziendale: che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; c) requisito di regolarità contributiva: che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Detta dichiarazione sostitutiva è resa nell apposito riquadro della dichiarazione IVA o nel modello IVA TR, e va sottoscritta dal contribuente. L Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata. Altresì il controllo è effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell ultimo periodo di imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione o dell istanza di rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato (la previgente norma, ai fini dell individuazione del contribuente virtuoso faceva riferimento all ultimo bilancio approvato). Ai fini del computo dell anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo L Agenzia rammenta, inoltre, che: - Per le società e gli enti non operativi.non è ammessa al rimborso l eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell imposta sul valore aggiunto per l anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste. (art. 3, L. 662/96). Tuttavia, detti soggetti, ai fini del rimborso, possono attestare l assenza dei requisiti che li qualificano come non operativi tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (CM 146/98); - le dichiarazioni false/mendaci sono penalmente rilevanti (art. 76, DPR 445/00); - gli uffici effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71, DPR 445/00). Viene infine chiarito che, qualora nella dichiarazione o nell istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle Entrate. Le situazioni di rischio con obbligo di garanzia Il comma 4 del nuovo art.38-bis d.p.r. n.633/72 prevede che i rimborsi d importo superiore a euro siano necessariamente eseguiti previa presentazione della garanzia quando richiesti: a) da soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all art.25 D.L. n.179/12 b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro;

4 all 1% degli importi dichiarati, o comunque a euro se gli importi dichiarati superano euro; c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), l Agenzia precisa che per la verifica dell assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l intervallo dei 2 anni va calcolato dalla data di richiesta del rimborso. Esempio n.2: Per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013 non verrà preso in considerazione; al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 rientreranno nella previsione di cui alla lett.b) nel caso in cui superino le percentuali previste. Gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall Agenzia delle entrate. Nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso: - a prescindere dall esito degli stessi; - eccetto gli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato (CM 54/99) Sono riconducibili agli atti impositivi anche quelli relativi al recupero di crediti inesistenti (art. 1, L. 311/2004 e art. 27, Dl 185/2008) Si segnala, infine, che la nuova la nuova disposizione anticipa il termine di esecuzione dei rimborsi alla data di effettiva presentazione della dichiarazione (nel previgente art. 38-bis detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione). Così, ad esempio, se la dichiarazione IVA è presentata il 1 febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi. In caso di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (correttive/integrative), il termine di 3 mesi decorrere dall ultima dichiarazione presentata. Resta fermo il termine per il computo degli interessi (2% annuo) sulla somma da rimborsare; questi, infatti, decorrono dal 90 giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni. L Agenzia precisa, altresì, che qualora il visto di conformità sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto. Procedura di rimborso conclusa Per entrambe le suddette casistiche, l Agenzia, precisa che la nuova disciplina non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13/12/2014. Oggetto: Regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali Dal 1 gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione orizzontale (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità.

5 Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap. Si consideri poi che dal 1 ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell home banking. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti. Le regole per i crediti Iva In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal In pratica: gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell apposizione nella dichiarazione annuale del Visto di conformità (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva). Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni orizzontali (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle Iva da Iva, anche se superano le soglie sopra indicate. In sintesi le regole da applicare. c Compensazione libera per i crediti Iva annuali non superiori a euro Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a euro può presentare il modello F24: già dal 1 gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza tipica del 16 gennaio 2015); senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva; potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking (salvo che il ModF24 non sia pari a zero, per il quale valgono le regole sopra ricordate). Tali compensazioni per importi non superiori a euro sono possibili indipendentemente dall ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i primi euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/e/10: non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015); devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015). c Compensazione dei crediti annuali superiori a euro Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a euro, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica: non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

6 occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015). Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico. Stante l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1 febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a euro. Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura. c Residuo credito Iva annuale relativo all anno 2013 Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che: il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato 2013 come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata vistata ); al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti rigenerato nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte. Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all anno c Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali Il limite dei euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di euro deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei euro, atteso che per essi non è prevista l applicazione della disciplina del visto di conformità. La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a euro). Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l Agenzia delle Entrate ha precisato che: al raggiungimento del limite (oggi pari euro) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014); il limite di euro è riferito all anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a euro, da spendere liberamente

7 anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del Le regole per gli altri crediti A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai sensi dell art.17 D.Lgs. n.241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art.35, co.1, lett. a) D.Lgs. n.241/97. Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Fin dal 1 gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap). I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio 2011 l art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a euro. La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo Ruol istituito dalla Risoluzione n.18/e/11. Posto che l inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. I vincoli quantitavi alla compensazione fra imposte diverse e/o contributi Le imposte e i contributi che si possono compensare fra loro sono esclusivamente quelli che si versano con il ModF24 ed elencati nella tabella in calce alla presente circolare, comprese le relative sanzioni. Ai fini del concreto utilizzo in compensazione occorre rispettare alcuni vincoli, di tipo: 1. quantitativo ( euro per ciascun anno solare) 2. dichiarativo (relativo all obbligo di presentazione preventiva di una dichiarazione, come più sopra specificato) 3. limitativo, inpresenza di debiti iscritti a ruolo per tributi erariali per piu di euro (cfr paragrafo precedente) Per quanto riguarda il limite di cui al punto 1 l importo di (o un milione di euro per i subappaltatori del settore edile) è riferito all ammontare, cumulativo, dei crediti d imposta e contributivi (quindi di tutto cio che si può versare con F24) che, per ciascun anno solare, sono: utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del DLgs. n. 241/97, indipendentemente dalla natura del credito e dall anno di formazione; ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28 dicembre 1993 n Tuttavia, ai fini del raggiungimento di tali limiti, si ricorda che non rilevano le compensazioni: effettuate utilizzando disposizioni diverse dal D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi

8 versamenti in acconto e così via), anche se tale compensazione (c.d. interna o verticale ) risulta esposta nel modello F24; relative ai crediti d imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l apposito limite annuo di euro. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore al limite, l eccedenza puo essere richiesta a rimborso nei modi ordinari, oppure puo essere portata in compesazione nell anno successivo. Imposte, ritenute e contributi da pagare con ModF24 IMPOSTE DIRETTE Imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto Imposte sostitutive delle imposte sui redditi Addizionali IRPEF Interessi previsti in caso di pagamento rateale Altre imposte e contributi IVA IRAP Imposta di registro, tributi speciali e compensi e imposta di bollo connesse alla registraiozne dei contratti di locaizone e affitto di beni immobili Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali Imposta sugli intrattenimenti Accise IMU TARI e TASI Diritto annuale delle Camere di Commercio Contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS, al ENPALS, all INPDAI e all INPGI Premi dovuti all INAIL (limitatamente a quelli derivanti dall autoliquidazione) $ $ $ $ Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti. D Azeglio Servizi

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 2 09 GENNAIO 2016 Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali Copyright 2016

Dettagli

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2015 Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali Copyright 2015

Dettagli

CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2014

CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 4 14 GENNAIO 2014 Le regole di compensazione del credito IVA relativo all anno 2013 Il visto

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Clementina Mercati Dott. Fausto Braglia Dott. Paolo Caprari Reggio Emilia, lì 12 gennaio 2016 CIRCOLARE

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA In presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente è concesso di scegliere tra: il riporto all anno successivo con utilizzo

Dettagli

Ballarè Sponghini e Associati

Ballarè Sponghini e Associati Ballarè Sponghini e Associati STUDIO COMMERCIALISTI E CONSULENTI TRIBUTARI Dott. Andrea Ballarè Dott. Fabio Sponghini Dott.ssa Emanuela Tarulli Rag. Enzo Manfredi Dott.ssa Claudia Balestra Dott. Andrea

Dettagli

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Credito annuale IVA 2014 al via la compensazione fino ad 5.000,00 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro CIRCOLARE A.F. N. 18 del 5 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro Gentile cliente, con la presente

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Dottore Commercialista Studio Tributario e Societario Andreani 1 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA A decorrere dal 1 gennaio 2010,

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

LE COMPENSAZIONI FISCALI DEL 2014: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 a cura di Celeste Vivenzi

LE COMPENSAZIONI FISCALI DEL 2014: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 a cura di Celeste Vivenzi LE COMPENSAZIONI FISCALI DEL 2014: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità

Dettagli

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Fiscalità Generale) Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 1 L utilizzo del credito IVA Compensazione verticale Rimborso del

Dettagli

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari

Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Semplificazione fiscale La nuova disciplina dei rimborsi tributari Artt. 13, 14 e 15, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata di Leda Rita Corrado

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 17 20.01.2014 Credito Iva 2013 Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione L utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA

Dettagli

Fiscalità Edilizia. SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA-

Fiscalità Edilizia. SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA- Fiscalità Edilizia SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA- Febbraio 2015 INDICE Premessa... 3 Compensazione credito IVA... 3 Rimborsi IVA Le nuove regole dal 2015...

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati)

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati) AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare F24 Telematico Data: 24.09.2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni % Da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo

Dettagli

Circolare n. 14. del 15 marzo 2012. Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.

Circolare n. 14. del 15 marzo 2012. Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4. Circolare n. 14 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.2012 del 15 marzo 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza delle nuove disposizioni... 2 3 Determinazione

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati Circolare 2/2011 Compensazione crediti in presenza di ruoli Rovereto, 28 marzo 2011 Spett. Clienti Loro Sedi Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati La manovra correttiva

Dettagli

Sanzioni per indebite compensazioni

Sanzioni per indebite compensazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di

Dettagli

LA NUOVA COMPENSAZIONE IVA LE NUOVE REGOLE DA ADOTTARE DAL 2010

LA NUOVA COMPENSAZIONE IVA LE NUOVE REGOLE DA ADOTTARE DAL 2010 LA NUOVA COMPENSAZIONE IVA LE NUOVE REGOLE DA ADOTTARE DAL 2010 Le altre novità dell articolo 10 del D.L.78/2009 Numerose le modifiche tributarie introdotte dall articolo 10 del D.L.78/2009 che interessano

Dettagli

BALIN & ASSOCIATI. A tutti i Clienti. Circolare n. 2/2015. Padova, 14 Gennaio 2015 LORO SEDI

BALIN & ASSOCIATI. A tutti i Clienti. Circolare n. 2/2015. Padova, 14 Gennaio 2015 LORO SEDI BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Dott. Alberto Gori Circolare n. 2/2015 Padova, 14 Gennaio 2015 A tutti i Clienti LORO SEDI Dott.

Dettagli

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011 Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 08/2011 1 - Tutto pronto per la compensazione debiti erariali iscritti a ruolo: 1.1 Divieto compensazione dei crediti in presenza

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 28.04.2015 Imposte da compensare L utilizzo del credito può compensare non solo IMU Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con l

Dettagli

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 Abstract - Così come stabilito dall art. 11, 2 comma del DL n. 66/2014, con decorrenza 1 ottobre 2014, i versamenti di cui

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Fiscalità Edilizia. SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA-

Fiscalità Edilizia. SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA- Fiscalità Edilizia SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA- Marzo 2015 INDICE Premessa... 3 Compensazione credito IVA... 3 Rimborsi IVA Le nuove regole dal 2015...

Dettagli

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO Studio Merati - Valla Commercialisti Revisori Legali Milano, 19 Settembre 2014 Rag. Walter Merati Dott. Massimo Valla Dott. Cinzia Morselli of counsel Dott. Camillo Cibelli A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

Dettagli

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 69 06.03.2014 Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Con la novità introdotta

Dettagli

OGGETTO: Check list visto di conformità

OGGETTO: Check list visto di conformità Informativa per la clientela di studio N. 29 del 18.02.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check list visto di conformità Per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale,

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 58/2015 Aprile/15/2015 (*) Napoli 28 Aprile 2015 Entro il prossimo 30 aprile 2015, i contribuenti, che risultano in possesso dei requisiti

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

NOTA OPERATIVA N. 11/2014 NOTA OPERATIVA N. 11/2014 OGGETTO: compensazione di crediti tributari. - Introduzione Mediante il meccanismo della compensazione, i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i contributi

Dettagli

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Ambrosia Corporate Solutions Newsletter I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Gennaio 2015 L Amministrazione Finanziaria ha fornito, con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre

Dettagli

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile Circolare informativa n. 9 del 01 ottobre 2014 NUOVE REGOLE PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24 Il Decreto Legge n.66/2014 ha introdotto importanti novità per i pagamenti dei modelli F24. Dal 1 ottobre non

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1 ottobre 2014. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

Gestione Credito IVA Annuale

Gestione Credito IVA Annuale HELP DESK Nota Salvatempo 0004 MODULO Gestione Credito IVA Annuale Quando serve La normativa Novità 2012 La funzione consente di gestire in modo automatico i vincoli sull utilizzo del credito introdotti

Dettagli

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano,

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/8 OGGETTO MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 10, D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 CONV. IN L. 3 AGOSTO 2009 N. 102 - ARTT. 30, 3 COMMA, 38-BIS, D.P.R. 26.10.1972 N. 633;

Dettagli

TOMASSETTI & PARTNERS Studio di consulenza commerciale tributaria e del lavoro www.tomassetti-partners.it

TOMASSETTI & PARTNERS Studio di consulenza commerciale tributaria e del lavoro www.tomassetti-partners.it CIRCOLARE APPROFONDIMENTO NR. 2 DEL 13.02.2013 ARGOMENTO: COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2013 RIF. DI LEGGE: DL 78/2009 ; Premessa Condizioni e termini per la Compensazione del credito IVA In periodi di

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24

Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24 A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell Ufficio fiscale Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24 Il Decreto Renzi ha ampliato i casi in cui è necessario

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti per i soggetti titolari di partita Iva

F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti per i soggetti titolari di partita Iva ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 22 25 OTTOBRE 2014 F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti

Dettagli

La Circolare Tributaria n.2 del 14 gennaio 2013. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La Circolare Tributaria n.2 del 14 gennaio 2013. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata Il Punto sull Iva Crediti Iva in compensazione: una risorsa finanziaria da gestire con cautela a cura di Fabio Garrini Non è certo raro di questi tempi negli studi professionali il fatto di imbattersi

Dettagli

Roma, 19 settembre 2014

Roma, 19 settembre 2014 CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento

Dettagli

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Numero circolare 3 Data 16/03/2011 Abstract: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO Entrano a regime le modalità per la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali,

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Anno 2015 N.RF039. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2015 N.RF039. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2015 N.RF039 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO ECCEDENZE DI RITENUTE E CREDITO DA ASSISTENZA FISCALE SOLO IN F24 RIFERIMENTI ART. 15 D.LGS. 175/2014;

Dettagli

Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 A cura di Antonella Gemelli e Sandro Cerato

Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 A cura di Antonella Gemelli e Sandro Cerato N. 8 Gennaio 14.01.2010 A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n. 25 24035 Curno (Bg) P.Iva e C.F. 03252150168 Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371

Dettagli

T & P Circolare Informativa 9/2014 Legge di Stabilità: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES IRAP

T & P Circolare Informativa 9/2014 Legge di Stabilità: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES IRAP CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 9/2014 del 18/2/2014 ARGOMENTO: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES E IRAP SOPRA LA SOGLIA DEI 15 MILA EURO; OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITA (Rif. Normativo: Art.1 comma 574 della

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

Studio Dott.ssa Concetta Pettrone

Studio Dott.ssa Concetta Pettrone Informativa per la clientela di studio N. 06 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IVA nuove regole sui rimborsi Gentile Cliente, Con l art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs.

Dettagli

CREDITI d IMPOSTA COMPENSAZIONE e VISTO di CONFORMITÀ

CREDITI d IMPOSTA COMPENSAZIONE e VISTO di CONFORMITÀ Circolare informativa per la clientela n. 23/2014 del 17 luglio 2014 CREDITI d IMPOSTA COMPENSAZIONE e VISTO di CONFORMITÀ In questa Circolare 1. Iva 2. Altre imposte In linea generale, i crediti che trovano

Dettagli

CIRCOLARE N. 1. Roma, 15 gennaio 2010

CIRCOLARE N. 1. Roma, 15 gennaio 2010 CIRCOLARE N. 1 Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 15 gennaio 2010 OGGETTO: Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all imposta sul valore

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come noto, a decorrere dall 1.1.2011, è stato introdotto, ad opera dell art. 31, comma

Dettagli

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL ANNO 2011 Con la presente informativa, si ricordano ai clienti le regole generali per chiedere il rimborso del credito IVA 2011. Dallo scorso anno a seguito

Dettagli

Piacenza, 04 Settembre 2015 Alle Cooperative in indirizzo

Piacenza, 04 Settembre 2015 Alle Cooperative in indirizzo SERVIZIO FISCALE Piacenza, 04 Settembre 2015 Alle Cooperative in indirizzo Prot. n. 105 Oggetto: NUOVO MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO IVA Provv. Direttore Agenzia

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 Circolare n. 18 - bis del 29 settembre 2014 Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa... 3 2 Finalità... 4 3 Ambito

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 4 febbraio 2015. CIRCOLARE N. 3 / 2015. LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO In presenza di un credito risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente

Dettagli

LAURA BIAGIONI Dottore commercialista Revisore contabile

LAURA BIAGIONI Dottore commercialista Revisore contabile Piazza Cavour n.29, 60100 Ancona (AN) Tel.: 071-202538 071-204315 Fax: 071-57360 Posta elettronica: laura.biagioni@consulenti-associati.com LAURA BIAGIONI Dottore commercialista Revisore contabile Ancona,

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

ULTIME NOVITÀ FISCALI

ULTIME NOVITÀ FISCALI Circolare nr.03/2015 Ai sig.ri Clienti E loro sedi ULTIME NOVITÀ FISCALI Diritto CCIAA 2015 Decreto Ministero Sviluppo economico 8.1.2015 Tremonti-quater Circolare Agenzia Entrate 19.2.2015, n. 5/E È stato

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno.

ACCONTO IVA SCHEMA DI SINTESI. Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente. x 88% = Al lordo dell'acconto IVA versato lo scorso anno. SOMMARIO TO SCHEMA DI SINTESI GENERALITÀ SCRITTURE CONTABILI METODI POSSIBILI PRINCIPALI ESCLUSIONI ESEMPI DI SCOMPUTO DELL ACCON APPENDICE SUL METODO ALTERNA TIVO ESEMPI DI COMPILAZIONE MOD. F2 RAVVEDIMENTO

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013 CIRCOLARE N.28/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 22 agosto 2013 OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001;

Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001; ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 13/2001 Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001; Copyright 2001 Acerbi

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

Periodico informativo n. 96/2014. Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014

Periodico informativo n. 96/2014. Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Periodico informativo n. 96/2014 Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che dal 01.10.2014

Dettagli

Scolari & Partners T a x a n d l e g a l

Scolari & Partners T a x a n d l e g a l A tutti i Signori Clienti loro sedi Saronno, 17 Aprile 2011 Oggetto: Circolare del 17.04.2011 Argomento nr. 1) LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011 Il decreto

Dettagli

Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI Dottore in economia

Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI Dottore in economia Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore contabile CLAUDIO UBINI dottore commercialista

Dettagli

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga Circolare n. 12 del 17 luglio 2014 Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga INDICE 1 Premessa... 2 2 Disciplina prevista dal testo originario del DL 66/2014... 2 2.1 Utilizzo delle ritenute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO RISOLUZIONE N. 31/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 Obblighi dichiarativi delle imprese

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 CIRCOLARE Aprile 2014 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Gentili clienti! Con la presente circolare vorremmo portarla a conoscenza delle ultime novità. Si segnala ai Signori

Dettagli

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2013) Indice Premessa... 3 1.

Dettagli